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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/10/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3724/ 2025
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BORZELLECA SALVATORE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' CP_1 avv.to GUARINO DANIELA con il quale elettivamente domicilia in VIA
CESARE BATTISTI 19 VERONA
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Oggetto del presente giudizio sono prestazioni di invalidità civile. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell'
[...]
ritualmente convenuto e parte Controparte_2 del presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l' della funzione di erogazione di pensioni - assegni ed CP_1 indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta instaurato dal 3/9/98 CP_1 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero dell'Interno in tutti i giudizi instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari CP_2
23/10/98 12/11/98). Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre CP_1 inoltre rilevare che il Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell' in tema di invalidità civile anche CP_1 con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice (che in passato aveva aderito ad altro orientamento) ritiene (in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può CP_1 essere considerato legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania. In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle CP_1 prestazioni, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L' subentra al Ministero dell'economia e delle CP_1 finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all' le CP_1 funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero Economia, ma soltanto all' . CP_1
Tanto premesso, in particolare, nel presente giudizio, veniva precedentemente iniziato e concluso il procedimento di ATP mediante omologa, dato che il dissenso doveva considerarsi tardivo. Orbene è di tutta evidenza che, innanzitutto, il ricorrente non può una volta concluso il giudizio mediante omologa, non avendo depositato tempestivamente il dissenso, impugnare l'accertamento compiuto in quella sede , con potenziale violazione del principio del ne bis in idem. Tanto meno il presente giudice di primo grado può evidentemente incidere in alcun modo sul predetto procedimento di ATP. La contestazione della CTU della ATP deve, infatti, evidentemente avvenire tramite il deposito di un tempestivo dissenso e la proposizione del conseguente giudizio. La domanda deve essere quindi dichiarata inammissibile. Le spese del giudizio devono essere compensate considerata la novità e complessità della questione.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa fra le parti le spese di lite, c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annuziata 10/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)