Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1685
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione di informazioni

    La censura è infondata in quanto la cartella sottostante è stata regolarmente notificata e conosciuta dal ricorrente per aver presentato domanda di definizione agevolata.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica dell'atto prodromico

    La cartella sottostante è stata regolarmente notificata nel 2007 e il ricorrente ne ha avuto conoscenza anche tramite la domanda di definizione agevolata.

  • Rigettato
    Illegittimità delle somme intimate per interessi, spese e sanzioni

    La contestazione è infondata in quanto la cartella sottostante è stata regolarmente notificata e il termine di prescrizione è stato interrotto.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti posti a fondamento dell'atto prodromico

    La prescrizione decennale non è maturata in quanto il termine è stato interrotto con la notifica di atti interruttivi nel 2017 e nel 2024.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per mancata allegazione degli atti prodromici

    La cartella sottostante è stata regolarmente notificata e conosciuta dal ricorrente.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per mancata sottoscrizione dell'agente della riscossione

    La cartella sottostante è stata regolarmente notificata e conosciuta dal ricorrente.

  • Rigettato
    Inosservanza dei termini previsti dagli artt. 17 e 25 D.P.R 602/73

    La cartella sottostante è stata regolarmente notificata e conosciuta dal ricorrente.

  • Rigettato
    Inosservanza dei termini di decadenza per la notifica della cartella sottostante

    La cartella sottostante è stata regolarmente notificata nel 2007 e il termine di prescrizione è stato interrotto.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione delle cartelle esattoriali e avvisi di pagamento

    La Corte ritiene dirimente l'esame della censura relativa alla mancata notifica della cartella sottostante e alla prescrizione, rigettando il ricorso nel merito.

  • Rigettato
    Mancata notificazione del ricorso all'Ente impositore

    La Corte ritiene dirimente l'esame della censura relativa alla mancata notifica della cartella sottostante e alla prescrizione, rigettando il ricorso nel merito.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    La Corte ritiene dirimente l'esame della censura relativa alla mancata notifica della cartella sottostante e alla prescrizione, rigettando il ricorso nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1685
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1685
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo