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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7385/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.06.2025 da 1) (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Alessandro Volta 2, Cologno Monzese (MI), di cittadinanza italiana, con l'Avv. Vittoria Della Giovanna (c.f. ), del Foro di Milano, presso il quale ha eletto domicilio C.F._2 telematico al seguente indirizzo pec: Email_1
e
2) (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._3 residente in [...], Milano, di cittadinanza italiana, con l'Avv. Vittoria Della Giovanna (c.f.
), del Foro di Milano, presso il quale ha eletto domicilio telematico al seguente C.F._2 indirizzo pec: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Como (anno 1995 atto n. 184 parte II serie A) il 31.7.1995
□ separati consensualmente con verbale in data 22.03.2017 omologato con decreto del 23.05.2017
con i seguenti figli: nato il [...], di cittadinanza italiana, nata Parte_3 Persona_1 il 16.06.2005, di cittadinanza italiana, nata il [...], di cittadinanza italiana. Parte_4 pagina 1 di 4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, con l'integrazione del 29.9.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- allo stato, i coniugi hanno correttamente adempiuto a quanto previsto dal verbale di separazione e hanno provveduto a vendere la casa coniugale entro i termini condivisi e dividendo al 50 % il prezzo incassato dalla vendita. Conseguentemente alla vendita dell'ex casa coniugale, il Signor
nulla più deve alla Signora per il proprio mantenimento come previsto nel Pt_2 Pt_1 verbale di separazione;
- la figlia minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con esercizio Pt_4 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti la figlia minore, tenuto conto delle sue capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni della stessa;
- la figlia minorenne , di anni 12, verrà collocata prevalentemente presso il padre, nella sua Pt_4 abitazione sita in Via Volturno 47 e nulla sarà più dovuto alla signora per la figlia Pt_1 minore, provvedendo il padre al suo mantenimento;
- Il signor provvederà inoltre al mantenimento della figlia minore mediante il Pt_2 Pt_4 pagamento del 100% delle spese straordinarie, tutte previamente concordate ed adeguatamente condivise;
- La signora salvo i diversi e migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la Pt_1 figlia : ogni pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 19, orario in cui riporterà Pt_4
presso la casa paterna. Pt_4
• trascorrerà con la madre, week end alternati dal venerdì alle ore 19.30 sino Pt_4 alle 18.30 della domenica sera;
• trascorrerà le vacanze natalizie con i genitori ad anni alterni da concordarsi Pt_4 tra di loro con un preavviso di almeno una settimana.
• Ogni estate la figlia trascorrerà con ciascuno genitore almeno due settimane Pt_4 consecutive previo accordo del relativo periodo, da comunicarsi con tre settimane di preavviso. Rimangono salve le diverse e più ampie facoltà che i genitori concorderanno di volta in volta, tenendo comunque conto che tali periodi siano equamente distribuiti nel senso di considerare lo schema ut supra un insieme di “regole minime” e comunque flessibili, da modulare ed ampliare in ragione del maggior grado di autonomia che la minore raggiungerà crescendo ed in considerazione delle primarie esigenze della stessa.
- il Signor contribuirà al mantenimento dei figli e di anni 26 e 20 Parte_2 Pt_3 Per_1 che sono entrambi regolarmente assunti presso la panetteria “il Forno di via Pola snc di Ometto Gianluca & C.”, e quindi autonomi economicamente, mediante l'acquisto di un appartamento sito in Milano dove risiederanno a far data dal 30 settembre 2025 e nulla sarà più dato alla signora per il mantenimento degli stessi che non saranno più collocati presso la madre. Pt_1
pagina 2 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con ulteriori successive note scritte da ultimo depositate in sostituzione dell'udienza, nel rinunciare nuovamente all'impugnazione della sentenza, hanno confermato ancora una volta le condizioni concordate, integrando quelle di cui al punto o) del ricorso introduttivo, così come richiesto.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Como in data 31.07.1995 tra (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione al Comune di Milano ove l'atto risulta parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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