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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/07/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 101/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere
a scioglimento della riserva di decisione assunta all'udienza dell' 8.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-art.51, comma 11, CCII-
sul reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 3/2005 pubblicata il 24.02.2025 dal Tribunale
di Campobasso in composizione collegiale a conclusione del Proc. Unit. n. 1-1/2025 R.G., proposto con ricorso del 22.03.2025
da
, c.f. , già amministratore unico de Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
P.VA , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro D'Isidoro,
[...] P.IVA_1
domiciliatario, con studio in Foggia, v. della Repubblica n. 3, per procura in calce all'atto di reclamo.
RECLAMANTE
nei confronti di
C.f. e P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Pilato per procura in calce alla comparsa di costituzione, elettVAmente domiciliata presso l'indirizzo pec del proprio difensore:
Email_1
RECLAMATA
e di
Liquidazione Giudiziale de , in persona del Curatore, avv. Carlo Di Controparte_1
Brino.
RECLAMATA non costituita con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI delle parti prVAte - come da note scritte sostitutive dell'udienza dell'8.07.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti costituite, che qui si richiamano integralmente.
Il Procuratore Generale non ha fatto pervenire conclusioni.
***
PREMESSO CHE
- con ricorso ex art. 37 CCII, la ava atto di essere creditrice di Controparte_2 CP_1
della somma complessVA di € 219.558,56, oltre interessi e spese, in forza del
[...]
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 279/2024, divenuto definitivo per mancata opposizione;
- dava altresì atto di come la attuale reclamante risultasse debitrice anche nei CP_2
confronti di dell'ulteriore somma di € 249.869,26, oltre interessi Controparte_3
e spese, come da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 273/2024, nonché nei confronti di dell'ulteriore somma di Controparte_4
€ 261.209,26, oltre interessi e spese, coma da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 277/2024, divenuto definitivo per mancata opposizione;
- l'attuale reclamata dava, altresì, atto di come il tentativo di escussione presso terzi da parte della creditrice fosse risultato infruttuoso;
Controparte_3
- il Tribunale di Campobasso, preso atto del documentato inadempimento per complessivi €
730.637,08, oltre interessi e spese, dell'esito negativo dei tentativi di esecuzione forzata,
dell'assenza di controdeduzioni della debitrice, non costituitasi, e dello stato di decozione della stessa, con sentenza n. 3/2025 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , con nomina dell'avvocato Carlo Di Brino quale Controparte_1
Curatore e con fissazione dell'udienza del 7.05.2025 per l'esame dello stato passivo;
- con ricorso del 22.03.2025, , già amministratore unico de Parte_1 CP_1
, ha proposto reclamo ex art. 51 CCII avverso la suddetta sentenza, assumendo
[...]
il difetto di stato di insolvenza e/o di crisi della Società, la natura temporanea delle difficoltà
nell'assolvere i propri debiti, e indicando nel provvedimento di sequestro preventivo per equVAlente n. 88/2024 R.M.C. della Procura di PO le ragioni della “paralisi della società
con conti correnti bloccati ed interdizione al precedente legale rappresentante”;
- nel contesto del ricorso, parte reclamante ha dato altresì atto di come – con l'ordinanza del
14.11.2024 – in sede di riesame, l'efficacia del provvedimento cautelare fosse stata ridotta al minor ammontare di € 3.679.158,07 (in relazione al capo 62) ed € 157.502,18 (in relazione al capo 61), assumendo tali circostanze come idonee a dimostrare la natura temporanea dell'incapacità della società a far fronte alle obbligazioni contratte.
Si è costituita la la quale nella propria comparsa di costituzione ha Controparte_2
contestato il reclamo avversario, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza gravata,
vinte le spese.
Non si è costituita invece la Curatela, pur ritualmente evocata in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base a quanto riconosce lo stesso reclamante, i provvedimenti di sequestro preventivo per equVAlente ricevuti dal 17.09.2024 hanno “congelato le casse della Società” (pag. 5 del reclamo), e che “la Società è ancora impossibilitata ad utilizzare e disporre dei conti correnti
aziendali”, con la conseguente “paralisi della Società con conti correnti bloccati ed
interdizione al precedente legale rappresentante” (sempre pag. 5 del reclamo).
Se da un lato, quindi, l'indagine promossa dalla Procura Distrettuale di PO il 17.09.2024,
avente ad oggetto operazioni inesistenti contestate per 52 milioni di euro a diverse società (tra cui il ), ha bloccato l'operatività aziendale della debitrice, risulta Parte_2
evidente come – a differenza di quanto prospettato dalla stessa – i crediti definitVAmente
titolati e vantati dall'attuale reclamata, da e da fossero tutti rimasti CP_4 CP_3
già insoluti in epoca antecedente alle iniziative della Procura di PO (almeno due mesi prima, vista la maturazione delle scadenza degli stessi tra il 30.06 e il 10.07.2024).
Ciò conferma come lo stato di insolvenza della reclamante avesse origine anteriore rispetto al provvedimento cautelare penale del 17.09.2024 o quantomeno rispetto a quello del 14
novembre 2024, con cui è stata limitata la somma oggetto del sequestro ad € 3.679.158,07
(in relazione al capo 62) ed € 157.502,18 (in relazione al capo 61).
Il sig. persevera nell'omettere qualsivoglia prova dell'assunta “transitorietà” Parte_1
dell'inattività della società da lui amministrata dal 2.10.2024 al 24.02.2025, nonostante lo stesso reclamante riconosca lo stato di inattività della società dal settembre 2024, a causa del congelamento delle casse in forza della misura cautelare penale confermata in sede di riesame nella misura complessVA di 3,8 milioni di euro.
Invece, come risulta anche dal progetto di stato passivo trasmesso dalla Curatela [documento sub lettera D) della comparsa di costituzione della reclamata], oltre ai crediti titolati di
[...]
e – SIF CP_2 Controparte_3 Controparte_4
IX per complessivi € 730.637,08, isulta altresì debitrice CP_4 Parte_3
verso banche e fornitori per circa € 5.000.000,00, risultando pertanto manifesto sia lo stato di insolvenza in cui versa la Società da tempo risalente, che dell'omesso tentativo di fronteggiare, anche mediante procedure di composizione della crisi, alla incapacità persistente di far fronte alle obbligazioni dalla stessa assunte.
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, ricorre il conclamato stato di insolvenza della società, nonché, incontestatamente, i requisiti soggettivi e dimensionali di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. b) e d), e 121 CCII, ragioni per le quali il reclamo va disatteso.
Attesa la soluzione adottata, il reclamante è tenuto a rimborsare alla parte reclamata costituita le spese del presente procedimento, liquidate, come in dispositivo, in riferimento alla scaglione di valore indeterminabile di cui al D.M. n. 147/2022, per fasi di studio, introduttVA e di trattazione,
secondo i parametri minimi in considerazione della non particolare novità o difficoltà delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - , ogni diversa domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna il reclamante, n.q., al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte reclamata costituita, liquidandole in euro 3.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario in ragione del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
- dà atto della pronuncia di rigetto del reclamo, ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.1
– quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 10.07.2025
Il Presidente est.- dr. ssa Rita Carosella
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere
a scioglimento della riserva di decisione assunta all'udienza dell' 8.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-art.51, comma 11, CCII-
sul reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 3/2005 pubblicata il 24.02.2025 dal Tribunale
di Campobasso in composizione collegiale a conclusione del Proc. Unit. n. 1-1/2025 R.G., proposto con ricorso del 22.03.2025
da
, c.f. , già amministratore unico de Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
P.VA , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro D'Isidoro,
[...] P.IVA_1
domiciliatario, con studio in Foggia, v. della Repubblica n. 3, per procura in calce all'atto di reclamo.
RECLAMANTE
nei confronti di
C.f. e P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Pilato per procura in calce alla comparsa di costituzione, elettVAmente domiciliata presso l'indirizzo pec del proprio difensore:
Email_1
RECLAMATA
e di
Liquidazione Giudiziale de , in persona del Curatore, avv. Carlo Di Controparte_1
Brino.
RECLAMATA non costituita con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI delle parti prVAte - come da note scritte sostitutive dell'udienza dell'8.07.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti costituite, che qui si richiamano integralmente.
Il Procuratore Generale non ha fatto pervenire conclusioni.
***
PREMESSO CHE
- con ricorso ex art. 37 CCII, la ava atto di essere creditrice di Controparte_2 CP_1
della somma complessVA di € 219.558,56, oltre interessi e spese, in forza del
[...]
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 279/2024, divenuto definitivo per mancata opposizione;
- dava altresì atto di come la attuale reclamante risultasse debitrice anche nei CP_2
confronti di dell'ulteriore somma di € 249.869,26, oltre interessi Controparte_3
e spese, come da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 273/2024, nonché nei confronti di dell'ulteriore somma di Controparte_4
€ 261.209,26, oltre interessi e spese, coma da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 277/2024, divenuto definitivo per mancata opposizione;
- l'attuale reclamata dava, altresì, atto di come il tentativo di escussione presso terzi da parte della creditrice fosse risultato infruttuoso;
Controparte_3
- il Tribunale di Campobasso, preso atto del documentato inadempimento per complessivi €
730.637,08, oltre interessi e spese, dell'esito negativo dei tentativi di esecuzione forzata,
dell'assenza di controdeduzioni della debitrice, non costituitasi, e dello stato di decozione della stessa, con sentenza n. 3/2025 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , con nomina dell'avvocato Carlo Di Brino quale Controparte_1
Curatore e con fissazione dell'udienza del 7.05.2025 per l'esame dello stato passivo;
- con ricorso del 22.03.2025, , già amministratore unico de Parte_1 CP_1
, ha proposto reclamo ex art. 51 CCII avverso la suddetta sentenza, assumendo
[...]
il difetto di stato di insolvenza e/o di crisi della Società, la natura temporanea delle difficoltà
nell'assolvere i propri debiti, e indicando nel provvedimento di sequestro preventivo per equVAlente n. 88/2024 R.M.C. della Procura di PO le ragioni della “paralisi della società
con conti correnti bloccati ed interdizione al precedente legale rappresentante”;
- nel contesto del ricorso, parte reclamante ha dato altresì atto di come – con l'ordinanza del
14.11.2024 – in sede di riesame, l'efficacia del provvedimento cautelare fosse stata ridotta al minor ammontare di € 3.679.158,07 (in relazione al capo 62) ed € 157.502,18 (in relazione al capo 61), assumendo tali circostanze come idonee a dimostrare la natura temporanea dell'incapacità della società a far fronte alle obbligazioni contratte.
Si è costituita la la quale nella propria comparsa di costituzione ha Controparte_2
contestato il reclamo avversario, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza gravata,
vinte le spese.
Non si è costituita invece la Curatela, pur ritualmente evocata in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base a quanto riconosce lo stesso reclamante, i provvedimenti di sequestro preventivo per equVAlente ricevuti dal 17.09.2024 hanno “congelato le casse della Società” (pag. 5 del reclamo), e che “la Società è ancora impossibilitata ad utilizzare e disporre dei conti correnti
aziendali”, con la conseguente “paralisi della Società con conti correnti bloccati ed
interdizione al precedente legale rappresentante” (sempre pag. 5 del reclamo).
Se da un lato, quindi, l'indagine promossa dalla Procura Distrettuale di PO il 17.09.2024,
avente ad oggetto operazioni inesistenti contestate per 52 milioni di euro a diverse società (tra cui il ), ha bloccato l'operatività aziendale della debitrice, risulta Parte_2
evidente come – a differenza di quanto prospettato dalla stessa – i crediti definitVAmente
titolati e vantati dall'attuale reclamata, da e da fossero tutti rimasti CP_4 CP_3
già insoluti in epoca antecedente alle iniziative della Procura di PO (almeno due mesi prima, vista la maturazione delle scadenza degli stessi tra il 30.06 e il 10.07.2024).
Ciò conferma come lo stato di insolvenza della reclamante avesse origine anteriore rispetto al provvedimento cautelare penale del 17.09.2024 o quantomeno rispetto a quello del 14
novembre 2024, con cui è stata limitata la somma oggetto del sequestro ad € 3.679.158,07
(in relazione al capo 62) ed € 157.502,18 (in relazione al capo 61).
Il sig. persevera nell'omettere qualsivoglia prova dell'assunta “transitorietà” Parte_1
dell'inattività della società da lui amministrata dal 2.10.2024 al 24.02.2025, nonostante lo stesso reclamante riconosca lo stato di inattività della società dal settembre 2024, a causa del congelamento delle casse in forza della misura cautelare penale confermata in sede di riesame nella misura complessVA di 3,8 milioni di euro.
Invece, come risulta anche dal progetto di stato passivo trasmesso dalla Curatela [documento sub lettera D) della comparsa di costituzione della reclamata], oltre ai crediti titolati di
[...]
e – SIF CP_2 Controparte_3 Controparte_4
IX per complessivi € 730.637,08, isulta altresì debitrice CP_4 Parte_3
verso banche e fornitori per circa € 5.000.000,00, risultando pertanto manifesto sia lo stato di insolvenza in cui versa la Società da tempo risalente, che dell'omesso tentativo di fronteggiare, anche mediante procedure di composizione della crisi, alla incapacità persistente di far fronte alle obbligazioni dalla stessa assunte.
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, ricorre il conclamato stato di insolvenza della società, nonché, incontestatamente, i requisiti soggettivi e dimensionali di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. b) e d), e 121 CCII, ragioni per le quali il reclamo va disatteso.
Attesa la soluzione adottata, il reclamante è tenuto a rimborsare alla parte reclamata costituita le spese del presente procedimento, liquidate, come in dispositivo, in riferimento alla scaglione di valore indeterminabile di cui al D.M. n. 147/2022, per fasi di studio, introduttVA e di trattazione,
secondo i parametri minimi in considerazione della non particolare novità o difficoltà delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - , ogni diversa domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna il reclamante, n.q., al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte reclamata costituita, liquidandole in euro 3.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario in ragione del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
- dà atto della pronuncia di rigetto del reclamo, ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.1
– quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 10.07.2025
Il Presidente est.- dr. ssa Rita Carosella