TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1969/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1969/2024, introdotta da:
(c.f. ), n. Roma il 15/05/1972, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BOMBINI LOREDANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. ZO RE (MI) il Controparte_1 C.F._2
07/11/1970, con il patrocinio dell'Avv. ZAPPARRATA STEFANIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE: in via principale:
1. disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento di , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
2. affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 paritario dello stesso presso ciascun genitore, stabilendo che continui ad avere Per_2 la residenza abituale nella casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via Don Colombi n.2/A, di proprietà del sig. Pt_1
3. assegnare al sig. la casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via Pt_1 Don Colombi n.2/A, di esclusiva proprietà dello stesso, con tutto quanto l'arreda e, conseguentemente, indicare alla resistente un termine entro cui dovrà trasferirsi altrove;
4. regolamentare il collocamento paritario di presso ciascun genitore nei Per_2 seguenti modi e termini: il minore sarà collocato a settimane alterne dal lunedì al giovedì, presso un genitore e dal venerdì dall'uscita dalla scuola alla domenica con l'altro genitore, oltre ad un giorno infrasettimanale;
Pag.
1 -vacanze natalizie: il minore sarà collocato ad anni alterni dal 24 dicembre al 31 dicembre presso un genitore e dal 01 al 07 Gennaio con l'altro genitore;
-vacanze pasquali: il minore sarà collocato ad anni alterni presso ciascun genitore;
-vacanze estive: il minore sarà collocato 15 giorni consecutivi e non nel mese di agosto presso ciascun genitore, con impegno per entrambe le parti di comunicare il proprio periodo entro il 30 Aprile di ogni anno;
5. disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in modo diretto, oltre a sostenere entrambi nella misura del 50% ciascuno Per_2 le spese straordinarie, così come previste e disciplinate dalle Linee Guida della Corte di Appello di Milano, che qui s'intendono integralmente richiamate e trascritte. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che Codesto Ill.mo Tribunale adito disponga il collocamento paritario di presso ciascun genitore ma con assegnazione alla Per_2 sig.ra della casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via Don Colombi CP_1
n.2/A, Voglia regolamentare il collocamento paritario di presso ciascun genitore Per_2 nei modi e termini come indicati al punto 3), nonché Voglia disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in modo diretto, oltre Per_2
a corrispondere il 50% delle spese straordinarie così come sopra indicate;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che Codesto Ill.mo Tribunale disponga il collocamento prevalente di presso la madre, con conseguente assegnazione alla Per_2 stessa della casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via Don Colombi n.2/A,
Voglia regolamentare il diritto del padre sig. a vedere e frequentare il figlio nei Pt_1 seguenti modi e termini: a week end alterni dal venerdì dall'uscita dalla scuola alla domenica sera, riaccompagnando il minore presso la madre dopo cena, oltre a due giorni infrasettimanali, che si indicano nel martedì e nel giovedì, dall'uscita dalla scuola riaccompagnando il minore dalla madre dopo cena;
-vacanze natalizie, pasquali ed estive: come indicato al punto 3);
-disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in modo diretto, atteso che la sig.ra risulta percepire una retribuzione Per_2 CP_1 superiore a quella del sig. oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie Pt_1 così come sopra indicate;
in via istruttoria:
Si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova testimoniale sui fatti di cui ai capitoli di prova così come formulati nel ricorso introduttivo, nonché nella memoria difensiva ex art.473bis.17, comma 1 c.p.c., depositata in data 06.01.2025, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti, con i testimoni ivi indicati. Si chiede, altresì, ammettersi C.T.U. preventiva, volta a valutare le capacità genitoriali delle parti, affinché l'Ill.mo Tribunale adito valuti l'opportunità di accogliere l'istanza formulata dal ricorrente di collocamento paritario del minore presso entrambi i Per_2 genitori. Qualora l'Ill.mo Giudice ammettesse la prova per testi richiesta dalla controparte, si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova contraria rispetto a quanto dedotto dalla resistente con i testi indicati nel ricorso introduttivo e nella memoria ex art.473 bis 17 n.1 c.p.c., nonché questa difesa chiede di essere ammessa alla prova contraria sui fatti circostanziati di cui ai capitoli di prova formulati nella memoria difensiva ex art.473bis.17, comma 3 c.p.c., depositata in data 21.01.2025, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti, con i testimoni ivi indicati. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Pag. 2 PARTE RESISTENTE: preliminarmente, in via principale: rigettare la domande attoree, formulate in via principale ed in via subordinata, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in premessa, accertando e dichiarando che alcun pregiudizio attuale sussiste in capo al minore a fronte del collocamento presso la signora . CP_1
In via principale:
1. disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento, al 50%, del figlio , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con obbligo del signor Pt_1 di versare a favore del figlio la metà dell'importo dell'assegno unico da egli percepito per intero ed attualmente dal medesimo trattenuto. Sul punto disporre altresì l'obbligo del signor i dare preventiva prova per tabulas alla signora - onde poter Pt_1 CP_1 contare sul contributo della resistente della metà - delle somme richieste dai suoi familiari, dell'avvenuta richiesta, del rapporto giuridico sottostante, nonché dell'avvenuto versamento degli importi da egli effettuati al fratello ed alla madre;
2. affidare il minore in via esclusiva alla signora con collocamento Per_2 CP_1 prevalente dello stesso presso la medesima, stabilendo che il minore continui ad avere la residenza abituale nella casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via Don Colombi
n. 2/A, intendendosi l'immobile oggi risultante dalla fusione dell'appartamento bilocale censito al Catasto Fabbricati del Comune di ZO RE al foglio 4 - mappale 525
– subalterno 5 (cinque) di proprietà effettiva della resistente ed esclusivamente fiduciaria del signor e dell'appartamento monolocale censito al Catasto Fabbricati del Pt_1
Comune di ZO RE al foglio 4 - mappale 525 - subalterno 6 (sei) di proprietà del signor Pt_1
3. assegnare alla signora la casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via CP_1
Don Colombi n. 2/A, intendendosi l'immobile oggi risultante dalla fusione dell'appartamento bilocale censito al Catasto Fabbricati del Comune di ZO RE al foglio 4 – mappale 525 - subalterno 5 (cinque) di proprietà effettiva della resistente ed esclusivamente fiduciaria del signor dell'appartamento monolocale censito Pt_1 al Catasto Fabbricati del Comune di ZO RE al foglio 4 - mappale 525 - subalterno 6 (sei) di proprietà del signor con tutto quanto l'arredo e, Pt_1 conseguentemente, indicare al ricorrente un termine entro cui dovrà trasferirsi altrove;
Restano ferme, anche in questa sede, le determinazioni della signora circa la CP_1 separazione dei due immobili così come sopra specificato;
4. regolamentare il diritto di visita del padre secondo la scansione temporale di seguito indicata, salvo che l'Ill.mo Tribunale, preso atto di quanto sopra esposto dalla resistente e statuito dal Tribunale di Lodi nella persona della Dott.ssa Roca nell'ordinanza del 09/12/24 (proc. n. 1983/2024) non decida di attivare modalità più restrittive o protette a favore di : a) il padre starà con il minore a settimane alterne, dal sabato mattina dalle ore Per_2
10:00, se non andrà a scuola, o, dall'uscita dalla scuola, sino alle ore 21:00 della domenica sera, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo aver cenato;
nelle settimane nelle quali il minore rimarrà durante il fine settimana con la madre, il padre lo terrà con sé il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21.00, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna dopo aver cenato. In ipotesi di impegni scolastici o extrascolastici del minore, il giorno sopra indicato potrà essere modificato nel rispetto del tempo che è stato stabilito e concordato che ciascun genitore trascorra con il figlio. b ) durante le vacanze natalizie, , ad anni alterni, trascorrerà il periodo dal 23 Per_2 dicembre dall'uscita da scuola al 30 dicembre fino alle ore 21:00, ovvero dal 31 dicembre dalle ore 10:00 al 6 gennaio alle ore 21:00 con ciascun genitore;
c ) durante le vacanze pasquali , ad anni alterni, rimarrà dal primo giorno di Per_2 sospensione della frequenza scolastica sino al giorno di Pasqua con uno dei genitori e dal
Pag. 3 Lunedì dell'Angelo sino al giorno di ripresa delle lezioni con l'altro; d) le altre festività, ovvero giorni non scolari presenti nell'anno ovvero i "ponti scolastici", comprendendosi anche quelle definite dal calendario scolastico ministeriale e ulteriori modifiche introdotte dal dirigente scolastico e/o dal Consiglio di Istituto, saranno trascorse dal minore alternativamente con ciascun genitore invertendosi ogni anno rispetto al precedente. In particolar modo i ponti scolastici sono da considerarsi i seguenti: 25/04, 01/05, 02/06, 01/11 e 08/12; e) nel periodo di festa e/o di vacanza (così come sopra ai punti c) e d) il papà preleverà
dalla casa materna alle ore 10:00 per ivi riaccompagnarlo alle 21:00 dopo aver Per_2 fatto mangiare il ragazzo;
f) entro il 30/03 di ogni anno ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo durante il quale, nei mesi di luglio e agosto, trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il minore, con diritto di precedenza nella scelta ad anni alterni: nel 2025 la precedenza spetterà alla madre;
5. disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del Pt_1 minore mediante versamento di un somma mensile pari ad euro 350,00, oltre a Per_2 sostenere entrambi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, così come previste e disciplinate dalle Linee Guida della Corte di Appello di Milano;
In subordine:
6. affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente presso la signora , stabilendo che continui ad avere la CP_1 Per_2 residenza abituale nella casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via Don Colombi n. 2/A, intendendosi l'immobile oggi risultante dalla fusione dell'appartamento bilocale censito al Catasto Fabbricati del Comune di ZO RE al foglio 4 - mappale 525 - subalterno 5 (cinque) di proprietà effettiva della resistente ed esclusivamente fiduciaria del signor e dell'appartamento monolocale censito al Catasto Fabbricati del Pt_1
Comune di ZO RE al foglio 4 - mappale 525 - subalterno 6 (sei) di proprietà del signor Pt_1
7. assegnare alla signora la casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via CP_1
Don Colombi ri.2/A, intendendosi l'immobile oggi risultante dalla fusione dell'appartamento bilocale censito al Catasto Fabbricati del Comune di ZO RE al foglio 4 – mappale 525 - subalterno 5 (cinque) di proprietà effettiva della resistente ed esclusivamente fiduciaria del signor dell'appartamento monolocale censito Pt_1 al Catasto Fabbricati del Comune di ZO RE al foglio 4 - mappale 525 - subalterno 6 (sei) di proprietà del signor con tutto quanto l'arredo e, Pt_1 conseguentemente, indicare al ricorrente un termine entro cui dovrà trasferirsi altrove;
Restano ferme, anche in questa sede, le determinazioni della signora circa la CP_1 separazione dei due immobili così come sopra specificato;
8. regolamentare il diritto di visita del padre secondo la scansione temporale di seguito indicata, salvo che l'Ill.mo Tribunale, preso atto di quanto sopra esposto dalla resistente e statuito dal Tribunale di Lodi nella persona della Dott.ssa Roca nell'ordinanza del 9/12/24 (proc. n. 1983/2024) non decida di attivare modalità più restrittive o protette a favore di : a) il papà potrà trascorrere con il minore un fine settimana alternato dal sabato Per_2 mattina dalle ore 10:00, se non andrà a scuola o dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21:00, quando riporterà presso la dimora materna, dopo averlo fatto Per_2 cenare;
b) un giorno infrasettimanale (il mercoledì) dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00, quando il papà starà con il figlio durante il week end e due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì), dall'uscita da scuola fino alle 21:00, senza pernotto, quando il papà non starà con durante il fine settimana;
Per_2
In ipotesi di impegni scolastici o extrascolastici del minore, il giorno sopra indicato potrà
Pag. 4 essere modificato, nel rispetto del tempo che è stato stabilito e concordato che ciascun genitore trascorra con il figlio. Per il resto valga quanto sopra indicato al punto 4.b), 4.c), 4.d) e 4.f) nonché al punto 5).
Si allega nota spese.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− dalla relazione tra e sono nati Parte_1 Controparte_1 [...]
(nato [...] a [...], di anni 21, residente a [...]) e Per_3 Parte_2
(nato [...] a [...], di anni 14);
− con ricorso del 25.10.2024, ha chiesto al Tribunale l'affido Parte_1 condiviso di , il suo collocamento paritario e mantenimento diretto, Per_2
l'assegnazione a sé della casa familiare (in ZO RE, via Don Colombi – 2
A), l'obbligo di mantenimento di al 50% tra i genitori (in quanto il giovane non Per_1 sarebbe autosufficiente, ancorché viva a Roma), suddivisione delle spese straordinarie per i figli al 50%. In via subordinata, ha chiesto, per il caso del collocamento prevalente del minore presso la madre, l'assegnazione della casa di conseguenza alla controparte, congrui tempi di visita (weekend alternati oltre a due pomeriggi a settimana) e di provvedere in ogni caso direttamente al mantenimento;
− si è costituita la controparte che, a propria volta, ha aderito alla domanda relativa al mantenimento al 50% del primogenito;
ha chiesto l'affido esclusivo di (sul Per_2 presupposto di comportamenti inadeguati e vessatori tenuti contro il minorenne),
l'assegnazione a sé della casa familiare, il collocamento prevalente di presso Per_2 di sé con diritti di visita come prospettati in comparsa, un assegno di mantenimento indiretto per il figlio minore pari a 350,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, fermo il resto, ha chiesto l'affidamento condiviso;
− le parti sono state sentite all'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. celebratasi il 27.1.2025, all'esito della quale, sentito il figlio minore della coppia il successivo 5.2.2025, con ordinanza non reclamata del 7.2.2025 sono stati assunti i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.;
− la causa è stata infine trattenuta in decisione all'esito della discussione orale tenutasi avanti al relatore il 14.5.2025;
− la camera di consiglio si è svolta il 19/05/2025;
− le istanze di prova orale, riproposte (sia pure per relationem) dal ricorrente, sono irrilevanti e inammissibili;
nessun approfondimento peritale sulle competenze genitoriali è necessario, anche in ragione delle domande svolte dalle parti.
Pag. 5 2. Non vi sono contestazioni reciproche sul regime – ovviamente limitato all'aspetto economico – relativo al primogenito , che vive e frequenta un corso universitario a Per_1
Roma. Di conseguenza, nulla osta alla pronuncia, sollecitata da entrambe le parti, per cui ciascun genitore si fa carico al 50% del mantenimento di , secondo le modalità già Per_1 riferite nel corso dell'udienza di prima comparizione.
3. In ordine al figlio minore , le domande delle parti divergono – almeno in Per_2 principalità – sia rispetto al regime di affidamento, sia con riguardo al collocamento.
3.1. In punto di affidamento, il padre ricorrente ha invocato il regime di affidamento condiviso, mentre la madre ha chiesto, sin dalla propria costituzione, l'affido esclusivo a sé; a tal fine, ha dedotto che il padre avrebbe tenuto comportamenti maltrattanti CP_1 verso la ricorrente, nonché tali da causare malessere a , anche in ragione della Per_2 presenza della nuova partner di Pt_1
Le allegazioni della resistente, tuttavia, non hanno trovato adeguato riscontro probatorio e, in ogni caso, paiono assolutamente insufficienti a giustificare una deviazione dal modello dell'affidamento condiviso, che postula ““una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro” (Cass. 16738/18 tra le molte).
Nel caso di specie, la tensione endofamiliare, ampiamente riferita dalle parti (non solo in questo giudizio, ma anche nel contesto del procedimento n. 1983/24), è stata essenzialmente causata dal ritardo con cui e hanno provveduto a CP_1 Pt_1 interrompere la convivenza: in tale lasso di tempo, le reciproche rivendicazioni, legate alle ragioni della cessazione del rapporto e a dinamiche economiche, hanno condotto alla compromissione dei rapporti interni al nucleo, con evidente coinvolgimento anche di
. Tuttavia, nessuna di queste circostanze appare idonea a giustificare Per_2
l'affidamento esclusivo, anche perché lo stesso minore – sentito dal giudice relatore delegato – ha riferito, in termini inequivocabili, della propria volontà di conservare la relazione con il padre.
Deve quindi essere confermato il regime di affidamento condiviso (in assenza, peraltro, di reclamo sul punto quanto all'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.), con facoltà di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le mere questioni ordinarie per il periodo di permanenza del figlio con ciascun genitore.
3.2. Anche in punto di collocamento, il Collegio ritiene assolutamente meritevole di continuità la statuizione contenuta nell'ordinanza del 7.2.2025, ossia il collocamento prevalente di presso la madre nell'immobile che è stato casa familiare. Per_2
Tale provvedimento ha tenuto conto di quanto riferito da , ossia del desiderio di Per_2 collocarsi in prevalenza presso la madre e di poter frequentare, sia pure in misura non egualitaria, il padre.
Il regime sollecitato dal ricorrente, ossia un collocamento pienamente paritario, non tiene in minima considerazione le dichiarazioni del minore, rese peraltro in modo assolutamente maturo e motivato. In proposito, ha riferito (v. verbale 5.2.2025): “Il rapporto con Per_2
Pag. 6 mio padre era bello prima che si separassero. Era uguale a quello che ho con mia madre.
Mi confidavo. Ora non ci passo molto tempo insieme e il rapporto è cambiato. Lo vedo solo per vedere le partite e mangiare insieme. È cambiato perché mio padre ha lasciato mia madre per un'altra donna e questo mi ha dato fastidio. Stiamo insieme quando mi chiede di mangiare insieme a pranzo e io gli dico sempre di sì. Altrimenti, stiamo insieme quando mi porta a vedere le partite o quando le vediamo insieme a casa. […] Ho scoperto io che era lei la nuova compagna. Mia madre aveva chiesto alle altre madri del calcio se qualcuno sapesse chi era la nuova compagna. Le altre madri le hanno detto il nome e io
a mia madre le ho detto che lei è la madre del mio amico.
Per ora non credo proprio che la situazione possa cambiare. Mi dà fastidio questa situazione. Non vedo più il di lei figlio, anche perché non esco più lì. […] Con mia madre la situazione è diversa. Mi confido più con lei da dopo la separazione. Ora passo quasi tutto il mio tempo con lei. Il rapporto con lei è sincero e buono. […]
Se io fossi il giudice deciderei di farmi stare nella casa in cui sto ora con mia madre e deciderei di vedere mio padre un paio di volte a settimana. Vorrei essere libero di scegliere senza troppe regole precise e fisse. Per esempio, se una settimana c'è una partita in più starei con mio padre una volta in più”.
Dall'ascolto del minore, quindi, è emerso che il rapporto tra il padre e si è in parte Per_2 incrinato nel momento in cui il ragazzo ha percepito che il ricorrente intratteneva un'altra relazione (circostanza invero mai smentita). Nonostante i conseguenti sentimenti provati dal minore in ragione della frattura del nucleo (ben riferiti dal minore), ha riferito Per_2 di voler coltivare effettivamente il rapporto con il padre, sia pure entro tempi che egli stesso ha indicato e che non esclude di poter ampliare qualora ve ne siano i presupposti (è stato fatto l'esempio della partita di calcio, passione comune per padre e figlio).
Per le vacanze estive, natalizie e ogni altro periodo di sospensione scolastica, vale il regime di cui al dispositivo, salvi migliori accordi interni al nucleo familiare.
3.3. Al regime così disposto, segue il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore di . CP_1
L'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è infatti dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (Cass. 33610/21; 23501/23).
Peraltro, ha espresso, anche in questo caso in modo chiaro e ben giustificato, la Per_2 propria esigenza di rimanere nel luogo a lui familiare, riferendo “la casa di adesso si è formata da maggio 2022 quando sono stati uniti due appartamenti. In questa casa mi trovo bene. Tra le tre che ho avuto è sicuramente la migliore. Vorrei continuare a vivere lì”.
L'assegnazione, come già rileva l'ordinanza del 7.2.2025, riguarda l'intera unità abitativa costituita dall'unione dei due appartamenti rispettivamente censiti al catasto fabbricati di
ZO RE al foglio 4, mapp. 525, sub. 5 e sub. 6, in quanto l'immobile nel suo
Pag. 7 complesso era destinato ad abitazione del nucleo familiare e, come tale, deve rimanere intatta e unica.
4. Quanto al mantenimento per il figlio minore , il padre chiede, in ragione delle Per_2 migliori condizioni economiche della ricorrente, di non essere gravato da alcun onere periodico.
La resistente, di contro, ha insistito per un assegno mensile di 350,00 euro al mese.
Il Collegio ritiene proporzionato alle risorse economiche delle parti e ai tempi di permanenza di presso ciascun genitore (nettamente prevalenti presso la madre) Per_2
l'assegno già stabilito con l'ordinanza del 7.2.2025, ossia 150,00 euro al mese.
che lavora come dipendente, ha dichiarato, per il 2023, reddito imponibile pari a Pt_1
34.591,00 euro e per il 2022 pari a 31.742,00 euro;
dagli estratti conto risultano, anche nei primi mesi 2025 (v. documenti depositati il 30.4.2025), stipendi mensili per circa 2.000 euro (invero molto oscillanti tra un minimo di 1.600 e un massimo di 2.400 circa), assegni unici per circa 170 euro al mese (v. primo trimestre 2025), alcuni bonifici per “rimborso spese” dal NO CA (460 euro maggio 2024, 351 euro giugno 2024, 350 euro settembre 2024, 350 euro per ogni mese nel primo trimestre 2025). Non ha documentato alcuna nuova spesa per locazione, avendo solo riferito di aver reperito una collocazione in tal senso. Corrisponde circa 270 euro al mese per il mutuo sull'acquisto di una delle due unità immobiliari confluite nell'unica casa familiare.
Il padre, peraltro, non ha documentato (come gli era stato espressamente chiesto di fare) la locazione di un immobile a uso abitativo, pur avendo dichiarato, all'udienza di discussione, di aver effettivamente provveduto in tal senso dopo un periodo in cui ha avuto disponibilità di un appartamento a titolo gratuito.
, che pure lavora come dipendente, ha dichiarato, per il 2022, un imponibile di CP_1
41.816,00 euro e di 48.034,00 euro per il 2023; risultano pagamenti per stipendi di circa
3.000 euro al mese. è proprietaria di un immobile concesso in locazione a terzi per CP_1
500 euro al mese. Paga circa 100 euro al mese per mutuo.
Considerate tali condizioni, così come meglio emergenti anche dalla documentazione di sopravvenuto deposito entro il termine del 30.4.2025, la misura di 150,00 euro/mese appare congrua: infatti, per quanto goda di una condizione migliore da un punto di CP_1 vista reddituale e sia assegnataria della casa familiare, è pur vero che la stessa si fa ampio carico degli oneri quotidiani per il mantenimento del figlio , che permane con il Per_2 padre solo per un ridotto lasso di tempo su base settimanale.
Gli assegni unici, in difetto di domanda, seguono il criterio disposto dalla legge.
Le spese extra assegno sono ripartite al 50%.
5. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 8
1. AFFIDA il figlio minore della coppia in via condivisa a entrambi i Parte_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre , con facoltà di Controparte_1 esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le mere questioni ordinarie per il periodo di permanenza del figlio con ciascun genitore
2. ASSEGNA la casa familiare costituita dall'unione dei due appartamenti rispettivamente censiti al catasto fabbricati di ZO RE al foglio 4, mapp. 525, sub. 5 e sub.
6 alla resistente;
Controparte_1
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio : Per_2
a. A finesettimana alternati, dal venerdì alle ore 17,00 circa e sino alla domenica dopo cena, quando il padre riaccompagnerà il figlio presso la casa familiare;
b. Due pomeriggi a settimana, tendenzialmente il martedì e il giovedì salvo diverso accordo, dalle ore 17,00 circa e sino a dopo cena, quando il padre riaccompagnerà il figlio presso la casa familiare;
c. nelle vacanze natalizie, ad anni alterni (alternandosi con la madre di anno in anno) con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il Natale, con un genitore il Capodanno e con l'altro l'Epifania, salvo migliori accordi;
d. ad anni alterni Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; e. nei Ponti festivi uniti al fine settimana di propria competenza;
per le altre festività che non costituiscono “ponte” i genitori si alterneranno pariteticamente;
f. per tre settimane, di cui due consecutive, nel periodo delle vacanze estive. L'esatto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno
4. OBBLIGA a corrispondere a , a titolo di assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento per il minore , l'importo mensile di 150,00 euro, da versare Per_2 entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale, con decorrenza dal mese in cui il ricorrente ha lasciato la casa familiare;
5. PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite
Pag. 9 scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento, in eguale misura, di
[...]
maggiorenne non autosufficiente, in misura pari al 50% ciascuno;
Per_3
7. SPESE interamente compensate;
8. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1969/2024, introdotta da:
(c.f. ), n. Roma il 15/05/1972, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BOMBINI LOREDANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. ZO RE (MI) il Controparte_1 C.F._2
07/11/1970, con il patrocinio dell'Avv. ZAPPARRATA STEFANIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE: in via principale:
1. disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento di , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
2. affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 paritario dello stesso presso ciascun genitore, stabilendo che continui ad avere Per_2 la residenza abituale nella casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via Don Colombi n.2/A, di proprietà del sig. Pt_1
3. assegnare al sig. la casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via Pt_1 Don Colombi n.2/A, di esclusiva proprietà dello stesso, con tutto quanto l'arreda e, conseguentemente, indicare alla resistente un termine entro cui dovrà trasferirsi altrove;
4. regolamentare il collocamento paritario di presso ciascun genitore nei Per_2 seguenti modi e termini: il minore sarà collocato a settimane alterne dal lunedì al giovedì, presso un genitore e dal venerdì dall'uscita dalla scuola alla domenica con l'altro genitore, oltre ad un giorno infrasettimanale;
Pag.
1 -vacanze natalizie: il minore sarà collocato ad anni alterni dal 24 dicembre al 31 dicembre presso un genitore e dal 01 al 07 Gennaio con l'altro genitore;
-vacanze pasquali: il minore sarà collocato ad anni alterni presso ciascun genitore;
-vacanze estive: il minore sarà collocato 15 giorni consecutivi e non nel mese di agosto presso ciascun genitore, con impegno per entrambe le parti di comunicare il proprio periodo entro il 30 Aprile di ogni anno;
5. disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in modo diretto, oltre a sostenere entrambi nella misura del 50% ciascuno Per_2 le spese straordinarie, così come previste e disciplinate dalle Linee Guida della Corte di Appello di Milano, che qui s'intendono integralmente richiamate e trascritte. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che Codesto Ill.mo Tribunale adito disponga il collocamento paritario di presso ciascun genitore ma con assegnazione alla Per_2 sig.ra della casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via Don Colombi CP_1
n.2/A, Voglia regolamentare il collocamento paritario di presso ciascun genitore Per_2 nei modi e termini come indicati al punto 3), nonché Voglia disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in modo diretto, oltre Per_2
a corrispondere il 50% delle spese straordinarie così come sopra indicate;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che Codesto Ill.mo Tribunale disponga il collocamento prevalente di presso la madre, con conseguente assegnazione alla Per_2 stessa della casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via Don Colombi n.2/A,
Voglia regolamentare il diritto del padre sig. a vedere e frequentare il figlio nei Pt_1 seguenti modi e termini: a week end alterni dal venerdì dall'uscita dalla scuola alla domenica sera, riaccompagnando il minore presso la madre dopo cena, oltre a due giorni infrasettimanali, che si indicano nel martedì e nel giovedì, dall'uscita dalla scuola riaccompagnando il minore dalla madre dopo cena;
-vacanze natalizie, pasquali ed estive: come indicato al punto 3);
-disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in modo diretto, atteso che la sig.ra risulta percepire una retribuzione Per_2 CP_1 superiore a quella del sig. oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie Pt_1 così come sopra indicate;
in via istruttoria:
Si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova testimoniale sui fatti di cui ai capitoli di prova così come formulati nel ricorso introduttivo, nonché nella memoria difensiva ex art.473bis.17, comma 1 c.p.c., depositata in data 06.01.2025, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti, con i testimoni ivi indicati. Si chiede, altresì, ammettersi C.T.U. preventiva, volta a valutare le capacità genitoriali delle parti, affinché l'Ill.mo Tribunale adito valuti l'opportunità di accogliere l'istanza formulata dal ricorrente di collocamento paritario del minore presso entrambi i Per_2 genitori. Qualora l'Ill.mo Giudice ammettesse la prova per testi richiesta dalla controparte, si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova contraria rispetto a quanto dedotto dalla resistente con i testi indicati nel ricorso introduttivo e nella memoria ex art.473 bis 17 n.1 c.p.c., nonché questa difesa chiede di essere ammessa alla prova contraria sui fatti circostanziati di cui ai capitoli di prova formulati nella memoria difensiva ex art.473bis.17, comma 3 c.p.c., depositata in data 21.01.2025, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti, con i testimoni ivi indicati. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Pag. 2 PARTE RESISTENTE: preliminarmente, in via principale: rigettare la domande attoree, formulate in via principale ed in via subordinata, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in premessa, accertando e dichiarando che alcun pregiudizio attuale sussiste in capo al minore a fronte del collocamento presso la signora . CP_1
In via principale:
1. disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento, al 50%, del figlio , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con obbligo del signor Pt_1 di versare a favore del figlio la metà dell'importo dell'assegno unico da egli percepito per intero ed attualmente dal medesimo trattenuto. Sul punto disporre altresì l'obbligo del signor i dare preventiva prova per tabulas alla signora - onde poter Pt_1 CP_1 contare sul contributo della resistente della metà - delle somme richieste dai suoi familiari, dell'avvenuta richiesta, del rapporto giuridico sottostante, nonché dell'avvenuto versamento degli importi da egli effettuati al fratello ed alla madre;
2. affidare il minore in via esclusiva alla signora con collocamento Per_2 CP_1 prevalente dello stesso presso la medesima, stabilendo che il minore continui ad avere la residenza abituale nella casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via Don Colombi
n. 2/A, intendendosi l'immobile oggi risultante dalla fusione dell'appartamento bilocale censito al Catasto Fabbricati del Comune di ZO RE al foglio 4 - mappale 525
– subalterno 5 (cinque) di proprietà effettiva della resistente ed esclusivamente fiduciaria del signor e dell'appartamento monolocale censito al Catasto Fabbricati del Pt_1
Comune di ZO RE al foglio 4 - mappale 525 - subalterno 6 (sei) di proprietà del signor Pt_1
3. assegnare alla signora la casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via CP_1
Don Colombi n. 2/A, intendendosi l'immobile oggi risultante dalla fusione dell'appartamento bilocale censito al Catasto Fabbricati del Comune di ZO RE al foglio 4 – mappale 525 - subalterno 5 (cinque) di proprietà effettiva della resistente ed esclusivamente fiduciaria del signor dell'appartamento monolocale censito Pt_1 al Catasto Fabbricati del Comune di ZO RE al foglio 4 - mappale 525 - subalterno 6 (sei) di proprietà del signor con tutto quanto l'arredo e, Pt_1 conseguentemente, indicare al ricorrente un termine entro cui dovrà trasferirsi altrove;
Restano ferme, anche in questa sede, le determinazioni della signora circa la CP_1 separazione dei due immobili così come sopra specificato;
4. regolamentare il diritto di visita del padre secondo la scansione temporale di seguito indicata, salvo che l'Ill.mo Tribunale, preso atto di quanto sopra esposto dalla resistente e statuito dal Tribunale di Lodi nella persona della Dott.ssa Roca nell'ordinanza del 09/12/24 (proc. n. 1983/2024) non decida di attivare modalità più restrittive o protette a favore di : a) il padre starà con il minore a settimane alterne, dal sabato mattina dalle ore Per_2
10:00, se non andrà a scuola, o, dall'uscita dalla scuola, sino alle ore 21:00 della domenica sera, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo aver cenato;
nelle settimane nelle quali il minore rimarrà durante il fine settimana con la madre, il padre lo terrà con sé il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21.00, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna dopo aver cenato. In ipotesi di impegni scolastici o extrascolastici del minore, il giorno sopra indicato potrà essere modificato nel rispetto del tempo che è stato stabilito e concordato che ciascun genitore trascorra con il figlio. b ) durante le vacanze natalizie, , ad anni alterni, trascorrerà il periodo dal 23 Per_2 dicembre dall'uscita da scuola al 30 dicembre fino alle ore 21:00, ovvero dal 31 dicembre dalle ore 10:00 al 6 gennaio alle ore 21:00 con ciascun genitore;
c ) durante le vacanze pasquali , ad anni alterni, rimarrà dal primo giorno di Per_2 sospensione della frequenza scolastica sino al giorno di Pasqua con uno dei genitori e dal
Pag. 3 Lunedì dell'Angelo sino al giorno di ripresa delle lezioni con l'altro; d) le altre festività, ovvero giorni non scolari presenti nell'anno ovvero i "ponti scolastici", comprendendosi anche quelle definite dal calendario scolastico ministeriale e ulteriori modifiche introdotte dal dirigente scolastico e/o dal Consiglio di Istituto, saranno trascorse dal minore alternativamente con ciascun genitore invertendosi ogni anno rispetto al precedente. In particolar modo i ponti scolastici sono da considerarsi i seguenti: 25/04, 01/05, 02/06, 01/11 e 08/12; e) nel periodo di festa e/o di vacanza (così come sopra ai punti c) e d) il papà preleverà
dalla casa materna alle ore 10:00 per ivi riaccompagnarlo alle 21:00 dopo aver Per_2 fatto mangiare il ragazzo;
f) entro il 30/03 di ogni anno ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo durante il quale, nei mesi di luglio e agosto, trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il minore, con diritto di precedenza nella scelta ad anni alterni: nel 2025 la precedenza spetterà alla madre;
5. disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del Pt_1 minore mediante versamento di un somma mensile pari ad euro 350,00, oltre a Per_2 sostenere entrambi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, così come previste e disciplinate dalle Linee Guida della Corte di Appello di Milano;
In subordine:
6. affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente presso la signora , stabilendo che continui ad avere la CP_1 Per_2 residenza abituale nella casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via Don Colombi n. 2/A, intendendosi l'immobile oggi risultante dalla fusione dell'appartamento bilocale censito al Catasto Fabbricati del Comune di ZO RE al foglio 4 - mappale 525 - subalterno 5 (cinque) di proprietà effettiva della resistente ed esclusivamente fiduciaria del signor e dell'appartamento monolocale censito al Catasto Fabbricati del Pt_1
Comune di ZO RE al foglio 4 - mappale 525 - subalterno 6 (sei) di proprietà del signor Pt_1
7. assegnare alla signora la casa familiare sita in ZO RE (MI) alla Via CP_1
Don Colombi ri.2/A, intendendosi l'immobile oggi risultante dalla fusione dell'appartamento bilocale censito al Catasto Fabbricati del Comune di ZO RE al foglio 4 – mappale 525 - subalterno 5 (cinque) di proprietà effettiva della resistente ed esclusivamente fiduciaria del signor dell'appartamento monolocale censito Pt_1 al Catasto Fabbricati del Comune di ZO RE al foglio 4 - mappale 525 - subalterno 6 (sei) di proprietà del signor con tutto quanto l'arredo e, Pt_1 conseguentemente, indicare al ricorrente un termine entro cui dovrà trasferirsi altrove;
Restano ferme, anche in questa sede, le determinazioni della signora circa la CP_1 separazione dei due immobili così come sopra specificato;
8. regolamentare il diritto di visita del padre secondo la scansione temporale di seguito indicata, salvo che l'Ill.mo Tribunale, preso atto di quanto sopra esposto dalla resistente e statuito dal Tribunale di Lodi nella persona della Dott.ssa Roca nell'ordinanza del 9/12/24 (proc. n. 1983/2024) non decida di attivare modalità più restrittive o protette a favore di : a) il papà potrà trascorrere con il minore un fine settimana alternato dal sabato Per_2 mattina dalle ore 10:00, se non andrà a scuola o dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21:00, quando riporterà presso la dimora materna, dopo averlo fatto Per_2 cenare;
b) un giorno infrasettimanale (il mercoledì) dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00, quando il papà starà con il figlio durante il week end e due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì), dall'uscita da scuola fino alle 21:00, senza pernotto, quando il papà non starà con durante il fine settimana;
Per_2
In ipotesi di impegni scolastici o extrascolastici del minore, il giorno sopra indicato potrà
Pag. 4 essere modificato, nel rispetto del tempo che è stato stabilito e concordato che ciascun genitore trascorra con il figlio. Per il resto valga quanto sopra indicato al punto 4.b), 4.c), 4.d) e 4.f) nonché al punto 5).
Si allega nota spese.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− dalla relazione tra e sono nati Parte_1 Controparte_1 [...]
(nato [...] a [...], di anni 21, residente a [...]) e Per_3 Parte_2
(nato [...] a [...], di anni 14);
− con ricorso del 25.10.2024, ha chiesto al Tribunale l'affido Parte_1 condiviso di , il suo collocamento paritario e mantenimento diretto, Per_2
l'assegnazione a sé della casa familiare (in ZO RE, via Don Colombi – 2
A), l'obbligo di mantenimento di al 50% tra i genitori (in quanto il giovane non Per_1 sarebbe autosufficiente, ancorché viva a Roma), suddivisione delle spese straordinarie per i figli al 50%. In via subordinata, ha chiesto, per il caso del collocamento prevalente del minore presso la madre, l'assegnazione della casa di conseguenza alla controparte, congrui tempi di visita (weekend alternati oltre a due pomeriggi a settimana) e di provvedere in ogni caso direttamente al mantenimento;
− si è costituita la controparte che, a propria volta, ha aderito alla domanda relativa al mantenimento al 50% del primogenito;
ha chiesto l'affido esclusivo di (sul Per_2 presupposto di comportamenti inadeguati e vessatori tenuti contro il minorenne),
l'assegnazione a sé della casa familiare, il collocamento prevalente di presso Per_2 di sé con diritti di visita come prospettati in comparsa, un assegno di mantenimento indiretto per il figlio minore pari a 350,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, fermo il resto, ha chiesto l'affidamento condiviso;
− le parti sono state sentite all'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. celebratasi il 27.1.2025, all'esito della quale, sentito il figlio minore della coppia il successivo 5.2.2025, con ordinanza non reclamata del 7.2.2025 sono stati assunti i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.;
− la causa è stata infine trattenuta in decisione all'esito della discussione orale tenutasi avanti al relatore il 14.5.2025;
− la camera di consiglio si è svolta il 19/05/2025;
− le istanze di prova orale, riproposte (sia pure per relationem) dal ricorrente, sono irrilevanti e inammissibili;
nessun approfondimento peritale sulle competenze genitoriali è necessario, anche in ragione delle domande svolte dalle parti.
Pag. 5 2. Non vi sono contestazioni reciproche sul regime – ovviamente limitato all'aspetto economico – relativo al primogenito , che vive e frequenta un corso universitario a Per_1
Roma. Di conseguenza, nulla osta alla pronuncia, sollecitata da entrambe le parti, per cui ciascun genitore si fa carico al 50% del mantenimento di , secondo le modalità già Per_1 riferite nel corso dell'udienza di prima comparizione.
3. In ordine al figlio minore , le domande delle parti divergono – almeno in Per_2 principalità – sia rispetto al regime di affidamento, sia con riguardo al collocamento.
3.1. In punto di affidamento, il padre ricorrente ha invocato il regime di affidamento condiviso, mentre la madre ha chiesto, sin dalla propria costituzione, l'affido esclusivo a sé; a tal fine, ha dedotto che il padre avrebbe tenuto comportamenti maltrattanti CP_1 verso la ricorrente, nonché tali da causare malessere a , anche in ragione della Per_2 presenza della nuova partner di Pt_1
Le allegazioni della resistente, tuttavia, non hanno trovato adeguato riscontro probatorio e, in ogni caso, paiono assolutamente insufficienti a giustificare una deviazione dal modello dell'affidamento condiviso, che postula ““una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro” (Cass. 16738/18 tra le molte).
Nel caso di specie, la tensione endofamiliare, ampiamente riferita dalle parti (non solo in questo giudizio, ma anche nel contesto del procedimento n. 1983/24), è stata essenzialmente causata dal ritardo con cui e hanno provveduto a CP_1 Pt_1 interrompere la convivenza: in tale lasso di tempo, le reciproche rivendicazioni, legate alle ragioni della cessazione del rapporto e a dinamiche economiche, hanno condotto alla compromissione dei rapporti interni al nucleo, con evidente coinvolgimento anche di
. Tuttavia, nessuna di queste circostanze appare idonea a giustificare Per_2
l'affidamento esclusivo, anche perché lo stesso minore – sentito dal giudice relatore delegato – ha riferito, in termini inequivocabili, della propria volontà di conservare la relazione con il padre.
Deve quindi essere confermato il regime di affidamento condiviso (in assenza, peraltro, di reclamo sul punto quanto all'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.), con facoltà di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le mere questioni ordinarie per il periodo di permanenza del figlio con ciascun genitore.
3.2. Anche in punto di collocamento, il Collegio ritiene assolutamente meritevole di continuità la statuizione contenuta nell'ordinanza del 7.2.2025, ossia il collocamento prevalente di presso la madre nell'immobile che è stato casa familiare. Per_2
Tale provvedimento ha tenuto conto di quanto riferito da , ossia del desiderio di Per_2 collocarsi in prevalenza presso la madre e di poter frequentare, sia pure in misura non egualitaria, il padre.
Il regime sollecitato dal ricorrente, ossia un collocamento pienamente paritario, non tiene in minima considerazione le dichiarazioni del minore, rese peraltro in modo assolutamente maturo e motivato. In proposito, ha riferito (v. verbale 5.2.2025): “Il rapporto con Per_2
Pag. 6 mio padre era bello prima che si separassero. Era uguale a quello che ho con mia madre.
Mi confidavo. Ora non ci passo molto tempo insieme e il rapporto è cambiato. Lo vedo solo per vedere le partite e mangiare insieme. È cambiato perché mio padre ha lasciato mia madre per un'altra donna e questo mi ha dato fastidio. Stiamo insieme quando mi chiede di mangiare insieme a pranzo e io gli dico sempre di sì. Altrimenti, stiamo insieme quando mi porta a vedere le partite o quando le vediamo insieme a casa. […] Ho scoperto io che era lei la nuova compagna. Mia madre aveva chiesto alle altre madri del calcio se qualcuno sapesse chi era la nuova compagna. Le altre madri le hanno detto il nome e io
a mia madre le ho detto che lei è la madre del mio amico.
Per ora non credo proprio che la situazione possa cambiare. Mi dà fastidio questa situazione. Non vedo più il di lei figlio, anche perché non esco più lì. […] Con mia madre la situazione è diversa. Mi confido più con lei da dopo la separazione. Ora passo quasi tutto il mio tempo con lei. Il rapporto con lei è sincero e buono. […]
Se io fossi il giudice deciderei di farmi stare nella casa in cui sto ora con mia madre e deciderei di vedere mio padre un paio di volte a settimana. Vorrei essere libero di scegliere senza troppe regole precise e fisse. Per esempio, se una settimana c'è una partita in più starei con mio padre una volta in più”.
Dall'ascolto del minore, quindi, è emerso che il rapporto tra il padre e si è in parte Per_2 incrinato nel momento in cui il ragazzo ha percepito che il ricorrente intratteneva un'altra relazione (circostanza invero mai smentita). Nonostante i conseguenti sentimenti provati dal minore in ragione della frattura del nucleo (ben riferiti dal minore), ha riferito Per_2 di voler coltivare effettivamente il rapporto con il padre, sia pure entro tempi che egli stesso ha indicato e che non esclude di poter ampliare qualora ve ne siano i presupposti (è stato fatto l'esempio della partita di calcio, passione comune per padre e figlio).
Per le vacanze estive, natalizie e ogni altro periodo di sospensione scolastica, vale il regime di cui al dispositivo, salvi migliori accordi interni al nucleo familiare.
3.3. Al regime così disposto, segue il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore di . CP_1
L'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è infatti dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (Cass. 33610/21; 23501/23).
Peraltro, ha espresso, anche in questo caso in modo chiaro e ben giustificato, la Per_2 propria esigenza di rimanere nel luogo a lui familiare, riferendo “la casa di adesso si è formata da maggio 2022 quando sono stati uniti due appartamenti. In questa casa mi trovo bene. Tra le tre che ho avuto è sicuramente la migliore. Vorrei continuare a vivere lì”.
L'assegnazione, come già rileva l'ordinanza del 7.2.2025, riguarda l'intera unità abitativa costituita dall'unione dei due appartamenti rispettivamente censiti al catasto fabbricati di
ZO RE al foglio 4, mapp. 525, sub. 5 e sub. 6, in quanto l'immobile nel suo
Pag. 7 complesso era destinato ad abitazione del nucleo familiare e, come tale, deve rimanere intatta e unica.
4. Quanto al mantenimento per il figlio minore , il padre chiede, in ragione delle Per_2 migliori condizioni economiche della ricorrente, di non essere gravato da alcun onere periodico.
La resistente, di contro, ha insistito per un assegno mensile di 350,00 euro al mese.
Il Collegio ritiene proporzionato alle risorse economiche delle parti e ai tempi di permanenza di presso ciascun genitore (nettamente prevalenti presso la madre) Per_2
l'assegno già stabilito con l'ordinanza del 7.2.2025, ossia 150,00 euro al mese.
che lavora come dipendente, ha dichiarato, per il 2023, reddito imponibile pari a Pt_1
34.591,00 euro e per il 2022 pari a 31.742,00 euro;
dagli estratti conto risultano, anche nei primi mesi 2025 (v. documenti depositati il 30.4.2025), stipendi mensili per circa 2.000 euro (invero molto oscillanti tra un minimo di 1.600 e un massimo di 2.400 circa), assegni unici per circa 170 euro al mese (v. primo trimestre 2025), alcuni bonifici per “rimborso spese” dal NO CA (460 euro maggio 2024, 351 euro giugno 2024, 350 euro settembre 2024, 350 euro per ogni mese nel primo trimestre 2025). Non ha documentato alcuna nuova spesa per locazione, avendo solo riferito di aver reperito una collocazione in tal senso. Corrisponde circa 270 euro al mese per il mutuo sull'acquisto di una delle due unità immobiliari confluite nell'unica casa familiare.
Il padre, peraltro, non ha documentato (come gli era stato espressamente chiesto di fare) la locazione di un immobile a uso abitativo, pur avendo dichiarato, all'udienza di discussione, di aver effettivamente provveduto in tal senso dopo un periodo in cui ha avuto disponibilità di un appartamento a titolo gratuito.
, che pure lavora come dipendente, ha dichiarato, per il 2022, un imponibile di CP_1
41.816,00 euro e di 48.034,00 euro per il 2023; risultano pagamenti per stipendi di circa
3.000 euro al mese. è proprietaria di un immobile concesso in locazione a terzi per CP_1
500 euro al mese. Paga circa 100 euro al mese per mutuo.
Considerate tali condizioni, così come meglio emergenti anche dalla documentazione di sopravvenuto deposito entro il termine del 30.4.2025, la misura di 150,00 euro/mese appare congrua: infatti, per quanto goda di una condizione migliore da un punto di CP_1 vista reddituale e sia assegnataria della casa familiare, è pur vero che la stessa si fa ampio carico degli oneri quotidiani per il mantenimento del figlio , che permane con il Per_2 padre solo per un ridotto lasso di tempo su base settimanale.
Gli assegni unici, in difetto di domanda, seguono il criterio disposto dalla legge.
Le spese extra assegno sono ripartite al 50%.
5. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 8
1. AFFIDA il figlio minore della coppia in via condivisa a entrambi i Parte_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre , con facoltà di Controparte_1 esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le mere questioni ordinarie per il periodo di permanenza del figlio con ciascun genitore
2. ASSEGNA la casa familiare costituita dall'unione dei due appartamenti rispettivamente censiti al catasto fabbricati di ZO RE al foglio 4, mapp. 525, sub. 5 e sub.
6 alla resistente;
Controparte_1
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio : Per_2
a. A finesettimana alternati, dal venerdì alle ore 17,00 circa e sino alla domenica dopo cena, quando il padre riaccompagnerà il figlio presso la casa familiare;
b. Due pomeriggi a settimana, tendenzialmente il martedì e il giovedì salvo diverso accordo, dalle ore 17,00 circa e sino a dopo cena, quando il padre riaccompagnerà il figlio presso la casa familiare;
c. nelle vacanze natalizie, ad anni alterni (alternandosi con la madre di anno in anno) con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il Natale, con un genitore il Capodanno e con l'altro l'Epifania, salvo migliori accordi;
d. ad anni alterni Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; e. nei Ponti festivi uniti al fine settimana di propria competenza;
per le altre festività che non costituiscono “ponte” i genitori si alterneranno pariteticamente;
f. per tre settimane, di cui due consecutive, nel periodo delle vacanze estive. L'esatto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno
4. OBBLIGA a corrispondere a , a titolo di assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento per il minore , l'importo mensile di 150,00 euro, da versare Per_2 entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale, con decorrenza dal mese in cui il ricorrente ha lasciato la casa familiare;
5. PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite
Pag. 9 scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento, in eguale misura, di
[...]
maggiorenne non autosufficiente, in misura pari al 50% ciascuno;
Per_3
7. SPESE interamente compensate;
8. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 10