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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 9602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9602 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
n. 21306/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla HUBLER -Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano -Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21306 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non
Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via dei Mille nr 16 presso lo studio degli avv.ti Rosanna Buonanno e
Giorgia Volpe che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Napoli alla via dei Mille nr 16 presso lo studio degli avv.ti Rosanna Buonanno e pagina 1 di 7 Giorgia Volpe del Foro di Napoli che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
INTERVENTORE VOLONTARIO
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
residente in [...]al corso Duca D'Aosta 86,
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
Conclusioni: All'udienza del 27.06.24, presente la parte ricorrente e quella interveniente, il difensore costituito per il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda di cui al ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-29 c.p.c. depositato il 19-10-2023, il ricorrente, in atti generalizzato, ha chiesto modificarsi le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio emanata dalla Corte Distrettuale di NO (Repubblica Ceca) n. 6C 171/2019-
62, del 16.06.2021, con la quale, come da traduzione asseverata in atti, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti contratto in Napoli il
14.02.2003, da cui sono nati il 29.12.2005 (oggi maggiorenne) e Parte_2
il 29.09.2008. Persona_1
Rispetto ai figli della coppia, la regolamentazione dei regimi di affido e di mantenimento, richiamata nella pronuncia divorzile di cui sopra, risulta essere pagina 2 di 7 quella di cui alle condizioni separative recepite, a seguito di accordo delle parti, con sentenza nr. 11 NC 352/2019-87 emessa dalla Corte distrettuale di NO il 17.03.2020, come da traduzione asseverata in atti.
L'accordo recepito in sede giudiziale prevedeva l'affido dei figli, all'epoca entrambi minori, alla madre “per il periodo fino e dopo il Parte_3
divorzio dei genitori.
Recita quella sentenza che “il padre si impegna a pagare per il mantenimento del min ore
250 euro mensili e per il mantenimento del minore 250 euro mensili. Parte_2 Per_1
Questi alimenti sono pagabili entro ogni 15 giorno del mese alle mani della madre, con decorrenza dal 01.02.2020 e dopo a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Nessuna delle parti ha diritto al rimborso delle spese processuali”.
Il ricorrente, rispetto all'assetto familiare sopra ricostruito, ha evidenziato il mutamento di fatto della collocazione del primo dei due figli della coppia,
, che si è volontariamente trasferito in Italia e ad oggi vive stabilmente Parte_2
presso la residenza paterna in Napoli in Corso Duca D'Aosta nr 86 quartiere
Pianura, tant'è che è versata in atti la richiesta di entrambi i genitori, datata
13.06.2023, di “nulla osta” al trasferimento di presso l'istituto Parte_2
scolastico napoletano ove attualmente è iscritto, come alunno frequentante il IV anno del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Napoli.
Il ricorrente e il figlio , interveniente volontario dall'11 giugno 2024, Parte_2
hanno chiesto modificarsi la sentenza di divorzio in atti, prevedendo l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il Parte_2
padre, in Napoli Corso Duca D'Aosta nr 86, con regime libero di frequentazione del figlio con la madre, attesa l'età dello stesso. Hanno altresì chiesto di revocare il contributo al mantenimento di a carico del padre, Parte_2
pagina 3 di 7 per porlo viceversa a carico della madre, non più collocataria.
La parte resistente, raggiunta dalla notifica, non si è costituita.
In via preliminare occorre precisare che sia in tema di separazione che di divorzio, i "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni in precedenza concordate o decise, consistono in fatti nuovi sopravvenuti, (non evidenziabili, prevedibili, al momento della pronuncia - o dell'accordo tra i coniugi), modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi o assunte le decisioni. In particolare, laddove, come nella specie, si chiede una modifica degli aspetti economici del divorzio, occorre che tali circostanze abbiano prodotto una alterazione dell'equilibrio economico raggiunto o accertato in sede di sentenza, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. Cass. N. 14093/2009). Pertanto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza, è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell''art. 9 L. n. 898/70 che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di "giustificati motivi". La legge, infatti, non attribuisce al presente procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione
(melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti al mutamento della situazione di fatto. E' noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è
pagina 4 di 7 riconosciuta facoltà alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte
d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte: “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile,
è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi” (Cass. N. 354/2023).
Alla stregua dei suddetti principi, visto quanto dedotto dalle parti e considerata la documentazione prodotta, sussistono le condizioni per accogliere il ricorso.
Atteso il raggiungimento della maggiore età di nelle more del giudizio Parte_2
ogni istanza e/o provvedimento in ordine al regime di affido è da ritenersi tacitamente caducata.
Inoltre, il ricorrente ha provato il mutato collocamento del figlio , e ciò Parte_2
giustifica sicuramente la revoca della previsione di mantenimento economico a carico del ricorrente per il medesimo figlio.
Quanto alle condizioni economiche della resistente, l'interveniente, ascoltato all'udienza del 27.06.2024, ha dichiarato: ”Vivo con mio padre da luglio 2023, quasi
pagina 5 di 7 un anno e studio al Liceo. Voglio stare con PA ora. Tra me e mio fratello ci sono 10 anni di differenza. Mamma lavora come cassiera in un impianto sciistico e lavora tutto l'anno. I rapporti con mamma sono buoni e ci sentiamo tutti i giorni. In estate appena la scuola me lo consente vado a trovarla”.
Non essendo adeguatamente provato alcunché circa la condizione della stessa all'epoca del divorzio, in assenza di prova contraria si ritiene di dover porre a carico della resistente, madre non più collocataria dell'interveniente, un contributo al mantenimento del figlio , studente maggiorenne in Italia, Parte_2
pari ad euro 250,00 mensili, da versare al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamento Istat e partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, come da Protocollo d'intesa in vigore tra il Tribunale e COA di
Napoli.
La soccombenza regola infine il regime delle spese e la resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sia in favore del ricorrente che dell'interveniente, che vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio della Corte Distrettuale di NO (Repubblica Ceca)
n. 6C 171/2019-62, del 16.06.2021,
-prende atto del mutato collocamento del figlio della coppia,
[...]
, nato a [...] il [...], attualmente residente presso il padre in Parte_2
Napoli corso Duca D'Aosta 86;
pagina 6 di 7 - dispone la revoca del contributo al mantenimento del figlio,
[...]
, a carico del ricorrente, presso il quale l'interveniente ha collocato la Parte_2
sua stabile residenza in Napoli, corso Duca D'Aosta 86;
- pone a carico della madre un contributo al mantenimento del figlio,
[...]
, pari ad euro 250,00 mensili, da versare al ricorrente entro il giorno Parte_2
5 di ogni mese, oltre aggiornamento Istat e partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
b) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 1.450,25 per compensi, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo;
c) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'interveniente, che si liquidano in euro 1.450,25 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 19 luglio 2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Ivana SASSI
Il Presidente
Dott.ssa Carla HUBLER
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla HUBLER -Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano -Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21306 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non
Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via dei Mille nr 16 presso lo studio degli avv.ti Rosanna Buonanno e
Giorgia Volpe che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Napoli alla via dei Mille nr 16 presso lo studio degli avv.ti Rosanna Buonanno e pagina 1 di 7 Giorgia Volpe del Foro di Napoli che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
INTERVENTORE VOLONTARIO
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
residente in [...]al corso Duca D'Aosta 86,
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
Conclusioni: All'udienza del 27.06.24, presente la parte ricorrente e quella interveniente, il difensore costituito per il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda di cui al ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-29 c.p.c. depositato il 19-10-2023, il ricorrente, in atti generalizzato, ha chiesto modificarsi le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio emanata dalla Corte Distrettuale di NO (Repubblica Ceca) n. 6C 171/2019-
62, del 16.06.2021, con la quale, come da traduzione asseverata in atti, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti contratto in Napoli il
14.02.2003, da cui sono nati il 29.12.2005 (oggi maggiorenne) e Parte_2
il 29.09.2008. Persona_1
Rispetto ai figli della coppia, la regolamentazione dei regimi di affido e di mantenimento, richiamata nella pronuncia divorzile di cui sopra, risulta essere pagina 2 di 7 quella di cui alle condizioni separative recepite, a seguito di accordo delle parti, con sentenza nr. 11 NC 352/2019-87 emessa dalla Corte distrettuale di NO il 17.03.2020, come da traduzione asseverata in atti.
L'accordo recepito in sede giudiziale prevedeva l'affido dei figli, all'epoca entrambi minori, alla madre “per il periodo fino e dopo il Parte_3
divorzio dei genitori.
Recita quella sentenza che “il padre si impegna a pagare per il mantenimento del min ore
250 euro mensili e per il mantenimento del minore 250 euro mensili. Parte_2 Per_1
Questi alimenti sono pagabili entro ogni 15 giorno del mese alle mani della madre, con decorrenza dal 01.02.2020 e dopo a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Nessuna delle parti ha diritto al rimborso delle spese processuali”.
Il ricorrente, rispetto all'assetto familiare sopra ricostruito, ha evidenziato il mutamento di fatto della collocazione del primo dei due figli della coppia,
, che si è volontariamente trasferito in Italia e ad oggi vive stabilmente Parte_2
presso la residenza paterna in Napoli in Corso Duca D'Aosta nr 86 quartiere
Pianura, tant'è che è versata in atti la richiesta di entrambi i genitori, datata
13.06.2023, di “nulla osta” al trasferimento di presso l'istituto Parte_2
scolastico napoletano ove attualmente è iscritto, come alunno frequentante il IV anno del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Napoli.
Il ricorrente e il figlio , interveniente volontario dall'11 giugno 2024, Parte_2
hanno chiesto modificarsi la sentenza di divorzio in atti, prevedendo l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il Parte_2
padre, in Napoli Corso Duca D'Aosta nr 86, con regime libero di frequentazione del figlio con la madre, attesa l'età dello stesso. Hanno altresì chiesto di revocare il contributo al mantenimento di a carico del padre, Parte_2
pagina 3 di 7 per porlo viceversa a carico della madre, non più collocataria.
La parte resistente, raggiunta dalla notifica, non si è costituita.
In via preliminare occorre precisare che sia in tema di separazione che di divorzio, i "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni in precedenza concordate o decise, consistono in fatti nuovi sopravvenuti, (non evidenziabili, prevedibili, al momento della pronuncia - o dell'accordo tra i coniugi), modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi o assunte le decisioni. In particolare, laddove, come nella specie, si chiede una modifica degli aspetti economici del divorzio, occorre che tali circostanze abbiano prodotto una alterazione dell'equilibrio economico raggiunto o accertato in sede di sentenza, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. Cass. N. 14093/2009). Pertanto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza, è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell''art. 9 L. n. 898/70 che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di "giustificati motivi". La legge, infatti, non attribuisce al presente procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione
(melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti al mutamento della situazione di fatto. E' noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è
pagina 4 di 7 riconosciuta facoltà alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte
d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte: “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile,
è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi” (Cass. N. 354/2023).
Alla stregua dei suddetti principi, visto quanto dedotto dalle parti e considerata la documentazione prodotta, sussistono le condizioni per accogliere il ricorso.
Atteso il raggiungimento della maggiore età di nelle more del giudizio Parte_2
ogni istanza e/o provvedimento in ordine al regime di affido è da ritenersi tacitamente caducata.
Inoltre, il ricorrente ha provato il mutato collocamento del figlio , e ciò Parte_2
giustifica sicuramente la revoca della previsione di mantenimento economico a carico del ricorrente per il medesimo figlio.
Quanto alle condizioni economiche della resistente, l'interveniente, ascoltato all'udienza del 27.06.2024, ha dichiarato: ”Vivo con mio padre da luglio 2023, quasi
pagina 5 di 7 un anno e studio al Liceo. Voglio stare con PA ora. Tra me e mio fratello ci sono 10 anni di differenza. Mamma lavora come cassiera in un impianto sciistico e lavora tutto l'anno. I rapporti con mamma sono buoni e ci sentiamo tutti i giorni. In estate appena la scuola me lo consente vado a trovarla”.
Non essendo adeguatamente provato alcunché circa la condizione della stessa all'epoca del divorzio, in assenza di prova contraria si ritiene di dover porre a carico della resistente, madre non più collocataria dell'interveniente, un contributo al mantenimento del figlio , studente maggiorenne in Italia, Parte_2
pari ad euro 250,00 mensili, da versare al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamento Istat e partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, come da Protocollo d'intesa in vigore tra il Tribunale e COA di
Napoli.
La soccombenza regola infine il regime delle spese e la resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sia in favore del ricorrente che dell'interveniente, che vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio della Corte Distrettuale di NO (Repubblica Ceca)
n. 6C 171/2019-62, del 16.06.2021,
-prende atto del mutato collocamento del figlio della coppia,
[...]
, nato a [...] il [...], attualmente residente presso il padre in Parte_2
Napoli corso Duca D'Aosta 86;
pagina 6 di 7 - dispone la revoca del contributo al mantenimento del figlio,
[...]
, a carico del ricorrente, presso il quale l'interveniente ha collocato la Parte_2
sua stabile residenza in Napoli, corso Duca D'Aosta 86;
- pone a carico della madre un contributo al mantenimento del figlio,
[...]
, pari ad euro 250,00 mensili, da versare al ricorrente entro il giorno Parte_2
5 di ogni mese, oltre aggiornamento Istat e partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
b) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 1.450,25 per compensi, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo;
c) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'interveniente, che si liquidano in euro 1.450,25 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 19 luglio 2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Ivana SASSI
Il Presidente
Dott.ssa Carla HUBLER
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