Ordinanza collegiale 28 marzo 2023
Decreto cautelare 7 luglio 2023
Ordinanza cautelare 1 agosto 2023
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/05/2025, n. 9584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9584 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09584/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01892/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da FL RI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Mikaela Katarina Maria Hillerstrom, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Pietro Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di IO LI, BR LI, rappresentati e difesi dagli Avvocati Paolo Clarizia, Giovanni La Fauci, Giulio Vitellozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Hongfu Ren, Condominio piazza del Sacro Cuore 16, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti,
A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO del giudizio:
- della determinazione dirigenziale n. repertorio CQ/1207/2022 e n. protocollo CQ/90151/2022 del 14.09.2022 di RO Capitale, Municipio XII, Direzione Tecnica, Ufficio Disciplina Edilizia, a firma del Direttore Rodolfo Gaudio, conosciuta in data 08.11.2022;
B) con riferimento al PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
i ) della nota del Direttore Ufficio Disciplina Edilizia, Direzione Tecnica, Municipio XII, RO Capitale, prot. CQ n. 61501 del 17 giugno 2022, con oggetto “ Rettifica Modello B Prot. CQ/n.79289 del 15.09.2021 riferito al modello A Prot. CQ n. 71966 del 13.08.2021 per abusi in Piazza del Sacro Cuore 12-15 ”; ii ) della rettifica del Dirigente Reparto Edilizia e Urbanistica, Sezione Socio-Ambientale, U.O. XII Gruppo Monteverde, Polizia RO Capitale, Prot. n. RHQEA n. 37089 del 23 giugno 2022 con oggetto: “ Integrazione dei dati relativi alla rettifica di accertamento della violazione 3 urbanistico-edilizia localizzata in RO Piazza del Sacro Cuore 12/15 di cui al modello “B” prot. 61501 del 17/06/2022 trasmesso dall’UOT XII Municipio Monteverde a seguito Sentenza TAR Lazio Sez. II Bis ”; iii ) della nota del Direttore Disciplina Edilizia, Municipio XII, RO Capitale, prot. CQ n. 69862 dell’11 luglio 2022 con oggetto “ richiesta di regolarizzazione delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio in RO Piazza del Sacro Cuore 12-15” conosciuta in data 19 dicembre 2022; iv) la nota dell’Ufficio Urbanistica Edilizia, Area Tecnica, Municipio XII, RO Capitale, prot. CQ n. 87074 del 06 settembre 2022, “Rif. nota prot. CQ/61501 del 17/06/2022, applicazione DCC 44 del 4 luglio 2011 - criteri per la determinazione delle sanzioni ”, conosciuta in data 19 dicembre 2022;
C) con riferimento al SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
- degli stessi provvedimenti impugnati con i precedenti gravami;
D) con riferimento al TERZO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
- degli stessi provvedimenti impugnati con i precedenti gravami.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO Capitale, di IO LI e di BR LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 7.1.2023 e depositato in data 4.2.2023, FL RI ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di RO Capitale, quale parte resistente, nonché di IO LI, in proprio e nella qualità di erede del defunto EN LI, di BR LI, in proprio e nella qualità di erede del defunto EN LI, dell’impresa individuale “Taste East di Ren Hongfu”, nonché del Condominio Piazza Sacro Cuore 16, tutti nella qualità di controinteressati, al fine di sentir annullare, previa sospensione degli effetti, la determinazione dirigenziale n. repertorio CQ/1207/2022 e n. protocollo CQ/90151/2022 del 14.09.2022 di RO Capitale, Municipio XII, Direzione Tecnica, Ufficio Disciplina Edilizia, a firma del Direttore Rodolfo Gaudio, conosciuta in data 08.11.2022.
A sostegno del ricorso, la ricorrente enucleava i motivi ivi meglio articolati.
Si costituivano in giudizio RO Capitale, IO LI e BR LI, instando per il rigetto del ricorso.
2. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 17.2.2023 e depositato in data 24.02.23, la ricorrente impugnava, ai fini dell’annullamento e previa sospensione degli effetti, i seguenti atti: a) la nota del Direttore Ufficio Disciplina Edilizia, Direzione Tecnica, Municipio XII, RO Capitale, prot. CQ n. 61501 del 17 giugno 2022, con oggetto “ Rettifica Modello B Prot. CQ/n.79289 del 15.09.2021 riferito al modello A Prot. CQ n. 71966 del 13.08.2021 per abusi in Piazza del Sacro Cuore 12-15 ”; b) la rettifica del Dirigente Reparto Edilizia e Urbanistica, Sezione Socio-Ambientale, U.O. XII Gruppo Monteverde, Polizia RO Capitale, Prot. n. RHQEA n. 37089 del 23 giugno 2022 con oggetto: “ Integrazione dei dati relativi alla rettifica di accertamento della violazione 3 urbanistico-edilizia localizzata in RO Piazza del Sacro Cuore 12/15 di cui al modello “B” prot. 61501 del 17/06/2022 trasmesso dall’UOT XII Municipio Monteverde a seguito Sentenza TAR Lazio Sez II Bis ”; c) la nota del Direttore Disciplina Edilizia, Municipio XII, RO Capitale, prot. CQ n. 69862 dell’11 luglio 2022 con oggetto “ richiesta di regolarizzazione delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio in RO Piazza del Sacro Cuore 12-15 ” conosciuta in data 19 dicembre 2022; d) la nota dell’Ufficio Urbanistica Edilizia, Area Tecnica, Municipio XII, RO Capitale, prot. CQ n. 87074 del 06 settembre 2022, “ Rif. nota prot. CQ/61501 del 17/06/2022, applicazione DCC 44 del 4 luglio 2011 - criteri per la determinazione delle sanzioni ”, conosciuta in data 19 dicembre 2022.
A sostegno del primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente enucleava i motivi ivi meglio articolati.
3. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 6.7.2023 e depositato in pari data, la ricorrente impugnava, ai fini dell’annullamento e previa sospensione degli effetti, gli stessi provvedimenti impugnati con i precedenti gravami.
A sostegno del secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente enucleava i motivi ivi meglio articolati.
4. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 27.7.2023 e depositato in data 28.8.2023, la ricorrente impugnava, ai fini dell’annullamento e previa sospensione degli effetti, degli stessi provvedimenti impugnati con i precedenti gravami.
5. Con memoria del 5.4.2025, parte ricorrente instava per la declaratoria di cessata materia del contendere, in ragione delle sopravvenienze fattuali che avrebbero determinato il pieno soddisfacimento della pretesa di FL RI. La ricorrente instava, inoltre, per la condanna di parte resistente alla rifusione in proprio favore delle spese di lite del giudizio.
6. con memoria del 4.5.2025 e con memoria del 7.4.2025, anche IO LI e RO Capitale instavano in tal senso.
7. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione - richiesta di effettuare le verifiche in ordine alla vetustà della canna fumaria installata lungo la facciata del Condominio, nel cui ambito la ricorrente è proprietaria di un’unità immobiliare attinta da immissioni eccessivamente odorifere - si sarebbe limitata a comminare all’impresa controinteressata solamente una sanzione economica.
Nelle more del giudizio, il titolare dell’impresa ha rimosso la canna fumaria vetusta, sostituendola con una nuova e conforme alla normativa vigente.
A tal punto, parte ricorrente si è dichiarata integralmente soddisfatta.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale dichiara cessata tra le parti la materia del contenere.
9. La condotta collaborativa di tutte le parti del giudizio consente al Collegio di compensare integralmente tra esse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui tre ricorsi per motivi aggiunti, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Compensa integralmente tra tutte le parti costituite le spese di lite
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO