Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 20 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 2414/2022 R.G.L., promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente e domiciliata in Parte_1
Sant'Alfio (Catania), via Cecchini 6, CF , rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Michele Costanzo, giusta procura in atti;
- ricorrente –
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
), in Controparte_2 persona del pro tempore, - CP_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] ex art. 417 bis c.p.c., dal Funzionario dott. ; Controparte_5
(già , in Controparte_6 Controparte_7 persona del Dirigente scolastico pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dal Prof. Carmelo Di Luca Cardillo
- resistenti –
Oggetto: assegnazione spezzone orario – risarcimento danni;
Conclusioni: come in atti
§§§§
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26 marzo 2022, l'odierna ricorrente ha adito la presente sede deducendo: di essere Docente a tempo indeterminato, su Sostegno, in servizio presso l
[...]
, Sede ita in Giarre (Catania) sin dall'anno Controparte_8 CP_7 scolastico 2015/2016; di essere stata Docente di Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche nella scuola secondaria di secondo grado per oltre vent'anni; che l' , con provvedimento del 28.8.2015, Prot. 15745 Controparte_9 provvedeva alla determinazione dell'organico di Sostegno in ambito provinciale, ovvero la Dotazione Organica Sostegno (DOS) provinciale, della quale facevano parte tutti i docenti di sostegno della provincia che sarebbero stati assegnati, per quell'anno, alle scuole della provincia stessa;
1
Persona_1 che con decreto n. 12190 del 20.08.2015, la Prof.ssa e la prof.ssa Parte_1 venivano “assegnate” all' ” di (oggi Persona_1 Controparte_7 CP_6
); Controparte_6 che nell'anno scolastico 2015/2016 l'allora aveva la Controparte_7 disponibilità di n. 6 ore, in relazione ad un'unica alunna e da assegnare al personale docente di Sostegno che ne avesse avuto titolo;
che secondo l'art. 22 della L. 448/2001 ed il DM 13.6.2007 (doc. all. 1 ter), in materia di conferimento di ore di insegnamento pari o inferiore a 6 ore settimanali, queste laddove non concorrano a costituire cattedre o posti orari già associate in fase di organico di fatto “non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza della disponibilità scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni d'insegnamento.”
- che dunque il Dirigente dell'Istituto all'inizio dell'anno avrebbe dovuto comunicare, con apposita circolare, la disponibilità delle citate 6 ore di sostegno per consentire ai Docenti interessati di dare la disponibilità a ricoprirle fino ad arrivare, come da normativa vigente, ad un massimo di 24 ore settimanali e quindi assegnarle nel rispetto della graduatoria;
che essa ricorrente, già “assegnata” ad una classe di 18 ore, avrebbe potuto infatti ricoprire le ore suddette giungendo a 24 ore settimanali (18+6) entro il limite massimo previsto per legge;
- che, piuttosto, le ore in questione erano state assegnate “.... all'insaputa di tutti ...” alla Prof.ssa di “... anzianità e posizione in graduatoria inferiore a quella Per_1 della ricorrente ...” secondo la citata graduatoria derivata in ambito provinciale dalla D.O.S. (dotazione organico di sostegno) in seno alla quale essa ricorrente – come detto - era collocata al posto n. 179 mentre la collega, Prof.ssa Per_1 risultava collocata al posto n. 269; che, con pec dell'08.05.2021 inviata all' , aveva interrotto i termini di CP_8 prescrizione del suo preteso diritto ad ottenere l'assegnazione delle ore aggiuntive in questione ed aveva fatto istanza di accesso agli atti che tuttavia le veniva negato (nota 11.06.2021); che pertanto tale condotta era illegittima e violava in tal modo la normativa di riferimento che attribuiva alla ricorrente il diritto ad ottenere le ore aggiuntive relative all'anno scolastico 2015/2016 in cui tutti gli insegnanti di sostegno erano inquadrati nell'unica graduatoria provinciale citata;
che tale graduatoria aveva cessato di esistere dall'anno scolastico 2016/2017 essendo i Docenti di Sostegno transitati nell'organico di diritto delle varie istituzioni ed in particolare che essendo essa ricorrente transitata nell'organico di diritto della Scuola aveva diritto, per l'anno scolastico 2018/2019 CP_7 all'assegnazione di sei ore settimanali su sostegno, risultanti dal part-time del prof.
2 sull'alunno avente diritto che, invece, era rimasto privo di Persona_2 copertura didattica per alcuni mesi fino o a quando nel febbraio/marzo 2019,
“illegittimamente”, le ore, piuttosto che essere assegnate al personale docente secondo il criterio dell'anzianità di servizio e quindi della graduatoria d'istituto, in seno alla quale essa ricorrente “era collocata nelle primissime posizioni immediatamente dopo i colleghi che beneficiavano della “Legge 104””, erano state invece assegnate ad un docente esterno con supplenza;
che pertanto essa ricorrente era stata “illegittimamente pretermessa dall'assegnazione di un monte ore complessivo di 288 ore annue per l'anno scolastico 2015/2016 ed altrettante per l'anno scolastico 2018/2019, nonostante avesse legittimo diritto ad accedervi”, con ingiusto danno equivalente alla retribuzione oraria che le sarebbe spettata in caso di assegnazione delle citate ore per un totale di € 21.732,48 lorde, considerata la retribuzione oraria di € 37,73 lorde per n. 576 ore ( ossia ore 288 x 2) e comunque al danno corrispondente alla perdita delle chances di partecipare alla procedura di assegnazione.
Sulla base di tali premesse, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“accogliere la domanda proposta da e per l'effetto condannare Parte_1 il l' e , in solido fra di CP_10 CP_4 Controparte_8 essi a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 21.732,48, salvo quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione interessi dal 30.9.2018 al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”. Con memoria depositata il 22/10/2022 si è costituito in giudizio l'
[...] contestando in toto il ricorso e precisando di avere sempre Controparte_6 puntualmente spiegato alla ricorrente le ragioni del suo agere che risultava del tutto conforme alle norme in materia.
Ha premesso una ricostruzione del quadro normativo di riferimento precisando che:
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, restando nella competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento (da attribuire secondo l'ordine meglio precisato in memoria, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448); per l'assegnazione delle ore derivanti da part – time occorre far riferimento alla Nota
MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007 in cui si afferma che esse sono da considerare come posti vacanti solo di fatto e non di diritto e, quindi, vanno assegnate ricorrendo alle "supplenze temporanee".
Ha puntualizzato che per “docenti in servizio nella scuola” si devono intendere soltanto quelli dell'organico della scuola stessa e non anche quelli appartenenti ad altro organico e che nulla viene invece stabilito circa i criteri di attribuzione delle ore ai docenti interni ai sensi della procedura richiamata.
3 Alla luce dunque del richiamato quadro normativo ha eccepito - quanto alla richiesta di parte ricorrente circa l'asserito diritto ad avere assegnate le ore aggiuntive di insegnamento che non hanno concorso a costituire cattedre o posti orari per l'a.s. 2015/2016 - l'inammissibilità della stessa per carenza di interesse della ricorrente non risultando né dedotta né provata la mancanza di personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario a cui devono essere indirizzate in via prioritaria le “ore aggiuntive” secondo l'ordine prioritario normativamente previsto ( inammissibilità per mancato superamento della c.d.
“prova di resistenza del ricorso”); l'inammissibilità sotto altro profilo, mancando il presupposto, non rivestendo la ricorrente nell'anno scolastico in questione
(2015/2016), la posizione di “docente a tempo indeterminato presso l'istituzione scolastica”, atteso che la stessa si trovava presso l'istituzione scolastica a titolo provvisorio in “utilizzazione” perché assegnata su domanda attingendo a quella che, al tempo, era la graduatoria provinciale D.O.S. (dotazione organico di sostegno), né fornendo prova dell'assenza di altri docenti che avrebbero dovuto/potuto
“completare” l'orario obbligatorio di servizio.
Con evidenti riflessi sull'interesse ad agire della parte ricorrente.
Ha contestato, inoltre, l'assunto di parte ricorrente secondo cui il datore di lavoro avrebbe dovuto assegnare le ore in discorso facendo riferimento alla graduatoria scaturita in ambito provinciale dalla D.O.S. (dotazione organico di sostegno), laddove piuttosto tale criterio non risultava indicato dalla normativa di riferimento che, al riguardo non introduceva neanche alcun criterio specifico e vincolante in capo al datore di lavoro. E venendo viceversa in rilievo l'art. 25 del D.Lgs. n.
165/2001 che al comma 2 affida al Dirigente scolastico nel rispetto “... delle competenze degli organi collegiali scolastici ...”, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
Nonché l'art. 397 del D.Lgs. n. 297/1994, e specificamente le previsioni di cui al comma 2, lettera d) e al comma 3, circa l'attribuzione al Dirigente scolastico di compiti inerenti all'assegnazione delle classi ai singoli docenti e alla formulazione dell'orario, all'uopo richiamando la giurisprudenza che ha affermato l'insussistenza di “diritti soggettivi” in capo ai docenti assegnati all'istituzione scolastica nell'attribuzione delle ore aggiuntive.
Rilevando come peculiare fosse la circostanza che tale assegnazione non era stata mai contestata al tempo in cui era stata disposta (ma soltanto a 6 anni di distanza), ha evidenziato che la disponibilità a coprire ore aggiuntive eventualmente manifestata dal docente non attribuisce alcun diritto o “aspettativa qualificata” servendo soltanto a rimuovere l'ostacolo legale in capo al Dirigente Scolastico che non può attribuire unilateralmente al docente ore ulteriori rispetto a quelle cui lo stesso è tenuto (18 ore settimanali), senza che la scelta del Dirigente, a monte, sia vincolata da detta circostanza (la disponibilità espressa dal docente).
In ogni caso, anche a valutare l'anzianità di servizio delle due docenti ( e Per_1
appariva evidente (dalla certificazione di servizio prodotta) la maggiore Pt_1 anzianità della prima (Campo- dall'a.s. 2003/2004), laddove la ricorrente era
4 arrivata a scuola in “utilizzazione” invece solo nell'anno scolastico oggetto di contestazione (2015/2016).
Quanto alla pretesa di parte ricorrente ad avere assegnate le ore aggiuntive di insegnamento per l'a.s. 2018/2019 derivanti da part – time (del prof.
[...]
), ha rilevato come la stessa fosse contraria al dato normativo di Per_2 riferimento. Trattandosi di ore residuate dal part – time di altro docente la loro attribuzione era sottratta alla previsione di cui all'art. 1, comma 4, del D.M.
131/2007 ed alla disciplina di cui al comma 4 dell'art. 22 della legge finanziaria
28/12/2001 n. 448, trovando piuttosto puntuale disciplina sia nella Nota MPI prot.
n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007 che nella Nota del 28.08.2018, prot. CP_10
n. 37856 (allegate), la prima prevedendo il divieto di offerta al personale interno, la seconda riferendole a “posti vacanti solo di fatto e non di diritto” e prevedendone la copertura “mediante conferimento di supplenze temporanee”.
Circa la richiesta di risarcimento fondata sulla asserita illegittima sua pretermissione dalla procedura di assegnazione delle ore aggiuntive (c.d. perdita di chance) ne ha eccepito l'infondatezza mancando la dimostrazione di una chance e del "nesso causale", contestandone in ogni caso anche la quantificazione dalla stessa, operata unilateralmente ed erroneamente, nonché la stessa base di calcolo.
Tanto premesso ha concluso: “Voler: 1) in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza/difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione ovvero per il mancato superamento della cd. “prova di resistenza”, ovverosia la prova che, in relazione alle specifiche censure dedotte, l'accoglimento del ricorso arrecherebbe una qualche utilità, giuridicamente apprezzabile, nella sfera della ricorrente;
2) in subordine, rigettare comunque la domanda avanzata dalla ricorrente, perché infondata nel merito, non sussistendo presupposti normativi idonei a sorreggerne le richieste o comportamenti contra ius posti in essere dal datore di lavoro sulla scorta della normativa di riferimento in vigore per il conferimento delle ore aggiuntive inferiori a sei nella disponibilità dell'istituzione scolastica e di quelle residuate dalla trasformazione di rapporti di lavoro da “tempo pieno” a “part – time”;
3) ancora in ulteriore subordine, ove l'odierno giudicante ritenesse di dover, con adeguata motivazione sul punto, accedere alle ipotesi prospettate dalla ricorrente si chiede comunque di rigettare la domanda di risarcimento del danno per c.d. perdita di chance o di occasioni favorevoli perchè mancante di prova sia nell'an che nel quantum. Proprio con riferimento al quantum, per il caso in cui la domanda della ricorrente non venisse considerata come “generica” e la stessa ricorrente fornisse prova del numero esatto delle ore cui, del caso, avrebbe avuto diritto, procedere comunque a rideterminare la sua pretesa che si manifesta eccessiva e non coerente rispetto al quadro normativo di riferimento;
4) condannare la ricorrente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa…”.
Costituitosi tempestivamente in giudizio il resistente, con memoria CP_1 depositata il 28/10/2022, ha contestato la sussistenza di una posizione soggettiva
5 perfetta – ad avere attribuiti incarichi aggiuntivi non ricompresi nell'orario curricolare, essendo la posizione della ricorrente indistinta da tutto il restante personale in servizio per l'a.s. 2015/2016 nell'Istituto in questione. Ha perciò dedotto la carenza di diritto soggettivo azionabile e quindi di giurisdizione
(vertendosi in tema di scelta in ordine alle modalità di perseguimento dell'interesse pubblico relativo alla cura della comunità degli alunni) e la carenza di legittimazione attiva.
Ha dedotto l'infondatezza della pretesa, in assenza di allegazione del titolo per cui sussisterebbe l'obbligo di contrarre con la ricorrente, essendo del tutto inconferente a tal fine il mero rapporto di servizio.
Ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento. L'assenza di chance medesima considerato altresì l'assegnazione dell'incarico aggiuntivo a docente interna da molto più tempo inserita nel contesto aziendale.
Ha poi fatto rinvio alla le difese formulate dall'Istituto scolastico che ha recepito riportandole anche nelle relative conclusioni facendole proprie. Ha dunque concluso chiedendo: “- Dichiarare inammissibile il ricorso in accoglimento di una delle eccezioni preliminari di cui al presente atto;
- Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché carente dei requisiti di cui all'art. 700 c.p.c.
- Accogliere le conclusioni sopra riportate e trascritte (supra, pag. 27 e ss.)”.
Istruita la causa mediante l'acquisizione di prove documentali, l'udienza del
20/05/2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Agisce parte ricorrente per il risarcimento del danno patrimoniale che assume derivante dalla mancata attribuzione, relativamente agli anni scolastici 2015/2016
e 2018/2019 , di n. 6 ore aggiuntive di insegnamento su sostegno, con consequenziale attribuzione del relativo compenso stipendiale.
In ordine all'assegnazione delle ulteriori 6 ore aggiuntive, in relazione ad un'unica alunna presso l'allora di che parte ricorrente assume alla Controparte_11 CP_6 medesima spettanti, va rilevato che l'art. 28, comma 5, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola, per quanto di interesse in questa sede, dispone che,
“Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale,
l'attività di insegnamento si svolge (...) in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti
d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”. Giova inoltre richiamare il dettato normativo di cui all'art. 22, comma 4, L. n. 448/2001, secondo il quale, “Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”.
Alla luce delle disposizioni normative appena richiamate, è di tutta evidenza che l'orario di lavoro ordinario e d'obbligo per il personale docente di scuola secondaria
6 è pari a 18 ore settimanali e detto orario, secondo quanto rappresentato dalle parti in lite, è stato riconosciuto e garantito alla ricorrente per gli anni scolastici
2015/2016 e 2018/2019, non riscontrandosi deduzioni o risultanze di segno contrario.
Con riferimento alle supplenze per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (spezzoni pari o inferiori le 6 ore), che vengono qui in considerazione, la Suprema Corte ha avuto modo di considerare che “la L. n.
448 del 2001, art. 22, comma 4, (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica) prevede che: "Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali";
la disposizione si inserisce nel contesto più ampio dell'art. 22 e nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici;
in tale quadro le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome soggiacciono a precise regole: - sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori (v. art. 22, comma 1); - il
[...]
provvede alla determinazione della Controparte_12 consistenza dell'organico del personale docente ed alla ripartizione su base regionale (v. art. 22, comma 2, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza del 13 gennaio 2004, n. 13 nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all' regionale venga meno Controparte_4 quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano ai propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche); - le dotazioni organiche sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche (v. art. 22, comma 3)..”.(Cass. 5244/2020).
Nel caso in esame la ricorrente assume che il diritto alle ore aggiuntive rivendicate
(per l'a.s. 2015/2016) deriverebbe dal solo fatto della maggiore anzianità della stessa rispetto alla prof.ssa (assegnataria delle suddette ore) e dal suo Per_1
7 collocamento in posizione poziore rispetto alla prof. nella graduatoria stilata Per_1 nell'ambito della Dotazione Organica di Sostegno (DOS) provinciale.
Lamenta, inoltre, il fatto che non sia stato possibile manifestare la disponibilità a tale assegnazione e dunque, da parte del datore di lavoro, il mancato delle procedure che, ove correttamente espletate, avrebbero condotto alla possibile e verosimile assegnazione in suo favore di tali ore.
Al riguardo, sì come anche evidenziato dall'Amministrazione resistente, va invero rilevato che la normativa supra indicata circa l'attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, stabilisce un preciso ordine prioritario da osservarsi da parte del datore di lavoro per individuare i soggetti cui presentare tale possibilità. In particolare, le suddette ore vanno rivolte in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e dotato dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità. Pertanto l'affermazione di una posizione giuridica di vantaggio in capo alla ricorrente avrebbe dovuto in primo luogo affrontare tale preliminare passaggio, nel senso di escludere la sussistenza di personale prioritariamente destinatario delle ore de quibus.
Nella sua prospettazione la ricorrente neanche considera i criteri di priorità per l'assegnazione delle ore supplementari che, solo all'esito delle attività di determinazione dell'organico, restano nella competenza dell'istituzione scolastica per l'ulteriore assegnazione aggiuntiva.
Pacifico poi che la ricorrente nell'anno in discorso (2015/2016) si trovava presso l'istituto scolastico a titolo provvisorio in “utilizzazione” in quanto assegnata su domanda attingendo alla graduatoria provinciale D.O.S. (dotazione organico di sostegno), laddove la stessa nulla rileva con riguardo alla non contestata circostanza
(dedotta in memoria dall'istituto resistente) che la scuola in tale anno scolastico (
2015/2016), oltre alla sede centrale di (di Via Principe di Piemonte n. 92) CP_6 aveva succursali a Riposto, Bronte e ed aveva in servizio per la classe di CP_13 concorso AD01 oltre 31 unità, sussistendo dunque ulteriori possibili destinatari di tale orario, laddove le ore aggiuntive, ove non vi siano insegnanti a tempo determinato, devono essere assegnate a docenti di ruolo presso l'istituzione scolastica.
Né d'altro canto rinviene appiglio normativo – né in tal senso è offerta indicazione
- la pretesa della parte ricorrente di fare riferimento alla graduatoria stilata in ambito provinciale dalla D.O.S. (dotazione organico di sostegno) nella individuazione del destinatario delle ore aggiuntive, non riscontrandosi simile richiamo nella normativa di riferimento che sullo specifico punto non offre invero un preciso criterio.
Tanto spiega evidenti riflessi in punto di individuazione della posizione giuridica tutelabile.
Inoltre, con riferimento all'assegnazione delle ore aggiuntive in questione, è affermato dalla parte resistente ed emerge dalla documentazione agli atti che il
Dirigente pro tempore ha attribuito le stesse alla prof.ssa (cfr Persona_1
8 Circolare n. 4 del 18.09.2015, relativa alla comunicazione dell'assegnazione dei docenti alle classi – All. 7 produzione resistente) valorizzando la maggiore anzianità di servizio prestato nella scuola, sì come documentato dal certificato di servizio di quest'ultima (cfr. doc n.
8 - produzione Istituto da cui emerge un servizio presso la scuola in questione a partire dall'a.s. 2003/2004) e non altrimenti contestato, rispetto al minore servizio prestato nella medesima Istituzione dalla ricorrente (come evincibile dal certificato – doc n. 9 produzione resistente – attestante che la è giunta presso la Scuola in “utilizzazione” soltanto Pt_1 nell'anno scolastico 2015/2016 qui in considerazione).
Tali scelte, non rilevandosi profili di illogicità o arbitrarietà, né peraltro evidenziandosi violazioni dei criteri di priorità per l'assegnazione delle ore supplementari così come regolamentati dalla normativa di riferimento supra richiamata (art. 1 comma 4 D.M. 131/2007) ed inerendo agli ambiti di competenza dell'Istituzione Scolastica (e del Dirigente Scolastico - cfr art,. 22 comma 4 L.
488/2001) non paiono esporsi alle profilate censure.
Quanto alla dedotta omessa possibilità di far constare la propria disponibilità ad accettare tale assegnazione oraria, vi è poi da evidenziare che il consenso preventivamente prestato non può ritenersi impegnativo e vincolante per l'Amministrazione (cfr Corte di Cassazione 5244/2020).
Per quanto concerne, dunque, l'assegnazione di un orario di docenza ulteriore e supplementare in favore dell'odierna ricorrente, deve sottolinearsi che tale possibilità, pur espressamente prevista dall'art. 22 della L. n. 448/2001, non pare costituire - a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente - un vero e proprio diritto riconoscibile in capo alla docente, pur a fronte di una sua manifestata disponibilità in tal senso, essendo tale assegnazione comunque correlata a una valutazione discrezionale di parte datoriale, inerente all'attività di organizzazione scolastica, e, dunque, da qualificarsi come mera aspettativa.
A escluderne la natura di diritto soggettivo si pone, invero, la più volte richiamata pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui, “In tema di personale insegnante, non è configurabile un diritto del docente all'attribuzione delle ore eccedenti
l'orario d'obbligo, in quanto il sistema, caratterizzato da un complesso meccanismo di determinazione della consistenza complessiva dell'organico … nonché da criteri di priorità per l'assegnazione delle ore supplementari … accorda una mera preferenza ai docenti in servizio presso la medesima istituzione scolastica allo svolgimento di attività nelle predette ore…” (cfr. Cass. 5244/20). Tale principio è stato ripreso anche dalla giurisprudenza di legittimità successiva (cfr Cass.
n.8798/2024).
Ne discende, in virtù di quanto precede, che non può essere riconosciuta tutela risarcitoria in favore della ricorrente in conseguenza della lamentata mancata assegnazione delle 6 ore di insegnamento aggiuntive richieste, difettando in radice la sussistenza di un diritto in capo ricorrente all'espletamento di tale attività suppletiva e, specularmente, un obbligo gravante sull'Amministrazione alla concessione di detto orario aggiuntivo.
9 Venendo poi alla pretesa di parte ricorrente derivante dal rivendicato diritto ad avere assegnate le 6 ore aggiuntive di insegnamento per l'a.s. 2018/2019, si osserva che per ammissione della stessa ricorrente, si tratta di ore residuate dal part – time dell'insegnante Prof. . Persona_2
Riguardo ad esse, sostiene la ricorrente che facevano parte dell'organico di diritto della scuola essendo le stesse riferite ad una cattedra di 18 ore settimanali coperta soltanto in parte (dal part-time a 12 ore di altro collega) e pertanto avrebbero dovuto essere poste in assegnazione prioritariamente al personale interno che ne avesse manifestato la disponibilità, rientrando nella competenza dell'istituzione scolastica e non concorrendo a costituire nuove cattedre per cui non si “poteva procedere all'assegnazione delle sei ore attingendo dalle graduatorie provinciali..”(cfr ricorso).
Risulta agli atti ed è circostanza incontestata tra le parti che tali ore sono state attribuite con supplenza esterna (assegnate al prof. giusta contratto CP_14 sottoscritto in data 04.02.2019 – in atti produzione resistente).
Al riguardo viene in considerazione siccome anche invocata dalla resistente, la Nota
MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007 (All. 10 produzione CP_8 resistente) al punto 3 che con riferimento alla “assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno” ribadisce che che tale assegnazione si riferisce “agli
“spezzoni” in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre”; inoltre la Nota del 28.08.2018, prot. n. 37856 (in atti CP_10 prodotta dall' resistente all. n. 4) prevede quanto al “Conferimento di ore di CP_8 insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali” che “Ai sensi dell'art. 1 comma
4 del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano di competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento…”. Inoltre è previsto in punto di “disposizioni comuni” e precisamente quanto al “Conferimento supplenze su posti part-time” che “le disponibilità derivanti da part – time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (con previsione che viene ricalcata dalla Nota prot.
n. 28597 del 29.07.2022 – all. n. 11 produzione resistente).
All'evidenza alla stregua della predetta nota n. 37856 del 28.08.2018 sulle CP_10 istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A., che appare chiara sul punto, potevano essere conferite dalla scuola al personale interno solo le ore pari o inferiori a sei (in quanto sottratte al piano di disponibilità provinciale) laddove, le ore derivanti da part-time, riferendosi a posti vacanti andavano ricoperte con conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Come tale si profila aderente al dato normativo l'attribuzione dello spezzone orario mediante supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche come in atti.
10 Sulla scorta di quanto precede, difettano di fondamento la pretesa assegnazione delle 6 ore di insegnamento aggiuntive disponibili per l'anno scolastico 2018/2019
e le conseguenti domande risarcitorie in favore della ricorrente in conseguenza della lamentata mancata assegnazione delle 6 ore di insegnamento aggiuntive richieste.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
In ragione della peculiarità e complessità delle questioni trattate, avuto altresì riguardo alla qualità delle parti va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania, in data 21 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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