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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 6082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6082 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott.
SA NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11966 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Corso Italia n. 121, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Sabrina Scandurra, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE E CONVENUTO IN RICONVENZIONALE -
E
(C.F. , nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
in San Giuliano Milanese (MI) Via Cavour n. 66 - 2 piano – scala D ed elettivamente domiciliato in GI (CT), Via Cavour n. 4 presso lo studio dell'Avv. Angelo Patanè, da cui
è rappresentato e difeso per procura come in atti;
- CONVENUTO E ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE -
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
03.10.1930 ed ivi residente in [...];
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
IN (95013) n. 20/22, C.F.: ; CodiceFiscale_4
(C.F. ), nato a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_5
24.09.1964, residente a [...]; (C.F. , nata a [...] il Parte_4 C.F._6
28.02.1933 ed ivi residente in [...]17;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._7
18.09.1956 ivi residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il Parte_5 C.F._8
05.06.1962, ivi residente in [...];
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_6 C.F._9
residente a [...] P.T.;
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_7 C.F._10
residente a [...], in piazza Europa n. 13 sc. C P.5;
(C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_8 C.F._11
in viale Annunziata Is. 524 n. 3/B- S.S. Annunziata;
(C.F. ), nata a [...], il [...], ivi res. Parte_9 C.F._12
in corso San Vito n. 78, domiciliata a Roma via IN Tomassini n 41 interno 3, in proprio e nella qualità di erede di , nato a [...] il [...] e deceduto a Pedara il Persona_1
15.06.2020; (C.F. ), nata a [...] il Parte_10 C.F._13
26.03.1968 e residente a [...] IN. 3, in proprio e nella qualità di erede di;
Persona_1
, nata a [...] in data [...] e ivi deceduta in data Persona_2
20.04.2020, collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio della defunta, sito in
Riposto Corso Gramsci n. 119;
(C.F. ), nato a [...]) il 09.03.1935, Controparte_3 C.F._14
ivi residente in corso Gramsci n. 119;
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_11 C.F._15
Mascali (CT), via Torrente Malorato n. 19;
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_12 C.F._16
residente a [...];
(C.F. ), nata a [...] Parte_13 C.F._17
(CT), il 20.08.1937, residente a[...];
2 (C.F. ), nato ad Parte_14 C.F._18
Acireale (CT) il 03.02.1944, res. a DD di CI (CT) (95013) in c.da Schiavi n. 13;
(C.F. ), nato a [...] Parte_15 C.F._19
CI (CT) il 24.04.1960, res. a NO (BZ) (39012), via Marlengo n. 61/C;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_16 C.F._20
17.05.32, res. ad Aci reale (CT) (95024) viale Principe Amedeo n. 9;
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_17 C.F._21
domicilio in Frosinone, via Marcello Mastroianni n 351, piano 5°;
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi res. Parte_18 C.F._22
in via Fosse Ardeatine n. 102 (03100);
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_4 C.F._23
a GI (CT) (95014) in c.so Matteotti n. 69;
(C.F. ), nata a [...] il [...] e res. Parte_19 C.F._24
a Mascali (95016) in via Federico II D'Aragona n. 44/A;
(C.F. ), nato a [...] il [...], res. a Parte_20 C.F._25
GI (95014) in via Teatro n. 59;
(C.F. ), nato a [...] il [...] e res. a Parte_21 C.F._26
Carugate (MI) (20061), via Asiago n. 9;
- CONVENUTI CONTUMACI –
E NEI CONFRONTI DI con sede in GI, via Tagliaborse s.n., c.da Controparte_5
Ricceri, c.f. p. iva e n. iscrizione al registro imprese della Camere di Commercio del Sud Est
CI: , numero REA CT - 314662, in persona del suo amministratore unico e P.IVA_1
legale rappresentante pro – tempore, ed elettivamente domiciliata in Catania, Viale XX
Settembre n. 45 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Coci, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti
- INTERVENIENTE -
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
3 CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., quindi senza la esposizione dello “svolgimento del processo”, e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 13-16.10.2020, Parte_1
evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, gli odierni convenuti ed esponeva di avere acquistato in data 19.08.1996 insieme al fratello , con atto in Notar CP_1
da GI (n. 43860 di Rep. e n. 30440 di , dai coniugi Persona_3 Per_4 Persona_5
e un fondo rustico con annesso fabbricato rurale sito in GI, c.da Parte_22
"Riccieri", strada 34 n. 18.
Riferiva, poi, che tale fabbricato rurale era contraddistinto al N.C.T. al foglio 27, part. n. 350,
e che, di fatto, consisteva e formava un unico ambiente senza divisioni di sorta inglobando anche la porzione di immobile catastato alla part. 349.
Precisava, inoltre, che tale part. 349, già posseduta dai danti causa di esso attore era stata da detti danti causa a quest'ultimo trasferita - di fatto - e dal medesimo goduta pacificamente ed ininterrottamente sin dal 1996 ad oggi. Tale particella 349 consisteva in un fabbricato rurale intestato catastalmente a , nato a [...] il Persona_6
03.05.1916, nato a [...] il [...], Controparte_6 CP_7
, fu , fu , di SA;
[...] CP_3 Controparte_4 Per_7 Persona_8
ciò almeno sino al 25.07.11 quando venne presentata una rettifica d'intestazione in favore dei germani . Pt_1
L'attore riferiva che, in realtà, però, tale rettifica era da ritenersi infondata, ed a tal fine allegava all'atto di citazione una relazione tecnica a firma di tecnico di fiducia, redatta a seguito di ricerche ipocatastali;
ed asseriva che tale particella 349 risultava essere stata soppressa ed accorpata alla 350 per formare la part. 638, per come documentato da tutti gli atti di trasferimento succedutisi nel tempo e che sono stati descritti nella predetta relazione, emergendo che appunto la part. 349 (ex 32), oggi risulta essere inglobata nella particella 638
4 pur risultando ancora formalmente intestata ai 5 soggetti sebbene, in realtà, appartenesse solo a: , e avendo Persona_6 Controparte_6 CP_7 Controparte_4
venduto la propria quota di proprietà al padre , con atto Parte_13 Controparte_8
Notar da GI del 30.06.61 registrato al n. 39 (citato nell'atto di vendita Persona_9
successivo rogato dal medesimo Notaio il 20.07.61 rep. n. 84338) per come Per_9
documentato con la sopra richiamata relazione tecnica di parte.
L'attore procedeva a descrivere tutte le vicende ed i passaggi di intestazione formale che avevano nel tempo interessato la particella n. 349 oggetto della domanda di usucapione e ciò al fine di individuare (producendo in allegato alla citazione la relativa documentazione) tutti i contraddittori necessari in quanto titolari – dal lato passivo – del rapporto giuridico controverso, pervenendo quindi all'individuazione di tutti gli odierni convenuti.
Sosteneva l'attore che tale parte di immobile costituita dalla originaria part. 349 (in citazione pag. 5 erroneamente indicata come part. 350 verosimilmente per error calami atteso che la particella 350 è quella che in premessa all'atto di citazione veniva indica come oggetto di acquisto con l'atto di compravendita allegato sub 1 alla citazione medesima) sebbene intestato catastalmente a terzi era stato posseduto da oltre vent'anni esclusivamente e pacificamente dall'attore e, prima di lui, dai suoi danti causa anche perché formante un ambiente unico e senza divisioni di sorta con la part. 350 da egli acquistata (in citazione pag.
5 erroneamente indicata come part. 349 verosimilmente per error calami atteso che la particella 350 è quella che in premessa all'atto di citazione veniva indica come oggetto di acquisto con l'atto di compravendita allegato sub 1 alla citazione medesima).
L'attore dava atto anche di avere esperito preventivamente la procedura di mediazione conclusasi con esito negativo.
Sulla scorta di quanto sopra rassegnava al Tribunale le seguenti conclusioni “…Voglia l'On.le
Tribunale di Catania, contrariis rejectis, così decidere:
1. in via principale, dichiarare che l'esponente ha acquistato per usucapione il seguente immobile: - fabbricato rurale sito in GI c.da "Riccieri", contraddistinto al N.C.T. al foglio 27 particella 349 oggi soppressa ed accorpata alla particella 350
(con la quale costituisce un unico ambiente senza divisioni) per formare la particella 638; 2. ordinare, per l'effetto, la voltura catastale a nome dell'attore e la trascrizione dell'emittenda sentenza presso la
5 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania.
3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, compresi gli oneri di mediazione pari ad € 48,80…”.
Le parti convenute, nonostante la loro regolare evocazione in giudizio, ritenevano di non costituirsi nel presente procedimento ad eccezione del – germano dell'attore CP_1
– il quale, con comparsa di costituzione e risposta con contestuale domanda riconvenzionale al fine di chiedere l'autonomo accertamento dell'intervenuta usucapione anche in suo favore, del fabbricato de quo- deduceva essere rispondente al vero la circostanza - dedotta in citazione - relativa all'acquisto, in data 19.08.1996, da parte dei germani , del fondo Pt_1
rustico con annesso fabbricato rurale sito in GI, contrada Riccieri, strada 34 n. 18.
Riferiva, ancora, il convenuto che pure vera era da ritenere la circostanza fattuale sostenuta in citazione, inerente all'esercizio dell'asserito possesso sul fabbricato di cui alla part. 349 da parte dell'attore, in modo pubblico ed ininterrotto, ma non in via esclusiva, poichè il possesso sarebbe stato esercitato sempre congiuntamente ad esso convenuto CP_1
.
[...]
A tal ultimo riguardo il sosteneva di avere svolto sul detto terreno, adibito CP_1
a limoneto e da sempre posseduto pacificamente, tutte quelle attività di coltivazione, potatura ed innesto, anche in forza delle specifiche competenze acquisite quale dipendente della ditta florovivaistica “Piante Faro” ed aveva, insieme al fratello , Parte_1
utilizzato costantemente il fabbricato rurale oggetto della domanda di usucapione proposta dal , ed in tal senso aveva proposto domanda riconvenzionale al fine di Parte_1
ottenere il riconoscimento dell'usucapione del fabbricato rurale in favore di esso convenuto anche nei confronti del di lui fratello ed attore in via principale.
A conferma di tali sue asserzioni deduceva la circostanza che esso CP_1
convenuto, aveva detenuto e continuava a detenere le chiavi per accedere nell'area in cui ricade il fabbricato rurale in questione, di cui entrambi i germani avevano costantemente ed ininterrottamente usufruito sin dal 1996.
Aggiungeva, poi, che la domanda attorea era da ritenere – con riguardo ad esso convenuto
- assolutamente infondata poiché presupposto imprescindibile per l'acquisto della proprietà per usucapione è l'esclusività del possesso in termini di definitiva impossibilità di
6 godimento del bene da parte degli altri comproprietari, nel caso di specie mai verificatosi;
ciò stante che l'asserito possesso del bene è stato assolutamente pacifico con la piena consapevolezza da parte del (attore), dell'esercizio della signoria sullo Parte_1
stesso uti condominus congiuntamente al fratello . CP_1
Sottolineava, poi, trattarsi di un bene in comproprietà e che l'attore non ha mai avuto un esclusivo ed autonomo godimento dello stesso, avendolo esercitato insieme al fratello
. CP_1
Rassegnava quindi al Tribunale le seguenti conclusioni “…Piaccia all'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in via principale e nel merito: rigettare la domanda attorea, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, limitatamente alla richiesta di acquisto per usucapione del fabbricato rurale sito in GI, contrada Riccieri, strada 34 n. 18, nei confronti dell'odierno convenuto in considerazione della circostanza di fatto per cui entrambi i germani CP_1
hanno, ciascuno uti condominus, esercitato il possesso, in modo pubblico, pacifico ed Pt_1
ininterrotto, sul fabbricato rurale di cui in premessa;
in via riconvenzionale e nel merito: dichiarare
l'intervenuta usucapione del fabbricato rurale sito in GI, contrada Riccieri, strada 34 n. 18, in favore di e di , odierno convenuto - attore in via riconvenzionale, Parte_1 CP_1
nei confronti di tutti gli altri comparenti;
….Con vittoria di spese, onorari e compensi….”.
Instaurato quindi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali di parte attrice e convenuta e veniva ammessa, come mezzo al fine, anche prova per testi che veniva regolarmente espletata.
In prossimità dell'udienza del 30.11.23, in data 29.11.23, spiegava atto di intervento, nei
CP confronti di e , la a mano a Parte_1 CP_1 Controparte_5
deducendo che, con atto di compravendita del 22.6.2023, ai rogiti del Notaio di Per_10
Catania, rep. 42079, racc. 19867 (allegato all'atto di intervento), la a mano a Controparte_5
r.l. aveva acquistato - da potere dei germani e una serie Parte_1 CP_1
di beni immobili meglio descritti nell'atto di intervento di cui i germani erano Pt_1
comproprietari e tra i quali vi era ricompreso anche quello oggetto del presente procedimento ovvero il fabbricato oggi censito al foglio 27, particella 638, ed in precedenza
7 indicato come particella 349 (poi accorpata alla 350 per formare la 638 per come riferito dall'attore).
Riferiva, inoltre, che, per effetto dei suddetti atti di compravendita, la proprietà e il possesso del bene oggetto del presente giudizio, nella misura comunque spettante ai germani , Pt_1
CP erano stati trasferiti alla a mano a avendo le parti venditrici, in entrambi Controparte_5
agli atti, espressamente dichiarato e garantito di avere acquistato la proprietà dell'originaria particella 349 (poi fusa con la particella 350 generando l'attuale particella 638) in piena ed esclusiva proprietà ( ) e in piena proprietà pro – quota ( ), Parte_1 CP_1
per possesso ultraventennale, continuato e non clandestino, e pertanto per usucapione in corso di accertamento giudiziale avanti al Tribunale di Catania nel presente procedimento.
Evidenziava ancora che nei detti atti di compravendita era stato altresì precisato che la parte acquirente subentrava, a tutti gli effetti di legge, nel suddetto giudizio per la successione a titolo particolare nel diritto controverso di cui all'articolo 111 c.p.c. - i.e. la proprietà dell'originaria particella 349 - di talché risultava pienamente Controparte_5
legittimata a intervenire nel presente giudizio e che, inoltre, essendo subentrata nel possesso comunque facente capo ai suoi danti causa, a a r.l., ai sensi e per gli effetti CP_5 CP_5
dell'articolo 1146 c.c., intendeva unire il proprio attuale possesso a quello spettante a ciascuno dei germani , allo scopo di sentire pronunciare in proprio favore Pt_1
l'intervenuto acquisto per usucapione della piena, intera ed esclusiva proprietà del fabbricato rurale sito in GI, c.da Ricceri, originariamente contraddistinto al N.C.T. del comune di GI al foglio 27, particella 349, oggi sopressa ed accorpata alla particella 350 per formare la particella 638, nei confronti di tutti gli altri convenuti.
Riferiva pure che, a suo dire, la materia del contendere tra i soli germani , avendo i Pt_1
medesimi venduto la proprietà del bene oggetto di causa, poteva ritenersi cessata, permanendo comunque l'interesse di all'accertamento Controparte_5
dell'intervenuto acquisto per usucapione nei confronti degli altri convenuti.
La pertanto, dichiarava di intervenire volontariamente, ai Controparte_5
sensi e per gli effetti degli articoli 105 e 111 c.p.c., nel presente procedimento e chiedeva al
Tribunale di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione - in proprio favore -
8 per effetto del possesso ultraventennale, continuato e non clandestino dei propri danti causa, unito al proprio, della piena, intera ed esclusiva proprietà del fabbricato rurale sito in GI, c.da Ricceri, originariamente contraddistinto al N.C.T. del comune di GI al foglio 27, particella 349, oggi sopressa ed accorpata alla particella 350 per formare la particella 638, con ogni conseguente statuizione in ordine alla voltura catastale della suddetta particella 349, oggi soppressa, e alla trascrizione dell'emittenda Sentenza. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Terminata l'attività istruttoria, all'udienza del 3.7.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di tutti i convenuti ad eccezione di i quali sebbene regolarmente evocati in giudizio non hanno inteso costituirsi CP_1
nel medesimo.
Sempre in via preliminare si evidenzia che la domanda attorea, è procedibile, in quanto, è stato preventivamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definito con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata in atti).
Ancora preliminarmente, si deve osservare che parte attrice ha, correttamente, individuato i propri contraddittori nei convenuti per come confermato anche dalla relazione notarile ipocatastale ventennale versata in atti nel corso del presente procedimento.
Occorre ora esaminare l'intervento volontario posto in essere, in corso di causa, dalla
Società acquirente dei terrenti dei germani – attore e convenuto –. Pt_1
Va, innanzi tutto, precisato che questo Giudice, in ossequio al principio della domanda e alla conseguente “perimetrazione” del thema decidenudm, non è tenuto in alcun modo a sindacare gli aspetti formali dei contratti di compravendita immobiliare allegati in
9 atti dalla società interveniente e stipulati da quest'ultima (quale acquirente) rispettivamente: in data 22.6.23 con l'attore ed in data 10.10.23 con il convenuto;
quindi CP_1
entrambi successivi all'instaurazione del presente giudizio. Ciò, tuttavia, non esclude la necessità di valutarne in via incidentale alcuni aspetti necessari onde esaminare le posizioni processuali e sostanziali rivestite dalle parti contraenti nel presente giudizio avuto riguardo alla domanda spiegata dalla società interveniente.
Pare opportuno prendere le mosse dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, avuto riguardo a fattispecie simile a quella che occupa, ha definitivamente chiarito che “…non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferita la proprietà dell'immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché
l'acquisto della proprietà non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario…” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2785 del 2007).
Tale principio è stato ulteriormente ribadito anche di recente dalla Cassazione (Ord. n.
32709/2024) secondo cui “…questa Corte ha, infatti, avuto modo di affermare in più occasioni che il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione non
è affetto da nullità, anche se l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (Cass., Sez. 2, 29/3/2018, n. 7853; Cass.,
Sez., 2, 5/2/2007, n. 2485), ciò in quanto l'acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione del diritto ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso (Cass.,
Sez. 2, 29/04/1982, n. 2717; Cass., Sez. 3, 21/10/1994, n. 8650)…”.
Tuttavia, la circostanza che detti contratti di compravendita non debbano, in parte qua, ritenersi nulli non può però significare che oggetto dei medesimi possa essere il potere di fatto sulla cosa.
Infatti, ai fini della decisione del presente giudizio, occorre osservare che affinché il trasferimento del possesso di un bene immobile dal possessore al soggetto che al medesimo succede quale successore a titolo particolare possa consentire a quest'ultimo di unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria
10 giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa (cfr. Cass. Civ., ord. 20715 del 2018 ma anche per la giurisprudenza di merito cfr. Trib. di Vibo V. 343/2020).
Nella fattispecie che occupa, nei contratti di compravendita versati in atti, le parti (con clausola di tenore quasi identico in entrambi i rogiti notarili), in riferimento all'originaria particella 349 (poi fusa con la particella 350, generando l'attuale particella 638), si davano reciprocamente atto che la stessa era in piena proprietà degli alienanti (rispettivamente per l'intero e pro quota) per possesso ultraventennale, Parte_1 CP_1
continuato, non clandestino, e pertanto per usucapione in corso di accertamento giudiziale avanti al Tribunale di Catania (richiamando il presente procedimento) sullo stato del quale la parte acquirente (società interveniente) dichiarava di essere pienamente edotta, sia dalla parte venditrice che dal Notaio rogante, di tale specifica circostanza e degli eventuali rischi ad essa connessi, e dichiarava altresì di non avere alcuna eccezione da sollevare in relazione a tale modalità dell'acquisto, subentrando la parte acquirente, in detto giudizio ad ogni effetto di legge.
Giova rilevare, ai fini in discorso, che il possesso cui si è fatto riferimento, in parte qua, nei contratti de quibus è un possesso non titolato (ius possessionis), non anche un possesso titolato (ius possidendi); ne deriva che un tale potere di fatto sulla cosa non può formare oggetto di un negozio traslativo, stante la tipicità dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento dei diritti reali.
In particolare, per come chiarito dalla giurisprudenza, la successione a titolo particolare nel diritto controverso, di cui all'art. 111 c.p.c., alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dal principio del giusto processo, coniugato con il diritto di difesa (si v. artt. 111 e 24 Cost.), si ha indipendentemente dalla natura, reale o personale, dell'azione fatta valere tra le parti originarie, dovendosi garantire all'acquirente, il quale intenda intervenire nel processo, le stesse possibilità di difesa spettanti al suo dante causa contro le deduzioni avversarie, e potendosi, invece, rivelare, per lo stesso acquirente,
11 pregiudizievole la soggezione all'efficacia riflessa della sentenza inter alios, impugnabile soltanto nell'ambito delle difese esercitate dall'alienante.
Da ciò consegue ulteriormente che l'acquirente di un immobile deve essere considerato successore nel diritto controverso, agli effetti dell'art. 111 c.p.c., nel processo avente ad oggetto la validità, la risoluzione o l'esecuzione di un contratto preliminare, relativo allo stesso bene, stipulato in precedenza tra il dante causa ed un terzo (cfr. Cass. Civ., sent. n.
12305/2012).
Tuttavia, resta fermo che la norma in commento presuppone un intervenuto trasferimento dal dante causa all'avente causa, sicché essa non può trovare applicazione in caso di acquisto del diritto controverso verificatosi non per via derivativa, ma a titolo originario come avviene per l'usucapione (cfr. Cass. Sent. n. 9643/2011).
Infatti, il successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. può, per esempio, intervenire nel giudizio per esercitare il potere di azione che gli deriva dall'acquistata titolarità del diritto controverso, quando non si sia costituito il dante causa. Non solo, il successore a titolo particolare nel diritto controverso che interviene nel processo a norma dell'art. 111 c.p.c. non è terzo in senso proprio e sostanziale, ma è l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tale divenuto nel corso del processo, ed assume non una posizione distinta bensì la stessa posizione del proprio dante causa, di modo che quest'ultimo, sia pur su accordo delle parti può essere estromesso dal giudizio, il successore gode di tutte le facoltà proprie della parte e la sentenza spiega direttamente effetti nei suoi riguardi, tanto che lo stesso è legittimato anche ad impugnarla.
Tale ipotesi non è, come detto, applicabile al caso di specie, in cui oggetto del trasferimento non è il diritto di proprietà sul bene de quo – part. 349 - (piena proprietà secondo il venditore e/o pro quota secondo il venditore ), ma il possesso Parte_1 CP_1
corrispondente a tale diritto ossia il potere di fatto sulla cosa di cui sia l'attore, sia anche il convenuto in riconvenzionale, hanno chiesto il riconoscimento CP_1
dell'intervenuta usucapione, non palesandosi in capo alla società interveniente l'effettiva titolarità formale del diritto dominicale sul bene.
12 La posizione di acquirente a titolo originario, d'altronde, non esclude che l'acquirente possa intervenire nel processo in corso inter alios, ma si tratterà non di intervento riconducibile all'art. 111 c.p.c. — con i caratteri peculiari di tale intervento sopra richiamati — bensì di intervento volontario principale ai sensi dell'art. 105 c.p.c..
Con riferimento all'intervento principale o ad excludendum, giova precisare che la relativa ammissibilità è pur sempre condizionata alla verifica della sussistenza di un collegamento tra la situazione giuridica azionata dal terzo e l'originario oggetto del giudizio, che giustifichi il simultaneus processus, non essendo, invece, sufficiente che il diritto vantato dall'interveniente abbia una generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le contrapposte richieste delle parti.
Tale forma di intervento deve essere tenuta distinta dall'intervento adesivo autonomo e dall'intervento adesivo dipendente disciplinati nell'ambito dello stesso disposto codicistico.
Giova, poi, considerare che è indirizzo giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la parte che interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum, soggiungendo che l'interpretazione dell'art. 268 c.p.c. non viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio.
Infatti, l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stadio in cui si trova, non può dedurre – ove sia già intervenuta la relativa preclusione – nuove prove e di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruttoria né che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 25264 del 2008 e n. 15208 del 2011).
La preclusione che incontra l'interveniente volontario rileva solo sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, dovendosi intendere la preclusione istruttoria come operante sia con riguardo alle prove costituende che alle prove documentali (cfr. Cass. Civ., sent. n. 20882 del 2018).
Ne deriva che, nel caso in esame, la domanda proposta dalla società interveniente volontaria non può trovare accoglimento non solo in ragione del fatto che il possesso utile ad usucapire
13 non può formare oggetto di trasferimento in via negoziale, ma anche perché, allo stato degli atti, tale domanda risulta priva di riscontro sul piano probatorio, nella sua dimensione fattuale e temporale, attesa l'impossibilità di verificare la sussistenza dei necessari presupposti previsti dalla legge ai fini dell'operare dell'art. 1158 c.c., i quali assumono valenza con riguardo alla posizione dell'attore (e nella fattispecie anche del convenuto attore in via riconvenzionale ) ma non anche della società interveniente. CP_1
Infatti, l'esito della prova testimoniale è da collocare tra le prove costituende destinate a corroborare il potere di fatto ultraventennale esercitato sulla cosa in modo pacifico ed ininterrotto dall'attore e da (convenuto ma attore in via riconvenzionale) e CP_1
non dalla società loro avente causa (interveniente nel presente giudizio), stante il rigore del regime probatorio nell'ambito dell'azione di cui all'art. 1158 c.c. Per tali ragioni, la domanda proposta dalla interveniente volontaria non può trovare accoglimento;
anche atteso che non può trovare, nella fattispecie, applicazione l'art. 1146 2^ comma c.p.c., essendo necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà e/o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (cfr. ex multis Cass. n. 8579/2023 confor.
Cass. n. 8596/2022).
A questo punto occorre passare al merito delle domande di usucapione proposte in via principale dall'attore e, in via riconvenzionale, dal convenuto . CP_1
Il Tribunale, innanzi tutto, prende atto della richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dai germani una prima volta nel corso dell'udienza del 30.1.25 Pt_1
e poi reiterata dai medesimi con gli scritti conclusionali laddove i hanno ribadito Pt_1
che, avendo entrambi i germani ceduto il fondo su cui insiste il piccolo fabbricato Pt_1
oggetto di causa, alla società intervenuta, ed essendosi raggiunto un accordo, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere tra e , con Parte_1 CP_1
compensazione delle spese di lite.
Tuttavia, avendo i germani precisato che la materia del contendere sarebbe Pt_1
da intendersi cessata solo ed esclusivamente tra i due germani e non anche nei Pt_1
14 confronti degli altri convenuti, sussiste, innanzi tutto, la necessità di esaminare la domanda principale di usucapione proposta da che, nel merito, deve ritenersi Parte_1
fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono nei confronti di tutti i convenuti ad accezione di . CP_1
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, di recente, ha ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass.
n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n.
8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via
15 presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2,
11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2 n.
2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, dalla prova testimoniale espletata è, invero, emerso che l'attore ha posseduto l'immobile oggetto di causa per ben oltre il ventennio richiesto dalla legge.
Il teste , indicato da parte attrice, a conoscenza dei fatti di causa e che Testimone_1
deve ritenersi assolutamente attendibile in quanto disinteressato, nel rispondere positivamente all'articolato di prova sub 1) di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 6^ c. c.p.c. di parte attrice - avente ad oggetto la circostanza che l'attore ha avuto la Parte_1
16 piena disponibilità da 24 anni del vecchio fabbricato rurale oggetto di causa (part 349) ed anche l'articolato n. 2) – riferiva “…Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto sin da ragazzi abbiamo avuto sempre con l'attore un ottimo rapporto di amicizia e nel corso degli anni mi è capitato spesso di recarmi in sua compagnia nell'immobile in questione a titolo di esempio posso riferire che sin dall'età di 18-20 anni ci recavamo in questo immobile per farvi delle scampagnate e questa abitudine è rimasta anche dopo che ci siamo sposati entrambi tanto è vero che anche con la mia famiglia abbiamo avuto modo di recarci su questo terreno con una frequenza di una volta ogni 3-4 mesi a seconda dei periodi. Posso anche aggiungere che nel corso degli anni con l'attore in questo immobile abbiamo aggiustato sia auto che moto (anche la mia) e mi ha consentito di conservare nell'immobile oggetto di causa un soppalco in ferro che avevo dovuto smontare da un immobile che detenevo all'epoca (circa 14 anni fa) in locazione, talvolta lo aiutavamo con la mia famiglia a raccogliere le ciliegie e lui me ne regalava una cassetta. Su richiesta di chiarimento del giudice posso riferire che in mia presenza mai nessuno ha contestato all'attore la piena disponibilità dell'immobile oggetto di causa. Preciso ancora che circa 4-5 anni fa l'attore fece sostituire la porta d'ingresso (oggi in ferro) di cui detiene le chiavi. Su ulteriore richiesta di chiarimento del giudice preciso che l'attore mi ha sempre riferito che lui era ed è l'unico detentore dell'immobile in quanto suo padre aveva intestato al fratello altri beni immobili…”. CP_1
Tali dichiarazioni venivano, nella sostanza, confermate anche da altra teste indicata da parte attrice da ritenersi parimenti attendibile quanto disinteressata. Testimone_2
Il teste , chiamato a riferire sull'articolato di prova sub 4) di parte attrice – Tes_3
attinente la circostanza che, nel dicembre del 2020, detto teste, aveva installato un cancello a due ante su incarico del nel vecchio fabbricato oggetto di domanda – Parte_1
nel confermarne la veridicità affermava “…Su richiesta di chiarimento del giudice posso riferire che nella giornata in cui ho eseguito i lavori di installazione della porta in ferro per garage applicata all'immobile oggetto di causa nessuno ha contestato all'attore – presente al momento dei lavori –
l'esecuzione degli stessi e la disponibilità dell'immobile medesimo. Ricordo anche che era presente un conoscente dell'attore che ci aiutava all'istallazione della detta porta….preciso che il mio lavoro è stato pagato mediante bonifico dall'attore”.
17 Di rilievo ai fini del decidere risultano essere anche le dichiarazioni rese dal teste – indicato da parte convenuta - (cognato di detto convenuto), il CP_1 Testimone_4
quale rispondendo all'articolato di prova sub 1) di cui alla memoria 183 6^ c. n. 1) c.p.c. di parte convenuta – avente ad oggetto la circostanza per la quale sin dagli anni CP_1
2005-2006-2007 aveva coltivato il fondo rustico adibito a limoneto, sito in CP_1
GI, contrada Riccieri strada 34 ed aveva utilizzato tutte le pertinenze dello stesso ed anche in risposta all'articolato 3) - riferiva “…essendo io il cognato di mi capitava CP_1
e mi capita di aiutarlo a raccogliere i limoni ed altri frutti...preciso che negli anni 2006-2008 avevo modo di andare sui luoghi oggetto di causa più spesso, mentre negli ultimi anni la mia frequenza sui luoghi è diminuita. Ricordo che quando si andava a raccogliere i limoni il utilizzava CP_1
una motocarriola per trasportare meno faticosamente i frutti raccolti...posso dire che mai nessuno mi ha contestato l'utilizzo dell'immobile oggetto di causa per depositarci le cassette di frutta raccolta.
Ricordo anche che fino a circa due anni fa vi era una porta in legno malandata che io aprivo senza serratura. Da due anni c'è un portone in ferro...posso riferire che secondo me il non CP_1
ha le chiavi del portone in ferro. Di solito ci recavamo e ci rechiamo sui luoghi d'estate quando mio cognato – che vive al nord – viene per le vacanze. Talvolta io mi recavo sul terreno anche da solo per decespugliare il terreno medesimo…posso riferire che l'immobile oggetto di causa è sempre stato allo stato rustico ed all'interno vi erano cassette per la frutta vecchie…”.
Interrogato, poi, sull'articolato di prova sub 2) – riguardante il fatto che i limoni raccolti venivano stipati all'interno del fabbricato oggetto del presente giudizio – detto teste lo confermava aggiungendo che “…posso riferire che mai nessuno mi ha impedito di sistemare le cassette di frutta all'interno dell'immobile…”.
Alla luce dell'attività istruttoria svolta nel corso del presente giudizio, questo Decidente ritiene che parte attrice abbia adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possano pertanto ritenersi provati – avuto riguardo a tutti i convenuti ad eccezione del germano
- oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità CP_1
ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia
18 l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore di comportarsi come proprietario dei beni immobili oggetto di causa.
Quanto sopra atteso anche che tutti detti convenuti sono rimasti contumaci.
Per quanto attiene, invece, il convenuto , al di là della dichiarazione generica CP_1
di cessazione della materia del contendere - tra di essi soli germani - resa dai Pt_1
procuratori di entrambi, va qui osservato che stante appunto la genericità di una tale dichiarazione di dette parti - che trarrebbe ragion d'essere solo dal fatto che entrambi i contendenti hanno ceduto i loro diritti sulla particella 349 in favore della società interveniente e soprattutto alla luce del rigetto della domanda formulata da detta interveniente per le ragioni in precedenza esposte - sussiste la necessità per questo
Decidente di valutare anche la domanda riconvenzionale svolta dal nei CP_1
confronti dell'attore . Parte_1
Al riguardo occorre rilevare che, per un verso, entrambi i germani hanno Pt_1
pacificamente riconosciuto la loro comproprietà a riguardo della particella 350 su cui insiste il vecchio rudere che in parte ricade anche sulla particella 349 (oggetto di giudizio) con la quale forma un tutt'uno, tanto da far si che le due particelle vennero fuse per costituirne una nuova: la 638.
Per altro verso l'attore – su cui gravava il relativo onere probatorio onde ottenere il riconoscimento dell'usucapione di tale particella 349 in via esclusiva - non è stato in grado di fornire in giudizio la piena prova di avere escluso totalmente il comproprietario CP_1
dal pieno ed esclusivo godimento della porzione del rudere de quo ricadente sulla
[...]
particella 349.
Al riguardo è sufficiente rilevare che tutti i testi escussi (sia quelli indicati da parte attrice che quelli portati dal convenuto ) hanno evidenziato che solo nel 2020 CP_1
il realizzò una porta in ferro per chiude l'immobile che occupa senza Parte_1
fornirne le chiavi al germano (comproprietario). Ne discende quindi che, CP_1
ove anche si volesse ritenere tale comportamento del come un atto di Parte_1
interversione ad excludendum del comproprietario ( ) dal compossesso CP_1
19 dell'immobile oggetto di causa ricadente anche sulla particella 349, in ogni caso mancherebbe il requisito temporale del ventennio richiesto dalla legge.
Ne discende, quindi, che effettivamente deve riconoscersi il compimento del prescritto possesso ultraventennale sulla particella 349 intestata formalmente a tutti gli altri convenuti in favore di entrambi i germani – comproprietari della particella 350 su Pt_1
cui era stato edificato il rudere oggetto di causa ricadente anche, in parte, sulla particella
349.
La domanda avanzata da parte attrice nei confronti di tutti i terzi e quella riconvenzionale formulata dal tendente a riconoscere il di lui compossesso (unitamente CP_1
all'attore) della particella 349 meritano pertanto di essere accolte e si deve quindi dichiarare che (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] e (C.F. CP_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
(MI) Via Cavour n. 66 - 2 piano – scala D, sono divenuti proprietari, per intervenuta usucapione - nei confronti di tutti i convenuti ad eccezione del - della piena CP_1
proprietà pro-indiviso del bene immobili meglio indicato in citazione e precisamente dell'immobile sito in GI C.da “Ricceri” contraddistinto al N.C.T. al foglio 27 particella
349 oggi soppressa ed accorpata alla particella 350 (con la quale costituisce un unico ambiente senza divisioni) per formare la particella 638.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità.
Sulle spese processuali
Le spese di lite possono essere dichiarate interamente compensate tra le parti costituite e stante che in tal senso le parti hanno fatto richiesta nei Parte_1 CP_1
loro scritti difensivi e verbali di causa. Per la stessa ragione vanno compensate le spese legali rispettivamente tra ciascuno dei germani e la società interveniente. Mentre non vi è Pt_1
luogo a provvedere sulle spese con riguardo a tutti gli altri convenuti attesa anche la loro contumacia implicante la loro mancata resistenza in giudizio alla originaria domanda attorea.
20
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 11966/2020, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
DICHIARA, la contumacia di tutti i convenuti ad eccezione del;
CP_1
RIGETTA la domanda proposta dalla società interveniente;
DICHIARA, per le ragioni di cui in motivazione, che (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 5 e (C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...] - 2 piano – scala D, sono divenuti proprietari, per intervenuta usucapione - nei confronti di tutti i convenuti ad eccezione del
- della piena proprietà pro-indiviso del bene immobili meglio indicato in CP_1
citazione e precisamente dell'immobile sito in GI C.da “Ricceri” contraddistinto al
N.C.T. al foglio 27 particella 349 oggi soppressa ed accorpata alla particella 350 (con la quale costituisce un unico ambiente senza divisioni) per formare la particella 638;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra tutte le parti del presente giudizio le spese di lite.
Così deciso in Catania, 16 Dicembre 2025
IL G.O.T.
AL EN
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011 E S.M.I.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott.
SA NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11966 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Corso Italia n. 121, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Sabrina Scandurra, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE E CONVENUTO IN RICONVENZIONALE -
E
(C.F. , nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
in San Giuliano Milanese (MI) Via Cavour n. 66 - 2 piano – scala D ed elettivamente domiciliato in GI (CT), Via Cavour n. 4 presso lo studio dell'Avv. Angelo Patanè, da cui
è rappresentato e difeso per procura come in atti;
- CONVENUTO E ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE -
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
03.10.1930 ed ivi residente in [...];
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
IN (95013) n. 20/22, C.F.: ; CodiceFiscale_4
(C.F. ), nato a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_5
24.09.1964, residente a [...]; (C.F. , nata a [...] il Parte_4 C.F._6
28.02.1933 ed ivi residente in [...]17;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._7
18.09.1956 ivi residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il Parte_5 C.F._8
05.06.1962, ivi residente in [...];
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_6 C.F._9
residente a [...] P.T.;
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_7 C.F._10
residente a [...], in piazza Europa n. 13 sc. C P.5;
(C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_8 C.F._11
in viale Annunziata Is. 524 n. 3/B- S.S. Annunziata;
(C.F. ), nata a [...], il [...], ivi res. Parte_9 C.F._12
in corso San Vito n. 78, domiciliata a Roma via IN Tomassini n 41 interno 3, in proprio e nella qualità di erede di , nato a [...] il [...] e deceduto a Pedara il Persona_1
15.06.2020; (C.F. ), nata a [...] il Parte_10 C.F._13
26.03.1968 e residente a [...] IN. 3, in proprio e nella qualità di erede di;
Persona_1
, nata a [...] in data [...] e ivi deceduta in data Persona_2
20.04.2020, collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio della defunta, sito in
Riposto Corso Gramsci n. 119;
(C.F. ), nato a [...]) il 09.03.1935, Controparte_3 C.F._14
ivi residente in corso Gramsci n. 119;
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_11 C.F._15
Mascali (CT), via Torrente Malorato n. 19;
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_12 C.F._16
residente a [...];
(C.F. ), nata a [...] Parte_13 C.F._17
(CT), il 20.08.1937, residente a[...];
2 (C.F. ), nato ad Parte_14 C.F._18
Acireale (CT) il 03.02.1944, res. a DD di CI (CT) (95013) in c.da Schiavi n. 13;
(C.F. ), nato a [...] Parte_15 C.F._19
CI (CT) il 24.04.1960, res. a NO (BZ) (39012), via Marlengo n. 61/C;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_16 C.F._20
17.05.32, res. ad Aci reale (CT) (95024) viale Principe Amedeo n. 9;
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_17 C.F._21
domicilio in Frosinone, via Marcello Mastroianni n 351, piano 5°;
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi res. Parte_18 C.F._22
in via Fosse Ardeatine n. 102 (03100);
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_4 C.F._23
a GI (CT) (95014) in c.so Matteotti n. 69;
(C.F. ), nata a [...] il [...] e res. Parte_19 C.F._24
a Mascali (95016) in via Federico II D'Aragona n. 44/A;
(C.F. ), nato a [...] il [...], res. a Parte_20 C.F._25
GI (95014) in via Teatro n. 59;
(C.F. ), nato a [...] il [...] e res. a Parte_21 C.F._26
Carugate (MI) (20061), via Asiago n. 9;
- CONVENUTI CONTUMACI –
E NEI CONFRONTI DI con sede in GI, via Tagliaborse s.n., c.da Controparte_5
Ricceri, c.f. p. iva e n. iscrizione al registro imprese della Camere di Commercio del Sud Est
CI: , numero REA CT - 314662, in persona del suo amministratore unico e P.IVA_1
legale rappresentante pro – tempore, ed elettivamente domiciliata in Catania, Viale XX
Settembre n. 45 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Coci, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti
- INTERVENIENTE -
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
3 CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., quindi senza la esposizione dello “svolgimento del processo”, e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 13-16.10.2020, Parte_1
evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, gli odierni convenuti ed esponeva di avere acquistato in data 19.08.1996 insieme al fratello , con atto in Notar CP_1
da GI (n. 43860 di Rep. e n. 30440 di , dai coniugi Persona_3 Per_4 Persona_5
e un fondo rustico con annesso fabbricato rurale sito in GI, c.da Parte_22
"Riccieri", strada 34 n. 18.
Riferiva, poi, che tale fabbricato rurale era contraddistinto al N.C.T. al foglio 27, part. n. 350,
e che, di fatto, consisteva e formava un unico ambiente senza divisioni di sorta inglobando anche la porzione di immobile catastato alla part. 349.
Precisava, inoltre, che tale part. 349, già posseduta dai danti causa di esso attore era stata da detti danti causa a quest'ultimo trasferita - di fatto - e dal medesimo goduta pacificamente ed ininterrottamente sin dal 1996 ad oggi. Tale particella 349 consisteva in un fabbricato rurale intestato catastalmente a , nato a [...] il Persona_6
03.05.1916, nato a [...] il [...], Controparte_6 CP_7
, fu , fu , di SA;
[...] CP_3 Controparte_4 Per_7 Persona_8
ciò almeno sino al 25.07.11 quando venne presentata una rettifica d'intestazione in favore dei germani . Pt_1
L'attore riferiva che, in realtà, però, tale rettifica era da ritenersi infondata, ed a tal fine allegava all'atto di citazione una relazione tecnica a firma di tecnico di fiducia, redatta a seguito di ricerche ipocatastali;
ed asseriva che tale particella 349 risultava essere stata soppressa ed accorpata alla 350 per formare la part. 638, per come documentato da tutti gli atti di trasferimento succedutisi nel tempo e che sono stati descritti nella predetta relazione, emergendo che appunto la part. 349 (ex 32), oggi risulta essere inglobata nella particella 638
4 pur risultando ancora formalmente intestata ai 5 soggetti sebbene, in realtà, appartenesse solo a: , e avendo Persona_6 Controparte_6 CP_7 Controparte_4
venduto la propria quota di proprietà al padre , con atto Parte_13 Controparte_8
Notar da GI del 30.06.61 registrato al n. 39 (citato nell'atto di vendita Persona_9
successivo rogato dal medesimo Notaio il 20.07.61 rep. n. 84338) per come Per_9
documentato con la sopra richiamata relazione tecnica di parte.
L'attore procedeva a descrivere tutte le vicende ed i passaggi di intestazione formale che avevano nel tempo interessato la particella n. 349 oggetto della domanda di usucapione e ciò al fine di individuare (producendo in allegato alla citazione la relativa documentazione) tutti i contraddittori necessari in quanto titolari – dal lato passivo – del rapporto giuridico controverso, pervenendo quindi all'individuazione di tutti gli odierni convenuti.
Sosteneva l'attore che tale parte di immobile costituita dalla originaria part. 349 (in citazione pag. 5 erroneamente indicata come part. 350 verosimilmente per error calami atteso che la particella 350 è quella che in premessa all'atto di citazione veniva indica come oggetto di acquisto con l'atto di compravendita allegato sub 1 alla citazione medesima) sebbene intestato catastalmente a terzi era stato posseduto da oltre vent'anni esclusivamente e pacificamente dall'attore e, prima di lui, dai suoi danti causa anche perché formante un ambiente unico e senza divisioni di sorta con la part. 350 da egli acquistata (in citazione pag.
5 erroneamente indicata come part. 349 verosimilmente per error calami atteso che la particella 350 è quella che in premessa all'atto di citazione veniva indica come oggetto di acquisto con l'atto di compravendita allegato sub 1 alla citazione medesima).
L'attore dava atto anche di avere esperito preventivamente la procedura di mediazione conclusasi con esito negativo.
Sulla scorta di quanto sopra rassegnava al Tribunale le seguenti conclusioni “…Voglia l'On.le
Tribunale di Catania, contrariis rejectis, così decidere:
1. in via principale, dichiarare che l'esponente ha acquistato per usucapione il seguente immobile: - fabbricato rurale sito in GI c.da "Riccieri", contraddistinto al N.C.T. al foglio 27 particella 349 oggi soppressa ed accorpata alla particella 350
(con la quale costituisce un unico ambiente senza divisioni) per formare la particella 638; 2. ordinare, per l'effetto, la voltura catastale a nome dell'attore e la trascrizione dell'emittenda sentenza presso la
5 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania.
3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, compresi gli oneri di mediazione pari ad € 48,80…”.
Le parti convenute, nonostante la loro regolare evocazione in giudizio, ritenevano di non costituirsi nel presente procedimento ad eccezione del – germano dell'attore CP_1
– il quale, con comparsa di costituzione e risposta con contestuale domanda riconvenzionale al fine di chiedere l'autonomo accertamento dell'intervenuta usucapione anche in suo favore, del fabbricato de quo- deduceva essere rispondente al vero la circostanza - dedotta in citazione - relativa all'acquisto, in data 19.08.1996, da parte dei germani , del fondo Pt_1
rustico con annesso fabbricato rurale sito in GI, contrada Riccieri, strada 34 n. 18.
Riferiva, ancora, il convenuto che pure vera era da ritenere la circostanza fattuale sostenuta in citazione, inerente all'esercizio dell'asserito possesso sul fabbricato di cui alla part. 349 da parte dell'attore, in modo pubblico ed ininterrotto, ma non in via esclusiva, poichè il possesso sarebbe stato esercitato sempre congiuntamente ad esso convenuto CP_1
.
[...]
A tal ultimo riguardo il sosteneva di avere svolto sul detto terreno, adibito CP_1
a limoneto e da sempre posseduto pacificamente, tutte quelle attività di coltivazione, potatura ed innesto, anche in forza delle specifiche competenze acquisite quale dipendente della ditta florovivaistica “Piante Faro” ed aveva, insieme al fratello , Parte_1
utilizzato costantemente il fabbricato rurale oggetto della domanda di usucapione proposta dal , ed in tal senso aveva proposto domanda riconvenzionale al fine di Parte_1
ottenere il riconoscimento dell'usucapione del fabbricato rurale in favore di esso convenuto anche nei confronti del di lui fratello ed attore in via principale.
A conferma di tali sue asserzioni deduceva la circostanza che esso CP_1
convenuto, aveva detenuto e continuava a detenere le chiavi per accedere nell'area in cui ricade il fabbricato rurale in questione, di cui entrambi i germani avevano costantemente ed ininterrottamente usufruito sin dal 1996.
Aggiungeva, poi, che la domanda attorea era da ritenere – con riguardo ad esso convenuto
- assolutamente infondata poiché presupposto imprescindibile per l'acquisto della proprietà per usucapione è l'esclusività del possesso in termini di definitiva impossibilità di
6 godimento del bene da parte degli altri comproprietari, nel caso di specie mai verificatosi;
ciò stante che l'asserito possesso del bene è stato assolutamente pacifico con la piena consapevolezza da parte del (attore), dell'esercizio della signoria sullo Parte_1
stesso uti condominus congiuntamente al fratello . CP_1
Sottolineava, poi, trattarsi di un bene in comproprietà e che l'attore non ha mai avuto un esclusivo ed autonomo godimento dello stesso, avendolo esercitato insieme al fratello
. CP_1
Rassegnava quindi al Tribunale le seguenti conclusioni “…Piaccia all'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in via principale e nel merito: rigettare la domanda attorea, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, limitatamente alla richiesta di acquisto per usucapione del fabbricato rurale sito in GI, contrada Riccieri, strada 34 n. 18, nei confronti dell'odierno convenuto in considerazione della circostanza di fatto per cui entrambi i germani CP_1
hanno, ciascuno uti condominus, esercitato il possesso, in modo pubblico, pacifico ed Pt_1
ininterrotto, sul fabbricato rurale di cui in premessa;
in via riconvenzionale e nel merito: dichiarare
l'intervenuta usucapione del fabbricato rurale sito in GI, contrada Riccieri, strada 34 n. 18, in favore di e di , odierno convenuto - attore in via riconvenzionale, Parte_1 CP_1
nei confronti di tutti gli altri comparenti;
….Con vittoria di spese, onorari e compensi….”.
Instaurato quindi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali di parte attrice e convenuta e veniva ammessa, come mezzo al fine, anche prova per testi che veniva regolarmente espletata.
In prossimità dell'udienza del 30.11.23, in data 29.11.23, spiegava atto di intervento, nei
CP confronti di e , la a mano a Parte_1 CP_1 Controparte_5
deducendo che, con atto di compravendita del 22.6.2023, ai rogiti del Notaio di Per_10
Catania, rep. 42079, racc. 19867 (allegato all'atto di intervento), la a mano a Controparte_5
r.l. aveva acquistato - da potere dei germani e una serie Parte_1 CP_1
di beni immobili meglio descritti nell'atto di intervento di cui i germani erano Pt_1
comproprietari e tra i quali vi era ricompreso anche quello oggetto del presente procedimento ovvero il fabbricato oggi censito al foglio 27, particella 638, ed in precedenza
7 indicato come particella 349 (poi accorpata alla 350 per formare la 638 per come riferito dall'attore).
Riferiva, inoltre, che, per effetto dei suddetti atti di compravendita, la proprietà e il possesso del bene oggetto del presente giudizio, nella misura comunque spettante ai germani , Pt_1
CP erano stati trasferiti alla a mano a avendo le parti venditrici, in entrambi Controparte_5
agli atti, espressamente dichiarato e garantito di avere acquistato la proprietà dell'originaria particella 349 (poi fusa con la particella 350 generando l'attuale particella 638) in piena ed esclusiva proprietà ( ) e in piena proprietà pro – quota ( ), Parte_1 CP_1
per possesso ultraventennale, continuato e non clandestino, e pertanto per usucapione in corso di accertamento giudiziale avanti al Tribunale di Catania nel presente procedimento.
Evidenziava ancora che nei detti atti di compravendita era stato altresì precisato che la parte acquirente subentrava, a tutti gli effetti di legge, nel suddetto giudizio per la successione a titolo particolare nel diritto controverso di cui all'articolo 111 c.p.c. - i.e. la proprietà dell'originaria particella 349 - di talché risultava pienamente Controparte_5
legittimata a intervenire nel presente giudizio e che, inoltre, essendo subentrata nel possesso comunque facente capo ai suoi danti causa, a a r.l., ai sensi e per gli effetti CP_5 CP_5
dell'articolo 1146 c.c., intendeva unire il proprio attuale possesso a quello spettante a ciascuno dei germani , allo scopo di sentire pronunciare in proprio favore Pt_1
l'intervenuto acquisto per usucapione della piena, intera ed esclusiva proprietà del fabbricato rurale sito in GI, c.da Ricceri, originariamente contraddistinto al N.C.T. del comune di GI al foglio 27, particella 349, oggi sopressa ed accorpata alla particella 350 per formare la particella 638, nei confronti di tutti gli altri convenuti.
Riferiva pure che, a suo dire, la materia del contendere tra i soli germani , avendo i Pt_1
medesimi venduto la proprietà del bene oggetto di causa, poteva ritenersi cessata, permanendo comunque l'interesse di all'accertamento Controparte_5
dell'intervenuto acquisto per usucapione nei confronti degli altri convenuti.
La pertanto, dichiarava di intervenire volontariamente, ai Controparte_5
sensi e per gli effetti degli articoli 105 e 111 c.p.c., nel presente procedimento e chiedeva al
Tribunale di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione - in proprio favore -
8 per effetto del possesso ultraventennale, continuato e non clandestino dei propri danti causa, unito al proprio, della piena, intera ed esclusiva proprietà del fabbricato rurale sito in GI, c.da Ricceri, originariamente contraddistinto al N.C.T. del comune di GI al foglio 27, particella 349, oggi sopressa ed accorpata alla particella 350 per formare la particella 638, con ogni conseguente statuizione in ordine alla voltura catastale della suddetta particella 349, oggi soppressa, e alla trascrizione dell'emittenda Sentenza. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Terminata l'attività istruttoria, all'udienza del 3.7.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di tutti i convenuti ad eccezione di i quali sebbene regolarmente evocati in giudizio non hanno inteso costituirsi CP_1
nel medesimo.
Sempre in via preliminare si evidenzia che la domanda attorea, è procedibile, in quanto, è stato preventivamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definito con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata in atti).
Ancora preliminarmente, si deve osservare che parte attrice ha, correttamente, individuato i propri contraddittori nei convenuti per come confermato anche dalla relazione notarile ipocatastale ventennale versata in atti nel corso del presente procedimento.
Occorre ora esaminare l'intervento volontario posto in essere, in corso di causa, dalla
Società acquirente dei terrenti dei germani – attore e convenuto –. Pt_1
Va, innanzi tutto, precisato che questo Giudice, in ossequio al principio della domanda e alla conseguente “perimetrazione” del thema decidenudm, non è tenuto in alcun modo a sindacare gli aspetti formali dei contratti di compravendita immobiliare allegati in
9 atti dalla società interveniente e stipulati da quest'ultima (quale acquirente) rispettivamente: in data 22.6.23 con l'attore ed in data 10.10.23 con il convenuto;
quindi CP_1
entrambi successivi all'instaurazione del presente giudizio. Ciò, tuttavia, non esclude la necessità di valutarne in via incidentale alcuni aspetti necessari onde esaminare le posizioni processuali e sostanziali rivestite dalle parti contraenti nel presente giudizio avuto riguardo alla domanda spiegata dalla società interveniente.
Pare opportuno prendere le mosse dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, avuto riguardo a fattispecie simile a quella che occupa, ha definitivamente chiarito che “…non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferita la proprietà dell'immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché
l'acquisto della proprietà non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario…” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2785 del 2007).
Tale principio è stato ulteriormente ribadito anche di recente dalla Cassazione (Ord. n.
32709/2024) secondo cui “…questa Corte ha, infatti, avuto modo di affermare in più occasioni che il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione non
è affetto da nullità, anche se l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (Cass., Sez. 2, 29/3/2018, n. 7853; Cass.,
Sez., 2, 5/2/2007, n. 2485), ciò in quanto l'acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione del diritto ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso (Cass.,
Sez. 2, 29/04/1982, n. 2717; Cass., Sez. 3, 21/10/1994, n. 8650)…”.
Tuttavia, la circostanza che detti contratti di compravendita non debbano, in parte qua, ritenersi nulli non può però significare che oggetto dei medesimi possa essere il potere di fatto sulla cosa.
Infatti, ai fini della decisione del presente giudizio, occorre osservare che affinché il trasferimento del possesso di un bene immobile dal possessore al soggetto che al medesimo succede quale successore a titolo particolare possa consentire a quest'ultimo di unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria
10 giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa (cfr. Cass. Civ., ord. 20715 del 2018 ma anche per la giurisprudenza di merito cfr. Trib. di Vibo V. 343/2020).
Nella fattispecie che occupa, nei contratti di compravendita versati in atti, le parti (con clausola di tenore quasi identico in entrambi i rogiti notarili), in riferimento all'originaria particella 349 (poi fusa con la particella 350, generando l'attuale particella 638), si davano reciprocamente atto che la stessa era in piena proprietà degli alienanti (rispettivamente per l'intero e pro quota) per possesso ultraventennale, Parte_1 CP_1
continuato, non clandestino, e pertanto per usucapione in corso di accertamento giudiziale avanti al Tribunale di Catania (richiamando il presente procedimento) sullo stato del quale la parte acquirente (società interveniente) dichiarava di essere pienamente edotta, sia dalla parte venditrice che dal Notaio rogante, di tale specifica circostanza e degli eventuali rischi ad essa connessi, e dichiarava altresì di non avere alcuna eccezione da sollevare in relazione a tale modalità dell'acquisto, subentrando la parte acquirente, in detto giudizio ad ogni effetto di legge.
Giova rilevare, ai fini in discorso, che il possesso cui si è fatto riferimento, in parte qua, nei contratti de quibus è un possesso non titolato (ius possessionis), non anche un possesso titolato (ius possidendi); ne deriva che un tale potere di fatto sulla cosa non può formare oggetto di un negozio traslativo, stante la tipicità dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento dei diritti reali.
In particolare, per come chiarito dalla giurisprudenza, la successione a titolo particolare nel diritto controverso, di cui all'art. 111 c.p.c., alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dal principio del giusto processo, coniugato con il diritto di difesa (si v. artt. 111 e 24 Cost.), si ha indipendentemente dalla natura, reale o personale, dell'azione fatta valere tra le parti originarie, dovendosi garantire all'acquirente, il quale intenda intervenire nel processo, le stesse possibilità di difesa spettanti al suo dante causa contro le deduzioni avversarie, e potendosi, invece, rivelare, per lo stesso acquirente,
11 pregiudizievole la soggezione all'efficacia riflessa della sentenza inter alios, impugnabile soltanto nell'ambito delle difese esercitate dall'alienante.
Da ciò consegue ulteriormente che l'acquirente di un immobile deve essere considerato successore nel diritto controverso, agli effetti dell'art. 111 c.p.c., nel processo avente ad oggetto la validità, la risoluzione o l'esecuzione di un contratto preliminare, relativo allo stesso bene, stipulato in precedenza tra il dante causa ed un terzo (cfr. Cass. Civ., sent. n.
12305/2012).
Tuttavia, resta fermo che la norma in commento presuppone un intervenuto trasferimento dal dante causa all'avente causa, sicché essa non può trovare applicazione in caso di acquisto del diritto controverso verificatosi non per via derivativa, ma a titolo originario come avviene per l'usucapione (cfr. Cass. Sent. n. 9643/2011).
Infatti, il successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. può, per esempio, intervenire nel giudizio per esercitare il potere di azione che gli deriva dall'acquistata titolarità del diritto controverso, quando non si sia costituito il dante causa. Non solo, il successore a titolo particolare nel diritto controverso che interviene nel processo a norma dell'art. 111 c.p.c. non è terzo in senso proprio e sostanziale, ma è l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tale divenuto nel corso del processo, ed assume non una posizione distinta bensì la stessa posizione del proprio dante causa, di modo che quest'ultimo, sia pur su accordo delle parti può essere estromesso dal giudizio, il successore gode di tutte le facoltà proprie della parte e la sentenza spiega direttamente effetti nei suoi riguardi, tanto che lo stesso è legittimato anche ad impugnarla.
Tale ipotesi non è, come detto, applicabile al caso di specie, in cui oggetto del trasferimento non è il diritto di proprietà sul bene de quo – part. 349 - (piena proprietà secondo il venditore e/o pro quota secondo il venditore ), ma il possesso Parte_1 CP_1
corrispondente a tale diritto ossia il potere di fatto sulla cosa di cui sia l'attore, sia anche il convenuto in riconvenzionale, hanno chiesto il riconoscimento CP_1
dell'intervenuta usucapione, non palesandosi in capo alla società interveniente l'effettiva titolarità formale del diritto dominicale sul bene.
12 La posizione di acquirente a titolo originario, d'altronde, non esclude che l'acquirente possa intervenire nel processo in corso inter alios, ma si tratterà non di intervento riconducibile all'art. 111 c.p.c. — con i caratteri peculiari di tale intervento sopra richiamati — bensì di intervento volontario principale ai sensi dell'art. 105 c.p.c..
Con riferimento all'intervento principale o ad excludendum, giova precisare che la relativa ammissibilità è pur sempre condizionata alla verifica della sussistenza di un collegamento tra la situazione giuridica azionata dal terzo e l'originario oggetto del giudizio, che giustifichi il simultaneus processus, non essendo, invece, sufficiente che il diritto vantato dall'interveniente abbia una generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le contrapposte richieste delle parti.
Tale forma di intervento deve essere tenuta distinta dall'intervento adesivo autonomo e dall'intervento adesivo dipendente disciplinati nell'ambito dello stesso disposto codicistico.
Giova, poi, considerare che è indirizzo giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la parte che interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum, soggiungendo che l'interpretazione dell'art. 268 c.p.c. non viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio.
Infatti, l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stadio in cui si trova, non può dedurre – ove sia già intervenuta la relativa preclusione – nuove prove e di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruttoria né che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 25264 del 2008 e n. 15208 del 2011).
La preclusione che incontra l'interveniente volontario rileva solo sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, dovendosi intendere la preclusione istruttoria come operante sia con riguardo alle prove costituende che alle prove documentali (cfr. Cass. Civ., sent. n. 20882 del 2018).
Ne deriva che, nel caso in esame, la domanda proposta dalla società interveniente volontaria non può trovare accoglimento non solo in ragione del fatto che il possesso utile ad usucapire
13 non può formare oggetto di trasferimento in via negoziale, ma anche perché, allo stato degli atti, tale domanda risulta priva di riscontro sul piano probatorio, nella sua dimensione fattuale e temporale, attesa l'impossibilità di verificare la sussistenza dei necessari presupposti previsti dalla legge ai fini dell'operare dell'art. 1158 c.c., i quali assumono valenza con riguardo alla posizione dell'attore (e nella fattispecie anche del convenuto attore in via riconvenzionale ) ma non anche della società interveniente. CP_1
Infatti, l'esito della prova testimoniale è da collocare tra le prove costituende destinate a corroborare il potere di fatto ultraventennale esercitato sulla cosa in modo pacifico ed ininterrotto dall'attore e da (convenuto ma attore in via riconvenzionale) e CP_1
non dalla società loro avente causa (interveniente nel presente giudizio), stante il rigore del regime probatorio nell'ambito dell'azione di cui all'art. 1158 c.c. Per tali ragioni, la domanda proposta dalla interveniente volontaria non può trovare accoglimento;
anche atteso che non può trovare, nella fattispecie, applicazione l'art. 1146 2^ comma c.p.c., essendo necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà e/o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (cfr. ex multis Cass. n. 8579/2023 confor.
Cass. n. 8596/2022).
A questo punto occorre passare al merito delle domande di usucapione proposte in via principale dall'attore e, in via riconvenzionale, dal convenuto . CP_1
Il Tribunale, innanzi tutto, prende atto della richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dai germani una prima volta nel corso dell'udienza del 30.1.25 Pt_1
e poi reiterata dai medesimi con gli scritti conclusionali laddove i hanno ribadito Pt_1
che, avendo entrambi i germani ceduto il fondo su cui insiste il piccolo fabbricato Pt_1
oggetto di causa, alla società intervenuta, ed essendosi raggiunto un accordo, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere tra e , con Parte_1 CP_1
compensazione delle spese di lite.
Tuttavia, avendo i germani precisato che la materia del contendere sarebbe Pt_1
da intendersi cessata solo ed esclusivamente tra i due germani e non anche nei Pt_1
14 confronti degli altri convenuti, sussiste, innanzi tutto, la necessità di esaminare la domanda principale di usucapione proposta da che, nel merito, deve ritenersi Parte_1
fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono nei confronti di tutti i convenuti ad accezione di . CP_1
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, di recente, ha ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass.
n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n.
8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via
15 presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2,
11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2 n.
2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, dalla prova testimoniale espletata è, invero, emerso che l'attore ha posseduto l'immobile oggetto di causa per ben oltre il ventennio richiesto dalla legge.
Il teste , indicato da parte attrice, a conoscenza dei fatti di causa e che Testimone_1
deve ritenersi assolutamente attendibile in quanto disinteressato, nel rispondere positivamente all'articolato di prova sub 1) di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 6^ c. c.p.c. di parte attrice - avente ad oggetto la circostanza che l'attore ha avuto la Parte_1
16 piena disponibilità da 24 anni del vecchio fabbricato rurale oggetto di causa (part 349) ed anche l'articolato n. 2) – riferiva “…Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto sin da ragazzi abbiamo avuto sempre con l'attore un ottimo rapporto di amicizia e nel corso degli anni mi è capitato spesso di recarmi in sua compagnia nell'immobile in questione a titolo di esempio posso riferire che sin dall'età di 18-20 anni ci recavamo in questo immobile per farvi delle scampagnate e questa abitudine è rimasta anche dopo che ci siamo sposati entrambi tanto è vero che anche con la mia famiglia abbiamo avuto modo di recarci su questo terreno con una frequenza di una volta ogni 3-4 mesi a seconda dei periodi. Posso anche aggiungere che nel corso degli anni con l'attore in questo immobile abbiamo aggiustato sia auto che moto (anche la mia) e mi ha consentito di conservare nell'immobile oggetto di causa un soppalco in ferro che avevo dovuto smontare da un immobile che detenevo all'epoca (circa 14 anni fa) in locazione, talvolta lo aiutavamo con la mia famiglia a raccogliere le ciliegie e lui me ne regalava una cassetta. Su richiesta di chiarimento del giudice posso riferire che in mia presenza mai nessuno ha contestato all'attore la piena disponibilità dell'immobile oggetto di causa. Preciso ancora che circa 4-5 anni fa l'attore fece sostituire la porta d'ingresso (oggi in ferro) di cui detiene le chiavi. Su ulteriore richiesta di chiarimento del giudice preciso che l'attore mi ha sempre riferito che lui era ed è l'unico detentore dell'immobile in quanto suo padre aveva intestato al fratello altri beni immobili…”. CP_1
Tali dichiarazioni venivano, nella sostanza, confermate anche da altra teste indicata da parte attrice da ritenersi parimenti attendibile quanto disinteressata. Testimone_2
Il teste , chiamato a riferire sull'articolato di prova sub 4) di parte attrice – Tes_3
attinente la circostanza che, nel dicembre del 2020, detto teste, aveva installato un cancello a due ante su incarico del nel vecchio fabbricato oggetto di domanda – Parte_1
nel confermarne la veridicità affermava “…Su richiesta di chiarimento del giudice posso riferire che nella giornata in cui ho eseguito i lavori di installazione della porta in ferro per garage applicata all'immobile oggetto di causa nessuno ha contestato all'attore – presente al momento dei lavori –
l'esecuzione degli stessi e la disponibilità dell'immobile medesimo. Ricordo anche che era presente un conoscente dell'attore che ci aiutava all'istallazione della detta porta….preciso che il mio lavoro è stato pagato mediante bonifico dall'attore”.
17 Di rilievo ai fini del decidere risultano essere anche le dichiarazioni rese dal teste – indicato da parte convenuta - (cognato di detto convenuto), il CP_1 Testimone_4
quale rispondendo all'articolato di prova sub 1) di cui alla memoria 183 6^ c. n. 1) c.p.c. di parte convenuta – avente ad oggetto la circostanza per la quale sin dagli anni CP_1
2005-2006-2007 aveva coltivato il fondo rustico adibito a limoneto, sito in CP_1
GI, contrada Riccieri strada 34 ed aveva utilizzato tutte le pertinenze dello stesso ed anche in risposta all'articolato 3) - riferiva “…essendo io il cognato di mi capitava CP_1
e mi capita di aiutarlo a raccogliere i limoni ed altri frutti...preciso che negli anni 2006-2008 avevo modo di andare sui luoghi oggetto di causa più spesso, mentre negli ultimi anni la mia frequenza sui luoghi è diminuita. Ricordo che quando si andava a raccogliere i limoni il utilizzava CP_1
una motocarriola per trasportare meno faticosamente i frutti raccolti...posso dire che mai nessuno mi ha contestato l'utilizzo dell'immobile oggetto di causa per depositarci le cassette di frutta raccolta.
Ricordo anche che fino a circa due anni fa vi era una porta in legno malandata che io aprivo senza serratura. Da due anni c'è un portone in ferro...posso riferire che secondo me il non CP_1
ha le chiavi del portone in ferro. Di solito ci recavamo e ci rechiamo sui luoghi d'estate quando mio cognato – che vive al nord – viene per le vacanze. Talvolta io mi recavo sul terreno anche da solo per decespugliare il terreno medesimo…posso riferire che l'immobile oggetto di causa è sempre stato allo stato rustico ed all'interno vi erano cassette per la frutta vecchie…”.
Interrogato, poi, sull'articolato di prova sub 2) – riguardante il fatto che i limoni raccolti venivano stipati all'interno del fabbricato oggetto del presente giudizio – detto teste lo confermava aggiungendo che “…posso riferire che mai nessuno mi ha impedito di sistemare le cassette di frutta all'interno dell'immobile…”.
Alla luce dell'attività istruttoria svolta nel corso del presente giudizio, questo Decidente ritiene che parte attrice abbia adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possano pertanto ritenersi provati – avuto riguardo a tutti i convenuti ad eccezione del germano
- oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità CP_1
ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia
18 l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore di comportarsi come proprietario dei beni immobili oggetto di causa.
Quanto sopra atteso anche che tutti detti convenuti sono rimasti contumaci.
Per quanto attiene, invece, il convenuto , al di là della dichiarazione generica CP_1
di cessazione della materia del contendere - tra di essi soli germani - resa dai Pt_1
procuratori di entrambi, va qui osservato che stante appunto la genericità di una tale dichiarazione di dette parti - che trarrebbe ragion d'essere solo dal fatto che entrambi i contendenti hanno ceduto i loro diritti sulla particella 349 in favore della società interveniente e soprattutto alla luce del rigetto della domanda formulata da detta interveniente per le ragioni in precedenza esposte - sussiste la necessità per questo
Decidente di valutare anche la domanda riconvenzionale svolta dal nei CP_1
confronti dell'attore . Parte_1
Al riguardo occorre rilevare che, per un verso, entrambi i germani hanno Pt_1
pacificamente riconosciuto la loro comproprietà a riguardo della particella 350 su cui insiste il vecchio rudere che in parte ricade anche sulla particella 349 (oggetto di giudizio) con la quale forma un tutt'uno, tanto da far si che le due particelle vennero fuse per costituirne una nuova: la 638.
Per altro verso l'attore – su cui gravava il relativo onere probatorio onde ottenere il riconoscimento dell'usucapione di tale particella 349 in via esclusiva - non è stato in grado di fornire in giudizio la piena prova di avere escluso totalmente il comproprietario CP_1
dal pieno ed esclusivo godimento della porzione del rudere de quo ricadente sulla
[...]
particella 349.
Al riguardo è sufficiente rilevare che tutti i testi escussi (sia quelli indicati da parte attrice che quelli portati dal convenuto ) hanno evidenziato che solo nel 2020 CP_1
il realizzò una porta in ferro per chiude l'immobile che occupa senza Parte_1
fornirne le chiavi al germano (comproprietario). Ne discende quindi che, CP_1
ove anche si volesse ritenere tale comportamento del come un atto di Parte_1
interversione ad excludendum del comproprietario ( ) dal compossesso CP_1
19 dell'immobile oggetto di causa ricadente anche sulla particella 349, in ogni caso mancherebbe il requisito temporale del ventennio richiesto dalla legge.
Ne discende, quindi, che effettivamente deve riconoscersi il compimento del prescritto possesso ultraventennale sulla particella 349 intestata formalmente a tutti gli altri convenuti in favore di entrambi i germani – comproprietari della particella 350 su Pt_1
cui era stato edificato il rudere oggetto di causa ricadente anche, in parte, sulla particella
349.
La domanda avanzata da parte attrice nei confronti di tutti i terzi e quella riconvenzionale formulata dal tendente a riconoscere il di lui compossesso (unitamente CP_1
all'attore) della particella 349 meritano pertanto di essere accolte e si deve quindi dichiarare che (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] e (C.F. CP_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
(MI) Via Cavour n. 66 - 2 piano – scala D, sono divenuti proprietari, per intervenuta usucapione - nei confronti di tutti i convenuti ad eccezione del - della piena CP_1
proprietà pro-indiviso del bene immobili meglio indicato in citazione e precisamente dell'immobile sito in GI C.da “Ricceri” contraddistinto al N.C.T. al foglio 27 particella
349 oggi soppressa ed accorpata alla particella 350 (con la quale costituisce un unico ambiente senza divisioni) per formare la particella 638.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità.
Sulle spese processuali
Le spese di lite possono essere dichiarate interamente compensate tra le parti costituite e stante che in tal senso le parti hanno fatto richiesta nei Parte_1 CP_1
loro scritti difensivi e verbali di causa. Per la stessa ragione vanno compensate le spese legali rispettivamente tra ciascuno dei germani e la società interveniente. Mentre non vi è Pt_1
luogo a provvedere sulle spese con riguardo a tutti gli altri convenuti attesa anche la loro contumacia implicante la loro mancata resistenza in giudizio alla originaria domanda attorea.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 11966/2020, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
DICHIARA, la contumacia di tutti i convenuti ad eccezione del;
CP_1
RIGETTA la domanda proposta dalla società interveniente;
DICHIARA, per le ragioni di cui in motivazione, che (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 5 e (C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...] - 2 piano – scala D, sono divenuti proprietari, per intervenuta usucapione - nei confronti di tutti i convenuti ad eccezione del
- della piena proprietà pro-indiviso del bene immobili meglio indicato in CP_1
citazione e precisamente dell'immobile sito in GI C.da “Ricceri” contraddistinto al
N.C.T. al foglio 27 particella 349 oggi soppressa ed accorpata alla particella 350 (con la quale costituisce un unico ambiente senza divisioni) per formare la particella 638;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra tutte le parti del presente giudizio le spese di lite.
Così deciso in Catania, 16 Dicembre 2025
IL G.O.T.
AL EN
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011 E S.M.I.
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