Articolo 8 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1288
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 dicembre 1951
Art. 8.
Le disposizioni di cui alla presente legge sono estese agli estranei all'Amministrazione incaricati durante il periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947 della reggenza di uffici diplomatici e consolari all'estero e che abbiano ricoperto funzioni previste per il personale di ruolo dal regio decreto 26 febbraio 1934, n. 425 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1951