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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/11/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 156/2023 vertente
TRA
, C.F. elettivamente domiciliata in Paola Parte_1 C.F._1
(CS), via Salita Immacolata n. 4, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo e Luigi Santoro, che la rappresentano e difendono, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
, C.F. elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Sant'Anastasia, via A. D'Auria 189, presso lo studio degli avv.ti Emanuele Castaldo
AR ed AN Di MA, che la rappresentano e difendono, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda attrice. pagina 1 di 5 La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Occorre premettere che la parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto di avere esercitato, prima unitamente al coniuge e poi da sola, da oltre vent'anni il possesso continuo, pacifico, pubblico ed ininterrotto di un appartamento sito in Santa Maria del
Cedro (CS), C.da La Bruca, censito in catasto al Foglio nr. 4, p.lla nr. 312, sub 20 –
Piano Secondo, int. 12, scala C- Cat. A/3, cl. 2, vani 5,5 – Sup. cat. Tot. 69 mq.
Ha poi, sul punto, specificato come in data 6.7.2018 acquistava dai coniugi , a Per_1
mezzo di rogito notarile, la piena proprietà dei 2/6 del citato appartamento, mentre per i restanti 4/6 risulta proprietaria l'odierna convenuta.
Ha, quindi, chiesto che venga dichiarato l'acquisto originario dell'intera proprietà del predetto bene immobile, per intervenuta usucapione.
La domanda tuttavia non può trovare accoglimento.
Occorre premettere dal punto che, la questione oggetto del presente giudizio riguarda l'istituto dell'usucapione, il quale costituisce un modo di acquisto della proprietà e dei diritti reali parziari a titolo originari, in virtù del possesso continuato per venti anni (art. 1158 c.c.).
L'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario, e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dei diritti reali a titolo di usucapione risultano essere l'elemento oggettivo del possesso uti dominus (corpus), e l'elemento soggettivo (animus possidendi).
Il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena (Cass. n. 4436/1996).
pagina 2 di 5 Il possesso, dunque, si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale.
L'elemento psicologico consiste, invece, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, vale a dire la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (Cass. n. 4206/1987, n. 5964/1996).
Ciò posto, in tema di usucapione, la parte attrice è gravata dall'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo.
Orbene, sul punto l'attrice deduce, a fondamento della propria domanda, di aver posseduto ininterrottamente, pacificamente, animo domini, sin dal 1999 a tutt'ora,
l'immobile per cui è causa, sito in Santa Maria del Cedro.
Sostiene poi di avervi sempre abitato e di aver curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre ad aver effettuato il pagamento di ogni onere sia condominiale dovuto nei confronti dell'Ente comunale nel cui territorio l'appartamento è situato, sia nei confronti dell'EN (all.ti 2,3,4,5 dell'atto di citazione).
Nel caso in esame non può dirsi provato il possesso uti domini in capo all'attrice.
Invero, la parte attrice ha dedotto, nel proprio atto introduttivo, di aver acquistato la quota di 2/6 di proprietà del bene nell'anno 2018 da altri comproprietari, mentre le altre quote venivano acquistate dall'odierna convenuta. Pertanto, il comportamento assunto dall'attrice, mediante l'acquisto dai coniugi della quota di 2/6 di proprietà Per_1
dell'immobile, di cui si sostiene l'avvenuta usucapione, esclude che la stessa attrice abbia esercitato quella signoria di fatto sul bene come se fosse l'esclusiva proprietaria, e risulta incompatibile con la posizione di possessore uti domini del bene stesso.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha statuito che “deve escludersi il possesso ad usucapionem in presenza di un riconoscimento che esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi, seppure non consista nella convinzione di essere titolare del diritto reale, implica pur sempre pagina 3 di 5 l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (Corte di
Cassazione, Ordinanza n. 10620/20).
Aderendo all'orientamento conforme della giurisprudenza, dunque, il possesso ad uscuapionem deve escludersi in presenza di un riconoscimento che esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi, seppure non consista nella convinzione di essere titolare del diritto reale, implica pur sempre l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà
(Cass. n. 26641/2013 e n. 2857/2006).
Alla luce di quanto evidenziato la domanda attrice va rigettata.
2. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., avanzata dalla parte opponente.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Non può dirsi sussistente una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo all'attrice, in quanto non è emerso che quest'ultima abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (in particolare, le spese sono liquidate sulla base del D.M. 55/14, per come aggiornato dal
D.M. 147/2022, considerato il valore medio, diminuito del 50%, delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dei giudizi ordinari, tenuto conto della natura del procedimento e della non particolare complessità -anche per numero ed importanza - delle questioni trattate, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00, trattandosi di pagina 4 di 5 procedimento di valore indeterminabile. Le spese di lite vanno distratte in favore dei procuratori della parte convenuta, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.T.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice;
2. condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Parte_2
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.698,50, di cui € 1.698,50 per compensi ed € 0,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e Cpa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Paola, 26.11.2025
Il Giudice
(dott. Luigi Varrecchione)
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