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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 880/2022
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 880/2022 tra
Parte_1
Pt_2 Parte_1
Parte_3 Parte_4
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 febbraio 2025 ad ore 10.10 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per 'avv. CASABONA MARIO Parte_1 Controparte_2
Per 'avv. CASABONA MARIO Controparte_3
Per Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
L'avv. Casabona per parte attrice chiede porsi a carico del convenuto contumace anche le spese di CTU e precisa le conclusioni come da note conclusive depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. .
Il Giudice
pagina 1 di 6 dott. Patrizia Bugiani
pagina 2 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 10/02/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 880 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CASABONA MARIO, elettivamente domiciliato in Viale
Piacenza n. 4 47838 Riccione ITALIA presso il difensore avv. CASABONA
MARIO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'avv. CASABONA MARIO , elettivamente domiciliato in Viale Piacenza
n. 4 47838 Riccione ITALIA presso il difensore avv. CASABONA MARIO
(C.F. Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. CASABONA MARIO , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Viale Piacenza n. 4 47838 Riccione ITALIA presso il difensore avv. CASABONA MARIO pagina 3 di 6 ATTORE
Contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e la sas Controparte_2 Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_2 impugnavano nella loro qualità di condomini, chiedendone la previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la delibera dell'assemblea ordinaria del sito Controparte_1 in Bellaria Igea Marina (RN), Via Sieve n. 14, del 28.10.2021, relativamente ai punti 1
“approvazione del rendiconto di esercizio 01/10/20 – 30/09/21 e stato di riparto” e punto 2 “ approvazione preventivo dell' esercizio 01/10/21 – 30/09/22 e stato di riparto“. Gli attori concludevano chiedendo di dichiararsi, previo accertamento, la nullità o l'annullamento della delibera ed in subordine non dovuti gli importi addebitati agli attori per le voci di spesa personale, di riscaldamento ed acqua calda . Gli attori assumevano che il vizio della delibera era tale da determinarne la nullità o annullamento, fondato nell'erroneo riparto in loro danno delle spese del servizio condominiale di riscaldamento e acqua sanitaria. In particolare allegavano che il riparto era stato eseguito dall'amministratore non in osservanza delle norme vigenti di cui al D.lgs 102/2014 di recepimento della direttiva UE 2012 sull'efficienza energetica, da applicarsi in seguito all'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore in ambito condominiale con l'installazione delle valvole termostatiche e dei contacalorie/ripartitori posti sui radiatori all'interno delle singole unità immobiliari . La causa veniva preceduta da mediazione con verbale negativo del 09.02.2022. Il non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
La causa deve essere preliminarmente inquadrata nella normativa relativa alla impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1337 c.c, che dispone che le pagina 4 di 6 deliberazioni prese dall'assemblea nel rispetto delle relative maggioranze sono obbligatorie per tutti i condomini, tuttavia ogni condominio dissenziente o astenuto è legittimato a chiedere l'annullamento delle delibere che si assumono viziate in quanto contrarie alla legge ed al regolamento . Dunque i condomini attori sono legittimati alla detta impugnazione in quanto assenti alla delibera oggetto di impugnazione. In punto di riparto delle spese e dei suoi criteri la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale , ai sensi dell'art. 1137 c.c. , mentre la categoria della nullità ha una estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al “ difetto assoluto di attribuzioni” - , contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o “ all'ordine pubblico” o al “buon costume”. Pertanto sono nulle le deliberazioni con le quali , a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135 , nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di detta attribuzioni assembleari, cosicchè la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2 c.c. (Cass. SS. UU. 9839/2021) .
La causa è stata istruita a mezzo di documenti ed esperimento di CTU circa la correttezza del riparto dei consumi.
La domanda deve essere accolta La CTU espletata ha accertato che non è stato possibile addivenire alla identificazione del criterio in forza del quale sono state ripartite tra i condomini le spese dell'esercizio oggetto di impugnazione, precisando il CTU che non risultano chiari sia le spese di riscaldamento ed acqua calda sanitaria e sia i consumi con i relativi costi riportati nelle tabelle della delibera impugnata del 28.10.2021. Mancando altresì la indicazione delle quote volontarie ed involontarie dei consumi, le date e le letture dei contabilizzatori e dei ripartitori, necessari per eseguire il riparto in ottemperanza dei criteri previsti dal d.lgs 102/2014 e ss., la CTU ha accertato non essere stato fornito dall'amministratore nel rendiconto e nel preventivo un criterio idoneo a controllare l'esattezza delle imputazioni . Dunque risulta accertata la non correttezza del calcolo di riparto delle spese di riscaldamento e acqua calda del , di conseguenza la delibera deve essere CP_1 annullata.
pagina 5 di 6 Sul punto del riparto di tale tipologia di spese la giurisprudenza della suprema Corte ha disposto: ” Le spese di riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore , devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari.”(Cass. 28242/2019)
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 /2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Annulla la delibera del del 28.10.2021 nella parte in cui ha approvato Controparte_1
i riparti del servizio di riscaldamento ed acqua calda riferiti all'esercizio consuntivo 01/10/2020- 30/09/2021 e all'esercizio preventivo 01/10/2021 – 30/09/2022.
Condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attorea delle spese CP_1 di lite che liquida in € 2.540 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva, Cpa come per legge.
Pone a carico del convenuto la spese di CTU già liquidate . CP_1
Sentenza resa a verbale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Rimini, il 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 880/2022 tra
Parte_1
Pt_2 Parte_1
Parte_3 Parte_4
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 febbraio 2025 ad ore 10.10 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per 'avv. CASABONA MARIO Parte_1 Controparte_2
Per 'avv. CASABONA MARIO Controparte_3
Per Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
L'avv. Casabona per parte attrice chiede porsi a carico del convenuto contumace anche le spese di CTU e precisa le conclusioni come da note conclusive depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. .
Il Giudice
pagina 1 di 6 dott. Patrizia Bugiani
pagina 2 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 10/02/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 880 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CASABONA MARIO, elettivamente domiciliato in Viale
Piacenza n. 4 47838 Riccione ITALIA presso il difensore avv. CASABONA
MARIO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'avv. CASABONA MARIO , elettivamente domiciliato in Viale Piacenza
n. 4 47838 Riccione ITALIA presso il difensore avv. CASABONA MARIO
(C.F. Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. CASABONA MARIO , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Viale Piacenza n. 4 47838 Riccione ITALIA presso il difensore avv. CASABONA MARIO pagina 3 di 6 ATTORE
Contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e la sas Controparte_2 Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_2 impugnavano nella loro qualità di condomini, chiedendone la previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la delibera dell'assemblea ordinaria del sito Controparte_1 in Bellaria Igea Marina (RN), Via Sieve n. 14, del 28.10.2021, relativamente ai punti 1
“approvazione del rendiconto di esercizio 01/10/20 – 30/09/21 e stato di riparto” e punto 2 “ approvazione preventivo dell' esercizio 01/10/21 – 30/09/22 e stato di riparto“. Gli attori concludevano chiedendo di dichiararsi, previo accertamento, la nullità o l'annullamento della delibera ed in subordine non dovuti gli importi addebitati agli attori per le voci di spesa personale, di riscaldamento ed acqua calda . Gli attori assumevano che il vizio della delibera era tale da determinarne la nullità o annullamento, fondato nell'erroneo riparto in loro danno delle spese del servizio condominiale di riscaldamento e acqua sanitaria. In particolare allegavano che il riparto era stato eseguito dall'amministratore non in osservanza delle norme vigenti di cui al D.lgs 102/2014 di recepimento della direttiva UE 2012 sull'efficienza energetica, da applicarsi in seguito all'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore in ambito condominiale con l'installazione delle valvole termostatiche e dei contacalorie/ripartitori posti sui radiatori all'interno delle singole unità immobiliari . La causa veniva preceduta da mediazione con verbale negativo del 09.02.2022. Il non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
La causa deve essere preliminarmente inquadrata nella normativa relativa alla impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1337 c.c, che dispone che le pagina 4 di 6 deliberazioni prese dall'assemblea nel rispetto delle relative maggioranze sono obbligatorie per tutti i condomini, tuttavia ogni condominio dissenziente o astenuto è legittimato a chiedere l'annullamento delle delibere che si assumono viziate in quanto contrarie alla legge ed al regolamento . Dunque i condomini attori sono legittimati alla detta impugnazione in quanto assenti alla delibera oggetto di impugnazione. In punto di riparto delle spese e dei suoi criteri la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale , ai sensi dell'art. 1137 c.c. , mentre la categoria della nullità ha una estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al “ difetto assoluto di attribuzioni” - , contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o “ all'ordine pubblico” o al “buon costume”. Pertanto sono nulle le deliberazioni con le quali , a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135 , nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di detta attribuzioni assembleari, cosicchè la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2 c.c. (Cass. SS. UU. 9839/2021) .
La causa è stata istruita a mezzo di documenti ed esperimento di CTU circa la correttezza del riparto dei consumi.
La domanda deve essere accolta La CTU espletata ha accertato che non è stato possibile addivenire alla identificazione del criterio in forza del quale sono state ripartite tra i condomini le spese dell'esercizio oggetto di impugnazione, precisando il CTU che non risultano chiari sia le spese di riscaldamento ed acqua calda sanitaria e sia i consumi con i relativi costi riportati nelle tabelle della delibera impugnata del 28.10.2021. Mancando altresì la indicazione delle quote volontarie ed involontarie dei consumi, le date e le letture dei contabilizzatori e dei ripartitori, necessari per eseguire il riparto in ottemperanza dei criteri previsti dal d.lgs 102/2014 e ss., la CTU ha accertato non essere stato fornito dall'amministratore nel rendiconto e nel preventivo un criterio idoneo a controllare l'esattezza delle imputazioni . Dunque risulta accertata la non correttezza del calcolo di riparto delle spese di riscaldamento e acqua calda del , di conseguenza la delibera deve essere CP_1 annullata.
pagina 5 di 6 Sul punto del riparto di tale tipologia di spese la giurisprudenza della suprema Corte ha disposto: ” Le spese di riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore , devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari.”(Cass. 28242/2019)
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 /2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Annulla la delibera del del 28.10.2021 nella parte in cui ha approvato Controparte_1
i riparti del servizio di riscaldamento ed acqua calda riferiti all'esercizio consuntivo 01/10/2020- 30/09/2021 e all'esercizio preventivo 01/10/2021 – 30/09/2022.
Condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attorea delle spese CP_1 di lite che liquida in € 2.540 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva, Cpa come per legge.
Pone a carico del convenuto la spese di CTU già liquidate . CP_1
Sentenza resa a verbale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Rimini, il 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)
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