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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/07/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
n. 11849/2021 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11849/2021 R.G., avente ad oggetto: lesione personale,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Bari, al V.le J.F. Kennedy, n. 86 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Massimiliano Zahami, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione del 15.09.2021, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Bari n.
1945 del 25.05.2021,
- ATTORE -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, al Controparte_1
C.so Cavour, n. 142, presso lo studio dell'Avv. Michele Pappalepore, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta depositata telematicamente in data 24.12.2021,
- CONVENUTA -
e contro
, residente in [...], in v. Giuseppe Basile, n. 37. CP_2
- ALTRO CONVENUTO CONTUMACE -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1, c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 15.09.2021, ritualmente notificato il 16-23.09.2021, Parte_1 ha convenuto dinanzi a questo Tribunale l' e per sentirli condannare, Controparte_1 CP_2 in solido tra loro, al pagamento della somma di €. 69.549,50, di cui €. 2.600,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali occorsi al proprio motociclo, ed €. 66.949,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni da egli sofferte in occasione del sinistro verificatosi in data 15.04.2018, alle ore
1 Dott. Luca Sforza
n. 11849/2021 R.G. 20:00 circa, in Triggiano (Ba), ovvero di “altra somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta conforme a Giustizia”, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In particolare, l'attore deduceva che in data 15.04.2018, alle ore 20:00 circa, percorreva a bordo del proprio motociclo LE, targato DV78812, la via Giordano Bruno in Triggiano (Ba), e dopo aver superato l'incrocio con via Raffaello Sanzio, mentre stava rallentando, perdeva il controllo del proprio mezzo a causa dell'impatto da tergo della Ford OC, con targa n. BB471XG, di proprietà e condotta da , assicurata con CP_2
la quale impattava il motociclo “a causa del mancato rispetto della distanza di Controparte_1 sicurezza”; a fronte del predetto urto, l'attore rovinava a terra e urtava contro due vetture ivi parcheggiate, nel dettaglio una Opel Meriva, tg. DG677YV, e una FIAT 500L, tg. FB018VG, sicché in conseguenza della collisione il subiva danni di carattere patrimoniale al proprio motociclo e non patrimoniali per le Parte_1 lesioni subite e, contestualmente, provocava ulteriori danni ai veicoli parcheggiati contro cui aveva sbattuto.
L'attore veniva, pertanto, trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Di Venere di Bari, ove veniva diagnosticato “trauma gamba destra con frattura esposta, trauma ginocchio dx e sx, avambraccio sx e mano sx con ferita e frattura del V dito, escoriazioni mano dx”, e nella descrizione aggiuntiva si indicava
“… contusione toraco addominale e cervicalgia. Preesistente trauma cranico”, con successiva sottoposizione dello stesso ad intervento chirurgico per “riduzione della frattura con osteosintesi con fissatore esterno xcaliber di gamba e contestualmente venne eseguita la riduzione incruenta della falange distale del V dito della mano sx senza fissazione interna”, e successiva prescrizione di terapia farmaceutica per 35 giorni, sottoposizione ad ulteriori visite specialistiche e di controllo, anche per la rimozione di fissatore esterno, eseguita con intervento chirurgico del 25.01.2019, all'esito della quale veniva riscontrata “zoppia di tipo propriocettivo;
dolore digitopressorio in sede anteriore di gamba. ROM limitato alla caviglia, completo quello del ginocchio” con conseguenti indicazioni terapeutiche (visita dell'11.03.2019); constatazione di “ipotrofia muscolare coscia e polpaccio e limitazione del range articolare caviglia ai gradi estremi” con “un disallineamento dei capi ossei di entrambe le lesioni fratturative di tibia e perone” riscontrato all'esito degli esami radiologici con TAC eseguita in data 17.02.2021.
Sulla scorta di quanto innanzi, l'attore avanzava istanze di risarcimento dei danni nei confronti della fra le quali la raccomandata a/r del 23.04.2018, le PEC del 22.11.2018, del 24.09.2019, Controparte_1 del 05.10.2020 e del 02.02.2021), le quali non sortivano, tuttavia, alcun effetto, atteso che CP_1
negava la risarcibilità del danno per incompatibilità tra le altezze dei punti d'urto sui mezzi coinvolti,
[...] ovvero, per incompatibilità fra le lesioni patite e l'evento denunciato, sicché stante il diniego da parte della compagnia instaurava il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2021, depositata telematicamente il 24.12.2021, si costituiva in giudizio la quale contestava la domanda attorea in fatto e in diritto, Controparte_1 deducendo che l'incidente occorso alla controparte “non si sia verificato con le modalità riferite”, dal momento che la ricostruzione attorea contrastava sia con gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, sia con quanto dichiarato dall'attore ai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Venere, i quali attestavano nel referto che la causa dell'infortunio fosse “incidente in strada - moto fuori strada” e sia con gli accertamenti peritali svolti dalla convenuta.
2 Dott. Luca Sforza
n. 11849/2021 R.G. In particolare, la compagnia convenuta deduceva che le forze dell'ordine intervenute nel luogo del sinistro alle ore 20.35, ascoltate le persone ivi presenti, accertavano che l'attore fosse caduto al suolo per fatto proprio e, in conseguenza di ciò, avesse urtato le due vetture ivi parcheggiate;
rilevava, inoltre, che nel verbale dei
Carabinieri non vi fosse alcun riferimento né alla presenza in loco della FORD OC, targata BB471XG, di né tantomeno alla sua partecipazione alla dinamica del sinistro. A conferma di tale CP_2 ricostruzione della vicenda deponevano le dichiarazioni del proprietario di una delle due vetture danneggiate,
, secondo cui “l'unico autore dell'occorso sinistro” sarebbe stato . Testimone_1 Parte_1
In ordine alle indicazioni contenute nel referto ospedaliero, invece, parte convenuta deduceva che tale referto attesterebbe “inequivocabilmente” le dichiarazioni attoree secondo cui il sarebbe uscito Parte_1 fuori strada con il proprio motociclo, senza subire alcun tamponamento;
infine, con riferimento alla dinamica del sinistro la compagnia evidenziava che i risultati dell'attività del proprio perito escludevano la compatibilità delle altezze dei punti d'urto dei veicoli coinvolti nel sinistro.
benché ritualmente evocato, non si costituiva nel presente giudizio, cosicché ne veniva CP_2 dichiarata la sua contumacia all'udienza tenuta in forma scritta del 13.01.2022.
La causa è stata in seguito istruita esclusivamente a mezzo di produzione documentale, non essedo stato espletato l'interrogatorio formale deferito a parte attrice, in quanto lo stesso risultava recluso nella Casa
Circondariale di Trani per l'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare depositata in data 14.07.2022 relativamente al procedimento a suo carico n. 698/2020 R.G.N.R., come attestato dal suo difensore all'udienza del 12.10.2023 ed è stata successivamente rinviata da questo Giudice per la precisazione delle conclusioni, stante il rigetto delle ulteriori richieste di prova costituenda avanzate dalle parti e di CTU tecnica e medico – legale, sino all'udienza del 10.04.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, per quanto attiene all'an della domanda, l'istruttoria compiuta nel presente giudizio non ha consentito di raggiungere un soddisfacente riscontro in ordine all'asserita dinamica del sinistro, così come prospettata da parte attrice nell'atto introduttivo.
Ritiene, infatti, questo Giudice che non possa reputarsi adeguatamente assolta la prova, gravante su parte attrice, del fatto che l'incidente per cui è causa si sia svolto secondo la dinamica da essa indicata.
A ciò si aggiunga che, le peculiarità del modello di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., basato sulla presunzione di colpa del conducente, si riflettono sul piano del riparto probatorio in quanto a fronte dell'onere del danneggiante di vincere tale presunzione “resta ferma la necessità, per il danneggiato, di provare il fatto storico del sinistro” (cfr. di recente, Cass. civ., sez. 3, 14.08.2024, n. 22844).
Per quanto attiene, invece, la previsione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è noto, invero, che in caso di scontro fra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro posta dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo a questo fine
3 Dott. Luca Sforza
n. 11849/2021 R.G. necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. ex plurimis, Cass. civ.,
14.02.2006, n. 3193; Cass. civ., 3.11.2004, n. 21056; Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814; Cass. civ., 15.12.2000,
n. 15847).
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto
(ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza, o per imprudente arresto del veicolo sulla carreggiata), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (si veda,
Cass. civ., 16.09.2013, n. 21130: “l'art. 2054 c.c., comma 2, prevede che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Nel caso di scontro tra due veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni, consistendo la prova contraria nella dimostrazione in concreto dell'assenza di colpa di uno dei conducenti ovvero della colpa esclusiva dell'altro”).
Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054 c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175 c.c. (si veda al riguardo Cass. civ., 5.05.2000, n. 5671), è senza dubbio corretto oltreché ampiamente ragionevole, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Dal punto di vista delle regole operazionali ciò significa che il giudice, in caso di sinistro, sarà chiamato in primo luogo a valutare se esso sia stata causato dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti - ed in tal caso l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., nonché dall'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi del comma 1 dell'art. 2054 c.c. - e solo quando tale attività abbia dato esito negativo dovrà pervenire a valutare se anche l'altro conducente (solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto) si sia o meno esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel generale principio di solidarietà sociale sopra richiamato.
Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro conducente, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. civ., n. 5250/1997; è stato altresì, affermato nella giurisprudenza di legittimità che: “in tema di scontro di veicoli, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del
4 Dott. Luca Sforza
n. 11849/2021 R.G. collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”: così, Cass. civ., n. 5226/2006; nello stesso senso, Cass. civ., n. 9550/2009).
In conclusione, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (così, Cass. civ., n. 9528/2012, nonché, di recente, Cass. civ., n. 6559/2013).
Tale impostazione trova conforto anche nella giurisprudenza di legittimità più recente, secondo la quale “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (cfr. sul punto, ex multis, Cass. civ., sez. 3, 4.04.2019, n.
9353).
Ciò posto, nell'atto di citazione l'attore ha dedotto la responsabilità per le lesioni da egli patite e per i danni cagionati alle vetture in sosta alla via Giordano Bruno, in Triggiano, fondando la sua pretesa e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sulle dichiarazioni rese da alla Duilia S.r.l., in data 10.12.2020, CP_2 quale società incaricata da ALLIANZ Ass.ni S.p.a. per lo svolgimento degli accertamenti in via stragiudiziale.
Ciò detto, è opportuno innanzitutto evidenziare che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto CID) resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e- come detto- litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nei confronti del solo confitente, ma deve essere apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è per l'appunto liberamente apprezzata dal giudice (cfr. Cass. civ., sez. 3, 14.10.2019, n. 25770; cfr. Cass., S.U., 5.05.2006, n. 10311 e Cass. civ., sez. 3,
20.04.2007, n. 9520).
Nel caso di specie la dichiarazione del convenuto contumace, , oltre a essere contenuta in CP_2 atto diverso dal c.d. CID, è stata allegata al fascicolo di parte convenuta, e non già di parte attrice, e ciò al fine di contestare la dinamica dell'incidente proposta dallo stesso attore;
in particolare, nella suddetta dichiarazione il riferiva che: “Il 15.04.2018 verso le ore 18:00 circa (così ricordo) conducevo la mia Ford OC di CP_2 colore blu notte TG BB471XG e, solo a bordo, transitavo su via G. Bruno e all'incirca all'incrocio con via R.
Sanzio, superato il dosso rallentatore, per distrazione tamponavo la moto di tipo scooter di grossa cilindrata di colore nero TG DV78812, condotta da un uomo solo a bordo”, e che sul luogo intervenivano più persone ivi presenti in soccorso dell'odierno attore, nonché sopraggiungeva l'ambulanza, e concludendo di essere “di seguito andato via”.
5 Dott. Luca Sforza
n. 11849/2021 R.G. La suddetta ricostruzione della dinamica del sinistro appare, tuttavia, contraddittoria e incongruente se vagliata alla luce della relazione redatta dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, nonché dei loro schizzi planimetrici e dei rilievi descrittivi.
Ed invero, quanto al valore del verbale redatto dagli agenti e militari intervenuti sui luoghi del sinistro, appare sufficiente richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui con riferimento agli accertamenti espletati dall'autorità di pubblica sicurezza, giunta sul luogo nell'immediatezza dell'incidente, “il particolare affidamento che si deve all'organo che li ha effettuati”, rende gli stessi
“attendibili pur senza attribuire ad essi fede privilegiata” (così, in motivazione, Cass. civ., sez. 3, 6.10.2016,
n. 20025). Analogamente, è stato condivisibilmente sostenuto che il “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino
a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr. Cass. civ., sez. III, 17.04.2024, n.1037; in senso conforme Cass. civ., sez. 2, ord. 17.09.2022, n. 28149, secondo cui “il verbale di accertamento dell'infrazione stradale fa piena prova fino
a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica al momento del loro intervento”; nonché Cass. civ., sez. 6, ord. n. 9037/2019).
Nel verbale in parola, infatti, si indica la natura dell'incidente in “veicolo in marcia contro veicolo fermo”, riscontrandosi solamente i danni cagionati dall'impatto del motociclo del con le vetture Parte_1 parcheggiate in via Giordano Bruno, lato sinistro, identificate come Opel Meriva, targata DG677YV, di proprietà di , e FIAT 500L, targata FB018VG, di proprietà di i militari Testimone_1 Parte_2 verbalizzanti, pertanto, hanno potuto accertare solo i danni cagionati dall'urto del motociclo di con Parte_1 le vetture menzionate, dal momento che non hanno avuto riscontro né della presenza di sul luogo CP_2 dell'incidente, né dell'indicazione di un tamponamento causato da una vettura da parte di testimoni ivi presenti.
Orbene, appare anzitutto alquanto singolare che, nonostante il avesse dichiarato di aver soccorso il CP_2
dopo il tamponamento e, quindi, ammettesse di aver sostato fino all'arrivo dell'ambulanza, anche Parte_1 in presenza di altre persone, come da lui dichiarato, nessuna di queste persone abbia poi successivamente informato i militari sia circa le modalità del sinistro, sia della presenza del responsabile del tamponamento fino a qualche minuto prima dell'arrivo del 118 e dei pubblici ufficiali verbalizzanti.
Inoltre, sempre dal verbale dei Carabinieri risulta che l'intervento dei militari è stato richiesto alle ore 20:20
e gli stessi sono giunti sul luogo del sinistro alle 20:35; confrontando gli orari predetti con la descrizione del fatto prospettata in citazione, in cui si narra che “alle ore 20:00 circa il sig. alla guida Parte_1 del proprio motociclo (…) percorreva in Triggiano (BA) la via Giordano Bruno”, appare una ulteriore incongruenza e inverosimiglianza della dichiarazione del con riguardo all'ora da egli indicata in cui si CP_2 sarebbe verificato il presunto “tamponamento” (verso le ore 18:00).
Ulteriore conferma dell'inattendibilità dell'indicazione dell'ora in cui sarebbe avvenuto il sinistro nella CP_ ricostruzione del risulta dal confronto con la richiesta di risarcimento danni presentata dall'avv. CP_3 per conto di , proprietario della danneggiata Opel Meriva, targa n. DG677YV, ove viene Testimone_1
6 Dott. Luca Sforza
n. 11849/2021 R.G. indicato che parcheggiava la propria autovettura in v. Giordano Bruno alle 19.30, all'altezza del Tes_1 civico n. 17, sul lato sinistro della carreggiata, con la conseguenza che la collocazione temporale del sinistro CP_ proposta dal appare contraddetta anche dalle suindicate risultanze documentali.
Un ennesimo profilo critico nella ricostruzione del sinistro riferita dal nella propria dichiarazione resa CP_2 in sede stragiudiziale ai periti delegati dalla compagnia assicuratrice, emerge con riguardo alla assenza di qualsivoglia riferimento da parte del dichiarante all'urto e ai danni che il motociclo avrebbe cagionato alle vetture parcheggiate sul lato sinistro di via Giordano Bruno;
sulla scorta di quanto sopra evidenziato deve ritenersi certamente una lacuna omissiva e reticente nel narrato del dichiarante, tenuto conto che appare improbabile e inverosimile che l'autore del riferito “tamponamento” non si fosse accordo, a fronte della suddetta rocambolesca dinamica, dei danni causati dal motociclo tamponato alle vetture ivi parcheggiate.
Inoltre, dalle risultanze tecniche di cui alla perizia redatta dal professionista fiduciario della compagnia convenuta, rese in seguito alle ispezioni sulla Ford OC di eseguite soltanto in data CP_2
18.05.2018, e sul motociclo di effettuate soltanto il 31.05.2018, ossia dopo oltre un mese dalla Parte_1 denuncia del sinistro, è emerso che, “effettuate le misurazioni, onde verificare le altezze dei punti d'urto, come riportate negli elaborati allegati in atti, ed in ragione della misurazione delle altezze, e mettendo in relazione reciproca le deformazioni visionate sulla parte anteriore della Ford OC con la presunta zona di collisione, ubicata sulla parte anteriore, ed in considerazione della tipologia di danni e delle altezze, ha concluso dichiarando non compatibile tecnicamente l'incidente in esame” (cfr. pag. 9 comparsa costituzione e risposta).
Dalle documentazioni fotografiche depositate in atti da parte convenuta si evince, effettivamente, una differenza di 10 cm fra l'altezza dell'ammaccatura riportata dalla Ford OC (altezza misurata dal manto stradale di 30 cm) e il punto d'urto presente sul motociclo, rappresentato dalla parte inferiore del portatarga della moto (40 cm dal fondo stradale), con la conseguenza che deve escludersi che l'ammaccatura sulla carrozzeria del veicolo di , potesse essere stata prodotta dall'impatto con il motociclo dell'odierno attore. CP_2
In definitiva, alla luce delle risultanze probatorie innanzi evidenziate deve ritenersi che la dinamica del sinistro prospettata dall'attore non sia stata sufficientemente provata, in assenza di specifico riscontro della presenza sul luogo dell'incidente di una vettura che avrebbe “tamponato” il motociclo del . Parte_1
Appare maggiormente plausibile, la ricostruzione per cui lo stesso attore, verosimilmente a causa dell'elevata o comunque non adeguata velocità di guida del proprio motociclo, tenuto conto della riscontrata presenza nelle immediatezze del luogo del sinistro di un dosso rallentatore, ubicato prima dell'incrocio fra via
Giordano Bruno e via Sanzio, abbia perso il controllo del proprio motore andando a collidere inopinatamente sulle vetture parcheggiate sulla predetta via.
Tale ricostruzione dell'evento di danno è suffragata anche dai rilievi contenuti nel verbale redatto dai
Carabinieri intervenuti, nonché dalla incompatibilità fra la deformazione della carrozzeria della vettura di
[...]
e quella che interessa la parte inferiore del portatarga della LE , nonché nella CP_2 Parte_3 ulteriore documentazione afferente la richiesta di risarcimento danni di , in cui si riferisce Testimone_1 che “il conducente del motociclo di colore nero mod. LE G.P. 800 tg DV78812 percorreva Via G. Bruno in Triggiano nell'unico senso consentito, giunto in prossimità delle due auto, perdeva il controllo del mezzo e collideva prima contro la Opel Meriva targata DG677YV del sig. e successivamente Testimone_1
7 Dott. Luca Sforza
n. 11849/2021 R.G. contro la suddetta FIAT 500 L tg FB018VG, fino a cadere unitamente al motociclo sul selciato di Via Giordano
Bruno”.
Come noto, l'art. 141, in combinato disposto con l'art. 142 cit., obbliga il conducente, tra le altre cose, a conservare il controllo del proprio veicolo e a essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente per quel che riguarda la modulazione della velocità rispetto alle concrete condizioni dei luoghi (ed invero, l'art. 141 co. 1 del C.d.S. stabilisce che: “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle condizioni del mezzo, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”; ed ancora, il co. 2 dello stesso articolo, prevede che: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; inoltre, il co. 3 ribadisce che “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni…”); l'art. 145 c.d.s. stabilisce, inoltre, che i conducenti approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
In definitiva, sia l'obbligo di adeguare la velocità sia l'obbligo della massima prudenza si rivolgono a tutti i conducenti di veicoli, compreso quello favorito, e devono essere commisurati allo stato dei luoghi, alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità in modo tale da assicurare la sicurezza nella circolazione stradale, propria ed altrui, e agevolare eventuali manovre di arresto tempestivo tali da evitare collisioni o comunque lo scontro con eventuali ostacoli esistenti sulla carreggiata che possano derivare anche da altrui condotte imprudenti (cfr. nella giurisprudenza di merito, ex multis, Trib. Bari, 15.06.2017, n. 2382, secondo cui, “In tema di responsabilità da sinistri stradali, è obbligo del conducente moderare la velocità dell'autoveicolo in prossimità di un incrocio, sì da essere in grado di prevenire ogni evenienza, compreso il mancato rispetto delle precedenza spettante da parte di terzi”; in senso conforme, Corte App. Bari, 24.10.2019, n. 2229, per cui
“L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella normale prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa”).
Vale la pena soggiungere che ulteriori dubbi sulla dinamica del sinistro, per come prospettata da parte dell'attore, sono evincibili anche dalla documentazione sanitaria allegata al fascicolo attoreo e, segnatamente, dalla scheda del pronto soccorso del 118, con n. progressivo 931025, e con orario di accesso alle ore 20:18 del
15.04.2018, in cui con riferimento alla “descrizione” dell'accesso al P.S. viene indicato “incidente in strada,
“moto fuori strada”, con la conseguenza che la ricostruzione della dinamica offerta dall'attore appare del tutto incompatibile finanche con quanto riportato nella scheda del Pronto soccorso.
Per tutte le superiori considerazioni, la responsabilità dell'occorso sinistro rimane addebitabile in maniera esclusiva ed assorbente in capo allo stesso , potendosi affermare che la volontaria Parte_1
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n. 11849/2021 R.G. esposizione a pericolo realizzata dal medesimo, e determinata dall'alta velocità a cui viaggiava, con la conseguente perdita del controllo del proprio motociclo, spieghi una rilevanza esclusiva nel prodursi del danno, idonea ad escludere la presunzione di responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Conseguentemente, in conformità con quanto innanzi evidenziato deve perciò ritenersi che la responsabilità dell'incidente per cui è causa sia da ascrivere alla colpa esclusiva dello stesso;
ne segue, Parte_1 in definitiva, che, alla luce dell'accertata dinamica del sinistro, in base risultanze documentali allegate agli atti, nonché in assenza di ulteriori elementi probatori di segno contrario, la domanda avanzata da parte attrice è manifestamente infondata e deve essere integralmente rigettata.
Del resto, con riferimento alla scelta del materiale probatorio, è ben noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito consolidate secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente introduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute rilevanti ed adeguate ai fini decisori
(cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 5231/2001, secondo cui, “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”; in senso conforme Cass civ., n. 11933/2003; Cass. civ., n. 16034/2002; Cass. civ., n.
5964/2001; Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362, secondo cui, «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»; Cass. sez. lav., 21.07.2010, n. 17097).
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali le stesse seguono la soccombenza, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, a carico di parte attrice ed in favore delle parti convenute costituite, dovendo rammentarsi che “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, co. 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare” (cfr.
Cass. civ., sez. 3, 10.12.2012, n. 22381), tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, individuato in base al decisum, prevalente sul disputatum (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 settembre 2007, n.
19014), in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014,
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n. 11849/2021 R.G. come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018 e da ultimo dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, quinta colonna,
D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 52.000,01 ed €. 260.000,00), con riduzione del 50% dei compensi medi previsti per ciascuna fase, tenuto conto della ridotta attività svolta e della scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate ex art. 4, co. 1 del D.M. n. 55/14 (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord.
13.10.2023, n. 28627).
Va sul punto precisato che ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia”
o espressioni equivalenti, come nel caso in esame, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass. civ., n. 10984/2021).
Nulla per le spese nei confronti di stante la sua contumacia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da nei confronti di ALLIANZ Ass.ni S.p.a. e Parte_1 [...]
ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: CP_2
1) rigetta integralmente la domanda attorea;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da ALLIANZ Parte_1
Ass.ni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi €. 7.051,50 per compensi professionali (già decurtati del 50% ex art. 4, co. 1 del D.M. n. 55/14), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) nulla per le spese processuali nei confronti di rimasto contumace. CP_2
Così deciso in Bari, il 30.07.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del
provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
Il presente provvedimento è stato redato con la collaborazione del dott. Francesco Maria James SPADA. CP_4
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