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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7266 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promoSS con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8596/2024 (R.G. 9922/2024) emesso dal Tribunale di Milano in data
14.06.2024 e pubblicato in data 20.06.2024
DA
C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Milano, Via Amilcare Ponchielli n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Gerosa e dall'avv. Micaela Stefanetti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Gerosa, in
Morbegno, via Nani n. 7, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P. IVA n. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 2, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. prof. Francesco Salerno e dall'avv. Patrizia Romano, con Studio in Milano, Via Vittor Pisani, n. 31 ed ivi elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni relativi alla presente procedura al seguente numero di telefax 02.67644758, ovvero all'indirizzo PEC
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data 23.09.2025 e da fogli allegati CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettate: nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento di alle prestazioni di cui al contratto Controparte_1 per cui è causa e l'intervenuta risoluzione del contratto medesimo per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, per i motivi di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 8596/2024 del 20.06.2024 emesso dal Tribunale di Milano, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente a in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, in dipendenza di quanto indicato in decreto ingiuntivo;
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle prove dedotte con la memoria istruttoria agli atti da interndersi integralmente richiamata:
Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nll'anno 2023, si rivolgeva ad al fine di ottenere una forma di Parte_1 Controparte_1 finanziamento per finanziare ed espandere la propria attività”;
2. Vero che si impegnava mettere “in relazione con gli istituti di credito, le banche Controparte_1 Parte_1
e gli intermediari finanziari (cd Finanziatori), potenzialmente disposti ad erogargli il finanziamento, avente le caratteristiche seguenti e di assisterlo nella negoziazione con i finanziatori medesimi” , come da contratto”;
3. “Vero che proponeva ad quale tipologia di finanziamento, per il tramite di Controparte_1 Parte_1 un proprio collaboratore, dott.SS , il ”; CP_2 Parte_2
4. “Vero che lo strumento finanziario “Factoring” non era mai stato utilizzato prima da;
Parte_1
5. “Vero che è stato l'intermediario a ritenere che il factoring fosse adatto alle caratteristiche gestorie
/societarie di “; Pt_1
6. “Vero che , dopo aver ottenuto un affidamento presso la e giunta alla fase di Pt_1 Controparte_3 utilizzo della linea di credito deliberata, non riusciva ad utilizzarla”;
7. “Vero che il problema legato al “mancato utilizzo” era il tipo di gestione e fatturazione adottato dalla società
” che non si confaceva allo strumento finanziario del factoring”; Pt_1
8. “Vero che dell'impossibilità di utilizzo della linea di credito è stata immediatamente informata la dott.SS
, persona di riferimento per presso;
Persona_1 Parte_1 Controparte_1
9. “Vero che la dott.SS assicurava a che avrebbe fatto tutto il neceSSrio per rendere Persona_1 Pt_1 operativo il sistema”;
10. “Vero che nulla è stato fatto da per ovviare al mancato utilizzo dello strumento finanziario dalla CP steSS proposto a “; Pt_1
11. “Vero che, a fronte dell'impossibilità di utilizzo dello strumento finanziario proposta da l'Istituto di CP credito ha revocato l'affidamento ed , Parte_1
12. “Vero che si è trovata senza linea di credito”. Pt_1
Si indica come teste il signor presso Tes_1 Parte_1
In punto spese: in ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio, oltre accessori e successive”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, e rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così giudicare:
1. in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'illegittimità dell'opposizione avversaria, per i motivi esposti in atti e/o per quanto meglio ritenuto, e, per l'effetto, rigettare l'opposizione ex adverso proposta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Milano;
2. in via subordinata e nel merito: accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di
[...]
in relazione alle obbligazioni contrattuali assunte, per i motivi esposti in atti e/o per quanto Parte_1 meglio ritenuto, e, per l'effetto, condannare al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di Euro 12.500,00, ovvero di quella maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta
[...]
di giustizia, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002, dal dovuto al saldo;
3. in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate, per i motivi esposti in atti e/o per quanto meglio ritenuto.
4. In via istruttoria: 6
4.1 chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
) CP
1) vero che, nel mese di marzo 2023, il TT. , consulente di , v Testimone_2 Pt_1
contattava telefonicamente nella persona del TT. , rappresentando e CP Persona_2
l'esigenza di di ricercare finanziamenti, volti a ricavare immediata liquidità di caSS, e r Pt_1
di individuare un consulente che potesse assistere la Società nella predetta ricerca, chiedendo o ad se era disponibile ad assumere il relativo incarico;
c CP
2) vero che, nel mese di marzo 2023, nel corso della telefonata tra il TT.
[...]
, consulente di , ed nella persona del TT. , il TT. e Persona_3 Pt_1 CP Persona_2 precisava che aveva l'esigenza di accedere ad una linea di
, Testimone_2 Pt_1
“factoring” per l'importo di almeno Euro 500.000,00 (cinquecentomila euro); n
3) vero che, nel periodo compreso tra il mese di aprile 2023 e il mese di giugno 2023, e CP
organizzava il gruppo di lavoro composto dal TT. , dalla TT.SS Persona_2 [...]
e dalla TT.SS , al fine di eseguire l'incarico conferito da in p Per_4 Persona_5 Pt_1
data 18 aprile 2023; e
4) vero che, nel periodo compreso tra il mese di aprile 2023 e il mese di giugno 2023, il ri gruppo di lavoro organizzato da composto dal TT. , dalla TT.SS o CP Persona_2
e dalla TT.SS , assisteva nella ricerca di una linea di d Persona_1 Persona_5 Pt_1 factoring per l'importo di almeno Euro 500.000,00 (cinquecentomila euro);
o
5) vero che, nel periodo compreso tra il mese di aprile 2023 e il mese di giugno 2023, il c gruppo di lavoro di composto dal TT. , dalla TT.SS o CP Persona_2 Persona_1
e dalla TT.SS , contattava, tra gli altri intermediari finanziari, il Gruppo NC m Persona_5
FI, che manifestava la sua disponibilità a concedere una linea di finanziamento a nella p Pt_1
forma del factoring;
r eso tra il mese di aprile 2023 e il mese di giugno 2023, il gruppo di lavoro di composto CP
dal TT. , dalla TT.SS e dalla TT.SS , al Persona_2 Persona_1 Persona_5 fine del completamento dell'istruttoria per l'accesso al finanziamento nella forma del factoring, raccoglieva la neceSSria documentazione sociale e creditizia trasmeSS da , Pt_1
inviandola a NC FI, e riscontrava, per conto di , le richieste di chiarimenti Pt_1
pervenute da NC FI;
7) vero che, in data 23 maggio 2023 e 8 giugno 2023, nel corso dell'istruttoria per l'accesso al finanziamento nella forma del factoring, NC FI, nella persona del TT. , Persona_6
Sales Referent di NC FI, chiedeva al gruppo di lavoro di di fornire delle precisazioni CP
in ordine alla genesi di , alle operazioni in essere e alla compagine sociale e Pt_1
amministrativa di – come da documento 3 fasc. mon. e documento 5 che le vengono Pt_1
rammostrati -, informazioni queste che aveva omesso di inviare a per la Pt_1 CP
trasmissione a NC FI;
8) vero che, in data 29 e 31 maggio 2023 e 9 giugno 2023, nel corso dell'istruttoria per l'accesso al finanziamento, il gruppo di lavoro di composto dal TT. , CP Persona_2
dalla TT.SS e dalla TT.SS , riscontrava le richieste di NC Persona_1 Persona_5
FI, fornendo le precisazioni in ordine alla genesi di , alle operazioni in essere e alla Pt_1
compagine sociale e amministrativa di – come da documento 3 fasc. mon. e Pt_1
documento 5 che le vengono rammostrati;
9) vero che, nel periodo compreso dal 23 giugno 2023 (data di emissione della proforma n.
42/A da parte di per il pagamento della provvigione maturata di Euro 12.500,00, rimasta CP insoluta) sino al 6 settembre 2024 (data di notifica dell'atto di citazione in opposizione da parte di ), ha interrotto ogni forma di comunicazione con in merito Pt_1 Pt_1 CP all'utilizzo della linea di factoring ottenuta e al pagamento della provvigione dovuta ad CP
10) vero che, a partire dal 4 agosto 2023, la TT.SS interrompeva la propria Persona_1 collaborazione e rapporto di lavoro con – come da documento 10 che le viene CP
rammostrato;
4.2 Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati, chiede di essere CP
ammeSS a prova contraria, sui capitoli di da n. 1 a n. 7 e da n. 10 a n. 12. Pt_1
Si indicano quali testi, a prova diretta e contraria:
- TT. , domiciliato presso in 20155 Milano (MI), Viale Certosa, 2, Persona_2 Controparte_1
sui capitoli di da n.1) a n. 10) e sui capitoli di cui al par. 4.2; CP Pt_1
- TT.SS , domiciliata presso in 20155 Milano (MI), Viale Certosa, 2, sui Persona_5 Controparte_1
capitoli di da n. 3) a n. 10) e sui capitoli di cui al par. 4.2. CP Pt_1
5. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge, del procedimento monitorio e del presente giudizio, precisandosi che, per quest'ultimo procedimento, si chiedono maggiorati del 30% ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014, in ragione dell'utilizzazione, nella redazione degli atti di causa, di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione”. Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale in data 23.09.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via PEC in data 06.09.2024, (nel prosieguo, per Parte_1 brevità anche ”) conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, (nel Pt_1 Controparte_1 prosieguo, per brevità, anche ), opponendosi avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. CP
8596/2024, R.G. n. 9922/2024, Rep. 3121/2025, emesso in data 14.06.2024 e pubblicato in data 20.06.2024, notificato in data 27.06.2024, con il quale era stato ingiunto a di pagare ad la somma di Euro Pt_1 CP
12.500,00, quale corrispettivo per la fornitura di servizi resi da in favore di , oltre interessi di mora, CP Pt_1
spese di procedura e successive occorrende. L'opponente deduceva di essere stata adempiente ai propri obblighi contrattuali e che non aveva, invece, CP dato adempimento alle prestazioni oggetto dell'incarico di “MEDIAZIONE CREDITIZIA”, conferito da Pt_1 in data 18.04.2023 (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio), specificando l'opponente di non essere mai stata in grado di utilizzare la linea di credito ottenuta grazie all'intervento di per causa ad eSS non imputabile;
CP
formulava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e chiedeva, pertanto, previo rigetto della provvisoria esecuzione, di accertare l'inadempimento e la risoluzione del contratto, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
La causa, inizialmente assegnata alla dott.SS Simonetta Scirpo, a far data dal 21.10.2024, veniva definitivamente assegnata alla scrivente.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse allegazioni e domande, chiedendo, previa concessione CP della provvisoria esecuzione, di rigettare l'opposizione avversaria e di confermare il decreto ingiuntivo;
in ogni caso chiedeva di accertare il grave inadempimento dell'opponente e, per l'effetto, condannarla al pagamento di
Euro 12.500,00, salvo miglior quantificazione, oltre interessi di mora sino al saldo. asseriva di avere CP correttamente ed esaustivamente svolto l'incarico, producendo, al riguardo, la relativa documentazione (vedasi docc. nn. da 2 a 6 fascicolo monitorio e docc. nn. da 3 a 10 fascicolo opposta), e deducendo che:
- nella primavera del 2023, , società costituita il 18.02.2022 (vedasi doc. n. 2 fascicolo opposta), aveva Pt_1 contattato manifestandole l'esigenza di acquisire immediata liquidità di caSS, grazie ai crediti di cui CP
disponeva, al fine di finanziare gli investimenti neceSSri per approntare il proprio piano di sviluppo e sostenere l'attesa crescita (vedasi doc. n. 3 fascicolo opposta);
- nel marzo del 2023, , per il tramite del dott. contattava prima Pt_1 Testimone_2 CP
telefonicamente e poi per iscritto, svolgendo una formale richiesta di assistenza, precisando che la Pt_1 necessitava “di una linea Factoring da almeno 500 mila euro” (vedasi doc. n. 3 fascicolo opposta);
- produceva a sostegno della predetta richiesta di assistenza il “fascicolo documentale dell'azienda” – Pt_1
che includeva, oltre alla lettera di presentazione di (vedasi doc. n. 3 bis fascicolo opposta), il suo Pt_1
“Bilancio al 31.12.2022” (vedasi doc. n. 3 ter fascicolo opposta), un prospetto che riportava l'elenco dei clienti, precisando, per ciascuno, il relativo fatturato e le tempistiche di pagamento (vedasi doc. n. 3 quater fascicolo opposta), la relazione “Obbiettivo Piano di sviluppo '22” ed il documento contabile “Bilancio generale” del periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 –, documentazione da cui emergeva che: , non avendo ancora Pt_1 depositato alcun bilancio di esercizio, aveva predisposto un “primo bilancio provvisorio al 31/12/22”, che riportava nell'attivo di “Stato patrimoniale”, alla sezione “Attivo circolante”, la voce “II Crediti – entro 12 mesi”, pari ad Euro 561.383,00 (vedasi doc. n. 3 ter fascicolo opposta); la voce principale dell'attivo era rappresentata proprio dalla voce crediti verso clienti (vedasi doc. n. 3 ter fascicolo opposta), ai quali Pt_1
applicava tempi di pagamento a 30, 60 e 90 giorni data fattura (vedasi doc. n. 3 quater fascicolo opposta);
- la documentazione trasmeSS ad dall'opponente, all'epoca dei fatti una startup priva di bilanci approvati, CP portava l'opposta a confermare che, in mancanza di ulteriori garanzie, l'operazione di finanziamento più adatta ai requisiti dell'opponente non poteva che essere “una linea Factoring da almeno 500 mila euro”, come identificata dal medesimo consulente di (vedasi doc. n. 3 fascicolo opposta); Pt_1 - in data 18.04.2023, l'opponente conferiva all'opposta l'incarico di “MEDIAZIONE CREDITIZIA” (nel prosieguo, per brevità, anche “ ”, vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio), con il quale le conferiva mandato Per_7
al fine di metterla in contatto con istituti di credito, banche ed altri intermediari finanziari, potenzialmente disposti ad erogarle un finanziamento nella forma del “FACTORING” del valore di Euro “500.000,00, - Scopo del finanziamento: LIQUIDITA'/INVESTIMENTO”, dietro una provvigione del 3% “sull'importo deliberato/approvato”, poi rideterminata nel 2,5%, per le vie brevi, per il “caso di parere positivo del
Finanziatore alla concessione del Finanziamento”;
- nel periodo compreso tra aprile e giugno 2023, ha sostenuto di aver eseguito le attività convenute CP
finalizzate alla ricerca del finanziamento auspicato, predisponendo un team composto da tre referenti, il dott.
, la dott.SS e la dott.SS , e istruiva la pratica per l'accensione del Persona_2 Persona_1 Persona_5
factoring presso NC FI, selezionato quale istituto bancario più adatto alla condizione di società neocostituita di , in considerazione dei prodotti finanziari generalisti e anche di piccolo taglio offerti dal medesimo;
Pt_1
- in poco meno di due mesi, i referenti di in costante dialogo con i referenti di e della NC FI: CP Pt_1
mettevano in contatto con NC FI, che, in data 02.05.2023, faceva sottoscrivere a la relativa Pt_1 Pt_1
“Richiesta di prodotti e servizi finanziari”, che, tra le altre informazioni, riportava l'elenco dei clienti di , Pt_1
“debitamente informati”, che “potranno esservi proposti in cessione”, indicando per ciascuno: il “Fatturato annuo sul cliente”, i “termini di pagamento” ed il “Plafond richiesto” (vedasi doc. n. 4 fascicolo opposta); raccoglievano l'insieme della pertinente documentazione sociale e creditizia trasmeSS da , che inviavano Pt_1
al potenziale factor al fine di consentirgli di svolgere la valutazione di merito della Società cedente, della qualità dei crediti e dei debitori ceduti, oltre che di effettuare l'analisi dei rischi di insolvenza utile all'individuazione del c.d. plafond per ciascun debitore ceduto (cfr. doc. n. 3 fascicolo monitorio); riscontravano, a seguito di confronto con (vedasi doc. n. 5, scambio e-mail del 10.05.2023), le richieste di chiarimenti pervenute da Pt_1
NC FI sulla genesi di , sulle operazioni in essere e sulla sua compagine sociale e amministrativa Pt_1
(vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio); gestivano prontamente e brillantemente alcune evidenze negative emerse in corso di istruttoria a carico dell'opposta, nonostante l'obbligo di disclosure che aveva ai sensi dell'art. Pt_1
4.2 dell'Incarico di “situazioni pregiudizievoli” (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio e doc. n. 5 fascicolo opposta), circostanza che avrebbe potuto pregiudicare e/o comunque rallentare il processo di approvazione dell'operazione di factoring;
- in data 15.06.2023, superate le predette criticità NC FI approvava in favore di l'operazione di Pt_1
factoring del valore complessivo da lei richiesto di Euro 500.000,00 (vedasi doc. n. 4 fascicolo monitorio e doc.
n. 6 fascicolo opposta);
- in data 16.06.2023, comunicava a NC FI l'ammontare del compenso atteso per l'attività di CP
mediazione relativa alla richiesta di finanziamento approvata, pari al 2,5% del valore del factoring (vedasi art.
8.1 dell'Incarico – doc. n. 2 fascicolo monitorio), al fine del calcolo del TAEG (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio);
- a seguito dell'intervenuta esecuzione e del parere positivo di NC FI alla concessione del finanziamento,
l'opposta quantificava la provvigione dovuta ai sensi dell'art. 8 dell' , pari al 3% scontato al 2,5%, per le Per_7 vie brevi, del valore approvato da NC FI, e quindi pari ad Euro 12.500,00, emettendo la relativa proforma n.
42/A (vedasi doc. n. 6 fascicolo monitorio);
- l'opponente non pagava, nonostante i ripetuti solleciti (vedasi docc. nn. 7, 8 fascicolo monitorio) e l'intervenuto utilizzo della linea di credito, come si ricava dalle comunicazioni, inviate da NC FI ad in CP data 31.07.2023 e 31.10.2023, con allegate le fatture per le provvigioni liquidate in favore dell'opposta dalla predetta banca, a seguito dell'utilizzazione della linea di credito factoring da parte di (vedasi docc. nn. 7, Pt_1
8 fascicolo opposta), che utilizzava la linea di credito aperta presso NC FI: nel periodo dal 01.04.2023 sino al 30.06.2023, per totali Euro 21.302,42 (vedasi doc. n. 7 fascicolo opposta); nel periodo dal 01.07.2023 sino al
30.09.2023, per totali Euro 384.126,43 (vedasi doc. n. 8 fascicolo opposta);
- in data 13.03.2024, era costretta ad agire in via monitoria per il recupero del suo credito, depositando, CP
avanti il Tribunale di Milano, ricorso per decreto ingiuntivo, che poi veniva emesso ed è oggetto della presente opposizione.
Queste che precedono le asserzioni dell'opposta a sostegno della propria pretesa.
Il primo giudice assegnatario, la dott.SS Simonetta Scirpo, fiSSva l'udienza di comparizione delle parti in data
11.02.2025, precisando che da detta data decorrevano i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter
c.p.c., delegando per la trattazione la scrivente, che rinviava la predetta udienza in data 11.03.2025.
Depositate le rispettive memorie ex art. 173 ter c.p.c. dalle parti, entro i termini concessi, all'udienza in data
11.03.2025, fiSSta per la comparizione personale delle parti, solo compariva personalmente. Venuta così CP meno la possibilità di svolgere il tentativo di conciliazione a causa dell'assenza di , sulla scorta delle Pt_1 richieste in atti dell'opponente, che si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione e chiedeva l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e delle richieste dell'opposta, che insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, opponendosi all'ammissione delle prove avversarie ed insistendo per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie, il giudice si riservava sulle predette istanze e, con ordinanza emeSS fuori udienza in data 11.03.2025, a scioglimento della riserva, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rigettava le istanze istruttore e rinviava la causa all'udienza in data
23.09.2025, per gli incombenti ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive, e invitando, nelle more, le parti a intraprendere ipotesi conciliative della vertenza, comunicandone tempestivamente al giudice l'eventuale esito positivo.
All'udienza in data 23.09.2025 compariva soltanto parte opposta, che dava atto, in ossequio all'invito del giudice, di aver tentato di definire bonariamente la vertenza, senza esito positivo.
***
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
La presente causa trae origine dalle richieste economiche di quale corrispettivo per la fornitura dei servizi CP
resi da in favore di . CP Pt_1
Deve rilevarsi, in generale, che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (vedasi Cass. civ., sez. II, 25.03.2024,
n.7953).
Alla luce della documentazione in atti (in particolare vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio), nel caso di specie, non vi sono dubbi circa la sussistenza di un incarico di mediazione creditizia conferito dall'opponente all'opposta. Il conferimento dell'incarico professionale, con espreSS pattuizione del relativo compenso, risulta documentalmente provato, oltre che incontestato tra le parti, alla luce della lettera di incarico di
“MEDIAZIONE CREDITIZIA”, debitamente sottoscritta per accettazione in data 18.04.2023, con la quale incaricava di metterla in relazione con potenziali finanziatori, disposti ad erogarle un Pt_1 CP finanziamento, nella forma del factoring, di almeno 500 mila euro. In particolare, dalla lettura dell'art.
8.1 della lettera d'incarico, emerge che le parti hanno concordato il pagamento di una provvigione del 3% sull'importo deliberato/erogato, poi rideterminata, per le vie breve, e ridotta al 2,5% (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio).
La questione controversa riguarda la legittimità o meno delle richieste economiche dell'opposta alla luce delle contestazioni dell'opponente sulla base dell'eccezione di inadempimento da quest'ultima formulata.
Deve rilevarsi, in tema di onus probandi, che parte opposta abbia provato il proprio credito in modo idoneo all'accoglimento delle proprie domande e che parte opponente, invece, nel caso di specie, non abbia fornito prova idonea volta a sostenere le proprie contestazioni contro le richieste di pagamento che le ha rivolto. CP
Ciò per le ragioni di seguito esposte.
In materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve dimostrare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto, invece, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa -costituito dall'avvenuto adempimento - ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del c.c., risultando, in questo caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, atteso che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (vedasi CaSSzione civile, sez. III, 08.10.2021, n. 27419).
Nel caso di specie, parte attrice opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, allegando la circostanza secondo cui la convenuta opposta aveva proposto a uno strumento finanziario non adatto all'opponente, Pt_1 tanto che non è mai stata in grado di “utilizzare la linea di credito che ha ottenuto in suo favore”. CP
Parte convenuta opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, attraverso una idonea produzione documentale, fornendo la prova della sussistenza del titolo negoziale, posto a fondamento del proprio diritto di credito, fatto valere in sede monitoria e nel presente giudizio, oltre che dell'intervenuto adempimento del mandato ricevuto e della corretta quantificazione della somma richiesta quale compenso.
Il titolo negoziale, alla luce delle considerazioni sopra svolte in tema di conferimento dell'incarico professionale, risulta provato (oltre che essere incontestato tra le parti). ha, inoltre, dato prova di aver correttamente adempiuto al mandato ricevuto, avendo provato di avere CP svolto le ricerche promesse, di avere creato un contatto tra e NC FI, di avere assistito l'opponente Pt_1 nelle fasi della richiesta e dell'istruttoria, sino al conseguimento del finanziamento richiesto, nella forma del factoring dell'importo di Euro 500.000,00, come richiesto dall'opponente e come concordato con la medesima.
Ciò si riscontra dalla produzione documentale dell'opposta (vedasi: gli scambi di e-mail del periodo compreso tra il 18.04.2023 ed il 09.06.2023 tra e NC FI e tra e , doc. n. 3 fascicolo monitorio e CP CP Pt_1
docc. nn. 4, 5 fascicolo opposta;
le comunicazioni del 15.06.2023 di NC FI che confermava la deliberazione del beneficio, doc. n. 4 fascicolo monitorio;
la comunicazione del 16.06.2023 di che CP
informava del conseguimento del beneficio, doc. n. 6 fascicolo opposta;
la lettera del 16.06.2023 di Pt_1
a NC FI con la quale, a conclusione della pratica, le comunicava il compenso maturato ai fini del CP
calcolo del TAEG, doc. n. 5 fascicolo monitorio;
le lettere del 31.07.2023 e del 31.10.2023 di NC FI ad con le quali la banca comunicava ad l'ammontare delle provvigioni maturate, in ragione dell'uso CP CP che l'opponente aveva fatto del finanziamento concesso, docc. nn. 7, 8 fascicolo opposta). ha provato documentalmente la correttezza dell'importo richiesto ed esposto nella nota proforma, CP in quanto conforme alla somma concordata nella lettera d'incarico (vedasi docc. 2, 6 fascicolo monitorio).
Parte opponente, invece, non ha fornito alcuna prova circa alcun fatto estintivo o modificativo della propria obbligazione di pagamento, tale contrastare la debenza del credito di CP
Parte opponente ha contestato il fatto che avrebbe erroneamente eseguito l'incarico proponendo CP uno “strumento finanziario (…) non adatto”, tanto da non essere stata in grado di utilizzarlo (vedasi atto di citazione, pagg. 2-3). Tuttavia dalla documentazione prodotta emerge che (vedasi docc. nn. da 2
a 6 fascicolo monitorio e docc. nn. da 3 a 10 fascicolo opposta), grazie ad l'opponente accedeva CP
ad uno strumento finanziario adatto alle sue caratteristiche ed esigenze, quale era il factoring, circostanza di cui l'opponente era consapevole. Dall'esame del documento n. 3 del fascicolo dell'opposta emerge la richiesta del consulente di che, nel chiedere l'intervento di Pt_1 CP indicava proprio l'operazione di “ da almeno 500 mila euro”, come la linea di credito di cui Parte_2
l'opponente aveva necessità. Dall'esame del documento n. 2 del fascicolo monitorio emerge che Pt_1 conferiva ad un incarico in tal senso, come risulta dall'art. 2 della lettera d'incarico, debitamente CP sottoscritta da , in cui si precisa che l'incarico di consisteva nel mettere in relazione Pt_1 CP Pt_1 con potenziali finanziatori, specificando che la “Tipologia di Finanziamento richiesto: FACTORING –
Capitale richiesto: € 500.00,00 – Scopo del Finanziamento: LIQUIDITÀ/INVESTIMENTO”.
L'opponente ha eccepito, inoltre, che “l'Istituto di credito ha revocato l'affidamento ed si è Pt_1 trovata senza linea di credito, con ovvie ripercussioni (in negativo) sulla gestione societaria.” (vedasi atto di citazione, pag. 3). Tuttavia non è stato prodotto alcun documento idoneo a dare prova circa l'esistenza di un nesso causale tra l'assunta revoca del finanziamento e la condotta tenuta dall'opposta.
Inoltre dalla lettera d'Incarico emerge che, per contro, il mandato conferito ad limitava la sua CP attività alla meSS in relazione del cliente con il potenziale finanziatore (vedasi art. 2 dell'Incarico, doc.
n. 2 fascicolo monitorio); non comportava per l'opposta alcun obbligo di controllo sulla gestione del factoring – non avendo assunto nei confronti di “alcun obbligo di garanzia in ordine alla Pt_1 concreta concessione ed erogazione del finanziamento”, anche qual ora il “Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte” –, né l'assunzione di alcuna responsabilità in merito ad “eventuali inadempimenti o omissioni di qualsiasi genere imputabili al Finanziatori (…) successivamente elle eventuali deliberazione ed erogazione del finanziamento” (vedasi artt.
3.5 e 3.6 dell'Incarico, doc. n. 2 fascicolo monitorio).
pertanto, considerato concluso l'incarico di mediazione e la conseguente maturazione del suo CP diritto alla corresponsione di una provvigione, vista l'emissione del “parere positivo del Finanziatore
pagina 13 di 16 alla concessione del Finanziamento” (vedasi art.
8.1 dell'Incarico, doc. n. 2 fascicolo monitorio), con l'accoglimento della richiesta di finanziamento, comunicata da NC FI in data 15 giugno 2023
(vedasi doc. n. 6 e doc. n. 4 fascicolo monitorio) riteneva di aver correttamente svolto il proprio incarico, dovendosi ritenere concluso. Le vicende successive a questa data sono ritenute da CP estranee all'oggetto dell'Incarico conferitole, in quanto, in qualità di mediatore, non partecipava all'esecuzione del rapporto di factoring tra e NC FI (vedasi art. 2 dell' , docc. nn. 2, Pt_1 Per_7
4 fascicolo monitorio). Inoltre i documenti nn. 7 e 8 del fascicolo dell'opposta danno prova che Pt_1
conseguiva e beneficiava il finanziamento, tanto da consentire ad di poter beneficiare, a sua volta, CP
delle relative provvigioni, e, pertanto, la revoca del finanziamento non può che attenere a fatti successivi all'intervento di che, in quanto tali, non hanno a che fare con il comportamento tenuto CP dall'opposta.
Alla luce dell'esame dei documenti nn. 2 e 3 dell'opponente, vi è prova che la responsabilità della revoca del finanziamento è da ascrivere a , posto che la banca non rinnovava la linea di credito a Pt_1 causa del comportamento dell'opponente, che non assolveva all'onere di alimentare il factoring con ulteriori cessioni. Emerge infatti che: al termine del primo rapporto di factoring, ottenuto grazie ad non comunicava a NC FI i nominativi di nuovi debitori ceduti, tanto che la banca CP Pt_1
chiedeva di ricevere conferma della chiusura della linea di credito (vedasi e-mail del 27.02.2024, doc.
n. 2 fascicolo opponente); riscontrava detta richiesta precisando che la Società avrebbe presto Pt_1 sottoposto alla banca “una nuova lista comprendente clienti consolidati (…)” ed era sua intenzione
“rilanciare” il rapporto di finanziamento (vedasi e-mail del 27.02.2024, doc. n. 2 fascicolo opponente); in assenza di alcun seguito positivo a quest'ultima e-mail, la banca inviava a “una richiesta di Pt_1 revoca affidamento e chiusura conti” (vedasi e-mail del 08.04.2024 e solleciti via e-mail del 29.04.2024
e del 28.05.2024. doc. n. 3 fascicolo opponente). pertanto ha lamentato correttamente il grave inadempimento dell'opponente, che non provvedeva, CP al termine dell'esecuzione dell'Incarico, al pagamento dei compensi concordati in favore di e CP
, invece non ha fornito alcuna prova in senso contrario volta a contrastare le pretese creditorie Pt_1 dell'opposta, non avendo, inoltre, nel corso del periodo di esecuzione dell' e anche Per_7 successivamente, svolto alcuna contestazione, se non nel presente giudizio con l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. Al riguardo si ricorda che la Suprema Corte ha precisato che
“contraria a buona fede è l'eccezione d'inadempimento formulata al solo scopo di mascherare la propria inadempienza e non per sollecitare l'adempimento dell'altra parte”, così come “quella proposta in occasione del giudizio promosso dall'altra parte e non durante l'esecuzione del contratto” (Cass., sez. II, 18.05.1988, n. 3465, Cass., sez. II, 8.09.1986, n. 5459; Cass., sez. II, 7.12.1994, n. 10506).
pagina 14 di 16 Come sopra già indicato, anche dalla produzione documentale dell'opponente risulta l'approvazione del finanziamento da parte di NC FI in favore di (vedasi doc. n. 4 fascicolo opponente); Pt_1
l'erogazione del finanziamento da parte di NC FI, che provvedeva “al bonifico” delle somme messe a disposizione dell'opponente (vedasi doc. n. 2 fascicolo opponente); la soddisfazione di per il Pt_1 prodotto factoring ottenuto, come detto, grazie all'intervento di tanto da voler “rilanciare” il CP rapporto con la banca. L'opponente, tuttavia, come già sopra esposto, ometteva di cedere nuove fatture, per alimentare la linea di credito, che non veniva, di conseguenza, rinnovata dalla banca (vedasi doc. n.
2 fascicolo opponente). Tutti elementi che contrastano con le ragioni che parte opponente pone a fondamento della propria domanda per attribuire all'opposta la responsabilità della revoca del finanziamento.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte deve rilevarsi che le richieste di siano legittime e CP
pertanto il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice a norma dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, in relazione al valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria (limitata alla sola predisposizione delle memorie) e per quella decisoria svoltasi con le modalità dell'art. 281 sexies
c.p.c., così per un importo di Euro 3.387,00 per compensi, oltre l'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT (art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014) corrispondente all'importo di Euro 1.016,10, per un totale di
Euro 4.403,10, oltre spese forfettarie, oneri ed accessori ex lege.
PQM
il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, V Sezione Civile, nella persona del giudice dott.SS Cinzia Cassone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 8596/2024 (RG 9922/2024) emesso dal Tribunale di Milano il
14.06.2024 e pubblicato in data 20.06.2024, decreto che conferma e che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rimborsare in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore le Controparte_1
spese di giudizio, che liquida in Euro 4.403,10 per compensi, oltre spese forfettarie, oneri ed accessori ex lege.
pagina 15 di 16 Così deciso in Milano, 30 Settembre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies.
Il Giudice
Cinzia Cassone
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promoSS con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8596/2024 (R.G. 9922/2024) emesso dal Tribunale di Milano in data
14.06.2024 e pubblicato in data 20.06.2024
DA
C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Milano, Via Amilcare Ponchielli n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Gerosa e dall'avv. Micaela Stefanetti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Gerosa, in
Morbegno, via Nani n. 7, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P. IVA n. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 2, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. prof. Francesco Salerno e dall'avv. Patrizia Romano, con Studio in Milano, Via Vittor Pisani, n. 31 ed ivi elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni relativi alla presente procedura al seguente numero di telefax 02.67644758, ovvero all'indirizzo PEC
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data 23.09.2025 e da fogli allegati CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettate: nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento di alle prestazioni di cui al contratto Controparte_1 per cui è causa e l'intervenuta risoluzione del contratto medesimo per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, per i motivi di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 8596/2024 del 20.06.2024 emesso dal Tribunale di Milano, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente a in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, in dipendenza di quanto indicato in decreto ingiuntivo;
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle prove dedotte con la memoria istruttoria agli atti da interndersi integralmente richiamata:
Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nll'anno 2023, si rivolgeva ad al fine di ottenere una forma di Parte_1 Controparte_1 finanziamento per finanziare ed espandere la propria attività”;
2. Vero che si impegnava mettere “in relazione con gli istituti di credito, le banche Controparte_1 Parte_1
e gli intermediari finanziari (cd Finanziatori), potenzialmente disposti ad erogargli il finanziamento, avente le caratteristiche seguenti e di assisterlo nella negoziazione con i finanziatori medesimi” , come da contratto”;
3. “Vero che proponeva ad quale tipologia di finanziamento, per il tramite di Controparte_1 Parte_1 un proprio collaboratore, dott.SS , il ”; CP_2 Parte_2
4. “Vero che lo strumento finanziario “Factoring” non era mai stato utilizzato prima da;
Parte_1
5. “Vero che è stato l'intermediario a ritenere che il factoring fosse adatto alle caratteristiche gestorie
/societarie di “; Pt_1
6. “Vero che , dopo aver ottenuto un affidamento presso la e giunta alla fase di Pt_1 Controparte_3 utilizzo della linea di credito deliberata, non riusciva ad utilizzarla”;
7. “Vero che il problema legato al “mancato utilizzo” era il tipo di gestione e fatturazione adottato dalla società
” che non si confaceva allo strumento finanziario del factoring”; Pt_1
8. “Vero che dell'impossibilità di utilizzo della linea di credito è stata immediatamente informata la dott.SS
, persona di riferimento per presso;
Persona_1 Parte_1 Controparte_1
9. “Vero che la dott.SS assicurava a che avrebbe fatto tutto il neceSSrio per rendere Persona_1 Pt_1 operativo il sistema”;
10. “Vero che nulla è stato fatto da per ovviare al mancato utilizzo dello strumento finanziario dalla CP steSS proposto a “; Pt_1
11. “Vero che, a fronte dell'impossibilità di utilizzo dello strumento finanziario proposta da l'Istituto di CP credito ha revocato l'affidamento ed , Parte_1
12. “Vero che si è trovata senza linea di credito”. Pt_1
Si indica come teste il signor presso Tes_1 Parte_1
In punto spese: in ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio, oltre accessori e successive”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, e rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così giudicare:
1. in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'illegittimità dell'opposizione avversaria, per i motivi esposti in atti e/o per quanto meglio ritenuto, e, per l'effetto, rigettare l'opposizione ex adverso proposta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Milano;
2. in via subordinata e nel merito: accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di
[...]
in relazione alle obbligazioni contrattuali assunte, per i motivi esposti in atti e/o per quanto Parte_1 meglio ritenuto, e, per l'effetto, condannare al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di Euro 12.500,00, ovvero di quella maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta
[...]
di giustizia, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002, dal dovuto al saldo;
3. in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate, per i motivi esposti in atti e/o per quanto meglio ritenuto.
4. In via istruttoria: 6
4.1 chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
) CP
1) vero che, nel mese di marzo 2023, il TT. , consulente di , v Testimone_2 Pt_1
contattava telefonicamente nella persona del TT. , rappresentando e CP Persona_2
l'esigenza di di ricercare finanziamenti, volti a ricavare immediata liquidità di caSS, e r Pt_1
di individuare un consulente che potesse assistere la Società nella predetta ricerca, chiedendo o ad se era disponibile ad assumere il relativo incarico;
c CP
2) vero che, nel mese di marzo 2023, nel corso della telefonata tra il TT.
[...]
, consulente di , ed nella persona del TT. , il TT. e Persona_3 Pt_1 CP Persona_2 precisava che aveva l'esigenza di accedere ad una linea di
, Testimone_2 Pt_1
“factoring” per l'importo di almeno Euro 500.000,00 (cinquecentomila euro); n
3) vero che, nel periodo compreso tra il mese di aprile 2023 e il mese di giugno 2023, e CP
organizzava il gruppo di lavoro composto dal TT. , dalla TT.SS Persona_2 [...]
e dalla TT.SS , al fine di eseguire l'incarico conferito da in p Per_4 Persona_5 Pt_1
data 18 aprile 2023; e
4) vero che, nel periodo compreso tra il mese di aprile 2023 e il mese di giugno 2023, il ri gruppo di lavoro organizzato da composto dal TT. , dalla TT.SS o CP Persona_2
e dalla TT.SS , assisteva nella ricerca di una linea di d Persona_1 Persona_5 Pt_1 factoring per l'importo di almeno Euro 500.000,00 (cinquecentomila euro);
o
5) vero che, nel periodo compreso tra il mese di aprile 2023 e il mese di giugno 2023, il c gruppo di lavoro di composto dal TT. , dalla TT.SS o CP Persona_2 Persona_1
e dalla TT.SS , contattava, tra gli altri intermediari finanziari, il Gruppo NC m Persona_5
FI, che manifestava la sua disponibilità a concedere una linea di finanziamento a nella p Pt_1
forma del factoring;
r eso tra il mese di aprile 2023 e il mese di giugno 2023, il gruppo di lavoro di composto CP
dal TT. , dalla TT.SS e dalla TT.SS , al Persona_2 Persona_1 Persona_5 fine del completamento dell'istruttoria per l'accesso al finanziamento nella forma del factoring, raccoglieva la neceSSria documentazione sociale e creditizia trasmeSS da , Pt_1
inviandola a NC FI, e riscontrava, per conto di , le richieste di chiarimenti Pt_1
pervenute da NC FI;
7) vero che, in data 23 maggio 2023 e 8 giugno 2023, nel corso dell'istruttoria per l'accesso al finanziamento nella forma del factoring, NC FI, nella persona del TT. , Persona_6
Sales Referent di NC FI, chiedeva al gruppo di lavoro di di fornire delle precisazioni CP
in ordine alla genesi di , alle operazioni in essere e alla compagine sociale e Pt_1
amministrativa di – come da documento 3 fasc. mon. e documento 5 che le vengono Pt_1
rammostrati -, informazioni queste che aveva omesso di inviare a per la Pt_1 CP
trasmissione a NC FI;
8) vero che, in data 29 e 31 maggio 2023 e 9 giugno 2023, nel corso dell'istruttoria per l'accesso al finanziamento, il gruppo di lavoro di composto dal TT. , CP Persona_2
dalla TT.SS e dalla TT.SS , riscontrava le richieste di NC Persona_1 Persona_5
FI, fornendo le precisazioni in ordine alla genesi di , alle operazioni in essere e alla Pt_1
compagine sociale e amministrativa di – come da documento 3 fasc. mon. e Pt_1
documento 5 che le vengono rammostrati;
9) vero che, nel periodo compreso dal 23 giugno 2023 (data di emissione della proforma n.
42/A da parte di per il pagamento della provvigione maturata di Euro 12.500,00, rimasta CP insoluta) sino al 6 settembre 2024 (data di notifica dell'atto di citazione in opposizione da parte di ), ha interrotto ogni forma di comunicazione con in merito Pt_1 Pt_1 CP all'utilizzo della linea di factoring ottenuta e al pagamento della provvigione dovuta ad CP
10) vero che, a partire dal 4 agosto 2023, la TT.SS interrompeva la propria Persona_1 collaborazione e rapporto di lavoro con – come da documento 10 che le viene CP
rammostrato;
4.2 Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati, chiede di essere CP
ammeSS a prova contraria, sui capitoli di da n. 1 a n. 7 e da n. 10 a n. 12. Pt_1
Si indicano quali testi, a prova diretta e contraria:
- TT. , domiciliato presso in 20155 Milano (MI), Viale Certosa, 2, Persona_2 Controparte_1
sui capitoli di da n.1) a n. 10) e sui capitoli di cui al par. 4.2; CP Pt_1
- TT.SS , domiciliata presso in 20155 Milano (MI), Viale Certosa, 2, sui Persona_5 Controparte_1
capitoli di da n. 3) a n. 10) e sui capitoli di cui al par. 4.2. CP Pt_1
5. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge, del procedimento monitorio e del presente giudizio, precisandosi che, per quest'ultimo procedimento, si chiedono maggiorati del 30% ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014, in ragione dell'utilizzazione, nella redazione degli atti di causa, di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione”. Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale in data 23.09.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via PEC in data 06.09.2024, (nel prosieguo, per Parte_1 brevità anche ”) conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, (nel Pt_1 Controparte_1 prosieguo, per brevità, anche ), opponendosi avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. CP
8596/2024, R.G. n. 9922/2024, Rep. 3121/2025, emesso in data 14.06.2024 e pubblicato in data 20.06.2024, notificato in data 27.06.2024, con il quale era stato ingiunto a di pagare ad la somma di Euro Pt_1 CP
12.500,00, quale corrispettivo per la fornitura di servizi resi da in favore di , oltre interessi di mora, CP Pt_1
spese di procedura e successive occorrende. L'opponente deduceva di essere stata adempiente ai propri obblighi contrattuali e che non aveva, invece, CP dato adempimento alle prestazioni oggetto dell'incarico di “MEDIAZIONE CREDITIZIA”, conferito da Pt_1 in data 18.04.2023 (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio), specificando l'opponente di non essere mai stata in grado di utilizzare la linea di credito ottenuta grazie all'intervento di per causa ad eSS non imputabile;
CP
formulava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e chiedeva, pertanto, previo rigetto della provvisoria esecuzione, di accertare l'inadempimento e la risoluzione del contratto, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
La causa, inizialmente assegnata alla dott.SS Simonetta Scirpo, a far data dal 21.10.2024, veniva definitivamente assegnata alla scrivente.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse allegazioni e domande, chiedendo, previa concessione CP della provvisoria esecuzione, di rigettare l'opposizione avversaria e di confermare il decreto ingiuntivo;
in ogni caso chiedeva di accertare il grave inadempimento dell'opponente e, per l'effetto, condannarla al pagamento di
Euro 12.500,00, salvo miglior quantificazione, oltre interessi di mora sino al saldo. asseriva di avere CP correttamente ed esaustivamente svolto l'incarico, producendo, al riguardo, la relativa documentazione (vedasi docc. nn. da 2 a 6 fascicolo monitorio e docc. nn. da 3 a 10 fascicolo opposta), e deducendo che:
- nella primavera del 2023, , società costituita il 18.02.2022 (vedasi doc. n. 2 fascicolo opposta), aveva Pt_1 contattato manifestandole l'esigenza di acquisire immediata liquidità di caSS, grazie ai crediti di cui CP
disponeva, al fine di finanziare gli investimenti neceSSri per approntare il proprio piano di sviluppo e sostenere l'attesa crescita (vedasi doc. n. 3 fascicolo opposta);
- nel marzo del 2023, , per il tramite del dott. contattava prima Pt_1 Testimone_2 CP
telefonicamente e poi per iscritto, svolgendo una formale richiesta di assistenza, precisando che la Pt_1 necessitava “di una linea Factoring da almeno 500 mila euro” (vedasi doc. n. 3 fascicolo opposta);
- produceva a sostegno della predetta richiesta di assistenza il “fascicolo documentale dell'azienda” – Pt_1
che includeva, oltre alla lettera di presentazione di (vedasi doc. n. 3 bis fascicolo opposta), il suo Pt_1
“Bilancio al 31.12.2022” (vedasi doc. n. 3 ter fascicolo opposta), un prospetto che riportava l'elenco dei clienti, precisando, per ciascuno, il relativo fatturato e le tempistiche di pagamento (vedasi doc. n. 3 quater fascicolo opposta), la relazione “Obbiettivo Piano di sviluppo '22” ed il documento contabile “Bilancio generale” del periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 –, documentazione da cui emergeva che: , non avendo ancora Pt_1 depositato alcun bilancio di esercizio, aveva predisposto un “primo bilancio provvisorio al 31/12/22”, che riportava nell'attivo di “Stato patrimoniale”, alla sezione “Attivo circolante”, la voce “II Crediti – entro 12 mesi”, pari ad Euro 561.383,00 (vedasi doc. n. 3 ter fascicolo opposta); la voce principale dell'attivo era rappresentata proprio dalla voce crediti verso clienti (vedasi doc. n. 3 ter fascicolo opposta), ai quali Pt_1
applicava tempi di pagamento a 30, 60 e 90 giorni data fattura (vedasi doc. n. 3 quater fascicolo opposta);
- la documentazione trasmeSS ad dall'opponente, all'epoca dei fatti una startup priva di bilanci approvati, CP portava l'opposta a confermare che, in mancanza di ulteriori garanzie, l'operazione di finanziamento più adatta ai requisiti dell'opponente non poteva che essere “una linea Factoring da almeno 500 mila euro”, come identificata dal medesimo consulente di (vedasi doc. n. 3 fascicolo opposta); Pt_1 - in data 18.04.2023, l'opponente conferiva all'opposta l'incarico di “MEDIAZIONE CREDITIZIA” (nel prosieguo, per brevità, anche “ ”, vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio), con il quale le conferiva mandato Per_7
al fine di metterla in contatto con istituti di credito, banche ed altri intermediari finanziari, potenzialmente disposti ad erogarle un finanziamento nella forma del “FACTORING” del valore di Euro “500.000,00, - Scopo del finanziamento: LIQUIDITA'/INVESTIMENTO”, dietro una provvigione del 3% “sull'importo deliberato/approvato”, poi rideterminata nel 2,5%, per le vie brevi, per il “caso di parere positivo del
Finanziatore alla concessione del Finanziamento”;
- nel periodo compreso tra aprile e giugno 2023, ha sostenuto di aver eseguito le attività convenute CP
finalizzate alla ricerca del finanziamento auspicato, predisponendo un team composto da tre referenti, il dott.
, la dott.SS e la dott.SS , e istruiva la pratica per l'accensione del Persona_2 Persona_1 Persona_5
factoring presso NC FI, selezionato quale istituto bancario più adatto alla condizione di società neocostituita di , in considerazione dei prodotti finanziari generalisti e anche di piccolo taglio offerti dal medesimo;
Pt_1
- in poco meno di due mesi, i referenti di in costante dialogo con i referenti di e della NC FI: CP Pt_1
mettevano in contatto con NC FI, che, in data 02.05.2023, faceva sottoscrivere a la relativa Pt_1 Pt_1
“Richiesta di prodotti e servizi finanziari”, che, tra le altre informazioni, riportava l'elenco dei clienti di , Pt_1
“debitamente informati”, che “potranno esservi proposti in cessione”, indicando per ciascuno: il “Fatturato annuo sul cliente”, i “termini di pagamento” ed il “Plafond richiesto” (vedasi doc. n. 4 fascicolo opposta); raccoglievano l'insieme della pertinente documentazione sociale e creditizia trasmeSS da , che inviavano Pt_1
al potenziale factor al fine di consentirgli di svolgere la valutazione di merito della Società cedente, della qualità dei crediti e dei debitori ceduti, oltre che di effettuare l'analisi dei rischi di insolvenza utile all'individuazione del c.d. plafond per ciascun debitore ceduto (cfr. doc. n. 3 fascicolo monitorio); riscontravano, a seguito di confronto con (vedasi doc. n. 5, scambio e-mail del 10.05.2023), le richieste di chiarimenti pervenute da Pt_1
NC FI sulla genesi di , sulle operazioni in essere e sulla sua compagine sociale e amministrativa Pt_1
(vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio); gestivano prontamente e brillantemente alcune evidenze negative emerse in corso di istruttoria a carico dell'opposta, nonostante l'obbligo di disclosure che aveva ai sensi dell'art. Pt_1
4.2 dell'Incarico di “situazioni pregiudizievoli” (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio e doc. n. 5 fascicolo opposta), circostanza che avrebbe potuto pregiudicare e/o comunque rallentare il processo di approvazione dell'operazione di factoring;
- in data 15.06.2023, superate le predette criticità NC FI approvava in favore di l'operazione di Pt_1
factoring del valore complessivo da lei richiesto di Euro 500.000,00 (vedasi doc. n. 4 fascicolo monitorio e doc.
n. 6 fascicolo opposta);
- in data 16.06.2023, comunicava a NC FI l'ammontare del compenso atteso per l'attività di CP
mediazione relativa alla richiesta di finanziamento approvata, pari al 2,5% del valore del factoring (vedasi art.
8.1 dell'Incarico – doc. n. 2 fascicolo monitorio), al fine del calcolo del TAEG (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio);
- a seguito dell'intervenuta esecuzione e del parere positivo di NC FI alla concessione del finanziamento,
l'opposta quantificava la provvigione dovuta ai sensi dell'art. 8 dell' , pari al 3% scontato al 2,5%, per le Per_7 vie brevi, del valore approvato da NC FI, e quindi pari ad Euro 12.500,00, emettendo la relativa proforma n.
42/A (vedasi doc. n. 6 fascicolo monitorio);
- l'opponente non pagava, nonostante i ripetuti solleciti (vedasi docc. nn. 7, 8 fascicolo monitorio) e l'intervenuto utilizzo della linea di credito, come si ricava dalle comunicazioni, inviate da NC FI ad in CP data 31.07.2023 e 31.10.2023, con allegate le fatture per le provvigioni liquidate in favore dell'opposta dalla predetta banca, a seguito dell'utilizzazione della linea di credito factoring da parte di (vedasi docc. nn. 7, Pt_1
8 fascicolo opposta), che utilizzava la linea di credito aperta presso NC FI: nel periodo dal 01.04.2023 sino al 30.06.2023, per totali Euro 21.302,42 (vedasi doc. n. 7 fascicolo opposta); nel periodo dal 01.07.2023 sino al
30.09.2023, per totali Euro 384.126,43 (vedasi doc. n. 8 fascicolo opposta);
- in data 13.03.2024, era costretta ad agire in via monitoria per il recupero del suo credito, depositando, CP
avanti il Tribunale di Milano, ricorso per decreto ingiuntivo, che poi veniva emesso ed è oggetto della presente opposizione.
Queste che precedono le asserzioni dell'opposta a sostegno della propria pretesa.
Il primo giudice assegnatario, la dott.SS Simonetta Scirpo, fiSSva l'udienza di comparizione delle parti in data
11.02.2025, precisando che da detta data decorrevano i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter
c.p.c., delegando per la trattazione la scrivente, che rinviava la predetta udienza in data 11.03.2025.
Depositate le rispettive memorie ex art. 173 ter c.p.c. dalle parti, entro i termini concessi, all'udienza in data
11.03.2025, fiSSta per la comparizione personale delle parti, solo compariva personalmente. Venuta così CP meno la possibilità di svolgere il tentativo di conciliazione a causa dell'assenza di , sulla scorta delle Pt_1 richieste in atti dell'opponente, che si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione e chiedeva l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e delle richieste dell'opposta, che insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, opponendosi all'ammissione delle prove avversarie ed insistendo per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie, il giudice si riservava sulle predette istanze e, con ordinanza emeSS fuori udienza in data 11.03.2025, a scioglimento della riserva, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rigettava le istanze istruttore e rinviava la causa all'udienza in data
23.09.2025, per gli incombenti ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive, e invitando, nelle more, le parti a intraprendere ipotesi conciliative della vertenza, comunicandone tempestivamente al giudice l'eventuale esito positivo.
All'udienza in data 23.09.2025 compariva soltanto parte opposta, che dava atto, in ossequio all'invito del giudice, di aver tentato di definire bonariamente la vertenza, senza esito positivo.
***
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
La presente causa trae origine dalle richieste economiche di quale corrispettivo per la fornitura dei servizi CP
resi da in favore di . CP Pt_1
Deve rilevarsi, in generale, che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (vedasi Cass. civ., sez. II, 25.03.2024,
n.7953).
Alla luce della documentazione in atti (in particolare vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio), nel caso di specie, non vi sono dubbi circa la sussistenza di un incarico di mediazione creditizia conferito dall'opponente all'opposta. Il conferimento dell'incarico professionale, con espreSS pattuizione del relativo compenso, risulta documentalmente provato, oltre che incontestato tra le parti, alla luce della lettera di incarico di
“MEDIAZIONE CREDITIZIA”, debitamente sottoscritta per accettazione in data 18.04.2023, con la quale incaricava di metterla in relazione con potenziali finanziatori, disposti ad erogarle un Pt_1 CP finanziamento, nella forma del factoring, di almeno 500 mila euro. In particolare, dalla lettura dell'art.
8.1 della lettera d'incarico, emerge che le parti hanno concordato il pagamento di una provvigione del 3% sull'importo deliberato/erogato, poi rideterminata, per le vie breve, e ridotta al 2,5% (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio).
La questione controversa riguarda la legittimità o meno delle richieste economiche dell'opposta alla luce delle contestazioni dell'opponente sulla base dell'eccezione di inadempimento da quest'ultima formulata.
Deve rilevarsi, in tema di onus probandi, che parte opposta abbia provato il proprio credito in modo idoneo all'accoglimento delle proprie domande e che parte opponente, invece, nel caso di specie, non abbia fornito prova idonea volta a sostenere le proprie contestazioni contro le richieste di pagamento che le ha rivolto. CP
Ciò per le ragioni di seguito esposte.
In materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve dimostrare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto, invece, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa -costituito dall'avvenuto adempimento - ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del c.c., risultando, in questo caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, atteso che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (vedasi CaSSzione civile, sez. III, 08.10.2021, n. 27419).
Nel caso di specie, parte attrice opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, allegando la circostanza secondo cui la convenuta opposta aveva proposto a uno strumento finanziario non adatto all'opponente, Pt_1 tanto che non è mai stata in grado di “utilizzare la linea di credito che ha ottenuto in suo favore”. CP
Parte convenuta opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, attraverso una idonea produzione documentale, fornendo la prova della sussistenza del titolo negoziale, posto a fondamento del proprio diritto di credito, fatto valere in sede monitoria e nel presente giudizio, oltre che dell'intervenuto adempimento del mandato ricevuto e della corretta quantificazione della somma richiesta quale compenso.
Il titolo negoziale, alla luce delle considerazioni sopra svolte in tema di conferimento dell'incarico professionale, risulta provato (oltre che essere incontestato tra le parti). ha, inoltre, dato prova di aver correttamente adempiuto al mandato ricevuto, avendo provato di avere CP svolto le ricerche promesse, di avere creato un contatto tra e NC FI, di avere assistito l'opponente Pt_1 nelle fasi della richiesta e dell'istruttoria, sino al conseguimento del finanziamento richiesto, nella forma del factoring dell'importo di Euro 500.000,00, come richiesto dall'opponente e come concordato con la medesima.
Ciò si riscontra dalla produzione documentale dell'opposta (vedasi: gli scambi di e-mail del periodo compreso tra il 18.04.2023 ed il 09.06.2023 tra e NC FI e tra e , doc. n. 3 fascicolo monitorio e CP CP Pt_1
docc. nn. 4, 5 fascicolo opposta;
le comunicazioni del 15.06.2023 di NC FI che confermava la deliberazione del beneficio, doc. n. 4 fascicolo monitorio;
la comunicazione del 16.06.2023 di che CP
informava del conseguimento del beneficio, doc. n. 6 fascicolo opposta;
la lettera del 16.06.2023 di Pt_1
a NC FI con la quale, a conclusione della pratica, le comunicava il compenso maturato ai fini del CP
calcolo del TAEG, doc. n. 5 fascicolo monitorio;
le lettere del 31.07.2023 e del 31.10.2023 di NC FI ad con le quali la banca comunicava ad l'ammontare delle provvigioni maturate, in ragione dell'uso CP CP che l'opponente aveva fatto del finanziamento concesso, docc. nn. 7, 8 fascicolo opposta). ha provato documentalmente la correttezza dell'importo richiesto ed esposto nella nota proforma, CP in quanto conforme alla somma concordata nella lettera d'incarico (vedasi docc. 2, 6 fascicolo monitorio).
Parte opponente, invece, non ha fornito alcuna prova circa alcun fatto estintivo o modificativo della propria obbligazione di pagamento, tale contrastare la debenza del credito di CP
Parte opponente ha contestato il fatto che avrebbe erroneamente eseguito l'incarico proponendo CP uno “strumento finanziario (…) non adatto”, tanto da non essere stata in grado di utilizzarlo (vedasi atto di citazione, pagg. 2-3). Tuttavia dalla documentazione prodotta emerge che (vedasi docc. nn. da 2
a 6 fascicolo monitorio e docc. nn. da 3 a 10 fascicolo opposta), grazie ad l'opponente accedeva CP
ad uno strumento finanziario adatto alle sue caratteristiche ed esigenze, quale era il factoring, circostanza di cui l'opponente era consapevole. Dall'esame del documento n. 3 del fascicolo dell'opposta emerge la richiesta del consulente di che, nel chiedere l'intervento di Pt_1 CP indicava proprio l'operazione di “ da almeno 500 mila euro”, come la linea di credito di cui Parte_2
l'opponente aveva necessità. Dall'esame del documento n. 2 del fascicolo monitorio emerge che Pt_1 conferiva ad un incarico in tal senso, come risulta dall'art. 2 della lettera d'incarico, debitamente CP sottoscritta da , in cui si precisa che l'incarico di consisteva nel mettere in relazione Pt_1 CP Pt_1 con potenziali finanziatori, specificando che la “Tipologia di Finanziamento richiesto: FACTORING –
Capitale richiesto: € 500.00,00 – Scopo del Finanziamento: LIQUIDITÀ/INVESTIMENTO”.
L'opponente ha eccepito, inoltre, che “l'Istituto di credito ha revocato l'affidamento ed si è Pt_1 trovata senza linea di credito, con ovvie ripercussioni (in negativo) sulla gestione societaria.” (vedasi atto di citazione, pag. 3). Tuttavia non è stato prodotto alcun documento idoneo a dare prova circa l'esistenza di un nesso causale tra l'assunta revoca del finanziamento e la condotta tenuta dall'opposta.
Inoltre dalla lettera d'Incarico emerge che, per contro, il mandato conferito ad limitava la sua CP attività alla meSS in relazione del cliente con il potenziale finanziatore (vedasi art. 2 dell'Incarico, doc.
n. 2 fascicolo monitorio); non comportava per l'opposta alcun obbligo di controllo sulla gestione del factoring – non avendo assunto nei confronti di “alcun obbligo di garanzia in ordine alla Pt_1 concreta concessione ed erogazione del finanziamento”, anche qual ora il “Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte” –, né l'assunzione di alcuna responsabilità in merito ad “eventuali inadempimenti o omissioni di qualsiasi genere imputabili al Finanziatori (…) successivamente elle eventuali deliberazione ed erogazione del finanziamento” (vedasi artt.
3.5 e 3.6 dell'Incarico, doc. n. 2 fascicolo monitorio).
pertanto, considerato concluso l'incarico di mediazione e la conseguente maturazione del suo CP diritto alla corresponsione di una provvigione, vista l'emissione del “parere positivo del Finanziatore
pagina 13 di 16 alla concessione del Finanziamento” (vedasi art.
8.1 dell'Incarico, doc. n. 2 fascicolo monitorio), con l'accoglimento della richiesta di finanziamento, comunicata da NC FI in data 15 giugno 2023
(vedasi doc. n. 6 e doc. n. 4 fascicolo monitorio) riteneva di aver correttamente svolto il proprio incarico, dovendosi ritenere concluso. Le vicende successive a questa data sono ritenute da CP estranee all'oggetto dell'Incarico conferitole, in quanto, in qualità di mediatore, non partecipava all'esecuzione del rapporto di factoring tra e NC FI (vedasi art. 2 dell' , docc. nn. 2, Pt_1 Per_7
4 fascicolo monitorio). Inoltre i documenti nn. 7 e 8 del fascicolo dell'opposta danno prova che Pt_1
conseguiva e beneficiava il finanziamento, tanto da consentire ad di poter beneficiare, a sua volta, CP
delle relative provvigioni, e, pertanto, la revoca del finanziamento non può che attenere a fatti successivi all'intervento di che, in quanto tali, non hanno a che fare con il comportamento tenuto CP dall'opposta.
Alla luce dell'esame dei documenti nn. 2 e 3 dell'opponente, vi è prova che la responsabilità della revoca del finanziamento è da ascrivere a , posto che la banca non rinnovava la linea di credito a Pt_1 causa del comportamento dell'opponente, che non assolveva all'onere di alimentare il factoring con ulteriori cessioni. Emerge infatti che: al termine del primo rapporto di factoring, ottenuto grazie ad non comunicava a NC FI i nominativi di nuovi debitori ceduti, tanto che la banca CP Pt_1
chiedeva di ricevere conferma della chiusura della linea di credito (vedasi e-mail del 27.02.2024, doc.
n. 2 fascicolo opponente); riscontrava detta richiesta precisando che la Società avrebbe presto Pt_1 sottoposto alla banca “una nuova lista comprendente clienti consolidati (…)” ed era sua intenzione
“rilanciare” il rapporto di finanziamento (vedasi e-mail del 27.02.2024, doc. n. 2 fascicolo opponente); in assenza di alcun seguito positivo a quest'ultima e-mail, la banca inviava a “una richiesta di Pt_1 revoca affidamento e chiusura conti” (vedasi e-mail del 08.04.2024 e solleciti via e-mail del 29.04.2024
e del 28.05.2024. doc. n. 3 fascicolo opponente). pertanto ha lamentato correttamente il grave inadempimento dell'opponente, che non provvedeva, CP al termine dell'esecuzione dell'Incarico, al pagamento dei compensi concordati in favore di e CP
, invece non ha fornito alcuna prova in senso contrario volta a contrastare le pretese creditorie Pt_1 dell'opposta, non avendo, inoltre, nel corso del periodo di esecuzione dell' e anche Per_7 successivamente, svolto alcuna contestazione, se non nel presente giudizio con l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. Al riguardo si ricorda che la Suprema Corte ha precisato che
“contraria a buona fede è l'eccezione d'inadempimento formulata al solo scopo di mascherare la propria inadempienza e non per sollecitare l'adempimento dell'altra parte”, così come “quella proposta in occasione del giudizio promosso dall'altra parte e non durante l'esecuzione del contratto” (Cass., sez. II, 18.05.1988, n. 3465, Cass., sez. II, 8.09.1986, n. 5459; Cass., sez. II, 7.12.1994, n. 10506).
pagina 14 di 16 Come sopra già indicato, anche dalla produzione documentale dell'opponente risulta l'approvazione del finanziamento da parte di NC FI in favore di (vedasi doc. n. 4 fascicolo opponente); Pt_1
l'erogazione del finanziamento da parte di NC FI, che provvedeva “al bonifico” delle somme messe a disposizione dell'opponente (vedasi doc. n. 2 fascicolo opponente); la soddisfazione di per il Pt_1 prodotto factoring ottenuto, come detto, grazie all'intervento di tanto da voler “rilanciare” il CP rapporto con la banca. L'opponente, tuttavia, come già sopra esposto, ometteva di cedere nuove fatture, per alimentare la linea di credito, che non veniva, di conseguenza, rinnovata dalla banca (vedasi doc. n.
2 fascicolo opponente). Tutti elementi che contrastano con le ragioni che parte opponente pone a fondamento della propria domanda per attribuire all'opposta la responsabilità della revoca del finanziamento.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte deve rilevarsi che le richieste di siano legittime e CP
pertanto il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice a norma dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, in relazione al valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria (limitata alla sola predisposizione delle memorie) e per quella decisoria svoltasi con le modalità dell'art. 281 sexies
c.p.c., così per un importo di Euro 3.387,00 per compensi, oltre l'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT (art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014) corrispondente all'importo di Euro 1.016,10, per un totale di
Euro 4.403,10, oltre spese forfettarie, oneri ed accessori ex lege.
PQM
il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, V Sezione Civile, nella persona del giudice dott.SS Cinzia Cassone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 8596/2024 (RG 9922/2024) emesso dal Tribunale di Milano il
14.06.2024 e pubblicato in data 20.06.2024, decreto che conferma e che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rimborsare in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore le Controparte_1
spese di giudizio, che liquida in Euro 4.403,10 per compensi, oltre spese forfettarie, oneri ed accessori ex lege.
pagina 15 di 16 Così deciso in Milano, 30 Settembre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies.
Il Giudice
Cinzia Cassone
pagina 16 di 16