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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 -Terza sezione civile nella persona della giudice on. NA MO de IV ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 13.02.2024 e segnata dal N° R.G.C.A. 1797/2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo CUSUMANO, Parte_1 dall'avv. Marco MICHELON e dall'Avv. Donato PESCA tutti del Foro di Padova, nonché dall'Avv. Camilla CUSUMANO del Foro di Verona, unitamente e disgiuntamente tra loro, domiciliato presso lo Studio del primo
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro TARDUCCI CP_2
-convenuta-
Oggetto: azione di adempimento e risarcimento del danno
Conclusioni
Per il ricorrente: Piaccia al Tribunale adito accertato l'inadempimento della resistente, dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto e condannare la resistente al risarcimento del danno quantificato nella somma di euro 10.000 oltre interessi e rivalutazione a far data dal 11.9.2021 fino al 14.2.2024 e successivamente interessi moratori ex art. 1284 comma 4° c.c.; con condanna della convenuta per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave al risarcimento del danno o comunque al pagamento di una somma equitativamente determinata;
con vittoria delle spese di lite e con distrazione ex art 93 in favore dei procuratori anche per la fase di negoziazione e per la fase di mediazione con la maggioranza del 30% per l'utilizzo di collegamento ipertestuali idoneo ad agevolare la consultazione o la fruizione dell'atto e dei relativi documenti.
pagina 1 di 9
Per il resistente: NEL MERITO accertare e dichiarare il legittimo operato della comparente e pertanto rigettare ogni domanda avversaria, con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione dei Fatti
Dalla lettura degli atti introduttivi e dai documenti ad essi allegati si evince:
-- che accettava in data 24.5.2021 l'offerta N° 8495165 / 1 Parte_1 propostale da stipulando il contratto di noleggio a Controparte_1 lungo termine (della durata di 36 mesi) avente ad oggetto il veicolo PR FO /
2020 / 5P / SUV 1.4. , a fronte del pagamento del canone di 519 iva esclusa, Controparte_3 che sarebbe stata consegnata 110 giorni dopo la comunicazione dell'accettazione, ovvero l'11.09.2021;
-- che tale ultima data veniva confermata da in data 4.6.2021; CP_1
-- che decorsa tale data, il veicolo non veniva consegnato a che, pur inviando Parte_1
PEC sia nel marzo che nel mese di novembre del 2022, non riceveva alcuna comunicazione;
-- che il legale di inoltrava nel giugno 2023 formale reclamo, ottenendo una Parte_1 risposta solo in data 5.7.2023, con la quale, pur offrendo la somma di euro 1.491,80 a titolo di risarcimento danno per il ritardo, offriva un veicolo in preassegnazione all'arrivo CP_1 Pt_2 del nuovo mezzo, preannunciato per il mese di maggio 2024, informazione rivelatasi fallace, perché il veicolo in preassegnazione era in realtà destinato ad altro soggetto;
-- che pur stipulando la convenzione di negoziazione assistita ex DL n. 132/2014, CP_1 conv. in legge n. 162/2014, non si rendeva disponibile ad adempiere all'obbligazione di consegna, per cui depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per sentir accertare Parte_1
l'inadempimento della convenuta ed ottenere la consegna del detto veicolo, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 10.000 (conseguente al “disservizio consistito nel doversi continuamente mettersi in contatto con il servizio clienti , per “aver venduto la propria autovettura CP_1 nel settembre 2021, in un momento poco propizio, senza al contempo aver potuto beneficiare della deduzione fiscale rappresentata dal costo di noleggio del veicolo ordinato e per aver perso la chance di ottenere la medesima auto allo stesso prezzo”) e alla condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. per ogni gg di ritardo nell'adempimento;
-- che veniva fissata l'udienza per la trattazione della causa per la data del 20.6.2024;
pagina 2 di 9 --che in data 29.5.2024 si costituiva in giudizio la resistente, chiedendo il rigetto delle domande ed eccependo: a) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione (trattandosi di un'ipotesi di locazione di veicolo); b) la mancata pattuizione con il cliente di un termine essenziale per adempiere all'obbligo di consegnare il veicolo, sia perché alcuna data di consegna è stata mai indicata nell'apposito spazio “data di consegna richiesta” nel documento contrattuale, sia perché si limita ad ordinare il veicolo CP_1 scelto dal cliente presso la Casa Costruttrice e soltanto dopo averlo da questa ottenuto è tenuta a consegnarlo al cliente;
all'uopo, richiama l'art.
4.2. del contratto che prevede che “la data di consegna del veicolo, indicata nella proposta di noleggio, sarà quella comunicata dal fornitore del veicolo ad la quale si CP_1 attiverà presso il medesimo affinché detta data venga rispettata. comunicherà al Cliente eventuali ritardi nella CP_1 consegna, rimanendo, tuttavia, espressamente sollevata da ogni responsabilità nel caso in cui si verificassero detti ritardi per cause ad essa non imputabili”; c) l'esercizio orale nel maggio del 2022 della facoltà di recesso da parte dello stesso a seguito della quale ebbe ad annullare l'ordine del Parte_1 CP_1 veicolo presso la casa costruttrice.
In data 11.6.2024 il ricorrente depositava istanza di mediazione presso OCF che, con comunicazione del 13.6.2024, fissava il primo incontro per la data del 5.7.2024, conclusosi negativamente.
L'udienza del 20.6.2024 veniva rinviata a quella del 29.11.2024. con la nota sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la detta ultima Parte_1 udienza, convertiva la domanda di adempimento in domanda di risoluzione ex art. 1458 comma 2
c.c. (non avendo più interesse ad ottenere l'adempimento, avendo nel frattempo acquistato un'auto nuova) e, prendendo atto che parte resistente non aveva formulato alcun mezzo di prova finalizzato a dare prova della circostanza dell'avvenuto recesso dal contratto, chiedeva la fissazione dell'udienza per l'emissione della sentenza;
diversamente parte resistente, che chiedeva un termine per formulare mezzi istruttori.
Con ordinanza del 29.11.2024 veniva concesso termine fino al 28.2.2025 per il deposito di memorie istruttorie e per produrre documenti.
In assenza della formulazione di mezzi istruttori, avendo la causa natura documentale, veniva fissata l'udienza del 27.11.2025 per l'emissione della sentenza ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c., con pagina 3 di 9 assegnazione di termini per le difese conclusive;
le parti procedevano, altresì, al deposito delle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Motivi della decisione
Va premesso che la resistente non ha contestato la mancata consegna del veicolo noleggiato a
Parte_1
Il noleggio è un termine atecnico poiché questo è disciplinato, in realtà, dalle norme sulla locazione contenute nell'art 1571 e ss. C.c., per cui il contratto di noleggio è il contratto con il quale una parte (noleggiatore) si obbliga a far godere ad un altro (noleggiante) una cosa mobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Tramite un parallelismo con le obbligazioni in capo alle parti che stipulano un contratto di noleggio, possiamo affermare che i comportamenti inadempienti si suddividono in:
- comportamenti inadempienti da parte del noleggiatore, in specie mancata consegna del bene o mancato mantenimento del bene mobile in stato di idoneo utilizzo da parte del cliente;
- comportamenti inadempienti del cliente noleggiante, ovverossia mancata presa in consegna del bene mobile, mancata detenzione ed utilizzo diligente secondo quanto convenuto ed infine, insolvenza per quanto attiene al pagamento del corrispettivo pattuito.
La stipulazione del contratto di noleggio farà sorgere in capo al noleggiatore l'obbligo della consegna del bene mobile (senza tale consegna, il cliente è impossibilitato al godimento del bene) purché nella sua immediata disponibilità e la consegna avverrà secondo le modalità stabilite da contratto di noleggio, ovvero immediatamente, se nulla è previsto in merito.
Nella fattispecie de qua si tratta di NLT ovvero di noleggio a lungo termine, grazie al quale si può entrare in possesso di una vettura nuova pagando un canone mensile predeterminato che include non solo l'utilizzo del mezzo ma anche servizi accessori come l'assicurazione, il soccorso stradale o la manutenzione;
viene specificato nell'art. 1 del contratto che la locazione a lungo termine avrà ad oggetto un veicolo nuovo di fabbrica e di proprietà di CP_1
Orbene, è noto che non sia produttrice di veicoli e che deve a sua volta acquistarli dalla CP_1 casa costruttrice perché, a sua volta, li possa noleggiare;
la struttura del contratto presuppone tale preliminare acquisto le cui tempistiche non vengono esplicitate al cliente finale;
a causa di tali
“incognite con riguardo alle successive tempistiche di consegna del veicolo al cliente finale”, il contratto prevede con l'art. 4.2. (clausola specificatamente approvata dal ricorrente con le pagina 4 di 9 modalità di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.) che la data di consegna del veicolo INDICATA (e non pattuita come termine essenziale) nella proposta di noleggio sarà quella comunicata dal fornitore del veicolo ad la quale si attiverà presso il medesimo affinché detta data venga rispettata. CP_1
Inoltre, ha (assunto) l'obbligo di comunicare (“comunicherà”) al cliente eventuali ritardi CP_1 nella consegna, rimanendo, tuttavia, espressamente sollevata da ogni responsabilità nel caso in cui si verificassero detti ritardi per cause ad essa non imputabili.
Nel presente giudizio, pertanto, ciò che rileva ai fini dell'accertamento dell'inadempimento della resistente agli obblighi contrattualmente assunti, non è solo il mancato rispetto della data di consegna dell'autovettura meramente INDICATA nel documento del 4.6.2021 (doc. nr 2 bis parte ricorrente), denominato “Conferma Ordine del tuo nuovo veicolo a noleggio” - nel quale si indica la seconda metà del mese di settembre 2021 come periodo nel quale la casa costruttrice avrebbe reso disponibile il veicolo1 – quanto anche il rispetto dell'obbligo informativo (“di richiedere costanti aggiornamenti su tale data…”) che si è assunto (v. anche la Conferma Ordine CP_1 ove si precisa che “sarà nostra cura”).
Se così è, è evidente che una volta decorso l'indicato periodo di consegna del veicolo CP_1 avrebbe dovuto comunicare a e ragioni del ritardo, potendolo, peraltro, imputarlo Parte_1 al Costruttore / Fornitore, ma comunque fornendo ogni indicazione utile per le valutazioni del caso da parte del cliente.
In atti si rinvengono due PEC del ricorrente inviate a – una Email_1 del 24 marzo 2022 e l'altra del 27.11.2022 – cui non viene data alcuna risposta da parte resistente
(quanto meno nulla è stato prodotto a tale riguardo).
Solo successivamente alla PEC del legale di del 21.6.2023 di “reclamo”, Parte_1 CP_1 offre al ricorrente un veicolo in preassegnazione fino all'arrivo del nuovo mezzo, senza, ancora una volta precisare la data di consegna e i MOTIVI del RITARDO (e ciò al fine di far valutare se il ritardo era davvero attribuibile al Costruttore).
pagina 5 di 9 La presumibile data di consegna del nuovo veicolo veniva indicata al marzo 2024 sol perché viene sollecitata dal legale del ricorrente;
seguivano da parte di quest'ultimo gli ulteriori CP_1 accertamenti circa la serietà dell'offerta del veicolo in preassegnazione, facendo venire in luce che, in realtà, alcuna autovettura in preassegnazione era stata destinata in favore del ricorrente che, inevitabilmente, è stato costretto ad attivare le procedure legali per ottenere l'adempimento.
Alquanto peregrina è l'ulteriore argomentazione difensiva della resistente laddove afferma che avrebbe “oralmente” annullato l'ordine nel maggio 2022, circostanza che non può Parte_1 fondatamente sostenersi in assenza di una documentazione che avrebbe dovuto seguire l'annullamento “orale”, ovvero l'invio della comunicazione scritta da parte dello CP_1 scioglimento consensuale del contratto e comunque se così fosse stato, nell'estate del CP_1
2023 non avrebbe dichiarato nella PEC del 5.7.2023 che il cliente avrebbe potuto chiedere l'annullamento dell'ordine senza penale (!).
La domanda di adempimento è stata legittimamente mutata in domanda di risoluzione del contratto (cfr. SU Cass. 11.4.2014 nr. 8510) e, ritenuto grave e serio l'inadempimento della resistente, il contratto del 24.5.2021 viene risolto.
Del resto in tema di contratti di locazione a lungo termine di veicoli, qualora manchi la determinazione contrattuale del termine di consegna, trova applicazione l'art. 1183 comma 1 c.c., dovendo il giudice valutare se sia decorso un congruo e ragionevole spazio di tempo in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale e all'interesse delle parti, per stabilire se sia superato ogni limite di normale tolleranza.
Il ritardo di oltre due anni e mezzo nella consegna di un veicolo destinato ad uso lavorativo, rispetto alle indicazioni verbali fornite dal locatore, supera i limiti della normale tollerabilità e integra inadempimento di non scarsa importanza idoneo a determinare la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c.
In applicazione dei principi generali sul riparto dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali, il debitore convenuto che ha contestato la propria responsabilità per inadempimento aveva l'onere di provare che l'inadempimento era dovuto a causa a lui non imputabile.
Ai sensi dell'art. 1218, il debitore inadempiente è tenuto a risarcire il danno se non prova che la prestazione oggetto del rapporto obbligatorio è divenuta impossibile per una causa a lui non imputabile e questa, nella specie, non è stata dimostrata dal debitore.
pagina 6 di 9 Peraltro, la responsabilità contrattuale non deriva esclusivamente dalla violazione delle obbligazioni sorte a seguito della stipulazione di un contratto, ma dall'inadempimento di qualsiasi obbligazione, anche nascente da una fonte diversa dal rapporto contrattuale.
Ciò premesso, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito dell'inadempimento non viene accolta.
E' nota la posizione della giurisprudenza della Suprema Corte che riconosce ex art. 2059 c.c. e liquida tale tipo di danni solo laddove vi sia stata una lesione, seria e grave, di un diritto della persona costituzionalmente garantito.
Recitano le sentenze delle S.U. Cass. del 2008 dell'11 novembre, nn. 26972-26975, 2008: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. – anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Delimitato l'ambito entro il quale può configurarsi tale tipo di danno, non ritenendo pregnanti le argomentazioni esposte in memoria conclusionale (il ricorrente si limita ad affermare che il tergiversare di per oltre tre anni, l'omissione di questa a rispondere ai reclami, il CP_1 doversi rivolgere ad un legale, hanno fatto sorgere in lui un patema d'animo risarcibile) e in assenza di allegazioni precise e dettagliate sotto tale profilo, non può che concludersi per il rigetto.
Relativamente ai fatti costitutivi della domanda di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito, il ricorrente allega che se avesse ricevuto la nuova autovettura nel settembre del 2021, avrebbe venduto il suo veicolo Hyunday TUCSON 1.7 diesel immatricolata nel mese di agosto 2016 ad un prezzo di euro 20.000 circa;
poiché non ebbe in consegna il nuovo veicolo, ad oggi (doc nr. 15) il suo vecchio veicolo è valutato circa 11.669 (quotazione quattroruote del pagina 7 di 9 26.2.2025), con un minor ricavo di 8330 euro, importo ragionevole e liquidabile trattandosi di una “perdita”.
Difatti, non può che convenirsi con il fatto che si tratta di un danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, per cui ex art. 1226 c.c. deve essere liquidato in via equitativa nel rispetto dei canoni di cui all'art. 1223 c.c. (danno diretto e prevedibile: l'art. 1223 c.c. stabilisce che “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta“).
Non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria non trattandosi di debito di valore
(non consegue ad un fatto illecito aquiliano) e gli interessi corrispettivi, pari al tasso legale, decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo.
0o0o0
Le spese processuali (liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale), oltre a quelle sostenute per la procedura della negoziazione assistita e per la mediazione [pari ad euro 210,32 per spese, oltre ad euro 2.646,00 (1.323,00 x 2) per compenso professionale], seguono la soccombenza.
Trattandosi di causa documentale (comportante la consultazione solo di una decina di documenti prodotti) non si ritiene di riconoscere il compenso maggiorato del 30% ex art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014.
0o0o0
La domanda per responsabilità processuale viene accolta.
L'art. 96 c.p.c. tutela l'interesse della parte a non subire pregiudizi per effetto della resistenza colposa grave del contraddittore, come nel caso in esame, ove ha sostenuto senza la CP_1 benché minima prova (né istanza istruttoria) che il ricorrente aveva risolto il contratto verbalmente;
di aver offerto un veicolo in preassegnazione, in realtà circostanza non veritiera, di aver sottaciuto quali obblighi contrattuali quelli relativi al dovere di tenere informato il cliente e di giustificare i ritardi altrui, per non essersi presentata con il rappresentante legale alla procedura di mediazione, senza considerare il promuovimento presso AGCOM di istruttoria nel settembre del
2022 nei confronti di della pratica n. PS12343 proprio relativa ai ritardi nella consegna dei CP_1 veicoli NLT.
Per tale danno si liquida la somma equa di euro 1.000.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal sig. avverso la società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in accoglimento delle domande:
[...]
--accertato l'inadempimento della convenuta, risolve ex art. 1453 secondo comma c.c. il contratto di noleggio del 24.5.2021;
-- condanna la convenuta al risarcimento dei danni da illecito contrattuale mediante il pagamento in favore del ricorrente della somma equitativamente determinata di euro 8.330, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
--condanna la convenuta al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata mediante il pagamento in favore del ricorrente della somma equitativamente determinata in euro
1.000;
--condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali del ricorrente liquidate in euro
5.077 per compenso professionale, oltre Iva, Cap, rimborso forfettario del 15%, spese vive documentate;
--condanna la convenuta al pagamento delle spese relative alla procedura della negoziazione assistita e per la mediazione [pari ad euro 210,32 per spese, oltre ad euro 2.646,00 (1.323,00 x 2) per compenso professionale].
--dichiara i procuratori del ricorrente antistatari e dispone la distrazione delle spese e dei compensi professionali in loro favore.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, il 18 dicembre 2025
La giudice on.
NA MO de IV
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con l'invio da parte di dell'accettazione da parte del Cliente delle Condizioni Generali di Contratto alla Casa CP_1
Costruttrice, viene bloccato il veicolo (se già configurato) o messo in ordine (al Costruttore / Fornitore in caso di veicolo su misura) e, com'è noto, la data di prevista consegna è determinata sulla base del tempo di consegna indicato dal Costruttore / Fornitore e dal tempo di approntamento del veicolo e della logistica, data che a sua volta potrebbe variare in funzione del contesto di mercato e delle dinamiche di produzione e logistica dei fornitori.