Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 928
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 7, comma 5-bis, Dlgs. n. 546/92 in assenza di prova della pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito prova adeguata della somministrazione irregolare e della simulazione dei contratti di appalto, non essendo sufficienti le comunicazioni via e-mail o l'attività di consulenza per dimostrare l'eterodirezione. Sussiste un deficit probatorio in ordine all'eterodirezione.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 42 DPR n. 600/1973 ed art. 7 L.212/00 per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito prova adeguata della somministrazione irregolare e della simulazione dei contratti di appalto, non essendo sufficienti le comunicazioni via e-mail o l'attività di consulenza per dimostrare l'eterodirezione. Sussiste un deficit probatorio in ordine all'eterodirezione.

  • Accolto
    Illegittimità dell'Avviso di accertamento per infondatezza nel merito alla luce della genuinità dei contratti di subappalto

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito prova adeguata della somministrazione irregolare e della simulazione dei contratti di appalto, non essendo sufficienti le comunicazioni via e-mail o l'attività di consulenza per dimostrare l'eterodirezione. Sussiste un deficit probatorio in ordine all'eterodirezione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'Avviso di accertamento per infondatezza nel merito in relazione alle operazioni fatturate da Società_5

    Il ricorso è fondato in relazione alla omessa contabilizzazione ai fini IRES della sopravvenienza attiva per € 1.550.000,00 generata dalla mediazione/conciliazione dell'11 luglio 2019 (n. 180/2019) con la OC S.r.l. Il ricorso sul punto deve essere accolto, mentre sono infondate le doglianze in relazione ad una contestazione, ossia che la società ha indebitamente dedotto dal reddito di impresa ai fini IRES costi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti per un ammontare complessivo di € 140.000,00 relativi ad una fornitura di merci mai effettuata dalla società di diritto maltese Società_5 Ltd.

  • Accolto
    Illegittimità dell'Avviso di Accertamento per infondatezza delle contestazioni relative alla mediazione tra la Società ed OC

    Il ricorso è, viceversa, fondato in relazione alla omessa contabilizzazione ai fini IRES della sopravvenienza attiva per € 1.550.000,00 generata dalla mediazione/conciliazione dell'11 luglio 2019 (n. 180/2019) con la OC S.r.l. Orbene, ritiene la Corte che, sebbene in astratto sia condivisibile quanto dedotto dalla Agenzia delle Entrate, nel corso di specie, la società Resistente_1 SR non avrebbe dovuto contabilizzare, ai fini IRES ed IRAP, la sopravvenienza attiva di € 1.550.000,00, tenuto conto che l'efficacia della conciliazione era subordinata all'effettivo pagamento.

  • Accolto
    Illegittimità dell'Avviso di accertamento per aver erroneamente qualificato le operazioni connesse ai subappalti come oggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito prova adeguata della somministrazione irregolare e della simulazione dei contratti di appalto, non essendo sufficienti le comunicazioni via e-mail o l'attività di consulenza per dimostrare l'eterodirezione. Sussiste un deficit probatorio in ordine all'eterodirezione.

  • Accolto
    Illegittimità dell'Avviso di accertamento per infondatezza nel merito in relazione alla pretesa indeducibilità dei costi connessi ai subappalti ai fini IRES e IRAP

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito prova adeguata della somministrazione irregolare e della simulazione dei contratti di appalto, non essendo sufficienti le comunicazioni via e-mail o l'attività di consulenza per dimostrare l'eterodirezione. Sussiste un deficit probatorio in ordine all'eterodirezione.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni calcolate nell'Avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 3 del Dlgs. n. 472/1997

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito prova adeguata della somministrazione irregolare e della simulazione dei contratti di appalto, non essendo sufficienti le comunicazioni via e-mail o l'attività di consulenza per dimostrare l'eterodirezione. Sussiste un deficit probatorio in ordine all'eterodirezione.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni applicate nell'Avviso di accertamento per violazione del principio di proporzionalità previsto dall'art. 7 del Dlgs. n. 472/1997

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito prova adeguata della somministrazione irregolare e della simulazione dei contratti di appalto, non essendo sufficienti le comunicazioni via e-mail o l'attività di consulenza per dimostrare l'eterodirezione. Sussiste un deficit probatorio in ordine all'eterodirezione.

  • Accolto
    Illegittimità dell'Avviso di accertamento per violazione dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito prova adeguata della somministrazione irregolare e della simulazione dei contratti di appalto, non essendo sufficienti le comunicazioni via e-mail o l'attività di consulenza per dimostrare l'eterodirezione. Sussiste un deficit probatorio in ordine all'eterodirezione.

  • Accolto
    Indebita deduzione costi per appalti non genuini ai fini IRAP

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito prova adeguata della somministrazione irregolare e della simulazione dei contratti di appalto, non essendo sufficienti le comunicazioni via e-mail o l'attività di consulenza per dimostrare l'eterodirezione. Sussiste un deficit probatorio in ordine all'eterodirezione.

  • Rigettato
    Indebita deduzione costi per operazioni oggettivamente inesistenti ai fini IRAP

    Il ricorso è fondato in relazione alla omessa contabilizzazione ai fini IRES della sopravvenienza attiva per € 1.550.000,00 generata dalla mediazione/conciliazione dell'11 luglio 2019 (n. 180/2019) con la OC S.r.l. Il ricorso sul punto deve essere accolto, mentre sono infondate le doglianze in relazione ad una contestazione, ossia che la società ha indebitamente dedotto dal reddito di impresa ai fini IRES costi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti per un ammontare complessivo di € 140.000,00 relativi ad una fornitura di merci mai effettuata dalla società di diritto maltese Società_5 Ltd.

  • Accolto
    Omessa contabilizzazione sopravvenienza attiva ai fini IRAP

    Il ricorso è, viceversa, fondato in relazione alla omessa contabilizzazione ai fini IRES della sopravvenienza attiva per € 1.550.000,00 generata dalla mediazione/conciliazione dell'11 luglio 2019 (n. 180/2019) con la OC S.r.l. Orbene, ritiene la Corte che, sebbene in astratto sia condivisibile quanto dedotto dalla Agenzia delle Entrate, nel corso di specie, la società Resistente_1 SR non avrebbe dovuto contabilizzare, ai fini IRES ed IRAP, la sopravvenienza attiva di € 1.550.000,00, tenuto conto che l'efficacia della conciliazione era subordinata all'effettivo pagamento.

  • Accolto
    Riforma della sentenza per errata valutazione delle prove e inversione dell'onere della prova

    La sentenza appellata ha mal giudicato circa le presunte responsabilità dell'Ufficio nell'addurre adeguate prove a sostegno dei recuperi; le argomentazioni addotte e le verifiche eseguite avevano dimostrato l'illiceità del comportamento fiscale del ricorrente, sicché l'inversione dell'onere della prova avrebbe dovuto condurre la Resistente_1 a dimostrare la correttezza delle operazioni contestate e non il contrario; i giudici hanno espresso i motivi di accoglimento del ricorso imputando presunte carenze probatorie all'Ufficio anziché valutare le prove offerte da controparte, di conseguenza la sentenza deve essere riformata.

  • Accolto
    Riforma della sentenza riguardo alla mediazione con OC S.r.l.

    La documentazione informatica acquisita aveva messo in risalto il ruolo del dominus Nominativo_1 nei confronti della TÀ SR nell'artata predisposizione della mediazione/conciliazione con la pre-costituzione della documentazione necessaria. Sul punto, infatti, erano risultate diverse incongruenze che avevano caratterizzato il predetto iter conciliativo che parti terze avrebbero sicuramente gestito diversamente ovvero con la necessaria diligenza. Questo sistema di conciliazioni/mediazioni aveva caratterizzato i rapporti tra la Resistente_1 SR e le sub-appaltatrici, iniziato nel 2015 con la Società_6 SR per poi interessare la TÀ SR e la OC SR. In merito alle transazioni che avevano interessato quest'ultima società, erano apparse ancora più anomale e sicuramente antieconomiche le modalità e i valori che avevano interessato detti atti transattivi. Invero, secondo la dottrina e la giurisprudenza in tema di appalto non genuino connesso all'etero-direzione di personale le suddette operazioni erano da ricondurre alle operazioni oggettivamente inesistenti. Di fatto nella fattispecie in trattazione la Resistente_1 SR aveva annotato in contabilità e riportato in dichiarazione costi per la conclusione di contratti di appalto e di servizi, mentre, invece, come dimostrato, i suddetti costi erano risultati riferibili alla illecita somministrazione di manodopera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 928
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 928
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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