CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1685/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA ELISABETTA, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16714/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077311215000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077311215000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077311215000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070259541390000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070259541390000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070259541390000 IRAP a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 809/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
Resistenti: inammissibilità o rigetto del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, che intima il pagamento della somma complessiva di € 108.071,79 a titolo di omesso versamento di Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef,
Iva, ed RA per gli anni 2001, 2003 e 2004.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione: a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) dell'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) del criterio di calcolo degli interessi praticati con indicazione del tasso applicato;
2. Inesistenza della notifica dell'atto prodromico sotteso al provvedimento impugnato.
3. Illegittimità delle somme intimate a titolo di interessi, spese e sanzioni;
4. Prescrizione dei crediti posti a fondamento dell'atto prodromico;
5. Nullità dell'atto impugnato pe mancata allegazione degli atti prodromici;
7. Nullità della cartella sottesa all'intimazione per mancata sottoscrizione dell'agente della riscossione;
8. Inosservanza dei termini previsti dagli artt. 17 e 25 D.P.R 602/73;
9. Inosservanza dei termini di decadenza per la notifica della cartella sottostante.
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dell'intimazione di pagamento n°
09720249077311215000 e degli atti prodromici e conseguenti;
dichiarare prescritto il credito richiesto e/o in ogni caso, dichiararli nulli, annullarli, revocarli e renderli privi di effetti giuridici;
in subordine, ridefinire gli importi esatti delle sanzioni, delle more e delle altre voci di cui al provvedimento impugnato. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Ader che eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione rispetto alle domande ed eccezioni riguardanti il merito della pretesa azionata, in quanto di competenza dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Velletri. Sempre in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione per la mancata impugnazione - nei termini di legge - delle cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento cui fa riferimento l'intimazione impugnata, atti che sono stati tutti correttamente e tempestivamente notificati. L'Ader eccepisce altresì l'inammissibilità dell'opposizione per mancata notificazione del ricorso anche all'Ente impositore, in considerazione delle censure proposte in relazione al credito erariale azionato.
Nel merito, l'Ader contesta le censure di controparte inerenti la mancata notificazione dell'atto impugnato e degli atti sottostanti. Precisa che la cartella di pagamento n. 09720070259541390000, sottesa all'intimazione impugnata, è stata notificata dal messo notificatore in data 07/11/2007 con pubblicazione nell'Albo della
Casa Comunale come da documentazione allegata. Precisa che, in seguito, sono state notificate al contribuente:
- intimazione di pagamento n. 09720169059879018000 con pubblicazione nell'Albo della Casa Comunale in data 24/02/2017;
- intimazione di pagamento n. 09720239017873518000 notificata il 03/04/2023.
L'Ader precisa altresì che in relazione alla predetta cartella, parte ricorrente ha presentato all'Agenzia delle
Entrate - Riscossione in data 31/07/2019 domanda di adesione alla definizione agevolata (prot. n. 2019 –
ADERISC- 6646499) a cui non ha fatto seguito alcun pagamento. Sarebbe inoltre infondata l'eccezione di prescrizione, avendo l'ente impositore interrotto il decorso della prescrizione con la notifica degli atti interruttivi di cui viene data prova in atti.
L'Ader contesta la fondatezza anche delle eccezioni relative agli interessi e sanzioni. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, ivi compresa l'istanza cautelare, perché improcedibile, inammissibile e infondato, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
All'odierna udienza in camera di consiglio, non avendo nessuna parte chiesto la trattazione pubblica, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. 21/05/2021 n. 14039; id. 19/07/2022
n. 22671), ritiene dirimente ai fini della decisione della causa l'esame delle censure con cui parte ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione opposta per mancata notificazione della cartella sottostante cartella n.
09720070259541390000 e la prescrizione dei crediti azionati.
La prima censura è infondata e va rigettata.
Oltre che regolarmente notificata (nel 2007) ai sensi dell'art. 140 cpc, la suddetta cartella era ben conosciuta al ricorrente per averla inclusa nella domanda di definizione agevolata presentata in data 31/07/2019. Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, Cass. ord. 32030/2024), dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, la presentazione dell'istanza di rottamazione comporta una presunzione legale di conoscenza degli atti cui l'istanza si riferisce.
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione. Poiché la pretesa azionata concerne tributi erariali (Iva, RA,
Irpef e relative addizionali), soggetti a prescrizione decennale (ex multis, Cass. 2941/2007; 22977/2010;
24322/2014; 16713/2016; 8120/2021), nel caso di specie il termine di prescrizione è stato interrotto una prima volta il 24/02/2017 con la notificazione ex art. 140 cpc dell'intimazione di pagamento n.
09720169059879018000 e poi di nuovo il 31 ottobre 2024 con la notificazione dell'intimazione qui all'esame.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte resistente in euro 4.500,00
(quattromilacinquecento) oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione XXIII, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Così deciso il 26 gennaio 2026
L'Estensore La Presidente
AN Di ZI AB CC
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA ELISABETTA, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16714/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077311215000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077311215000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077311215000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070259541390000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070259541390000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070259541390000 IRAP a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 809/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
Resistenti: inammissibilità o rigetto del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, che intima il pagamento della somma complessiva di € 108.071,79 a titolo di omesso versamento di Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef,
Iva, ed RA per gli anni 2001, 2003 e 2004.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione: a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) dell'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) del criterio di calcolo degli interessi praticati con indicazione del tasso applicato;
2. Inesistenza della notifica dell'atto prodromico sotteso al provvedimento impugnato.
3. Illegittimità delle somme intimate a titolo di interessi, spese e sanzioni;
4. Prescrizione dei crediti posti a fondamento dell'atto prodromico;
5. Nullità dell'atto impugnato pe mancata allegazione degli atti prodromici;
7. Nullità della cartella sottesa all'intimazione per mancata sottoscrizione dell'agente della riscossione;
8. Inosservanza dei termini previsti dagli artt. 17 e 25 D.P.R 602/73;
9. Inosservanza dei termini di decadenza per la notifica della cartella sottostante.
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dell'intimazione di pagamento n°
09720249077311215000 e degli atti prodromici e conseguenti;
dichiarare prescritto il credito richiesto e/o in ogni caso, dichiararli nulli, annullarli, revocarli e renderli privi di effetti giuridici;
in subordine, ridefinire gli importi esatti delle sanzioni, delle more e delle altre voci di cui al provvedimento impugnato. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Ader che eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione rispetto alle domande ed eccezioni riguardanti il merito della pretesa azionata, in quanto di competenza dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Velletri. Sempre in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione per la mancata impugnazione - nei termini di legge - delle cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento cui fa riferimento l'intimazione impugnata, atti che sono stati tutti correttamente e tempestivamente notificati. L'Ader eccepisce altresì l'inammissibilità dell'opposizione per mancata notificazione del ricorso anche all'Ente impositore, in considerazione delle censure proposte in relazione al credito erariale azionato.
Nel merito, l'Ader contesta le censure di controparte inerenti la mancata notificazione dell'atto impugnato e degli atti sottostanti. Precisa che la cartella di pagamento n. 09720070259541390000, sottesa all'intimazione impugnata, è stata notificata dal messo notificatore in data 07/11/2007 con pubblicazione nell'Albo della
Casa Comunale come da documentazione allegata. Precisa che, in seguito, sono state notificate al contribuente:
- intimazione di pagamento n. 09720169059879018000 con pubblicazione nell'Albo della Casa Comunale in data 24/02/2017;
- intimazione di pagamento n. 09720239017873518000 notificata il 03/04/2023.
L'Ader precisa altresì che in relazione alla predetta cartella, parte ricorrente ha presentato all'Agenzia delle
Entrate - Riscossione in data 31/07/2019 domanda di adesione alla definizione agevolata (prot. n. 2019 –
ADERISC- 6646499) a cui non ha fatto seguito alcun pagamento. Sarebbe inoltre infondata l'eccezione di prescrizione, avendo l'ente impositore interrotto il decorso della prescrizione con la notifica degli atti interruttivi di cui viene data prova in atti.
L'Ader contesta la fondatezza anche delle eccezioni relative agli interessi e sanzioni. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, ivi compresa l'istanza cautelare, perché improcedibile, inammissibile e infondato, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
All'odierna udienza in camera di consiglio, non avendo nessuna parte chiesto la trattazione pubblica, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. 21/05/2021 n. 14039; id. 19/07/2022
n. 22671), ritiene dirimente ai fini della decisione della causa l'esame delle censure con cui parte ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione opposta per mancata notificazione della cartella sottostante cartella n.
09720070259541390000 e la prescrizione dei crediti azionati.
La prima censura è infondata e va rigettata.
Oltre che regolarmente notificata (nel 2007) ai sensi dell'art. 140 cpc, la suddetta cartella era ben conosciuta al ricorrente per averla inclusa nella domanda di definizione agevolata presentata in data 31/07/2019. Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, Cass. ord. 32030/2024), dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, la presentazione dell'istanza di rottamazione comporta una presunzione legale di conoscenza degli atti cui l'istanza si riferisce.
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione. Poiché la pretesa azionata concerne tributi erariali (Iva, RA,
Irpef e relative addizionali), soggetti a prescrizione decennale (ex multis, Cass. 2941/2007; 22977/2010;
24322/2014; 16713/2016; 8120/2021), nel caso di specie il termine di prescrizione è stato interrotto una prima volta il 24/02/2017 con la notificazione ex art. 140 cpc dell'intimazione di pagamento n.
09720169059879018000 e poi di nuovo il 31 ottobre 2024 con la notificazione dell'intimazione qui all'esame.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte resistente in euro 4.500,00
(quattromilacinquecento) oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione XXIII, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Così deciso il 26 gennaio 2026
L'Estensore La Presidente
AN Di ZI AB CC