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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente Relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1630/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 31 maggio 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BETTI Parte_1 P.IVA_1
MAURIZIO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PAOLETTI MICHELE
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 1564/2021 pubblicata in data 13/04/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Catania, in riforma totale della gravata sentenza, ritenuta la legittimazione passiva di quale agente Controparte_1
raccomandatario di Mediterranean Shipping Company SA, rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 4190 del 08.07.2017 del Tribunale di Catania, questo confermando in ogni sua parte;
in ipotesi voglia la Corte d'Appello di Catania condannare la a consegnare alla le due torri eoliche giunte nel porto Controparte_1 Parte_1
di Catania a fine ottobre 2016 a bordo della nave MSC Renee – FD636W nei containers CRTU7413536 e CARU8552010 il tutto per le causali in narrativa. In via istruttoria voglia la Corte d'Appello disporre l'ammissione delle prove formulate ritualmente in primo grado con memoria istruttoria in data 29.03.2018
e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, che di seguito si trascrivono: prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che nel maggio 2016 la società canadese UR WI ER Inc. ha confermato alla I. WI la fornitura di 2 aerogeneratori completi di fabbricazione cinese, come dal doc. 4 fasc. ing.ne che si rammostra al teste.
2. Vero che le due torri erano destinate al completamento dell'impianto eolico che la I. WI stava realizzando nel Comune di Motta San Giovanni (RC), come dal doc. 10 fasc. ing.ne che si rammostra al teste.
3. Vero che la società canadese UR WI ER Inc. ha emesso le fatture nn. 4016/16 e 40/17, come dal doc. 5 fasc. ing.ne che si rammostra al teste.
4. Vero che la ha corrisposto gli importi di cui alle fatture nn. 4016 e Pt_1
4017 della società canadese UR WI ER Inc., come da doc. 6 fasc. ing.ne che si rammostra al teste
5. Vero che le due torri eoliche sono giunte al porto di Catania a bordo della
MSC RENEE - FD636W scortate dalla polizza di carico n. MSCUYD516723, come da doc. 3 fasc. ing.ne che si rammostra al teste.
6. Vero che la PE era lo spedizioniere incaricato dalla I. WI per lo sdoganamento e il ritiro delle due torri eoliche.
7. Vero che il 31.10.2016 alle ore 12.53 la LI aveva chiesto alla
[...]
se per il rilascio delle due torri fosse necessario presentare la polizza CP_1
originale, oppure se la resa fosse seaway bill, ottenendo conferma, alle ore 15.26
pag. 2/18 da , che la consegna della merce era libera, come da doc. 7 fasc. CP_1
ing.ne che si rammostra al teste.
8. Vero che con la comunicazione del 03.11.2016 il Sig. della Testimone_1
LI chiedeva il rilascio della merce comunicando alla MSC di Catania che la società Esterminal Catania S.r.l. avrebbe provveduto allo sdoganamento e al ritiro dei containers, come da doc. 8 fasc. ing.ne che si rammostra al teste
9. Vero che in data 18.11.2016 la Sig.ra della Persona_1 CP_1
scriveva alla LI: “Buon pomeriggio, dal POL mi hanno comunicato che stanno cancellando il Telex Release, per emettere full set OBL. Se non vi risulta, sarebbe bene mettervi in contatto con il Vs/corrispondente POL”, come da doc.
9 che si rammostra al teste. con i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. a prova diretta, nonché all'eventuale prova contraria, ovvero i Signori: Ing.
[...]
, pressoo la con sede in 59100 Prato (PO), Via Frà Testimone_2 Pt_1
Bartolomeo n. 38 su tutti i capitoli;
, presso la Testimone_3 Controparte_2
con sede in 59100 Prato (PO), Viale Montegrappa 306, da escutersi a mezzo di delega al Tribunale competente sui capitoli nn. 1, 2, 3, e 4; e Testimone_1
entrambi presso la con sede in 59100 Prato (PO), Tes_4 CP_3
Via Y. Gagarin n. 26, da escutersi a mezzo di delega al Tribunale competente sui capitoli nn. 5, 6, 7, 8 e 9; presso la ATB Riva Calzoni S.p.a. con CP_4
sede in 25030 Roncadelle (BS), Via delle Industrie n. 13, da escutersi a mezzo di delega al Tribunale competente sui capitoli nn. 1, 3 e 4. Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Per Parte Appellata:
Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis rejectis, - dichiarare, con ordinanza da pronunciarsi ai sensi dell'art. 348 ter, primo comma, c.p.c. all'udienza ex art. 350 c.p.c., l'appello proposto dalla inammissibile Parte_1
ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis, primo comma, c.p.c., ed in ogni caso -
pag. 3/18 respingere l'appello promosso dalla contro la sentenza n. Parte_1
1564/2021 pubblicata il giorno 12.04.2021, non notificata, emessa inter partes dal Tribunale di Catania, perché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza ex adverso impugnata anche con eventuale diversa motivazione. Vinte le spese e compensi del presente grado di giudizio”. Salvis juribus. Con espressa riproposizione ex art. 346 cpc delle domande ed eccezioni già svolte in primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1564/2021 pubblicata in data 13/04/2021 il Tribunale di Catania dichiarava il difetto di legittimazione passiva della quale Controparte_1
rappresentante del accoglieva l'opposizione promossa dalla Parte_2
e, per l'effetto, revocava integralmente il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.4190/2017 del 08.07.2017, iscritto al n. di R.G.8936/2017; rigettava la domanda principale di consegna dei beni e quella subordinata al pagamento dell'importo di €.50,288,00; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla e condannava la stessa al pagamento delle Pt_1
spese processuali in favore dell'opponente Controparte_1
In particolare il primo giudice, per quanto ancora di interesse, rilevava che:
- doveva essere revocato il decreto ingiuntivo attesa la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della quale “rappresentante ex CP_1 lege del vettore MSC Le VI”, essendo provato che l'opponente è Agente
Raccomandatario della Mediterranean Shipping Company S.A. mentre è inesistente il soggetto giuridico “MSC Le VI” (vedasi visura in atti);
- doveva disattendersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in proprio della posto che l'invocato art. 288 del c.d.n. prevede Controparte_1 espressamente che “entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome”, ma non esclude che l'agente pag. 4/18 raccomandatario risponda nei confronti del terzo anche in proprio per un inadempimento di un obbligazione che era chiamata ad adempiere quale rappresentante e non ha adempiuto per fatto e colpa propri (sempre che di tale responsabilità in proprio, l'opposta ne dia adeguata prova);
- nel merito la domanda era infondata, atteso che:
1. dalla documentazione prodotta si evince che l'unico contratto che vede Contr come parti la e la è il contratto di trasporto in forza del quale Pt_1
l'opposta reclama il diritto ad ottenere la consegna della merce ad essa destinata, non risultando prodotto in giudizio l'originale della polizza di carico (o un suo duplicato rilasciato nelle forme di legge);
2. quand'anche si fosse in regime di “telex release” e, quindi, non era necessaria la presentazione della polizza di carico originale per ottenere la consegna, era fondato l'assunto dell'opposta poiché la Controparte_1
aveva legittimamente acconsentito a che la società mittente modificasse i termini di resa da “telex release” a “presentazione della polizza di carico” dopo la richiesta di consegna;
3. non era stato provato che la richiesta di consegna fosse antecedente all'annullamento del telex release che è datato 18/11/2016, ore 9,54, non essendo stata prodotta alcuna richiesta di consegna delle merci da parte di antecedente l'annullamento del telex release, ma semmai una Parte_1
richiesta di LI che riguarda gli oneri che dovevano essere ancora pagati dall'importatore per ottenere lo sdoganamento delle merci (vedasi mail del 14.11.2016 e addirittura mail del 18/11/2016, ore 19,08 – successiva quindi all'annullamento - con cui il Sig. della Testimone_5
LI chiede un conteggio delle spese di sosta maturate sino a quel giorno ed il costo giornaliero in modo da comunicarlo all'importatore al fine di ottenere lo sdoganamento delle merci), ma nessuna richiesta di
Parte_1
pag. 5/18 4. ai sensi del terzo comma dell'art.1685 c.c., il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario e la locuzione “sono passate a disposizione”, trattandosi di cose mobili, sembra volersi riferire al momento in cui sono completate tutte le operazioni di sdoganamento (compreso, quindi il pagamento dei relativi oneri) prodromiche alla consegna, unico momento in cui la merce esce dalla disponibilità materiale del vettore per entrare in quella del destinatario;
5. sino a quando le opere di sdoganamento non sono concluse e non vi è stata la materiale consegna della merce, allora è possibile l'esercizio del diritto di contrordine (salvo sempre il diritto al rimborso delle spese ed al risarcimento dei danni derivati dal contrordine in favore del vettore), contrordine che era stato quindi esercitato nei termini consentiti;
6. doveva, infine, dichiararsi inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposta, stante che per consolidata giurisprudenza (per tutte
Cass. 13086/2007) solo l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali ai sensi dell'art.36 c.p.c. diverse da quella fatte valere con il ricorso per ingiunzione.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo gravame per tutte le Parte_1
ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Si è costituita instando per la dichiarazione di inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.c. e nel merito per il suo il rigetto.
Indi, all'udienza del 31/05/2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 6/18 In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Con il primo motivo, l'appellante censura il dichiarato difetto di legittimazione della quale rappresentante della Controparte_1 Controparte_5
, deducendo che risulta in modo in modo inequivocabile dalla stessa
[...]
polizza di carico che il vettore è la e Controparte_6
che il suo rappresentante al porto di destinazione è la Soc. Controparte_1
Conclude, quindi, l'appellante che, se la ha la rappresentanza, Controparte_1
ex art. 288 cdn, della , correttamente la medesima è stata fatta oggetto CP_6
pag. 7/18 della ingiunzione emessa dal Tribunale di Catania poi opposta, dovendosi prescindere dalla individuazione del nominativo esatto del soggetto rappresentato e tener conto del complesso dell'atto introduttivo del giudizio, ovvero del ricorso per ingiunzione, ove si evince chiaramente che il vettore di cui la CP_1
è raccomandataria e quindi rappresentante ex art. 288 Cdn è la
[...] [...]
che ha emesso la polizza di carico. Controparte_7
Ne consegue, secondo la prospettazione dell'appellante, che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto che l'errata indicazione del
Contr vettore rappresentato, indicato come Le VI invece che come
[...]
, comporti la nullità del decreto ingiuntivo. Controparte_7
Il motivo è infondato e va rigettato.
Non v'è, infatti, dubbio che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato richiesto ed ottenuto nei confronti di un soggetto inesistente ossia il vettore “MSC Le
VI”, rappresentato da Controparte_1
Ed invero nel ricorso si legge chiaramente “CHIEDE che la S.V. Ill.ma Voglia emettere, a favore della Ricorrente e nei confronti della Controparte_1
(C.F./P.IVA , sia in proprio che quale Rappresentante ex lege del P.IVA_2
vettore MSC LE NAVI , in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in 90139 Palermo (PA, Via Emerico Amari n. 124 (pec:
), visti gli artt. 633 e ss. c.p.c. come modificati dal D.L. Email_1
231/02, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la consegna alla
Ricorrente della merce relativa al trasporto de quo”
A nulla rileva, quindi, che dal contesto dei documenti prodotti poteva evincersi che lo stesso doveva essere destinato a Controparte_7
[...
, stante la chiara enunciazione del ricorso.
Né appare pertinente la giurisprudenza citata dall'appellante, posto che nel caso in esame era chiaramente possibile l'identificazione del soggetto nei cui confronti
è stato chiesto il decreto ingiuntivo.
pag. 8/18 Va, quindi, confermata la disposta revoca del decreto ingiuntivo n. 4190/2017 emesso dal Tribunale di Catania in data 08/07/2017.
Peraltro, appare utile precisare che la nella costituzione in primo Parte_3
grado ha chiesto solo la conferma del decreto ingiuntivo, senza proporre (anche in via subordinata) espressa domanda nei confronti della Controparte_7
(“confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
[...]
opposto e, comunque, condannare la a consegnare i beni di Controparte_1
cui è causa o, in alternativa, al pagamento a favore della I. WI dell'importo di Euro 50.288,00”),- se non quella risarcitoria, in via riconvenzionale, non riproposta in sede di gravame, con la conseguenza che in questa sede di appello nessuna pronuncia può emettersi con riferimento alla legittimazione passiva di quale agente raccomandatario di Mediterranean Shipping Controparte_1
Company SA.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la motivazione della sentenza nella parte in cui il primo giudice, decidendo nel merito la controversia, ha affermato che la correttamente avrebbe rifiutato la Controparte_1
consegna dei beni in quanto il contrordine alla consegna degli stessi senza presentazione della polizza di carico sarebbe intervenuto prima che i beni passassero nella giuridica disponibilità della destinataria, così equivocando sul significato della disposizione dell'art. 1685 ultimo comma cod. civ. che disciplina il diritto di contrordine, indicando quale limite temporale per il suo esercizio il momento in cui le cose trasportate sono passate a disposizione del destinatario.
In particolare deduce l'appellante che:
- il diritto di contrordine è sì disciplinato dall'art. 1685 cod. civ. - il quale prevede
“Diritti del mittente - Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo
l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
pag. 9/18 Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore. Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario”) – ma i diritti del destinatario sono disciplinati dall'art. 1687 cod. civ. – il quale prevede “Riconsegna delle merci - Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi. Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate. Se dal mittente
è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario” -
e dall'art. 1689 cod. civ. – il quale prevede “Diritti del destinatario - I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito”;
- nel caso in esame le cose trasportate sono passate a disposizione della destinataria e per essa dello spedizioniere da essa Parte_1 CP_3
incaricato, già in data 21.10.2016, ovvero allorché il vettore, ai sensi dell'art. 1687 cod. civ., ha comunicato a mezzo e-mail che la merce era pervenuta in porto mettendola a disposizione del destinatario;
- la a mezzo del proprio spedizioniere ha prontamente Parte_1 CP_3
richiesto la consegna della merce con e-mail in data 31.10.2016, con la quale la pag. 10/18 stessa chiedeva conferma della consegna senza presentazione della CP_3
polizza di carico, e riceveva dalla assicurazione in tal senso. Controparte_1
- in data 03.11.2016, la confermava ulteriormente la richiesta di CP_3
riconsegna, indicando il proprio subcontraente in loco incaricato dello sdoganamento e del ritiro e poi ancora con e-mail in data 14.11.2016 la CP_3
richiedeva il conteggio dei costi di sosta dovuti al vettore;
[...]
- il diritto di contrordine, esercitato dal mittente solo in data 18.11.2016, è intervenuto tardivamente, in quanto a quella data le merci erano già passate nella disponibilità del destinatario.
Con il terzo motivo d'appello ha denunciato l'erroneità della Parte_1
sentenza nella parte in cui ha statuito che “deve ritenersi che non essendo stata esibita e prodotta la polizza di carico, unico documento legittimante la consegna della merce, la domanda della non può essere accolta”. Pt_1
Deduce all'uopo l'appellante che risulta irrilevante il mancato deposito dell'originale della polizza di carico (prodotta solo in copia in allegato al ricorso per ingiunzione).
I motivi sono fondati e vanno accolti.
In primo luogo occorre premettere che lo stesso primo giudice da atto che nel caso in cui il trasporto sia stato convenuto con la modalità “telex release” non è necessaria la consegna del duplicato della polizza di carico (v. pag. 5 della sentenza).
Nel caso in esame tale convezione e la sufficienza del “telex release” è stata riconosciuta dalla stessa nella mail sotto riportata. Controparte_1
pag. 11/18 Corretta risulta, inoltre, la censura in punto di esercizio del diritto di riconsegna della merce da parte di CP_3
Ed invero non è revocabile in dubbio che la richiesta di consegna formulata dalla è stata effettuata per conto della posto che già CP_3 Parte_1
nella polizza di carico la era stata indicata come parte da avvisare CP_3
al momento dell'arrivo della merce.
pag. 12/18 Ciò comprova l'esistenza del contratto di spedizione fra la e la Parte_1
e, essendo lo spedizioniere un mandatario in nome e per conto del CP_3
destinatario ai sensi dell'art. 1737 c.c., questi è legittimato a chiedere la consegna.
Peraltro tale qualità e legittimazione risulta riconosciuta dalla stessa
[...]
nella mail sopra riportata il cui scambio è avvenuto sempre tra CP_1 [...]
e nonché può evincersi anche dall' , di cui al CP_1 Controparte_3 CP_8
doc. 4 (prodotto in primo grado dalla nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 3 Pt_1
c.p.c., mai contestato dalla ), con il quale ha comunicato CP_1 CP_1
che la merce era pervenuta in porto mettendola a disposizione del destinatario.
pag. 13/18 Quanto al momento in cui la ha chiesto la riconsegna della merce esso Pt_1
ben può essere individuato già nella sopra citata mail del 31.10.2016, con la quale la ha chiesto la conferma della consegna senza presentazione CP_3
della polizza di carico ovvero in ogni caso nella missiva datata 03.11.2016 (doc.
8, anch'esso prodotto nelle memorie istruttorie sopra richiamate) con cui sempre
LI ha indicato il proprio subcontraente in loco incaricato dello sdoganamento e del ritiro, la cui ricezione non è mai stata contestata da
[...]
. CP_1
pag. 14/18 Ed anzi è la stessa a depositare la mail del 14/11/2016 con cui CP_1
LI ha chiesto il conteggio dei costi di sosta dovuti al vettore e quella da cui risulta che solo successivamente – ossia in data 18/11/2016 - ha CP_1
ricevuto il contrordine (v. doc. 6 prodotto con le memorie ex art. 186 co. 6 n. 3).
Ne consegue che al momento indicato dal primo giudice come quello in cui fu emesso l'annullamento del telex release – ossia il 18/11/2016, ore 9,54 – risultava già chiaramente inviata la richiesta la consegna dei beni oggetto del trasporto e, quindi, si erano verificate le condizioni di cui all'art. 1689 c.c. ossia spettavano al destinatario i diritti nascenti dal contratto di trasporto Parte_3
verso il vettore, essendo arrivate le cose a destinazione ed avendo il destinatario richiesto la riconsegna al vettore.
pag. 15/18 Non condivisibile risulta, dunque, la motivazione della sentenza allorché ritiene che “ai sensi del terzo comma dell'art.1685 c.c., il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario. La locuzione “sono passate a disposizione”, trattandosi di cose mobili, sembra volersi riferire al momento in cui sono completate tutte le operazioni di sdoganamento (compreso, quindi il pagamento dei relativi oneri) prodromiche alla consegna, unico momento in cui la merce esce dalla disponibilità materiale del vettore per entrare in quella del destinatario. Quindi, sino a quando le opere di sdoganamento non sono concluse
e non vi è stata la materiale consegna della merce, allora è possibile l'esercizio del diritto di contrordine (salvo sempre il diritto al rimborso delle spese ed al risarcimento dei danni derivati dal contrordine in favore del vettore), contrordine che è stato quindi esercitato nei termini consentiti”.
Ed invero, la “messa a disposizione” di cui all'art. 1685 c.c. non può che essere posta in stretta correlazione con quanto previsto dall'art. 1689 c.c., a mente del quale i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore sorgono allorché le cose arrivano a destinazione e il destinatario ha richiesto la riconsegna delle stesse al vettore.
Ne consegue che dopo la richiesta di consegna non è opponibile al destinatario un eventuale contrordine emesso dal mittente, che ormai non può più disporre dei beni oggetto di trasporto.
Infine, nessun rilievo può assumere l'attivazione o meno delle operazioni di
"sdoganamento", posto che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (cfr.
Cassazione civile sez. III - 19/06/2008, n. 16643) “mentre la richiesta di riconsegna, è diretta al "vettore" (e produce gli effetti di cui all'art. 1689 c.c., comma 1) l'attivazione del procedimento di "sdoganamento", specie anteriormente alla dichiarazione doganale, è diretta alle autorità doganali e,
pag. 16/18 non possono, per l'effetto, alla stessa attribuirsi gli effetti della "richiesta di riconsegna"”.
Quanto alla questione sollevata da nella comparsa di Controparte_1
costituzione in questa fase di gravame, a mentre della quale la non Parte_3
avrebbe avuto diritto alla riconsegna della merce perché non erano stati pagati gli oneri di cui all'art. 1689 comma II cod. civ., la stessa si palesa inammissibile poiché eccezione mai allegata nel corso del giudizio di primo grado e neanche posta a fondamento del rigetto della domanda di I. WI nella motivazione della sentenza impugnata.
L'appello deve pertanto essere parzialmente accolto e va Controparte_1
condannata a consegnare alla le due torri eoliche giunte nel porto di Parte_1
Catania a fine ottobre 2016 a bordo della nave MSC Renee – FD636W nei containers CRTU7413536 e CARU8552010 (identificate nella polizza di carico n. MSCUYD516723).
In ragione del parziale accoglimento delle domande formulate da Pt_1
con conseguente soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per
[...]
disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in ragione di un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico dell'appellata e liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della merce pari a €
50.288,00, esclusa la fase di trattazione non espletata nel corso del presente giudizi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Catania n. 1564/2021 pubblicata in data 13/04/2021, in parziale riforma della predetta sentenza ed in accoglimento della domanda di consegna dei beni formulata da così provvede: Parte_3
pag. 17/18 condanna a consegnare alla le due torri eoliche Controparte_1 Parte_1
giunte nel porto di Catania a fine ottobre 2016 a bordo della nave MSC Renee –
FD636W nei containers CRTU7413536 e CARU8552010; compensa nella misura di 1/3 le spese di entrambi i gradi del giudizio tra le parti e condanna parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, dei restanti 2/3, spese che liquida, nell'intero, quanto al primo grado in complessivi €
7.616,00, e quanto alla presente fase di gravame in complessivi € , 6.946,00, oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
conferma per il resto la sentenza appellata.
Così deciso, in data 15/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Dora Bonifacio
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente Relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1630/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 31 maggio 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BETTI Parte_1 P.IVA_1
MAURIZIO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PAOLETTI MICHELE
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 1564/2021 pubblicata in data 13/04/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Catania, in riforma totale della gravata sentenza, ritenuta la legittimazione passiva di quale agente Controparte_1
raccomandatario di Mediterranean Shipping Company SA, rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 4190 del 08.07.2017 del Tribunale di Catania, questo confermando in ogni sua parte;
in ipotesi voglia la Corte d'Appello di Catania condannare la a consegnare alla le due torri eoliche giunte nel porto Controparte_1 Parte_1
di Catania a fine ottobre 2016 a bordo della nave MSC Renee – FD636W nei containers CRTU7413536 e CARU8552010 il tutto per le causali in narrativa. In via istruttoria voglia la Corte d'Appello disporre l'ammissione delle prove formulate ritualmente in primo grado con memoria istruttoria in data 29.03.2018
e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, che di seguito si trascrivono: prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che nel maggio 2016 la società canadese UR WI ER Inc. ha confermato alla I. WI la fornitura di 2 aerogeneratori completi di fabbricazione cinese, come dal doc. 4 fasc. ing.ne che si rammostra al teste.
2. Vero che le due torri erano destinate al completamento dell'impianto eolico che la I. WI stava realizzando nel Comune di Motta San Giovanni (RC), come dal doc. 10 fasc. ing.ne che si rammostra al teste.
3. Vero che la società canadese UR WI ER Inc. ha emesso le fatture nn. 4016/16 e 40/17, come dal doc. 5 fasc. ing.ne che si rammostra al teste.
4. Vero che la ha corrisposto gli importi di cui alle fatture nn. 4016 e Pt_1
4017 della società canadese UR WI ER Inc., come da doc. 6 fasc. ing.ne che si rammostra al teste
5. Vero che le due torri eoliche sono giunte al porto di Catania a bordo della
MSC RENEE - FD636W scortate dalla polizza di carico n. MSCUYD516723, come da doc. 3 fasc. ing.ne che si rammostra al teste.
6. Vero che la PE era lo spedizioniere incaricato dalla I. WI per lo sdoganamento e il ritiro delle due torri eoliche.
7. Vero che il 31.10.2016 alle ore 12.53 la LI aveva chiesto alla
[...]
se per il rilascio delle due torri fosse necessario presentare la polizza CP_1
originale, oppure se la resa fosse seaway bill, ottenendo conferma, alle ore 15.26
pag. 2/18 da , che la consegna della merce era libera, come da doc. 7 fasc. CP_1
ing.ne che si rammostra al teste.
8. Vero che con la comunicazione del 03.11.2016 il Sig. della Testimone_1
LI chiedeva il rilascio della merce comunicando alla MSC di Catania che la società Esterminal Catania S.r.l. avrebbe provveduto allo sdoganamento e al ritiro dei containers, come da doc. 8 fasc. ing.ne che si rammostra al teste
9. Vero che in data 18.11.2016 la Sig.ra della Persona_1 CP_1
scriveva alla LI: “Buon pomeriggio, dal POL mi hanno comunicato che stanno cancellando il Telex Release, per emettere full set OBL. Se non vi risulta, sarebbe bene mettervi in contatto con il Vs/corrispondente POL”, come da doc.
9 che si rammostra al teste. con i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. a prova diretta, nonché all'eventuale prova contraria, ovvero i Signori: Ing.
[...]
, pressoo la con sede in 59100 Prato (PO), Via Frà Testimone_2 Pt_1
Bartolomeo n. 38 su tutti i capitoli;
, presso la Testimone_3 Controparte_2
con sede in 59100 Prato (PO), Viale Montegrappa 306, da escutersi a mezzo di delega al Tribunale competente sui capitoli nn. 1, 2, 3, e 4; e Testimone_1
entrambi presso la con sede in 59100 Prato (PO), Tes_4 CP_3
Via Y. Gagarin n. 26, da escutersi a mezzo di delega al Tribunale competente sui capitoli nn. 5, 6, 7, 8 e 9; presso la ATB Riva Calzoni S.p.a. con CP_4
sede in 25030 Roncadelle (BS), Via delle Industrie n. 13, da escutersi a mezzo di delega al Tribunale competente sui capitoli nn. 1, 3 e 4. Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Per Parte Appellata:
Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis rejectis, - dichiarare, con ordinanza da pronunciarsi ai sensi dell'art. 348 ter, primo comma, c.p.c. all'udienza ex art. 350 c.p.c., l'appello proposto dalla inammissibile Parte_1
ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis, primo comma, c.p.c., ed in ogni caso -
pag. 3/18 respingere l'appello promosso dalla contro la sentenza n. Parte_1
1564/2021 pubblicata il giorno 12.04.2021, non notificata, emessa inter partes dal Tribunale di Catania, perché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza ex adverso impugnata anche con eventuale diversa motivazione. Vinte le spese e compensi del presente grado di giudizio”. Salvis juribus. Con espressa riproposizione ex art. 346 cpc delle domande ed eccezioni già svolte in primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1564/2021 pubblicata in data 13/04/2021 il Tribunale di Catania dichiarava il difetto di legittimazione passiva della quale Controparte_1
rappresentante del accoglieva l'opposizione promossa dalla Parte_2
e, per l'effetto, revocava integralmente il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.4190/2017 del 08.07.2017, iscritto al n. di R.G.8936/2017; rigettava la domanda principale di consegna dei beni e quella subordinata al pagamento dell'importo di €.50,288,00; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla e condannava la stessa al pagamento delle Pt_1
spese processuali in favore dell'opponente Controparte_1
In particolare il primo giudice, per quanto ancora di interesse, rilevava che:
- doveva essere revocato il decreto ingiuntivo attesa la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della quale “rappresentante ex CP_1 lege del vettore MSC Le VI”, essendo provato che l'opponente è Agente
Raccomandatario della Mediterranean Shipping Company S.A. mentre è inesistente il soggetto giuridico “MSC Le VI” (vedasi visura in atti);
- doveva disattendersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in proprio della posto che l'invocato art. 288 del c.d.n. prevede Controparte_1 espressamente che “entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome”, ma non esclude che l'agente pag. 4/18 raccomandatario risponda nei confronti del terzo anche in proprio per un inadempimento di un obbligazione che era chiamata ad adempiere quale rappresentante e non ha adempiuto per fatto e colpa propri (sempre che di tale responsabilità in proprio, l'opposta ne dia adeguata prova);
- nel merito la domanda era infondata, atteso che:
1. dalla documentazione prodotta si evince che l'unico contratto che vede Contr come parti la e la è il contratto di trasporto in forza del quale Pt_1
l'opposta reclama il diritto ad ottenere la consegna della merce ad essa destinata, non risultando prodotto in giudizio l'originale della polizza di carico (o un suo duplicato rilasciato nelle forme di legge);
2. quand'anche si fosse in regime di “telex release” e, quindi, non era necessaria la presentazione della polizza di carico originale per ottenere la consegna, era fondato l'assunto dell'opposta poiché la Controparte_1
aveva legittimamente acconsentito a che la società mittente modificasse i termini di resa da “telex release” a “presentazione della polizza di carico” dopo la richiesta di consegna;
3. non era stato provato che la richiesta di consegna fosse antecedente all'annullamento del telex release che è datato 18/11/2016, ore 9,54, non essendo stata prodotta alcuna richiesta di consegna delle merci da parte di antecedente l'annullamento del telex release, ma semmai una Parte_1
richiesta di LI che riguarda gli oneri che dovevano essere ancora pagati dall'importatore per ottenere lo sdoganamento delle merci (vedasi mail del 14.11.2016 e addirittura mail del 18/11/2016, ore 19,08 – successiva quindi all'annullamento - con cui il Sig. della Testimone_5
LI chiede un conteggio delle spese di sosta maturate sino a quel giorno ed il costo giornaliero in modo da comunicarlo all'importatore al fine di ottenere lo sdoganamento delle merci), ma nessuna richiesta di
Parte_1
pag. 5/18 4. ai sensi del terzo comma dell'art.1685 c.c., il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario e la locuzione “sono passate a disposizione”, trattandosi di cose mobili, sembra volersi riferire al momento in cui sono completate tutte le operazioni di sdoganamento (compreso, quindi il pagamento dei relativi oneri) prodromiche alla consegna, unico momento in cui la merce esce dalla disponibilità materiale del vettore per entrare in quella del destinatario;
5. sino a quando le opere di sdoganamento non sono concluse e non vi è stata la materiale consegna della merce, allora è possibile l'esercizio del diritto di contrordine (salvo sempre il diritto al rimborso delle spese ed al risarcimento dei danni derivati dal contrordine in favore del vettore), contrordine che era stato quindi esercitato nei termini consentiti;
6. doveva, infine, dichiararsi inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposta, stante che per consolidata giurisprudenza (per tutte
Cass. 13086/2007) solo l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali ai sensi dell'art.36 c.p.c. diverse da quella fatte valere con il ricorso per ingiunzione.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo gravame per tutte le Parte_1
ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Si è costituita instando per la dichiarazione di inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.c. e nel merito per il suo il rigetto.
Indi, all'udienza del 31/05/2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 6/18 In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Con il primo motivo, l'appellante censura il dichiarato difetto di legittimazione della quale rappresentante della Controparte_1 Controparte_5
, deducendo che risulta in modo in modo inequivocabile dalla stessa
[...]
polizza di carico che il vettore è la e Controparte_6
che il suo rappresentante al porto di destinazione è la Soc. Controparte_1
Conclude, quindi, l'appellante che, se la ha la rappresentanza, Controparte_1
ex art. 288 cdn, della , correttamente la medesima è stata fatta oggetto CP_6
pag. 7/18 della ingiunzione emessa dal Tribunale di Catania poi opposta, dovendosi prescindere dalla individuazione del nominativo esatto del soggetto rappresentato e tener conto del complesso dell'atto introduttivo del giudizio, ovvero del ricorso per ingiunzione, ove si evince chiaramente che il vettore di cui la CP_1
è raccomandataria e quindi rappresentante ex art. 288 Cdn è la
[...] [...]
che ha emesso la polizza di carico. Controparte_7
Ne consegue, secondo la prospettazione dell'appellante, che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto che l'errata indicazione del
Contr vettore rappresentato, indicato come Le VI invece che come
[...]
, comporti la nullità del decreto ingiuntivo. Controparte_7
Il motivo è infondato e va rigettato.
Non v'è, infatti, dubbio che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato richiesto ed ottenuto nei confronti di un soggetto inesistente ossia il vettore “MSC Le
VI”, rappresentato da Controparte_1
Ed invero nel ricorso si legge chiaramente “CHIEDE che la S.V. Ill.ma Voglia emettere, a favore della Ricorrente e nei confronti della Controparte_1
(C.F./P.IVA , sia in proprio che quale Rappresentante ex lege del P.IVA_2
vettore MSC LE NAVI , in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in 90139 Palermo (PA, Via Emerico Amari n. 124 (pec:
), visti gli artt. 633 e ss. c.p.c. come modificati dal D.L. Email_1
231/02, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la consegna alla
Ricorrente della merce relativa al trasporto de quo”
A nulla rileva, quindi, che dal contesto dei documenti prodotti poteva evincersi che lo stesso doveva essere destinato a Controparte_7
[...
, stante la chiara enunciazione del ricorso.
Né appare pertinente la giurisprudenza citata dall'appellante, posto che nel caso in esame era chiaramente possibile l'identificazione del soggetto nei cui confronti
è stato chiesto il decreto ingiuntivo.
pag. 8/18 Va, quindi, confermata la disposta revoca del decreto ingiuntivo n. 4190/2017 emesso dal Tribunale di Catania in data 08/07/2017.
Peraltro, appare utile precisare che la nella costituzione in primo Parte_3
grado ha chiesto solo la conferma del decreto ingiuntivo, senza proporre (anche in via subordinata) espressa domanda nei confronti della Controparte_7
(“confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
[...]
opposto e, comunque, condannare la a consegnare i beni di Controparte_1
cui è causa o, in alternativa, al pagamento a favore della I. WI dell'importo di Euro 50.288,00”),- se non quella risarcitoria, in via riconvenzionale, non riproposta in sede di gravame, con la conseguenza che in questa sede di appello nessuna pronuncia può emettersi con riferimento alla legittimazione passiva di quale agente raccomandatario di Mediterranean Shipping Controparte_1
Company SA.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la motivazione della sentenza nella parte in cui il primo giudice, decidendo nel merito la controversia, ha affermato che la correttamente avrebbe rifiutato la Controparte_1
consegna dei beni in quanto il contrordine alla consegna degli stessi senza presentazione della polizza di carico sarebbe intervenuto prima che i beni passassero nella giuridica disponibilità della destinataria, così equivocando sul significato della disposizione dell'art. 1685 ultimo comma cod. civ. che disciplina il diritto di contrordine, indicando quale limite temporale per il suo esercizio il momento in cui le cose trasportate sono passate a disposizione del destinatario.
In particolare deduce l'appellante che:
- il diritto di contrordine è sì disciplinato dall'art. 1685 cod. civ. - il quale prevede
“Diritti del mittente - Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo
l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
pag. 9/18 Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore. Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario”) – ma i diritti del destinatario sono disciplinati dall'art. 1687 cod. civ. – il quale prevede “Riconsegna delle merci - Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi. Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate. Se dal mittente
è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario” -
e dall'art. 1689 cod. civ. – il quale prevede “Diritti del destinatario - I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito”;
- nel caso in esame le cose trasportate sono passate a disposizione della destinataria e per essa dello spedizioniere da essa Parte_1 CP_3
incaricato, già in data 21.10.2016, ovvero allorché il vettore, ai sensi dell'art. 1687 cod. civ., ha comunicato a mezzo e-mail che la merce era pervenuta in porto mettendola a disposizione del destinatario;
- la a mezzo del proprio spedizioniere ha prontamente Parte_1 CP_3
richiesto la consegna della merce con e-mail in data 31.10.2016, con la quale la pag. 10/18 stessa chiedeva conferma della consegna senza presentazione della CP_3
polizza di carico, e riceveva dalla assicurazione in tal senso. Controparte_1
- in data 03.11.2016, la confermava ulteriormente la richiesta di CP_3
riconsegna, indicando il proprio subcontraente in loco incaricato dello sdoganamento e del ritiro e poi ancora con e-mail in data 14.11.2016 la CP_3
richiedeva il conteggio dei costi di sosta dovuti al vettore;
[...]
- il diritto di contrordine, esercitato dal mittente solo in data 18.11.2016, è intervenuto tardivamente, in quanto a quella data le merci erano già passate nella disponibilità del destinatario.
Con il terzo motivo d'appello ha denunciato l'erroneità della Parte_1
sentenza nella parte in cui ha statuito che “deve ritenersi che non essendo stata esibita e prodotta la polizza di carico, unico documento legittimante la consegna della merce, la domanda della non può essere accolta”. Pt_1
Deduce all'uopo l'appellante che risulta irrilevante il mancato deposito dell'originale della polizza di carico (prodotta solo in copia in allegato al ricorso per ingiunzione).
I motivi sono fondati e vanno accolti.
In primo luogo occorre premettere che lo stesso primo giudice da atto che nel caso in cui il trasporto sia stato convenuto con la modalità “telex release” non è necessaria la consegna del duplicato della polizza di carico (v. pag. 5 della sentenza).
Nel caso in esame tale convezione e la sufficienza del “telex release” è stata riconosciuta dalla stessa nella mail sotto riportata. Controparte_1
pag. 11/18 Corretta risulta, inoltre, la censura in punto di esercizio del diritto di riconsegna della merce da parte di CP_3
Ed invero non è revocabile in dubbio che la richiesta di consegna formulata dalla è stata effettuata per conto della posto che già CP_3 Parte_1
nella polizza di carico la era stata indicata come parte da avvisare CP_3
al momento dell'arrivo della merce.
pag. 12/18 Ciò comprova l'esistenza del contratto di spedizione fra la e la Parte_1
e, essendo lo spedizioniere un mandatario in nome e per conto del CP_3
destinatario ai sensi dell'art. 1737 c.c., questi è legittimato a chiedere la consegna.
Peraltro tale qualità e legittimazione risulta riconosciuta dalla stessa
[...]
nella mail sopra riportata il cui scambio è avvenuto sempre tra CP_1 [...]
e nonché può evincersi anche dall' , di cui al CP_1 Controparte_3 CP_8
doc. 4 (prodotto in primo grado dalla nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 3 Pt_1
c.p.c., mai contestato dalla ), con il quale ha comunicato CP_1 CP_1
che la merce era pervenuta in porto mettendola a disposizione del destinatario.
pag. 13/18 Quanto al momento in cui la ha chiesto la riconsegna della merce esso Pt_1
ben può essere individuato già nella sopra citata mail del 31.10.2016, con la quale la ha chiesto la conferma della consegna senza presentazione CP_3
della polizza di carico ovvero in ogni caso nella missiva datata 03.11.2016 (doc.
8, anch'esso prodotto nelle memorie istruttorie sopra richiamate) con cui sempre
LI ha indicato il proprio subcontraente in loco incaricato dello sdoganamento e del ritiro, la cui ricezione non è mai stata contestata da
[...]
. CP_1
pag. 14/18 Ed anzi è la stessa a depositare la mail del 14/11/2016 con cui CP_1
LI ha chiesto il conteggio dei costi di sosta dovuti al vettore e quella da cui risulta che solo successivamente – ossia in data 18/11/2016 - ha CP_1
ricevuto il contrordine (v. doc. 6 prodotto con le memorie ex art. 186 co. 6 n. 3).
Ne consegue che al momento indicato dal primo giudice come quello in cui fu emesso l'annullamento del telex release – ossia il 18/11/2016, ore 9,54 – risultava già chiaramente inviata la richiesta la consegna dei beni oggetto del trasporto e, quindi, si erano verificate le condizioni di cui all'art. 1689 c.c. ossia spettavano al destinatario i diritti nascenti dal contratto di trasporto Parte_3
verso il vettore, essendo arrivate le cose a destinazione ed avendo il destinatario richiesto la riconsegna al vettore.
pag. 15/18 Non condivisibile risulta, dunque, la motivazione della sentenza allorché ritiene che “ai sensi del terzo comma dell'art.1685 c.c., il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario. La locuzione “sono passate a disposizione”, trattandosi di cose mobili, sembra volersi riferire al momento in cui sono completate tutte le operazioni di sdoganamento (compreso, quindi il pagamento dei relativi oneri) prodromiche alla consegna, unico momento in cui la merce esce dalla disponibilità materiale del vettore per entrare in quella del destinatario. Quindi, sino a quando le opere di sdoganamento non sono concluse
e non vi è stata la materiale consegna della merce, allora è possibile l'esercizio del diritto di contrordine (salvo sempre il diritto al rimborso delle spese ed al risarcimento dei danni derivati dal contrordine in favore del vettore), contrordine che è stato quindi esercitato nei termini consentiti”.
Ed invero, la “messa a disposizione” di cui all'art. 1685 c.c. non può che essere posta in stretta correlazione con quanto previsto dall'art. 1689 c.c., a mente del quale i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore sorgono allorché le cose arrivano a destinazione e il destinatario ha richiesto la riconsegna delle stesse al vettore.
Ne consegue che dopo la richiesta di consegna non è opponibile al destinatario un eventuale contrordine emesso dal mittente, che ormai non può più disporre dei beni oggetto di trasporto.
Infine, nessun rilievo può assumere l'attivazione o meno delle operazioni di
"sdoganamento", posto che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (cfr.
Cassazione civile sez. III - 19/06/2008, n. 16643) “mentre la richiesta di riconsegna, è diretta al "vettore" (e produce gli effetti di cui all'art. 1689 c.c., comma 1) l'attivazione del procedimento di "sdoganamento", specie anteriormente alla dichiarazione doganale, è diretta alle autorità doganali e,
pag. 16/18 non possono, per l'effetto, alla stessa attribuirsi gli effetti della "richiesta di riconsegna"”.
Quanto alla questione sollevata da nella comparsa di Controparte_1
costituzione in questa fase di gravame, a mentre della quale la non Parte_3
avrebbe avuto diritto alla riconsegna della merce perché non erano stati pagati gli oneri di cui all'art. 1689 comma II cod. civ., la stessa si palesa inammissibile poiché eccezione mai allegata nel corso del giudizio di primo grado e neanche posta a fondamento del rigetto della domanda di I. WI nella motivazione della sentenza impugnata.
L'appello deve pertanto essere parzialmente accolto e va Controparte_1
condannata a consegnare alla le due torri eoliche giunte nel porto di Parte_1
Catania a fine ottobre 2016 a bordo della nave MSC Renee – FD636W nei containers CRTU7413536 e CARU8552010 (identificate nella polizza di carico n. MSCUYD516723).
In ragione del parziale accoglimento delle domande formulate da Pt_1
con conseguente soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per
[...]
disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in ragione di un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico dell'appellata e liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della merce pari a €
50.288,00, esclusa la fase di trattazione non espletata nel corso del presente giudizi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Catania n. 1564/2021 pubblicata in data 13/04/2021, in parziale riforma della predetta sentenza ed in accoglimento della domanda di consegna dei beni formulata da così provvede: Parte_3
pag. 17/18 condanna a consegnare alla le due torri eoliche Controparte_1 Parte_1
giunte nel porto di Catania a fine ottobre 2016 a bordo della nave MSC Renee –
FD636W nei containers CRTU7413536 e CARU8552010; compensa nella misura di 1/3 le spese di entrambi i gradi del giudizio tra le parti e condanna parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, dei restanti 2/3, spese che liquida, nell'intero, quanto al primo grado in complessivi €
7.616,00, e quanto alla presente fase di gravame in complessivi € , 6.946,00, oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
conferma per il resto la sentenza appellata.
Così deciso, in data 15/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Dora Bonifacio
pag. 18/18