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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n° 976/2024 in data 28.2.2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OLIVIERI MATTEO e domicilio eletto presso lo studio del difensore in CORSO
MAZZINI 52 - FAENZA appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace appellata
*** avente per oggetto: Mutuo,
***
CONCLUSIONI
- per : Parte_1
“1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1001/2023 emessa dal Giudice di Pace di Treviso, Giudice dott. Mariateresa Nugnes (Doc. 1), in data 20/06/2023, depositata in Cancelleria in data 28/06/2023, comunicata a mezzo pec dall'Ufficio alle parti in data 22/08/2023 a definizione del procedimento recante RG 7299/2022 non notificata dal difensore costituito di (scadenza termine per CP_1 l'appello 29 febbraio 2024) accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto dell'attore al rimborso della quota parte delle commissioni finanziarie e Parte_1 oneri assicuravi non maturati di cui al contratto di finanziamento erogato da
[...]
n. ex Fast 1571 - 15624, per un importo richiesto pari Controparte_1 complessivamente a € 1.475,49, per le ragioni espresse in diritto ed in fatto nel presente atto. Per l'effetto condannare , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, (Codice Fiscale n. ) con sede legale in P.IVA_1
Via Feltrina Sud, 250 – 31044 Montebelluna al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di € 1.475,49, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria, e comunque nei limiti di competenza per valore del Giudice adito In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale qui espressamente si dichiara antistatario ai sensi dell'art 93 c.p.c. - e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Giudice di
Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle medesime in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha interposto appello avverso la sentenza n. 1001/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Treviso che ha rigettato la sua domanda di condanna di Controparte_2
alla ripetizione della somma di € 1.475,49 oltre interessi,
[...] corrispondente alla quota – proporzionale al periodo residuo del finanziamento n. ex Fast
Financial 1571-15624, anticipatamente estinto dal mutuatario – del premio assicurativo e delle commissioni bancarie ed accessorie.
L'appellata, pur regolarmente citata, è rimasta contumace.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
L'appello merita accoglimento.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea sul presupposto della non applicabilità alla presente fattispecie dell'art. 125-sexies TUB (così come interpretato dalla giurisprudenza della CGUE, cfr. in particolare la nota pronuncia c.d. Lexitor), invocato dall'attore, trattandosi di norma introdotta dal DLGS 141/2010, attuativo della
Direttiva UE n. 48/2008, in vigore dal 19.9.2010, successivamente quindi alla conclusione del contratto di finanziamento oggetto di causa in data 12.6.2008.
La più recente giurisprudenza ha tuttavia chiarito che già l'art. 125 TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal DLGS 141/2010, prevedeva che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore avesse diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR e che, in caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale (essendo noto che il CICR non intervenne mai a dare attuazione all'art. 125 TUB), il consumatore avesse “diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”, chiarendo in particolare, richiamando sul punto la già citata pronuncia Lexitor, che in tale nozione di “costi del credito” devono ritenersi ricompresi non solo quelli che riguardano la vita residua del contratto o remunerano attività di durata, c.d. recurring, ma anche quelli dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del rapporto, c.d. up-front (cfr. Cass.
25977/2023; Cass. 14836/2024; Cass. 16550/2024; Cass. 26914/2024).
Pag. 2 di 3 L'art. 7 delle condizioni generali di contratto, nella parte in cui esclude il rimborso delle commissioni e delle spese assicurative pagate dal mutuatario, deve quindi ritenersi nullo in quanto contrastante con l'art. 125 TUB.
Si ritiene a tal punto che il corretto criterio da adottare per la quantificazione dei costi da restituire al mutuatario sia quello proporzionale puro (pro rata temporis). Nessuna rilevanza ha il testo del nuovo art. 125-sexies co. 2 TUB (a mente del quale “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”), trattandosi di disposizione dichiaratamente applicabile solo ai contratti conclusi posteriormente al 25.7.2021. La stessa sentenza Lexitor, pur non dettando una disciplina chiara sul punto, pare indicare il metodo proporzionale come più coerente con la dicitura “per la restante durata del contratto” di cui all'art. 16 della Direttiva (punto 24 pronuncia). Inoltre, deve escludersi che vi possa essere una differenza ontologica tra oneri up-front e oneri recurring, tutti unitariamente ricompresi nell'obbligazione restitutoria nascente ex-lege dall'art. 125 TUB, tale da giustificare l'adozione di un criterio di calcolo differenziato. Infine, il criterio indicato appare anche quello più equo nel caso concreto, tenuto conto delle finalità di tutela del consumatore ben evidenziate dalla Lexitor.
L'appello merita pertanto accoglimento, con la conseguente condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 1.475,49, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori minimi, stanti la scarsa complessità della causa e la serialità del contenzioso, e per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi svolta né in primo né in secondo grado la fase istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1001/2023, condanna a pagare a Controparte_2 Parte_1 la somma di € 1.475,49 oltre interessi (da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 CC dalla data dell'estinzione anticipata del finanziamento e sino alla data della proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 CC dalla data della domanda al saldo effettivo);
2. condanna a rifondere a Controparte_2 Pt_1
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 109,80 per
[...] compensi per la fase di mediazione, per il primo grado in € 125,00 per esborsi ed
€ 457,00 per compensi e per il secondo grado in € 174,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014, disponendo la distrazione delle stesse in favore dell'avv. Matteo Olivieri, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Treviso, il 10 gennaio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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