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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4316/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4316/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Perego ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lecco, Corso Matteotti n. 5 b, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Carmela Ciconte ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vimercate (MB), Via 4 Novembre n. 1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. La casa sita in Ornago (MB), Via G. Falcone n. 14 ove attualmente risiede la sig.ra di Pt_2 proprietà della stessa, rimarrà nella di lei disponibilità con tutti i mobili e le suppellettili che la arredano;
2. Visto il percorso di studi intrapreso da il sig. si impegna a corrispondere la Per_1 Pt_1 somma mensile di Euro 500,00 in favore della sig.ra per il mantenimento ordinario del figlio Pt_2 oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale di Monza e oltre rivalutazione ISTAT con intesa che detto mantenimento cesserà all'atto dell'autosufficienza economica di Per_1
3. Le parti si danno reciprocamente atto che il figlio continuerà a frequentare l'istituto Per_1
Tecnico dei Salesiani di Sesto San Giovanni fino al termine del suo percorso scolastico con spese a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4. Qualora il figlio volesse intraprendere un percorso universitario e/o studi post-diploma, Per_1 gli odierni ricorrenti individueranno unitamente al figlio stesso l'Ateneo e/o l'Istituto da frequentare con costi al 50% di ciascun genitore;
5. Entrambe le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non avanzano alcuna pretesa di mantenimento reciproca;
6. Le parti si danno atto di non avere reciprocamente nulla a pretendere per quanto concerne il contributo al mantenimento e spese straordinarie per entrambi i figli fino alla data odierna;
7. Assegno unico e ogni ulteriore beneficio, anche statale e degli enti territoriali, previsti per il figlio al 100% alla signora Per_1 Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 17.09.2018 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 18.09.2018. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 18.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in data 1° maggio 1997 (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Ornago), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Ornago, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4316/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Perego ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lecco, Corso Matteotti n. 5 b, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Carmela Ciconte ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vimercate (MB), Via 4 Novembre n. 1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. La casa sita in Ornago (MB), Via G. Falcone n. 14 ove attualmente risiede la sig.ra di Pt_2 proprietà della stessa, rimarrà nella di lei disponibilità con tutti i mobili e le suppellettili che la arredano;
2. Visto il percorso di studi intrapreso da il sig. si impegna a corrispondere la Per_1 Pt_1 somma mensile di Euro 500,00 in favore della sig.ra per il mantenimento ordinario del figlio Pt_2 oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale di Monza e oltre rivalutazione ISTAT con intesa che detto mantenimento cesserà all'atto dell'autosufficienza economica di Per_1
3. Le parti si danno reciprocamente atto che il figlio continuerà a frequentare l'istituto Per_1
Tecnico dei Salesiani di Sesto San Giovanni fino al termine del suo percorso scolastico con spese a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4. Qualora il figlio volesse intraprendere un percorso universitario e/o studi post-diploma, Per_1 gli odierni ricorrenti individueranno unitamente al figlio stesso l'Ateneo e/o l'Istituto da frequentare con costi al 50% di ciascun genitore;
5. Entrambe le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non avanzano alcuna pretesa di mantenimento reciproca;
6. Le parti si danno atto di non avere reciprocamente nulla a pretendere per quanto concerne il contributo al mantenimento e spese straordinarie per entrambi i figli fino alla data odierna;
7. Assegno unico e ogni ulteriore beneficio, anche statale e degli enti territoriali, previsti per il figlio al 100% alla signora Per_1 Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 17.09.2018 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 18.09.2018. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 18.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in data 1° maggio 1997 (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Ornago), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Ornago, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi