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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. ER MA TU, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4921/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Marrocco;
Parte_1 contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, proponeva opposizione ex art. 445bis, Parte_1 comma 6, c.p.c. avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio iscritto al RG 3103/2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (art. 13 L. 118/71), ed handicap grave (art. 3, comma 3, L.
104/92) chiedendo, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale.
Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone l'inammissibilità ovvero il rigetto nel merito. CP_1
Pur ritenendo ampiamente esauriente e convincente l'apparato argomentativo motivazionale speso dal CTU nell'elaborato peritale depositato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, il
Tribunale acquisiva documentazione sanitaria di formazione successiva al deposito del predetto elaborato, e disponeva un supplemento peritale volto a verificare unicamente se tale certificazione sopravvenuta attestasse un aggravamento delle condizioni sanitarie della parte perizianda, idoneo ad integrare il presupposto per il riconoscimento della prestazione anelata.
Eseguito il supplemento di perizia, all'udienza in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione cartolare), la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti della motivazione che segue.
All'esito dell'implementazione peritale, il CTU designato -dott.ssa è giunto a Persona_1 ritenere, sulla base di argomentazioni coerenti intrinsecamente e immuni da vizi logici, che la parte ricorrente fosse affetta da un quadro morboso tale da integrare il presupposto sanitario prescritto per accedere al beneficio dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal mese di gennaio 2025 ma non anche quello prescritto per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave.
Gli approdi valutativi raggiunti e dal perito d'ufficio sono stati contestati dalla parte ricorrente unicamente in punto di decorrenza dell'accertamento e, rispetto a tale specifica doglianza, il CTU ha avuto modo di precisare ulteriormente, in sede di replica alle controdeduzioni, che: “Il referto dell'esame elettromiografico eseguito in data 16.07.2024, documenta un quadro di sofferenza neurogena cronica a distribuzione L4-L5 bilaterale, compatibile con la sintomatologia riferita e con i reperti clinici rilevati nel corso della visita. Tuttavia, tale esame non introduce elementi nuovi rispetto a quanto già considerato nella valutazione del quadro osteoarticolare. Come dettagliato nella relazione peritale, i disturbi algicofunzionali riferiti al rachide lombare e agli arti inferiori sono stati ricondotti, in via analogica, al codice tabellare 7010 (anchilosi del rachide lombare), con attribuzione della valutazione massima del range previsto (40%), in ragione dell'espressività clinica riscontrata. A tale quadro è stato associato anche il disturbo articolare agli arti inferiori, valutato con il codice 7214 (anchilosi o rigidità di piede superiore al 70%), cui è stato attribuito un valore percentuale pari al 10%. Alla luce di ciò,
l'elettromiografia del luglio 2024 rappresenta una ulteriore conferma strumentale, sostanzialmente recepita nella definizione delle menomazioni e nella determinazione della percentuale complessiva d'invalidità, già in sede di prima valutazione medico legale.
In merito al quadro cardiologico, la visita del 02.07.2024 attesta una condizione di ipertensione arteriosa con frazione
d'eiezione conservata (FE 50%). Questa nuova documentazione è stata integrata con i reperti obiettivi rilevati in sede di visita medicolegale (edema declive agli arti inferiori, astenia, affaticabilità), consentendo di inquadrare il caso secondo la voce tabellare 6441 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve – classe NYHA I), con attribuzione di una percentuale pari al 21%, coerente con la clinica e gli esami strumentali disponibili. L'integrazione tra anamnesi, esame obiettivo e referti specialistici ha permesso, quindi, una valutazione più accurata e una decorrenza retroattiva al gennaio 2025 (sei mesi prima dell'esame peritale), quale periodo di insorgenza del peggioramento clinico
(stante anche la mancanza di pregressa ulteriore documentazione specifica). Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che i reperti specialistici prodotti, integralmente esaminati e considerati ai fini della rivalutazione peritale, non hanno introdotto elementi nuovi tali da far supporre una ulteriore retrodatazione.
Sul punto, giova ricordare che la documentazione specialistica prodotta, pur rilevante, deve necessariamente essere integrata con i reperti clinici oggettivi rilevati all'esame obiettivo. Infatti, la conferma clinica attendibile dell'aggravamento è emersa proprio in occasione della visita medico-legale diretta del 16.07.2025, che ha consentito una valutazione complessiva e coerente del quadro patologico, condotta secondo la metodologia medico-legale illustrata nell'elaborato.
Pertanto, pur tenendo in considerazione le osservazioni formulate dalla difesa della parte ricorrente, non si ravvisano elementi clinici o documentali ulteriori che consentano una diversa valutazione in ordine alla decorrenza del beneficio riconosciuto, che si conferma fissata al gennaio 2025, come indicato nell'elaborato preliminare.”
Va pertanto dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario previsto per l'assegno mensile di assistenza (percentuale di invalidità acclarata 78%), con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Con riguardo alla distribuzione delle spese di lite, considerato che il riconoscimento del requisito sanitario (per una soltanto delle prestazioni anelate) è intervenuto esclusivamente ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. per epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa, al deposito del ricorso per ATPO nonché alla introduzione della presente fase di merito, dovrà disporsi la compensazione integrale delle stesse.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico delle parti in solido e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: - dichiara sussistente in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario previsto per l'l'assegno mensile di assistenza (percentuale d'invalidità accertata: 78%), con decorrenza dal mese di gennaio
2025 e con revisione entro ottobre 2027;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto.
Latina, data del deposito
Il Giudice
ER MA TU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. ER MA TU, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4921/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Marrocco;
Parte_1 contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, proponeva opposizione ex art. 445bis, Parte_1 comma 6, c.p.c. avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio iscritto al RG 3103/2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (art. 13 L. 118/71), ed handicap grave (art. 3, comma 3, L.
104/92) chiedendo, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale.
Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone l'inammissibilità ovvero il rigetto nel merito. CP_1
Pur ritenendo ampiamente esauriente e convincente l'apparato argomentativo motivazionale speso dal CTU nell'elaborato peritale depositato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, il
Tribunale acquisiva documentazione sanitaria di formazione successiva al deposito del predetto elaborato, e disponeva un supplemento peritale volto a verificare unicamente se tale certificazione sopravvenuta attestasse un aggravamento delle condizioni sanitarie della parte perizianda, idoneo ad integrare il presupposto per il riconoscimento della prestazione anelata.
Eseguito il supplemento di perizia, all'udienza in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione cartolare), la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti della motivazione che segue.
All'esito dell'implementazione peritale, il CTU designato -dott.ssa è giunto a Persona_1 ritenere, sulla base di argomentazioni coerenti intrinsecamente e immuni da vizi logici, che la parte ricorrente fosse affetta da un quadro morboso tale da integrare il presupposto sanitario prescritto per accedere al beneficio dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal mese di gennaio 2025 ma non anche quello prescritto per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave.
Gli approdi valutativi raggiunti e dal perito d'ufficio sono stati contestati dalla parte ricorrente unicamente in punto di decorrenza dell'accertamento e, rispetto a tale specifica doglianza, il CTU ha avuto modo di precisare ulteriormente, in sede di replica alle controdeduzioni, che: “Il referto dell'esame elettromiografico eseguito in data 16.07.2024, documenta un quadro di sofferenza neurogena cronica a distribuzione L4-L5 bilaterale, compatibile con la sintomatologia riferita e con i reperti clinici rilevati nel corso della visita. Tuttavia, tale esame non introduce elementi nuovi rispetto a quanto già considerato nella valutazione del quadro osteoarticolare. Come dettagliato nella relazione peritale, i disturbi algicofunzionali riferiti al rachide lombare e agli arti inferiori sono stati ricondotti, in via analogica, al codice tabellare 7010 (anchilosi del rachide lombare), con attribuzione della valutazione massima del range previsto (40%), in ragione dell'espressività clinica riscontrata. A tale quadro è stato associato anche il disturbo articolare agli arti inferiori, valutato con il codice 7214 (anchilosi o rigidità di piede superiore al 70%), cui è stato attribuito un valore percentuale pari al 10%. Alla luce di ciò,
l'elettromiografia del luglio 2024 rappresenta una ulteriore conferma strumentale, sostanzialmente recepita nella definizione delle menomazioni e nella determinazione della percentuale complessiva d'invalidità, già in sede di prima valutazione medico legale.
In merito al quadro cardiologico, la visita del 02.07.2024 attesta una condizione di ipertensione arteriosa con frazione
d'eiezione conservata (FE 50%). Questa nuova documentazione è stata integrata con i reperti obiettivi rilevati in sede di visita medicolegale (edema declive agli arti inferiori, astenia, affaticabilità), consentendo di inquadrare il caso secondo la voce tabellare 6441 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve – classe NYHA I), con attribuzione di una percentuale pari al 21%, coerente con la clinica e gli esami strumentali disponibili. L'integrazione tra anamnesi, esame obiettivo e referti specialistici ha permesso, quindi, una valutazione più accurata e una decorrenza retroattiva al gennaio 2025 (sei mesi prima dell'esame peritale), quale periodo di insorgenza del peggioramento clinico
(stante anche la mancanza di pregressa ulteriore documentazione specifica). Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che i reperti specialistici prodotti, integralmente esaminati e considerati ai fini della rivalutazione peritale, non hanno introdotto elementi nuovi tali da far supporre una ulteriore retrodatazione.
Sul punto, giova ricordare che la documentazione specialistica prodotta, pur rilevante, deve necessariamente essere integrata con i reperti clinici oggettivi rilevati all'esame obiettivo. Infatti, la conferma clinica attendibile dell'aggravamento è emersa proprio in occasione della visita medico-legale diretta del 16.07.2025, che ha consentito una valutazione complessiva e coerente del quadro patologico, condotta secondo la metodologia medico-legale illustrata nell'elaborato.
Pertanto, pur tenendo in considerazione le osservazioni formulate dalla difesa della parte ricorrente, non si ravvisano elementi clinici o documentali ulteriori che consentano una diversa valutazione in ordine alla decorrenza del beneficio riconosciuto, che si conferma fissata al gennaio 2025, come indicato nell'elaborato preliminare.”
Va pertanto dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario previsto per l'assegno mensile di assistenza (percentuale di invalidità acclarata 78%), con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Con riguardo alla distribuzione delle spese di lite, considerato che il riconoscimento del requisito sanitario (per una soltanto delle prestazioni anelate) è intervenuto esclusivamente ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. per epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa, al deposito del ricorso per ATPO nonché alla introduzione della presente fase di merito, dovrà disporsi la compensazione integrale delle stesse.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico delle parti in solido e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: - dichiara sussistente in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario previsto per l'l'assegno mensile di assistenza (percentuale d'invalidità accertata: 78%), con decorrenza dal mese di gennaio
2025 e con revisione entro ottobre 2027;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto.
Latina, data del deposito
Il Giudice
ER MA TU