TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/11/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 797 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata a [...] – Argentina, in data 01.08.1975 e Parte_1 C.F._1 residente in [...] lett. B, e sig. - CF Parte_2
– nato ZA (CZ) in data 24.07.1966 e residente in [...]
Bizantini n. 180 lett. b, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROSSELLA BONADDIO - CF
- P.E.C. - ed elettivamente domiciliati presso il di lei C.F._3 Email_1
Studio legale giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 20 novembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 27/10/2025 – che:
- In data 16 luglio 1995, gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio nel Comune di Lamezia Terme (CZ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 44 parte 2 serie A, Vol. 0, Uff. 1; gli stessi sceglievano il regime patrimoniale della separazione dei beni.
- Dalla loro unione sono nati tre figli: , in data 22.04.1997, in Soveria Mannelli, C.F. Persona_1
; , in data 29.12.2005, in Lamezia Terme C.F. C.F._4 Parte_3 C.F._5
, in data 18.11.1999, in Soveria Manelli C.F Parte_4 C.F._6 2
- Purtroppo, venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e divenuta intollerabile la convivenza, gli stessi si rivolgevano al Tribunale di Lamezia Terme chiedendo consensualmente la separazione personale dei coniugi;
- Con provvedimento emesso in data 20.03.2011 n. 4610/2010, veniva omologata la separazione consensuale fra i coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i figli minori saranno affidati congiuntamente ai genitori con sistemazione presso la madre. I genitori si obbligano a collaborare al fine di garantire la crescita serena dei figli, la loro educazione ed istruzione;
3. Il padr potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi settimanali dall'uscita di scuola Parte_2 fino alle ore venti ora in cui li riaccompagnerà dalla madre. L'orario di visita come sopra previsto potrà essere modificato su accordo dei genitori in caso di impegni lavorativi del padre o extrascolastici dei figli, comunque il padre potrà tenere ed avere con sé i figli ogni volta che vorrà previo avviso di almeno ventiquattro ore;
4. Le vacanze pasquali saranno trascorse per l'intero dai figli con l'uno o l'altro genitore ad anni alternati;
5. Le vacanze natalizie saranno trascorse per l'intero dai figli con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
6. Nelle vacanze estive il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli per giorni 15;
7. I suddetti periodi potranno essere modificati per accordo dei genitori;
8. la casa coniugale sita nel comune di Lamezia Terme alla Via dei Bizantini 180 b verrà assegnata, con tutti gli arredi e corredi alla sig.ra nel caso di vendita dell'immobile il sig. si obbliga a reperire altra Pt_1 Pt_2 idonea abitazione nel Comune di Lamezia Terme della grandezza di 95 mq. circa;
9. per il mantenimento dei figli il sig. corrisponderà, entro il cinque di ogni mese, a Parte_2 titolo di contributo, la somma di 2000,00 mensili;
10. la sig.r rinuncia alla richiesta di mantenimento in suo favore essendo quest'ultima economicamente Pt_1 auto sufficiente;
11. espressamente si prevede che in caso di impegni lavorativi dei coniugi i figli potranno stare presso la nonna paterna;
12. I coniugi provvederanno alle spese sanitarie, alle spese di istruzione in esse comprese tutto il materiale didattico occorrente in egual misura;
13. la sig. potrà in qualunque momento raggiungere i propri familiari in Spagna previo accordo con il Pt_1 marito, il quale ultimo si farà carico dei figli minori;
14. si dà atto che la motocicletta Yamaha R6 intestata alla signor è di proprietà esclusiva Parte_1 del signo . Parte_2
Dall'emissione del predetto provvedimento di omologa di separazione consensuale ad oggi, gli odierni ricorrenti non si sono più riconciliati ed è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Pertanto, sussistono le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/70, come successivamente novellato dall'art. 5 della Legge 74/87, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio
(vedi, in tal senso il contenuto del ricorso introduttivo in atti). 3
Tutto quanto sopra premesso, i ricorrenti chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e non hanno più nulla a che pretendere l'una dall'altro;
2. I figli, oggi tutti e tre maggiorenni, sono autosufficienti economicamente;
3. La casa coniugale, sita in Lamezia Terme, via dei Bizantini n. 180 lett. b), rimarrà nella disponibilità della signora e, successivamente, l'immobile sarà trasferito ai tre figli , Parte_5 Persona_1 Pt_4
(vedi condizioni in atti).
[...] Parte_3
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 25/11/2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 28 ottobre 2025, ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente, in data 20 novembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 31 ottobre 2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme (CZ) ed in data 16/07/1995, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio (vedi in allegato).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, in data 5 novembre 2010, nella relativa procedura di separazione e che, in data 5 marzo 2011, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi 4
davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI; data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 05/11/2010; data di deposito del presente ricorso;
27/10/2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 25 novembre 2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 31 ottobre 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 797 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...] – Argentina, in data 01.08.1975 e residente in [...] lett. B, e sig. - CF – nato ZA Parte_2 C.F._2
(CZ) in data 24.07.1966 e residente in [...] lett. b, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROSSELLA BONADDIO - CF - P.E.C. - C.F._3 Email_1 ed elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme (CZ) ed in data 16/07/1995, alle seguenti e concordate condizioni: 5
1. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e non hanno più nulla a che pretendere l'una dall'altro;
2. I figli, oggi tutti e tre maggiorenni, sono autosufficienti economicamente;
3. La casa coniugale, sita in Lamezia Terme, via dei Bizantini n. 180 lett. b), rimarrà nella disponibilità della signora e, successivamente, l'immobile sarà trasferito ai tre figli , Parte_5 Persona_1 Pt_4
.
[...] Parte_3
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 44, parte II, serie A, vol. 0, uff. 1, anno 1995 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 797 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata a [...] – Argentina, in data 01.08.1975 e Parte_1 C.F._1 residente in [...] lett. B, e sig. - CF Parte_2
– nato ZA (CZ) in data 24.07.1966 e residente in [...]
Bizantini n. 180 lett. b, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROSSELLA BONADDIO - CF
- P.E.C. - ed elettivamente domiciliati presso il di lei C.F._3 Email_1
Studio legale giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 20 novembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 27/10/2025 – che:
- In data 16 luglio 1995, gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio nel Comune di Lamezia Terme (CZ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 44 parte 2 serie A, Vol. 0, Uff. 1; gli stessi sceglievano il regime patrimoniale della separazione dei beni.
- Dalla loro unione sono nati tre figli: , in data 22.04.1997, in Soveria Mannelli, C.F. Persona_1
; , in data 29.12.2005, in Lamezia Terme C.F. C.F._4 Parte_3 C.F._5
, in data 18.11.1999, in Soveria Manelli C.F Parte_4 C.F._6 2
- Purtroppo, venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e divenuta intollerabile la convivenza, gli stessi si rivolgevano al Tribunale di Lamezia Terme chiedendo consensualmente la separazione personale dei coniugi;
- Con provvedimento emesso in data 20.03.2011 n. 4610/2010, veniva omologata la separazione consensuale fra i coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i figli minori saranno affidati congiuntamente ai genitori con sistemazione presso la madre. I genitori si obbligano a collaborare al fine di garantire la crescita serena dei figli, la loro educazione ed istruzione;
3. Il padr potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi settimanali dall'uscita di scuola Parte_2 fino alle ore venti ora in cui li riaccompagnerà dalla madre. L'orario di visita come sopra previsto potrà essere modificato su accordo dei genitori in caso di impegni lavorativi del padre o extrascolastici dei figli, comunque il padre potrà tenere ed avere con sé i figli ogni volta che vorrà previo avviso di almeno ventiquattro ore;
4. Le vacanze pasquali saranno trascorse per l'intero dai figli con l'uno o l'altro genitore ad anni alternati;
5. Le vacanze natalizie saranno trascorse per l'intero dai figli con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
6. Nelle vacanze estive il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli per giorni 15;
7. I suddetti periodi potranno essere modificati per accordo dei genitori;
8. la casa coniugale sita nel comune di Lamezia Terme alla Via dei Bizantini 180 b verrà assegnata, con tutti gli arredi e corredi alla sig.ra nel caso di vendita dell'immobile il sig. si obbliga a reperire altra Pt_1 Pt_2 idonea abitazione nel Comune di Lamezia Terme della grandezza di 95 mq. circa;
9. per il mantenimento dei figli il sig. corrisponderà, entro il cinque di ogni mese, a Parte_2 titolo di contributo, la somma di 2000,00 mensili;
10. la sig.r rinuncia alla richiesta di mantenimento in suo favore essendo quest'ultima economicamente Pt_1 auto sufficiente;
11. espressamente si prevede che in caso di impegni lavorativi dei coniugi i figli potranno stare presso la nonna paterna;
12. I coniugi provvederanno alle spese sanitarie, alle spese di istruzione in esse comprese tutto il materiale didattico occorrente in egual misura;
13. la sig. potrà in qualunque momento raggiungere i propri familiari in Spagna previo accordo con il Pt_1 marito, il quale ultimo si farà carico dei figli minori;
14. si dà atto che la motocicletta Yamaha R6 intestata alla signor è di proprietà esclusiva Parte_1 del signo . Parte_2
Dall'emissione del predetto provvedimento di omologa di separazione consensuale ad oggi, gli odierni ricorrenti non si sono più riconciliati ed è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Pertanto, sussistono le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/70, come successivamente novellato dall'art. 5 della Legge 74/87, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio
(vedi, in tal senso il contenuto del ricorso introduttivo in atti). 3
Tutto quanto sopra premesso, i ricorrenti chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e non hanno più nulla a che pretendere l'una dall'altro;
2. I figli, oggi tutti e tre maggiorenni, sono autosufficienti economicamente;
3. La casa coniugale, sita in Lamezia Terme, via dei Bizantini n. 180 lett. b), rimarrà nella disponibilità della signora e, successivamente, l'immobile sarà trasferito ai tre figli , Parte_5 Persona_1 Pt_4
(vedi condizioni in atti).
[...] Parte_3
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 25/11/2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 28 ottobre 2025, ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente, in data 20 novembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 31 ottobre 2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme (CZ) ed in data 16/07/1995, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio (vedi in allegato).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, in data 5 novembre 2010, nella relativa procedura di separazione e che, in data 5 marzo 2011, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi 4
davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI; data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 05/11/2010; data di deposito del presente ricorso;
27/10/2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 25 novembre 2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 31 ottobre 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 797 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...] – Argentina, in data 01.08.1975 e residente in [...] lett. B, e sig. - CF – nato ZA Parte_2 C.F._2
(CZ) in data 24.07.1966 e residente in [...] lett. b, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROSSELLA BONADDIO - CF - P.E.C. - C.F._3 Email_1 ed elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme (CZ) ed in data 16/07/1995, alle seguenti e concordate condizioni: 5
1. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e non hanno più nulla a che pretendere l'una dall'altro;
2. I figli, oggi tutti e tre maggiorenni, sono autosufficienti economicamente;
3. La casa coniugale, sita in Lamezia Terme, via dei Bizantini n. 180 lett. b), rimarrà nella disponibilità della signora e, successivamente, l'immobile sarà trasferito ai tre figli , Parte_5 Persona_1 Pt_4
.
[...] Parte_3
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 44, parte II, serie A, vol. 0, uff. 1, anno 1995 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)