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Ordinanza 12 gennaio 2025
Ordinanza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, ordinanza 12/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32164/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE civile
in persona del giudice designato dott.ssa Lilla De Nuccio ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento n. R.G. 32164/2024 degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to Parte_1
Danilo Ciccarelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
E
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERAZIONALE –
AMBASCIATA D'ITALIA AD ISLAMABAD (PAKISTAN)
resistente contumace
Oggetto: Ricorso ex art. 700 c.p.c. per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 31.07.2024, il ricorrente Parte_1
cittadino pakistano, ha chiesto di ordinare in via d'urgenza al Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ambasciata d'Italia ad
Islamabad (Pakistan) l'emanazione di un provvedimento espresso e conclusivo del procedimento amministrativo volto al rilascio di visti di ingresso in favore dei propri familiari.
Il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto i nulla osta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Milano in data 21.11.2022 in favore della coniuge, nata in [...] in data [...] e dei figli CP_1 Per_1
nata in [...] in data [...], nato in [...] in
[...] Persona_2
1 data 11.11.2006 e nato in [...] in data [...]; che solo in Per_3
seguito alla notifica del decreto di fissazione d'udienza emesso nell'ambito di un diverso e precedente procedimento iscritto innanzi al presente Tribunale, con comunicazione del 28.05.2024, l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad provvedeva a fissare l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il giorno
12.06.2024; che in tale occasione veniva prodotta la documentazione relativa ai vincoli familiari con le relative traduzioni;
che, spirato il termine di definizione del procedimento, in data 15.07.2024, veniva presentata apposita diffida, rimasta senza esito.
Il ricorrente, rappresentata la sussistenza del diritto quantomeno ad un provvedimento espresso, ha rappresentato il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile al proprio diritto all'unità familiare, evidenziando, in particolare,
l'urgenza di provvedere sulla domanda in ragione della minore età di taluni figli.
Il Giudice ha dunque fissato l'udienza al 04.10.2024, disponendo lo svolgimento in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In tale sede, rilevata la peculiarità del caso di specie e la necessità di chiarimenti, è stata differita la trattazione del giudizio al 06.12.2024.
L'Amministrazione resistente, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e pertanto se ne deve dichiarare la contumacia.
Parte ricorrente con le note depositate in data 01.10.2024, si è riportata a quanto già dedotto, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e, a seguito del suddetto differimento, con note del 30.11.2024, ha rappresentato la perdurante pendenza del procedimento recante n.r.g. 18699/2024 e ha depositato copia della ricevuta di pagamento dei servizi consolari per la richiesta di visto, rilasciata da
BLS, per conto dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad in data 23.7.2024, in seguito al primo accesso avvenuto in data 12.6.2024 (cfr. note).
In conclusione, ha chiesto disporsi l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
***
Si ritiene che non sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Con riferimento al fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza della domanda, la documentazione allegata in atti non appare sufficiente a comprovare l'avvenuta formalizzazione delle domande di visto in data 12.06.2023, sostenuta da parte
2 ricorrente. Ebbene, posto che la presente domanda cautelare poggia sull'asserito superamento dei termini di cui all'art. 6, comma 5, DPR 394/99, occorre con evidenza che l'avvio del relativo procedimento amministrativo, volto alla valutazione della sussistenza presupposti per il rilascio dei visti di ingresso, sia correttamente provato o, per quel che concerne il fumus richiesto nell'ambito di un procedimento cautelare, quantomeno verosimile e, inoltre, collocato in un dato ambito temporale, da cui la lamentata inosservanza dei termini di definizione.
Sono stati prodotti nel presente giudizio: copia dei nulla osta e passaporti dei familiari del ricorrente;
atti di nascita dei familiari e del ricorrente, atto di matrimonio con registrazione, registrazione dello stato di famiglia, tutti con relative traduzioni;
copia convocazione a mezzo pec del 28.05.2024 per il
12.06.2024 “appuntamento per la legalizzazione” presso sportello legalizzazione
BLS Islamabad;
copia diffida ad adempiere a mezzo pec del 15.07.2024; ricevuta di pagamento rilasciata da BLS – Italy Visa Application Center in data
23.07.2024; decreto di fissazione udienza del 17.05.2024 al 18.04.2025 per il proc. n.r.g. 18699/2024.
Quanto in atti non supporta le deduzioni di parte ricorrente sull'avvio della pratica alla data da questi indicata, ovvero il 12.06.2024.
In primo luogo, il relativo appuntamento risulta fissato al fine della legalizzazione dei documenti, invero depositati nell'ambito del presente procedimento muniti della sola traduzione. In secondo luogo, la ricevuta di pagamento depositata in atti, nella quale si evince quale servizio richiesto Visa Type: National Long Term;
Visa Service: Family Reunion, è di data successiva alla diffida in atti (del
15.07.2024) e rilasciata a distanza di otto giorni dalla presentazione del ricorso in oggetto.
Visto quanto sopra, anche a voler ritenere provato l'avvio del procedimento amministrativo di cui si discute, quest'ultimo può ricondursi alla data del
23.07.2024, da cui l'infondatezza della domanda proposta in data 31.07.2024.
Rilevata, per come sopra argomentato, la carenza del fumus bonis iuris, si ritiene superfluo proseguire con l'esame dell'ulteriore requisito del periculum, attesa per la positiva conclusione del procedimento de quo la necessaria compresenza di entrambi i presupposti richiesti dalla norma di cui all'art. 700 cpc.
Tutto quanto considerato, la domanda cautelare non merita accoglimento e il ricorso deve essere respinto.
3 Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, il 06 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE civile
in persona del giudice designato dott.ssa Lilla De Nuccio ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento n. R.G. 32164/2024 degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to Parte_1
Danilo Ciccarelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
E
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERAZIONALE –
AMBASCIATA D'ITALIA AD ISLAMABAD (PAKISTAN)
resistente contumace
Oggetto: Ricorso ex art. 700 c.p.c. per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 31.07.2024, il ricorrente Parte_1
cittadino pakistano, ha chiesto di ordinare in via d'urgenza al Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ambasciata d'Italia ad
Islamabad (Pakistan) l'emanazione di un provvedimento espresso e conclusivo del procedimento amministrativo volto al rilascio di visti di ingresso in favore dei propri familiari.
Il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto i nulla osta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Milano in data 21.11.2022 in favore della coniuge, nata in [...] in data [...] e dei figli CP_1 Per_1
nata in [...] in data [...], nato in [...] in
[...] Persona_2
1 data 11.11.2006 e nato in [...] in data [...]; che solo in Per_3
seguito alla notifica del decreto di fissazione d'udienza emesso nell'ambito di un diverso e precedente procedimento iscritto innanzi al presente Tribunale, con comunicazione del 28.05.2024, l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad provvedeva a fissare l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il giorno
12.06.2024; che in tale occasione veniva prodotta la documentazione relativa ai vincoli familiari con le relative traduzioni;
che, spirato il termine di definizione del procedimento, in data 15.07.2024, veniva presentata apposita diffida, rimasta senza esito.
Il ricorrente, rappresentata la sussistenza del diritto quantomeno ad un provvedimento espresso, ha rappresentato il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile al proprio diritto all'unità familiare, evidenziando, in particolare,
l'urgenza di provvedere sulla domanda in ragione della minore età di taluni figli.
Il Giudice ha dunque fissato l'udienza al 04.10.2024, disponendo lo svolgimento in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In tale sede, rilevata la peculiarità del caso di specie e la necessità di chiarimenti, è stata differita la trattazione del giudizio al 06.12.2024.
L'Amministrazione resistente, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e pertanto se ne deve dichiarare la contumacia.
Parte ricorrente con le note depositate in data 01.10.2024, si è riportata a quanto già dedotto, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e, a seguito del suddetto differimento, con note del 30.11.2024, ha rappresentato la perdurante pendenza del procedimento recante n.r.g. 18699/2024 e ha depositato copia della ricevuta di pagamento dei servizi consolari per la richiesta di visto, rilasciata da
BLS, per conto dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad in data 23.7.2024, in seguito al primo accesso avvenuto in data 12.6.2024 (cfr. note).
In conclusione, ha chiesto disporsi l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
***
Si ritiene che non sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Con riferimento al fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza della domanda, la documentazione allegata in atti non appare sufficiente a comprovare l'avvenuta formalizzazione delle domande di visto in data 12.06.2023, sostenuta da parte
2 ricorrente. Ebbene, posto che la presente domanda cautelare poggia sull'asserito superamento dei termini di cui all'art. 6, comma 5, DPR 394/99, occorre con evidenza che l'avvio del relativo procedimento amministrativo, volto alla valutazione della sussistenza presupposti per il rilascio dei visti di ingresso, sia correttamente provato o, per quel che concerne il fumus richiesto nell'ambito di un procedimento cautelare, quantomeno verosimile e, inoltre, collocato in un dato ambito temporale, da cui la lamentata inosservanza dei termini di definizione.
Sono stati prodotti nel presente giudizio: copia dei nulla osta e passaporti dei familiari del ricorrente;
atti di nascita dei familiari e del ricorrente, atto di matrimonio con registrazione, registrazione dello stato di famiglia, tutti con relative traduzioni;
copia convocazione a mezzo pec del 28.05.2024 per il
12.06.2024 “appuntamento per la legalizzazione” presso sportello legalizzazione
BLS Islamabad;
copia diffida ad adempiere a mezzo pec del 15.07.2024; ricevuta di pagamento rilasciata da BLS – Italy Visa Application Center in data
23.07.2024; decreto di fissazione udienza del 17.05.2024 al 18.04.2025 per il proc. n.r.g. 18699/2024.
Quanto in atti non supporta le deduzioni di parte ricorrente sull'avvio della pratica alla data da questi indicata, ovvero il 12.06.2024.
In primo luogo, il relativo appuntamento risulta fissato al fine della legalizzazione dei documenti, invero depositati nell'ambito del presente procedimento muniti della sola traduzione. In secondo luogo, la ricevuta di pagamento depositata in atti, nella quale si evince quale servizio richiesto Visa Type: National Long Term;
Visa Service: Family Reunion, è di data successiva alla diffida in atti (del
15.07.2024) e rilasciata a distanza di otto giorni dalla presentazione del ricorso in oggetto.
Visto quanto sopra, anche a voler ritenere provato l'avvio del procedimento amministrativo di cui si discute, quest'ultimo può ricondursi alla data del
23.07.2024, da cui l'infondatezza della domanda proposta in data 31.07.2024.
Rilevata, per come sopra argomentato, la carenza del fumus bonis iuris, si ritiene superfluo proseguire con l'esame dell'ulteriore requisito del periculum, attesa per la positiva conclusione del procedimento de quo la necessaria compresenza di entrambi i presupposti richiesti dalla norma di cui all'art. 700 cpc.
Tutto quanto considerato, la domanda cautelare non merita accoglimento e il ricorso deve essere respinto.
3 Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, il 06 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
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