TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17370 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 65635 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Parte_1 C.F._1
Scalise in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Roma, Via Domenico Chelini n. 4
attrice
E
AVV. (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Dafne CP_1 C.F._2
BI in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giannetto Valli n. 95
convenuto
E
P. IVA. ) già denominata Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 quale incorporante di (già
[...] Controparte_4 Controparte_5
), e giusto atto di fusione a
[...] Controparte_6 Controparte_7 rogito del Notaio di Bologna del 31.12.2013, Rep. n. 53712, Racc. 34018, in persona Per_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Alberici ed
1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci n. 38, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta e Terza chiamata da Avv. CP_1
oggetto: responsabilità professionale.
conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 22.07.2025.
Per parte attrice “Piaccia all.Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione ed azione, in accoglimento della domanda, ritenere l'Avv. responsabile dell'infortunio CP_1 professionale in cui è incorso in danno della Sig.ra e per l'effetto condannarlo, anche Parte_1 in solido con la in persona del proprio legale rappresentante Controparte_2 protempore, al pagamento della somma complessiva di € 385.235,44 così di seguito specificata:
1. Atto di Precetto CO del 12.3.2019 € 101.729,80 2. Spese detto e notifica € 5 0,00 3. Pignoramento
Immobiliare spese legali prevedibili (tariffa media) € 3.355,98 4. Spese detto e notifica circa € 50,00 5.
Trascrizione Pignoramento Immobiliare € 600,00 6. Iscrizione Pignoramento Immobiliare € 400,00 7.
Deposito documentazione ipocatastale € 1.000,00 8. Compenso C.T.U. € 3.000,00 9. Spese successive alla emissione di ordinanza di vendita € 10.000,00 10. Spese legali P.P.T. € 5.000,00 11. Atto di precetto su sentenza n.13550/20 Trib Roma, Avv. G. Locopo € 5.105,56 12. Spese su sentenza
n.13550/20 Trib Roma, € 4.944,10 13. Risarcimento danni alla salute e alla vita di relazione € Pt_2
250.000,00 -------------------- TOTALE € 385.235,44 Oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge e vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte convenuta Avv. “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria CP_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - IN VIA PRELIMINARE E DI RITO : fissare nuova udienza ex art. 269 c.p.c., II comma, per procedere alla chiamata in garanzia in favore del convenuto
Avv. della compagnia assicurativa , in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante protempore, (C.F. e P.IVA ) con sede legale in Bologna, via P.IVA_1 P.IVA_2
Stalingrado,45 ; - IN VIA PRINCIPALE : respingere le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- IN VIA SUBORDINATA: qualora denegatamente il Tribunale dovesse ritenere l'Avv. gravemente inadempiente o inesattamente adempiente alle CP_1 prestazioni di opera professionale relative ai fatti oggetto di causa, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante protempore, con sede legale in Bologna, via Controparte_2
Stalingrado,45 (C.F. e P.IVA ) a rimborsare ogni somma, spese legali di P.IVA_1 P.IVA_2 eventuale condanna comprese, che l'Avv. fosse condannato a corrispondere. In ogni caso con CP_1 vittoria di spese e competenze di lite”.
2 Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione disattesa e Controparte_4 respinta ogni contraria eccezione disattesa e respinta: a) in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice Sig.ra a chiamare in giudizio e a Parte_1 proporre domanda risarcitoria nei confronti della e/o la carenza di
Controparte_2 legittimazione passiva della in ordine alla domanda proposta nei suoi
Controparte_2 confronti dalla Sig.ra ciò con ogni conseguente pronuncia ed effetto di legge sia in Parte_1 merito alla estromissione dal presente giudizio della Compagnia sia in
Controparte_2 ordine alle spese di giudizio;
b) nel merito rigettare integralmente ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta o proponenda nei confronti della per tutti i
Controparte_2 suesposti motivi e, segnatamente, per carenza di legittimazione passiva della odierna comparente e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto, inammissibile, e non provata;
c) sempre nel merito, rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti della
Controparte_2 per carenza di legittimazione passiva della odierna comparente, per inoperatività delle garanzie
[...] di polizza e, comunque, perché infondata sia in fatto che in diritto per i suesposti motivi, inammissibile
e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento per cui è causa;
d) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dalla Sig.ra nei confronti della e nella altrettanto Pt_1 Controparte_2 deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta dall'Avv. limitare l'indennizzo che dovesse essere ritenuto dovuto dalla odierna CP_1 deducente alle condizioni e pattuizioni di polizza e, quindi, nei limiti del massimale previsto dalla
Polizza ex adverso invocata, con detrazione della franchigia contrattuale di € 500,00 che rimane ad esclusivo carico del contraente, detratti eventuali scoperti contrattuali, rigettando ogni superiore e/o diversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento. Con ogni conseguenza in ordine alle spese competenze ed onorari del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in rinnovazione – attesa la mancata iscrizione a ruolo del precedente atto - notificato il 13.10.2021 a mezzo PEC, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, l'avv. e la per ivi CP_1 Controparte_2 sentire accertare la responsabilità professionale del professionista per avere omesso, nell'espletamento del mandato conferitogli, di proporre atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 11563/2017 (R.G. 31005/2017) nei termini di legge con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 119.638,64.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
3 - con decreto ingiuntivo n. 11563/2017 (R.G. n. 31005/2017), emesso dal Tribunale di
Roma in data 12.05.2017 e dichiarato esecutivo il 24.05.2017, veniva intimato ad il pagamento della somma di € 98.327,85, oltre interessi legali e Parte_1 spese di procedura, a titolo di canoni di locazione maturati e non corrisposti relativi all'immobile sito in Roma, Via Seggiano n. 33/35 in forza del contratto di locazione originariamente stipulato tra la Fondazione CO, quale locatrice, e Parte_3 successivamente volturato in favore della e, per effetto di cessione d'azienda, Pt_1 alla società Ricerca S.r.l;
- il decreto veniva notificato alla il 12.06.2017 (doc. 1, fascicolo di parte attrice) e Pt_1 con atto di citazione notificato il 20.07.2017 e iscritto a ruolo il 27.07. 2017, la Pt_1 rappresentata dall'Avv. , proponeva opposizione al suddetto decreto CP_1 ingiuntivo, deducendo l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione nei confronti della
Fondazione CO e chiamando in causa, per manleva, la Ricerca S.r.l.;
- l'Avv. alla presenza del coniuge della opponente, ribadiva la CP_1 Controparte_8 fondata aspettativa di accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del decreto;
- con atto di precetto notificato il 24.10.2017, poi rinnovato il 12.03.2019, la Fondazione
CO intimava alla il pagamento di € 101.729,00 e con successivo atto di Pt_1 pignoramento immobiliare notificato il 03.06.2019, la Fondazione CO avviava procedura esecutiva per l'espropriazione dell'immobile di proprietà della sito Pt_1 in Roma, località Pietralata, Via G.G. Gemellaro n. 22 (doc. 17, fascicolo di parte attrice);
- all'udienza tenutasi in fata 08.02.2018, la Fondazione CO si costituiva eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione, mentre a difesa della insisteva Pt_1 per la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto e per la chiamata in causa della Ricerca S.r.l;
- con ordinanza del 12.02.2018 (doc. 6, fascicolo di parte attrice), il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà, autorizzava la chiamata in causa della
Ricerca S.r.l. e disponeva il mutamento del rito;
- con provvedimento del 02.10.2018 (doc. 5., fascicolo di parte attrice), il Giudice ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava al 16.04.2020 per la discussione;
- con sentenza n. 13550/2020, pubblicata il 03.10.2020 RG n. 55947/2017 Repertorio. n.
13605/2020 del 05.10.2020 (doc. 7, fascicolo di parte attrice), l'opposizione veniva rigettata richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione (ord. n. 7071/2019), secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, soggetta al rito speciale ex art. 447-bis c.p.c., se proposta con citazione anziché con ricorso, è tempestiva solo se l'atto sia depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641
4 c.p.c., non potendo applicarsi l'art. 4 D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti di natura impugnatoria. Nel caso di specie, l'atto di citazione non era stato depositato entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto (12.06.2017);
- ritenendo sussistente la responsabilità professionale dell'Avv. , la CP_1 gli revocava il mandato difensivo (doc. 8, fascicolo di parte attrice), facendogli Pt_1 recapitare, per il tramite del coniuge una lettera di formale Controparte_8 contestazione, che il legale sottoscriveva per ricevuta. In tale occasione, l'Avv. CP_1 ribadiva al quanto già comunicato a lui e alla nei giorni precedenti, CP_8 Pt_1 ossia di essere rammaricato per l'accaduto e di voler immediatamente attivare la propria polizza di responsabilità professionale, denunciando il sinistro alla compagnia assicuratrice per la valutazione e liquidazione del danno cagionato;
- con comunicazione del 16.10.2020 (doc. 10, fascicolo di parte attrice), la
[...] informava la dell'apertura del sinistro n. 1-8101-2020- Controparte_2 Pt_1
0707378 e indicava il nominativo del liquidatore incaricato;
- inaspettatamente, a distanza di circa un mese dalla contestazione, l'Avv. CP_1 trasmetteva alla una missiva (doc. 12, fascicolo di parte attrice) nella quale Pt_1 affermava di averla avvertita circa la difficoltà di conseguire un esito favorevole del giudizio, riepilogando le fasi processuali e concludendo, in palese contraddizione con quanto precedentemente dichiarato, che la sentenza presentava i presupposti per essere impugnata. Escludeva, pertanto, ogni propria responsabilità professionale;
- con comunicazione del 03.02.2021 (doc. 15, fascicolo di parte attrice), la Direzione
Sinistri di – comunicava l'impossibilità di procedere alla CP_2 CP_6 liquidazione del sinistro, escludendo la responsabilità professionale del proprio assicurato.
L'attrice ha ritenuto quindi responsabile il professionista convenuto per avere omesso di proporre l'opposizione nelle forme e nei termini del rito locatizio, come previsto dalla consolidata giurisprudenza, che avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta.
Sul punto, la ripercorre la vicenda che aveva portato all'emissione del decreto Pt_1 ingiuntivo nei suoi confronti. In particolare, in data 18.05.2007, la subentrava, quale Pt_1 conduttrice, nel contratto di locazione ad uso commerciale originariamente stipulato da con la Fondazione CO, proprietaria dell'immobile (doc. 1 – contratto del Parte_3
01.10.2006; doc. 2 – atto di subentro del 18.05.2007); in data 15.02.2010, con atto a rogito
ST (Rep. 20114, Racc. 6015), la cedeva l'azienda commerciale e il relativo Pt_1 contratto di locazione alla società Ricerca S.r.l., con sede in Roma, Via Seggiano 33/35, comunicando la cessione alla Fondazione CO ai sensi dell'art. 36 L. 392/1978; con lettera del 19.04.2010 (doc. 4), la informava la Fondazione, che riscontrava la comunicazione Pt_1
5 con nota del 07.05.2010 (doc. 5), richiedendo alla società subentrante documentazione contabile, riservandosi l'accettazione definitiva della cessione;
la cessione si perfezionava, come dimostrato dai bonifici effettuati dalla Ricerca S.r.l. a favore della Fondazione per oltre due anni e da quel momento, la non ebbe più alcuna cognizione degli eventi Pt_1 successivi;
la Ricerca S.r.l. corrispondeva i canoni fino a giugno 2012, data in cui cessava i pagamenti, circostanza di cui la non poteva essere a conoscenza, essendo trascorsi Pt_1 oltre due anni dalla cessione;
la prima scadenza contrattuale era fissata a settembre 2012, quando la Ricerca S.r.l. era già morosa da tre mesi, ma nonostante ciò, il contratto veniva tacitamente rinnovato, senza che la Fondazione procedesse alla risoluzione o allo sfratto;
solamente il 12.03.2014 la Fondazione inviava il primo sollecito alla Ricerca S.r.l., lasciando inspiegabilmente decorrere quasi due anni e consentendo che la morosità raggiungesse €
37.616,70 (doc. 6); una seconda comunicazione veniva inviata il 09.02.2015 per €59.257,85 e di tali solleciti la veniva a conoscenza solo in sede giudiziale. Pt_1
Secondo l'attrice la Fondazione CO, pur potendo agire tempestivamente, ometteva di tutelarsi, aggravando la posizione della che era estranea ai fatti da oltre cinque anni e Pt_1 solo nel dicembre 2016 la Fondazione avviava il procedimento di convalida di sfratto, quando la morosità ammontava a oltre € 95.000. L'ordinanza di convalida veniva emessa il 3 marzo
2017 (doc. 8). Nel corso di tale procedimento, la Fondazione non richiedeva l'ingiunzione di pagamento nei confronti della Ricerca S.r.l., ma depositava, il 4 maggio 2017, autonomo ricorso per decreto ingiuntivo esclusivamente contro i precedenti conduttori, e Pt_3
Pt_1
Pertanto, l'attrice ritiene che a seguito del rigetto dell'opposizione, le procedure esecutive già avviate si sono definitivamente consolidate e se ne sono aggiunte di nuove, determinando per la stessa e la sua famiglia una condizione di estrema gravità economica e sociale. Nello specifico, il danno subito dalla riconducibile alla responsabilità professionale Pt_1 dell'Avv. , è attualmente stimabile in € 119.638,64, così ripartiti: CP_1
precetto (12.03.2019): € 101.729,80; spese di notifica: € 50,00; pignoramento Pt_2 immobiliare – spese legali: € 3.355,98; spese di notifica: € 50,00; trascrizione pignoramento: €
600,00; iscrizione pignoramento: € 400,00; deposito documentazione ipocatastale: € 1.000,00; compenso esperto: € 500,00; spese legali accessorie: € 1.903,20; precetto su sentenza n.
13550/2020: € 5.105,56; spese su sentenza n. 13550/2020 ( ): € 4.944,10, per un Pt_2 ammontare finale pari ad € 119.638,64 (oltre interessi e ulteriori spese di esecuzione).
2. L'avv. , costituitosi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto da parte CP_1 attrice in quanto infondato in fatto e in diritto.
6 Rileva infatti che l'azione era stata correttamente introdotta con citazione in luogo di ricorso in quanto il titolo oggetto di opposizione non era regolato dal rito locatizio. Aggiunge che al momento dell'introduzione del giudizio vi era il disposto di cui all'art. 4 D.Lgs. 150/2011 che consentiva allo stesso di beneficiare del mutamento di rito con salvezza dell'efficacia degli atti introduttivi del giudizio ancorché gli stessi fossero (sempre in via ipotetica) nella forma errata della citazione in luogo del giudizio, essendo intervenuto solo successivamente il mutamento giurisprudenziale accolto. Infine, deduce che la era consapevole delle scarse Pt_1 possibilità di accoglimento dell'opposizione, intrapresa per ragioni strumentali tanto che anche in caso di corretta instaurazione del giudizio, l'opposizione difficilmente sarebbe stata accolta, poiché la non poteva liberarsi dall'obbligazione contrattuale verso e Pt_1 Pt_2 dall'obbligo di vigilanza successivo alla cessione d'azienda. Infatti, ritiene che la controparte non abbia fornito prova certa o altamente probabile che l'opposizione avrebbe avuto esito favorevole.
Pur ritenendo assolutamente infondate le domande svolte da parte attrice nei suoi confronti, atteso l'ingente risarcimento dei danni preteso, il professionista convenuto ha chiesto di chiamare in causa in garanzia la compagnia in forza della polizza n. Controparte_2
1/60740/122/156390936 con cui era assicurato per responsabilità civile professionale.
3. Si è costituita in giudizio, in data 13.04.2022, la per Controparte_2 impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto nei suoi confronti in quanto improponibile e/o inammissibile per carenza di legittimazione attiva della
Librati /o passiva della Società impropriamente convenuta in giudizio e, comunque, infondata in fatto ed in diritto e comunque perché non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento.
4. A seguito della chiamata in causa dell'avv. si è costituita la CP_1 [...] che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in Controparte_2 fatto e in diritto, associandosi alle difese del professionista convenuto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha domandato di limitare l'indennizzo che dovesse essere ritenuto dovuto alle condizioni e pattuizioni di polizza e, quindi, con detrazione della franchigia contrattuale di € 500,00 e detratti eventuali scoperti contrattuali.
5. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con l'acquisizione di documentazione e mediante l'espletamento di prova testimoniale e per interpello.
7 6. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 22.07.2025 a seguito della quale, con provvedimento comunicato il 24.07.2025 sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea nei confronti della compagnia assicurativa in quanto l'attrice non ha domanda Controparte_4 diretta nei suoi confronti, stante la sua estraneità al rapporto contrattuale intercorso tra l'avv.
e la citata compagnia. CP_1
8. Sempre in via preliminare, deve osservarsi che parte attrice – in sede di comparsa conclusione- ha dedotto un nuovo profilo di responsabilità del professionista convenuto in ordine all'omessa informativa circa l'esito sfavorevole del giudizio e il mancata esercizio del potere di dissuasione dall'intraprendere un giudizio inutile e dispendioso.
Tuttavia, tale contestazione comporta l'aggiunta di una nuova causa petendi che è intervenuta dopo il maturarsi delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Pertanto, si passerà ad esaminare la sola censura dedotta nell'atto introduttivo- in assenza di deposito della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n.
1- ove l'attrice ha contestato che l'opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere proposta con ricorso anziché con citazione poiché soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c. e quindi doveva essere depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art.641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata notificata alla controparte.
9. Ciò posto, in punto di diritto si premette che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento
8 del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26516; Cass., sez. 2, 12/03/2021, n. 7064).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass., sez. 3, 10/11/2016, n. 22882; Cass., sez.
3, 16/05/2017, n. 12038).
Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
Chiarito, infatti, che la prestazione prestata dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. civ. n. 6967/2006; Cass. civ. n.
25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
10. La domanda attorea è infondata.
11. È pacifico e documentalmente provato tra le parti che l'attrice abbia conferito l'incarico all'Avv. per impugnare decreto ingiuntivo n. 11563/2017 (R.G. n. 31005/2017), CP_1 emesso dal Tribunale di Roma in data 12.05.2017 e dichiarato esecutivo il 24.05.2017 con cui veniva intimato ad il pagamento della somma di € 98.327,85, oltre interessi Parte_1 legali e spese di procedura, a titolo di canoni di locazione maturati e non corrisposti relativi all'immobile sito in Roma, Via Seggiano n. 33/35 in forza del contratto di locazione originariamente stipulato tra la Fondazione CO, quale locatrice, e Parte_3 successivamente volturato in favore della e, per effetto di cessione d'azienda, alla Pt_1 società Ricerca S.r.l.
È altresì agli atti la sentenza n. 13550/2020, pubblicata il 03.10.2020 RG n. 55947/2017
Repertorio. n. 13605/2020 del 05.10.2020 (doc. 7, fascicolo di parteattrice) con cui il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione (ord. n. 7071/2019), secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, soggetta al rito speciale ex art. 447-bis c.p.c., se proposta con citazione anziché con ricorso, è tempestiva solo se l'atto sia depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 9 641 c.p.c., non potendo applicarsi l'art. 4 D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti di natura impugnatoria. Nel caso di specie, l'atto di citazione non era stato depositato entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto (12.06.2017).
12. Rimane contestato tra le parti se sussiste il suddetto errore professionale.
13. Occorre in primo luogo evidenziare che, contrariamente a quanto ritenuto dal professionista convenuto, il decreto ingiuntivo per cui è causa ha ad oggetto crediti derivanti da un contratto di locazione quale quello intercorrente tra la Fondazione CO e Pt_1
e, per effetto di cessione d'azienda, tra la prima e la società Ricerca S.r.l., che non aveva più adempiuto al pagamento dei canoni di locazione, e non il diverso rapporto che intercorre tra conduttore cedente e il cessionario delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
A tal riguardo si rammenta che, sebbene nella disciplina speciale dettata dall'art. 36 della legge n. 392/1978 venga espunta la volontà del contraente ceduto (locatore) dagli elementi essenziali richiesti per il perfezionamento della cessione del rapporto locativo in capo al soggetto cessionario (o affittuario) di azienda o del ramo d'azienda, così consentendo al conduttore cedente di liberarsi anticipatamente dei vincoli assunti con il contratto locativo, il suddetto vantaggio attribuito al conduttore cedente risulta compensato dalla diversa disciplina degli effetti legali della cessione che costituiscono il cedente garante in via sussidiaria del corretto adempimento da parte del cessionario delle obbligazioni derivanti dal rapporto locativo, ponendo a carico del locatore, per l'attivazione di detta responsabilità sussidiaria, esclusivamente l'onere di previa richiesta di pagamento e costituzione in mora del cessionario.
Il sistema delineato dall'art. 36 LEC non comporta, inoltre, una sproporzione tra gli impegni rimessi alle due parti del rapporto (locatore ed originario conduttore-cedente) tale da eccedere il criterio di ragionevolezza richiesto al Legislatore dall'art. 3 Cost., né introduce una incolmabile asimmetria informativa, in ordine all'inadempimento del cessionario, venendo soltanto ad invertire l'onere informativo sul cedente tenuto a richiedere ed acquisire le notizie circa il regolare svolgimento del rapporto locativo tanto dal locatore quanto dal cessionario
(Cass. civ. 1433/2017).
14. Deve altresì ritenersi infondata l'eccezione sollevata dal professionista convenuto circa l'assenza di responsabilità per intervenuto mutamento giurisprudenziale.
Nel caso di specie, il G.I. alla prima udienza di comparizione delle parti del 08.02.2018 superava l'eccezione di tardività dell'opposizione mediante applicazione del disposto di cui al
D.Lgs. 150/2011 art. 4 (per cui veniva ritenuta ammissibile l'opposizione proposta con citazione ancorché iscritta a ruolo oltre il termine di 40 giorni, data la produzione degli effetti
10 sostanziali e processuali della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento) tanto che, contestualmente, autorizzava l'Avv. alla chiamata in causa del CP_1 terzo in manleva. Solo successivamente, il giudicante ha ritenuto di ritornare sulla propria decisione così da ritenere inapplicabile il predetto D.Lgs. 150/2011 alla luce della pronuncia della Corte costituzionale che, con sentenza n. 45 del 07.02.2018.
Giova rammentare che le controversie aventi ad oggetto crediti derivanti da un contratto di locazione sono disciplinate dagli artt. 414 e ss. codice di rito, in quanto applicabili. In particolare, l'opposizione al D.I. deve essere proposta nelle forme di cui all'art. 415 c.p.c. ossia mediante ricorso, da depositarsi entro il termine perentorio di cui al successivo art. 641 comma 1 c.p.c.
Ove, peraltro, l'opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta, per errore, con un atto di citazione - che contenga tuttavia tutti gli elementi di forma e di sostanza del ricorso - essa può impedire, in virtù del principio di conservazione degli atti, che il decreto divenga definitivo a condizione che oltre ad essere notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641
c.p.c. l'atto sia altresì, entro tale termine, depositato in cancelleria ((arg. ex plurimis Cass. n.
21671/2017 ord.; Cass. civ. ss. uu. n. 21675/2013; Cass. n. 27343/2016; Cass. 15.1.2013 n. 797; conf. Cass. n. 8014/2009; 8414/2009; Cass. n. 7263/2000; Cass. n. 4867/1993; Cass. n.
11318/1992).
Secondo tale costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale “errore sul rito”), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.). Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito (arg. anche dall'art. 2966 c.c.). La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica.
11 Neppure può trascurarsi che proprio la vicenda processuale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di locazione, irritualmente introdotto con citazione tardivamente depositata, è stata oggetto di due pronunce della Corte Costituzionale.
Con l'ordinanza n. 152 del 2000, la Corte Costituzionale dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3,
24 e 97 della Costituzione. La Corte Costituzionale richiamò i propri precedenti con cui era stata negata l'irragionevolezza della diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello di lavoro, finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia (ordinanza n. 936 del 1988); quindi invocò il principio della legale conoscenza delle norme, che non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte.
Con la sentenza n. 45 del 2018, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 426 del codice di procedura civile, sollevata;
in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 426 c.p.c. era stata posta dal giudice a quo con riguardo alla interpretazione di tale norma prediletta dalla Corte di cassazione, e quindi “nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss. c. p. c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento”. Il remittente censurava la sanatoria dimidiata, e non piena, dell'atto non ritualmente introdotto “nelle forme ordinarie»
(in luogo di quelle del rito speciale per esso previste) – quale unicamente consentita dall'art. 426 c.p.c.
-, perché non coerente con la sopravvenuta previsione normativa di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e nemmeno con la disciplina della cosiddetta translatio iudicii ex art. 59, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. La sentenza n. 45 del 2018 della Corte
Costituzionale ha affermato che l'auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 c.p.c. riflette “una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina
(a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali”.
Detto costante orientamento è stato ribadito dalla pronuncia delle S.U. n. 927/2022 che è stata chiamata a pronunciarsi sulla natura di impugnazione o di ordinario giudizio di cognizione
12 del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, questione incidente anche sulla operatività del mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 affermando il seguente principio “Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n.
150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”.
Pertanto, al momento dell'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(anno 2017) era consolidata la giurisprudenza per la quale la citazione poteva produrre gli effetti del ricorso solo se depositata nei termini di cui all'art. 641 c.p.c.
15. Alla luce di quanto sovra detto, a fronte della tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, deve affermarsi il non corretto adempimento dell'attività professionale svolta dall'avv. . CP_1
16. Tuttavia, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ.
33442/2022).
17. Passando all'esame di quanto allegato e provato da parte attrice sulla circostanza che ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, non è possibile fare una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Dalla lettura dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, qui riproposti per sostenere la validità delle ragioni attoree, l'attrice sostiene che la Fondazione CO, non avendo comunicato alla l'inadempienza della Ricerca s.r.l. nel termine di 15 giorni ai sensi Pt_1 dell'art. 1408 c.c., sarebbe tenuta al risarcimento danni che vengono quantificati in misura pari alla somma ingiunta;
che l'opposta, non avendo agito per la risoluzione del contratto a fronte di una morosità risalente al 2012, non avrebbe diritto al corresponsione dei canoni di
13 locazione successivi all'agosto 2012 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. e, per lo stesso motivo, avrebbe violato i doveri di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c.
18. Sulla violazione dell'art.1408 c.c., si rammenta che la peculiare fattispecie di cessione del contratto di locazione prevista dall'art. 36 legge n. 392 del 1978, a differenza di quella regolamentata dalla disciplina codicistica ordinaria come negozio a struttura trilaterale nell'ambito del quale il consenso del contraente ceduto è elemento costitutivo essenziale della cessione, si perfeziona già per effetto della semplice comunicazione di essa al locatore, che non è un atto a valenza negoziale, bensì di natura meramente partecipativa, con la conseguenza che la posizione del locatore originario finisce per contraddistinguersi quale quella di parte debole del rapporto contrattuale ceduto, per esserne nella specie il consenso alla cessione escluso ex lege in deroga a tutti i principi in tema di successione nel lato anche passivo del rapporto obbligatorio.
L'operato inquadramento in questione non può che condurre ad una valutazione di inapplicabilità in via analogica al caso in esame del disposto dell'art. 1408, comma 3, c.c., quanto all'obbligo del locatore di dare notizia entro 15 giorni al cedente dell'inadempimento del cessionario, nei termini invocati da parte attrice, non essendo giustificato alla luce della ratio sottesa al regime speciale di tutela assicurato al locatore, al quale sia stata imposta dal conduttore la cessione del contratto ad un nuovo soggetto, di potere agire nei confronti del cedente per l'adempimento degli obblighi eventualmente disattesi dal cessionario, in funzione di riequilibrio del vulnus arrecato ai principi generali in materia di cessione del contratto dalla specifica disciplina in questione, aggravarne ancor di più la posizione di parte debole dal medesimo già rivestita nei sensi suindicati nell'ambito della vicenda successoria del contratto dedotta in causa (cfr., in motivazione, Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 29-8- 2019 n. 21794;
Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 8-11-2019 n. 28809, nonché Cass. Civ.; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza
20-4-2007 n. 9486 già cit.).
In altri termini, se il locatore non può opporsi alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione, unitamente alla cessione o locazione dell'azienda; tuttavia, lo stesso può contare sul protrarsi della responsabilità del cedente per il pagamento del canone, nel caso di inadempimento del cessionario, salvo che egli stesso dichiari espressamente di liberarlo
(Cass., 28809/2019; Cass. 30/09/2015, n. 19531).
In tal caso, il cedente è obbligato in via sussidiaria nei confronti del cessionario, alla stregua di una interpretazione storica e letterale dell'art. 36 in negativo, non essendo stata riprodotta la disposizione della legge n. 19 del 1965, art. 5 che prevedeva testualmente la responsabilità solidale tra cedente e cessionaria. La sussidiarietà si sostanzia, peraltro, nel semplice
14 beneficium ordinis (e non anche nel più gravoso beneficium excussionis) in favore del cedente e il rispetto di tale principio postula la semplice messa in mora senza esito del cessionario
(con relativa prova a carico del locatore) (Cass. civ. 4405/2024).
19. Alla luce di quanto detto, l'odierna attrice pertanto non aveva l'obbligo di comunicare l'inadempimento nel termine previsto dall'art. 1408 c.c. e, soprattutto, non Parte_1 aveva alcun diritto al risarcimento dei pretesi danni subiti.
20. La in sede di opposizione, aveva dedotto altresì che la Fondazione CO Pt_1 sarebbe rimasta colposamente inerte davanti allo stato di morosità della Ricerca s.r.l. eccependo pertanto la violazione dei doveri di correttezza e buon a fede con applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c.
Affermava infatti che la Fondazione aveva consentito alla società conduttrice di far rinnovare il contratto anche se già esisteva una morosità nonché alla stessa di rimanere all'interno dell'immobile per quasi cinque anni senza attivarsi per la risoluzione contrattuale. In particolare, la Fondazione avrebbe infatti avuto diritto sin dall'agosto del 2012 di ottenere la risoluzione contrattuale con conseguente diritto alla restituzione dell'immobile ed al pagamento del dovuto. Infine, evidenziava che nel corso del procedimento per convalida di sfratto la Fondazione CO si era ben guardata dal richiedere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti della conduttrice Ricerca Srl e solo successivamente all'emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto ha depositato ricorso monitorio solamente nei confronti della e del senza nulla chiedere, invece, nei confronti della inadempiente Pt_1 Pt_3 obbligata principale.
Prima di esaminare i suddetti motivi di opposizione, giova evidenziare che relativamente al giudizio presupposto sono stati prodotti solamente l'atto di citazione in opposizione, la comparsa di costituzione e risposta della Fondazione e le note conclusive della terza chiamata
Ricerca srl, oltre alle due ordinanze e alla sentenza del Giudice. Invece, mancano agli atti non solo gli altri atti difensivi depositati dalle parti, ma anche il contratto di locazione in quanto è stato prodotto il solo decreto ingiuntivo chiesto dalla Fondazione senza il contratto di locazione posto alla base dello stesso.
Passando alla disamina della sovra menzionata eccezione della colpevole inerzia della
Fondazione CO si ritiene che la stessa non avrebbe potuto avere possibilità di accoglimento in quanto l'obbligazione di pagamento del cedente trovava la propria fonte nel medesimo contratto di locazione e non in un diverso e autonomo rapporto (es. garanzia) così come prova il fatto che ai sensi dell'art. 36 L. 392/1978 il cedente resta obbligato salvo liberazione del locatore.
15 Come sovra detto, la sussidiarietà si sostanzia nel semplice beneficium ordinis (e non anche nel più gravoso beneficium excussionis) in favore del cedente e il rispetto di tale principio postula la semplice messa in mora senza esito del cessionario (con relativa prova a carico del locatore) (Cass. civ. 4405/2024).
Nel caso di specie, era pacifico tra parte opponente e parte opposta che la Fondazione avesse inviato solleciti di pagamento rimasti privi di riscontro con raccomandate del 12.3.2014 e del
9.2.2015, ben prima di agire con l'azione di sfratto per morosità.
21. Alla luce di quanto sovra esposto, pertanto, le domande attoree di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni devono essere rigettate.
22. Con riguardo alle spese di lite tra attore e convenuto, la circostanza relativa all'oggettivo compimento da parte del convenuto della condotta negligente, consistita nella mancata tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, unitamente a ragioni di equità, giustifica la compensazione per intero delle spese di lite tra l'attore e il convenuto.
23. Con riguardo alle spese di lite relative alla chiamata in causa della compagnia assicurativa le stesse possono essere interamente compensate visto che la sua Controparte_4 partecipazione al giudizio, anche in assenza di chiamata diretta da parte dell'attore, sarebbe stata determinata dalla chiamata di terzo da parte del convenuto il quale, pur non avendo causato danni, è incorso nell'errore professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
- Compensa per intero le spese di lite tra parte attrice e l'avv. e la CP_1 [...]
. Controparte_4
Così deciso in Roma, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lucia Bruni
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 65635 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Parte_1 C.F._1
Scalise in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Roma, Via Domenico Chelini n. 4
attrice
E
AVV. (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Dafne CP_1 C.F._2
BI in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giannetto Valli n. 95
convenuto
E
P. IVA. ) già denominata Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 quale incorporante di (già
[...] Controparte_4 Controparte_5
), e giusto atto di fusione a
[...] Controparte_6 Controparte_7 rogito del Notaio di Bologna del 31.12.2013, Rep. n. 53712, Racc. 34018, in persona Per_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Alberici ed
1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci n. 38, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta e Terza chiamata da Avv. CP_1
oggetto: responsabilità professionale.
conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 22.07.2025.
Per parte attrice “Piaccia all.Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione ed azione, in accoglimento della domanda, ritenere l'Avv. responsabile dell'infortunio CP_1 professionale in cui è incorso in danno della Sig.ra e per l'effetto condannarlo, anche Parte_1 in solido con la in persona del proprio legale rappresentante Controparte_2 protempore, al pagamento della somma complessiva di € 385.235,44 così di seguito specificata:
1. Atto di Precetto CO del 12.3.2019 € 101.729,80 2. Spese detto e notifica € 5 0,00 3. Pignoramento
Immobiliare spese legali prevedibili (tariffa media) € 3.355,98 4. Spese detto e notifica circa € 50,00 5.
Trascrizione Pignoramento Immobiliare € 600,00 6. Iscrizione Pignoramento Immobiliare € 400,00 7.
Deposito documentazione ipocatastale € 1.000,00 8. Compenso C.T.U. € 3.000,00 9. Spese successive alla emissione di ordinanza di vendita € 10.000,00 10. Spese legali P.P.T. € 5.000,00 11. Atto di precetto su sentenza n.13550/20 Trib Roma, Avv. G. Locopo € 5.105,56 12. Spese su sentenza
n.13550/20 Trib Roma, € 4.944,10 13. Risarcimento danni alla salute e alla vita di relazione € Pt_2
250.000,00 -------------------- TOTALE € 385.235,44 Oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge e vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte convenuta Avv. “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria CP_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - IN VIA PRELIMINARE E DI RITO : fissare nuova udienza ex art. 269 c.p.c., II comma, per procedere alla chiamata in garanzia in favore del convenuto
Avv. della compagnia assicurativa , in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante protempore, (C.F. e P.IVA ) con sede legale in Bologna, via P.IVA_1 P.IVA_2
Stalingrado,45 ; - IN VIA PRINCIPALE : respingere le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- IN VIA SUBORDINATA: qualora denegatamente il Tribunale dovesse ritenere l'Avv. gravemente inadempiente o inesattamente adempiente alle CP_1 prestazioni di opera professionale relative ai fatti oggetto di causa, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante protempore, con sede legale in Bologna, via Controparte_2
Stalingrado,45 (C.F. e P.IVA ) a rimborsare ogni somma, spese legali di P.IVA_1 P.IVA_2 eventuale condanna comprese, che l'Avv. fosse condannato a corrispondere. In ogni caso con CP_1 vittoria di spese e competenze di lite”.
2 Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione disattesa e Controparte_4 respinta ogni contraria eccezione disattesa e respinta: a) in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice Sig.ra a chiamare in giudizio e a Parte_1 proporre domanda risarcitoria nei confronti della e/o la carenza di
Controparte_2 legittimazione passiva della in ordine alla domanda proposta nei suoi
Controparte_2 confronti dalla Sig.ra ciò con ogni conseguente pronuncia ed effetto di legge sia in Parte_1 merito alla estromissione dal presente giudizio della Compagnia sia in
Controparte_2 ordine alle spese di giudizio;
b) nel merito rigettare integralmente ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta o proponenda nei confronti della per tutti i
Controparte_2 suesposti motivi e, segnatamente, per carenza di legittimazione passiva della odierna comparente e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto, inammissibile, e non provata;
c) sempre nel merito, rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti della
Controparte_2 per carenza di legittimazione passiva della odierna comparente, per inoperatività delle garanzie
[...] di polizza e, comunque, perché infondata sia in fatto che in diritto per i suesposti motivi, inammissibile
e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento per cui è causa;
d) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dalla Sig.ra nei confronti della e nella altrettanto Pt_1 Controparte_2 deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta dall'Avv. limitare l'indennizzo che dovesse essere ritenuto dovuto dalla odierna CP_1 deducente alle condizioni e pattuizioni di polizza e, quindi, nei limiti del massimale previsto dalla
Polizza ex adverso invocata, con detrazione della franchigia contrattuale di € 500,00 che rimane ad esclusivo carico del contraente, detratti eventuali scoperti contrattuali, rigettando ogni superiore e/o diversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento. Con ogni conseguenza in ordine alle spese competenze ed onorari del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in rinnovazione – attesa la mancata iscrizione a ruolo del precedente atto - notificato il 13.10.2021 a mezzo PEC, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, l'avv. e la per ivi CP_1 Controparte_2 sentire accertare la responsabilità professionale del professionista per avere omesso, nell'espletamento del mandato conferitogli, di proporre atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 11563/2017 (R.G. 31005/2017) nei termini di legge con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 119.638,64.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
3 - con decreto ingiuntivo n. 11563/2017 (R.G. n. 31005/2017), emesso dal Tribunale di
Roma in data 12.05.2017 e dichiarato esecutivo il 24.05.2017, veniva intimato ad il pagamento della somma di € 98.327,85, oltre interessi legali e Parte_1 spese di procedura, a titolo di canoni di locazione maturati e non corrisposti relativi all'immobile sito in Roma, Via Seggiano n. 33/35 in forza del contratto di locazione originariamente stipulato tra la Fondazione CO, quale locatrice, e Parte_3 successivamente volturato in favore della e, per effetto di cessione d'azienda, Pt_1 alla società Ricerca S.r.l;
- il decreto veniva notificato alla il 12.06.2017 (doc. 1, fascicolo di parte attrice) e Pt_1 con atto di citazione notificato il 20.07.2017 e iscritto a ruolo il 27.07. 2017, la Pt_1 rappresentata dall'Avv. , proponeva opposizione al suddetto decreto CP_1 ingiuntivo, deducendo l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione nei confronti della
Fondazione CO e chiamando in causa, per manleva, la Ricerca S.r.l.;
- l'Avv. alla presenza del coniuge della opponente, ribadiva la CP_1 Controparte_8 fondata aspettativa di accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del decreto;
- con atto di precetto notificato il 24.10.2017, poi rinnovato il 12.03.2019, la Fondazione
CO intimava alla il pagamento di € 101.729,00 e con successivo atto di Pt_1 pignoramento immobiliare notificato il 03.06.2019, la Fondazione CO avviava procedura esecutiva per l'espropriazione dell'immobile di proprietà della sito Pt_1 in Roma, località Pietralata, Via G.G. Gemellaro n. 22 (doc. 17, fascicolo di parte attrice);
- all'udienza tenutasi in fata 08.02.2018, la Fondazione CO si costituiva eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione, mentre a difesa della insisteva Pt_1 per la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto e per la chiamata in causa della Ricerca S.r.l;
- con ordinanza del 12.02.2018 (doc. 6, fascicolo di parte attrice), il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà, autorizzava la chiamata in causa della
Ricerca S.r.l. e disponeva il mutamento del rito;
- con provvedimento del 02.10.2018 (doc. 5., fascicolo di parte attrice), il Giudice ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava al 16.04.2020 per la discussione;
- con sentenza n. 13550/2020, pubblicata il 03.10.2020 RG n. 55947/2017 Repertorio. n.
13605/2020 del 05.10.2020 (doc. 7, fascicolo di parte attrice), l'opposizione veniva rigettata richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione (ord. n. 7071/2019), secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, soggetta al rito speciale ex art. 447-bis c.p.c., se proposta con citazione anziché con ricorso, è tempestiva solo se l'atto sia depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641
4 c.p.c., non potendo applicarsi l'art. 4 D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti di natura impugnatoria. Nel caso di specie, l'atto di citazione non era stato depositato entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto (12.06.2017);
- ritenendo sussistente la responsabilità professionale dell'Avv. , la CP_1 gli revocava il mandato difensivo (doc. 8, fascicolo di parte attrice), facendogli Pt_1 recapitare, per il tramite del coniuge una lettera di formale Controparte_8 contestazione, che il legale sottoscriveva per ricevuta. In tale occasione, l'Avv. CP_1 ribadiva al quanto già comunicato a lui e alla nei giorni precedenti, CP_8 Pt_1 ossia di essere rammaricato per l'accaduto e di voler immediatamente attivare la propria polizza di responsabilità professionale, denunciando il sinistro alla compagnia assicuratrice per la valutazione e liquidazione del danno cagionato;
- con comunicazione del 16.10.2020 (doc. 10, fascicolo di parte attrice), la
[...] informava la dell'apertura del sinistro n. 1-8101-2020- Controparte_2 Pt_1
0707378 e indicava il nominativo del liquidatore incaricato;
- inaspettatamente, a distanza di circa un mese dalla contestazione, l'Avv. CP_1 trasmetteva alla una missiva (doc. 12, fascicolo di parte attrice) nella quale Pt_1 affermava di averla avvertita circa la difficoltà di conseguire un esito favorevole del giudizio, riepilogando le fasi processuali e concludendo, in palese contraddizione con quanto precedentemente dichiarato, che la sentenza presentava i presupposti per essere impugnata. Escludeva, pertanto, ogni propria responsabilità professionale;
- con comunicazione del 03.02.2021 (doc. 15, fascicolo di parte attrice), la Direzione
Sinistri di – comunicava l'impossibilità di procedere alla CP_2 CP_6 liquidazione del sinistro, escludendo la responsabilità professionale del proprio assicurato.
L'attrice ha ritenuto quindi responsabile il professionista convenuto per avere omesso di proporre l'opposizione nelle forme e nei termini del rito locatizio, come previsto dalla consolidata giurisprudenza, che avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta.
Sul punto, la ripercorre la vicenda che aveva portato all'emissione del decreto Pt_1 ingiuntivo nei suoi confronti. In particolare, in data 18.05.2007, la subentrava, quale Pt_1 conduttrice, nel contratto di locazione ad uso commerciale originariamente stipulato da con la Fondazione CO, proprietaria dell'immobile (doc. 1 – contratto del Parte_3
01.10.2006; doc. 2 – atto di subentro del 18.05.2007); in data 15.02.2010, con atto a rogito
ST (Rep. 20114, Racc. 6015), la cedeva l'azienda commerciale e il relativo Pt_1 contratto di locazione alla società Ricerca S.r.l., con sede in Roma, Via Seggiano 33/35, comunicando la cessione alla Fondazione CO ai sensi dell'art. 36 L. 392/1978; con lettera del 19.04.2010 (doc. 4), la informava la Fondazione, che riscontrava la comunicazione Pt_1
5 con nota del 07.05.2010 (doc. 5), richiedendo alla società subentrante documentazione contabile, riservandosi l'accettazione definitiva della cessione;
la cessione si perfezionava, come dimostrato dai bonifici effettuati dalla Ricerca S.r.l. a favore della Fondazione per oltre due anni e da quel momento, la non ebbe più alcuna cognizione degli eventi Pt_1 successivi;
la Ricerca S.r.l. corrispondeva i canoni fino a giugno 2012, data in cui cessava i pagamenti, circostanza di cui la non poteva essere a conoscenza, essendo trascorsi Pt_1 oltre due anni dalla cessione;
la prima scadenza contrattuale era fissata a settembre 2012, quando la Ricerca S.r.l. era già morosa da tre mesi, ma nonostante ciò, il contratto veniva tacitamente rinnovato, senza che la Fondazione procedesse alla risoluzione o allo sfratto;
solamente il 12.03.2014 la Fondazione inviava il primo sollecito alla Ricerca S.r.l., lasciando inspiegabilmente decorrere quasi due anni e consentendo che la morosità raggiungesse €
37.616,70 (doc. 6); una seconda comunicazione veniva inviata il 09.02.2015 per €59.257,85 e di tali solleciti la veniva a conoscenza solo in sede giudiziale. Pt_1
Secondo l'attrice la Fondazione CO, pur potendo agire tempestivamente, ometteva di tutelarsi, aggravando la posizione della che era estranea ai fatti da oltre cinque anni e Pt_1 solo nel dicembre 2016 la Fondazione avviava il procedimento di convalida di sfratto, quando la morosità ammontava a oltre € 95.000. L'ordinanza di convalida veniva emessa il 3 marzo
2017 (doc. 8). Nel corso di tale procedimento, la Fondazione non richiedeva l'ingiunzione di pagamento nei confronti della Ricerca S.r.l., ma depositava, il 4 maggio 2017, autonomo ricorso per decreto ingiuntivo esclusivamente contro i precedenti conduttori, e Pt_3
Pt_1
Pertanto, l'attrice ritiene che a seguito del rigetto dell'opposizione, le procedure esecutive già avviate si sono definitivamente consolidate e se ne sono aggiunte di nuove, determinando per la stessa e la sua famiglia una condizione di estrema gravità economica e sociale. Nello specifico, il danno subito dalla riconducibile alla responsabilità professionale Pt_1 dell'Avv. , è attualmente stimabile in € 119.638,64, così ripartiti: CP_1
precetto (12.03.2019): € 101.729,80; spese di notifica: € 50,00; pignoramento Pt_2 immobiliare – spese legali: € 3.355,98; spese di notifica: € 50,00; trascrizione pignoramento: €
600,00; iscrizione pignoramento: € 400,00; deposito documentazione ipocatastale: € 1.000,00; compenso esperto: € 500,00; spese legali accessorie: € 1.903,20; precetto su sentenza n.
13550/2020: € 5.105,56; spese su sentenza n. 13550/2020 ( ): € 4.944,10, per un Pt_2 ammontare finale pari ad € 119.638,64 (oltre interessi e ulteriori spese di esecuzione).
2. L'avv. , costituitosi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto da parte CP_1 attrice in quanto infondato in fatto e in diritto.
6 Rileva infatti che l'azione era stata correttamente introdotta con citazione in luogo di ricorso in quanto il titolo oggetto di opposizione non era regolato dal rito locatizio. Aggiunge che al momento dell'introduzione del giudizio vi era il disposto di cui all'art. 4 D.Lgs. 150/2011 che consentiva allo stesso di beneficiare del mutamento di rito con salvezza dell'efficacia degli atti introduttivi del giudizio ancorché gli stessi fossero (sempre in via ipotetica) nella forma errata della citazione in luogo del giudizio, essendo intervenuto solo successivamente il mutamento giurisprudenziale accolto. Infine, deduce che la era consapevole delle scarse Pt_1 possibilità di accoglimento dell'opposizione, intrapresa per ragioni strumentali tanto che anche in caso di corretta instaurazione del giudizio, l'opposizione difficilmente sarebbe stata accolta, poiché la non poteva liberarsi dall'obbligazione contrattuale verso e Pt_1 Pt_2 dall'obbligo di vigilanza successivo alla cessione d'azienda. Infatti, ritiene che la controparte non abbia fornito prova certa o altamente probabile che l'opposizione avrebbe avuto esito favorevole.
Pur ritenendo assolutamente infondate le domande svolte da parte attrice nei suoi confronti, atteso l'ingente risarcimento dei danni preteso, il professionista convenuto ha chiesto di chiamare in causa in garanzia la compagnia in forza della polizza n. Controparte_2
1/60740/122/156390936 con cui era assicurato per responsabilità civile professionale.
3. Si è costituita in giudizio, in data 13.04.2022, la per Controparte_2 impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto nei suoi confronti in quanto improponibile e/o inammissibile per carenza di legittimazione attiva della
Librati /o passiva della Società impropriamente convenuta in giudizio e, comunque, infondata in fatto ed in diritto e comunque perché non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento.
4. A seguito della chiamata in causa dell'avv. si è costituita la CP_1 [...] che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in Controparte_2 fatto e in diritto, associandosi alle difese del professionista convenuto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha domandato di limitare l'indennizzo che dovesse essere ritenuto dovuto alle condizioni e pattuizioni di polizza e, quindi, con detrazione della franchigia contrattuale di € 500,00 e detratti eventuali scoperti contrattuali.
5. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con l'acquisizione di documentazione e mediante l'espletamento di prova testimoniale e per interpello.
7 6. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 22.07.2025 a seguito della quale, con provvedimento comunicato il 24.07.2025 sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea nei confronti della compagnia assicurativa in quanto l'attrice non ha domanda Controparte_4 diretta nei suoi confronti, stante la sua estraneità al rapporto contrattuale intercorso tra l'avv.
e la citata compagnia. CP_1
8. Sempre in via preliminare, deve osservarsi che parte attrice – in sede di comparsa conclusione- ha dedotto un nuovo profilo di responsabilità del professionista convenuto in ordine all'omessa informativa circa l'esito sfavorevole del giudizio e il mancata esercizio del potere di dissuasione dall'intraprendere un giudizio inutile e dispendioso.
Tuttavia, tale contestazione comporta l'aggiunta di una nuova causa petendi che è intervenuta dopo il maturarsi delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Pertanto, si passerà ad esaminare la sola censura dedotta nell'atto introduttivo- in assenza di deposito della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n.
1- ove l'attrice ha contestato che l'opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere proposta con ricorso anziché con citazione poiché soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c. e quindi doveva essere depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art.641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata notificata alla controparte.
9. Ciò posto, in punto di diritto si premette che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento
8 del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26516; Cass., sez. 2, 12/03/2021, n. 7064).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass., sez. 3, 10/11/2016, n. 22882; Cass., sez.
3, 16/05/2017, n. 12038).
Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
Chiarito, infatti, che la prestazione prestata dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. civ. n. 6967/2006; Cass. civ. n.
25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
10. La domanda attorea è infondata.
11. È pacifico e documentalmente provato tra le parti che l'attrice abbia conferito l'incarico all'Avv. per impugnare decreto ingiuntivo n. 11563/2017 (R.G. n. 31005/2017), CP_1 emesso dal Tribunale di Roma in data 12.05.2017 e dichiarato esecutivo il 24.05.2017 con cui veniva intimato ad il pagamento della somma di € 98.327,85, oltre interessi Parte_1 legali e spese di procedura, a titolo di canoni di locazione maturati e non corrisposti relativi all'immobile sito in Roma, Via Seggiano n. 33/35 in forza del contratto di locazione originariamente stipulato tra la Fondazione CO, quale locatrice, e Parte_3 successivamente volturato in favore della e, per effetto di cessione d'azienda, alla Pt_1 società Ricerca S.r.l.
È altresì agli atti la sentenza n. 13550/2020, pubblicata il 03.10.2020 RG n. 55947/2017
Repertorio. n. 13605/2020 del 05.10.2020 (doc. 7, fascicolo di parteattrice) con cui il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione (ord. n. 7071/2019), secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, soggetta al rito speciale ex art. 447-bis c.p.c., se proposta con citazione anziché con ricorso, è tempestiva solo se l'atto sia depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 9 641 c.p.c., non potendo applicarsi l'art. 4 D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti di natura impugnatoria. Nel caso di specie, l'atto di citazione non era stato depositato entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto (12.06.2017).
12. Rimane contestato tra le parti se sussiste il suddetto errore professionale.
13. Occorre in primo luogo evidenziare che, contrariamente a quanto ritenuto dal professionista convenuto, il decreto ingiuntivo per cui è causa ha ad oggetto crediti derivanti da un contratto di locazione quale quello intercorrente tra la Fondazione CO e Pt_1
e, per effetto di cessione d'azienda, tra la prima e la società Ricerca S.r.l., che non aveva più adempiuto al pagamento dei canoni di locazione, e non il diverso rapporto che intercorre tra conduttore cedente e il cessionario delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
A tal riguardo si rammenta che, sebbene nella disciplina speciale dettata dall'art. 36 della legge n. 392/1978 venga espunta la volontà del contraente ceduto (locatore) dagli elementi essenziali richiesti per il perfezionamento della cessione del rapporto locativo in capo al soggetto cessionario (o affittuario) di azienda o del ramo d'azienda, così consentendo al conduttore cedente di liberarsi anticipatamente dei vincoli assunti con il contratto locativo, il suddetto vantaggio attribuito al conduttore cedente risulta compensato dalla diversa disciplina degli effetti legali della cessione che costituiscono il cedente garante in via sussidiaria del corretto adempimento da parte del cessionario delle obbligazioni derivanti dal rapporto locativo, ponendo a carico del locatore, per l'attivazione di detta responsabilità sussidiaria, esclusivamente l'onere di previa richiesta di pagamento e costituzione in mora del cessionario.
Il sistema delineato dall'art. 36 LEC non comporta, inoltre, una sproporzione tra gli impegni rimessi alle due parti del rapporto (locatore ed originario conduttore-cedente) tale da eccedere il criterio di ragionevolezza richiesto al Legislatore dall'art. 3 Cost., né introduce una incolmabile asimmetria informativa, in ordine all'inadempimento del cessionario, venendo soltanto ad invertire l'onere informativo sul cedente tenuto a richiedere ed acquisire le notizie circa il regolare svolgimento del rapporto locativo tanto dal locatore quanto dal cessionario
(Cass. civ. 1433/2017).
14. Deve altresì ritenersi infondata l'eccezione sollevata dal professionista convenuto circa l'assenza di responsabilità per intervenuto mutamento giurisprudenziale.
Nel caso di specie, il G.I. alla prima udienza di comparizione delle parti del 08.02.2018 superava l'eccezione di tardività dell'opposizione mediante applicazione del disposto di cui al
D.Lgs. 150/2011 art. 4 (per cui veniva ritenuta ammissibile l'opposizione proposta con citazione ancorché iscritta a ruolo oltre il termine di 40 giorni, data la produzione degli effetti
10 sostanziali e processuali della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento) tanto che, contestualmente, autorizzava l'Avv. alla chiamata in causa del CP_1 terzo in manleva. Solo successivamente, il giudicante ha ritenuto di ritornare sulla propria decisione così da ritenere inapplicabile il predetto D.Lgs. 150/2011 alla luce della pronuncia della Corte costituzionale che, con sentenza n. 45 del 07.02.2018.
Giova rammentare che le controversie aventi ad oggetto crediti derivanti da un contratto di locazione sono disciplinate dagli artt. 414 e ss. codice di rito, in quanto applicabili. In particolare, l'opposizione al D.I. deve essere proposta nelle forme di cui all'art. 415 c.p.c. ossia mediante ricorso, da depositarsi entro il termine perentorio di cui al successivo art. 641 comma 1 c.p.c.
Ove, peraltro, l'opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta, per errore, con un atto di citazione - che contenga tuttavia tutti gli elementi di forma e di sostanza del ricorso - essa può impedire, in virtù del principio di conservazione degli atti, che il decreto divenga definitivo a condizione che oltre ad essere notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641
c.p.c. l'atto sia altresì, entro tale termine, depositato in cancelleria ((arg. ex plurimis Cass. n.
21671/2017 ord.; Cass. civ. ss. uu. n. 21675/2013; Cass. n. 27343/2016; Cass. 15.1.2013 n. 797; conf. Cass. n. 8014/2009; 8414/2009; Cass. n. 7263/2000; Cass. n. 4867/1993; Cass. n.
11318/1992).
Secondo tale costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale “errore sul rito”), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.). Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito (arg. anche dall'art. 2966 c.c.). La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica.
11 Neppure può trascurarsi che proprio la vicenda processuale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di locazione, irritualmente introdotto con citazione tardivamente depositata, è stata oggetto di due pronunce della Corte Costituzionale.
Con l'ordinanza n. 152 del 2000, la Corte Costituzionale dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3,
24 e 97 della Costituzione. La Corte Costituzionale richiamò i propri precedenti con cui era stata negata l'irragionevolezza della diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello di lavoro, finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia (ordinanza n. 936 del 1988); quindi invocò il principio della legale conoscenza delle norme, che non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte.
Con la sentenza n. 45 del 2018, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 426 del codice di procedura civile, sollevata;
in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 426 c.p.c. era stata posta dal giudice a quo con riguardo alla interpretazione di tale norma prediletta dalla Corte di cassazione, e quindi “nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss. c. p. c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento”. Il remittente censurava la sanatoria dimidiata, e non piena, dell'atto non ritualmente introdotto “nelle forme ordinarie»
(in luogo di quelle del rito speciale per esso previste) – quale unicamente consentita dall'art. 426 c.p.c.
-, perché non coerente con la sopravvenuta previsione normativa di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e nemmeno con la disciplina della cosiddetta translatio iudicii ex art. 59, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. La sentenza n. 45 del 2018 della Corte
Costituzionale ha affermato che l'auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 c.p.c. riflette “una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina
(a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali”.
Detto costante orientamento è stato ribadito dalla pronuncia delle S.U. n. 927/2022 che è stata chiamata a pronunciarsi sulla natura di impugnazione o di ordinario giudizio di cognizione
12 del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, questione incidente anche sulla operatività del mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 affermando il seguente principio “Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n.
150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”.
Pertanto, al momento dell'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(anno 2017) era consolidata la giurisprudenza per la quale la citazione poteva produrre gli effetti del ricorso solo se depositata nei termini di cui all'art. 641 c.p.c.
15. Alla luce di quanto sovra detto, a fronte della tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, deve affermarsi il non corretto adempimento dell'attività professionale svolta dall'avv. . CP_1
16. Tuttavia, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ.
33442/2022).
17. Passando all'esame di quanto allegato e provato da parte attrice sulla circostanza che ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, non è possibile fare una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Dalla lettura dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, qui riproposti per sostenere la validità delle ragioni attoree, l'attrice sostiene che la Fondazione CO, non avendo comunicato alla l'inadempienza della Ricerca s.r.l. nel termine di 15 giorni ai sensi Pt_1 dell'art. 1408 c.c., sarebbe tenuta al risarcimento danni che vengono quantificati in misura pari alla somma ingiunta;
che l'opposta, non avendo agito per la risoluzione del contratto a fronte di una morosità risalente al 2012, non avrebbe diritto al corresponsione dei canoni di
13 locazione successivi all'agosto 2012 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. e, per lo stesso motivo, avrebbe violato i doveri di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c.
18. Sulla violazione dell'art.1408 c.c., si rammenta che la peculiare fattispecie di cessione del contratto di locazione prevista dall'art. 36 legge n. 392 del 1978, a differenza di quella regolamentata dalla disciplina codicistica ordinaria come negozio a struttura trilaterale nell'ambito del quale il consenso del contraente ceduto è elemento costitutivo essenziale della cessione, si perfeziona già per effetto della semplice comunicazione di essa al locatore, che non è un atto a valenza negoziale, bensì di natura meramente partecipativa, con la conseguenza che la posizione del locatore originario finisce per contraddistinguersi quale quella di parte debole del rapporto contrattuale ceduto, per esserne nella specie il consenso alla cessione escluso ex lege in deroga a tutti i principi in tema di successione nel lato anche passivo del rapporto obbligatorio.
L'operato inquadramento in questione non può che condurre ad una valutazione di inapplicabilità in via analogica al caso in esame del disposto dell'art. 1408, comma 3, c.c., quanto all'obbligo del locatore di dare notizia entro 15 giorni al cedente dell'inadempimento del cessionario, nei termini invocati da parte attrice, non essendo giustificato alla luce della ratio sottesa al regime speciale di tutela assicurato al locatore, al quale sia stata imposta dal conduttore la cessione del contratto ad un nuovo soggetto, di potere agire nei confronti del cedente per l'adempimento degli obblighi eventualmente disattesi dal cessionario, in funzione di riequilibrio del vulnus arrecato ai principi generali in materia di cessione del contratto dalla specifica disciplina in questione, aggravarne ancor di più la posizione di parte debole dal medesimo già rivestita nei sensi suindicati nell'ambito della vicenda successoria del contratto dedotta in causa (cfr., in motivazione, Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 29-8- 2019 n. 21794;
Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 8-11-2019 n. 28809, nonché Cass. Civ.; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza
20-4-2007 n. 9486 già cit.).
In altri termini, se il locatore non può opporsi alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione, unitamente alla cessione o locazione dell'azienda; tuttavia, lo stesso può contare sul protrarsi della responsabilità del cedente per il pagamento del canone, nel caso di inadempimento del cessionario, salvo che egli stesso dichiari espressamente di liberarlo
(Cass., 28809/2019; Cass. 30/09/2015, n. 19531).
In tal caso, il cedente è obbligato in via sussidiaria nei confronti del cessionario, alla stregua di una interpretazione storica e letterale dell'art. 36 in negativo, non essendo stata riprodotta la disposizione della legge n. 19 del 1965, art. 5 che prevedeva testualmente la responsabilità solidale tra cedente e cessionaria. La sussidiarietà si sostanzia, peraltro, nel semplice
14 beneficium ordinis (e non anche nel più gravoso beneficium excussionis) in favore del cedente e il rispetto di tale principio postula la semplice messa in mora senza esito del cessionario
(con relativa prova a carico del locatore) (Cass. civ. 4405/2024).
19. Alla luce di quanto detto, l'odierna attrice pertanto non aveva l'obbligo di comunicare l'inadempimento nel termine previsto dall'art. 1408 c.c. e, soprattutto, non Parte_1 aveva alcun diritto al risarcimento dei pretesi danni subiti.
20. La in sede di opposizione, aveva dedotto altresì che la Fondazione CO Pt_1 sarebbe rimasta colposamente inerte davanti allo stato di morosità della Ricerca s.r.l. eccependo pertanto la violazione dei doveri di correttezza e buon a fede con applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c.
Affermava infatti che la Fondazione aveva consentito alla società conduttrice di far rinnovare il contratto anche se già esisteva una morosità nonché alla stessa di rimanere all'interno dell'immobile per quasi cinque anni senza attivarsi per la risoluzione contrattuale. In particolare, la Fondazione avrebbe infatti avuto diritto sin dall'agosto del 2012 di ottenere la risoluzione contrattuale con conseguente diritto alla restituzione dell'immobile ed al pagamento del dovuto. Infine, evidenziava che nel corso del procedimento per convalida di sfratto la Fondazione CO si era ben guardata dal richiedere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti della conduttrice Ricerca Srl e solo successivamente all'emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto ha depositato ricorso monitorio solamente nei confronti della e del senza nulla chiedere, invece, nei confronti della inadempiente Pt_1 Pt_3 obbligata principale.
Prima di esaminare i suddetti motivi di opposizione, giova evidenziare che relativamente al giudizio presupposto sono stati prodotti solamente l'atto di citazione in opposizione, la comparsa di costituzione e risposta della Fondazione e le note conclusive della terza chiamata
Ricerca srl, oltre alle due ordinanze e alla sentenza del Giudice. Invece, mancano agli atti non solo gli altri atti difensivi depositati dalle parti, ma anche il contratto di locazione in quanto è stato prodotto il solo decreto ingiuntivo chiesto dalla Fondazione senza il contratto di locazione posto alla base dello stesso.
Passando alla disamina della sovra menzionata eccezione della colpevole inerzia della
Fondazione CO si ritiene che la stessa non avrebbe potuto avere possibilità di accoglimento in quanto l'obbligazione di pagamento del cedente trovava la propria fonte nel medesimo contratto di locazione e non in un diverso e autonomo rapporto (es. garanzia) così come prova il fatto che ai sensi dell'art. 36 L. 392/1978 il cedente resta obbligato salvo liberazione del locatore.
15 Come sovra detto, la sussidiarietà si sostanzia nel semplice beneficium ordinis (e non anche nel più gravoso beneficium excussionis) in favore del cedente e il rispetto di tale principio postula la semplice messa in mora senza esito del cessionario (con relativa prova a carico del locatore) (Cass. civ. 4405/2024).
Nel caso di specie, era pacifico tra parte opponente e parte opposta che la Fondazione avesse inviato solleciti di pagamento rimasti privi di riscontro con raccomandate del 12.3.2014 e del
9.2.2015, ben prima di agire con l'azione di sfratto per morosità.
21. Alla luce di quanto sovra esposto, pertanto, le domande attoree di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni devono essere rigettate.
22. Con riguardo alle spese di lite tra attore e convenuto, la circostanza relativa all'oggettivo compimento da parte del convenuto della condotta negligente, consistita nella mancata tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, unitamente a ragioni di equità, giustifica la compensazione per intero delle spese di lite tra l'attore e il convenuto.
23. Con riguardo alle spese di lite relative alla chiamata in causa della compagnia assicurativa le stesse possono essere interamente compensate visto che la sua Controparte_4 partecipazione al giudizio, anche in assenza di chiamata diretta da parte dell'attore, sarebbe stata determinata dalla chiamata di terzo da parte del convenuto il quale, pur non avendo causato danni, è incorso nell'errore professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
- Compensa per intero le spese di lite tra parte attrice e l'avv. e la CP_1 [...]
. Controparte_4
Così deciso in Roma, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lucia Bruni
16