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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/12/2024, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2024, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1077/2019 R.G. vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Palazzo Tibi II Tronco alla via Sant'Anna, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa LOMBARDO, pec:
Email_1
- Opponente -
E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Gerace, CP_1 C.F._1
alla via Monserrato 7, presso lo studio dell'avv. Antonio F. SEVERINO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
- Convenuto opposto-
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo - pubblico impiego – spettanze retributive - indennità posizione variabile
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02 aprile 2019, l' Parte_2
ha agito in opposizione avverso il d.i. n. 7/2019, emesso dal Tribunale di CR in
[...]
funzione di giudice del lavoro il 22 gennaio 2019, R.G. n. 3890/2018, per la somma di
Pag. 1 a 11 €13.164,32 in favore del convenuto opposto dirigente medico presso l' CP_1 [...]
per la complessiva somma di €13.164,32 per arretrati di posizione Parte_1
variabile aziendale da gennaio 2011 a dicembre 2014.
L'opponente ha esposto che il decreto opposto non è supportato dalla idonea prova scritta;
ha dedotto l'inefficacia degli atti richiamati da parte istante;
ha evidenziato la natura di atto sottoposto a condizione della deliberazione 102/2015, ha esposto che la predetta delibera difatti, per il periodo dedotto in ricorso, subordina il pagamento degli arretrati all'esito di verifiche preliminari e propedeutiche alla erogazione di talchè quest'ultime rappresentano una condicio sine qua non per la esistenza ed efficacia dell'atto in esame;
ha articolato sulla natura giuridica della retribuzione di posizione variabile aziendale, ha evidenziato che non sussiste alcuna disparità di trattamento;
ha dedotto la mancata previsione, per il periodo dedotto in giudizio ed afferente ad anni pregressi al 2015, della disponibilità di somme e della conseguente imputazione al capitolo di bilancio relativo all'anno di riferimento;
ha insistito sulla incapienza del fondo nonchè della autorizzazione regionale ad utilizzare altro fondo;
ha eccepito la mancata specificazione della posizione effettivamente ricoperta ed ha così concluso: “a) disporre, la immediata sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rigettata ogni altra diversa e contraria eccezione, deduzione ed istanza, dichiarare fondate le motivazioni di gravame, e conseguentemente dichiarare nullo
e inefficace il decreto ingiuntivo n.07 /2019 notificato in data 07.03.2019 b) revocare il decreto opposto ed assolvere il concludente da ogni domanda con soccombenza della parte opposto a tutte le spese e competenze del giudizio compresi gli onorari di avvocato”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito il convenuto opposto ed ha eccepito che a seguito dell'estinzione dell n°9 di CR (insieme all' CP_2 CP_3
di ed all' di Palmi) e dell'accorpamento della stessa
[...] Parte_1 CP_4
(avvenuto nel Luglio 2010) nella nascente nuova azienda i si è creata Pt_1 Parte_1 una disparità di trattamento tra i Dirigenti medici e veterinari provenienti dall'ex n°9 di CP_2
CR e quelli provenienti da e Palmi;
che a parità di funzioni ed incarico, i Parte_1
Dirigenti medici e veterinari provenienti dall'ex di CR percepivano a titolo di CP_5
retribuzione di posizione variabile aziendale un valore inferiore rispetto ai colleghi di Pt_1
pur facendo parte della medesima azienda;
che non vi è dubbio che i Dirigenti, facenti Pt_3
parte della medesima Azienda, hanno diritto a parità di trattamento;
che tanto è stato
Pag. 2 a 11 specificato pure dall;
che l' con Delibera del Direttore Generale F.F. n. 102 del CP_6 Pt_1
2.2.2015, riconosceva ai Dirigenti medici e di CR il diritto a percepire Parte_4
(a far data 01.01.2011) l'adeguamento del valore – a parità di funzioni ed incarico – rispetto a quanto già percepito dai Dirigenti medici e veterinari provenienti da e Parte_1
Palmi stabilendo di “Adeguare il trattamento economico corrente relativo all'indennità variabile aziendale dei dirigenti provenienti dalla es AS di CR secondo i criteri indicati al punto 1), entro la mensilità di marzo 2015, attribuendo la quota di indennità variabile aziendale in relazione all'incarico dirigenziale allo stato effettivamente ricoperto”; che allegato alla delibera vi è la tabella di Calcolo pesatura strutture e incarichi dirigenziali di area medica e veterinaria ambito CR, approvato dalla Commissione Tecnica per la determinazione dell'indennità di posizione variabile aziendale medici e veterinari ex ambito
CR e a pag. 10/11 di detta tabella è quantificata la somma annua (tredicesima esclusa) spettante al ricorrente dal 01.01.2011; che a seguito di detta delibera l adeguava la Pt_1
retribuzione di posizione variabile da € 198,00 mensili a € 451,16 ed iniziava a pagare il nuovo valore corrente adeguato a partire dalla mensilità di marzo 2015 e che dunque venivano corrisposte nella busta paga di settembre 2015, solamente per le mensilità arretrate di gennaio e febbraio 2015, per un importo di €506,32 (€ 253,16 x 2 ), mentre non ha percepito alcuna differenza per i periodi arretrati che vanno da gennaio 2011 a dicembre 2014, quindi complessivamente per 52 mensilità, tredicesima inclusa;
che gli arretrati della retribuzione di posizione variabile aziendale non corrisposti all'odierno resistente opposto per le mensilità da gennaio 2011 a dicembre 2014 ammontano ad € 13.164,32, e che essi costituiscono l'oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo;
che due sono i diritti del lavoratore: da un lato il diritto ad ottenere l'attribuzione di un incarico tra quelli elencati dall'art. 27 del C.C.N.L. biennio 1998 – 2001 in relazione all'anzianità di servizio maturata e, quindi, al relativo pagamento, dall'altro il diritto a percepire gli stessi emolumenti erogati ad altri medici della stessa azienda sanitaria a parità di livello e funzioni;
che vi è prova scritta del credito, e che in tal senso il calcolo pesatura strutture e incarichi dirigenziali di area medica e veterinaria ambito CR - effettuato dalla suddetta Commissione Tecnica, approvato ed allegato alla
Deliberazione n. 102 del 2015 – riguardava l'adeguamento della retribuzione di posizione variabile aziendale dei dirigenti medici e veterinari a far data 1.1.2011; che dunque sarebbe assurdo recepire il contenuto di una Deliberazione che riconosce un adeguamento retributivo
Pag. 3 a 11 esclusivamente per le mensilità da Marzo 2015 in poi sulla base, però, della ratifica del lavoro di una Commissione Tecnica che riconosce il diritto all'adeguamento a far data 1.1.2011; che non vi può essere alcuna sospensione dell'efficacia della deliberazione del Direttore Generale F.F . dell' n°102 del 02.02.2015, giusta applicazione dell'art. 21 quater, Parte_1
comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241; che infatti la Deliberazione n. 102 del 2015 è pienamente efficace ed atta a produrre le conseguenze giuridiche che le sono proprie (non essendo intervenuto nelle more alcun atto di sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo), è bene ricordare che l' con riferimento agli Pt_1 Parte_1
arretrati della posizione variabile aziendale, ha dato esecuzione alla stessa;
che come noto egli
è inquadrato nel primo livello dirigenziale e che il fondo di riferimento per la Dirigenza
Medica e Veterinaria vantava le precise somme residue, analiticamente indicate in comparsa;
che pertanto il credito è certo, liquido ed esigibile;
che dalla deliberazione n. 102 del 2015 si evince che ciò che è subordinato non è il diritto all'adeguamento, quanto la corresponsione delle somme;
ha insistito nella fondatezza di richiesta della provvisoria esecuzione;
ed ha così concluso: “In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., si chiede la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n° 07/2019 emesso in data 22.01.2019 dal
Tribunale di CR – Sezione Lavoro e Previdenza Sociale – G.L. Dott.ssa Amato Laura
Vincenza. Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa: rigettare l'opposizione proposta - quindi - confermare il decreto ingiuntivo opposto
n°07/2019 nella misura di € 13.164,32, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
accertare e dichiarare il diritto di credito del Dott. e, CP_1 conseguentemente, condannare l' , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 13.164,32, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo, o alla maggiore o minore somma che sarà giudizialmente accertata;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione, con rimborso forfettario, Iva e C.p.a come per legge”.
La parte opposta agisce per il riconoscimento dell'indennità di posizione variabile per gli anni 2010-2014 reclamati in forza degli atti datoriali indicati in ricorso. Ritiene
a tal fine che in ragione della costituzione dell' Parte_2
, disposta per legge regionale, ed in virtù della unificazione dei fondi delle ex
[...]
Pag. 4 a 11 i dirigenti medici dell'ospedale di CR abbiano Controparte_7
incassato, a titolo di indennità di posizione variabile, ed a parità di funzione ed incarico, una somma inferiore a quella percepita dai loro colleghi, e denuncia a tal fine disparità di trattamento ed inadempimento di norme legali e contrattuali. Rileva che ciò sia immediatamente deducibile da quanto stabilito dalla Commissione Tecnica che ha applicato il regolamento della pesatura degli incarichi dirigenziali, e dalla delibera n. n.
102/2015.
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
In premessa, è opportuno ricordare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria.
Ciò chiarito, non è forse inutile porre in principio che l'indennità di posizione variabile costituisce una componente del trattamento economico dei dirigenti ed è misurata, in ragione alla graduazione delle funzioni, all'incarico svolto. Essa si compone di una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilità. La parte variabile, come prevista dal CCNL comparto sanità 1998-2001 è collegata all'incarico conferito, mentre l'incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella - sulla base della graduazione delle funzioni di cui all'art. 26, è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo, fermo rimanendo il principio che, a parità di graduazione delle funzioni, essa deve essere riconosciuta in modo identico al personale dirigenziale dell'azienda.
Tratteggiata nelle linee essenziali la spettanza retributiva invocata, si possono individuare i suoi essenziali costitutivi. Essa deve essere riconosciuta in pari misura al personale dirigenziale medico afferente alla medesima azienda sanitaria, per la sua individuazione è necessaria la preventiva attività di macro-organizzazione datoriale
Pag. 5 a 11 consistente nella individuazione e graduazione delle funzioni, e deve essere riconosciuta in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo.
In ragione del contraddittorio tra le parti, e dell'asserita disparità di trattamento tra il personale medico di CR e quello di Palmi e è ineludibile un Parte_1
preventivo accertamento in odine al momento in cui vi è stata l'effettiva costituzione di un'unica aziendaospedaliera. Tale aspetto rappresenta infatti un cardine indispensabile per l'accertamento della fondatezza della domanda. Parte Ebbene, la parte ricorrente ritiene che la costituzione dell'unica sul territorio provinciale di sia avvenuta dal 1.1.2010 in forza della legge regionale Parte_1
9/2007, e della successiva delibera della Giunta regionale n. 441 del 14.6.2010.
L'assunto non può essere convalidato.
A tal fine, occorre rilevare che sulla medesima vicenda si è già pronunciata la Corte territoriale con sentenza n. 576/2021 e che qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. “Va Part premesso che la confluenza dell' di CR in quella unica di che Parte_1
accorpa anche quella di Palmi non è avvenuta contestualmente a quella delle altre due aziende. Infatti, con la legge regionale n.9 del 2007 all'art.7 era previsto Cont l'accorpamento delle presenti sul territorio calabrese prevedendo che <
Aziende sanitarie attualmente presenti sul territorio regionale sono accorpate in cinque
che assumono la denominazione di Controparte_8 [...]
, Vibo Valentia e Crotone, il cui Controparte_9
territorio di riferimento corrisponde alle attuali circoscrizioni provinciali.>>. Ma, mentre per la generalità dell'aziende esistenti sul territorio regionale era stabilita la cessazione di diritto dalla data di entrata in vigore della legge e la cessazione dalle funzioni degli organi delle (con nomina dei nuovi entro i successivi trenta CP_8
giorni), al comma 6, con norma eccezionale, si stabiliva:<<l'attuazione delle disposizioni che precedono avviene, limitatamente alle aziende sanitarie n. 9 di locri e < i>
n. 11 di , previo accordo con il Ministero dell'interno.>>. Tale regime Parte_1 speciale, che differiva l'unificazione della neo struttura limitatamente all CP_10 era connesso alla peculiare condizione in cui versava quest'ultima, commissariata con decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2006 per infiltrazioni mafiose, gestione prorogata con decreto del 25 ottobre 2007. La ragione di tale presupposto
Pag. 6 a 11 definito per la realizzazione dell'accorpamento non era esplicitato nella legge che si limitava puramente e semplicemente a condizionare l'operatività dell'unificazione ad un preciso accordo. Posto che l'accordo legittimante non interveniva medio tempore, né il dettato normativo veniva abrogato o modificato, il Consiglio Regionale, solo in data 22 dicembre 2011, adottava l'articolo 40 della legge regionale 47 del 2011, con il quale disponeva che: "All'articolo 7, comma 6 della legge regionale 11 maggio 2007,
n. 9 e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Se l'accordo con il Ministero dell'Interno non è più necessario, l'accorpamento delle aziende sanitarie n. 11 di Parte_1
e n. 9 di CR avviene entro il 31 gennaio 2012, attraverso la nomina dell'organo di vertice della nuova azienda sanitaria, il cui territorio di riferimento corrisponde alla circoscrizione provinciale di e, ove necessario, attraverso la nomina Parte_1
dei commissari liquidatori delle Aziende preesistenti"». La precedente delibera del 14 giugno 2010 n.441 rettificata con delibera n.488 del 2 luglio 2010, che in molteplici provvedimenti prodotti dai ricorrenti è citata quale fonte dell'unificazione, risulta invero emessa nella perdurante vigenza del disposto normativo della legge regionale del 2007 che ancora richiedeva l'accordo con il Ministero dell'Interno ed in difetto di tale condizione e perciò contra legem. E' solo dal 2012 che può dirsi che l'unificazione
Part sia stata attuata con la nomina del direttore generale della nuova atteso che le precedenti determinazioni assunte dalle aziende ospedaliere erano emesse in carenza di potere ed erano illegittime avvenendo su un territorio che non poteva dirsi legittimamente unificato in difetto della condizione dell'accordo (mai intervenuto) con il Ministero prescritta dalle legge regionale, nel testo vigente ratione temporis”.
Quanto poi all'aspetto relativo all'unificazione dei fondi, pare opportuno, per maggiore chiarezza, richiamare le seguenti statuizioni della medesima pronuncia: “La riunificazione dei fondi è stata operata nel 2012 ex post con riferimento al 2010, mentre, con evidenza, essa in difetto dell'unità dell' a quella data non poteva compiersi, pena l'inattendibilità Pt_2
anche dei dati di bilancio di riferimento. Ed, infatti, come si legge nella delibera del
Commissario Straordinario appena citata (n.757 del 17 settembre 2014) i fondi in questione, secondo la Circolare della GI Generale dello Stato n.12 del 15 aprile 2011 relativa, fra l'altro, proprio all'applicazione dell'art.9 comma 2 bis del Dl 78/2010, sono insuscettibili di incrementi negli anni 2011, 2012 e 2013 ed in caso contrario vanno ricondotti a tale
Pag. 7 a 11 ammontare. Va quindi ribadito che non è vero, infatti, che l'unificazione delle due CP_8
debba farsi risalire al 2010, atteso gli atti amministrativi assunti dai vari organi a diversi livelli fino al gennaio 2012 (citati nelle delibere prodotte dai ricorrenti) risultano emessi in difetto del presupposto previsto dalla legge come condizione per operare l'unificazione delle
. Ma soprattutto è la stessa legge regionale n.47 del 2011 ad affermare Controparte_8
indirettamente che prima del suo intervento non potesse configurarsi una struttura dell' unica inclusiva del territorio di CR, non potendo intendersi Parte_2
altrimenti la locuzione :<<l'accorpamento delle aziende sanitarie n. 11 di parte_1< i>
e n. 9 di CR avviene entro il 31 gennaio 2012>> e perciò potendo solo a partire dall'operatività di tale previsione dirsi estinte le strutture preesistenti con l'affidamento a gestioni liquidatorie. Per altro, la previsione normativa in parola comporta che prima di tale data non potesse essere adottato un atto Aziendale unitario, né potesse farsi luogo ad una gestione unitaria dei fondi. Pertanto, le conseguenze che si traggono da tale previsione
Part legislativa rilevano anche in relazione al tetto di spesa che, per medici già inseriti nell' Part di CR e poi confluiti in quella di , resta quello dei fondi esistenti nell' Parte_1
di provenienza nel 2010”.
Può dunque agevolmente concludersi che la costituzione dell' , Parte_1
intendendosi per essa comprensiva anche dell' non si è verificata nel 2010, ma al CP_7
più al decorrere dal 31 gennaio 2012. Prima di tale data, dunque, non può neppure prospettarsi alcuna disparità di trattamento nell'erogazione dell'indennità di posizione variabile, posto che il personale medico di CR continuava ad appartenere ad una diversa struttura sanitaria.
Ciò chiarito per quanto concerne il periodo 1.1.2010-31.1.2012, occorre vagliare la sussistenza del diritto per il periodo restante, ovvero dal 1.2.2012 al 31.12.2014.
A tal fine non è forse inutile premettere che la spettanza retributiva invocata non costituisce un diritto assoluto, qualificandosi piuttosto come diritto avente ad oggetto una obbligazione pecuniaria condizionata alla capacità del fondo. In tal senso, va infatti ribadito che non vi è dubbio che la voce retributiva dell'indennità di posizione variabile sia un diritto riconosciuto al dipendente, e che deve essere di pari consistenza tra i dipendenti in forza degli incarichi affidati, tuttavia, il suo effettivo riconoscimento resta inesorabilmente soggetto alla capienza del fondo che alimenta tale voce stipendiale.
Pag. 8 a 11 Trattasi, in buona sostanza, di un diritto retributivo sospensivamente condizionato. Dà sostegno a tal interpretazione la lettura di una pluralità di fonti.
Ci si riferisce, in particolar modo, oltre al già citato CCNL di comparto, anche alle delibere n.573/2014 (peraltro poi annullata in autotutela, e dunque giuridicamente non più esistente) ed alla delibera n.102/2015, ove si determina il riconoscimento dell'indennità di posizione variabile “ferma restando la verifica della capienza del fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di compressa a cura dell'Ufficio Gestione Risorse Umane”, cui segue la previsione, di cui al punto 4) dell'ultima delibera, per cui la corresponsione degli emolumenti relativi all'adeguamento dell'indennità di posizione variabile aziendale per i periodi pregressi resta subordinata all'esito della verifica della effettiva disponibilità del fondo.
Ebbene, la circostanza fondante la condizione sospensiva non si è verificata, poiché come tempestivamente eccepito e provato dall' datrice con nota prot. n. 58060 del Pt_2
Part 21.8.2015, dell'Ufficio gestione risorse umane dell' si è dato atto della presenza di un saldo negativo sul fondo di riferimento per oltre €430.000. In merito, non sfugge che nella medesima nota si dà atto che i saldi dei fondi di retribuzione di risultato e di trattamento accessorio coprono il saldo negativo del fondo dell'indennità di posizione variabile, e che si suggerisce l'utilizzo di tali denari per la quiescenza delle rivendicazioni dei dipendenti, soluzione evidentemente negata dai vertici aziendali, tuttavia pare opportuno evidenziare che eventuali censure in merito alle relative determinazioni, comunque non sollevate in giudizio, eccedono i limiti della giurisdizione adita, in quanto espressione di poteri gestori di macro- organizzazione.
Si ritiene che quanto sin qui esposto giustifica da sé la fondatezza dell'opposizione.
Tuttavia, per mera completezza pare utile richiamare nuovamente ex art. 118 disp. att.
c.p.c. quanto affermato in merito all'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010, poi convertito il l.n. 122/2010, dalla sentenza della Corte d'Appello n.177/2023: “In riferimento specifico all'art.9 comma 1 del Dl 78/2010 il Collegio Sindacale ha messo in evidenza il tetto del trattamento ordinariamente spettante nel 2010 specificando, con richiamo al parere della
GI , che a tale limite non sono assoggettate <
retributive legate alle predisposizione di un diverso ufficio dirigenziale (anche di livello generale) nel triennio 2011/2013 cui sia collegata una diversa retribuzione fissa e/o variabile
Pag. 9 a 11 e che può comportare il riconoscimento di un trattamento economico maggiore di quello spettante nel 2010; il limite, inoltre, non opera in relazione alla variazione della distribuzione delle competenze fra gli uffici che in attuazione di processi di riorganizzazione previsti da disposizioni legislative e nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal comma 2 bis dell'art.9 del Dl 78/2010, influisca sulla misura della retribuzione di posizione di parte variabile correlata a ciascun incarico dirigenziale>>. Su tali premesse il Collegio Sindacale, che negava la certificazione, riteneva possibile l'incremento dell'indennità di posizione variabile domanda. in godimento nel 2010 da parte dei dirigenti medici dell' solo se esso CP_10
fosse stato collegato alla variazione di distribuzione delle competenze fra gli uffici, in attuazione di processi di riorganizzazione, variazione che comportasse << una diversa graduazione complessiva degli incarichi dirigenziali connessa alle maggiori responsabilità affidate al dirigente.>> <<in caso contrario l'indennità di posizione variabile in godimento incorre nel limite cui al citato art.9 comma 1 del dl 78 2010 conv. l. n.122>>.
Ora, ove pure si accedesse all'opinione espressa dal Collegio Sindacale e dalla GI
Generale dello Stato deve comunque osservarsi che la confluenza dei ricorrenti nell'
[...]
è l'unica allegazione condotta (per altro riferita al 2010) senza che ad essa Parte_1
si accompagni alcun asserto che sia inteso a sostenere che a tale confluenza conseguì una diversa organizzazione del proprio ufficio (magari connessa a una riorganizzazione complessiva) e la modifica delle competenze, emergendo nella sostanza, che viceversa, le stesse siano rimaste sostanzialmente invariate nel passaggio. E allora nessun incremento può vantare il ricorrente dovendo necessariamente per lui prendersi a riferimento il trattamento retributivo ordinario di spettanza nel 2010. Ciò a trascurare che il limite di spesa di cui si è detto si evince anche dalla circostanza che i fondi, come si è detto, dal 2011 al 2014 non possono essere incrementati neppure mediante risparmi di spesa connessi ad esempio alle cessazioni dal servizio”.
L'opposizione, pertanto, è accolta, ne consegue che va revocato il decreto ingiuntivo n.
7/2019, emesso dal Tribunale di CR in funzione di Giudice del lavoro il 22 gennaio 2019.
Quanto alle spese di lite, considerata la natura della materia trattata, attesa la rispettiva condizione delle parti, rilevata la complessità e pluralità delle questioni esaminate, esse si dicono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 10 a 11 Il Tribunale di CR, in funzioni di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- 1. accoglie l'opposizione proposta dall' Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7/2019, emesso dal Tribunale di CR
[...]
in funzione di Giudice del lavoro il 22 gennaio 2019;
2.- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
CR, 6 dicembre 2024
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 11 a 11