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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6882 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18188 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 3499/2024 dell'1.02.2024, pubblicata in data 02.02.2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Trani (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Ischia alla Traversa Mirabella n. 21; appellante
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
G. Grezar n. 14, in persona del Dott. , legale rappresentante pro tempore, giusta procura CP_2 speciale per atto del Notaio (Rep. n. 181515, Racc. n. 12772 del 25.07.24) , rappresentata Persona_1
e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Marco Grasso (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via C.F._3
L. Caldieri n. 132; appellata
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del e suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites per atto del Notaio (Rep. Persona_2
n. 20692 Racc. n. 9761 Reg. il 22.01.2024), allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Lucia Capriello (C.F. ) e con questo elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in Napoli, C.F._4
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, l' Parte_1 [...]
ed il proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_5 Controparte_3
07120220029101862000 dell'importo di euro 306,23, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al
Codice della Strada. Eccependo l'irregolarità della procedura di riscossione, attesa la mancata notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella in parola ed eccependo, altresì, la sopravvenuta prescrizione del credito ivi contenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 C.d.S., chiedeva accertarsi l'insussistenza delle pretese creditorie coattivamente azionate dal concessionario in quanto prive di valido titolo esecutivo, nonché l'illegittimità del provvedimento impugnato, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituiva l' la quale, Controparte_1 contestando la fondatezza delle avverse deduzioni, ne chiedeva l'integrale rigetto.
Con sentenza n. 3499/24 il giudice di pace di Napoli, compensando integralmente le spese di lite, rigettava l'opposizione così statuendo: “Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per non aver dimostrato la ricorrente, di averlo presentato nei 30 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, non dichiarata in ricorso, né ricavabile da ogni altra documentazione”.
Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ha proposto gravame . Parte_1
L'odierna appellante ha censurato la sentenza del giudice di pace laddove ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per non aver dato prova essa contribuente della tempestività dello stesso, attesa la mancanza in atti di documentazione da cui si potesse evincere la data di notifica della cartella esattoriale impugnata. Nel merito, reiterando le doglianze sollevate nel giudizio di primo grado, ha concluso come in atti con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l' eccependo in via preliminare il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo. Nel merito, deducendo l'infondatezza degli assunti attorei, acclarata la legittimità e correttezza del proprio operato, ha insistito per il rigetto del proposto gravame e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di giudizio.
Del pari si è costituito il il quale ha contestato le avverse deduzioni chiedendone il Controparte_3 rigetto.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la causa, questa è stata posta in decisione con provvedimento del 13.06.2025.
Orbene, prima di passare alla disamina del merito della controversia, è necessario analizzare talune questioni preliminari.
Stante il valore della odierna controversia (euro 306,23), la pronuncia del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., deve intendersi resa secondo equità, con la conseguenza che, in ragione di quanto stabilito dall'art. 339, terzo comma, c.p.c., la sentenza è appellabile “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha, giustappunto, confermato l'orientamento secondo il quale, nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento, emessa per il pagamento di sanzioni amministrative, trova applicazione la previsione di cui all'art, 7, co. 10 D.Lgs. n. 150/2011, che esclude espressamente che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace, si applichi l'art. 113, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., Sent. 17212/2017; Cass. civ., Ord. n. 8806/2015; Cass. civ., Sent
Cass. civ., Sent. n. 9557/2014). Ne consegue che l'appello è pienamente ammissibile e non limitato ai soli motivi di cui all'art. 339, co. 3 c.p.c.
Orbene, venendo al merito della controversia, è indubbia l'eccepita erroneità del provvedimento impugnato con il quale il giudice di pace ha dichiarato l'inammissibilità della domanda spiegata dalla , sul Pt_1 rilievo del mancato assolvimento, da parte di quest'ultima, del proprio onere probatorio circa la tempestività del ricorso avverso la cartella esattoriale in parola.
Sul punto, giova rilevare quanto che se è vero quanto affermato dai Giudici di legittimità secondo cui:
“Grava sull'opponente l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione.” (Cass. Sez. III, n.7051/2012), è altrettanto vero che detto principio, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, debba essere coordinato con il principio dell'acquisizione probatoria sicchè l'onere è assolto anche qualora la prova della predetta tempestività emerga comunque dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opposto. (Cass. Sez. III n. 26932/2014, Cass.
Sez. VI, n. 19277/2012).
Dunque, nella fattispecie concreta, considerando la data di notifica della cartella, avvenuta il 10.02.2023, circostanza pacifica tra le parti e mai contestata;
atteso il deposito del ricorso in data 26.02.2023, l'azione spiegata dalla contribuente risultava tempestiva. Orbene, acclarata la tempestività dell'azione promossa in primo grado dalla , deve ritenersi altresì Pt_1 fondata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti entro il termine di cui all'art. 201, co. 1 e 5
C.d.S. quale fattispecie estintiva della pretesa sanzionatoria, in difetto del deposito di documentazione attestante l'intervenuta notifica dei verbali sottesi alla cartella impugnata.
Nei fatti di causa, il Tribunale osserva come il quale amministrazione convenuta e Controparte_3 contumace in primo grado, non abbia assolto al proprio onere probatorio omettendo di versare in atti la documentazione relativa ai procedimenti notificatori dei verbali di contestazione, ancorchè detta documentazione sarebbe stata, in tale sede, inammissibile posto il divieto dei nova in appello. Invero, spetta all'ente impositore dimostrare la correttezza degli adempimenti di sua competenza e, quindi, di aver eseguito ritualmente e tempestivamente la notifica al contribuente dei verbali di accertamento della violazione.
La fondatezza della domanda impone che la sentenza n. 3499/24 del Giudice di Pace di Napoli vada riformata, con conseguente annullamento della cartella n. 07120220029101862000, stante l'illegittimità della procedura di riscossione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'ente impositore e liquidate ai sensi del
D.M. 147/2022, in misura corrispondente ai minimi dello scaglione di riferimento, in ragione della semplicità della lite e dell'attività espletata, senza alcuna istruttoria.
Si ritiene che nei confronti dell' sussistano i presupposti per la Controparte_1 compensazione, essendo tale parte mera litisconsorte. Sul punto, non si ignorano le pronunce della
Suprema Corte in cui si afferma che, per il principio di causalità, le spese vanno poste anche a carico dell' . Tuttavia, tale conclusione si giustifica nel caso vi sia un'opposizione Controparte_6 all'esecuzione. Nel caso di opposizione c.d. recuperatoria, la cartella non è altro che il mezzo di conoscenza dell'atto presupposto, che è il vero oggetto dell'impugnativa.
Del resto, la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 2570/2017), che ha affermato il principio de quo in relazione proprio ad un'opposizione a cartella nascente da sanzione per violazioni CdS, ha richiamato precedenti decisioni (cfr. sent. 14125/2016) nelle quali ancora si qualificava l'opposizione che ci occupa ex art. 615
c.p.c. Invece, a partire dalla nota sent. delle S.U. n. 22080/2017 si è consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella. Da ciò, ad avviso di questo
Tribunale, deve trarsi la conclusione che le spese di lite vadano poste unicamente a carico dell'ente impositore, naturale contraddittore, così come sarebbe stato nell'opposizione che parte attrice ha dovuto recuperare.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' e del e avverso la sentenza n. 3499/24 del Controparte_1 Controparte_3
Giudice di pace di Napoli dell'01.02.2024 e depositata il 02.02.2024, così provvede:
a) accoglie l'appello avverso la sentenza n. 3499/24 del Giudice di pace di Napoli dell'1.02.2024 e depositata il 02.02.2024 e, per l'effetto, dispone l'annullamento della cartella di pagamento n.
07120220029101862000;
b) condanna il al pagamento, in favore della sig.ra delle spese Controparte_3 Parte_1 di lite, che liquida, per compensi in euro 139,00 per il primo grado;
in euro 232,00 per il presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge, oltre contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo di ciascun giudizio.
c) compensa le spese di giudizio tra e l' . Parte_1 Controparte_1
Napoli, 7 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18188 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 3499/2024 dell'1.02.2024, pubblicata in data 02.02.2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Trani (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Ischia alla Traversa Mirabella n. 21; appellante
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
G. Grezar n. 14, in persona del Dott. , legale rappresentante pro tempore, giusta procura CP_2 speciale per atto del Notaio (Rep. n. 181515, Racc. n. 12772 del 25.07.24) , rappresentata Persona_1
e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Marco Grasso (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via C.F._3
L. Caldieri n. 132; appellata
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del e suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites per atto del Notaio (Rep. Persona_2
n. 20692 Racc. n. 9761 Reg. il 22.01.2024), allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Lucia Capriello (C.F. ) e con questo elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in Napoli, C.F._4
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, l' Parte_1 [...]
ed il proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_5 Controparte_3
07120220029101862000 dell'importo di euro 306,23, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al
Codice della Strada. Eccependo l'irregolarità della procedura di riscossione, attesa la mancata notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella in parola ed eccependo, altresì, la sopravvenuta prescrizione del credito ivi contenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 C.d.S., chiedeva accertarsi l'insussistenza delle pretese creditorie coattivamente azionate dal concessionario in quanto prive di valido titolo esecutivo, nonché l'illegittimità del provvedimento impugnato, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituiva l' la quale, Controparte_1 contestando la fondatezza delle avverse deduzioni, ne chiedeva l'integrale rigetto.
Con sentenza n. 3499/24 il giudice di pace di Napoli, compensando integralmente le spese di lite, rigettava l'opposizione così statuendo: “Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per non aver dimostrato la ricorrente, di averlo presentato nei 30 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, non dichiarata in ricorso, né ricavabile da ogni altra documentazione”.
Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ha proposto gravame . Parte_1
L'odierna appellante ha censurato la sentenza del giudice di pace laddove ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per non aver dato prova essa contribuente della tempestività dello stesso, attesa la mancanza in atti di documentazione da cui si potesse evincere la data di notifica della cartella esattoriale impugnata. Nel merito, reiterando le doglianze sollevate nel giudizio di primo grado, ha concluso come in atti con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l' eccependo in via preliminare il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo. Nel merito, deducendo l'infondatezza degli assunti attorei, acclarata la legittimità e correttezza del proprio operato, ha insistito per il rigetto del proposto gravame e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di giudizio.
Del pari si è costituito il il quale ha contestato le avverse deduzioni chiedendone il Controparte_3 rigetto.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la causa, questa è stata posta in decisione con provvedimento del 13.06.2025.
Orbene, prima di passare alla disamina del merito della controversia, è necessario analizzare talune questioni preliminari.
Stante il valore della odierna controversia (euro 306,23), la pronuncia del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., deve intendersi resa secondo equità, con la conseguenza che, in ragione di quanto stabilito dall'art. 339, terzo comma, c.p.c., la sentenza è appellabile “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha, giustappunto, confermato l'orientamento secondo il quale, nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento, emessa per il pagamento di sanzioni amministrative, trova applicazione la previsione di cui all'art, 7, co. 10 D.Lgs. n. 150/2011, che esclude espressamente che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace, si applichi l'art. 113, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., Sent. 17212/2017; Cass. civ., Ord. n. 8806/2015; Cass. civ., Sent
Cass. civ., Sent. n. 9557/2014). Ne consegue che l'appello è pienamente ammissibile e non limitato ai soli motivi di cui all'art. 339, co. 3 c.p.c.
Orbene, venendo al merito della controversia, è indubbia l'eccepita erroneità del provvedimento impugnato con il quale il giudice di pace ha dichiarato l'inammissibilità della domanda spiegata dalla , sul Pt_1 rilievo del mancato assolvimento, da parte di quest'ultima, del proprio onere probatorio circa la tempestività del ricorso avverso la cartella esattoriale in parola.
Sul punto, giova rilevare quanto che se è vero quanto affermato dai Giudici di legittimità secondo cui:
“Grava sull'opponente l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione.” (Cass. Sez. III, n.7051/2012), è altrettanto vero che detto principio, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, debba essere coordinato con il principio dell'acquisizione probatoria sicchè l'onere è assolto anche qualora la prova della predetta tempestività emerga comunque dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opposto. (Cass. Sez. III n. 26932/2014, Cass.
Sez. VI, n. 19277/2012).
Dunque, nella fattispecie concreta, considerando la data di notifica della cartella, avvenuta il 10.02.2023, circostanza pacifica tra le parti e mai contestata;
atteso il deposito del ricorso in data 26.02.2023, l'azione spiegata dalla contribuente risultava tempestiva. Orbene, acclarata la tempestività dell'azione promossa in primo grado dalla , deve ritenersi altresì Pt_1 fondata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti entro il termine di cui all'art. 201, co. 1 e 5
C.d.S. quale fattispecie estintiva della pretesa sanzionatoria, in difetto del deposito di documentazione attestante l'intervenuta notifica dei verbali sottesi alla cartella impugnata.
Nei fatti di causa, il Tribunale osserva come il quale amministrazione convenuta e Controparte_3 contumace in primo grado, non abbia assolto al proprio onere probatorio omettendo di versare in atti la documentazione relativa ai procedimenti notificatori dei verbali di contestazione, ancorchè detta documentazione sarebbe stata, in tale sede, inammissibile posto il divieto dei nova in appello. Invero, spetta all'ente impositore dimostrare la correttezza degli adempimenti di sua competenza e, quindi, di aver eseguito ritualmente e tempestivamente la notifica al contribuente dei verbali di accertamento della violazione.
La fondatezza della domanda impone che la sentenza n. 3499/24 del Giudice di Pace di Napoli vada riformata, con conseguente annullamento della cartella n. 07120220029101862000, stante l'illegittimità della procedura di riscossione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'ente impositore e liquidate ai sensi del
D.M. 147/2022, in misura corrispondente ai minimi dello scaglione di riferimento, in ragione della semplicità della lite e dell'attività espletata, senza alcuna istruttoria.
Si ritiene che nei confronti dell' sussistano i presupposti per la Controparte_1 compensazione, essendo tale parte mera litisconsorte. Sul punto, non si ignorano le pronunce della
Suprema Corte in cui si afferma che, per il principio di causalità, le spese vanno poste anche a carico dell' . Tuttavia, tale conclusione si giustifica nel caso vi sia un'opposizione Controparte_6 all'esecuzione. Nel caso di opposizione c.d. recuperatoria, la cartella non è altro che il mezzo di conoscenza dell'atto presupposto, che è il vero oggetto dell'impugnativa.
Del resto, la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 2570/2017), che ha affermato il principio de quo in relazione proprio ad un'opposizione a cartella nascente da sanzione per violazioni CdS, ha richiamato precedenti decisioni (cfr. sent. 14125/2016) nelle quali ancora si qualificava l'opposizione che ci occupa ex art. 615
c.p.c. Invece, a partire dalla nota sent. delle S.U. n. 22080/2017 si è consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella. Da ciò, ad avviso di questo
Tribunale, deve trarsi la conclusione che le spese di lite vadano poste unicamente a carico dell'ente impositore, naturale contraddittore, così come sarebbe stato nell'opposizione che parte attrice ha dovuto recuperare.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' e del e avverso la sentenza n. 3499/24 del Controparte_1 Controparte_3
Giudice di pace di Napoli dell'01.02.2024 e depositata il 02.02.2024, così provvede:
a) accoglie l'appello avverso la sentenza n. 3499/24 del Giudice di pace di Napoli dell'1.02.2024 e depositata il 02.02.2024 e, per l'effetto, dispone l'annullamento della cartella di pagamento n.
07120220029101862000;
b) condanna il al pagamento, in favore della sig.ra delle spese Controparte_3 Parte_1 di lite, che liquida, per compensi in euro 139,00 per il primo grado;
in euro 232,00 per il presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge, oltre contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo di ciascun giudizio.
c) compensa le spese di giudizio tra e l' . Parte_1 Controparte_1
Napoli, 7 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale