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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/07/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Stabile Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 181/2023, vertente
TRA
, C.F: , nata a Sciacca (AG) in [...] Parte_1 C.F._1
04/04/1985, ed ivi residente in Corso Miraglia n. 154, ed elettivamente domiciliato a
Sciacca (AG), in Via Bevaio n.22, presso lo studio dell'Avv. Mauro Tirnetta, che l a difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: nato a Sciacca (AG) in [...] Controparte_1 C.F._2
29.01.1983 ed ivi residente nella Via Raso n. 29, ed elettivamente domiciliato a Sciacca, nella Via Asmara n. 9 presso lo studio dell'Avv. Santangelo Calogero;
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15.05.2024, le parti concludevano come da separato verbale, insistendo parte ricorrente nell'emissione di separata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 4 della legge 898/1970, con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 4/7/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/02/2023 l'odierna ricorrente , Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Sciacca (AG) in data 0 9/08/2012, con l'odierno resistente , trascritto nei Registri dello stato civile Controparte_1 del Comune di Sciacca (AG) dell'anno 2012, n.107, parte II, Serie A, Ufficio 1, unione matrimoniale dalla quale è nata in data [...] la figlia deduceva: che, dopo alcuni Per_1
anni di matrimonio i rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati sino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
che per tale ragione il resistente aveva proposto ricorso per separazione giudiziale, definito con sentenza n. 326/2019 del
26/7/2019 con cui il Tribunale di Sciacca dichiarava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: l'affido esclusivo della figlia minore alla sig. con Parte_1 diritto di visita del padre secondo modalità da concordare con l'altro genitore;
assegna zione della casa coniugale alla sig. e l'obbligo per il sig. di Parte_1 CP_1
corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia, un assegno pari ad € 300,00 oltre il
50% delle spese straordinarie.
La ricorrente aggiungeva, inoltre, che dalla data di separazione i due coniugi non hanno più convissuto e non hanno più manifestato alcuna reciproca volontà di riconciliarsi.
La ricorrente concludeva chiedendo che l'intestato Tribunale volesse “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sciacca il 9.8.2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sciacca, al n. 107 p.2 s. A 2012, con ordine di annotazione all'ufficiale dello stato civile;
Confermare le condizioni di cui alla sentenza n. 326/2019 del 26.7.2019 (proc. n.
1206/2016 R.G.), confermata anche dalla Corte di Appel lo di Palermo, prima sezione civile, con sentenza n. 2060/2021 del 24.12.2021 (proc. n. 308/2020 R.G.):
1) Confermare l'affido della figlia minore in via esclusiva alla madre, fermo il diritto del padre di vederla e tenerla con sé, compatibilmente con le esigenze della minore, nei tempi
e nei modi da concordare preventivamente con la madre.
Solo in caso di disaccordo il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì ed il giovedì.
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o d al 31 dicembre al 6 gennaio. Per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare
2 con la madre entro la fine del mese di aprile;
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte_1
immobile di proprietà della stessa, donato dai propri genitori.
3) Confermare che sia disposto a carico dell' l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno, a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia di Euro 300,00 da rivalutare secondo gli indici Istat oltre il 50% di spese straordinarie.
Ogni spesa straordinaria dovrà comunque essere concordata tra i genitori secondo il
Protocollo del Tribunale di Palermo del luglio 2019 e dal Protocollo del CNF del
29.11.2017.
4) Condannare il resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento, per avervi dato causa.
Con memoria depositata in data 26/06/2023, parte resistente aderiva alla domanda di parte ricorrente di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e chiedeva che venisse disposto l'affido condiviso della figlia minore e in ragione della comprovata condizione economica disagiata dell'appellante, onerare quest'ultimo del versamento di un assegno mensile di mantenimento nella misura minima, in favore della predetta figlia.
Con ordinanza del 28/02/2024 il presidente del Tribunale, preso atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo per opposizione di entrambi, confermava i provvedimenti assunti nella fase della separazione giudiziale decisa dal Tribunale di
Sciacca con sentenza del 26/7/2019 e nominava il giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con memoria integrativa del 22/3/2024 parte ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale
l'emissione di una sentenza non definitiva in punto status, insistendo su quanto dedotto nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 15/5/2024 parte ricorrente insisteva nella richiesta di pronuncia di sentenza parziale non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio , parte resistente si opponeva alla richiesta, riportandosi ai propri scritti difensivi. Entrambe le parti rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c
Il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione , riservandosi di riferire al collegio per la sentenza parziale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La possibilità per il giudice di emanare una sentenza cd. parziale in ordine alla questione di
3 "status", disponendo la prosecuzione del processo per la decisione delle questioni relative all'assegno è invero espressamente prevista in materia di divorzio da lla legge. n. 898 del
1970, art. 4 comma 12.
La sentenza parziale di divorzio può essere pronunciata separatamente rispetto alle altre questioni oggetto del giudizio, quali il diritto di visita dei figli minori e le situazioni di natura patrimoniale, la decisione delle quali allungherebbe notevolmente i tempi del giudizio.
Del resto, l'art. 4 non fa che applicare in materia divorzile il principio generale sancito dall' art. 277 comma 2 c.p.c., secondo cui il Collegio, anche quando viene investito della ca usa nella sua totalità, conserva la possibilità di pronunciarsi su alcune delle questioni proposte, se ritiene che esse soltanto siano mature per la decisione e la loro sollecita definizione sia di interesse apprezzabile per le parti.
Tanto premesso, va rilevato che la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi, per il giudizio di separazione personale, dinanzi al Presidente del Tribunale di Sciacca, definito con sentenza passata in giudicato del predetto Tribunale n. 326/2019 del 26/7/2019, nell'ambito del procedimento portante il n.
Rg 1206/201.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata pronunciatala separazione tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
Va rilevato altresì che, da allora non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione materiale e spirituale dei coniugi, come può desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che la causa non risulta ancora matura per la decisione. A tal fine quindi va disposta, con separa ta ordinanza, la rimessione della causa al GI per l'ulteriore istruzione. Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
4
p.q.m.
il Tribunale, in composizione collegiale, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 9/8/2012, a
Sciacca (AG), trascritto nei registri di quel Comune, al n. 107 parte II Serie A anno 2012, contratto tra la sig. e;
Parte_1 Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sciacca per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1 dicembre 1970, n. 898, 134 R.D. 9luglio 1939,
n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento Stato
Civile).
c) dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del 4/7/2024.
Il Giudice est.
Veronica Messana
Il Presidente
Antonio Tricoli
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