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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/12/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 782/2024
Successivamente alle ore 17.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 782/2024; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli avv.ti Maurizio Bubbo e Tiziano Saporito, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Crotone al C.so Mazzini n. 56;
PARTE ATTOREA OPPONENTE
Contro
(P.IVA , con sede legale in Crotone alla via Firenze n. 52, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Rosario Lopez e Francesco Chiaranza, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosario Lopez sito in Crotone alla via
Vittorio Veneto n.159;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 06.02.2024, la in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., esponeva che: - il sig. emetteva in data 06.06.2018 Parte_1 una cambiale di € 21.500,00 con scadenza data il 12.09.2018 in favore della società CP_1 in persona del suo legale rappresentante p.t.; - la predetta cambiale veniva emessa a titolo di garanzia in quanto parte resistente era debitrice di una somma di denaro nei confronti di parte resistente;
- i ripetuti solleciti di pagamento rivolti al debitore non sortivano esito positivo e da ultimo, in data 08.05.18, la società diffidava inutilmente parte CP_1 resistente al pagamento della somma portata dalla cambiale;
sulla base di tali premesse, la in persona del legale rappresentante p.t., otteneva nei confronti di CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 138/2024, emesso dal Tribunale di Crotone in data 12.03.2024 nel procedimento n. 159/2024 R.G., per la somma di € 21.500,00, munito di clausola di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., oltre interessi e spese della procedura;
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione avverso il Parte_1 predetto decreto ingiuntivo;
l'opponente deduceva l'abusivo riempimento della cambiale, in assenza di prova dell'accordo di riempimento nonché l'inesistenza del rapporto fondamentale e l'estinzione della funzione di garanzia del titolo azionato;
chiedeva, previa inibitoria ex art. 649 c.p.c., la revoca e la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 15.07.2024, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva l'infondatezza della CP_1 spiegata opposizione;
osservava che la cambiale oggetto del decreto ingiuntivo veniva emessa per dei rapporti debitori, intercorsi tra la società in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., e il sig. ; deduceva che la predetta cambiale veniva Parte_1 regolarmente compilata e firmata di pugno dal sig. , a garanzia di obbligazioni Parte_1 sorte nel tempo tra le parti;
evidenziava che era onere di parte opponente contestarla mediante querela di falso;
rilevava che la cambiale era titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., ed in tal caso era idonea ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante;
osservava che la cambiale oggetto del presente giudizio non aveva nulla a che vedere con la compravendita del magazzino da parte del figlio del sig. ; asseriva che la stessa non era stata Parte_1 mai pagata, né compensata, né, tanto meno, restituita all'emittente; chiedeva il rigetto
2 dell'opposizione e la condanna di parte opponente per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c..
4.
Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
6.
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava
3 sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
Il credito risulta fondato sull'effetto cambiario di euro 21.500,00 con scadenza in data
12.09.2018, emesso da in favore della società opposta (cfr. all. 1 fascicolo Parte_1 monitorio).
Nel caso di specie, la cambiale, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, integra una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che vale a confermare il rapporto causale, sotteso alla pretesa creditoria azionata.
La norma citata dispone che “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispesa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”, operando sul piano probatorio “un'inversione dell'onere probatorio”.
Pertanto, il destinatario della dichiarazione ex art. 1988 c.c. “stante l'astrazione della
“causa debendi”, allorché agisca per l'adempimento della obbligazione, ha soltanto l'onere di provare la ricorrenza della promessa o della ricognizione di debito e non anche la esistenza del rapporto giuridico, da cui essa trae origine;
ricade, invece, sull'autore della dichiarazione l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale.
L'effetto tipico della ricognizione del debito è la c.d. astrazione processuale del titolo che, sostanziandosi in una “relevatio ab onere probandi”, dispensa il destinatario della dichiarazione dalla necessità di provare il rapporto sottostante al debito riconosciuto, che si presume fino a prova contraria, salvo, appunto, che la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato o sia sorto invalidamente, ovvero che esista una condizione o un altro elemento, ad esso attinente, che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il destinatario della dichiarazione ex art.
1988 c.c., stante l'astrazione della causa debendi, se agisce per l'adempimento della obbligazione, ha l'onere di provare la ricognizione del debito e non l'esistenza del rapporto giuridico;
incombe sull'autore della dichiarazione l'onere di provare l'inesistenza o
l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale “(cfr. ex plurimis Cass. n. 11766/2018).
Spetta, dunque, all'opponente fornire la prova contraria capace di vincere la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, stabilita a favore dell'opposta dall'art. 1988 c.c. ( cfr.
Cass. n. 26/2017; Cass. n. 19803/2016).
Ebbene, parte opponente non ha assolto il proprio onere probatorio, provando l'inesistenza o estinzione del rapporto fondamentale.
L'assunto di parte opponente, secondo cui la cambiale, oggetto del presente giudizio, sia
4 stata emessa a garanzia della vendita stipulata in data 12.09.2018 (cfr. all. 3 atto di citazione)
e attraverso il pagamento del prezzo sia avvenuta l'estinzione del rapporto sottostante alla cambiale, risulta sfornito dei necessari riscontri probatori.
Non sono emersi elementi, sia pure indiziari, idonei ad avvalorare la tesi difensiva, atteso che la vendita in parola è intervenuta tra la e , soggetto diverso CP_1 Controparte_2 dall'attuale opponente, ed il contratto non contiene alcun riferimento alla somma portata dalla cambiale emessa da in favore della Parte_1 Parte_2
a tal fine appare la prova testimoniale, articolata da parte opponente nella
[...] memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., in quanto vertente su circostanze documentali ed irrilevanti ai fini del giudizio;
va, pertanto, confermata l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie, già resa in corso di causa.
Anche l'abusivo riempimento “absque pactis” della cambiale, contestato da parte opponente non risulta in alcun modo provato.
Si osserva che nel caso di specie il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento, dovendo invece essere proposta la querela di falso se si sostenga che nessun accordo per il riempimento fosse stato raggiunto dalle parti e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso (Cass. n.
23900/2021; Cass. n. 1028/2019).
7.
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
8.
La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., proposta da parte convenuta opposta, non merita accoglimento.
Le questioni controverse e le ragioni poste a fondamento della decisione non consentono di ritenere integrati i necessari presupposti della responsabilità aggravata, prevista dalla norma citata, che presuppone non solo il requisito della totale soccombenza della controparte ma anche quello soggettivo dell'elemento psicologico di aver agito o resistito in mala fede o colpa grave.
Giova aggiungere che la condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede anche la prova, almeno nelle sue linee essenziali, relativamente all'an ed al quantum del danno subito, potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita la prova relativa all'esistenza dello stesso.
Neppure sono ravvisabili i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
5 Occorre premettere che la norma citata prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c., volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
La sua applicazione richiede, pertanto, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo (Cass. n. 24179/2018).
Nella fattispecie in esame non è ravvisabile un abuso del processo, poiché la domanda, avendo ad oggetto questioni di merito controverse, non appare pretestuosamente proposta e, pertanto, destinata a provocare una distorsione del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.
9.
Assorbita ogni altra questione.
10.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così definitamente provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 138/2024, emesso dal Tribunale di Crotone in data 12.03.2024 nel proc. n. 159/2024 R.G., per la somma di € 21.500,00, di cui dichiara definitivamente l'esecutività;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 05.12.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
6
Successivamente alle ore 17.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 782/2024; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli avv.ti Maurizio Bubbo e Tiziano Saporito, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Crotone al C.so Mazzini n. 56;
PARTE ATTOREA OPPONENTE
Contro
(P.IVA , con sede legale in Crotone alla via Firenze n. 52, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Rosario Lopez e Francesco Chiaranza, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosario Lopez sito in Crotone alla via
Vittorio Veneto n.159;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 06.02.2024, la in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., esponeva che: - il sig. emetteva in data 06.06.2018 Parte_1 una cambiale di € 21.500,00 con scadenza data il 12.09.2018 in favore della società CP_1 in persona del suo legale rappresentante p.t.; - la predetta cambiale veniva emessa a titolo di garanzia in quanto parte resistente era debitrice di una somma di denaro nei confronti di parte resistente;
- i ripetuti solleciti di pagamento rivolti al debitore non sortivano esito positivo e da ultimo, in data 08.05.18, la società diffidava inutilmente parte CP_1 resistente al pagamento della somma portata dalla cambiale;
sulla base di tali premesse, la in persona del legale rappresentante p.t., otteneva nei confronti di CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 138/2024, emesso dal Tribunale di Crotone in data 12.03.2024 nel procedimento n. 159/2024 R.G., per la somma di € 21.500,00, munito di clausola di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., oltre interessi e spese della procedura;
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione avverso il Parte_1 predetto decreto ingiuntivo;
l'opponente deduceva l'abusivo riempimento della cambiale, in assenza di prova dell'accordo di riempimento nonché l'inesistenza del rapporto fondamentale e l'estinzione della funzione di garanzia del titolo azionato;
chiedeva, previa inibitoria ex art. 649 c.p.c., la revoca e la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 15.07.2024, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva l'infondatezza della CP_1 spiegata opposizione;
osservava che la cambiale oggetto del decreto ingiuntivo veniva emessa per dei rapporti debitori, intercorsi tra la società in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., e il sig. ; deduceva che la predetta cambiale veniva Parte_1 regolarmente compilata e firmata di pugno dal sig. , a garanzia di obbligazioni Parte_1 sorte nel tempo tra le parti;
evidenziava che era onere di parte opponente contestarla mediante querela di falso;
rilevava che la cambiale era titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., ed in tal caso era idonea ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante;
osservava che la cambiale oggetto del presente giudizio non aveva nulla a che vedere con la compravendita del magazzino da parte del figlio del sig. ; asseriva che la stessa non era stata Parte_1 mai pagata, né compensata, né, tanto meno, restituita all'emittente; chiedeva il rigetto
2 dell'opposizione e la condanna di parte opponente per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c..
4.
Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
6.
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava
3 sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
Il credito risulta fondato sull'effetto cambiario di euro 21.500,00 con scadenza in data
12.09.2018, emesso da in favore della società opposta (cfr. all. 1 fascicolo Parte_1 monitorio).
Nel caso di specie, la cambiale, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, integra una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che vale a confermare il rapporto causale, sotteso alla pretesa creditoria azionata.
La norma citata dispone che “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispesa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”, operando sul piano probatorio “un'inversione dell'onere probatorio”.
Pertanto, il destinatario della dichiarazione ex art. 1988 c.c. “stante l'astrazione della
“causa debendi”, allorché agisca per l'adempimento della obbligazione, ha soltanto l'onere di provare la ricorrenza della promessa o della ricognizione di debito e non anche la esistenza del rapporto giuridico, da cui essa trae origine;
ricade, invece, sull'autore della dichiarazione l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale.
L'effetto tipico della ricognizione del debito è la c.d. astrazione processuale del titolo che, sostanziandosi in una “relevatio ab onere probandi”, dispensa il destinatario della dichiarazione dalla necessità di provare il rapporto sottostante al debito riconosciuto, che si presume fino a prova contraria, salvo, appunto, che la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato o sia sorto invalidamente, ovvero che esista una condizione o un altro elemento, ad esso attinente, che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il destinatario della dichiarazione ex art.
1988 c.c., stante l'astrazione della causa debendi, se agisce per l'adempimento della obbligazione, ha l'onere di provare la ricognizione del debito e non l'esistenza del rapporto giuridico;
incombe sull'autore della dichiarazione l'onere di provare l'inesistenza o
l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale “(cfr. ex plurimis Cass. n. 11766/2018).
Spetta, dunque, all'opponente fornire la prova contraria capace di vincere la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, stabilita a favore dell'opposta dall'art. 1988 c.c. ( cfr.
Cass. n. 26/2017; Cass. n. 19803/2016).
Ebbene, parte opponente non ha assolto il proprio onere probatorio, provando l'inesistenza o estinzione del rapporto fondamentale.
L'assunto di parte opponente, secondo cui la cambiale, oggetto del presente giudizio, sia
4 stata emessa a garanzia della vendita stipulata in data 12.09.2018 (cfr. all. 3 atto di citazione)
e attraverso il pagamento del prezzo sia avvenuta l'estinzione del rapporto sottostante alla cambiale, risulta sfornito dei necessari riscontri probatori.
Non sono emersi elementi, sia pure indiziari, idonei ad avvalorare la tesi difensiva, atteso che la vendita in parola è intervenuta tra la e , soggetto diverso CP_1 Controparte_2 dall'attuale opponente, ed il contratto non contiene alcun riferimento alla somma portata dalla cambiale emessa da in favore della Parte_1 Parte_2
a tal fine appare la prova testimoniale, articolata da parte opponente nella
[...] memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., in quanto vertente su circostanze documentali ed irrilevanti ai fini del giudizio;
va, pertanto, confermata l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie, già resa in corso di causa.
Anche l'abusivo riempimento “absque pactis” della cambiale, contestato da parte opponente non risulta in alcun modo provato.
Si osserva che nel caso di specie il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento, dovendo invece essere proposta la querela di falso se si sostenga che nessun accordo per il riempimento fosse stato raggiunto dalle parti e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso (Cass. n.
23900/2021; Cass. n. 1028/2019).
7.
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
8.
La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., proposta da parte convenuta opposta, non merita accoglimento.
Le questioni controverse e le ragioni poste a fondamento della decisione non consentono di ritenere integrati i necessari presupposti della responsabilità aggravata, prevista dalla norma citata, che presuppone non solo il requisito della totale soccombenza della controparte ma anche quello soggettivo dell'elemento psicologico di aver agito o resistito in mala fede o colpa grave.
Giova aggiungere che la condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede anche la prova, almeno nelle sue linee essenziali, relativamente all'an ed al quantum del danno subito, potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita la prova relativa all'esistenza dello stesso.
Neppure sono ravvisabili i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
5 Occorre premettere che la norma citata prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c., volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
La sua applicazione richiede, pertanto, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo (Cass. n. 24179/2018).
Nella fattispecie in esame non è ravvisabile un abuso del processo, poiché la domanda, avendo ad oggetto questioni di merito controverse, non appare pretestuosamente proposta e, pertanto, destinata a provocare una distorsione del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.
9.
Assorbita ogni altra questione.
10.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così definitamente provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 138/2024, emesso dal Tribunale di Crotone in data 12.03.2024 nel proc. n. 159/2024 R.G., per la somma di € 21.500,00, di cui dichiara definitivamente l'esecutività;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 05.12.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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