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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9156 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, in data 10.12.2025, alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.26968/2024 Ruolo Generale Lavoro e previdenza
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Guido Tavassi. ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 resistente
OGGETTO: pagamento dell'incentivo ex art. 113, d. lgs. n. 50/2016.
CONCLUSIONI: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 06.12.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di lavorare alle dipendenze dell presso la sede di Napoli, inquadrato nel parametro 193 come “Specialista CP_1 tecnico-amministrativo”, ai sensi del CCNL Autoferrotranvieri;
di essere stato utilizzato, quale risorsa Con professionale interna scelta dall in luogo di un professionista esterno, e di avere svolto, nel triennio 2018-2020, funzioni tecniche incentivate ai sensi dell'art. 113, d. lgs. n. 50/2016, come attuato dall'Azienda con i regolamenti di cui agli O.d.S. n. 405 del 14.6.2017, n. 169 del 19.3.2020
e n. 206 del 28.4.2022 richiamati nei provvedimenti datoriali, maturando il relativo compenso nella misura quantificata dallo stesso datore di lavoro, come peraltro già riconosciutogli in passato per Con altri incarichi;
di avere maturato quindi il diritto, riconosciuto in dettaglio dall al pagamento delle seguenti somme:1) per lo svolgimento dell'incarico affidatogli dall di “direttore operativo” CP_1 ex art. 101, commi 2 e 4, d. lgs. n. 50/2016, nei lavori di ammodernamento e potenziamento della
1 ferrovia Circumflegrea – VII Intervento Funzionale, incentivo, al SAL n. 24, di € 4.613,95 (doc. n. 3-
a; doc. n. 4); 2) per lo svolgimento dell'incarico affidatogli dall di “direttore operativo” ex CP_1 art. 101, commi 2 e 4, d. lgs. n. 50/2016 e di “assistente al RUP”, nei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del deposito/officina di Ponticelli della ex ferrovia Circumvesuviana
e bonifica di MCA, anni 2018, 2019 e 2020, incentivo di € 4.179,44 (doc.
3-b; doc. n. 5); 3) per lo svolgimento dell'incarico affidatogli dall di “direttore operativo” ex art. 101, commi 2 e 4, CP_1
Con d. lgs. n. 50/2016, nei lavori di ammodernamento e potenziamento linea ex ferrovia Alifana
Anello Metropolitana di Napoli, nuova linea -D IO (cd. appalto integrato), incentivo, alla data contabile del 30.4.2022, di € 4.288,21 (doc. n.
3-c; doc. n. 6): di avere svolto nel suddetto periodo lavorativo, oltre al disbrigo delle ordinarie mansioni, attività in qualità di direttore operativo incaricato nella realizzazione delle opere di cui al capo precedente, collaborando con il “direttore dei lavori” nel verificare che le lavorazioni di singole parti e lotti dell'opera fossero eseguiti regolarmente e nel rispetto delle clausole contrattuali, tra l'altro controllando che l'esecutore svolgesse tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
programmando e coordinando le attività degli ispettori dei lavori;
curando l'aggiornamento del cronoprogramma generale e di dettaglio dei lavori e segnalando tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi;
assistendo il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
individuando e analizzando le cause che influivano negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
assistendo i collaudatori interni anche con l'esame e l'approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio delle opere o dei singoli lotti;
di avere inutilmente proposto il reclamo gerarchico del 31.7.2020 e la messa in mora dell'1.2.2023, a cui, peraltro, è seguita una nota della Regione Con AM che individua esclusivamente in il soggetto passivo dell'obbligazione in oggetto. Egli, sulla scorta di articolate considerazioni in diritto, ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'incentivo per le funzioni tecniche, di cui in premessa, e condannare in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di €
13.081,60, per i titoli di cui sopra e come sopra conteggiata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria di onorari, spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario, e rimborso del contributo unificato”. Con
L' ha dedotto l'infondatezza delle domande proposte e ha chiesto di “rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento delle ragioni avverse, decurtare le somme richieste nei limiti del 25% della retribuzione annua percepita, per le motivazioni sopra esposte”.
Il Giudicante, acquisite note difensive e di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa in data odierna con separata sentenza.
2 Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei seguenti termini.
In punto di fatto, non vi è contestazione in ordine al conferimento e allo svolgimento da parte del ricorrente dell'incarico di “direttore operativo” ex art. 101, commi 2 e 4, d. lgs. n. 50/2016, nei lavori di ammodernamento e potenziamento della ferrovia Circumflegrea – VII Intervento
Funzionale, incentivo, al SAL n. 24, di € 4.613,95; dello svolgimento dell'incarico di “direttore operativo” ex art. 101, commi 2 e 4, d. lgs. n. 50/2016 e di “assistente al RUP”, nei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del deposito/officina di Ponticelli della ex ferrovia
Circumvesuviana e bonifica di MCA, anni 2018, 2019 e 2020, incentivo di € 4.179,44; dello svolgimento dell'incarico di “direttore operativo” ex art. 101, commi 2 e 4, d. lgs. n. 50/2016, nei Con lavori di ammodernamento e potenziamento linea ex ferrovia Alifana Anello Metropolitana di
Napoli, nuova linea -D IO (cd. appalto integrato), incentivo, alla data contabile del 30.4.2022, di € 4.288,21. Parimenti non vi è contestazione in ordine alla conclusione Con di tali lavori commissionati ad dalla Regione AM.
La questione controversa tra le parti attiene all'esigibilità del pagamento dell'incentivo previsto dall'art. 113, d. lgs. n. 50/2016 (cd. codice degli appalti pubblici), applicabile alla fattispecie Con ratione temporis dal momento che a parere dell , esso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'accredito delle somme da parte della Regione AM, e alla misura dell'emolumento reclamato dal ricorrente.
Per un corretto approccio al tema d'indagine è utile riportare il testo dell'art. 113, d. lgs. n.
50/2016 vigente ratione temporis (dal momento che è stato abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2), a mente del quale “1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni
3 tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”.
Per l'insorgenza del diritto all'incentivo occorrono due condizioni: la previsione dell'incentivo in sede di contrattazione collettiva decentrata e l'adozione dell'atto regolamentare della
Amministrazione aggiudicatrice volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel (cfr. Cass Sez. L, Sentenza n. 13937 del 05/06/2017 e, in CP_2 senso conforme più di recente Cass. 10222 del 28.5.2020 che, nel riaffermare che l'incentivo ha carattere retributivo (vedi anche Cass. n. 21398/2019), ha ribadito che “.... poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto
è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti ( Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012,
Cass. n. 13384/2004)”. Con L convenuto, alla stregua delle modalità e dei criteri concordati in sede di contrattazione decentrata integrativa, ha adottato il regolamento n.498 del 04.03.2020, ai sensi dell'art. 113, comma 2, d. lgs. n. 50/2016, per la ripartizione dell'incentivo retributivo in parola tra i dipendenti e i loro collaboratori, come ivi individuati, che svolgano, in luogo di professionisti esterni, anche le funzioni tecniche di cui alla stessa norma di legge, nell'ambito della realizzazione di singoli lavori, servizi e forniture affidati a terzi.
4 In ossequio a tale norma e in presenza delle suesposte condizioni, viene quindi riconosciuto al dipendente che svolge una delle predette attività, l'incentivo retributivo ad hoc, calcolato, secondo le modalità e i criteri concordati in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale con apposito regolamento, sull'80% dell'apposito fondo a ciò destinato, posto a carico degli stanziamenti per i lavori, servizi e forniture, e facente capo al medesimo capitolo di spesa previsto per gli stessi lavori, servizi e forniture. Con
richiama il provvedimento del Presidente del C.d.A. n. 498 del 4/3/2020 che ha approvato il Regolamento in materia di incentivi tecnici ex art. 113 Dlgs 50/2016, successivamente modificato con provvedimento n. 923 del 19/4/2022 alla luce dell'accordo intervenuto con le OO.SS. in sede di contrattazione decentrata e sostiene che tale Regolamento prevede espressamente, all'art. 14 comma C – Erogazione degli incentivi, che “gli incentivi potranno essere erogati a seguito del completamento dell'iter procedimentale di liquidazione da parte della Regione AM o di altro
Ente finanziatore dell'intervento nonché del successivo accredito delle somme erogate a titolo di compenso incentivante” per cui l'effettiva erogazione degli incentivi ex art. 113 è condizionata alla erogazione da parte della Regione AM dei fondi con i quali è stato finanziato l'appalto svolto Con da , secondo il quadro economico approvato, che comprende anche la quota del 2% destinata al pagamento degli incentivi ex art. 113 Dlgs 50/2016. Con
Orbene, la circostanza addotta dall dell'essere stati realizzati i progetti nei quali il ricorrente è stato incaricato quale “direttore operativo/assistente rup”, in esecuzione di programmi di investimento finanziati dalla Regione AM (gara di progettazione in atti) non assume una
Con diretta rilevanza in ordine all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, ossia di;
il fatto
Con impeditivo del pagamento costituito dalla mancata erogazione ad da parte della Regione
Con AM dei relativi fondi, non è idoneo a giustificare l'inadempimento dell né tampoco a rendere inesigibile il pagamento. Ed invero, non è revocabile in dubbio che la rendicontazione delle
Con somme spettanti al ricorrente di cui ha fatto richiesta alla Regione AM in data 17.10.2022,
Con con prot. N. 31175 avrebbe consentito ad di provvedere al pagamento del compenso mediante detti fondi.
Con La circostanza che ciò non sia avvenuto, non giustifica l'inadempimento dell' attenendo la provvista delle somme ai rapporti che esso ha con il socio unico pubblico, né assume carattere impeditivo del pagamento la circostanza che esso può avvenire solo con le risorse messe a disposizione dalla Regione, in quanto l'indennità ex art. 113, essendo compresa nel quadro
Con economico di gare per l'affidamento di lavori e/o servizi di cui è soggetto attuatore della Regione
AM e quindi finanziati con fondi Regione AM, può essere liquidata solo con tali fondi regionali, una volta effettivamente versati all'azienda e inclusi nell'apposito fondo. Ed invero, come condivisibilmente ritenuto da altro giudice del locale Tribunale (cfr. sentenza n. 1226/2025 dott.ssa
5 A. Santulli) “le attività che, secondo Regolamento competono al Presidente del CDA non possono riverberarsi in danno del dipendente che abbia svolto l'incarico di cui all'art. 113. Reputa il Tribunale, in sintonia con l'orientamenti espressi materia dalla SC che tali adempimenti cui il Presidente del CdA
è tenuto, tra cui la determina di quantificazione, non incidono sull'insorgenza del diritto, che nasce con l'approvazione del progetto dei lavori da svolgere, bensì, sulla esigibilità”.
È utile al riguardo, quanto affermato dalla Cassazione civile sez. lav. nella pronuncia del
28/05/2020, n.10222 secondo cui “il legislatore, derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici. Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza di questa
Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si è consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n. 21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6) ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto
è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti (Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012,
Cass. n. 13384/2004). A questo riguardo la Corte si é soffermata “ sulla natura del procedimento di liquidazione e sugli effetti, quanto all'azionabilità del diritto, della mancata conclusione del procedimento stesso.” Ha considerato la S.C., che i giudici del merito avevano esattamente qualificato la procedura di liquidazione condizione di esigibilità del credito, sorto con l'approvazione del progetto, traendone tuttavia un 'errata conseguenza “della non azionabilità del diritto anche nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione della procedura, finendo per trasformare la condizione di esigibilità in elemento costitutivo del diritto azionato e per fornire un'interpretazione del quadro normativo e delle disposizioni regolamentari contrastante con i principi generali che regolano l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Infatti, sulla base della disciplina dettata dagli artt. 1183 e seguenti c.c., il credito diviene esigibile nel momento in cui sia spirato il termine concesso al debitore per il pagamento, sicché il datore di lavoro pubblico non può certo opporre al prestatore la mancata conclusione del procedimento interno necessario per la liquidazione della spesa, al fine di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione di carattere retributivo, allorquando, come nella fattispecie, gli atti da adottare non siano costitutivi del diritto ma svolgano una funzione meramente ricognitiva, in quanto finalizzati ad accertare che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.
6.2. Il principio secondo cui nei confronti delle amministrazioni pubbliche l'esigibilità del credito si realizza solo con l'emissione del mandato di pagamento è stato affermato da questa Corte solo per escludere che il creditore possa pretendere prima di detta data interessi corrispettivi, ma da detto principio, comunque inapplicabile ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro per i quali vale la disciplina dettata dalla L. n. 724 del
1994, art. 22 (cfr. Cass. n. 9134/1995 e già prima Cass. S.U. n. 9202/1990), non si può certo trarre la
6 conseguenza che in assenza della conclusione del procedimento di liquidazione sarebbe impedito al creditore di agire in giudizio per far valere l'inadempimento dell'amministrazione rispetto ad un'obbligazione già scaduta.
Le disposizioni normative e regolamentari vanno, infatti, interpretate alla luce dei principi affermati dalla Corte
Costituzionale in tema di accesso alla tutela giurisdizionale e, quindi, considerando che da tempo il giudice delle leggi ha evidenziato che "gli artt. 24 e 113 Cost., non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale, ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia, può essere differita ad un momento successivo, sempre che sia osservato il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, ovvero di non differirla irrazionalmente, lasciandone privo l'interessato per un periodo di tempo incongruo" (Corte Cost. n. 154/1992)”. Con
In ordine all'importo richiesto dal ricorrente, secondo , il Regolamento adottato con provvedimento n. 923 del 19.4.2022 prevede, all'art. 7, che gli incentivi di cui all'art. 113 co 3 del
Codice Appalti corrisposti complessivamente nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 25% della retribuzione annua lorda (RAL). Il ricorrente, nelle note difensive, ritiene inapplicabile nei suoi confronti il limite del 25% del RAL annuo in quanto introdotto solo con il regolamento del 19.04.2022, mentre gli incarichi ricevuti -per i quali chiede l'incentivo- riguardano attività lavorative incentivate svolte in un periodo che va da marzo 2017 ad aprile 2022; inoltre egli ritiene che, anche ad applicare detto regolamento, il credito azionato -consistente in una somma complessiva- andrebbe prima suddiviso approssimativamente per le cinque annualità di prestazione e, solo dopo, ciascuna quota andrebbe rapportata alla RAL percepita in ciascun anno per cui in relazione ai cinque anni cadenti dal 2017 al 2022, egli non supererebbe annualmente il tetto massimo come ridotto dal regolamento del 2022 ed invoca l'art. 14, comma 5, dello stesso regolamento del 2022, secondo il quale «Qualora
l'amministrazione procedesse alla liquidazione dell'incentivo in un'unica soluzione, la verifica del raggiungimento del limite di cui all'art. 6 [errata corrige: art. 7] comma 2 è determinato in ragione delle diverse annualità di svolgimento delle funzioni attribuite».
A parere del Giudicante, la previsione regolamentare contenuta nell'art. 7 del 25% quale limite massimo di erogazione dell'incentivo per ciascun anno, era già prevista nel previgente regolamento all'art.6, comma 2, con identica formulazione che richiamava l'art. 113, comma 3 del dlgs Dlgs 50/2016 (Codice Appalti), per cui non si pone affatto un problema di applicazione retroattiva della norma e l'informativa al dipendente in ordine al suo contenuto ha reso noto il limite applicabile. Tanto assodato, il ricorrente auspica la possibilità di distribuire l'importo unico richiesto sulle cinque annualità in cui ha svolto gli incarichi e invoca l'art. 14, comma 5 a mente del quale
“Qualora l'amministrazione procedesse alla liquidazione dell'incentivo in un'unica soluzione, la verifica del raggiungimento del limite di cui all'art. 6 [errata corrige: art. 7] comma 2 è determinato in ragione delle diverse annualità di svolgimento delle funzioni attribuite».
7 Tale norma va letta in coerenza con l'art. 14, comma 3 lettera c e d, del regolamento del
2022 (conformemente all'art… 13, comma 3 lettera c e d del regolamento del 2020) secondo cui “gli importi spettanti a ciascun avente diritto sono ripartiti ove necessario, secondo il criterio di competenza;
quindi, in relazione agli anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità. Per le fasi del procedimento di durata pluriennale, si procede si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato per i contratti di servizi e di fornitura e in occasione della liquidazione dei SAL per lavori”.
Orbene, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, risulta la liquidazione dell'importo del SAL n. 24, di € 4.613,95 disposta in data 23.06.2021; la liquidazione dell'importo di
€ 4.288,21 disposta in data 21.06.2022; infine, per le attività svolte negli anni 2018, 2019 e 2020, risulta liquidato l'incentivo di € 4.179,44 con provvedimento dell'01.08.2022. Pertanto, applicando il criterio del liquidato in base al SAL e del periodo di competenza, gli importi pretesi dal ricorrente non raggiungono il limite del 25% della RAL per ciascuna di tali annualità.
All'esito, al ricorrente spetta il pagamento della somma complessiva di € 13.081,60, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di incentivo retributivo delle funzioni tecniche e di conseguenza Con l va condannato a corrispondere al ricorrente tale importo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Con
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di €
13.081,60, a titolo di incentivo delle funzioni tecniche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Con
condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, oltre rimborso CU, IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, in data 10.12.2025, alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.26968/2024 Ruolo Generale Lavoro e previdenza
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Guido Tavassi. ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 resistente
OGGETTO: pagamento dell'incentivo ex art. 113, d. lgs. n. 50/2016.
CONCLUSIONI: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 06.12.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di lavorare alle dipendenze dell presso la sede di Napoli, inquadrato nel parametro 193 come “Specialista CP_1 tecnico-amministrativo”, ai sensi del CCNL Autoferrotranvieri;
di essere stato utilizzato, quale risorsa Con professionale interna scelta dall in luogo di un professionista esterno, e di avere svolto, nel triennio 2018-2020, funzioni tecniche incentivate ai sensi dell'art. 113, d. lgs. n. 50/2016, come attuato dall'Azienda con i regolamenti di cui agli O.d.S. n. 405 del 14.6.2017, n. 169 del 19.3.2020
e n. 206 del 28.4.2022 richiamati nei provvedimenti datoriali, maturando il relativo compenso nella misura quantificata dallo stesso datore di lavoro, come peraltro già riconosciutogli in passato per Con altri incarichi;
di avere maturato quindi il diritto, riconosciuto in dettaglio dall al pagamento delle seguenti somme:1) per lo svolgimento dell'incarico affidatogli dall di “direttore operativo” CP_1 ex art. 101, commi 2 e 4, d. lgs. n. 50/2016, nei lavori di ammodernamento e potenziamento della
1 ferrovia Circumflegrea – VII Intervento Funzionale, incentivo, al SAL n. 24, di € 4.613,95 (doc. n. 3-
a; doc. n. 4); 2) per lo svolgimento dell'incarico affidatogli dall di “direttore operativo” ex CP_1 art. 101, commi 2 e 4, d. lgs. n. 50/2016 e di “assistente al RUP”, nei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del deposito/officina di Ponticelli della ex ferrovia Circumvesuviana
e bonifica di MCA, anni 2018, 2019 e 2020, incentivo di € 4.179,44 (doc.
3-b; doc. n. 5); 3) per lo svolgimento dell'incarico affidatogli dall di “direttore operativo” ex art. 101, commi 2 e 4, CP_1
Con d. lgs. n. 50/2016, nei lavori di ammodernamento e potenziamento linea ex ferrovia Alifana
Anello Metropolitana di Napoli, nuova linea -D IO (cd. appalto integrato), incentivo, alla data contabile del 30.4.2022, di € 4.288,21 (doc. n.
3-c; doc. n. 6): di avere svolto nel suddetto periodo lavorativo, oltre al disbrigo delle ordinarie mansioni, attività in qualità di direttore operativo incaricato nella realizzazione delle opere di cui al capo precedente, collaborando con il “direttore dei lavori” nel verificare che le lavorazioni di singole parti e lotti dell'opera fossero eseguiti regolarmente e nel rispetto delle clausole contrattuali, tra l'altro controllando che l'esecutore svolgesse tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
programmando e coordinando le attività degli ispettori dei lavori;
curando l'aggiornamento del cronoprogramma generale e di dettaglio dei lavori e segnalando tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi;
assistendo il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
individuando e analizzando le cause che influivano negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
assistendo i collaudatori interni anche con l'esame e l'approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio delle opere o dei singoli lotti;
di avere inutilmente proposto il reclamo gerarchico del 31.7.2020 e la messa in mora dell'1.2.2023, a cui, peraltro, è seguita una nota della Regione Con AM che individua esclusivamente in il soggetto passivo dell'obbligazione in oggetto. Egli, sulla scorta di articolate considerazioni in diritto, ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'incentivo per le funzioni tecniche, di cui in premessa, e condannare in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di €
13.081,60, per i titoli di cui sopra e come sopra conteggiata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria di onorari, spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario, e rimborso del contributo unificato”. Con
L' ha dedotto l'infondatezza delle domande proposte e ha chiesto di “rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento delle ragioni avverse, decurtare le somme richieste nei limiti del 25% della retribuzione annua percepita, per le motivazioni sopra esposte”.
Il Giudicante, acquisite note difensive e di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa in data odierna con separata sentenza.
2 Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei seguenti termini.
In punto di fatto, non vi è contestazione in ordine al conferimento e allo svolgimento da parte del ricorrente dell'incarico di “direttore operativo” ex art. 101, commi 2 e 4, d. lgs. n. 50/2016, nei lavori di ammodernamento e potenziamento della ferrovia Circumflegrea – VII Intervento
Funzionale, incentivo, al SAL n. 24, di € 4.613,95; dello svolgimento dell'incarico di “direttore operativo” ex art. 101, commi 2 e 4, d. lgs. n. 50/2016 e di “assistente al RUP”, nei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del deposito/officina di Ponticelli della ex ferrovia
Circumvesuviana e bonifica di MCA, anni 2018, 2019 e 2020, incentivo di € 4.179,44; dello svolgimento dell'incarico di “direttore operativo” ex art. 101, commi 2 e 4, d. lgs. n. 50/2016, nei Con lavori di ammodernamento e potenziamento linea ex ferrovia Alifana Anello Metropolitana di
Napoli, nuova linea -D IO (cd. appalto integrato), incentivo, alla data contabile del 30.4.2022, di € 4.288,21. Parimenti non vi è contestazione in ordine alla conclusione Con di tali lavori commissionati ad dalla Regione AM.
La questione controversa tra le parti attiene all'esigibilità del pagamento dell'incentivo previsto dall'art. 113, d. lgs. n. 50/2016 (cd. codice degli appalti pubblici), applicabile alla fattispecie Con ratione temporis dal momento che a parere dell , esso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'accredito delle somme da parte della Regione AM, e alla misura dell'emolumento reclamato dal ricorrente.
Per un corretto approccio al tema d'indagine è utile riportare il testo dell'art. 113, d. lgs. n.
50/2016 vigente ratione temporis (dal momento che è stato abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2), a mente del quale “1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni
3 tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”.
Per l'insorgenza del diritto all'incentivo occorrono due condizioni: la previsione dell'incentivo in sede di contrattazione collettiva decentrata e l'adozione dell'atto regolamentare della
Amministrazione aggiudicatrice volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel (cfr. Cass Sez. L, Sentenza n. 13937 del 05/06/2017 e, in CP_2 senso conforme più di recente Cass. 10222 del 28.5.2020 che, nel riaffermare che l'incentivo ha carattere retributivo (vedi anche Cass. n. 21398/2019), ha ribadito che “.... poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto
è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti ( Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012,
Cass. n. 13384/2004)”. Con L convenuto, alla stregua delle modalità e dei criteri concordati in sede di contrattazione decentrata integrativa, ha adottato il regolamento n.498 del 04.03.2020, ai sensi dell'art. 113, comma 2, d. lgs. n. 50/2016, per la ripartizione dell'incentivo retributivo in parola tra i dipendenti e i loro collaboratori, come ivi individuati, che svolgano, in luogo di professionisti esterni, anche le funzioni tecniche di cui alla stessa norma di legge, nell'ambito della realizzazione di singoli lavori, servizi e forniture affidati a terzi.
4 In ossequio a tale norma e in presenza delle suesposte condizioni, viene quindi riconosciuto al dipendente che svolge una delle predette attività, l'incentivo retributivo ad hoc, calcolato, secondo le modalità e i criteri concordati in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale con apposito regolamento, sull'80% dell'apposito fondo a ciò destinato, posto a carico degli stanziamenti per i lavori, servizi e forniture, e facente capo al medesimo capitolo di spesa previsto per gli stessi lavori, servizi e forniture. Con
richiama il provvedimento del Presidente del C.d.A. n. 498 del 4/3/2020 che ha approvato il Regolamento in materia di incentivi tecnici ex art. 113 Dlgs 50/2016, successivamente modificato con provvedimento n. 923 del 19/4/2022 alla luce dell'accordo intervenuto con le OO.SS. in sede di contrattazione decentrata e sostiene che tale Regolamento prevede espressamente, all'art. 14 comma C – Erogazione degli incentivi, che “gli incentivi potranno essere erogati a seguito del completamento dell'iter procedimentale di liquidazione da parte della Regione AM o di altro
Ente finanziatore dell'intervento nonché del successivo accredito delle somme erogate a titolo di compenso incentivante” per cui l'effettiva erogazione degli incentivi ex art. 113 è condizionata alla erogazione da parte della Regione AM dei fondi con i quali è stato finanziato l'appalto svolto Con da , secondo il quadro economico approvato, che comprende anche la quota del 2% destinata al pagamento degli incentivi ex art. 113 Dlgs 50/2016. Con
Orbene, la circostanza addotta dall dell'essere stati realizzati i progetti nei quali il ricorrente è stato incaricato quale “direttore operativo/assistente rup”, in esecuzione di programmi di investimento finanziati dalla Regione AM (gara di progettazione in atti) non assume una
Con diretta rilevanza in ordine all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, ossia di;
il fatto
Con impeditivo del pagamento costituito dalla mancata erogazione ad da parte della Regione
Con AM dei relativi fondi, non è idoneo a giustificare l'inadempimento dell né tampoco a rendere inesigibile il pagamento. Ed invero, non è revocabile in dubbio che la rendicontazione delle
Con somme spettanti al ricorrente di cui ha fatto richiesta alla Regione AM in data 17.10.2022,
Con con prot. N. 31175 avrebbe consentito ad di provvedere al pagamento del compenso mediante detti fondi.
Con La circostanza che ciò non sia avvenuto, non giustifica l'inadempimento dell' attenendo la provvista delle somme ai rapporti che esso ha con il socio unico pubblico, né assume carattere impeditivo del pagamento la circostanza che esso può avvenire solo con le risorse messe a disposizione dalla Regione, in quanto l'indennità ex art. 113, essendo compresa nel quadro
Con economico di gare per l'affidamento di lavori e/o servizi di cui è soggetto attuatore della Regione
AM e quindi finanziati con fondi Regione AM, può essere liquidata solo con tali fondi regionali, una volta effettivamente versati all'azienda e inclusi nell'apposito fondo. Ed invero, come condivisibilmente ritenuto da altro giudice del locale Tribunale (cfr. sentenza n. 1226/2025 dott.ssa
5 A. Santulli) “le attività che, secondo Regolamento competono al Presidente del CDA non possono riverberarsi in danno del dipendente che abbia svolto l'incarico di cui all'art. 113. Reputa il Tribunale, in sintonia con l'orientamenti espressi materia dalla SC che tali adempimenti cui il Presidente del CdA
è tenuto, tra cui la determina di quantificazione, non incidono sull'insorgenza del diritto, che nasce con l'approvazione del progetto dei lavori da svolgere, bensì, sulla esigibilità”.
È utile al riguardo, quanto affermato dalla Cassazione civile sez. lav. nella pronuncia del
28/05/2020, n.10222 secondo cui “il legislatore, derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici. Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza di questa
Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si è consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n. 21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6) ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto
è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti (Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012,
Cass. n. 13384/2004). A questo riguardo la Corte si é soffermata “ sulla natura del procedimento di liquidazione e sugli effetti, quanto all'azionabilità del diritto, della mancata conclusione del procedimento stesso.” Ha considerato la S.C., che i giudici del merito avevano esattamente qualificato la procedura di liquidazione condizione di esigibilità del credito, sorto con l'approvazione del progetto, traendone tuttavia un 'errata conseguenza “della non azionabilità del diritto anche nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione della procedura, finendo per trasformare la condizione di esigibilità in elemento costitutivo del diritto azionato e per fornire un'interpretazione del quadro normativo e delle disposizioni regolamentari contrastante con i principi generali che regolano l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Infatti, sulla base della disciplina dettata dagli artt. 1183 e seguenti c.c., il credito diviene esigibile nel momento in cui sia spirato il termine concesso al debitore per il pagamento, sicché il datore di lavoro pubblico non può certo opporre al prestatore la mancata conclusione del procedimento interno necessario per la liquidazione della spesa, al fine di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione di carattere retributivo, allorquando, come nella fattispecie, gli atti da adottare non siano costitutivi del diritto ma svolgano una funzione meramente ricognitiva, in quanto finalizzati ad accertare che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.
6.2. Il principio secondo cui nei confronti delle amministrazioni pubbliche l'esigibilità del credito si realizza solo con l'emissione del mandato di pagamento è stato affermato da questa Corte solo per escludere che il creditore possa pretendere prima di detta data interessi corrispettivi, ma da detto principio, comunque inapplicabile ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro per i quali vale la disciplina dettata dalla L. n. 724 del
1994, art. 22 (cfr. Cass. n. 9134/1995 e già prima Cass. S.U. n. 9202/1990), non si può certo trarre la
6 conseguenza che in assenza della conclusione del procedimento di liquidazione sarebbe impedito al creditore di agire in giudizio per far valere l'inadempimento dell'amministrazione rispetto ad un'obbligazione già scaduta.
Le disposizioni normative e regolamentari vanno, infatti, interpretate alla luce dei principi affermati dalla Corte
Costituzionale in tema di accesso alla tutela giurisdizionale e, quindi, considerando che da tempo il giudice delle leggi ha evidenziato che "gli artt. 24 e 113 Cost., non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale, ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia, può essere differita ad un momento successivo, sempre che sia osservato il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, ovvero di non differirla irrazionalmente, lasciandone privo l'interessato per un periodo di tempo incongruo" (Corte Cost. n. 154/1992)”. Con
In ordine all'importo richiesto dal ricorrente, secondo , il Regolamento adottato con provvedimento n. 923 del 19.4.2022 prevede, all'art. 7, che gli incentivi di cui all'art. 113 co 3 del
Codice Appalti corrisposti complessivamente nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 25% della retribuzione annua lorda (RAL). Il ricorrente, nelle note difensive, ritiene inapplicabile nei suoi confronti il limite del 25% del RAL annuo in quanto introdotto solo con il regolamento del 19.04.2022, mentre gli incarichi ricevuti -per i quali chiede l'incentivo- riguardano attività lavorative incentivate svolte in un periodo che va da marzo 2017 ad aprile 2022; inoltre egli ritiene che, anche ad applicare detto regolamento, il credito azionato -consistente in una somma complessiva- andrebbe prima suddiviso approssimativamente per le cinque annualità di prestazione e, solo dopo, ciascuna quota andrebbe rapportata alla RAL percepita in ciascun anno per cui in relazione ai cinque anni cadenti dal 2017 al 2022, egli non supererebbe annualmente il tetto massimo come ridotto dal regolamento del 2022 ed invoca l'art. 14, comma 5, dello stesso regolamento del 2022, secondo il quale «Qualora
l'amministrazione procedesse alla liquidazione dell'incentivo in un'unica soluzione, la verifica del raggiungimento del limite di cui all'art. 6 [errata corrige: art. 7] comma 2 è determinato in ragione delle diverse annualità di svolgimento delle funzioni attribuite».
A parere del Giudicante, la previsione regolamentare contenuta nell'art. 7 del 25% quale limite massimo di erogazione dell'incentivo per ciascun anno, era già prevista nel previgente regolamento all'art.6, comma 2, con identica formulazione che richiamava l'art. 113, comma 3 del dlgs Dlgs 50/2016 (Codice Appalti), per cui non si pone affatto un problema di applicazione retroattiva della norma e l'informativa al dipendente in ordine al suo contenuto ha reso noto il limite applicabile. Tanto assodato, il ricorrente auspica la possibilità di distribuire l'importo unico richiesto sulle cinque annualità in cui ha svolto gli incarichi e invoca l'art. 14, comma 5 a mente del quale
“Qualora l'amministrazione procedesse alla liquidazione dell'incentivo in un'unica soluzione, la verifica del raggiungimento del limite di cui all'art. 6 [errata corrige: art. 7] comma 2 è determinato in ragione delle diverse annualità di svolgimento delle funzioni attribuite».
7 Tale norma va letta in coerenza con l'art. 14, comma 3 lettera c e d, del regolamento del
2022 (conformemente all'art… 13, comma 3 lettera c e d del regolamento del 2020) secondo cui “gli importi spettanti a ciascun avente diritto sono ripartiti ove necessario, secondo il criterio di competenza;
quindi, in relazione agli anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità. Per le fasi del procedimento di durata pluriennale, si procede si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato per i contratti di servizi e di fornitura e in occasione della liquidazione dei SAL per lavori”.
Orbene, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, risulta la liquidazione dell'importo del SAL n. 24, di € 4.613,95 disposta in data 23.06.2021; la liquidazione dell'importo di
€ 4.288,21 disposta in data 21.06.2022; infine, per le attività svolte negli anni 2018, 2019 e 2020, risulta liquidato l'incentivo di € 4.179,44 con provvedimento dell'01.08.2022. Pertanto, applicando il criterio del liquidato in base al SAL e del periodo di competenza, gli importi pretesi dal ricorrente non raggiungono il limite del 25% della RAL per ciascuna di tali annualità.
All'esito, al ricorrente spetta il pagamento della somma complessiva di € 13.081,60, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di incentivo retributivo delle funzioni tecniche e di conseguenza Con l va condannato a corrispondere al ricorrente tale importo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Con
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di €
13.081,60, a titolo di incentivo delle funzioni tecniche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Con
condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, oltre rimborso CU, IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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