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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2977/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2977/2024 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTANI Parte_1 C.F._1
BRUNELLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI Controparte_1 C.F._2
ANNA LISA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di loro di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza in forma scritta che consenta la prova della avvenuta ricezione della comunicazione.
2) La casa ex coniugale viene assegnata in godimento alla SI.r così come Parte_1
Per arredata e corredata che continuerà a viverci con la figli . Il SI si trasferirà in CP_1
altra abitazione entro la data di comparizione personale dei coniugi avanti il Tribunale di
Modena.
Per 3) La figlia minor rimane affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre SI.r . Parte_1
Per La gestione e il tempo di accudimento d verrà regolato come segue. Si precisa che i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori sono stati così regolati in considerazione della
Per Per giovane età d . Si precisa che i genitori concordano sul fatto ch pernotterà presso il papà solo nel momento in cui lo stesso abbia a disposizione una propria abitazione idonea ad ospitare la figlia.
Per Inoltre, i genitori si danno atto che attualment è abituata a trascorre il periodo dal 1°
luglio al 31 agosto di ogni anno con la nonna materna nella casa di campagna sita in Zocca,
presso la quale si avvicendavano anche i genitori, quando la famiglia era unita, terminato il lavoro.
Entrambi sono concordi che tale consuetudine prosegua (fermo restando i periodi di vacanza
Per ch trascorrerà con ciascuno dei genitori come sottoindicato).
Per Il padre vedrà e terrà con sé a settimane alterne la figli :
Prima settimana: un pomeriggio (in assenza di diverso accordo il mercoledì) andando a prenderla a scuola (ora materna) alle ore 15.30 (nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca ovvero al campo estivo se frequentato ovvero presso la casa della mamma) e riportandola a casa della madre (ovvero nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca) dopo cena alle ore 20.30; il sabato dalle ore 9.00 (andandola a prendere presso la casa della mamma o nel periodo di chiusura estiva della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca) e riportandola la domenica sera dopo cena entro le ore
20.00 (presso la casa della mamma o nel periodo di chiusura estiva della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca).
Seconda settimana:
due pomeriggi (in assenza di diverso accordo il mercoledì e il giovedì) andando a prenderla a scuola (ora materna) alle ore 15.30 (nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca ovvero al campo estivo se frequentato ovvero presso la casa della mamma) e riportandola a casa della madre (ovvero nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca) dopo cena alle ore 20.30.
Per Ciascuno dei genitori, nei giorni in cui non ha con s potrà fare una videochiamata o una
Per chiamata telefonica all'altro genitore per parlare co indicativamente nella fascia oraria
Per 18.00/20.00. Se il genitore con cui per qualsiasi motivo non potesse rispondere dovrà
richiamare appena possibile l'altro genitore per consentirgli di parlare/vedere la figlia.
Per Nell'occasione in cu passa da un genitore all'altro, sarà cura del genitore con cui è stata
Per
sino a quel momento di informare l'altro dei fatti salienti riguardanti la salute e le attività
della bambina.
Il calendario ordinario predetto avrà valenza per tutto l'anno tranne i periodi di seguito regolati. Durante detti periodi si sospenderà l'alternanza del calendario ordinario. Dopo i periodi di seguito regolati, si riprenderanno le alternanze delle settimane del calendario ordinario. Per Vacanze scolastiche natalizie trascorrerà il 24 dicembre compreso il pernottamento con la madre e il 25 dicembre compreso il pernottamento con il padre. Inoltre, trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 26 dicembre dalle ore 10.00 al 1° gennaio alle ore
10.00 ovvero il periodo dal 1° gennaio alle ore 10.00 sino al giorno 6 gennaio.
Per Vacanze pasquali: Ciascuno dei genitori avrà con s ad anni alterni il sabato di Pasqua, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Vacanze scolastiche estive: Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive ciascuno dei
Per genitori potrà avere con s per due settimane anche non consecutive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo deciderà la madre negli anni dispari e il padre in quelli pari.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Per 4) Il SI contribuirà al mantenimento d corrispondendo, a mezzo Controparte_1
bonifico bancario a valuta fissa, alla madr la somma mensile di euro 600,00 Parte_1
per dodici mensilità annue entro il giorno dieci di ogni mese. In considerazione del fatto che il
Per SI è attualmente inoccupato, le parti concordano che l'assegno pe verrà versato CP_1
dal padre alla madre a far tempo dal gennaio 2025.
Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo la variazione dell'indice istat a far tempo dal gennaio 2026 prendendo come base di calcolo l'indice istat del gennaio 2025. Inoltre, il
Per padre contribuirà a sostenere le spese extra assegno pe , così come previste e regolate dal
Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Modena nella misura del 50%.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito al 100% dalla SI.r Parte_1
5) Il SI riconosce di avere ricevuto dalla moglie SI.r a Controparte_1 Parte_1
mutuo la somma di euro 20.000,00 e si obbliga a restituirla, senza interessi corrispettivi, entro il mese di aprile del 2025 in una unica soluzione.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2,
n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Controparte_1
ed eccezione disattesa:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MO) il 27/07/1981 e ato a LZ (MI) il 20/10/1967 Controparte_1
2. recepisce le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018, atto n.211,
Parte I )
4. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
5. Spese al definitivo.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile 13/11/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2977/2024 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTANI Parte_1 C.F._1
BRUNELLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI Controparte_1 C.F._2
ANNA LISA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di loro di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza in forma scritta che consenta la prova della avvenuta ricezione della comunicazione.
2) La casa ex coniugale viene assegnata in godimento alla SI.r così come Parte_1
Per arredata e corredata che continuerà a viverci con la figli . Il SI si trasferirà in CP_1
altra abitazione entro la data di comparizione personale dei coniugi avanti il Tribunale di
Modena.
Per 3) La figlia minor rimane affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre SI.r . Parte_1
Per La gestione e il tempo di accudimento d verrà regolato come segue. Si precisa che i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori sono stati così regolati in considerazione della
Per Per giovane età d . Si precisa che i genitori concordano sul fatto ch pernotterà presso il papà solo nel momento in cui lo stesso abbia a disposizione una propria abitazione idonea ad ospitare la figlia.
Per Inoltre, i genitori si danno atto che attualment è abituata a trascorre il periodo dal 1°
luglio al 31 agosto di ogni anno con la nonna materna nella casa di campagna sita in Zocca,
presso la quale si avvicendavano anche i genitori, quando la famiglia era unita, terminato il lavoro.
Entrambi sono concordi che tale consuetudine prosegua (fermo restando i periodi di vacanza
Per ch trascorrerà con ciascuno dei genitori come sottoindicato).
Per Il padre vedrà e terrà con sé a settimane alterne la figli :
Prima settimana: un pomeriggio (in assenza di diverso accordo il mercoledì) andando a prenderla a scuola (ora materna) alle ore 15.30 (nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca ovvero al campo estivo se frequentato ovvero presso la casa della mamma) e riportandola a casa della madre (ovvero nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca) dopo cena alle ore 20.30; il sabato dalle ore 9.00 (andandola a prendere presso la casa della mamma o nel periodo di chiusura estiva della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca) e riportandola la domenica sera dopo cena entro le ore
20.00 (presso la casa della mamma o nel periodo di chiusura estiva della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca).
Seconda settimana:
due pomeriggi (in assenza di diverso accordo il mercoledì e il giovedì) andando a prenderla a scuola (ora materna) alle ore 15.30 (nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca ovvero al campo estivo se frequentato ovvero presso la casa della mamma) e riportandola a casa della madre (ovvero nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca) dopo cena alle ore 20.30.
Per Ciascuno dei genitori, nei giorni in cui non ha con s potrà fare una videochiamata o una
Per chiamata telefonica all'altro genitore per parlare co indicativamente nella fascia oraria
Per 18.00/20.00. Se il genitore con cui per qualsiasi motivo non potesse rispondere dovrà
richiamare appena possibile l'altro genitore per consentirgli di parlare/vedere la figlia.
Per Nell'occasione in cu passa da un genitore all'altro, sarà cura del genitore con cui è stata
Per
sino a quel momento di informare l'altro dei fatti salienti riguardanti la salute e le attività
della bambina.
Il calendario ordinario predetto avrà valenza per tutto l'anno tranne i periodi di seguito regolati. Durante detti periodi si sospenderà l'alternanza del calendario ordinario. Dopo i periodi di seguito regolati, si riprenderanno le alternanze delle settimane del calendario ordinario. Per Vacanze scolastiche natalizie trascorrerà il 24 dicembre compreso il pernottamento con la madre e il 25 dicembre compreso il pernottamento con il padre. Inoltre, trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 26 dicembre dalle ore 10.00 al 1° gennaio alle ore
10.00 ovvero il periodo dal 1° gennaio alle ore 10.00 sino al giorno 6 gennaio.
Per Vacanze pasquali: Ciascuno dei genitori avrà con s ad anni alterni il sabato di Pasqua, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Vacanze scolastiche estive: Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive ciascuno dei
Per genitori potrà avere con s per due settimane anche non consecutive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo deciderà la madre negli anni dispari e il padre in quelli pari.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Per 4) Il SI contribuirà al mantenimento d corrispondendo, a mezzo Controparte_1
bonifico bancario a valuta fissa, alla madr la somma mensile di euro 600,00 Parte_1
per dodici mensilità annue entro il giorno dieci di ogni mese. In considerazione del fatto che il
Per SI è attualmente inoccupato, le parti concordano che l'assegno pe verrà versato CP_1
dal padre alla madre a far tempo dal gennaio 2025.
Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo la variazione dell'indice istat a far tempo dal gennaio 2026 prendendo come base di calcolo l'indice istat del gennaio 2025. Inoltre, il
Per padre contribuirà a sostenere le spese extra assegno pe , così come previste e regolate dal
Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Modena nella misura del 50%.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito al 100% dalla SI.r Parte_1
5) Il SI riconosce di avere ricevuto dalla moglie SI.r a Controparte_1 Parte_1
mutuo la somma di euro 20.000,00 e si obbliga a restituirla, senza interessi corrispettivi, entro il mese di aprile del 2025 in una unica soluzione.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2,
n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Controparte_1
ed eccezione disattesa:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MO) il 27/07/1981 e ato a LZ (MI) il 20/10/1967 Controparte_1
2. recepisce le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018, atto n.211,
Parte I )
4. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
5. Spese al definitivo.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile 13/11/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale