Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michelina Suriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto n.-OMISSIS- del 27 giugno 2022 emesso dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Ministero dell’Interno, con decreto n.-OMISSIS- del 27 giugno 2022, notificato in data 30 giugno 2022, ha disposto l’espulsione del ricorrente dal 15° corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, in quanto a carico dello stesso era stato avviato un procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione più grave della deplorazione.
In data 7 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di revoca del decreto de quo stante l’esito del procedimento disciplinare a seguito del quale era stata comminata la sanzione della “deplorazione”.
In data 9 maggio 2023 il Ministero dell’Interno, ha confermato l’espulsione in quanto il provvedimento « è stato emanato secondo la normativa vigente in materia ».
Il ricorrente, quindi, con ricorso notificato il 12 novembre 2023 e depositato in data 19 novembre 2023, ha impugnato il suddetto provvedimento di espulsione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 27 quater, comma 3, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335, e per carenza di motivazione;
2) l’Amministrazione non avrebbe valorizzato il fatto che il corso era stato portato a termine e l’allievo era stato dichiarato idoneo, aveva terminato il tirocinio ed era stato assegnato al nuovo incarico, ed è stato espulso dal corso tenendo conto del solo avvio di un procedimento disciplinare.
Il ricorrente ha formulato istanza di rimessione in termini per essere incorso in un errore scusabile in quanto vi sarebbe stata una situazione di obiettiva incertezza in ordine alla possibilità/necessità di impugnare contemporaneamente, mediante l’instaurazione di una pluralità di giudizi diversi, ma connessi, il provvedimento oggi in contestazione e quello disciplinare. Inoltre, secondo il ricorrente, la rimessione in termini dovrebbe essere, altresì, concessa per “mancata pubblicazione della graduatoria/emissione Bollettino Ufficiale di espulsione del candidato”.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, depositata in data 7 dicembre 2023, l’epigrafato Tar ha respinto la domanda cautelare presentata dall’odierno ricorrente, avendo « ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la sussistenza di seri dubbi circa la ricevibilità del gravame, notificato il 12 novembre 2023, risultando l’atto impugnato notificato il 30 giugno 2022, non sussistendo “prima facie” gli eccezionali presupposti per la concessione del richiesto beneficio della rimessione in termini per errore scusabile di cui all’art. 37 c.p.a. (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 1 agosto 2023, n.7451) ».
Nessuna delle parti ha depositato successivamente memorie difensive ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
All’esito dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Collegio in ordine alla possibile irricevibilità del ricorso.
DIRITTO
Occorre anzitutto, esaminare la questione di irricevibilità del ricorso e la correlata richiesta di parte ricorrente di rimessione in termini.
Sul piano della tempestività del ricorso, i dati fattuali sono chiari: il provvedimento in questa sede censurato è stato regolarmente notificato al ricorrente in data 30 giugno 2022, mentre il ricorso è stato notificato all’Avvocatura dello Stato in data 12 novembre 2023.
Quindi, il ricorso risulta tardivo.
Conseguentemente, deve essere esaminata l’istanza di rimessione in termini presentata dal ricorrente.
Secondo quest’ultimo, sussisterebbero i presupposti per il beneficio in questione in quanto, nel caso di specie, l’Amministrazione resistente avrebbe tenuto un comportamento “non lineare”, avendo provveduto all’espulsione dal ricorrente dal corso, prima ancora di definire il procedimento disciplinare (poi concluso in data 7 settembre 2022). Tale asserito errore avrebbe determinato una situazione di incertezza tale da giustificare la remissione in termini e tale, secondo la tesi di parte ricorrente, da imporre all’Amministrazione di meglio precisare le ragioni giustificative del provvedimento di diniego dell’istanza di riesame adottato in data 9 maggio 2023. Secondo parte ricorrente, rileverebbe, altresì, la mancata pubblicazione della graduatoria/emissione Bollettino Ufficiale di espulsione del candidato.
Da quanto emerge dalla lettura del ricorso, l’omesso tempestivo ricorso sarebbe anche correlato alla “speranza di evitare un contenzioso che implicasse un aggravio di spese” sì che il ricorrente « ha atteso che l’Ufficio adeguasse il provvedimento assunto mediante annullamento in autotutela, in modo da evitare che un provvedimento illegittimo potesse reiterare danni e disagi » (vd. Pag. 3 del ricorso).
Ciò premesso, in punto di fatto, va rammentato che, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
Si richiama, al riguardo, l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale: « nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile, disciplinata dall'art. 37 c.p.a., costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione; è dunque istituto di stretta interpretazione, operante in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. La sua concedibilità presuppone una situazione normativa confusa oppure uno stato di incertezza per l'oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma o, ancora, per contrasti giurisprudenziali esistenti o per il comportamento equivoco, contraddittorio o comunque non lineare dell'amministrazione, idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti o, comunque, un errore non imputabile al ricorrente (Consiglio di Stato sez. V, 20/07/2022, n. 6384) » (Cons. Stato, sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9405).
Nel caso di specie non è evincibile alcuna delle ipotesi idonee a integrare un’ipotesi di errore scusabile e, quindi, di rimessione in termini.
In particolare, non si ravvisa alcuna opacità o né sono evincibili comportamenti equivoci, contraddittori o non lineari dall’Amministrazione, la quale, al più, sarebbe incorsa in un errore tecnico-giuridico nell’adottare il provvedimento di espulsione sulla scorta del mero avvio di un procedimento disciplinare, ancora in corso.
Si tratta, d’altronde, di un errore che avrebbe giustificato e imposto una tempestiva impugnazione del provvedimento di espulsione in quanto, in tesi, illegittimo: la contestata “inversione” procedurale e provvedimentale, d’altronde, non fa venir meno l’evidente immediata lesività del provvedimento espulsivo, rispetto alla cui idoneità di ledere la sfera giuridica del ricorrente non sono ravvisabili elementi di opacità né di equivocità di alcun tipo.
Infatti, la concomitante pendenza del procedimento disciplinare avrebbe al più consentito al ricorrente di riservarsi motivi aggiunti da proporre all’esito dello stesso.
In tal senso, la palese lesione della propria sfera giuridica era chiaramente percepibile dal ricorrente: la pendenza del procedimento disciplinare – se poteva giustificare, in tesi, l’impugnazione immediata del provvedimento di espulsione proprio in ragione dell’adozione dello stesso in assenza di un provvedimento disciplinare – non poteva far sorgere alcun ragionevole dubbio in ordine alla necessità di impugnare immediatamente l’atto espulsivo.
Per lo stesso motivo, a nulla rileva la “mancata pubblicazione della graduatoria/emissione Bollettino Ufficiale di espulsione del candidato”, perché il provvedimento di espulsione era già autonomamente lesivo.
Le pur comprensibili, sul piano umano, finalità del ricorrente di non gravare il sistema e gravarsi del dispendioso immediato incardinamento di un giudizio avanti al Giudice amministrativo, non consentono, quindi, di superare i rigorosi termini di impugnazione che l’ordinamento pone a pena di decadenza (si veda l’art. 29 c.p.a.), anzitutto, per garantire la certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
La scusabilità dell’errore non può essere valorizzata anche per un’altra ragione: è lo stesso ricorrente, nell’atto introduttivo del presente giudizio, a dar conto del fatto che il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare (per effetto del quale ha subito la sanzione della deplorazione) gli è stato notificato il 28 novembre 2022, laddove, come detto, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato quasi un anno dopo.
Pertanto, il ricorso sarebbe tardivo anche assumendo la data di notifica del provvedimento con il quale è stata irrogata in concreto la sanzione disciplinare, come momento fondante la piena comprensione da parte del ricorrente della lesione della propria sfera giuridica.
Non può essere, infine, valorizzata la richiesta di riesame in autotutela avanzata dal ricorrente solo in data 7 marzo 2023: il provvedimento di diniego del 9 maggio 2023, è, infatti, “meramente confermativo”, sì che non è idoneo a “rimettere in termini” il ricorrente.
Infatti, allorché l'istanza (eteronoma) di autotutela sia riscontrata, e lo sia negativamente, il diniego espresso di autotutela costituisce un atto meramente confermativo, non impugnabile in via autonoma, quando esso non compie una nuova valutazione degli interessi in gioco ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 12 novembre 2025, n. 8853).
Né d’altronde, si può valorizzare un obbligo dell’Amministrazione a rinnovare l’istruttoria o a motivare diversamente o ulteriormente: infatti, si rammenta che « deve essere escluso l'obbligo di provvedere nel caso in cui l'istanza del privato sia volta a sollecitare il riesame in autotutela di un atto divenuto inoppugnabile, rappresentando quest'ultima una mera denuncia ovvero sollecitazione, inidonea a generare un obbligo giuridico di provvedere » (Tar Lazio, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 2338).
Pertanto, l’istanza di rimessione in termini deve essere respinta e, per l’effetto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività della notifica.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’istanza di rimessione in termini e lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO TI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NA | AO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.