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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2281/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 22/11/1972), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CC ES;
(MA (RM), 19/01/1973), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SICA GIOVANNA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 06/09/2001 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. Le parti vivranno separate in reciproco rispetto, dichiarando di essere autosufficienti e ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
2. la figlia minore, , viene affidata congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e collocamento prevalente presso la madre nella abitazione finora adibita a casa coniugale sita in Roma, Viale degli Astri, 30, in comproprietà tra i coniugi e di cui verrà data, con l'omologa del ricorso congiunto per la separazione, l'assegnazione alla Sig.ra in qualità di Controparte_1
genitore collocatario. Con la sottoscrizione del presente accordo, la Sig.ra si obbliga a corrispondere interamente gli oneri condominiali CP_1
afferenti la casa coniugale, e ciò a far data dal mese di aprile 2024 ovvero dall'allontanamento definitivo del marito. La Sig.ra s'impegna al CP_1
pagamento delle spese di ordinaria amministrazione, mentre quelle afferenti la straordinaria amministrazione rimarranno a carico di entrambi. Dalla
data di sottoscrizione del presente accordo, la Sig.ra provvederà CP_1
alla voltura a proprio nome di tutte le utenze della casa coniugale e comunque, sempre a decorrere da tale data, i relativi costi saranno a suo esclusivo carico per quanto concerne il pagamento del tributo relativo alla
TARI, ogni coniuge provvederà a versare metà della quota corrispondente.
3. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative all'istruzione, alla salute, alla cura e all'educazione della figlia , Per_1
concordando sin d'ora che, il padre potrà vedere e stare con quest'ultima, ogni qual volta lo desideri e ciò anche durante le festività natalizie, pasquali e estive, e comunque compatibilmente con le esigenze di studio e ludiche della ragazza nonché quelle lavorative di entrambi i genitori. In ogni caso, si indicano orientativamente le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra i genitori, da comunicarsi preventivamente:- Il padre provvederà a trascorrere con la figlia almeno due fine settimana alternati al mese.- La figlia Per_1
(qualora vorrà anche l'altra figlia maggiorenne ) Per_1 Per_2
trascorrerà le vacanze natalizie una settimana consecutiva con il padre e quella successiva con la madre, in particolare dal 22 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio, oppure alternando dal 24 con un genitore ed il 25 con l'altro e lo stesso dicasi per il 31 dicembre ed il 1 gennaio.- Per le vacanze estive , potrà trascorrere egualmente dei periodi con il Per_1
padre ed altri con la madre, secondo le sue esigenze.- Parimenti, la figlia
, ad oggi maggiorenne ma non autonoma economicamente, Per_2
continuerà a convivere con la madre presso la casa coniugale e vedrà il padre ogni qual volta lo desideri.
4. Il padre, in proporzione alle proprie capacità economiche e in ragione del regime di permanenza concordato, corrisponderà, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, l'assegno mensile di € 550,00
(cinquecentocinquanta/00), così diviso in € 275,00
(duecentosettantacinque/00) in favore di ed € 275,00 Per_2
(duecentosettantacinque/00) in favore di , da corrispondersi Per_1
anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla Sig.ra Tale Controparte_1
assegno sarà rivalutato annualmente – a partire da un anno dopo la firma del verbale di separazione consensuale dinanzi al Presidente del Tribunale –
in applicazione dell'indice, pubblicato dall'ISTAT, di variazione rispetto all'anno precedente, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Le spese straordinarie in favore delle figlie e , Per_2 Per_1
verranno previamente concordate e corrisposte, da entrambi i coniugi, nella misura del 50%, previa esibizione, reciproca, di idonea documentazione, e divisione a fine anno degli originali delle ricevute e fatture in misura del 50%
inter partes per lo scarico fiscale dovuto, e comunque in applicazione del
Protocollo d'intesa siglato dal Tribunale Ordinario di Roma. Il padre s'impegna, in ogni caso, a contribuire con la Sig.ra alle spese CP_1
eventuali e necessarie derivanti da viaggi all'estero di studio e non delle figlie, previamente concordate. Il padre, nell'esclusivo interesse della figlia
, si impegna altresì a contribuire al 50% delle spese di collo ed Per_2
assicurazione relative specificatamente all'autovettura FIAT PANDA tg. GM
361 SS, ad oggi intestata alla Sig.ra ma utilizzata Controparte_1
esclusivamente dalla figlia . Per_2
6. la Sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico mensile CP_1
per la figlia pari ad oggi alla somma di circa € 57,00. Gli accordi Per_1
economici saranno rivedibili, come per legge, in caso di mutamento delle condizioni economiche dei coniugi e di sopraggiunte esigenze delle figlie.
7. con la sottoscrizione del presente accordo di separazione, la Sig.ra acconsente al Sig. di poter utilizzare, senza previo CP_1 Pt_1
consenso di quest'ultima e ogni qual volta lo desideri, il box auto, in comproprietà tra i coniugi e sito al piano interrato della casa coniugale. Alla
data di sottoscrizione del presente accordo, il marito dichiara che all'interno del box auto sono presenti dei beni di sua proprietà esclusiva e precisamente:
n. 1 amplificatore, n. 3 custodie rigide per chitarra elettrica e acustica, n.1
tastiera regalo del di lui padre defunto.
8. Entrambi i coniugi autorizzano al rilascio del consenso per la richiesta del documento d'identità valido per l'espatrio e del passaporto della figlia e ciò senza alcuna limitazione”. Per_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2281/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 22/11/1972) e (MA (RM),
[...] Controparte_1
19/01/1973) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
06/09/2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 994, Parte II, Serie A04, Anno 2001, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2281/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 22/11/1972), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CC ES;
(MA (RM), 19/01/1973), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SICA GIOVANNA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 06/09/2001 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. Le parti vivranno separate in reciproco rispetto, dichiarando di essere autosufficienti e ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
2. la figlia minore, , viene affidata congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e collocamento prevalente presso la madre nella abitazione finora adibita a casa coniugale sita in Roma, Viale degli Astri, 30, in comproprietà tra i coniugi e di cui verrà data, con l'omologa del ricorso congiunto per la separazione, l'assegnazione alla Sig.ra in qualità di Controparte_1
genitore collocatario. Con la sottoscrizione del presente accordo, la Sig.ra si obbliga a corrispondere interamente gli oneri condominiali CP_1
afferenti la casa coniugale, e ciò a far data dal mese di aprile 2024 ovvero dall'allontanamento definitivo del marito. La Sig.ra s'impegna al CP_1
pagamento delle spese di ordinaria amministrazione, mentre quelle afferenti la straordinaria amministrazione rimarranno a carico di entrambi. Dalla
data di sottoscrizione del presente accordo, la Sig.ra provvederà CP_1
alla voltura a proprio nome di tutte le utenze della casa coniugale e comunque, sempre a decorrere da tale data, i relativi costi saranno a suo esclusivo carico per quanto concerne il pagamento del tributo relativo alla
TARI, ogni coniuge provvederà a versare metà della quota corrispondente.
3. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative all'istruzione, alla salute, alla cura e all'educazione della figlia , Per_1
concordando sin d'ora che, il padre potrà vedere e stare con quest'ultima, ogni qual volta lo desideri e ciò anche durante le festività natalizie, pasquali e estive, e comunque compatibilmente con le esigenze di studio e ludiche della ragazza nonché quelle lavorative di entrambi i genitori. In ogni caso, si indicano orientativamente le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra i genitori, da comunicarsi preventivamente:- Il padre provvederà a trascorrere con la figlia almeno due fine settimana alternati al mese.- La figlia Per_1
(qualora vorrà anche l'altra figlia maggiorenne ) Per_1 Per_2
trascorrerà le vacanze natalizie una settimana consecutiva con il padre e quella successiva con la madre, in particolare dal 22 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio, oppure alternando dal 24 con un genitore ed il 25 con l'altro e lo stesso dicasi per il 31 dicembre ed il 1 gennaio.- Per le vacanze estive , potrà trascorrere egualmente dei periodi con il Per_1
padre ed altri con la madre, secondo le sue esigenze.- Parimenti, la figlia
, ad oggi maggiorenne ma non autonoma economicamente, Per_2
continuerà a convivere con la madre presso la casa coniugale e vedrà il padre ogni qual volta lo desideri.
4. Il padre, in proporzione alle proprie capacità economiche e in ragione del regime di permanenza concordato, corrisponderà, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, l'assegno mensile di € 550,00
(cinquecentocinquanta/00), così diviso in € 275,00
(duecentosettantacinque/00) in favore di ed € 275,00 Per_2
(duecentosettantacinque/00) in favore di , da corrispondersi Per_1
anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla Sig.ra Tale Controparte_1
assegno sarà rivalutato annualmente – a partire da un anno dopo la firma del verbale di separazione consensuale dinanzi al Presidente del Tribunale –
in applicazione dell'indice, pubblicato dall'ISTAT, di variazione rispetto all'anno precedente, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Le spese straordinarie in favore delle figlie e , Per_2 Per_1
verranno previamente concordate e corrisposte, da entrambi i coniugi, nella misura del 50%, previa esibizione, reciproca, di idonea documentazione, e divisione a fine anno degli originali delle ricevute e fatture in misura del 50%
inter partes per lo scarico fiscale dovuto, e comunque in applicazione del
Protocollo d'intesa siglato dal Tribunale Ordinario di Roma. Il padre s'impegna, in ogni caso, a contribuire con la Sig.ra alle spese CP_1
eventuali e necessarie derivanti da viaggi all'estero di studio e non delle figlie, previamente concordate. Il padre, nell'esclusivo interesse della figlia
, si impegna altresì a contribuire al 50% delle spese di collo ed Per_2
assicurazione relative specificatamente all'autovettura FIAT PANDA tg. GM
361 SS, ad oggi intestata alla Sig.ra ma utilizzata Controparte_1
esclusivamente dalla figlia . Per_2
6. la Sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico mensile CP_1
per la figlia pari ad oggi alla somma di circa € 57,00. Gli accordi Per_1
economici saranno rivedibili, come per legge, in caso di mutamento delle condizioni economiche dei coniugi e di sopraggiunte esigenze delle figlie.
7. con la sottoscrizione del presente accordo di separazione, la Sig.ra acconsente al Sig. di poter utilizzare, senza previo CP_1 Pt_1
consenso di quest'ultima e ogni qual volta lo desideri, il box auto, in comproprietà tra i coniugi e sito al piano interrato della casa coniugale. Alla
data di sottoscrizione del presente accordo, il marito dichiara che all'interno del box auto sono presenti dei beni di sua proprietà esclusiva e precisamente:
n. 1 amplificatore, n. 3 custodie rigide per chitarra elettrica e acustica, n.1
tastiera regalo del di lui padre defunto.
8. Entrambi i coniugi autorizzano al rilascio del consenso per la richiesta del documento d'identità valido per l'espatrio e del passaporto della figlia e ciò senza alcuna limitazione”. Per_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2281/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 22/11/1972) e (MA (RM),
[...] Controparte_1
19/01/1973) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
06/09/2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 994, Parte II, Serie A04, Anno 2001, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi