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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6824 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 657/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai magistrati:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 657/2024 R.G., vertente tra
Parte_1
( C.F. / P.I. ), in persona del Legale rappresentante p.t., Dott.
[...] P.IVA_1
, con Sede Legale in Roma, alla Via Patrica N. 15, rappresentata e Parte_2
difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. NICOLINO IACOVONE, del Foro di Isernia, con Studio in Venafro – IS in Via M. T. Cicerone N. 55/ a ( C.F.:
C.F._1
APPELLANTE
E
, Controparte_1
RAPPRESENTANZA ( C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Legale Rappresentante p.t., con Sede in Milano al Corso Italia n. 13, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. MASSIMILIANO SCIPIONI (C.F. ) e dall'avv. C.F._2
Pagina 1 IM OM (C.F. ), con Studio in Roma, Via C.F._3
Giuseppe Mercalli n. 80, ove la Società ha eletto domicilio.
APPELLATA
OGGETTO: contratto di assicurazione.
CONCUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 429/2024, Il tribunale di Roma ha così statuito sulla causa in oggetto, in fatto e diritto:
“Con atto di citazione regolarmente notificato l attrice ha citato in Parte_3 giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'istituto convenuto al fine di accertare il diritto alla regolazione definitiva del premio rispetto all'acconto corrisposto da determinarsi nella misura di euro 82.132,68 e per vederla condannare al pagamento di detto importo. A sostegno della domanda ha dedotto che in attuazione della convenzione A.I.O.P 20156RC00076-640132 era stata emessa la polizza n. 640169, valida dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, che prevedeva un premio annuo minimo, da corrispondere con una rateizzazione trimestrale sulla base di un fatturato annuo lordo preventivato in tre milioni di euro calcolato sulla base del tasso di 42,550%. La polizza prevedeva, inoltre che alla fine del periodo di assicurazione il premio definitivo dovuto fosse determinato sulla base del fatturato annuo verificatosi nell'anno con conseguente pagamento del conguaglio. Nel caso di specie l' convenuto aveva comunicato il 31 maggio 2016 il Pt_1 proprio fatturato per l'anno 2016, indicato in euro 4.728.967, che determinava un conguaglio di euro 82.132,68 imposte comprese. Aveva richiesto il pagamento del conguaglio alla assicurata senza esito ed aveva introdotto, di conseguenza il presente giudizio per ottenere il pagamento della somma dovuta. Si è costituito l' eccependo che il ricalcolo del premio Controparte_3 complessivo dovuto era frutto di una mera asserzione di parte attrice non provata.
[…] L'importo determinato a conguaglio doveva essere pagato entro trenta giorni dalla richiesta. L convenuto ha dedotto che, invece, per volume di affari dovesse Pt_1 intendersi il solo fatturato connesso ai ricoveri “per acuti” e non anche il fatturato relativo alle altre attività istituzionali svolte. Infatti nella comunicazione inviata per l'anno 2015 era stato indicato oltre al fatturato complessivo delle degenze, pari ad euro 4.728.347, anche il fatturato relativo ai pazienti acuti, pari ad euro 2.792.953, il fatturato per la terapia intensiva, pari ad euro 681.273, il fatturato relativo alla attività di riabilitazione pari ad euro 842.034 e il fatturato della Controparte_4
pari ad euro 412.687.
[...]
Pagina 2 Come si è indicato la polizza prevedeva da un lato la utilizzazione, quale parametro per il calcolo del premio, del volume del fatturato evidentemente prodotto ai sensi dello svolgimento di tutte le attività assistenziali oggetto di garanzia, non indicando in alcun modo la polizza la esclusione dalla garanzia dei danni conseguenti ad attività assistenziale svolta dalla struttura. Nel corso del giudizio parte attrice ha depositato copia del bilancio depositato dall' convenuto dal quale risultava che il fatturato della società non era Pt_1 quello comunicato nel maggio del 2016 ma in realtà ammontava ad euro 7.300.419 di guisa che l'importo dovuto a conguaglio ammontava ad euro 215.893,90. Risulta provato che il premio di polizza era commisurato al fatturato lordo e il pagamento del premio prevedeva una parte determinata sulla base del fatturato loro dichiarato dalla società in via di preventivo ed un conguaglio alla fine dell'anno determinato sulla base del fatturato lordo dell'anno mediante la applicazione del coefficiente pari 42,550 %0. Totalmente infondata si è rivelata la deduzione dell convenuto in relazione Pt_1 alla applicabilità ai fini della determinazione del fatturato dei soli incassi relativi alle prestazioni in favore di ricoveri definiti quali patologie in fase acuta. D'altre parte non si vede perché anche da tale categoria dovrebbero essere esclusi i ricoveri in terapia intensiva che oggettivamente rientrano in tale tipo di condizione. In sede di giudizio è emerso che la comunicazione relativa al fatturato inviata nel 2016 non era corretta in quanto difforme dai dati indicati in bilancio dalla società convenuta inquanto lo stesso sia pure in leggera flessione rispetto al 31 dicembre 2014, ammontava al 31 dicembre 2015 ad euro 7.300.419. Correttamente nel 2018 la somma dovuta è stata rideterminata in euro 215.830,90 come confermato anche dalla consulenza tecnica espletata che ha preso atto dei dati già risultanti in modo chiaro dalla documentazione prodotta in atti. Deve, pertanto, essere accolta la domanda attrice e condannata la società
[...] al pagamento della somma di euro 215.830,90 in favore Controparte_5 della società attrice detratto quanto eventualmente già percepito per effetto della ordinanza 186 ter in data 6 febbraio 2018. Sulla somma sono dovuti interessi, nella misura legale, a decorrere dalla data prevista per la regolazione del premio, […]. Avverso detta sentenza, ha proposto appello Parte_4 soccombente, deducendo l'erroneità della sentenza per i motivi di seguito indicati e chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse respinta la domanda proposta nel primo grado di giudizio. La parte appellata si è costituta, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. Respinta l'istanza di inibitoria, all'esito della discussione all'udienza del 13 novembre 2025, la Corte ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
L'appello è infondato.
Pagina 3 Con il primo motivo, si deduce la violazione del divieto di introdurre domande nuove nel corso del giudizio, atteso che la domanda dell'atto di citazione sarebbe stata integralmente modificata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., poiché la difesa della società appellata, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., precisava che il credito vantato nei confronti della società appellante era pari ad Euro 215.893,90 e non ad Euro 82.132,68.
La censura è infondata, non avendo inciso la diversa quantificazione – resa necessaria peraltro dalla circostanza che dall'esame del Bilancio 2015 acquisito nel corso del giudizio era emerso l'esatto ammontare del fatturato a consuntivo per l'anno 2015, diverso e maggiore di quello come dichiarato dalla NC – sulla causa petendi e sull'oggetto del contraddittorio già instaurato: si richiama sul punto il principio statuito dalla S.C. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020) per cui “L'art. 183, comma 6, c.p.c. non esclude la possibilità della modifica del "petitum" o della "causa petendi" della domanda originariamente formulata, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo. (Nella specie, in una domanda di restituzione la S.C. ha ritenuto ammissibile che l'importo sia stato diversamente quantificato, considerando irrilevante anche il riferimento operato al contratto preliminare piuttosto che al contratto definitivo in quanto allegazione necessaria alla determinazione delle quote di corrispettivo pagate dalle parti)”. Né sussiste alcuna modifica della causa petendi, costituita dal contratto stipulato tra le parti, sin dall'atto di citazione.
Con il secondo motivo, si censura l'interpretazione delle clausole contrattuali del primo giudice, e il mancato accoglimento della tesi di essa appellante, per cui il calcolo del premio assicurativo dovrebbe riferirsi al solo fatturato scaturente dai ricoveri “ per acuti”, ossia ai soli ricoveri che presuppongono una attività chirurgica o anche diagnostica e non anche i ricoveri in riabilitazione, in lungodegenza ovvero in reparti residenziali. La limitazione del calcolo del premio al solo fatturato relativo ai ricoveri “per acuti” deriverebbe da una lettura complessiva del contratto di polizza, il quale mira a garantire e manlevare la struttura per i danni da responsabilità civile medica, danni che per loro stessa natura possono insorgere soltanto dall'attività svolta durante un ricovero “per acuti”, ossia in relazione allo svolgimento di attività chirurgica o diagnostica. E ciò in quanto “la ' causa concreta ' che ' NC ' ha perseguito, e' evidentemente quella di garantire il ' rischio clinico ', nella cui categoria non possono rientrare i ricoveri in riabilitazione, in lungodegenza od in reparti residenziali”.
La tesi non appare fondata, alla luce delle clausole contrattuali: diversamente da Contro quanto sostenuto dall'appellante la regolamentazione del premio di cui agli art. 5 e 6 Condizioni di contratto va calcolata sul fatturato effettivo da bilancio e non sul
Pagina 4 fatturato relativo alle sole prestazioni relative ai “ricoveri per acuti”, non autorizzando alcuna delle clausole contrattuali tale limitazione. Ed invero:
- nelle premesse e definizioni, si legge che per “fatturato” si intende “l'ammontare delle fatture emesse durante il periodo di assicurazione per prestazioni inerenti le attività per la quale è prestata l'assicurazione stessa”, senza alcuna limitazione quanto alla attività cui le fatture si riferiscono;
- nella descrizione del rischio assicurato si legge che ” la garanzia è operante per quanto previsto dall'Art. 1 (oggetto dell'assicurazione) in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale integrata da quanto previsto dallo statuto e successe modifiche e integrazioni di qualunque fonte anche regionale, e comunque di fatto svolta, comprese tutte le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati, anche di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale sia per fatto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di Legge, a condizione che l'attività venga svolta in conformità a quanto previsto dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, accessorie, connesse e collegate comunque e dovunque (nei limiti dell'Art. 2 delle Norme che regolano l'assicurazione) svolte, nessuna esclusa né eccettuata”: appare evidente quindi che il rischio assicurato comprenda tutte le attività della società, nessuna esclusa. In definitiva, a termini di polizza emerge che il rischio assicurato comprende tutte le attività svolte dalla società assicurata;
il premio è riferito genericamente al volume di affari, senza alcuna distinzione, che deve essere documentata, e che il fatturato fa riferimento a tutte le fatture emesse per le attività – senza alcuna distinzione - svolte dalla assicurata: tali circostanza consentono di escludere la lettura limitativa di parte appellante, secondo cui il premio sarebbe riferito solo ai ricoveri per acuti. Né la interpretazione letterale si pone in contrasto con la causa contrattuale, atteso che la circostanza che tutte le attività sono oggetto di assicurazione giustifica anche sul piano logico e causale che il premio sia collegato al complesso del fatturato della assicurata. L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 7.500,00, oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Roma, 17 novembre 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai magistrati:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 657/2024 R.G., vertente tra
Parte_1
( C.F. / P.I. ), in persona del Legale rappresentante p.t., Dott.
[...] P.IVA_1
, con Sede Legale in Roma, alla Via Patrica N. 15, rappresentata e Parte_2
difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. NICOLINO IACOVONE, del Foro di Isernia, con Studio in Venafro – IS in Via M. T. Cicerone N. 55/ a ( C.F.:
C.F._1
APPELLANTE
E
, Controparte_1
RAPPRESENTANZA ( C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Legale Rappresentante p.t., con Sede in Milano al Corso Italia n. 13, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. MASSIMILIANO SCIPIONI (C.F. ) e dall'avv. C.F._2
Pagina 1 IM OM (C.F. ), con Studio in Roma, Via C.F._3
Giuseppe Mercalli n. 80, ove la Società ha eletto domicilio.
APPELLATA
OGGETTO: contratto di assicurazione.
CONCUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 429/2024, Il tribunale di Roma ha così statuito sulla causa in oggetto, in fatto e diritto:
“Con atto di citazione regolarmente notificato l attrice ha citato in Parte_3 giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'istituto convenuto al fine di accertare il diritto alla regolazione definitiva del premio rispetto all'acconto corrisposto da determinarsi nella misura di euro 82.132,68 e per vederla condannare al pagamento di detto importo. A sostegno della domanda ha dedotto che in attuazione della convenzione A.I.O.P 20156RC00076-640132 era stata emessa la polizza n. 640169, valida dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, che prevedeva un premio annuo minimo, da corrispondere con una rateizzazione trimestrale sulla base di un fatturato annuo lordo preventivato in tre milioni di euro calcolato sulla base del tasso di 42,550%. La polizza prevedeva, inoltre che alla fine del periodo di assicurazione il premio definitivo dovuto fosse determinato sulla base del fatturato annuo verificatosi nell'anno con conseguente pagamento del conguaglio. Nel caso di specie l' convenuto aveva comunicato il 31 maggio 2016 il Pt_1 proprio fatturato per l'anno 2016, indicato in euro 4.728.967, che determinava un conguaglio di euro 82.132,68 imposte comprese. Aveva richiesto il pagamento del conguaglio alla assicurata senza esito ed aveva introdotto, di conseguenza il presente giudizio per ottenere il pagamento della somma dovuta. Si è costituito l' eccependo che il ricalcolo del premio Controparte_3 complessivo dovuto era frutto di una mera asserzione di parte attrice non provata.
[…] L'importo determinato a conguaglio doveva essere pagato entro trenta giorni dalla richiesta. L convenuto ha dedotto che, invece, per volume di affari dovesse Pt_1 intendersi il solo fatturato connesso ai ricoveri “per acuti” e non anche il fatturato relativo alle altre attività istituzionali svolte. Infatti nella comunicazione inviata per l'anno 2015 era stato indicato oltre al fatturato complessivo delle degenze, pari ad euro 4.728.347, anche il fatturato relativo ai pazienti acuti, pari ad euro 2.792.953, il fatturato per la terapia intensiva, pari ad euro 681.273, il fatturato relativo alla attività di riabilitazione pari ad euro 842.034 e il fatturato della Controparte_4
pari ad euro 412.687.
[...]
Pagina 2 Come si è indicato la polizza prevedeva da un lato la utilizzazione, quale parametro per il calcolo del premio, del volume del fatturato evidentemente prodotto ai sensi dello svolgimento di tutte le attività assistenziali oggetto di garanzia, non indicando in alcun modo la polizza la esclusione dalla garanzia dei danni conseguenti ad attività assistenziale svolta dalla struttura. Nel corso del giudizio parte attrice ha depositato copia del bilancio depositato dall' convenuto dal quale risultava che il fatturato della società non era Pt_1 quello comunicato nel maggio del 2016 ma in realtà ammontava ad euro 7.300.419 di guisa che l'importo dovuto a conguaglio ammontava ad euro 215.893,90. Risulta provato che il premio di polizza era commisurato al fatturato lordo e il pagamento del premio prevedeva una parte determinata sulla base del fatturato loro dichiarato dalla società in via di preventivo ed un conguaglio alla fine dell'anno determinato sulla base del fatturato lordo dell'anno mediante la applicazione del coefficiente pari 42,550 %0. Totalmente infondata si è rivelata la deduzione dell convenuto in relazione Pt_1 alla applicabilità ai fini della determinazione del fatturato dei soli incassi relativi alle prestazioni in favore di ricoveri definiti quali patologie in fase acuta. D'altre parte non si vede perché anche da tale categoria dovrebbero essere esclusi i ricoveri in terapia intensiva che oggettivamente rientrano in tale tipo di condizione. In sede di giudizio è emerso che la comunicazione relativa al fatturato inviata nel 2016 non era corretta in quanto difforme dai dati indicati in bilancio dalla società convenuta inquanto lo stesso sia pure in leggera flessione rispetto al 31 dicembre 2014, ammontava al 31 dicembre 2015 ad euro 7.300.419. Correttamente nel 2018 la somma dovuta è stata rideterminata in euro 215.830,90 come confermato anche dalla consulenza tecnica espletata che ha preso atto dei dati già risultanti in modo chiaro dalla documentazione prodotta in atti. Deve, pertanto, essere accolta la domanda attrice e condannata la società
[...] al pagamento della somma di euro 215.830,90 in favore Controparte_5 della società attrice detratto quanto eventualmente già percepito per effetto della ordinanza 186 ter in data 6 febbraio 2018. Sulla somma sono dovuti interessi, nella misura legale, a decorrere dalla data prevista per la regolazione del premio, […]. Avverso detta sentenza, ha proposto appello Parte_4 soccombente, deducendo l'erroneità della sentenza per i motivi di seguito indicati e chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse respinta la domanda proposta nel primo grado di giudizio. La parte appellata si è costituta, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. Respinta l'istanza di inibitoria, all'esito della discussione all'udienza del 13 novembre 2025, la Corte ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
L'appello è infondato.
Pagina 3 Con il primo motivo, si deduce la violazione del divieto di introdurre domande nuove nel corso del giudizio, atteso che la domanda dell'atto di citazione sarebbe stata integralmente modificata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., poiché la difesa della società appellata, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., precisava che il credito vantato nei confronti della società appellante era pari ad Euro 215.893,90 e non ad Euro 82.132,68.
La censura è infondata, non avendo inciso la diversa quantificazione – resa necessaria peraltro dalla circostanza che dall'esame del Bilancio 2015 acquisito nel corso del giudizio era emerso l'esatto ammontare del fatturato a consuntivo per l'anno 2015, diverso e maggiore di quello come dichiarato dalla NC – sulla causa petendi e sull'oggetto del contraddittorio già instaurato: si richiama sul punto il principio statuito dalla S.C. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020) per cui “L'art. 183, comma 6, c.p.c. non esclude la possibilità della modifica del "petitum" o della "causa petendi" della domanda originariamente formulata, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo. (Nella specie, in una domanda di restituzione la S.C. ha ritenuto ammissibile che l'importo sia stato diversamente quantificato, considerando irrilevante anche il riferimento operato al contratto preliminare piuttosto che al contratto definitivo in quanto allegazione necessaria alla determinazione delle quote di corrispettivo pagate dalle parti)”. Né sussiste alcuna modifica della causa petendi, costituita dal contratto stipulato tra le parti, sin dall'atto di citazione.
Con il secondo motivo, si censura l'interpretazione delle clausole contrattuali del primo giudice, e il mancato accoglimento della tesi di essa appellante, per cui il calcolo del premio assicurativo dovrebbe riferirsi al solo fatturato scaturente dai ricoveri “ per acuti”, ossia ai soli ricoveri che presuppongono una attività chirurgica o anche diagnostica e non anche i ricoveri in riabilitazione, in lungodegenza ovvero in reparti residenziali. La limitazione del calcolo del premio al solo fatturato relativo ai ricoveri “per acuti” deriverebbe da una lettura complessiva del contratto di polizza, il quale mira a garantire e manlevare la struttura per i danni da responsabilità civile medica, danni che per loro stessa natura possono insorgere soltanto dall'attività svolta durante un ricovero “per acuti”, ossia in relazione allo svolgimento di attività chirurgica o diagnostica. E ciò in quanto “la ' causa concreta ' che ' NC ' ha perseguito, e' evidentemente quella di garantire il ' rischio clinico ', nella cui categoria non possono rientrare i ricoveri in riabilitazione, in lungodegenza od in reparti residenziali”.
La tesi non appare fondata, alla luce delle clausole contrattuali: diversamente da Contro quanto sostenuto dall'appellante la regolamentazione del premio di cui agli art. 5 e 6 Condizioni di contratto va calcolata sul fatturato effettivo da bilancio e non sul
Pagina 4 fatturato relativo alle sole prestazioni relative ai “ricoveri per acuti”, non autorizzando alcuna delle clausole contrattuali tale limitazione. Ed invero:
- nelle premesse e definizioni, si legge che per “fatturato” si intende “l'ammontare delle fatture emesse durante il periodo di assicurazione per prestazioni inerenti le attività per la quale è prestata l'assicurazione stessa”, senza alcuna limitazione quanto alla attività cui le fatture si riferiscono;
- nella descrizione del rischio assicurato si legge che ” la garanzia è operante per quanto previsto dall'Art. 1 (oggetto dell'assicurazione) in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale integrata da quanto previsto dallo statuto e successe modifiche e integrazioni di qualunque fonte anche regionale, e comunque di fatto svolta, comprese tutte le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati, anche di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale sia per fatto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di Legge, a condizione che l'attività venga svolta in conformità a quanto previsto dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, accessorie, connesse e collegate comunque e dovunque (nei limiti dell'Art. 2 delle Norme che regolano l'assicurazione) svolte, nessuna esclusa né eccettuata”: appare evidente quindi che il rischio assicurato comprenda tutte le attività della società, nessuna esclusa. In definitiva, a termini di polizza emerge che il rischio assicurato comprende tutte le attività svolte dalla società assicurata;
il premio è riferito genericamente al volume di affari, senza alcuna distinzione, che deve essere documentata, e che il fatturato fa riferimento a tutte le fatture emesse per le attività – senza alcuna distinzione - svolte dalla assicurata: tali circostanza consentono di escludere la lettura limitativa di parte appellante, secondo cui il premio sarebbe riferito solo ai ricoveri per acuti. Né la interpretazione letterale si pone in contrasto con la causa contrattuale, atteso che la circostanza che tutte le attività sono oggetto di assicurazione giustifica anche sul piano logico e causale che il premio sia collegato al complesso del fatturato della assicurata. L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 7.500,00, oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Roma, 17 novembre 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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