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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 13/1/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4778 /2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE DELL'ALPI e Parte_1 dell'Avv. RICCARDO FARANDA, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. DANIELE DE BONIS, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto: “Sul licenziamento a)accertare e dichiarare la insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al ricorrente, in quanto disposto in violazione degli art. 1 e 3 legge n. 604/66 in violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. o comunque accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in quanto disposto in violazione degli art. 1 e 3 legge n. 604/66 e poiché non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo ovvero poiché disposto in violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; b) condannare la società resistente in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento di un'indennità mensile di € 1.375.51 pari all' ultima retribuzione, comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive ed oltre ferie, permessi, nonché aumenti successivi dovuti per legge
e/o per contratto oltre ferie, T.F.R. nonché aumenti successivi dovuti per legge e/o per contratto, nella misura massima di
n. 6 mensilità ex art. 9 del Dlgs 23/2015 Superiore livello e differenze retributive A) accertare e dichiarare che dal 2.2.2023 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, il diritto del ricorrente all' inquadramento almeno al livello 5° di cui al C.C.N.L. Terziario- Confcommercio;
B) condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.507,8 per i titoli di cui al conteggio allegato ed evidenziati in ricorso, o della diversa somma maggiore o minore che vorrà liquidare anche con valutazione equitativa o a mezzo c.t.u.; C) Con determinazione del danno derivante dalla intervenuta diminuzione di valore del credito ex art.429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con sentenza esecutiva e vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre iva e c.a.p. e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
2. Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Le motivazioni della sentenza
1. Il ricorrente, dipendente della società convenuta dal 2.2.2023 con mansioni contrattuali di magazziniere ed inquadramento al livello 6° di cui al C.C.N.L. Terziario-Confcommercio (all.2 e 3), licenziato per giustificato motivo oggettivo in data 6.5.2023, ha incardinato il presente giudizio deducendo l'illegittimità del licenziamento per assenza del giustificato motivo oggettivo, nonché
l'erroneo inquadramento contrattuale a fronte delle mansioni concretamente svolte e la conseguente insufficienza della retribuzione ricevuta, del TFR, dell'indennità di preavviso, ed ha conseguentemente formulato le domande richiamate in epigrafe.
2. La parte resistente, costituitasi, ha contestato gli assunti avversari sostenendo la conformità della prestazione alle risultanze contrattuali, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
5. Quanto alle domande elative al licenziamento, si osserva quanto segue.
6. Nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'onere di allegazione e prova dei presupposti di legittimità del licenziamento è a carico del datore. Tale onere ha ad oggetto tanto le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, quanto l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (c.d. repêchage), ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/66 (Cass. Civ., sentenza n. 29102/2019 e sentenza n. 9158/2022).
7. Grava infatti sulla parte datoriale il c.d. obbligo di repêchage, ossia di ricollocare il lavoratore nello svolgimento di mansioni rientranti nella categoria contrattuale di appartenenza o anche a categoria inferiore, ove ciò sia ragionevolmente possibile (Cass. n. 34132/2019), alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede (Cass., Sez. Un., n. 7755/1998) e nell'ottica di un contemperamento tra le esigenze datoriali e gli interessi del lavoratore per cui il licenziamento rimane extrema ratio. La giurisprudenza ha tuttavia escluso che l'obbligo di repêchage sussista laddove le motivazioni del licenziamento siano espressamente riferite alla necessità di riduzione dei costi del personale, essendo incompatibile con tale esigenza il mantenimento in servizio del lavoratore, anche con mansioni inferiori (Cass., sentenza n. 1508/2021). La giurisprudenza ha tuttavia escluso che l'obbligo di repêchage sussista laddove le motivazioni del licenziamento siano espressamente riferite alla necessità di riduzione dei costi del personale, essendo incompatibile con tale esigenza il mantenimento in servizio del lavoratore, anche con mansioni inferiori (Cass., sentenza n. 1508/2021).
8. La prova dell'impossibilità di ricollocazione del lavoratore ben può essere fornita, avendo ad oggetto circostanza negativa, a mezzo di presunzioni o mediante la prova di fatti positivi incompatibili, sicché non assolve il relativo onere il datore che ometta di fornire qualsivoglia elemento in tal senso (ad esempio non allegando e dimostrando l'inesistenza di posizioni in cui poter ricollocare il lavoratore negli altri appalti gestiti, o omettendo di indicare la qualifica ed inquadramento dei nuovi assunti al fine di valutare la fungibilità delle relative mansioni con quelle svolte dal lavoratore licenziato, cfr. Cass. Civ., Sez. L - , Sentenza n. 23789/2019).
9. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva innanzitutto che le motivazioni contenute nella lettera di licenziamento del 6.5.2023 sono riferite ad una perdurante “crisi produttiva” non meglio specificata, asseritamente ingravescente, e rispetto alla quale l'azienda non sarebbe in grado di prevedere una ripresa nel breve termine.
10. Le contestazioni di parte ricorrente si appuntano in particolare sul fatto che, successivamente al proprio licenziamento, la controparte avrebbe assunto nuovo personale
11. Sul punto, la resistente ha inteso documentare perdite di esercizio sopportate nei mesi di marzo ed aprile 2023, (doc. 3 memoria). Ha inoltre documentato, mediante la produzione del LUL e dei contratti del personale assunto successivamente al licenziamento del ricorrente, che queste hanno riguardato figure con mansioni diverse rispetto a quella del ricorrente stesso, richiedenti specifiche specializzazioni, ed in particolare le nuove assunzioni successive al licenziamento del ricorrente hanno avuto ad oggetto tre lavoratori con mansioni di autista ed un lavoratore con mansioni di addetto alle vendite;
un quarto lavoratore con mansioni di autista era stato assunto nell'aprile 2023, poco prima del licenziamento (cfr. doc. 4 e 5 memoria). Dette assunzioni – a prescindere dalle contestazioni relative all'inquadramento, di cui si dirà infra – poiché del tutto eterogenee rispetto alla posizione del ricorrente, ed in ogni caso relative a posizioni non inferiori al livello di inquadramento dello stesso e al contrario richiedenti specifiche qualifiche, non rilevano in termini di obbligo di repêchage in capo al datore.
12. La prova della crisi asseritamente attraversata da parte resistente è insufficiente. Il richiamato doc. 3 è infatti costituito da meri estratti del conto economico per i mesi di marzo ed aprile
2023. Tali documenti, unilateralmente formati dalla parte che intende valersene in giudizio, non sono contestati dalla controparte quanto ad autenticità ed attendibilità. Dagli stessi, tuttavia, non può evincersi uno stato di crisi economica ed organizzativa nel senso voluto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, non essendo le relative risultanze sufficientemente significative: la ricorrente, in primo luogo, si è limitata a rappresentare la situazione di due mensilità, senza dare atto di un andamento in perdita per un periodo sufficientemente lungo da ritenere che la crisi perdurasse (pur essendo la memoria stata depositata a dicembre, così che almeno i conti economici per le mensilità da aprile a novembre avrebbero ben potuto essere prodotti); in secondo luogo, l'effettiva chiusura in perdita non può che riscontrarsi attraverso il bilancio regolarmente registrato, e l'eventuale calo dei profitti non può che riscontrarsi attraverso il raffronto tra loro di più bilanci successivi, regolarmente registrati. La mancata produzione di documentazione contabile relativa alla situazione precedente il marzo 2023 e successiva all'aprile dello stesso anno, ed in particolare l'omessa produzione dei bilanci di esercizio (che, rispetto al 2023, sarebbe stata ammissibile in quanto documento sopravvenuto) non consente di ritenere dimostrata l'asserita crisi produttiva. Al contrario, l'assunzione di altri lavoratori nel periodo immediatamente successivo, sebbene con mansioni eterogenee rispetto a quelle del ricorrente (ed in particolare con mansioni di autisti e di addetto alle vendite), se non può rilevare in termini di repêchage deve in ogni caso valorizzarsi come elemento quantomeno indiziario di una prevista espansione dell'attività, o comunque come elemento indiziario di segno contrario rispetto all'asserita crisi produttiva.
13. Il giustificato motivo oggettivo addotto a motivazione del licenziamento non risulta quindi provato.
14. Quanto alle conseguenze, a fronte della data di assunzione del lavoratore e delle incontestate dimensioni del datore, trova applicazione la tutela di cui agli artt. 3, co.1, e 9, co.1, del d.lgs.
23/2015. In base al combinato disposto di tali due norme spetta al lavoratore un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a sei mensilità.
15. Deve quindi dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e spetta al lavoratore un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quantificata in ricorso in euro 1.375.51, senza che controparte abbia contestato tale importo, del resto conforme alla quantificazione di cui al CCNL in atti in base alle considerazioni che di seguito si esporranno in termini di inquadramento.
16. Quanto alla domanda relativa alle differenze retributive asseritamente spettanti in virtù delle superiori mansioni invocate, si osserva quanto segue.
17. Il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica professionale rispetto a quella di formale inquadramento, infatti, oltre a dover provare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte, ha l'onere di specificare e provare la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte nella norma collettiva;
l'onere di allegazione e di prova gravante sul lavoratore consiste quindi nell'indicare le mansioni effettivamente espletate, il CCNL applicabile al rapporto, l'inquadramento – inadeguato – offerto dal datore di lavoro, la categoria ritenuta invece appropriata secondo il CCNL applicabile e la riconducibilità ad essa delle proprie prestazioni, onde quantificare rispetto a tale superiore inquadramento la differenza retributiva spettante (secondo il cosiddetto ragionamento trifasico, su cui cfr. ex multis ancora n. 20272/2010). Il ricorrente, in altri termini, non può limitarsi ad allegare lo svolgimento delle attività dedotte, ma deve altresì dedurre le modalità specifiche della loro esecuzione, raffrontando espressamente in modo analitico i profili caratterizzanti le mansioni contrattualizzate con quelle che deduce di aver svolto (Cass. ordinanza n. 20748/2018).
18. Nel caso di specie, l'inquadramento contrattuale risultante dagli atti è al livello VI del
CCNL Terziario-Confcommercio, con mansioni di magazziniere.
19. Sul punto, il ricorrente conferma di aver svolto per l'intera durata del rapporto mansioni di magazziniere, consistenti nella movimentazione e sistemazione di merci all'interno di magazzini tramite il carrello elevatore elettrico, ma ritiene che le stesse siano riconducibili al IV o almeno al V livello di inquadramento di cui al CCNL, e non al VI come indicato in contratto, circostanza contestata da controparte.
20. Sono compiutamente allegate le declaratorie contrattuali, ed il ricorrente individua specificamente il profilo dirimente nell'impiego di carrelli elevatori, espressamente indicato nell'esemplificazione del V livello, e comunque sottolinea che le mansioni di magazziniere sono indicate nell'esemplificazione del IV.
21. In base alle declaratorie di cui al CCNL in atti, al VI livello sono inquadrati i lavoratori che “compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, tra cui, esemplificativamente, il guardiano di deposito, il fattorino, il custode.
22. Al V livello appartengono i lavoratori “che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”, tra cui, esemplificativamente,
“addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio”, nonché “addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18mesi di servizio”, nonché espressamente “il conduttore di carrelli elevatori”. 23. Al livello IV appartengono i lavoratori “che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”, tra cui esemplificativamente, le due mansioni già descritte nel livello V successivamente ai primi 18 mesi, nonché la mansioni di magazziniere e magazziniere anche con funzioni di vendita.
24. Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che il ricorrente abbia svolto mansioni di magazziniere, come del resto risultante dal contratto, per la società resistente che si occupa di vendita all'ingrosso e al minuto di prodotti alimentari, con movimentazione delle merci in arrivo mediante il loro scarico e posizionamento sugli scaffali, e correlata verifica del contenuto delle bolle di accompagno, nonché delle merci in uscita mediante carico delle stesse sui furgoni. Tali circostanze devono quindi ritenersi provate ex art. 115 c.p.c., a prescindere dal mancato espletamento di istruttoria orale.
25. Il ricorrente, a fronte della ripetuta mancata comparizione dei propri testi, ha rinunciato all'escussione degli stessi, e così ha fatto il resistente.
26. Già in base alle richiamate concordi allegazioni delle parti, tuttavia, deve escludersi che sia corretto l'inquadramento nel VI livello, poiché le mansioni richiamate nella relativa declaratoria sono riconducibili ad un diverso ed inferiore livello di impegno e complessità, e quindi a minori competenze pratiche, rispetto a quelle svolte dal ricorrente e richiamate al precedente punto 24.
27. Tali mansioni sono invece pienamente riconducibili alla declaratoria di cui al V livello.
Del resto, con riferimento al dato testuale delle clausole contrattuali – individuali e collettive – in esame, si osserva che la locuzione letterale di “magazziniere” contenuta nel contratto di assunzione del lavoratore è pienamente idonea nel suo uso corrente a ricomprendere anche le mansioni di
“movimentazione fisica delle merci”, o di “addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento” nonché, se del caso, di “conduttore di carrelli elevatori”. La conduzione dei carrelli elevatori, rimasta non provata a fronte del mancato espletamento dell'istruttoria, non è quindi dirimente, dovendosi in ogni caso ricondurre le mansioni incontestatamente svolte dal ricorrente a tale livello.
28. Non può invece affermarsi tout court, in virtù di tale locuzione, il necessario inquadramento nel livello IV, dovendosi invece ritenere più aderente al profilo del ricorrente il livello V, posto che i due livelli si differenziano per la specificità delle conoscenze e per il livello di capacità tecnico-pratiche, oltre che espressamente per la diversa esperienza maturata nelle mansioni relative alle operazioni di movimentazione delle merci in magazzino, sicché in considerazione della brevità del periodo di lavoro (soltanto 3 mesi) ed all'assenza di pregresse esperienze utili in base alle allegazioni delle parti, deve ancora concludersi che l'inquadramento corretto è al V livello.
29. Ne consegue la necessità di riquantificare le spettanze dovute al lavoratore in base a detto superiore inquadramento. 30. Tale riquantificazione è stata svolta dal ricorrente, che ha effettuato i conteggi in relazione al V livello. In relazione a tali conteggi sono state effettuate contestazioni ulteriori rispetto a quelle volte a contestare l'inquadramento individuato. Gli stessi sono conformi alle risultanze processuali come fin qui descritte ed alle tabelle retributive allegate al CCNL, in atti (all. 2 ricorso, pp.
435-445), e sono quindi pienamente attendibili.
31. Ne risultano differenze in favore del ricorrente per totali euro 3.507,80, da cui devono essere detratti 715.58 corrisposti in corso di causa a titolo di “saldo stipendio maggio e TFR” (cfr. doc. 6 memoria), e così per un totale di euro 2.792,22.
32. Su tali somme spettano rivalutazione ed interessi dalla spettanza al saldo come per legge.
33. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4778 /2023 r.g.:
- Dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna
[...]
a corrispondere al signor un'indennità non Controparte_1 Parte_1 assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro
1.375.51;
- accerta che le mansioni svolte dal ricorrente in modo continuativo sono riconducibili al liv. V del CCNL applicato immediatamente superiore rispetto al liv. VI di formale appartenenza, e per l'effetto condanna la condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 le differenze retributive tra le somme percepite e quelle relative al corretto
[...] inquadramento del rapporto, calcolate in euro 2.792,22 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla debenza al saldo;
- condanna la condanna a corrispondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, quantificate in euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 13/1/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4778 /2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE DELL'ALPI e Parte_1 dell'Avv. RICCARDO FARANDA, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. DANIELE DE BONIS, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto: “Sul licenziamento a)accertare e dichiarare la insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al ricorrente, in quanto disposto in violazione degli art. 1 e 3 legge n. 604/66 in violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. o comunque accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in quanto disposto in violazione degli art. 1 e 3 legge n. 604/66 e poiché non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo ovvero poiché disposto in violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; b) condannare la società resistente in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento di un'indennità mensile di € 1.375.51 pari all' ultima retribuzione, comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive ed oltre ferie, permessi, nonché aumenti successivi dovuti per legge
e/o per contratto oltre ferie, T.F.R. nonché aumenti successivi dovuti per legge e/o per contratto, nella misura massima di
n. 6 mensilità ex art. 9 del Dlgs 23/2015 Superiore livello e differenze retributive A) accertare e dichiarare che dal 2.2.2023 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, il diritto del ricorrente all' inquadramento almeno al livello 5° di cui al C.C.N.L. Terziario- Confcommercio;
B) condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.507,8 per i titoli di cui al conteggio allegato ed evidenziati in ricorso, o della diversa somma maggiore o minore che vorrà liquidare anche con valutazione equitativa o a mezzo c.t.u.; C) Con determinazione del danno derivante dalla intervenuta diminuzione di valore del credito ex art.429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con sentenza esecutiva e vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre iva e c.a.p. e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
2. Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Le motivazioni della sentenza
1. Il ricorrente, dipendente della società convenuta dal 2.2.2023 con mansioni contrattuali di magazziniere ed inquadramento al livello 6° di cui al C.C.N.L. Terziario-Confcommercio (all.2 e 3), licenziato per giustificato motivo oggettivo in data 6.5.2023, ha incardinato il presente giudizio deducendo l'illegittimità del licenziamento per assenza del giustificato motivo oggettivo, nonché
l'erroneo inquadramento contrattuale a fronte delle mansioni concretamente svolte e la conseguente insufficienza della retribuzione ricevuta, del TFR, dell'indennità di preavviso, ed ha conseguentemente formulato le domande richiamate in epigrafe.
2. La parte resistente, costituitasi, ha contestato gli assunti avversari sostenendo la conformità della prestazione alle risultanze contrattuali, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
5. Quanto alle domande elative al licenziamento, si osserva quanto segue.
6. Nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'onere di allegazione e prova dei presupposti di legittimità del licenziamento è a carico del datore. Tale onere ha ad oggetto tanto le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, quanto l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (c.d. repêchage), ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/66 (Cass. Civ., sentenza n. 29102/2019 e sentenza n. 9158/2022).
7. Grava infatti sulla parte datoriale il c.d. obbligo di repêchage, ossia di ricollocare il lavoratore nello svolgimento di mansioni rientranti nella categoria contrattuale di appartenenza o anche a categoria inferiore, ove ciò sia ragionevolmente possibile (Cass. n. 34132/2019), alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede (Cass., Sez. Un., n. 7755/1998) e nell'ottica di un contemperamento tra le esigenze datoriali e gli interessi del lavoratore per cui il licenziamento rimane extrema ratio. La giurisprudenza ha tuttavia escluso che l'obbligo di repêchage sussista laddove le motivazioni del licenziamento siano espressamente riferite alla necessità di riduzione dei costi del personale, essendo incompatibile con tale esigenza il mantenimento in servizio del lavoratore, anche con mansioni inferiori (Cass., sentenza n. 1508/2021). La giurisprudenza ha tuttavia escluso che l'obbligo di repêchage sussista laddove le motivazioni del licenziamento siano espressamente riferite alla necessità di riduzione dei costi del personale, essendo incompatibile con tale esigenza il mantenimento in servizio del lavoratore, anche con mansioni inferiori (Cass., sentenza n. 1508/2021).
8. La prova dell'impossibilità di ricollocazione del lavoratore ben può essere fornita, avendo ad oggetto circostanza negativa, a mezzo di presunzioni o mediante la prova di fatti positivi incompatibili, sicché non assolve il relativo onere il datore che ometta di fornire qualsivoglia elemento in tal senso (ad esempio non allegando e dimostrando l'inesistenza di posizioni in cui poter ricollocare il lavoratore negli altri appalti gestiti, o omettendo di indicare la qualifica ed inquadramento dei nuovi assunti al fine di valutare la fungibilità delle relative mansioni con quelle svolte dal lavoratore licenziato, cfr. Cass. Civ., Sez. L - , Sentenza n. 23789/2019).
9. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva innanzitutto che le motivazioni contenute nella lettera di licenziamento del 6.5.2023 sono riferite ad una perdurante “crisi produttiva” non meglio specificata, asseritamente ingravescente, e rispetto alla quale l'azienda non sarebbe in grado di prevedere una ripresa nel breve termine.
10. Le contestazioni di parte ricorrente si appuntano in particolare sul fatto che, successivamente al proprio licenziamento, la controparte avrebbe assunto nuovo personale
11. Sul punto, la resistente ha inteso documentare perdite di esercizio sopportate nei mesi di marzo ed aprile 2023, (doc. 3 memoria). Ha inoltre documentato, mediante la produzione del LUL e dei contratti del personale assunto successivamente al licenziamento del ricorrente, che queste hanno riguardato figure con mansioni diverse rispetto a quella del ricorrente stesso, richiedenti specifiche specializzazioni, ed in particolare le nuove assunzioni successive al licenziamento del ricorrente hanno avuto ad oggetto tre lavoratori con mansioni di autista ed un lavoratore con mansioni di addetto alle vendite;
un quarto lavoratore con mansioni di autista era stato assunto nell'aprile 2023, poco prima del licenziamento (cfr. doc. 4 e 5 memoria). Dette assunzioni – a prescindere dalle contestazioni relative all'inquadramento, di cui si dirà infra – poiché del tutto eterogenee rispetto alla posizione del ricorrente, ed in ogni caso relative a posizioni non inferiori al livello di inquadramento dello stesso e al contrario richiedenti specifiche qualifiche, non rilevano in termini di obbligo di repêchage in capo al datore.
12. La prova della crisi asseritamente attraversata da parte resistente è insufficiente. Il richiamato doc. 3 è infatti costituito da meri estratti del conto economico per i mesi di marzo ed aprile
2023. Tali documenti, unilateralmente formati dalla parte che intende valersene in giudizio, non sono contestati dalla controparte quanto ad autenticità ed attendibilità. Dagli stessi, tuttavia, non può evincersi uno stato di crisi economica ed organizzativa nel senso voluto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, non essendo le relative risultanze sufficientemente significative: la ricorrente, in primo luogo, si è limitata a rappresentare la situazione di due mensilità, senza dare atto di un andamento in perdita per un periodo sufficientemente lungo da ritenere che la crisi perdurasse (pur essendo la memoria stata depositata a dicembre, così che almeno i conti economici per le mensilità da aprile a novembre avrebbero ben potuto essere prodotti); in secondo luogo, l'effettiva chiusura in perdita non può che riscontrarsi attraverso il bilancio regolarmente registrato, e l'eventuale calo dei profitti non può che riscontrarsi attraverso il raffronto tra loro di più bilanci successivi, regolarmente registrati. La mancata produzione di documentazione contabile relativa alla situazione precedente il marzo 2023 e successiva all'aprile dello stesso anno, ed in particolare l'omessa produzione dei bilanci di esercizio (che, rispetto al 2023, sarebbe stata ammissibile in quanto documento sopravvenuto) non consente di ritenere dimostrata l'asserita crisi produttiva. Al contrario, l'assunzione di altri lavoratori nel periodo immediatamente successivo, sebbene con mansioni eterogenee rispetto a quelle del ricorrente (ed in particolare con mansioni di autisti e di addetto alle vendite), se non può rilevare in termini di repêchage deve in ogni caso valorizzarsi come elemento quantomeno indiziario di una prevista espansione dell'attività, o comunque come elemento indiziario di segno contrario rispetto all'asserita crisi produttiva.
13. Il giustificato motivo oggettivo addotto a motivazione del licenziamento non risulta quindi provato.
14. Quanto alle conseguenze, a fronte della data di assunzione del lavoratore e delle incontestate dimensioni del datore, trova applicazione la tutela di cui agli artt. 3, co.1, e 9, co.1, del d.lgs.
23/2015. In base al combinato disposto di tali due norme spetta al lavoratore un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a sei mensilità.
15. Deve quindi dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e spetta al lavoratore un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quantificata in ricorso in euro 1.375.51, senza che controparte abbia contestato tale importo, del resto conforme alla quantificazione di cui al CCNL in atti in base alle considerazioni che di seguito si esporranno in termini di inquadramento.
16. Quanto alla domanda relativa alle differenze retributive asseritamente spettanti in virtù delle superiori mansioni invocate, si osserva quanto segue.
17. Il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica professionale rispetto a quella di formale inquadramento, infatti, oltre a dover provare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte, ha l'onere di specificare e provare la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte nella norma collettiva;
l'onere di allegazione e di prova gravante sul lavoratore consiste quindi nell'indicare le mansioni effettivamente espletate, il CCNL applicabile al rapporto, l'inquadramento – inadeguato – offerto dal datore di lavoro, la categoria ritenuta invece appropriata secondo il CCNL applicabile e la riconducibilità ad essa delle proprie prestazioni, onde quantificare rispetto a tale superiore inquadramento la differenza retributiva spettante (secondo il cosiddetto ragionamento trifasico, su cui cfr. ex multis ancora n. 20272/2010). Il ricorrente, in altri termini, non può limitarsi ad allegare lo svolgimento delle attività dedotte, ma deve altresì dedurre le modalità specifiche della loro esecuzione, raffrontando espressamente in modo analitico i profili caratterizzanti le mansioni contrattualizzate con quelle che deduce di aver svolto (Cass. ordinanza n. 20748/2018).
18. Nel caso di specie, l'inquadramento contrattuale risultante dagli atti è al livello VI del
CCNL Terziario-Confcommercio, con mansioni di magazziniere.
19. Sul punto, il ricorrente conferma di aver svolto per l'intera durata del rapporto mansioni di magazziniere, consistenti nella movimentazione e sistemazione di merci all'interno di magazzini tramite il carrello elevatore elettrico, ma ritiene che le stesse siano riconducibili al IV o almeno al V livello di inquadramento di cui al CCNL, e non al VI come indicato in contratto, circostanza contestata da controparte.
20. Sono compiutamente allegate le declaratorie contrattuali, ed il ricorrente individua specificamente il profilo dirimente nell'impiego di carrelli elevatori, espressamente indicato nell'esemplificazione del V livello, e comunque sottolinea che le mansioni di magazziniere sono indicate nell'esemplificazione del IV.
21. In base alle declaratorie di cui al CCNL in atti, al VI livello sono inquadrati i lavoratori che “compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, tra cui, esemplificativamente, il guardiano di deposito, il fattorino, il custode.
22. Al V livello appartengono i lavoratori “che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”, tra cui, esemplificativamente,
“addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio”, nonché “addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18mesi di servizio”, nonché espressamente “il conduttore di carrelli elevatori”. 23. Al livello IV appartengono i lavoratori “che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”, tra cui esemplificativamente, le due mansioni già descritte nel livello V successivamente ai primi 18 mesi, nonché la mansioni di magazziniere e magazziniere anche con funzioni di vendita.
24. Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che il ricorrente abbia svolto mansioni di magazziniere, come del resto risultante dal contratto, per la società resistente che si occupa di vendita all'ingrosso e al minuto di prodotti alimentari, con movimentazione delle merci in arrivo mediante il loro scarico e posizionamento sugli scaffali, e correlata verifica del contenuto delle bolle di accompagno, nonché delle merci in uscita mediante carico delle stesse sui furgoni. Tali circostanze devono quindi ritenersi provate ex art. 115 c.p.c., a prescindere dal mancato espletamento di istruttoria orale.
25. Il ricorrente, a fronte della ripetuta mancata comparizione dei propri testi, ha rinunciato all'escussione degli stessi, e così ha fatto il resistente.
26. Già in base alle richiamate concordi allegazioni delle parti, tuttavia, deve escludersi che sia corretto l'inquadramento nel VI livello, poiché le mansioni richiamate nella relativa declaratoria sono riconducibili ad un diverso ed inferiore livello di impegno e complessità, e quindi a minori competenze pratiche, rispetto a quelle svolte dal ricorrente e richiamate al precedente punto 24.
27. Tali mansioni sono invece pienamente riconducibili alla declaratoria di cui al V livello.
Del resto, con riferimento al dato testuale delle clausole contrattuali – individuali e collettive – in esame, si osserva che la locuzione letterale di “magazziniere” contenuta nel contratto di assunzione del lavoratore è pienamente idonea nel suo uso corrente a ricomprendere anche le mansioni di
“movimentazione fisica delle merci”, o di “addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento” nonché, se del caso, di “conduttore di carrelli elevatori”. La conduzione dei carrelli elevatori, rimasta non provata a fronte del mancato espletamento dell'istruttoria, non è quindi dirimente, dovendosi in ogni caso ricondurre le mansioni incontestatamente svolte dal ricorrente a tale livello.
28. Non può invece affermarsi tout court, in virtù di tale locuzione, il necessario inquadramento nel livello IV, dovendosi invece ritenere più aderente al profilo del ricorrente il livello V, posto che i due livelli si differenziano per la specificità delle conoscenze e per il livello di capacità tecnico-pratiche, oltre che espressamente per la diversa esperienza maturata nelle mansioni relative alle operazioni di movimentazione delle merci in magazzino, sicché in considerazione della brevità del periodo di lavoro (soltanto 3 mesi) ed all'assenza di pregresse esperienze utili in base alle allegazioni delle parti, deve ancora concludersi che l'inquadramento corretto è al V livello.
29. Ne consegue la necessità di riquantificare le spettanze dovute al lavoratore in base a detto superiore inquadramento. 30. Tale riquantificazione è stata svolta dal ricorrente, che ha effettuato i conteggi in relazione al V livello. In relazione a tali conteggi sono state effettuate contestazioni ulteriori rispetto a quelle volte a contestare l'inquadramento individuato. Gli stessi sono conformi alle risultanze processuali come fin qui descritte ed alle tabelle retributive allegate al CCNL, in atti (all. 2 ricorso, pp.
435-445), e sono quindi pienamente attendibili.
31. Ne risultano differenze in favore del ricorrente per totali euro 3.507,80, da cui devono essere detratti 715.58 corrisposti in corso di causa a titolo di “saldo stipendio maggio e TFR” (cfr. doc. 6 memoria), e così per un totale di euro 2.792,22.
32. Su tali somme spettano rivalutazione ed interessi dalla spettanza al saldo come per legge.
33. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4778 /2023 r.g.:
- Dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna
[...]
a corrispondere al signor un'indennità non Controparte_1 Parte_1 assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro
1.375.51;
- accerta che le mansioni svolte dal ricorrente in modo continuativo sono riconducibili al liv. V del CCNL applicato immediatamente superiore rispetto al liv. VI di formale appartenenza, e per l'effetto condanna la condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 le differenze retributive tra le somme percepite e quelle relative al corretto
[...] inquadramento del rapporto, calcolate in euro 2.792,22 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla debenza al saldo;
- condanna la condanna a corrispondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, quantificate in euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni