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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/07/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 15/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 15/2024 R.G.C, all'udienza del 3/12/2024, all'esito della discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CASONI Parte_1
PERUGINI ROBERTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Camerino, Via
Pallotta n. 15, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MARCHIORI ANDREA ed
ANTONGIROLAMI ORESTINO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Macerata,
Via Morbiducci n. 55, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4-1-2024 e ritualmente notificato, esponeva: - di essere Parte_1 stata assunta a tempo parziale e indeterminato in data 5-6-2021 dalla Controparte_1
quale impiegata di 2° livello del C.C.N.L. Agenzie di Viaggio, con qualifica di
[...] responsabile di servizio;
- di essersi occupata della biglietteria aerea, navale, marittima, ferroviaria o per concerti, delle gite, dei pacchetti individuali, della contabilità, della gestione clientela e delle pulizie;
- di essersi occupata altresì della stipula dei contratti ASTOI, della fatturazione e dei rapporti con la banca;
- di aver lavorato dal lunedì al sabato;
- dopo la cessazione del rapporto di lavoro
1 dell'altro dipendente avvenuta in data 17-11-2021, la ricorrente era rimasta Persona_1
l'unica impiegata della società sino al 31-12-2022; - dall'1-1-2023 al 30-6-2023 la società datrice di lavoro aveva attivato un tirocinio con dal mese di febbraio 2023 era stato inserito Parte_2 in organico anche in qualità di lavoratore autonomo;
in realtà il predetto doveva Persona_2 essere considerato un vero e proprio lavoratore dipendente perché lavorava all'interno dei locali dell'azienda con un orario predeterminato (14:30 – 19:00) e riceveva un compenso fisso di € 1.200,00 mensili;
il si occupava del marketing, ossia di creare le locandine delle gite di un giorno o Per_2 per il weekend, della promozione dell'attività della società sui social, tipo Facebook e Instagram;
- dal 1-7-2023 era stato assunto in qualità di impiegato a tempo determinato e Parte_2 parziale sino al 31-12-2023; - circa un mese dopo la predetta assunzione, la ricorrente era stata licenziata per riduzione di personale “… in quanto la ditta sta subendo un notevole calo di lavoro e, non essendo possibile provvedere alla sua collocazione presso altri lavori sono costretta ad interrompere il rapporto di lavoro”, come da raccomandata a. r. datata 8-8-2023; - fino al licenziamento della ricorrente il i era occupato solo della gestione della biglietteria aerea;
- Pt_2 il recesso era stato impugnato tramite la di Fabriano mediante l'invio di pec in data 27-9-2023; CP_2
- con pec del 31-10-2023 era stata formalizzata la richiesta di accesso agli atti presso il Centro per l'Impiego di Tolentino al fine di ottenere una copia dell'Unilav di assunzione di - Parte_2 la ricorrente, inoltre, non aveva percepito la mensilità risultante dal prospetto paga di settembre 2023, ad eccezione di tre acconti di € 356,00 netti cadauno.
Quanto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole, la proseguiva Pt_1 sostenendo: - la datrice di lavoro non aveva avuto un calo di lavoro tale da giustificare la soppressione del posto di lavoro dell'unica impiegata a tempo indeterminato dell'agenzia; - infatti, nel mese di febbraio 2023 era stato inserito in organico assunto come lavoratore autonomo ma Persona_2 in realtà per svolgere prestazioni da lavoratore subordinato;
- inoltre, era stato assunto a tempo determinato al fine di assorbire gradualmente le mansioni svolte dalla ricorrente, la Parte_2 quale veniva licenziata un mese dopo la predetta assunzione;
- nel giro di un mese non vi era stato alcun tracollo finanziario tale da giustificare l'operazione di assumere un nuovo dipendente (seppure a tempo determinato) e di procedere con la successiva soppressione di un posto di lavoro a tempo indeterminato;
- l'assunzione di altri lavoratori precedentemente al licenziamento di un dipendente già in forza in azienda faceva venir meno il nesso di causalità tra l'asserita crisi economica e il licenziamento stesso;
- la paventata crisi economica avrebbe dovuto determinare la società a non inserire in organico altre due figure professionali, dal complessivo costo più elevato rispetto a quello sostenuto per l'unica dipendente part time a tempo indeterminato;
dall'Unilav del dipendente Pt_2 si evinceva che il rapporto di lavoro a tempo determinato sarebbe dovuto cessare il 31-12-2023,
2 tuttavia il ontinuava a lavorare per la società anche attualmente;
- la totale insussistenza del Pt_2 motivo oggettivo di licenziamento consentiva di chiedere un risarcimento del danno pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in base a quanto previsto dagli artt. 3, co. 1, e 9, D. Lgs. n. 23/15; - la vantava un credito residuo di € 2.651,24 Pt_1 lordi (di cui 2.402,73 lordi a titolo di TFR) risultanti dal prospetto paga del mese di settembre 2023 e non ancora versati dalla società datrice di lavoro.
Ciò posto, la ricorrente concludeva come segue:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le motivazioni in precedenza indicate,
1) accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dichiarare estinto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento e, per l'effetto, condannare
al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di 3 Controparte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari
a € 4.878,87 o alla diversa somma che il Giudice riterrà equa (comunque compresa nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00);
2) condannare, altresì, al pagamento della mensilità residua Controparte_1 del mese di settembre 2023, pari ad € 2.651,24 lordi (di cui € 2.402,73 lordi a titolo di tfr), corrispondenti ad € 1.068,22 netti o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa
(comunque compresa nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00)
“In tutti i casi, con interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo e con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Si costituiva tardivamente in giudizio in data 27-9-2024 la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva che: - il dipendente
[...]
i era occupato esclusivamente della biglietteria per treni/aerei/navi, mentre la si era Pt_2 Pt_1 occupata di altre mansioni (assistenza clienti, vendita pacchetti viaggi, consulenza su contratti
ASTOI); - al termine del periodo di tirocinio formativo del la società aveva mantenuto alle Pt_2 proprie dipendenze il medesimo, con contratto a tempo determinato part time in ragione del fatto che le mansioni dallo stesso espletate erano indispensabili per l'agenzia; - le mansioni espletate dalla ricorrente erano invece state assorbite dalla socia , la quale, per ridurre i costi aziendali, Parte_3 aveva dovuto incrementare le proprie prestazioni;
- non era attinente alle ragioni della domanda la posizione di , il quale, come libero professionista, si era occupato della realizzazione Persona_2 delle locandine e della pubblicizzazione dei viaggi;
il non aveva percepito compensi fissi Per_2 né aveva dovuto rispettare orari prestabiliti nonostante la sua attività lavorativa venisse prevalentemente svolta in agenzia in quanto allo stesso era necessario disporre del materiale illustrativo, dei costi e dei periodi di viaggi proposti;
- il aveva prestato attività libero- Per_2
3 professionale dal febbraio 2023 al novembre 2023 e pertanto la sua posizione non poteva essere presa in considerazione ai fini probatori;
- il posto di lavoro della era stato soppresso e, trattandosi Pt_1 di piccola azienda con due dipendenti oltre la socia, il giustificato motivo oggettivo del licenziamento andava ravvisato nell'andamento economico negativo dell'azienda stessa, colpita dalla crisi del settore turismo;
- la ricorrente non aveva addotto elementi idonei a dimostrare che, di fatto, non vi era stato una diminuzione dell'attività lavorativa e non aveva allegato neppure i bilanci della società; la misura del risarcimento richiesto era eccessiva in quanto la ricorrente aveva una anzianità di servizio di 2 anni con contratto a tempo parziale indeterminato, per cui, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale corrente, doveva tenersi conto della breve durata del servizio, oltre che del comportamento e delle condizioni delle parti del rapporto di lavoro;
pertanto l'indennità non poteva comunque essere superiore a € 1.500,00.
Ciò premesso, la società convenuta concludeva come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere la domanda proposta da per le causali esposte in premessa e narrativa perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
La contumacia della resistente, dichiarata all'udienza del 2-7-2024, era revocata nella successiva del
3-10-2024, stante la costituzione della convenuta intervenuta nelle more.
Quindi la causa, istruita sulla base delle prove testimoniali formulate dalla ricorrente e delle produzioni documentali effettuate dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante lettura del dispositivo con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato fondato per le motivazioni che seguono.
In primo luogo, va premesso che la ricorrente, all'udienza del 3-10-2024, ha rinunciato alla domanda di pagamento del residuo credito relativo alla mensilità di settembre 2023 in quanto la società resistente ha provveduto medio tempore al saldo delle suddette somme.
In relazione alle restanti domande, con lettera raccomandata a. r. datata 8-8-2023, alla è stato Pt_1 intimato il licenziamento con la seguente motivazione: “Con la presente si comunica che la sottoscritta in qualità di unica socia della ditta unico Parte_3 Controparte_1 socio si trova costretta a risolvere il rapporto di lavoro con Lei intercorrente con effetto dal 9-9-
2023.
“Tale provvedimento si è reso necessario in quanto la ditta sta subendo un notevole calo di lavoro
e, non essendo possibile provvedere alla sua collocazione presso altri lavori sono costretta ad interrompere il rapporto di lavoro. …” (all. n. 6 al ricorso introduttivo).
4 Ora, fermo restando che in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il controllo del giudice non può estendersi fino a sindacare l'opportunità e la congruità delle scelte in materia di assetti produttivi e organizzativi, rispetto alle quali l'imprenditore gode dell'autonomia garantita dall'art. 41, co. 1, Cost., compete al giudice il controllo della veridicità ed esistenza dei fatti addotti a giustificazione del licenziamento e della loro connessione causale con il licenziamento medesimo.
In altri termini, l'effettiva soppressione del posto di lavoro ricoperto dal lavoratore licenziato integra, in astratto, gli estremi del giustificato motivo oggettivo;
ciò, tuttavia, impone al giudice di verificare la sussistenza di un nesso causale tra la scelta del datore di lavoro e il conseguente licenziamento (“…
4. Occorre pure ribadire che la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta (Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 9468 del 2019). È sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa (Cass. n. 25201 del 2017).” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 752 del 12-1-2023)
Non è sufficiente quindi che il datore di lavoro adduca a fondamento del licenziamento generiche ragioni di “calo del lavoro”, come avvenuto nel caso di specie, in quanto incombe sul medesimo provare che la risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta a serie e comprovate ragioni di carattere produttivo-organizzativo, tali da comportare la soppressione del posto ricoperto dal lavoratore licenziato, e che non vi sono possibilità di adibire il medesimo a mansioni equivalenti a quelle precedentemente ricoperte.
È quindi altresì onere del datore di lavoro dimostrare l'osservanza dell'obbligo di repechage, ovvero l'obbligo di valutare la possibilità di ricollocare il dipendente in esubero in altre posizioni all'interno dell'azienda, prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ed, ove esse sussistano, proporre al lavoratore di assumerlo con mansioni differenti (anche inferiori) a quelle svolte ma comunque fungibili e in linea con il bagaglio di competenze professionali del lavoratore:
“…
6.4. Ed invero, in primo luogo, va ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte
5 di merito, l'onere della prova in materia di repèchage è a carico del datore di lavoro, mentre sul lavoratore non grava alcun onere, neppure di allegazione (ordinanza n. 2739 del 30/01/2024).
“6.5. In secondo luogo, l'onere della prova del datore è esteso anche alle mansioni inferiori, sicché egli è tenuto a provare che al momento del licenziamento non esista nessuna altra posizione lavorativa in cui possa utilmente ricollocarsi il licenziando, tenuto conto della organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento (Cass. 26 marzo 2010, n. 7381; Cass. 11 giugno 2014,
n. 13112; Cass. 24 giugno 2015, n. 13116).
“6.6. Va perciò escluso che possa rilevare il momento processuale in cui il ricorrente specifichi la sua doglianza in proposito (circa la mancanza di un'offerta di ricollocazione anche inferiore), trattandosi di una mera difesa non soggetta a preclusioni di sorta.
“6.7. In terzo luogo, va rilevato che nel presente giudizio era emerso dalle dichiarazioni del legale rappresentante che al momento del licenziamento esistevano collocazioni alternative in mansioni inferiori. Nell'atto di licenziamento era stato invece detto espressamente il contrario.
“6.8.- A fronte dell'esistenza di mansioni inferiori il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, deve offrire la mansione alternativa anche inferiore al lavoratore, prospettandone il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore (cfr. da ultimo Cass.
Ordinanza n. 31561 del 13/11/2023, Cass. n. 10018 del 2016; v. pure Cass. n. 23698 del 2015; Cass.
n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019);
“6.9. In mancanza di tali condizioni, per sottrarsi all'annullamento del licenziamento il datore deve allegare e provare, sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili ed avuto riguardo alla specifica condizione ed alla intera storia professionale di un ben individuato lavoratore, che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l'espletamento delle stesse mansioni
(ordinanza n. 31561 del 13/11/2023, Cass. n. 6497/2021, con la giurisprudenza ivi citata al punto 6)
“[…] 8.- Sulla scorta di quanto osservato va quindi accolto il sesto motivo di ricorso e rigettati tutti gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione, conformandosi al seguente principio di diritto: “Non risulta assolto l'obbligo di repêchage ove all'atto di licenziamento per gmo risultino esistenti nell'organico aziendale mansioni inferiori, anche a termine, ed il datore non abbia effettuato alcuna offerta di demansionamento al lavoratore né comunque allegato e provato in giudizio che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l'espletamento delle stesse mansioni…” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 18904 del 10-7-2024).
6 Tutto ciò posto, nel caso di specie, la società datrice di lavoro non ha fornito prova né dell'asserito calo di lavoro che avrebbe giustificato il licenziamento oggetto di impugnativa in quanto ha prodotto soltanto – peraltro tardivamente – le dichiarazioni dei redditi della società (all. n. 3 alla comparsa di costituzione) da cui non è possibile evincere l'effettivo andamento economico della medesima, essendo necessaria a tal fine, invece, la produzione in giudizio dei bilanci recanti le singole voci di ricavi e costi e/o documentazione equivalente.
Inoltre, la resistente non ha provveduto a sopprimere il posto di lavoro della ricorrente a causa dell'asserita diminuzione di lavoro in quanto dalle prove testimoniali è emerso che le mansioni già svolte dalla sono state affidate a assunto a tempo determinato circa un mese Pt_1 Parte_2 prima del licenziamento della odierna ricorrente né ha fornito prova di aver osservato l'obbligo di repechage di cui sopra.
Infatti, il teste collaboratore esterno della società resistente nell'anno 2023, escusso Persona_2 all'udienza del 3-10-2024, ha confermato che l'odierna ricorrente si era occupata di assistere la clientela nella scelta del pacchetto di viaggio, estivo o invernale, della vendita di biglietti aerei, navali, marittimi, ferroviari o per concerti, di organizzare la prenotazione degli autobus per le gite, degli hotel, delle guide e delle escursioni;
il ha ricordato altresì che la si era occupata della Per_2 Pt_1 stipula dei contratti ASTOI (per i quali, contratti di pacchetto turistico da svolgersi sia all'estero sia in Italia, cioè possa intervenire il Fondo di Garanzia ASTOI, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore, rimborsando al cliente il prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico, ed assicurando il rientro del turista), nonché della gestione della contabilità insieme alla titolare. Il teste ha riferito che le suddette attività svolte all'epoca dall'odierna ricorrente erano poi state trasferite in capo a : “cap. 12: confermo, l'attività di biglietteria è passata a lui o comunque Parte_2 lui ha dato un grosso apporto in questo settore;
cap. 13: confermo, comunque, essendo un'azienda composta da poche persone, capitava che un po' tutti, ove necessario, svolgessero diverse attività; cap. 14: mi sembra di sì; cap. 15: ho visto che lui gestiva il software di contabilità …” (si veda il verbale dell'udienza del 3-10-2024).
Il testimone anch'egli escusso all'udienza del 3-10-2024, ha confermato le attività Parte_2 lavorative svolte dalla tuttavia, quanto alle proprie prestazioni lavorative, ha riferito di aver Pt_1 unicamente svolto la mansione di vendita di biglietti navali, marittimi, ferroviari o per concerti mentre le restanti attività prima svolte dalla erano state poi effettuate dalla (si veda ancora Pt_1 Parte_3 il verbale dell'udienza del 3-10-2024).
Le dichiarazioni rese dal testimone devono essere considerate poco attendibili se Parte_2 confrontate con quelle rese dal teste in quanto il primo, al momento dell'escussione Persona_2 testimoniale, era dipendente della (a tempo indeterminato dal 19-12- CP_1 Controparte_1
7 2023) il che rende maggiormente attendibile quanto dichiarato dall'altro testimone, il quale non ha più alcun collegamento con la società datrice di lavoro dal dicembre 2023, quindi maggiormente estraneo ai fatti di causa.
Inoltre, risulta essere stato dapprima tirocinante presso la Parte_2 Controparte_1 unipersonale nel periodo dall'1-1-2023 al 30-6-2023 per poi essere assunto a tempo determinato
[...] dall'1-7-2023 (all. n. 4 al ricorso introduttivo), circa un mese prima del licenziamento intimato alla
(8-8-2023), ed infine il relativo rapporto di lavoro è stato trasformato da tempo determinato Pt_1 in rapporto a tempo indeterminato in data 19-12-2023 (come da doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione).
Conseguentemente, oltre a non essere state soppresse le mansioni già svolte dalla ricorrente, è emerso incontrovertibilmente non essere stato soppresso neppure il posto di lavoro dalla medesima già occupato.
Pertanto, alla stregua delle ragioni sin qui esposte, l'impugnativa del licenziamento intimato alla ricorrente in data 8-8-2023 va accolta, con applicazione della tutela risarcitoria disciplinata dall'art. 3, co. 1, D. Lgs. n. 23/15, determinata ai sensi della predetta norma e dell'art. 9 medesimo D. Lgs. .
Infatti, alla luce di quanto sora esposto, stanti il comportamento delle parti, l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a fondamento del recesso intimato, il numero minimo di addetti occupati dalla convenuta (pari a 2, se vi si considera il collaboratore esterno , oltre Persona_2 all'unica socia), la durata di 2 anni e 3 mesi del rapporto di lavoro, in applicazione dell'art. 3, D. Lgs.
n. 23/2015, dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la convenuta, si ritiene congruo condannare quest'ultima al pagamento di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto spettante alla pari alla metà, ex art. 9 D. Lgs. n. 23/15, della Pt_1 misura minima stabilita dal precedente art. 3 D. Lgs. cit., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma come anno per anno rivalutata dalla data del licenziamento al saldo effettivo, tenuto conto, in particolare, per la determinazione del quantum dell'indennità risarcitoria, di quanto previsto dall'art. 9 D. Lgs. n. 23/2015, considerato che l'impresa ex datrice di lavoro non raggiunge i requisiti dimensionali previsti dall'art. 18, 8° e 9° co., L. n. 300/1970.
Quanto, infine, alla retribuzione spettante alla ricorrente, dalla documentazione in atti (doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente), è risultato che effettivamente l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto spettante alla ricorrente è pari ad € 1.626,29, importo peraltro non contestato dalla resistente.
Stanti il pagamento da parte della società resistente nel corso del giudizio delle differenze retributive spettanti alla e l'accoglimento delle residue domande, si ritiene congruo condannare la Pt_1
8 soccombente al pagamento in favore della ricorrente di due terzi delle spese di lite, due terzi liquidati come da dispositivo, con compensazione tra le parti del terzo residuo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti della , come sopra rappresentata, Controparte_1 con ricorso depositato il 4-1-2024, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in ordine alla domanda relativa alle differenze retributive ed al TFR;
2) in accoglimento dell'altra domanda proposta dalla accertata l'illegittimità del Pt_1 licenziamento intimatole in data 8-8-2023, dichiara estinto il rapporto di lavoro tra le parti e condanna la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria, non assoggettabile a contribuzione previdenziale, determinata in misura pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto alla stessa spettante, pari a complessivi € 4.878,87, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma come anno per anno rivalutata dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
2) condanna la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento di due terzi delle spese di lite in favore della ricorrente, due terzi liquidati in € 3.592,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge;
compensa tra le parti il terzo residuo.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 3-12-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 15/2024 R.G.C, all'udienza del 3/12/2024, all'esito della discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CASONI Parte_1
PERUGINI ROBERTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Camerino, Via
Pallotta n. 15, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MARCHIORI ANDREA ed
ANTONGIROLAMI ORESTINO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Macerata,
Via Morbiducci n. 55, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4-1-2024 e ritualmente notificato, esponeva: - di essere Parte_1 stata assunta a tempo parziale e indeterminato in data 5-6-2021 dalla Controparte_1
quale impiegata di 2° livello del C.C.N.L. Agenzie di Viaggio, con qualifica di
[...] responsabile di servizio;
- di essersi occupata della biglietteria aerea, navale, marittima, ferroviaria o per concerti, delle gite, dei pacchetti individuali, della contabilità, della gestione clientela e delle pulizie;
- di essersi occupata altresì della stipula dei contratti ASTOI, della fatturazione e dei rapporti con la banca;
- di aver lavorato dal lunedì al sabato;
- dopo la cessazione del rapporto di lavoro
1 dell'altro dipendente avvenuta in data 17-11-2021, la ricorrente era rimasta Persona_1
l'unica impiegata della società sino al 31-12-2022; - dall'1-1-2023 al 30-6-2023 la società datrice di lavoro aveva attivato un tirocinio con dal mese di febbraio 2023 era stato inserito Parte_2 in organico anche in qualità di lavoratore autonomo;
in realtà il predetto doveva Persona_2 essere considerato un vero e proprio lavoratore dipendente perché lavorava all'interno dei locali dell'azienda con un orario predeterminato (14:30 – 19:00) e riceveva un compenso fisso di € 1.200,00 mensili;
il si occupava del marketing, ossia di creare le locandine delle gite di un giorno o Per_2 per il weekend, della promozione dell'attività della società sui social, tipo Facebook e Instagram;
- dal 1-7-2023 era stato assunto in qualità di impiegato a tempo determinato e Parte_2 parziale sino al 31-12-2023; - circa un mese dopo la predetta assunzione, la ricorrente era stata licenziata per riduzione di personale “… in quanto la ditta sta subendo un notevole calo di lavoro e, non essendo possibile provvedere alla sua collocazione presso altri lavori sono costretta ad interrompere il rapporto di lavoro”, come da raccomandata a. r. datata 8-8-2023; - fino al licenziamento della ricorrente il i era occupato solo della gestione della biglietteria aerea;
- Pt_2 il recesso era stato impugnato tramite la di Fabriano mediante l'invio di pec in data 27-9-2023; CP_2
- con pec del 31-10-2023 era stata formalizzata la richiesta di accesso agli atti presso il Centro per l'Impiego di Tolentino al fine di ottenere una copia dell'Unilav di assunzione di - Parte_2 la ricorrente, inoltre, non aveva percepito la mensilità risultante dal prospetto paga di settembre 2023, ad eccezione di tre acconti di € 356,00 netti cadauno.
Quanto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole, la proseguiva Pt_1 sostenendo: - la datrice di lavoro non aveva avuto un calo di lavoro tale da giustificare la soppressione del posto di lavoro dell'unica impiegata a tempo indeterminato dell'agenzia; - infatti, nel mese di febbraio 2023 era stato inserito in organico assunto come lavoratore autonomo ma Persona_2 in realtà per svolgere prestazioni da lavoratore subordinato;
- inoltre, era stato assunto a tempo determinato al fine di assorbire gradualmente le mansioni svolte dalla ricorrente, la Parte_2 quale veniva licenziata un mese dopo la predetta assunzione;
- nel giro di un mese non vi era stato alcun tracollo finanziario tale da giustificare l'operazione di assumere un nuovo dipendente (seppure a tempo determinato) e di procedere con la successiva soppressione di un posto di lavoro a tempo indeterminato;
- l'assunzione di altri lavoratori precedentemente al licenziamento di un dipendente già in forza in azienda faceva venir meno il nesso di causalità tra l'asserita crisi economica e il licenziamento stesso;
- la paventata crisi economica avrebbe dovuto determinare la società a non inserire in organico altre due figure professionali, dal complessivo costo più elevato rispetto a quello sostenuto per l'unica dipendente part time a tempo indeterminato;
dall'Unilav del dipendente Pt_2 si evinceva che il rapporto di lavoro a tempo determinato sarebbe dovuto cessare il 31-12-2023,
2 tuttavia il ontinuava a lavorare per la società anche attualmente;
- la totale insussistenza del Pt_2 motivo oggettivo di licenziamento consentiva di chiedere un risarcimento del danno pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in base a quanto previsto dagli artt. 3, co. 1, e 9, D. Lgs. n. 23/15; - la vantava un credito residuo di € 2.651,24 Pt_1 lordi (di cui 2.402,73 lordi a titolo di TFR) risultanti dal prospetto paga del mese di settembre 2023 e non ancora versati dalla società datrice di lavoro.
Ciò posto, la ricorrente concludeva come segue:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le motivazioni in precedenza indicate,
1) accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dichiarare estinto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento e, per l'effetto, condannare
al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di 3 Controparte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari
a € 4.878,87 o alla diversa somma che il Giudice riterrà equa (comunque compresa nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00);
2) condannare, altresì, al pagamento della mensilità residua Controparte_1 del mese di settembre 2023, pari ad € 2.651,24 lordi (di cui € 2.402,73 lordi a titolo di tfr), corrispondenti ad € 1.068,22 netti o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa
(comunque compresa nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00)
“In tutti i casi, con interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo e con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Si costituiva tardivamente in giudizio in data 27-9-2024 la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva che: - il dipendente
[...]
i era occupato esclusivamente della biglietteria per treni/aerei/navi, mentre la si era Pt_2 Pt_1 occupata di altre mansioni (assistenza clienti, vendita pacchetti viaggi, consulenza su contratti
ASTOI); - al termine del periodo di tirocinio formativo del la società aveva mantenuto alle Pt_2 proprie dipendenze il medesimo, con contratto a tempo determinato part time in ragione del fatto che le mansioni dallo stesso espletate erano indispensabili per l'agenzia; - le mansioni espletate dalla ricorrente erano invece state assorbite dalla socia , la quale, per ridurre i costi aziendali, Parte_3 aveva dovuto incrementare le proprie prestazioni;
- non era attinente alle ragioni della domanda la posizione di , il quale, come libero professionista, si era occupato della realizzazione Persona_2 delle locandine e della pubblicizzazione dei viaggi;
il non aveva percepito compensi fissi Per_2 né aveva dovuto rispettare orari prestabiliti nonostante la sua attività lavorativa venisse prevalentemente svolta in agenzia in quanto allo stesso era necessario disporre del materiale illustrativo, dei costi e dei periodi di viaggi proposti;
- il aveva prestato attività libero- Per_2
3 professionale dal febbraio 2023 al novembre 2023 e pertanto la sua posizione non poteva essere presa in considerazione ai fini probatori;
- il posto di lavoro della era stato soppresso e, trattandosi Pt_1 di piccola azienda con due dipendenti oltre la socia, il giustificato motivo oggettivo del licenziamento andava ravvisato nell'andamento economico negativo dell'azienda stessa, colpita dalla crisi del settore turismo;
- la ricorrente non aveva addotto elementi idonei a dimostrare che, di fatto, non vi era stato una diminuzione dell'attività lavorativa e non aveva allegato neppure i bilanci della società; la misura del risarcimento richiesto era eccessiva in quanto la ricorrente aveva una anzianità di servizio di 2 anni con contratto a tempo parziale indeterminato, per cui, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale corrente, doveva tenersi conto della breve durata del servizio, oltre che del comportamento e delle condizioni delle parti del rapporto di lavoro;
pertanto l'indennità non poteva comunque essere superiore a € 1.500,00.
Ciò premesso, la società convenuta concludeva come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere la domanda proposta da per le causali esposte in premessa e narrativa perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
La contumacia della resistente, dichiarata all'udienza del 2-7-2024, era revocata nella successiva del
3-10-2024, stante la costituzione della convenuta intervenuta nelle more.
Quindi la causa, istruita sulla base delle prove testimoniali formulate dalla ricorrente e delle produzioni documentali effettuate dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante lettura del dispositivo con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato fondato per le motivazioni che seguono.
In primo luogo, va premesso che la ricorrente, all'udienza del 3-10-2024, ha rinunciato alla domanda di pagamento del residuo credito relativo alla mensilità di settembre 2023 in quanto la società resistente ha provveduto medio tempore al saldo delle suddette somme.
In relazione alle restanti domande, con lettera raccomandata a. r. datata 8-8-2023, alla è stato Pt_1 intimato il licenziamento con la seguente motivazione: “Con la presente si comunica che la sottoscritta in qualità di unica socia della ditta unico Parte_3 Controparte_1 socio si trova costretta a risolvere il rapporto di lavoro con Lei intercorrente con effetto dal 9-9-
2023.
“Tale provvedimento si è reso necessario in quanto la ditta sta subendo un notevole calo di lavoro
e, non essendo possibile provvedere alla sua collocazione presso altri lavori sono costretta ad interrompere il rapporto di lavoro. …” (all. n. 6 al ricorso introduttivo).
4 Ora, fermo restando che in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il controllo del giudice non può estendersi fino a sindacare l'opportunità e la congruità delle scelte in materia di assetti produttivi e organizzativi, rispetto alle quali l'imprenditore gode dell'autonomia garantita dall'art. 41, co. 1, Cost., compete al giudice il controllo della veridicità ed esistenza dei fatti addotti a giustificazione del licenziamento e della loro connessione causale con il licenziamento medesimo.
In altri termini, l'effettiva soppressione del posto di lavoro ricoperto dal lavoratore licenziato integra, in astratto, gli estremi del giustificato motivo oggettivo;
ciò, tuttavia, impone al giudice di verificare la sussistenza di un nesso causale tra la scelta del datore di lavoro e il conseguente licenziamento (“…
4. Occorre pure ribadire che la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta (Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 9468 del 2019). È sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa (Cass. n. 25201 del 2017).” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 752 del 12-1-2023)
Non è sufficiente quindi che il datore di lavoro adduca a fondamento del licenziamento generiche ragioni di “calo del lavoro”, come avvenuto nel caso di specie, in quanto incombe sul medesimo provare che la risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta a serie e comprovate ragioni di carattere produttivo-organizzativo, tali da comportare la soppressione del posto ricoperto dal lavoratore licenziato, e che non vi sono possibilità di adibire il medesimo a mansioni equivalenti a quelle precedentemente ricoperte.
È quindi altresì onere del datore di lavoro dimostrare l'osservanza dell'obbligo di repechage, ovvero l'obbligo di valutare la possibilità di ricollocare il dipendente in esubero in altre posizioni all'interno dell'azienda, prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ed, ove esse sussistano, proporre al lavoratore di assumerlo con mansioni differenti (anche inferiori) a quelle svolte ma comunque fungibili e in linea con il bagaglio di competenze professionali del lavoratore:
“…
6.4. Ed invero, in primo luogo, va ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte
5 di merito, l'onere della prova in materia di repèchage è a carico del datore di lavoro, mentre sul lavoratore non grava alcun onere, neppure di allegazione (ordinanza n. 2739 del 30/01/2024).
“6.5. In secondo luogo, l'onere della prova del datore è esteso anche alle mansioni inferiori, sicché egli è tenuto a provare che al momento del licenziamento non esista nessuna altra posizione lavorativa in cui possa utilmente ricollocarsi il licenziando, tenuto conto della organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento (Cass. 26 marzo 2010, n. 7381; Cass. 11 giugno 2014,
n. 13112; Cass. 24 giugno 2015, n. 13116).
“6.6. Va perciò escluso che possa rilevare il momento processuale in cui il ricorrente specifichi la sua doglianza in proposito (circa la mancanza di un'offerta di ricollocazione anche inferiore), trattandosi di una mera difesa non soggetta a preclusioni di sorta.
“6.7. In terzo luogo, va rilevato che nel presente giudizio era emerso dalle dichiarazioni del legale rappresentante che al momento del licenziamento esistevano collocazioni alternative in mansioni inferiori. Nell'atto di licenziamento era stato invece detto espressamente il contrario.
“6.8.- A fronte dell'esistenza di mansioni inferiori il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, deve offrire la mansione alternativa anche inferiore al lavoratore, prospettandone il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore (cfr. da ultimo Cass.
Ordinanza n. 31561 del 13/11/2023, Cass. n. 10018 del 2016; v. pure Cass. n. 23698 del 2015; Cass.
n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019);
“6.9. In mancanza di tali condizioni, per sottrarsi all'annullamento del licenziamento il datore deve allegare e provare, sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili ed avuto riguardo alla specifica condizione ed alla intera storia professionale di un ben individuato lavoratore, che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l'espletamento delle stesse mansioni
(ordinanza n. 31561 del 13/11/2023, Cass. n. 6497/2021, con la giurisprudenza ivi citata al punto 6)
“[…] 8.- Sulla scorta di quanto osservato va quindi accolto il sesto motivo di ricorso e rigettati tutti gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione, conformandosi al seguente principio di diritto: “Non risulta assolto l'obbligo di repêchage ove all'atto di licenziamento per gmo risultino esistenti nell'organico aziendale mansioni inferiori, anche a termine, ed il datore non abbia effettuato alcuna offerta di demansionamento al lavoratore né comunque allegato e provato in giudizio che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l'espletamento delle stesse mansioni…” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 18904 del 10-7-2024).
6 Tutto ciò posto, nel caso di specie, la società datrice di lavoro non ha fornito prova né dell'asserito calo di lavoro che avrebbe giustificato il licenziamento oggetto di impugnativa in quanto ha prodotto soltanto – peraltro tardivamente – le dichiarazioni dei redditi della società (all. n. 3 alla comparsa di costituzione) da cui non è possibile evincere l'effettivo andamento economico della medesima, essendo necessaria a tal fine, invece, la produzione in giudizio dei bilanci recanti le singole voci di ricavi e costi e/o documentazione equivalente.
Inoltre, la resistente non ha provveduto a sopprimere il posto di lavoro della ricorrente a causa dell'asserita diminuzione di lavoro in quanto dalle prove testimoniali è emerso che le mansioni già svolte dalla sono state affidate a assunto a tempo determinato circa un mese Pt_1 Parte_2 prima del licenziamento della odierna ricorrente né ha fornito prova di aver osservato l'obbligo di repechage di cui sopra.
Infatti, il teste collaboratore esterno della società resistente nell'anno 2023, escusso Persona_2 all'udienza del 3-10-2024, ha confermato che l'odierna ricorrente si era occupata di assistere la clientela nella scelta del pacchetto di viaggio, estivo o invernale, della vendita di biglietti aerei, navali, marittimi, ferroviari o per concerti, di organizzare la prenotazione degli autobus per le gite, degli hotel, delle guide e delle escursioni;
il ha ricordato altresì che la si era occupata della Per_2 Pt_1 stipula dei contratti ASTOI (per i quali, contratti di pacchetto turistico da svolgersi sia all'estero sia in Italia, cioè possa intervenire il Fondo di Garanzia ASTOI, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore, rimborsando al cliente il prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico, ed assicurando il rientro del turista), nonché della gestione della contabilità insieme alla titolare. Il teste ha riferito che le suddette attività svolte all'epoca dall'odierna ricorrente erano poi state trasferite in capo a : “cap. 12: confermo, l'attività di biglietteria è passata a lui o comunque Parte_2 lui ha dato un grosso apporto in questo settore;
cap. 13: confermo, comunque, essendo un'azienda composta da poche persone, capitava che un po' tutti, ove necessario, svolgessero diverse attività; cap. 14: mi sembra di sì; cap. 15: ho visto che lui gestiva il software di contabilità …” (si veda il verbale dell'udienza del 3-10-2024).
Il testimone anch'egli escusso all'udienza del 3-10-2024, ha confermato le attività Parte_2 lavorative svolte dalla tuttavia, quanto alle proprie prestazioni lavorative, ha riferito di aver Pt_1 unicamente svolto la mansione di vendita di biglietti navali, marittimi, ferroviari o per concerti mentre le restanti attività prima svolte dalla erano state poi effettuate dalla (si veda ancora Pt_1 Parte_3 il verbale dell'udienza del 3-10-2024).
Le dichiarazioni rese dal testimone devono essere considerate poco attendibili se Parte_2 confrontate con quelle rese dal teste in quanto il primo, al momento dell'escussione Persona_2 testimoniale, era dipendente della (a tempo indeterminato dal 19-12- CP_1 Controparte_1
7 2023) il che rende maggiormente attendibile quanto dichiarato dall'altro testimone, il quale non ha più alcun collegamento con la società datrice di lavoro dal dicembre 2023, quindi maggiormente estraneo ai fatti di causa.
Inoltre, risulta essere stato dapprima tirocinante presso la Parte_2 Controparte_1 unipersonale nel periodo dall'1-1-2023 al 30-6-2023 per poi essere assunto a tempo determinato
[...] dall'1-7-2023 (all. n. 4 al ricorso introduttivo), circa un mese prima del licenziamento intimato alla
(8-8-2023), ed infine il relativo rapporto di lavoro è stato trasformato da tempo determinato Pt_1 in rapporto a tempo indeterminato in data 19-12-2023 (come da doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione).
Conseguentemente, oltre a non essere state soppresse le mansioni già svolte dalla ricorrente, è emerso incontrovertibilmente non essere stato soppresso neppure il posto di lavoro dalla medesima già occupato.
Pertanto, alla stregua delle ragioni sin qui esposte, l'impugnativa del licenziamento intimato alla ricorrente in data 8-8-2023 va accolta, con applicazione della tutela risarcitoria disciplinata dall'art. 3, co. 1, D. Lgs. n. 23/15, determinata ai sensi della predetta norma e dell'art. 9 medesimo D. Lgs. .
Infatti, alla luce di quanto sora esposto, stanti il comportamento delle parti, l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a fondamento del recesso intimato, il numero minimo di addetti occupati dalla convenuta (pari a 2, se vi si considera il collaboratore esterno , oltre Persona_2 all'unica socia), la durata di 2 anni e 3 mesi del rapporto di lavoro, in applicazione dell'art. 3, D. Lgs.
n. 23/2015, dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la convenuta, si ritiene congruo condannare quest'ultima al pagamento di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto spettante alla pari alla metà, ex art. 9 D. Lgs. n. 23/15, della Pt_1 misura minima stabilita dal precedente art. 3 D. Lgs. cit., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma come anno per anno rivalutata dalla data del licenziamento al saldo effettivo, tenuto conto, in particolare, per la determinazione del quantum dell'indennità risarcitoria, di quanto previsto dall'art. 9 D. Lgs. n. 23/2015, considerato che l'impresa ex datrice di lavoro non raggiunge i requisiti dimensionali previsti dall'art. 18, 8° e 9° co., L. n. 300/1970.
Quanto, infine, alla retribuzione spettante alla ricorrente, dalla documentazione in atti (doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente), è risultato che effettivamente l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto spettante alla ricorrente è pari ad € 1.626,29, importo peraltro non contestato dalla resistente.
Stanti il pagamento da parte della società resistente nel corso del giudizio delle differenze retributive spettanti alla e l'accoglimento delle residue domande, si ritiene congruo condannare la Pt_1
8 soccombente al pagamento in favore della ricorrente di due terzi delle spese di lite, due terzi liquidati come da dispositivo, con compensazione tra le parti del terzo residuo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti della , come sopra rappresentata, Controparte_1 con ricorso depositato il 4-1-2024, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in ordine alla domanda relativa alle differenze retributive ed al TFR;
2) in accoglimento dell'altra domanda proposta dalla accertata l'illegittimità del Pt_1 licenziamento intimatole in data 8-8-2023, dichiara estinto il rapporto di lavoro tra le parti e condanna la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria, non assoggettabile a contribuzione previdenziale, determinata in misura pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto alla stessa spettante, pari a complessivi € 4.878,87, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma come anno per anno rivalutata dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
2) condanna la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento di due terzi delle spese di lite in favore della ricorrente, due terzi liquidati in € 3.592,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge;
compensa tra le parti il terzo residuo.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 3-12-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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