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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/07/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5096/2024 V.G.
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 5096/2024 V.G. promosso congiuntamente da:
C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Sebastiana Di Maria, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Maria Grillo, giusta procura in atti
RICORRENTE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto del 18/12/2024 i signori Parte_1
e , premettendo di aver intrattenuto
[...] Controparte_1 una relazione more uxorio dalla cui unione nasceva in data 04/03/2021
ed in data 24/01/2023 chiedevano di Persona_1 Per_2 disciplinare l'affidamento della prole, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base dell'accordo tra gli stessi raggiunto e trasfuso in seno al ricorso.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. 1 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
*** preso atto della natura congiunta della domanda nei termini di seguito indicati:
“1) disporre l'affidamento congiunto dei minori, e Persona_3
, ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_4 madre, residente in [...], int. 3, o in quell'altra abitazione ove la stessa vorrà in futuro trasferirsi;
2) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, le parti concordano che il Sig. potrà continuare a vedere e tenere Controparte_1 con se i figli, compatibilmente in ogni caso con gli impegni scolastici degli stessi, nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se tre pomeriggi a settimana precisamente il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle h. 17:00 alle ore 20:00 (salvo impedimenti); durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè i figli ad anni alterni dal
23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze
Pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
nel caso in cui i genitori volessero portare i figli in vacanza, si obbligano fin da adesso a comunicarlo per iscritto reciprocamente con debito avviso e attenderanno il reciproco consenso in forma scritta anche per le vie brevi, consenso che, se non sarà comunicato nella forma suddetta entro giorni dieci prima della partenza, si intenderà concesso;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuali, il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi;
3) porre a carico del Sig. il versamento della somma Controparte_1 mensile di € 200,00 (duecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, e Persona_3 Per_2
2 , così distinta in € 100,00 per ciascun figlio, da versarsi entro in CP_1 giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
4) porre a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore, così come previste dalle “Linee guida sul mantenimento dei figli” redatte dal Tribunale di Siracusa in data
3 dicembre 2019, purchè previamente concordate e debitamente documentate dagli stessi;
5) disporre che l'assegno unico per i figli minori venga percepito dalla
Sig.ra nella misura del 100 %; Parte_1
6) disporre che entrambi i genitori comunichino ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio, e si impegnano a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta
d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio” dato atto che è stata data comunicazione del procedimento ex art. 70 e
71 c.p.c al Pubblico Ministero e che lo stesso non si è opposto all'accoglimento delle domande congiuntamente avanzate dalle parti
(visto del 04/04/2025) rilevato che, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
ritenuto che
tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter comma secondo c.c.; ritenuto che gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità; le condizioni concordate dalle parti, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente
3 salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre e dai tempi della loro permanenza presso il genitore non collocatario;
ritenuto che
anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
ritenuto che
le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
ritenuto che
le spese processuali debbano essere compensate, atteso il carattere congiunto del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa –Sezione Volontaria Giurisdizione –
OMOLOGA le condizioni inerenti all'affidamento, al mantenimento ed alla regolamentazione del diritto di visita della prole e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva.
COMPENSA le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale di Siracusa il 7.7.25.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gilberto Orazio Rapisarda Veronica Milone
4
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 5096/2024 V.G. promosso congiuntamente da:
C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Sebastiana Di Maria, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Maria Grillo, giusta procura in atti
RICORRENTE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto del 18/12/2024 i signori Parte_1
e , premettendo di aver intrattenuto
[...] Controparte_1 una relazione more uxorio dalla cui unione nasceva in data 04/03/2021
ed in data 24/01/2023 chiedevano di Persona_1 Per_2 disciplinare l'affidamento della prole, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base dell'accordo tra gli stessi raggiunto e trasfuso in seno al ricorso.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. 1 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
*** preso atto della natura congiunta della domanda nei termini di seguito indicati:
“1) disporre l'affidamento congiunto dei minori, e Persona_3
, ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_4 madre, residente in [...], int. 3, o in quell'altra abitazione ove la stessa vorrà in futuro trasferirsi;
2) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, le parti concordano che il Sig. potrà continuare a vedere e tenere Controparte_1 con se i figli, compatibilmente in ogni caso con gli impegni scolastici degli stessi, nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se tre pomeriggi a settimana precisamente il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle h. 17:00 alle ore 20:00 (salvo impedimenti); durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè i figli ad anni alterni dal
23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze
Pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
nel caso in cui i genitori volessero portare i figli in vacanza, si obbligano fin da adesso a comunicarlo per iscritto reciprocamente con debito avviso e attenderanno il reciproco consenso in forma scritta anche per le vie brevi, consenso che, se non sarà comunicato nella forma suddetta entro giorni dieci prima della partenza, si intenderà concesso;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuali, il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi;
3) porre a carico del Sig. il versamento della somma Controparte_1 mensile di € 200,00 (duecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, e Persona_3 Per_2
2 , così distinta in € 100,00 per ciascun figlio, da versarsi entro in CP_1 giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
4) porre a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore, così come previste dalle “Linee guida sul mantenimento dei figli” redatte dal Tribunale di Siracusa in data
3 dicembre 2019, purchè previamente concordate e debitamente documentate dagli stessi;
5) disporre che l'assegno unico per i figli minori venga percepito dalla
Sig.ra nella misura del 100 %; Parte_1
6) disporre che entrambi i genitori comunichino ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio, e si impegnano a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta
d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio” dato atto che è stata data comunicazione del procedimento ex art. 70 e
71 c.p.c al Pubblico Ministero e che lo stesso non si è opposto all'accoglimento delle domande congiuntamente avanzate dalle parti
(visto del 04/04/2025) rilevato che, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
ritenuto che
tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter comma secondo c.c.; ritenuto che gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità; le condizioni concordate dalle parti, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente
3 salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre e dai tempi della loro permanenza presso il genitore non collocatario;
ritenuto che
anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
ritenuto che
le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
ritenuto che
le spese processuali debbano essere compensate, atteso il carattere congiunto del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa –Sezione Volontaria Giurisdizione –
OMOLOGA le condizioni inerenti all'affidamento, al mantenimento ed alla regolamentazione del diritto di visita della prole e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva.
COMPENSA le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale di Siracusa il 7.7.25.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gilberto Orazio Rapisarda Veronica Milone
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