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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/06/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4904/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4904/2021 promossa da:
, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Nicola Maggiori, con il patrocinio Parte_1 degli avvocati Fabio Negrini e Beatrice Bruno, elettivamente domiciliato in Brescia (BS), via XX
Settembre n. 66 presso lo studio dell'avv. Negrini
ATTORE
contro
Controparte_1 in persona Responsabile Servizio Sinistri, dr. con il
[...] Controparte_2 patrocinio dell'avvocato Mauro Arbosti, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), Piazza della
Vittoria n. 8 presso il suo studio
CONVENUTA
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 6 marzo 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“-nel merito:
-dichiarare che la polizza 1205800102136 era operativa alla data del 15 novembre 2020 e CP_1 che dunque l'incendio occorso all'immobile adibito ad agriturismo della azienda agricola dell'attore è coperto da detta polizza e che dunque la è tenuta ad indennizzare/ristorare il sig. CP_1 Pt_1 per come previsto dal suddetto contratto di assicurazione, e per l'effetto condannare la al CP_1 pagamento a favore dell'attore della somma di euro 110.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-beneficio di spese ed onorari;
-in via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie per come formulate nella “memoria secondo
pagina 1 di 5 termine” datata 24.12.2021”.
Per la convenuta
“Piaccia all'Ill.ma Autorità adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa
In via principale, anche di rito: per i motivi di cui in atti, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda avanzata dal sig. nei confronti della convenuta in persona del proprio Parte_1 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, in relazione al sinistro datato 15.11.2020, poiché inammissibile, illegittima ed in ogni caso infondata in fatto oltre che in diritto.
Spese di lite e anticipazioni rifuse ex art. 91 c.p.c”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21 aprile 2021, - in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima Azienda Agricola - conveniva in giudizio chiedendo accertarsi CP_1
l'operatività della polizza n. 1205800102136 alla data del 15 novembre 2020 - in cui si verificò un incendio presso l'immobile adibito ad agriturismo della azienda agricola attorea - e, pertanto, l'obbligo di di indennizzare/ristorare il per come previsto dalla polizza assicurativa. CP_1 Pt_1
In particolare, la difesa attorea deduceva: i) che l'azienda agricola del gestiva l'agriturismo Pt_1
“la Sacca” sito in Nave, alla via Sacca n. 140; ii) che il giorno 15 novembre 2020, alle ore 10.00 circa, si era verificato un incendio nei locali dell'immobile adibito ad agriturismo;
iii) che il aveva Pt_1 dato comunicazione dell'accaduto alla compagnia assicuratrice , con cui aveva stipulato
CP_1 assicurazione “multirischi per l'azienda agricola”, con copertura estesa al caso di incendio;
iv) che, tuttavia, il centro liquidazione danni di Brescia di aveva risposto che la polizza non era
CP_1 operativa in ragione del mancato pagamento del relativo premio;
v) che la polizza in commento prevedeva l'operatività anche in caso di mancato pagamento del premio, fino a che non
CP_1 avesse chiesto il pagamento a Banco BPM, quale istituto di credito che aveva concesso al Maggiori mutuo ipotecario;
vi) che il aveva, quindi, chiesto ad copia della raccomandata Pt_1 CP_1 eventualmente spedita a BPM nonché dimostrazione del fatto che gli fosse stato richiesto il pagamento del premio alla scadenza della annualità (maggio 2020); vii) che l'ispettorato sinistri di
CP_1
Brescia aveva affermato di aver trasmesso a Banco BPM lettera raccomandata;
viii) che, tuttavia,
non aveva fornito prova dell'avvenuta consegna della predetta raccomandata, essendosi CP_1 limitata a produrre copia di una schermata con logo di recante la dicitura “esito della CP_4 spedizione”; ix) che il aveva instaurato il procedimento di mediazione avanti la Camera di Pt_1
Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati, che si era conclusa con verbale negativo;
x) che, dunque, la polizza era da reputare operativa alla data del sinistro, non essendovi prova dell'avvenuto invio della raccomandata a BPM nonché in ragione della previsione di tacito rinnovo contenuta in polizza.
Con comparsa depositata in data 20 luglio 2021, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto di ogni domanda avanzata dal in Pt_1 relazione al sinistro del 15.11.2020 poiché inammissibile, illegittima e in ogni caso infondata in fatto oltre che in diritto. In particolare, parte convenuta deduceva i) che il non aveva pagato Pt_1
pagina 2 di 5 (neppure in ritardo) il premio di polizza dovuto a maggio 2020; ii) che la polizza in oggetto Parte_2
(n. 1205800102136) era stata gravata da vincolo in favore dell'istituto di credito Banca BPM Spa, che aveva erogato il mutuo a favore del fabbricato come individuato nell'allegato di polizza mod. VP01;
iii) che, tuttavia, tale vincolo non costituiva una deroga alle norme contrattuali o ai principi generali in materia di assicurazione previsti dal Codice Civile;
iv) di avere, in ogni caso, dato avviso a BPM, tramite lettera raccomandata, del mancato pagamento del premio da parte del e di aver, in tal Pt_1 modo, assolto all'unico onere informativo contrattualmente previsto;
v) che, peraltro, il mancato versamento del premio per oltre un semestre dalla scadenza della polizza comportava la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1901 c.c.; vi) che l'azione di mero accertamento svolta dall'attore era di una genericità tale per cui la stessa doveva ritenersi inammissibile o comunque infondata;
vii) da ultimo, che l'attore neppure aveva descritto il sinistro sicché lo stesso era rimasto del tutto indeterminato in ordine sia all'an che al quantum debeatur.
All'esito della prima udienza il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. per il deposito delle relative memorie, depositate le quali era fissata udienza di comparizione personale delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione. Attesa l'impossibilità di raggiungere un accordo, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione e fissava per la precisazione delle conclusioni udienza del giorno 6 marzo 2025, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di parte attrice è infondata e deve, pertanto, essere respinta per le ragioni che seguono.
ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'operatività della polizza Parte_1 multirischio n. 1205800102136 alla data del 15 novembre 2020, allorquando si verificò un incendio nei locali dell'immobile adibito ad agriturismo della azienda agricola attorea.
Parte convenuta ha contestato integralmente la pretesa dell'attore eccependo il mancato pagamento del premio di polizza da quest'ultimo dovuto a maggio 2020.
Nel caso di specie costituiscono circostanze pacifiche, in quanto documentalmente comprovate ovvero non contestate dalle parti, i) l'avvenuta stipulazione tra le parti di contratto di assicurazione multirischi con efficacia dalle ore 24 del giorno 28 agosto 2019 sino alle ore 24 del giorno 14 maggio 2020 (cfr. doc. 4 di parte attrice); ii) la costituzione di un vincolo di primo grado in favore di Banco BPM a seguito di contratto di mutuo fondiario;
iii) il conseguente vincolo della polizza in favore del predetto istituto di credito, con obbligo per la compagnia assicurativa di “notificare tempestivamente a
[...]
, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento di premi di assicurazione e Pt_3
l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e comunque a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata all'ufficio Postale” (cfr. doc. 4 parte attrice); iv) il mancato pagamento del premio dovuto a maggio 2020 da parte del Pt_1
Ciò posto, l'attore ha dedotto, da un lato, che non gli avrebbe richiesto il pagamento del CP_1 premio alla scadenza della annualità e, dall'altro, che la medesima Compagnia assicurativa non avrebbe dimostrato di aver effettivamente notificato a Banco BPM il mancato pagamento del premio, con conseguente operatività della polizza sottoscritta.
pagina 3 di 5 Ebbene, in ordine alla dedotta mancata comunicazione da parte di circa l'approssimarsi della CP_1 scadenza della polizza, occorre considerare che l'obbligo di avviso di scadenza dell'assicurazione è espressamente previsto soltanto per le polizze RC Auto (art. 170-bis Codice assicurazioni private) e dal
Codice del consumo con riguardo ai contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico (art. 65-bis). L'assicurazione per cui è causa, tuttavia, non rientra nelle anzidette fattispecie, trattandosi di assicurazione multirischi contratta nell'interesse dell'Azienda Agricola attorea
(come noto, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del Codice del Consumo, per consumatore o utente si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”). Tanto è vero che l'art. 8 delle condizioni generali di polizza, rubricato “pagamento del premio e decorrenza della garanzia”, si limitava a prevedere l'efficacia dell'assicurazione “dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati” e la sospensione della stessa in caso di mancato pagamento dei relativi premi, senza disporre alcun obbligo a carico della compagnia assicuratrice circa la comunicazione all'assicurato dell'approssimarsi della scadenza della polizza (cfr. doc. 22 parte attrice).
Quanto, invece, alla seconda doglianza sollevata dall'attore, si rileva in primo luogo che l'anzidetto art. 8 delle condizioni generali di assicurazione (cfr. doc. 22 di parte attrice) prevedeva espressamente, in conformità all'art. 1901, comma 2 c.c., che “se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento”.
Inoltre, l'allegato di vincolo (mod. VP01) del contratto di assicurazione prevedeva l'obbligo in capo ad di “notificare tempestivamente a a mezzo lettera raccomandata, CP_1 Parte_3
l'eventuale mancato pagamento di premi di assicurazione e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e comunque a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata all'ufficio Postale” (cfr. doc. 4 parte attrice).
Nella fattispecie, dunque, in ragione di quanto previsto nell'allegato di vincolo, si ritiene che la copertura assicurativa spiegò la propria operatività fino al quindicesimo giorno successivo alla data di consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata indirizzata a Banco BPM. Invero, contrariamente a quanto eccepito da parte attrice, deve ritenersi dimostrata da parte di CP_1
l'avvenuta notifica al predetto istituto di credito della comunicazione di mancato pagamento del premio da parte del Il doc. 4 versato in atti dalla convenuta contiene, infatti, oltre alla comunicazione Pt_1 predisposta da , la riproduzione della schermata relativa all'esito della spedizione del vettore CP_1
, da cui risulta che la spedizione “Market n. 665957812373”1 venne presa in carico CP_5 dall'ufficio postale di Peschiera RO (MI) in data 26 agosto 2020 per essere successivamente consegnata a Milano in data 28 agosto 2020.
Sul punto, si rileva che l'allegato di vincolo della polizza assicurativa de qua prevedeva l'obbligo a carico della società assicuratrice di notificare l'eventuale mancato pagamento dei premi da parte dell'assicurato a Banco BPM a mezzo lettera raccomandata semplice, tanto che lo stesso prevedeva la validità della copertura assicurativa fino al quindicesimo giorno decorrente dalla data di consegna della 1 La “ è un servizio di utilizzato per inviare comunicazioni con valore legale, Parte_4 CP_5 come notifiche di multe, atti giudiziari o comunicazioni ufficiali. pagina 4 di 5 lettera raccomandata all'ufficio postale. Pertanto, non trattandosi di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge ovvero convenzionalmente, doveva essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella fattispecie non può ritenersi necessaria ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. la produzione dell'avviso di ricevimento. Ciò anche in considerazione del fatto che, nel presente procedimento, la contestazione del perfezionamento della notifica non proviene dal destinatario della stessa, bensì da un soggetto terzo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata da mediante CP_1 lettera raccomandata deve presumersi ricevuta - e, quindi, conosciuta dal destinatario nel suo contenuto
- pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte del vettore.
Tutto ciò rilevato, deve ritenersi che la copertura assicurativa garantita dalla polizza in commento spiegò la propria efficacia fino al giorno 10 settembre 2020, ossia fino al quindicesimo giorno successivo alla data in cui la citata raccomandata fu consegnata all'ufficio postale, vale a dire il 26 agosto 2020. L'incendio rispetto al quale parte attrice ha domandato l'indennizzo si verificò, invece, in data 15 novembre 2020, sicché, essendo pacifico il mancato pagamento - neppure tardivo - del premio assicurativo da parte del deve escludersi l'operatività dell'invocata polizza assicurativa alla Pt_1 data predetta, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre
2022.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, rigetta la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1 condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano Controparte_1 in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 9 giugno 2025 Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4904/2021 promossa da:
, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Nicola Maggiori, con il patrocinio Parte_1 degli avvocati Fabio Negrini e Beatrice Bruno, elettivamente domiciliato in Brescia (BS), via XX
Settembre n. 66 presso lo studio dell'avv. Negrini
ATTORE
contro
Controparte_1 in persona Responsabile Servizio Sinistri, dr. con il
[...] Controparte_2 patrocinio dell'avvocato Mauro Arbosti, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), Piazza della
Vittoria n. 8 presso il suo studio
CONVENUTA
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Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 6 marzo 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“-nel merito:
-dichiarare che la polizza 1205800102136 era operativa alla data del 15 novembre 2020 e CP_1 che dunque l'incendio occorso all'immobile adibito ad agriturismo della azienda agricola dell'attore è coperto da detta polizza e che dunque la è tenuta ad indennizzare/ristorare il sig. CP_1 Pt_1 per come previsto dal suddetto contratto di assicurazione, e per l'effetto condannare la al CP_1 pagamento a favore dell'attore della somma di euro 110.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-beneficio di spese ed onorari;
-in via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie per come formulate nella “memoria secondo
pagina 1 di 5 termine” datata 24.12.2021”.
Per la convenuta
“Piaccia all'Ill.ma Autorità adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa
In via principale, anche di rito: per i motivi di cui in atti, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda avanzata dal sig. nei confronti della convenuta in persona del proprio Parte_1 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, in relazione al sinistro datato 15.11.2020, poiché inammissibile, illegittima ed in ogni caso infondata in fatto oltre che in diritto.
Spese di lite e anticipazioni rifuse ex art. 91 c.p.c”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21 aprile 2021, - in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima Azienda Agricola - conveniva in giudizio chiedendo accertarsi CP_1
l'operatività della polizza n. 1205800102136 alla data del 15 novembre 2020 - in cui si verificò un incendio presso l'immobile adibito ad agriturismo della azienda agricola attorea - e, pertanto, l'obbligo di di indennizzare/ristorare il per come previsto dalla polizza assicurativa. CP_1 Pt_1
In particolare, la difesa attorea deduceva: i) che l'azienda agricola del gestiva l'agriturismo Pt_1
“la Sacca” sito in Nave, alla via Sacca n. 140; ii) che il giorno 15 novembre 2020, alle ore 10.00 circa, si era verificato un incendio nei locali dell'immobile adibito ad agriturismo;
iii) che il aveva Pt_1 dato comunicazione dell'accaduto alla compagnia assicuratrice , con cui aveva stipulato
CP_1 assicurazione “multirischi per l'azienda agricola”, con copertura estesa al caso di incendio;
iv) che, tuttavia, il centro liquidazione danni di Brescia di aveva risposto che la polizza non era
CP_1 operativa in ragione del mancato pagamento del relativo premio;
v) che la polizza in commento prevedeva l'operatività anche in caso di mancato pagamento del premio, fino a che non
CP_1 avesse chiesto il pagamento a Banco BPM, quale istituto di credito che aveva concesso al Maggiori mutuo ipotecario;
vi) che il aveva, quindi, chiesto ad copia della raccomandata Pt_1 CP_1 eventualmente spedita a BPM nonché dimostrazione del fatto che gli fosse stato richiesto il pagamento del premio alla scadenza della annualità (maggio 2020); vii) che l'ispettorato sinistri di
CP_1
Brescia aveva affermato di aver trasmesso a Banco BPM lettera raccomandata;
viii) che, tuttavia,
non aveva fornito prova dell'avvenuta consegna della predetta raccomandata, essendosi CP_1 limitata a produrre copia di una schermata con logo di recante la dicitura “esito della CP_4 spedizione”; ix) che il aveva instaurato il procedimento di mediazione avanti la Camera di Pt_1
Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati, che si era conclusa con verbale negativo;
x) che, dunque, la polizza era da reputare operativa alla data del sinistro, non essendovi prova dell'avvenuto invio della raccomandata a BPM nonché in ragione della previsione di tacito rinnovo contenuta in polizza.
Con comparsa depositata in data 20 luglio 2021, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto di ogni domanda avanzata dal in Pt_1 relazione al sinistro del 15.11.2020 poiché inammissibile, illegittima e in ogni caso infondata in fatto oltre che in diritto. In particolare, parte convenuta deduceva i) che il non aveva pagato Pt_1
pagina 2 di 5 (neppure in ritardo) il premio di polizza dovuto a maggio 2020; ii) che la polizza in oggetto Parte_2
(n. 1205800102136) era stata gravata da vincolo in favore dell'istituto di credito Banca BPM Spa, che aveva erogato il mutuo a favore del fabbricato come individuato nell'allegato di polizza mod. VP01;
iii) che, tuttavia, tale vincolo non costituiva una deroga alle norme contrattuali o ai principi generali in materia di assicurazione previsti dal Codice Civile;
iv) di avere, in ogni caso, dato avviso a BPM, tramite lettera raccomandata, del mancato pagamento del premio da parte del e di aver, in tal Pt_1 modo, assolto all'unico onere informativo contrattualmente previsto;
v) che, peraltro, il mancato versamento del premio per oltre un semestre dalla scadenza della polizza comportava la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1901 c.c.; vi) che l'azione di mero accertamento svolta dall'attore era di una genericità tale per cui la stessa doveva ritenersi inammissibile o comunque infondata;
vii) da ultimo, che l'attore neppure aveva descritto il sinistro sicché lo stesso era rimasto del tutto indeterminato in ordine sia all'an che al quantum debeatur.
All'esito della prima udienza il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. per il deposito delle relative memorie, depositate le quali era fissata udienza di comparizione personale delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione. Attesa l'impossibilità di raggiungere un accordo, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione e fissava per la precisazione delle conclusioni udienza del giorno 6 marzo 2025, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di parte attrice è infondata e deve, pertanto, essere respinta per le ragioni che seguono.
ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'operatività della polizza Parte_1 multirischio n. 1205800102136 alla data del 15 novembre 2020, allorquando si verificò un incendio nei locali dell'immobile adibito ad agriturismo della azienda agricola attorea.
Parte convenuta ha contestato integralmente la pretesa dell'attore eccependo il mancato pagamento del premio di polizza da quest'ultimo dovuto a maggio 2020.
Nel caso di specie costituiscono circostanze pacifiche, in quanto documentalmente comprovate ovvero non contestate dalle parti, i) l'avvenuta stipulazione tra le parti di contratto di assicurazione multirischi con efficacia dalle ore 24 del giorno 28 agosto 2019 sino alle ore 24 del giorno 14 maggio 2020 (cfr. doc. 4 di parte attrice); ii) la costituzione di un vincolo di primo grado in favore di Banco BPM a seguito di contratto di mutuo fondiario;
iii) il conseguente vincolo della polizza in favore del predetto istituto di credito, con obbligo per la compagnia assicurativa di “notificare tempestivamente a
[...]
, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento di premi di assicurazione e Pt_3
l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e comunque a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata all'ufficio Postale” (cfr. doc. 4 parte attrice); iv) il mancato pagamento del premio dovuto a maggio 2020 da parte del Pt_1
Ciò posto, l'attore ha dedotto, da un lato, che non gli avrebbe richiesto il pagamento del CP_1 premio alla scadenza della annualità e, dall'altro, che la medesima Compagnia assicurativa non avrebbe dimostrato di aver effettivamente notificato a Banco BPM il mancato pagamento del premio, con conseguente operatività della polizza sottoscritta.
pagina 3 di 5 Ebbene, in ordine alla dedotta mancata comunicazione da parte di circa l'approssimarsi della CP_1 scadenza della polizza, occorre considerare che l'obbligo di avviso di scadenza dell'assicurazione è espressamente previsto soltanto per le polizze RC Auto (art. 170-bis Codice assicurazioni private) e dal
Codice del consumo con riguardo ai contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico (art. 65-bis). L'assicurazione per cui è causa, tuttavia, non rientra nelle anzidette fattispecie, trattandosi di assicurazione multirischi contratta nell'interesse dell'Azienda Agricola attorea
(come noto, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del Codice del Consumo, per consumatore o utente si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”). Tanto è vero che l'art. 8 delle condizioni generali di polizza, rubricato “pagamento del premio e decorrenza della garanzia”, si limitava a prevedere l'efficacia dell'assicurazione “dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati” e la sospensione della stessa in caso di mancato pagamento dei relativi premi, senza disporre alcun obbligo a carico della compagnia assicuratrice circa la comunicazione all'assicurato dell'approssimarsi della scadenza della polizza (cfr. doc. 22 parte attrice).
Quanto, invece, alla seconda doglianza sollevata dall'attore, si rileva in primo luogo che l'anzidetto art. 8 delle condizioni generali di assicurazione (cfr. doc. 22 di parte attrice) prevedeva espressamente, in conformità all'art. 1901, comma 2 c.c., che “se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento”.
Inoltre, l'allegato di vincolo (mod. VP01) del contratto di assicurazione prevedeva l'obbligo in capo ad di “notificare tempestivamente a a mezzo lettera raccomandata, CP_1 Parte_3
l'eventuale mancato pagamento di premi di assicurazione e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e comunque a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata all'ufficio Postale” (cfr. doc. 4 parte attrice).
Nella fattispecie, dunque, in ragione di quanto previsto nell'allegato di vincolo, si ritiene che la copertura assicurativa spiegò la propria operatività fino al quindicesimo giorno successivo alla data di consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata indirizzata a Banco BPM. Invero, contrariamente a quanto eccepito da parte attrice, deve ritenersi dimostrata da parte di CP_1
l'avvenuta notifica al predetto istituto di credito della comunicazione di mancato pagamento del premio da parte del Il doc. 4 versato in atti dalla convenuta contiene, infatti, oltre alla comunicazione Pt_1 predisposta da , la riproduzione della schermata relativa all'esito della spedizione del vettore CP_1
, da cui risulta che la spedizione “Market n. 665957812373”1 venne presa in carico CP_5 dall'ufficio postale di Peschiera RO (MI) in data 26 agosto 2020 per essere successivamente consegnata a Milano in data 28 agosto 2020.
Sul punto, si rileva che l'allegato di vincolo della polizza assicurativa de qua prevedeva l'obbligo a carico della società assicuratrice di notificare l'eventuale mancato pagamento dei premi da parte dell'assicurato a Banco BPM a mezzo lettera raccomandata semplice, tanto che lo stesso prevedeva la validità della copertura assicurativa fino al quindicesimo giorno decorrente dalla data di consegna della 1 La “ è un servizio di utilizzato per inviare comunicazioni con valore legale, Parte_4 CP_5 come notifiche di multe, atti giudiziari o comunicazioni ufficiali. pagina 4 di 5 lettera raccomandata all'ufficio postale. Pertanto, non trattandosi di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge ovvero convenzionalmente, doveva essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella fattispecie non può ritenersi necessaria ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. la produzione dell'avviso di ricevimento. Ciò anche in considerazione del fatto che, nel presente procedimento, la contestazione del perfezionamento della notifica non proviene dal destinatario della stessa, bensì da un soggetto terzo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata da mediante CP_1 lettera raccomandata deve presumersi ricevuta - e, quindi, conosciuta dal destinatario nel suo contenuto
- pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte del vettore.
Tutto ciò rilevato, deve ritenersi che la copertura assicurativa garantita dalla polizza in commento spiegò la propria efficacia fino al giorno 10 settembre 2020, ossia fino al quindicesimo giorno successivo alla data in cui la citata raccomandata fu consegnata all'ufficio postale, vale a dire il 26 agosto 2020. L'incendio rispetto al quale parte attrice ha domandato l'indennizzo si verificò, invece, in data 15 novembre 2020, sicché, essendo pacifico il mancato pagamento - neppure tardivo - del premio assicurativo da parte del deve escludersi l'operatività dell'invocata polizza assicurativa alla Pt_1 data predetta, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre
2022.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, rigetta la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1 condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano Controparte_1 in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 9 giugno 2025 Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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