Art. 1. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con ((tutte le)) altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.";
b) l'articolo 53 e' cosi' modificato:
1) al comma 1 dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).";
2) dopo il comma 2, ((sono inseriti i seguenti)) :
"2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti ((, anche di competenza tecnica e di indipendenza,)) che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.";
((2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui a1 comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilita' sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.))
3) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) adottare per ((tutte)) le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni ((, anche di natura societaria,)) e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.";
c) l'articolo 59 e' cosi' modificato:
1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"b) per "societa' finanziarie" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformita' alle delibere del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita' di cui all' articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; ";
2) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"c) per "societa' strumentali" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.";
3) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.";
d) all'articolo 60, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) dalla societa' finanziaria capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.";
e) l'articolo 61 e' cosi' modificato:
1) al comma 1, le parole: "ai sensi del comma 2" sono soppresse;
2) il comma 2 e' abrogato;
f) l'articolo 65 e' cosi' modificato:
1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;
2) al comma 1, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti: "h) societa' che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.";
g) l'articolo 66 e' cosi' modificato:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di ((esercitare)) la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .";
3) al comma 4, le parole: ", aventi sede legale in Italia," sono soppresse;
h) l'articolo 67 e' cosi' modificato:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di ((esercitare)) la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.";
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale del gruppo, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per ((esercitare)) la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65.";
4) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti ((di uno solo o di alcuni)) dei componenti il gruppo bancario.";
i) all'articolo 68, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita' competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorita'.";
l) l'articolo 69 e' cosi' modificato:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorita' di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonche' la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorita' in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Paesi.";
3) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle societa' finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilita' del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorita' monetarie.";
m) l'articolo 107 e' cosi' modificato:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia ((adotta)) , ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.";
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.";
3) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.";
n) dopo l'articolo 116, e' inserito il seguente:
"Art. 116-bis (Decisioni di rating). - 1. La Banca d'Italia puo' disporre che le banche e gli intermediari finanziari ((. . .)) illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating ((. . .)) che le riguardano. ((L'eventuale conseguente comunicazione non da' luogo ad oneri per il cliente)) ".
e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con ((tutte le)) altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.";
b) l'articolo 53 e' cosi' modificato:
1) al comma 1 dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).";
2) dopo il comma 2, ((sono inseriti i seguenti)) :
"2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti ((, anche di competenza tecnica e di indipendenza,)) che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.";
((2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui a1 comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilita' sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.))
3) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) adottare per ((tutte)) le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni ((, anche di natura societaria,)) e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.";
c) l'articolo 59 e' cosi' modificato:
1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"b) per "societa' finanziarie" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformita' alle delibere del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita' di cui all' articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; ";
2) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"c) per "societa' strumentali" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.";
3) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.";
d) all'articolo 60, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) dalla societa' finanziaria capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.";
e) l'articolo 61 e' cosi' modificato:
1) al comma 1, le parole: "ai sensi del comma 2" sono soppresse;
2) il comma 2 e' abrogato;
f) l'articolo 65 e' cosi' modificato:
1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;
2) al comma 1, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti: "h) societa' che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.";
g) l'articolo 66 e' cosi' modificato:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di ((esercitare)) la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .";
3) al comma 4, le parole: ", aventi sede legale in Italia," sono soppresse;
h) l'articolo 67 e' cosi' modificato:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di ((esercitare)) la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.";
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale del gruppo, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per ((esercitare)) la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65.";
4) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti ((di uno solo o di alcuni)) dei componenti il gruppo bancario.";
i) all'articolo 68, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita' competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorita'.";
l) l'articolo 69 e' cosi' modificato:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorita' di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonche' la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorita' in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Paesi.";
3) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle societa' finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilita' del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorita' monetarie.";
m) l'articolo 107 e' cosi' modificato:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia ((adotta)) , ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.";
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.";
3) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.";
n) dopo l'articolo 116, e' inserito il seguente:
"Art. 116-bis (Decisioni di rating). - 1. La Banca d'Italia puo' disporre che le banche e gli intermediari finanziari ((. . .)) illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating ((. . .)) che le riguardano. ((L'eventuale conseguente comunicazione non da' luogo ad oneri per il cliente)) ".