Art. 8.
Le disposizioni di cui alla presente legge sono estese agli estranei all'Amministrazione incaricati durante il periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947 della reggenza di uffici diplomatici e consolari all'estero e che abbiano ricoperto funzioni previste per il personale di ruolo dal regio decreto 26 febbraio 1934, n. 425 , e successive modificazioni.
Le disposizioni di cui alla presente legge sono estese agli estranei all'Amministrazione incaricati durante il periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947 della reggenza di uffici diplomatici e consolari all'estero e che abbiano ricoperto funzioni previste per il personale di ruolo dal regio decreto 26 febbraio 1934, n. 425 , e successive modificazioni.