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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli Consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 589/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18 marzo 2025, vertente
TRA
avv. Luca, nato a [...] il [...], C.F.: Pt_1 C.F._1
, residente in [...](Me), rappresentato e difeso
[...] Parte_2
da sé stesso,
appellante
contro
P.IVA: in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Brolo (Me), Via Gabriele D'Annunzio n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Giunone, per procura in atti appellata Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Patti del 28 giugno 2023 n.
695 - “risarcimento danni da responsabilità professionale”.
Motivi della decisione
1. Con citazione del 6 novembre 2020, la odierna appellata, ha CP_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Patti l'avv. Luca Frontino,
premettendo:
di aver conferito al legale il mandato di impugnare la sentenza n. 879/2016
resa dal Tribunale di Patti, sezione lavoro, con la quale essa (anche quale asserita subentrante alla ) era stata Controparte_2
condannata al pagamento in favore dell'ex dipendente della Parte_3
somma di euro 18.116,15, a titolo di retribuzioni ordinarie e differenze stipendiali per la qualifica rivestita (impiegato d'ordine V^ livello), tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione e spese di lite, quantificate in euro 2.789,00, oltre accessori;
che l'avv. (il quale non l'aveva difesa nel primo grado di giudizio), Pt_1
dopo aver ricevuto un acconto per euro 3.172,00, avrebbe consigliato alla cliente di non dare esecuzione spontanea al dispositivo della sentenza, date le buone probabilità di accoglimento della richiesta di sospensione della sentenza, e quindi dell'impugnazione stessa,
che, nelle more, essa, oltre a subire l'esecuzione forzata intrapresa dal Sig.
, aveva scoperto che l'avv. non aveva presentato l'appello, pur Parte_3 Pt_1
avendone redatto una bozza, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale.
Tutto ciò premesso, la assumendo l'inadempimento professionale CP_1
del legale al mandato ricevuto, ha chiesto la condanna dello stesso al risarcimento in suo favore dei danni subiti, nella misura di euro 31.862,15 (pari al condannatorio nella causa di lavoro, ivi comprese le spese legali, ed alle spese di procedura esecutiva), oltre il risarcimento del danno all'immagine nella misura di euro 5.000,00, sul presupposto che la proposizione del gravame avrebbe verosimilmente portato alla riforma della contestata sentenza.
2. Nel costituirsi in giudizio, l'avv. non ha contestato di avere Pt_1
predisposto l'atto di appello, ma ha eccepito di non avere mai avuto una procura alle liti (non avendo peraltro difeso la in primo grado), di aver CP_1
provveduto, pro bono pacis, alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di acconto,
deducendo altresì che era onere del cliente provare che dalla mancata impugnazione fossero derivati i danni reclamati.
3. Il Tribunale di Patti, con sentenza del 28 giugno 2023, ritenuto provato il rapporto di mandato e la procura, la negligenza professionale e il danno patrimoniale derivato dalla mancata impugnazione, ma non il danno all'immagine, in quanto genericamente allegato, così ha statuito: “condanna
(l'avv. ) al risarcimento alla controparte dei danni sopra indicati, liquidati Pt_1
nella misura complessiva di euro 25.526,11, compresi accessori;
Rigetta le altre
domande; Dichiara compensate le spese processuali”.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello il legale soccombente, per i seguenti motivi.
5. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la sussistenza del mandato, nonostante la mancata prova del rilascio della procura e dell'espressa volontà di appellare di
Controparte_3
giudizio della Corte, il motivo è infondato, in quanto, come
[...]
correttamente affermato dal Tribunale, l'originaria attrice ha provato il conferimento di specifico mandato al professionista per lo studio della causa e la predisposizione dell'appello avverso la negativa pronuncia della sezione lavoro:
e ciò anche in mancanza della produzione agli atti della procura alle liti.
5.2 – Va ricordato che (Cass. 31 marzo 2021, n. 8863, in fattispecie di responsabilità professionale dell'avvocato)
• mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio,
• il distinto mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale
(cosiddetto contratto di patrocinio), non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass. 13963/ 2006; Cass. 14276/ 2017) e che può
formare oggetto di prova per testimoni.
Ciò posto, la dimostrazione di un incarico (ossia del contratto d'opera) è
sufficiente a far sorgere obbligo del difensore di fornire assistenza, dovendo costui poi provvedere a farsi rilasciare procura ad agire, con la conseguenza che per il cliente è sufficiente dimostrare di aver dato incarico ad agire (contratto d'opera), non potendo del resto provare di aver rilasciato procura, che è atto che rimane nella disponibilità dell'avvocato (ancora Cass. n. 8863/2021).
Va aggiunto che “la sola circostanza che questi (n.d.r. il cliente) non abbia
rilasciato la procura speciale richiesta allo scopo non esclude la responsabilità
del professionista per mancata tempestiva proposizione del ricorso, gravando
sull'avvocato l'onere di provare di aver sollecitato il cliente a fornire indicazioni
circa la propria intenzione di proporre o meno ricorso per cassazione avverso la
sentenza sfavorevole di secondo grado e di averlo informato di questo esito e
delle conseguenze dell'omessa impugnazione, nonchè l'onere di provare di non
aver agito (…) per fatto a sè non imputabile (quale il rifiuto di impugnare o di
sottoscrivere la procura speciale da parte del cliente) ovvero per la sopravvenuta
cessazione del rapporto contrattuale” (Cass., 23 marzo 2017, n. 7410).
5.3 – Ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente applicato i superiori principi giuridici, valorizzando, ai fini della prova del rilascio della contestata procura, una serie di elementi che, nella loro considerazione unitaria,
costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti:
a) l'incontestata predisposizione di una bozza di appello da parte dell'Avv.
; Pt_1
b) la fattura n. 33/2016 dello stesso, che, come causale, riporta “Ricevo dalla
società come onorari in acconto per il giudizio di appello CP_1
promosso presso la Corte d'Appello di Messina – Sezione Lavoro nei
confronti del sig. le seguenti somme […]”; Parte_3
c) la risposta dell'Avv. alla nota inviatagli via pec in data 13 maggio Pt_1
2019, in cui si fa riferimento alla procura conferitagli dalla senza CP_1
che il contenuto della nota sia stato contestato. E', pertanto, di tutta evidenza l'infondatezza del motivo di appello, a fronte della documentata univoca volontà della di agire in giudizio per CP_1
l'impugnazione della sentenza del Tribunale del lavoro e del conferimento conseguente del mandato e della procura all'avv. , che non ha provato Pt_1
una eventuale volontà contraria della cliente.
6. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il danno da negligente inadempimento professionale del , senza tuttavia procedere ad una Pt_1
valutazione prognostica delle possibilità di accoglimento dell'appello, con conseguente riforma favorevole per della sentenza impugnata. CP_1
6.1. Osserva la Corte che il giudice di prime cure ha intanto richiamato correttamente il principio giuridico che regge la materia della responsabilità
professionale per condotta omissiva, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda, da ultimo, Cass. 6 settembre 2024, n. 24007: “la
responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il
cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo
accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove
proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento,
dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto
celebrare”).
Quindi, partendo dal dato oggettivo che l'omessa proposizione dell'atto di appello ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole al cliente, ha affermato, a) che il convenuto non ha contestato alcunché “circa la possibilità del suo
accoglimento”, sicché è “provato che l'avv. considerasse Pt_1
l'impugnativa idonea a conseguire la riforma della sentenza di primo
grado”.
b) “non risultano, infatti, indicate ragioni per cui l'impugnativa avrebbe dovuto
avere esito negativo per l'appellante”;
6.2 – Ritiene la Corte, alla luce delle censure mosse dall'appellante, che la superiore motivazione sia erronea, nella misura in cui ha di fatto invertito l'onere della prova, facendo derivare la prova (gravante sull'attore/danneggiato) del presumibile esito positivo del gravame non presentato dalla mera circostanza
(peraltro non vera in punto di fatto) che l'avv. non aveva contestato Pt_1
alcunché “circa la possibilità del suo accoglimento” (si veda, al contrario, quanto evidenziato supra, al par. 2).
Deve, infatti, ricordarsi che (ex multis, Cass. 28 aprile 1994, n. 4044) in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente,
rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione (nello stesso senso, Cass. 5 giugno 1996, n. 5264; Cass. 29 settembre 2009, n.
20828).
Ne consegue che, alla luce del motivo di appello, questa Corte è tenuta comunque alla valutazione prognostica che il Tribunale ha sbrigativamente effettuato, tenendo comunque conto della genericità delle deduzioni della CP_1
sulla potenziale accoglibilità del gravame non interposto.
[...]
6.3 - Dalla lettura della sentenza n. 879/2016 resa dal Tribunale di Patti - Sez.
lavoro emerge che quel giudice aveva ritenuto pienamente provato intanto il rapporto di lavoro dell'impiegato presso la sede operativa di Parte_3
[... Via G. D'Annunzio n. 28 di Brolo, prima alle dipendenze della CP_2
e poi della Isigas s.a.s.; inoltre, ha considerato Controparte_2
provata la dedotta continuità di attività di impresa e di clientela, nonché della successione della seconda società (di cui il era direttore), alla prima ditta CP_2
(il cui titolare era proprio il ), derivandone un trasferimento di azienda ex CP_2
art. 2112 c.c. e una responsabilità in solido della Isigas s.a.s. anche per le obbligazioni della . CP_2
6.4 – Esaminando, poi, l'atto di appello predisposto dall'Avv. e mai Pt_1
depositato, può dedursi che, con buona verosimiglianza, l'appello sarebbe stato rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
6.4.1 - Il primo motivo di ricorso in appello atteneva, infatti, all'asserita violazione dell'art. 102 c.p.c., ipotizzando una violazione del litisconsorzio necessario con la non citata in primo grado: tuttavia, si omette di CP_2
considerare che le obbligazioni solidali di regola, ai sensi dell'art. 1306 c.c. non determinano dal lato passivo una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, salvo prova contraria (Cass. 22 novembre
2022, n. 34899).
6.4.2 – I motivi di ricorso sub 2, 3 e 4 riguardavano degli aspetti (come la contestata continuità tra le due ditte e la successione nei rapporti giuridici della alla ), che il giudice di primo grado aveva ritenuto non CP_1 CP_2
sufficientemente provate (basti richiamare le pagg.
2-4 della sentenza del
Tribunale del lavoro: “Ciò posto, i documenti in atti riscontrano i risultati della
prova testimoniale circa la successione di Isigas s.a.s. nell'attività aziendale
espletata da , atteso che si tratta della medesima attività di fornitura di CP_2
gas, svolta nella stessa sede aziendale e con la costante presenza di
[...]
, prima come titolare della , poi come direttore della Controparte_2 CP_2
Isigas s.a.s., come risulta dal timbro in atti, in cui la sede risulta la stessa e in cui
emerge il norne del come direttore generale della società in CP_2
accomandita semplice”; “occorre rilevare che parte resistente non ha fornito alcun
tipo di prova circa l'invocata natura part-time di tale rapporto lavorativo”; “Tale
domanda è stata genericamente contestata dalla resistente atteso che a fronte
della specifica allegazione del ricorrente di non aver percepito le retribuzioni
contrattualmente dovute non ha prodotto alcun principio di prova documentale o
testimoniale dal quale desumere, direttamente o indirettamente, l'assolvimento
totale o parziale di tali obbligazioni”).
Si tratta di omessa o insufficiente prova che non poteva in alcun modo essere sopperita in appello;
ma va evidenziato che l'appello in questionefa riferimento a verbali di prove orali (interrogatorio formale, testimonianze) e a documenti che nessuno ha inteso produrre in questo giudizio sin dal primo grado, rendendo, quindi, del tutto impossibile verificare se il compendio probatorio acquisito nella causa di lavoro avrebbe “resistito” o meno al gravame non depositato.
6.4.3 – Peraltro, non pare fondato nemmeno il motivo di appello sul vizio di extrapetizione sulla contestata successione tra imprese, sia perché nella prova orale articolata dalla innanzi al giudice del lavoro si parla CP_1
espressamente di lavoro “senza soluzione di continuità” tra le due imprese, sia per la summenzionata assenza degli atti di causa completi.
6.5 - Pertanto, in esito al giudizio prognostico auspicato dalla giurisprudenza di legittimità, risulta pressocché impossibile addivenire alla conclusione secondo cui sarebbe stato “più probabile che non” che tramite tale ricorso in appello la avrebbe ottenuto una pronuncia a sé più favorevole per i motivi CP_1
prospettati.
7. L'unico motivo, tuttavia, che avrebbe verosimilmente ottenuto accoglimento in sede di gravame, sarebbe in astratto quello relativo all'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di che aveva chiesto, a fronte del CP_1
mancato preavviso di dimissioni del dipendente, la relativa indennità. Il giudice,
infatti, dopo aver dato atto in narrativa dell'esistenza di tale domanda riconvenzionale (v. pag. 2 della sentenza della sezione lavoro), ometteva totalmente di pronunciarsi.
Sussisteva, quindi, certamente un vizio della sentenza, censurabile con l'appello.
7.1 - Tuttavia, il relativo motivo di gravame (rubricato al n. 5 a pag. 29 della bozza in atti predisposta dall'avv. ) a giudizio della Corte é del tutto Pt_1
generico, limitandosi alla deduzione che “su questo punto, la sentenza tace totalmente. Il giudice, peraltro, nell'ammettere i mezzi istruttori richiesti da , CP_1
non ammetteva l'interrogatorio formale sulla circostanza oggetto di domanda
riconvenzionale, del rispetto o meno del termine di preavviso per il
licenziamento”.
7.2 - Ora, a parte che trattasi di dimissioni (v. sentenza della sezione lavoro) e non di licenziamento, l'articolato dell'interrogatorio formale evocato nell'appello non è noto e, comunque, riguarderebbe la tempistica della cessazione del rapporto di lavoro (risultando peraltro incontestato che il lavoratore si fosse dimesso senza preavviso), mentre manca del tutto qualsiasi allegazione
(nell'appello stesso ma anche negli scarni atti della causa di lavoro prodotti in questo giudizio) dell'entità della retribuzione sulla quale calcolare la chiesta indennità di mancato preavviso: onere che, con tutta evidenza, gravava sulla società danneggiata/attrice, che invocava un risarcimento pari a quell'indennità.
Si aggiunga che sul punto neanche in sede di comparsa di costituzione in questa fase di appello la ha speso alcuna parola. CP_1
7.3 - Ne consegue che, non potendosi ipotizzare una possibile liquidazione equitativa dell'indennità da parte del giudice del lavoro a fronte di una omessa prova anche solo parziale, pure sotto tale profilo l'appello avrebbe verosimilmente avuto esito negativo.
8. In conclusione, pur dovendosi dare atto dell'inadempimento dell'avv.
al mandato professionale ricevuto dalla quest'ultima non ha Pt_1 CP_1
provato la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello non presentato,
che, anzi, risulterebbe infondato: con ciò dovendosi distinguere il danno-evento
(o semplicemente l'evento, che è elemento del fatto produttivo del danno) con il danno-conseguenza, che rileva ai fini risarcitori e che deve essere allegato e provato dal danneggiato, anche mediante presunzioni, al pari del primo (v., ex
multis, Cass. SSUU 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. 25 maggio 2021, n.
14268; Cass. 25 maggio 2018, n. 13071). In sostanza, la struttura dell'illecito va articolata negli elementi costituiti dalla condotta (nel caso in esame omissiva, per inadempimento al mandato professionale, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza).
Pertanto, l'appello va accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza appellata (della quale va confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno all'immagine, non oggetto di gravame) e rigetto delle altre domande risarcitorie.
9. L'esito del giudizio impone, tenendo conto della richiesta dell'appellante, la rivisitazione del regime delle spese processuali del doppio grado, in applicazione del principio di soccombenza, dovendosi procedere alla relativa liquidazione come segue, sulla base del valore della causa e dei parametri minimi, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, in primis l'accertato inadempimento dell'appellante:
a) primo grado: € 2.540,00 per compensi (fase di studio, € 460,00, fase introduttiva € 389,00, fase di trattazione € 840,00, fase decisoria € 851,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022;
b) secondo grado: € 355,50 per esborsi ed € 2.906,00 per compensi (fase di studio € 567,00, fase introduttiva € 461,00, fase di trattazione € 922,00, fase decisoria € 956,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n.
147/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 589/2023 R.G. sull'appello proposto dall'Avv. Luca Frontino contro avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Patti del 28 giugno 2023 n. 695:
1. Accoglie l'appello e, l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
rigetta anche la domanda risarcitoria della a contenuto CP_1
patrimoniale;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a pagare all'appellante le spese di lite, liquidate per il primo grado in €
2.540,00 per compensi e per il secondo grado in € 355,50 per esborsi ed €
2.906,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022;.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 17 giugno 2025.
Il consigliere est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)