Art. 1.
Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennita' per i mutilati ed invalidi di guerra, sia militari che civili, sono concessi e liquidati in base alla tabella C annessa alla presente legge.
La tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificata dall' articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 e le tabelle G, I, M, O annesse alla legge 25 gennaio 1962, n. 12 , sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.
Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennita' per i mutilati ed invalidi di guerra, sia militari che civili, sono concessi e liquidati in base alla tabella C annessa alla presente legge.
La tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificata dall' articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 e le tabelle G, I, M, O annesse alla legge 25 gennaio 1962, n. 12 , sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.