TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/02/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.2.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9201/2019 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Grasso e Marco Pagliara, come Parte_1
da procura speciale in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Rossana Cataldi, Rosita Leone, Marco Mele, come da procura speciale in atti
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.9.2019, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente sin dal 27.4.1990; di aver prestato la sua attività lavorativa per oltre venti anni presso la sede di ET TO (FG), sino all'11.5.2018, e di essere stato poi temporaneamente applicato presso la sede di Foggia;
che i dipendenti applicati presso la sede di ET TO erano cinque (quattro dipendenti e il direttore) quando fu assunto, tre (due impiegati e il direttore) dall'estatate del 1990 al 1996, due (il ricorrente e il direttore) sino al 2003, il solo ricorrente affiancato da una risorsa per tre giorni a settimana dal 2003; di essere stato nominato, nel 2004, direttore e promosso dal Livello C al Livello B;
di aver continuato, per i successivi sei anni, ossia fino al 2010, a essere coadiuvato da una risorsa, non più assegnata a partire dal 2010; di essersi fatto carico, dal 2010, di tutti i servizi e le incombenze dell'Ufficio Postale, giungendo ad effettuare da un minimo di 150 a un massimo di 400 operazioni giornaliere;
di aver ripetutamente manifestato il proprio disagio alla società datrice di lavoro, chiedendo di essere pagina 1 di 11 trasferito;
di aver gestito da solo l'Ufficio di ET TO, sino al 7 maggio 2018, allorquando gli ha contestato una serie di gravi irregolarità relative a rimborsi di BBFFPP CP_1
dematerializzati, disconosciuti dagli intestatari;
di aver, con lettera di giustificazioni datata 10.5.2018 e in sede di audizione personale il 21.5.2018, giustificato il suo comportamento, esponendo che a causa della sua ludopatia non era in grado di ricostruire gli eventi contestati, comunque, non connotati da dolo, ma conseguenti al predetto stato di disturbo psichiatrico;
di essere stato licenziato senza preavviso, con missiva datata 25.5.2018; di aver impugnato detto licenziamento con ricorso, ma che la domanda è stata rigettata, essendo le condotte a lui ascritte imputabili a titolo di colpa, per non aver comunicato la gravità dei disturbi psichici.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che ha violato le norme a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore Controparte_1 ricorrente e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, ovvero al risarcimento del danno alla salute subito dallo stesso, quantificato in Euro 929,446,67, oltre ai danni e pregiudizi economici da perdita del posto di lavoro o di chance lavorativa, ovvero mancato guadagno pari ad Euro 217.212,00 nonché al danno da omessa contribuzione da valutarsi in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 c.c., interessi e rivalutazione monetaria;
- nominarsi CTU a mezzo di specialista in sicurezza sul lavoro, al fine di valutare il nesso di causalità tra la situazione di lavoro stress correlata come risultante dagli atti di causa e gli inadempimenti della parte datoriale in materia di sicurezza;
- nominarsi CTU medico–legale per accertare e quantificare il danno alla salute subito dal sig.
in conseguenza della illegittima condotta datoriale”. Vinte le spese di lite. Parte_1
Costituitasi in giudizio, la società ha contestato l'avverso ricorso chiedendone il rigetto.
In particolare, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per CP_1
violazione del principio del ne bis in idem; la prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico;
nel merito, l'insussistenza di alcuna responsabilità ex art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/2008.
Acquisite note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata da parte resistente.
“Occorre premettere che questa Corte ha chiarito (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. n. 38209 del 2021) come nel rito cd. "Fornero", ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, possono essere proposte, oltre alle domande relative all'impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art.
18 Stat. lav., soltanto quelle fondate sui medesimi fatti costitutivi - la cessazione del rapporto di lavoro
- perché il loro esame non comporta un indebito ampliamento del tema sottoposto a decisione e
pagina 2 di 11 consente di evitare il frazionamento dei processi e le pronunzie di mero rito;
sono invece inammissibili le domande fondate su fatti differenti anche ove originati dallo stesso accertamento dell'illegittimità del licenziamento.
In particolare, in sede di legittimità è stato affermato (cfr., fra le altre, Cass. n. 7586 del 2018; Cass.
n. 20772 del 2018; Cass. n. 30433 del 2018; Cass. n. 10415 del 2020) che non può realizzarsi un indebito ampliamento del thema decidendum, non coerente con i principi e le esigenze acceleratorie sottese all'introduzione della norma di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48.
Alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, che prevede testualmente che "con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi", deve essere ricondotto un significato che risponda all'intento di evitare che il "thema decidendum", individuato con riferimento al nucleo della controversia necessariamente assoggettato al rito speciale, si allarghi con l'introduzione di nuovi temi
d'indagine, tali da ritardare il processo, vanificando la celerità della sua conclusione (in questi termini, Cass. n. 17091/2016)” (Cass., sez. lav., 30/12/2022, n.38183).
Applicando detti principi al caso di specie, non può sostenersi che l'odierna domanda di risarcimento danni avrebbe dovuto e potuto essere spiegata unitamente all'impugnativa di licenziamento.
Né può ritenersi che l'accertamento della legittimità del licenziamento e, dunque, dell'imputabilità
“quantomeno a titolo di colpa” delle condotte ascritte al possa escludere l'ulteriore Pt_1
accertamento della responsabilità datoriale nella causazione dei suoi disturbi psichici.
Del resto, nell'ordinanza di rigetto dell'impugnativa di licenziamento, la scrivente ha chiarito come
“eventuali profili di responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c. nonché delle norme in materia di tutela della salute del lavoratore non possono essere utilmente invocate per escludere l'imputabilità delle condotte del ricorrente, poiché le predette rappresentano un grave inadempimento contrattuale a lui imputabile quantomeno a titolo di colpa (avendo omesso, come anzidetto, di segnalare i suoi disturbi psicologici e avendo, sicuramente, concorso a causare ingenti danni economici alla datrice di lavoro)” (cfr. ordinanza del 6.3.2019, in atti).
In altre parole, nel giudizio sulla giustificatezza del licenziamento, in ragione della delicatezza delle mansioni svolte e della circostanza (pacifica) che il gestisse da solo l'Ufficio postale di Pt_1
ET TO, nessuna incidenza avrebbe avuto l'eventuale accertamento della responsabilità datoriale nella eziologia della malattia psichica.
* * *
Deve altresì essere disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
pagina 3 di 11 Come noto, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione dell'articolo
2087 c.c. è una responsabilità di natura contrattuale, dunque, si prescrive nell'ordinario termine decennale (“in tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087
c.c., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale – decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato”, cfr.
Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022).
Nel caso di specie, non può dirsi spirato detto termine, atteso che, come accertato dalla CTU medica espletata in corso di causa, la malattia si è compiutamente manifestata nel 2014, quando è stata diagnosticata (cfr. certificazione del 12.9.2014 del dott. specialista in Neurologia, in Persona_1
atti).
* * *
Nel merito, prima di illustrare i fatti di causa, è utile riportare alcuni principi che regolano la materia.
L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 22710/2015,
18626/2013, 2038/2013, 13956/2012).
In particolare, è stato ritenuto che gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro e al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette "nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra pagina 4 di 11 fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.” Di analogo tenore anche
Cassazione più recente n. 5749 del 2019.
Ancor più recentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che “il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo” (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 29909 del 25/10/2021).
“In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 4980 del 16/2/2023).
* * *
Nel caso di specie, il danno patito dal ricorrente (ossia l'insorgenza di un “disturbo bipolare tipo I, disturbo da gioco di azzardo patologico in emissione protratta”) trova una concausa essenziale e necessaria nell'omissione datoriale consistita nel non aver posto rimedio a una situazione di sovraccarico lavorativo, durata decennale di carenza di personale, ambiente di lavoro non adeguato per microclima ed altre carenze strutturali, come si evince dalla documentazione prodotta, dalle risultanze della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio e dagli esiti della CTU medico-legale.
All'udienza del 23.9.2022, il teste ha così riferito: “sono stato trasferito dalla Testimone_1
filiale di Milano a quella di Foggia nel giugno 2003 e avevo come ufficio di applicazione Celle San
pagina 5 di 11 Per
e lì conobbi il perché era il responsabile dell'ufficio di Celle San Vito. Pt_1
Andavo a giorni alterni all'ufficio di ET TO da settembre 2003 fino a gennaio 2010.
Dal 2010 il è rimasto solo, ma qualche altra volta sono andato a sostituirlo per motivi di Pt_1 ferie oppure malattie perché preferiva mandare qualcuno che conoscesse l'ufficio. La CP_1 mole di lavoro nell'ufficio era enorme. Posso precisare che le operazioni giornaliere potevano essere dai 150/200 a volte anche 300, soprattutto nei periodi di scadenza di alcuni pagamenti, ad esempio i
RAV.
L'ufficio era totalmente freddo perché la caldaia nel garage non si accedeva, era rotta, alle volte chiamavamo un tecnico del luogo per aiutarci. Il più delle volte era accesa, ma quando non funzionava stavamo al freddo per giorni. Dopo hanno montato dei condizionatori, ma era installato un dispositivo di risparmio energetico per il quale se non c'era nessuno si spegneva e quindi il giorno dopo era freddo perché si reinseriva, dopo il pomeriggio e la notte in cui era stato spento. Preciso che ce ne erano tre, uno nella stanza al pubblico, uno in sportelleria, uno nella stanza del direttore.
L'ingresso al lavoro era alle 8:00 e capitava che non facesse più freddo solo intorno a mezzogiorno.
Si creavano delle code agli sportelli, soprattutto nei periodi di pagamento pensioni, preciso che ne erano due e quando stavamo insieme aprivamo entrambi.
I ritmi di lavoro erano abbastanza incalzanti, riuscivamo a fare fronte. La mole di lavoro aumentava nei periodi estivi, quando c'erano anche i forestieri nel paese.
Posso anche dire che nei periodi invernali, quando c'era rischio nevicate, sono andato al lavoro con il
. Passavo da e insieme andavo a ET, passando per Alberona e la strada era Pt_1 CP_2
difficile e alle volte siamo rimasti sul a mille metri, in attesa di uno spazzaneve. Eravamo Pt_2
abbastanza preoccupati. Alle volte anche con il Postino siamo andati, eravamo in 3 e aspettavamo che qualcuno venisse in nostro soccorso”.
Il sovraccarico lavorativo, provato dalla testimonianza del non può ritenersi smentito dalla Tes_1
documentazione unilateralmente predisposta dal datore di lavoro, ossia dai prospetti relativi alla media dei clienti servizi giornalieri e mensili con riguardo agli anni 2016, 2017 e 2018 (doc. 4 e 5, fasc.
). CP_1
Emerge altresì che, sin dal giugno 2007, il ricorrente avesse segnalato i disagi lavorativi connessi alla sede di lavoro, presentando ogni anno domanda di mobilità volontaria (dal 2010 sino al 2015, doc. 12-
17 fasc. parte ricorrente) e, finanche, una richiesta di demansionamento per “motivi personali”, datata
26.11.2014, con applicazione presso l'ufficio di (doc. 9). CP_2
Contr Inoltre, già con la missiva del 26.6.2007, a firma del segretario provinciale dell' il ha Pt_1 denunciato la situazione di disagio dell'ufficio, derivante dalla carenza di personale e dalla difficoltà di pagina 6 di 11 fruire dei giorni di ferie, creandogli “uno stato di apprensione e di disagio” con conseguenze anche sulle sue condizioni di salute (doc. 8, fasc. parte ricorrente).
Con mail dell'1.3.2018 sono stati segnalati il mal funzionamento dell'impianto di riscaldamento (doc.
10) e, con mail del 28.9.2017, del bagno (doc. 11).
Aderendo ai principi giurisprudenziali sopra riportati, non può ritenersi rispettato l'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c. mediante la redazione dei documenti di valutazione dei rischi riferiti ai rischi generici e specifici connessi agli uffici monoperatore (doc. 6 e 7, fasc. ), l'invito, datato 17.5.2010, ai monoperatori di richiedere di essere sottoposti a visita CP_1
medica (doc. 8) e la predisposizione di istruzioni operative per la sorveglianza sanitaria e i sopralluoghi per i videoterminalisti (doc. 9).
Nel caso in esame, invece, può dirsi dimostrata la condotta, recte una omissione, lesiva della datrice di lavoro laddove non ha predisposto un ambiente di lavoro “sicuro”, cioè idoneo a Controparte_1 garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo i dettami dell'art. 2087 c.c.
Al fine poi di vagliare la richiesta di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, deve essere esaminata la consulenza tecnica d'ufficio, disposta per determinare se il danno biologico esista (e in quale entità) e se esso sia dipeso dall'ambiente di lavoro e dalle mansioni svolte dal ricorrente.
Il CTU, dott. specialista in psichiatria e direttore del Dipartimento di Salute Persona_3
Mentale Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura del P.O. di San Severo, a conclusione di un accurato esame, ha accertato che: < , per quanto rinvenibile dalla documentazione agli atti, è Pt_1 affetto da “Disturbo Bipolare tipo I, Disturbo d'ansia generalizzata con Attacchi di Panico, Disturbo da gioco d'azzardo Patologico in remissione protratta”. Tale diagnosi è stata formalizzata presso il
Centro di Salute Mentale di presso cui è tuttora in cura, sin dall'aprile del 2018. Tuttavia CP_2
l'insorgenza della sintomatologia è certamente collocabile, stante la documentazione sanitaria agli atti, sin dal 12/09/2014, data della prima certificazione rilasciata dal Dott. Medico di Persona_1
medicina Generale, specialista in Neurologia.
Tuttavia va sottolineato il fatto per cui preesistesse una diatesi per turbe dell'umore e dell'affettività tanto che, già in epoca preadolescenziale, nel 1976 (12 anni), il periziando è stato ricoverato presso la
Pediatria del Policlinico di Bari, per quanto raccontato dallo stesso, a seguito di una reazione di panico ad un evento occasionale (rischio di ab ingestis): la raccolta anamnestica riportata nella cartella del
Centro di Salute Mentale di Lucera delinea chiaramente come anche dopo il ricovero, pur non avendo più presentato crisi d'ansia acuta “ha presentato uno stato di ansia costante caratterizzato da irrequietezza, tensione muscolare, insicurezza nel relazionarsi, difficoltà a concentrarsi o vuoti di memoria. Nel 2009 in occasione di una visita medica specialistica ha riaccusato una crisi d'ansia
pagina 7 di 11 acuta caratterizzata da tachicardia, difficoltà respiratoria, fastidio al petto, formicolio agli arti, paura di morire, sensazione di irrealtà. Da allora ha iniziato trattamento con paroxetina ed ansiolitico al bisogno…”.
Per quanto sopra è possibile affermare che la patologia (Disturbo Bipolare) si sia slatentizzata nel 2014 in presenza di una vulnerabilità psichica preesistente. […]
Premesso che le patologie psichiatriche (salvo quelle chiaramente reattive ad eventi acuti) risultano essere multifattoriali va detto che anche il Disturbo Bipolare (con la sintomatologia ansioso depressiva,
i correlati neurovegetativi come ad esempio l'ipertensione, i disturbi da addiction comportamentale-
Ludopatia) non fa eccezione. Ampia letteratura ha finanche ipotizzato una componente ereditaria del disturbo per quanto quest'ultima, ad oggi, non sia stata completamente chiarita (DSM V). Acclarato risulta il ruolo scatenante degli stressors nell'espressione sintomatologica del disturbo sia per ciò che riguarda l'esordio, sia per le successive riacutizzazioni, sia per ciò che attiene all'andamento nel tempo ed alla evoluzione.
Dal racconto del periziando, come anche attestato nel ricorso di parte, emergono alcune condizioni di stress chiaramente riconoscibili: • grave carenza di personale con presenza nel luogo di lavoro unicamente del periziando;
• durata decennale della condizione di carenza di personale;
• drastico aumento del carico lavorativo;
• lavoro in sede disagiata;
• ambiente lavorativo non adeguato per microclima ed altre carenze strutturali.
Tali condizioni avevano cominciato, per quanto riferito, a gravare sulla persona già dal 2010 come peraltro testimoniato dalle richieste di trasferimento in altra sede lavorativa avanzate dal lavoratore. A tali richieste si aggiungeva nel 2014 anche quella di demansionamento avanzata dal periziando, nella speranza di assistere a riduzione dei propri carichi lavorativi oltre che all'assegnazione di altro personale in assenza dell'auspicato trasferimento. A giudizio dello scrivente tali richieste possono essere assimilabili a chiari segnali di richiesta di aiuto (non solo lavorativa) in una condizione soggettiva di tensione non più sostenibile. Il carattere di persistenza nel tempo degli stressors ha aggravato la condizione fino a slatentizzare una vera e propria sintomatologia psichica. A tal proposito va specificato che sia la componente ansiosa (crisi d'ansia, attacchi di panico, reazioni neurovegetative ovvero ansia somatizzata), sia il discontrollo degli impulsi (nel caso specifico la ludopatia) vanno considerati come frequente espressività fenomenica del Disturbo Bipolare tipo I piuttosto che patologie a se stanti.
Per quanto sopra, si può pertanto affermare che, pur in presenza di una vulnerabilità psichica preesistente gli stressors lavoro correlati (qualora confermati dalle indagini) sono da considerarsi quale concausa necessaria ed essenziale per quanto non esclusiva per il determinismo del disturbo>>.
pagina 8 di 11 Il CTU ha poi così concluso: < rilievi clinici emersi dalla nostra visita psichiatrica si può concludere che il sig. è Parte_1 affetto da “Disturbo Bipolare tipo I, Disturbo da gioco d'azzardo Patologico in emissione protratta”.
Gli stressors lavoro correlati (qualora confermati dalle indagini) sono da considerarsi quale concause necessarie ed essenziali per quanto non esclusive per il determinismo del disturbo.
Il danno biologico determinato dalla patologia diagnosticata può essere quantificato in misura del
20%>>.
Accertata dunque la sussistenza di un danno biologico pari al 20%, ai fini della liquidazione del risarcimento spettante al ricorrente, si ritiene opportuno adottare i criteri di liquidazione elaborati dal
Tribunale di Milano nelle Tabelle per la quantificazione del danno non patrimoniale, che individuano il nuovo valore del c.d. “punto” partendo da quello delle Tabelle 2008 (relativo al solo danno biologico permanente), aumentato di una percentuale ponderata riferita alla componente di danno non patrimoniale concernente la “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), prevedendo altresì percentuali massime di “aumento personalizzato”.
Considerate la percentuale di invalidità e l'età del ricorrente al momento di consolidamento dei postumi permanenti (settembre 2014), dunque 50 anni, utilizzando le Tabelle di Milano aggiornate, che costituiscono adeguato “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. III n. 12408 del 07/06/2011),
l'ammontare del risarcimento dovuto al lavoratore a titolo di danno biologico va stabilito in
€.57.527,00, oltre accessori.
Dalla somma innanzi quantificata, da intendersi al netto della personalizzazione e del danno morale
(Cass. n. 30293/2023, e la giurisprudenza ivi richiamata), deve detrarsi il valore attualizzato dell'indennizzo in capitale per danno biologico erogabile dall' pari ad €.44.774,80 (si veda la nota CP_4
datata 15.1.2025). CP_4
Si richiama, a tal fine, l'oramai consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui “In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato
a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, CP_4
provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né
pagina 9 di 11 all' , che può agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione CP_4 dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato
l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass. Sez. Lav. n. 13819/2017; in senso conforme, Cass. Sez. Lav. n. 9112/2019; più di recente, Cass. Sez. Lav. n. 33639/2022, secondo cui “In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, la liquidazione dell'indennizzo a carico dell non costituisce "condicio iuris" per la proposizione della domanda CP_4 risarcitoria nei confronti del datore di lavoro”).
Ne consegue che l'importo liquidabile a titolo di danno biologico ammonterebbe ad €.12.482,20.
A detta somma deve, tuttavia, aggiungersi quella spettante a titolo di c.d. incremento per sofferenza (o danno morale), tenuto conto delle specifiche modalità della condotta datoriale, estrinsecatasi – come detto – nel sovraccarico lavorativo, nella durata decennale di carenza di personale, nell'ambiente di lavoro non adeguato per microclima ed altre carenze strutturali ed avuto riguardo, altresì, alla non lieve entità del danno psichico, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva (v., a quest'ultimo proposito, Cass. civ. n.
19922/2023, secondo cui “…un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa”).
Sulla scorta delle Tabelle milanesi, il suddetto incremento è pari ad €.20.710,00, sicché il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile ammonta ad €.33.192,20, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Null'altro può riconoscersi al ricorrente, con particolare riferimento al danno c.d. esistenziale, e ciò in quanto tale pregiudizio non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico
(Cass. civ. n. 28742/2018).
Delle predette allegazioni (e richieste di prova), il ricorso è del tutto privo.
* * *
pagina 10 di 11 Devono, infine, rigettarsi le altre richieste di risarcimento del danno, formulate a pag. 87 del ricorso introduttivo.
Per le ragioni già espresse dalla scrivente con l'ordinanza del 6.3.2019, il licenziamento comminato dalla resistente al è legittimo, dunque, non può riconoscersi alcun “danno da perdita del Pt_1 posto di lavoro o di chance lavorativa, ovvero mancato guadagno dall'anno 2018 (interruzione rapporto di lavoro per licenziamento occorso il 25.5.2018) e fino all'anno 2030, epoca del pensionamento al compimento dell'età di 67 anni”.
Ne consegue che non possa essere accolta anche la connessa richiesta di danno da omessa contribuzione.
Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 e in base al valore del decisum (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007) – seguono la soccombenza di Controparte_1
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
di €.33.192,20, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi Parte_1
legali dalla sentenza al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in €.9.257,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con distrazione.
- pone a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.2.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.2.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9201/2019 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Grasso e Marco Pagliara, come Parte_1
da procura speciale in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Rossana Cataldi, Rosita Leone, Marco Mele, come da procura speciale in atti
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.9.2019, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente sin dal 27.4.1990; di aver prestato la sua attività lavorativa per oltre venti anni presso la sede di ET TO (FG), sino all'11.5.2018, e di essere stato poi temporaneamente applicato presso la sede di Foggia;
che i dipendenti applicati presso la sede di ET TO erano cinque (quattro dipendenti e il direttore) quando fu assunto, tre (due impiegati e il direttore) dall'estatate del 1990 al 1996, due (il ricorrente e il direttore) sino al 2003, il solo ricorrente affiancato da una risorsa per tre giorni a settimana dal 2003; di essere stato nominato, nel 2004, direttore e promosso dal Livello C al Livello B;
di aver continuato, per i successivi sei anni, ossia fino al 2010, a essere coadiuvato da una risorsa, non più assegnata a partire dal 2010; di essersi fatto carico, dal 2010, di tutti i servizi e le incombenze dell'Ufficio Postale, giungendo ad effettuare da un minimo di 150 a un massimo di 400 operazioni giornaliere;
di aver ripetutamente manifestato il proprio disagio alla società datrice di lavoro, chiedendo di essere pagina 1 di 11 trasferito;
di aver gestito da solo l'Ufficio di ET TO, sino al 7 maggio 2018, allorquando gli ha contestato una serie di gravi irregolarità relative a rimborsi di BBFFPP CP_1
dematerializzati, disconosciuti dagli intestatari;
di aver, con lettera di giustificazioni datata 10.5.2018 e in sede di audizione personale il 21.5.2018, giustificato il suo comportamento, esponendo che a causa della sua ludopatia non era in grado di ricostruire gli eventi contestati, comunque, non connotati da dolo, ma conseguenti al predetto stato di disturbo psichiatrico;
di essere stato licenziato senza preavviso, con missiva datata 25.5.2018; di aver impugnato detto licenziamento con ricorso, ma che la domanda è stata rigettata, essendo le condotte a lui ascritte imputabili a titolo di colpa, per non aver comunicato la gravità dei disturbi psichici.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che ha violato le norme a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore Controparte_1 ricorrente e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, ovvero al risarcimento del danno alla salute subito dallo stesso, quantificato in Euro 929,446,67, oltre ai danni e pregiudizi economici da perdita del posto di lavoro o di chance lavorativa, ovvero mancato guadagno pari ad Euro 217.212,00 nonché al danno da omessa contribuzione da valutarsi in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 c.c., interessi e rivalutazione monetaria;
- nominarsi CTU a mezzo di specialista in sicurezza sul lavoro, al fine di valutare il nesso di causalità tra la situazione di lavoro stress correlata come risultante dagli atti di causa e gli inadempimenti della parte datoriale in materia di sicurezza;
- nominarsi CTU medico–legale per accertare e quantificare il danno alla salute subito dal sig.
in conseguenza della illegittima condotta datoriale”. Vinte le spese di lite. Parte_1
Costituitasi in giudizio, la società ha contestato l'avverso ricorso chiedendone il rigetto.
In particolare, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per CP_1
violazione del principio del ne bis in idem; la prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico;
nel merito, l'insussistenza di alcuna responsabilità ex art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/2008.
Acquisite note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata da parte resistente.
“Occorre premettere che questa Corte ha chiarito (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. n. 38209 del 2021) come nel rito cd. "Fornero", ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, possono essere proposte, oltre alle domande relative all'impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art.
18 Stat. lav., soltanto quelle fondate sui medesimi fatti costitutivi - la cessazione del rapporto di lavoro
- perché il loro esame non comporta un indebito ampliamento del tema sottoposto a decisione e
pagina 2 di 11 consente di evitare il frazionamento dei processi e le pronunzie di mero rito;
sono invece inammissibili le domande fondate su fatti differenti anche ove originati dallo stesso accertamento dell'illegittimità del licenziamento.
In particolare, in sede di legittimità è stato affermato (cfr., fra le altre, Cass. n. 7586 del 2018; Cass.
n. 20772 del 2018; Cass. n. 30433 del 2018; Cass. n. 10415 del 2020) che non può realizzarsi un indebito ampliamento del thema decidendum, non coerente con i principi e le esigenze acceleratorie sottese all'introduzione della norma di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48.
Alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, che prevede testualmente che "con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi", deve essere ricondotto un significato che risponda all'intento di evitare che il "thema decidendum", individuato con riferimento al nucleo della controversia necessariamente assoggettato al rito speciale, si allarghi con l'introduzione di nuovi temi
d'indagine, tali da ritardare il processo, vanificando la celerità della sua conclusione (in questi termini, Cass. n. 17091/2016)” (Cass., sez. lav., 30/12/2022, n.38183).
Applicando detti principi al caso di specie, non può sostenersi che l'odierna domanda di risarcimento danni avrebbe dovuto e potuto essere spiegata unitamente all'impugnativa di licenziamento.
Né può ritenersi che l'accertamento della legittimità del licenziamento e, dunque, dell'imputabilità
“quantomeno a titolo di colpa” delle condotte ascritte al possa escludere l'ulteriore Pt_1
accertamento della responsabilità datoriale nella causazione dei suoi disturbi psichici.
Del resto, nell'ordinanza di rigetto dell'impugnativa di licenziamento, la scrivente ha chiarito come
“eventuali profili di responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c. nonché delle norme in materia di tutela della salute del lavoratore non possono essere utilmente invocate per escludere l'imputabilità delle condotte del ricorrente, poiché le predette rappresentano un grave inadempimento contrattuale a lui imputabile quantomeno a titolo di colpa (avendo omesso, come anzidetto, di segnalare i suoi disturbi psicologici e avendo, sicuramente, concorso a causare ingenti danni economici alla datrice di lavoro)” (cfr. ordinanza del 6.3.2019, in atti).
In altre parole, nel giudizio sulla giustificatezza del licenziamento, in ragione della delicatezza delle mansioni svolte e della circostanza (pacifica) che il gestisse da solo l'Ufficio postale di Pt_1
ET TO, nessuna incidenza avrebbe avuto l'eventuale accertamento della responsabilità datoriale nella eziologia della malattia psichica.
* * *
Deve altresì essere disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
pagina 3 di 11 Come noto, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione dell'articolo
2087 c.c. è una responsabilità di natura contrattuale, dunque, si prescrive nell'ordinario termine decennale (“in tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087
c.c., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale – decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato”, cfr.
Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022).
Nel caso di specie, non può dirsi spirato detto termine, atteso che, come accertato dalla CTU medica espletata in corso di causa, la malattia si è compiutamente manifestata nel 2014, quando è stata diagnosticata (cfr. certificazione del 12.9.2014 del dott. specialista in Neurologia, in Persona_1
atti).
* * *
Nel merito, prima di illustrare i fatti di causa, è utile riportare alcuni principi che regolano la materia.
L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 22710/2015,
18626/2013, 2038/2013, 13956/2012).
In particolare, è stato ritenuto che gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro e al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette "nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra pagina 4 di 11 fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.” Di analogo tenore anche
Cassazione più recente n. 5749 del 2019.
Ancor più recentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che “il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo” (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 29909 del 25/10/2021).
“In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 4980 del 16/2/2023).
* * *
Nel caso di specie, il danno patito dal ricorrente (ossia l'insorgenza di un “disturbo bipolare tipo I, disturbo da gioco di azzardo patologico in emissione protratta”) trova una concausa essenziale e necessaria nell'omissione datoriale consistita nel non aver posto rimedio a una situazione di sovraccarico lavorativo, durata decennale di carenza di personale, ambiente di lavoro non adeguato per microclima ed altre carenze strutturali, come si evince dalla documentazione prodotta, dalle risultanze della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio e dagli esiti della CTU medico-legale.
All'udienza del 23.9.2022, il teste ha così riferito: “sono stato trasferito dalla Testimone_1
filiale di Milano a quella di Foggia nel giugno 2003 e avevo come ufficio di applicazione Celle San
pagina 5 di 11 Per
e lì conobbi il perché era il responsabile dell'ufficio di Celle San Vito. Pt_1
Andavo a giorni alterni all'ufficio di ET TO da settembre 2003 fino a gennaio 2010.
Dal 2010 il è rimasto solo, ma qualche altra volta sono andato a sostituirlo per motivi di Pt_1 ferie oppure malattie perché preferiva mandare qualcuno che conoscesse l'ufficio. La CP_1 mole di lavoro nell'ufficio era enorme. Posso precisare che le operazioni giornaliere potevano essere dai 150/200 a volte anche 300, soprattutto nei periodi di scadenza di alcuni pagamenti, ad esempio i
RAV.
L'ufficio era totalmente freddo perché la caldaia nel garage non si accedeva, era rotta, alle volte chiamavamo un tecnico del luogo per aiutarci. Il più delle volte era accesa, ma quando non funzionava stavamo al freddo per giorni. Dopo hanno montato dei condizionatori, ma era installato un dispositivo di risparmio energetico per il quale se non c'era nessuno si spegneva e quindi il giorno dopo era freddo perché si reinseriva, dopo il pomeriggio e la notte in cui era stato spento. Preciso che ce ne erano tre, uno nella stanza al pubblico, uno in sportelleria, uno nella stanza del direttore.
L'ingresso al lavoro era alle 8:00 e capitava che non facesse più freddo solo intorno a mezzogiorno.
Si creavano delle code agli sportelli, soprattutto nei periodi di pagamento pensioni, preciso che ne erano due e quando stavamo insieme aprivamo entrambi.
I ritmi di lavoro erano abbastanza incalzanti, riuscivamo a fare fronte. La mole di lavoro aumentava nei periodi estivi, quando c'erano anche i forestieri nel paese.
Posso anche dire che nei periodi invernali, quando c'era rischio nevicate, sono andato al lavoro con il
. Passavo da e insieme andavo a ET, passando per Alberona e la strada era Pt_1 CP_2
difficile e alle volte siamo rimasti sul a mille metri, in attesa di uno spazzaneve. Eravamo Pt_2
abbastanza preoccupati. Alle volte anche con il Postino siamo andati, eravamo in 3 e aspettavamo che qualcuno venisse in nostro soccorso”.
Il sovraccarico lavorativo, provato dalla testimonianza del non può ritenersi smentito dalla Tes_1
documentazione unilateralmente predisposta dal datore di lavoro, ossia dai prospetti relativi alla media dei clienti servizi giornalieri e mensili con riguardo agli anni 2016, 2017 e 2018 (doc. 4 e 5, fasc.
). CP_1
Emerge altresì che, sin dal giugno 2007, il ricorrente avesse segnalato i disagi lavorativi connessi alla sede di lavoro, presentando ogni anno domanda di mobilità volontaria (dal 2010 sino al 2015, doc. 12-
17 fasc. parte ricorrente) e, finanche, una richiesta di demansionamento per “motivi personali”, datata
26.11.2014, con applicazione presso l'ufficio di (doc. 9). CP_2
Contr Inoltre, già con la missiva del 26.6.2007, a firma del segretario provinciale dell' il ha Pt_1 denunciato la situazione di disagio dell'ufficio, derivante dalla carenza di personale e dalla difficoltà di pagina 6 di 11 fruire dei giorni di ferie, creandogli “uno stato di apprensione e di disagio” con conseguenze anche sulle sue condizioni di salute (doc. 8, fasc. parte ricorrente).
Con mail dell'1.3.2018 sono stati segnalati il mal funzionamento dell'impianto di riscaldamento (doc.
10) e, con mail del 28.9.2017, del bagno (doc. 11).
Aderendo ai principi giurisprudenziali sopra riportati, non può ritenersi rispettato l'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c. mediante la redazione dei documenti di valutazione dei rischi riferiti ai rischi generici e specifici connessi agli uffici monoperatore (doc. 6 e 7, fasc. ), l'invito, datato 17.5.2010, ai monoperatori di richiedere di essere sottoposti a visita CP_1
medica (doc. 8) e la predisposizione di istruzioni operative per la sorveglianza sanitaria e i sopralluoghi per i videoterminalisti (doc. 9).
Nel caso in esame, invece, può dirsi dimostrata la condotta, recte una omissione, lesiva della datrice di lavoro laddove non ha predisposto un ambiente di lavoro “sicuro”, cioè idoneo a Controparte_1 garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo i dettami dell'art. 2087 c.c.
Al fine poi di vagliare la richiesta di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, deve essere esaminata la consulenza tecnica d'ufficio, disposta per determinare se il danno biologico esista (e in quale entità) e se esso sia dipeso dall'ambiente di lavoro e dalle mansioni svolte dal ricorrente.
Il CTU, dott. specialista in psichiatria e direttore del Dipartimento di Salute Persona_3
Mentale Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura del P.O. di San Severo, a conclusione di un accurato esame, ha accertato che: < , per quanto rinvenibile dalla documentazione agli atti, è Pt_1 affetto da “Disturbo Bipolare tipo I, Disturbo d'ansia generalizzata con Attacchi di Panico, Disturbo da gioco d'azzardo Patologico in remissione protratta”. Tale diagnosi è stata formalizzata presso il
Centro di Salute Mentale di presso cui è tuttora in cura, sin dall'aprile del 2018. Tuttavia CP_2
l'insorgenza della sintomatologia è certamente collocabile, stante la documentazione sanitaria agli atti, sin dal 12/09/2014, data della prima certificazione rilasciata dal Dott. Medico di Persona_1
medicina Generale, specialista in Neurologia.
Tuttavia va sottolineato il fatto per cui preesistesse una diatesi per turbe dell'umore e dell'affettività tanto che, già in epoca preadolescenziale, nel 1976 (12 anni), il periziando è stato ricoverato presso la
Pediatria del Policlinico di Bari, per quanto raccontato dallo stesso, a seguito di una reazione di panico ad un evento occasionale (rischio di ab ingestis): la raccolta anamnestica riportata nella cartella del
Centro di Salute Mentale di Lucera delinea chiaramente come anche dopo il ricovero, pur non avendo più presentato crisi d'ansia acuta “ha presentato uno stato di ansia costante caratterizzato da irrequietezza, tensione muscolare, insicurezza nel relazionarsi, difficoltà a concentrarsi o vuoti di memoria. Nel 2009 in occasione di una visita medica specialistica ha riaccusato una crisi d'ansia
pagina 7 di 11 acuta caratterizzata da tachicardia, difficoltà respiratoria, fastidio al petto, formicolio agli arti, paura di morire, sensazione di irrealtà. Da allora ha iniziato trattamento con paroxetina ed ansiolitico al bisogno…”.
Per quanto sopra è possibile affermare che la patologia (Disturbo Bipolare) si sia slatentizzata nel 2014 in presenza di una vulnerabilità psichica preesistente. […]
Premesso che le patologie psichiatriche (salvo quelle chiaramente reattive ad eventi acuti) risultano essere multifattoriali va detto che anche il Disturbo Bipolare (con la sintomatologia ansioso depressiva,
i correlati neurovegetativi come ad esempio l'ipertensione, i disturbi da addiction comportamentale-
Ludopatia) non fa eccezione. Ampia letteratura ha finanche ipotizzato una componente ereditaria del disturbo per quanto quest'ultima, ad oggi, non sia stata completamente chiarita (DSM V). Acclarato risulta il ruolo scatenante degli stressors nell'espressione sintomatologica del disturbo sia per ciò che riguarda l'esordio, sia per le successive riacutizzazioni, sia per ciò che attiene all'andamento nel tempo ed alla evoluzione.
Dal racconto del periziando, come anche attestato nel ricorso di parte, emergono alcune condizioni di stress chiaramente riconoscibili: • grave carenza di personale con presenza nel luogo di lavoro unicamente del periziando;
• durata decennale della condizione di carenza di personale;
• drastico aumento del carico lavorativo;
• lavoro in sede disagiata;
• ambiente lavorativo non adeguato per microclima ed altre carenze strutturali.
Tali condizioni avevano cominciato, per quanto riferito, a gravare sulla persona già dal 2010 come peraltro testimoniato dalle richieste di trasferimento in altra sede lavorativa avanzate dal lavoratore. A tali richieste si aggiungeva nel 2014 anche quella di demansionamento avanzata dal periziando, nella speranza di assistere a riduzione dei propri carichi lavorativi oltre che all'assegnazione di altro personale in assenza dell'auspicato trasferimento. A giudizio dello scrivente tali richieste possono essere assimilabili a chiari segnali di richiesta di aiuto (non solo lavorativa) in una condizione soggettiva di tensione non più sostenibile. Il carattere di persistenza nel tempo degli stressors ha aggravato la condizione fino a slatentizzare una vera e propria sintomatologia psichica. A tal proposito va specificato che sia la componente ansiosa (crisi d'ansia, attacchi di panico, reazioni neurovegetative ovvero ansia somatizzata), sia il discontrollo degli impulsi (nel caso specifico la ludopatia) vanno considerati come frequente espressività fenomenica del Disturbo Bipolare tipo I piuttosto che patologie a se stanti.
Per quanto sopra, si può pertanto affermare che, pur in presenza di una vulnerabilità psichica preesistente gli stressors lavoro correlati (qualora confermati dalle indagini) sono da considerarsi quale concausa necessaria ed essenziale per quanto non esclusiva per il determinismo del disturbo>>.
pagina 8 di 11 Il CTU ha poi così concluso: < rilievi clinici emersi dalla nostra visita psichiatrica si può concludere che il sig. è Parte_1 affetto da “Disturbo Bipolare tipo I, Disturbo da gioco d'azzardo Patologico in emissione protratta”.
Gli stressors lavoro correlati (qualora confermati dalle indagini) sono da considerarsi quale concause necessarie ed essenziali per quanto non esclusive per il determinismo del disturbo.
Il danno biologico determinato dalla patologia diagnosticata può essere quantificato in misura del
20%>>.
Accertata dunque la sussistenza di un danno biologico pari al 20%, ai fini della liquidazione del risarcimento spettante al ricorrente, si ritiene opportuno adottare i criteri di liquidazione elaborati dal
Tribunale di Milano nelle Tabelle per la quantificazione del danno non patrimoniale, che individuano il nuovo valore del c.d. “punto” partendo da quello delle Tabelle 2008 (relativo al solo danno biologico permanente), aumentato di una percentuale ponderata riferita alla componente di danno non patrimoniale concernente la “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), prevedendo altresì percentuali massime di “aumento personalizzato”.
Considerate la percentuale di invalidità e l'età del ricorrente al momento di consolidamento dei postumi permanenti (settembre 2014), dunque 50 anni, utilizzando le Tabelle di Milano aggiornate, che costituiscono adeguato “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. III n. 12408 del 07/06/2011),
l'ammontare del risarcimento dovuto al lavoratore a titolo di danno biologico va stabilito in
€.57.527,00, oltre accessori.
Dalla somma innanzi quantificata, da intendersi al netto della personalizzazione e del danno morale
(Cass. n. 30293/2023, e la giurisprudenza ivi richiamata), deve detrarsi il valore attualizzato dell'indennizzo in capitale per danno biologico erogabile dall' pari ad €.44.774,80 (si veda la nota CP_4
datata 15.1.2025). CP_4
Si richiama, a tal fine, l'oramai consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui “In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato
a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, CP_4
provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né
pagina 9 di 11 all' , che può agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione CP_4 dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato
l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass. Sez. Lav. n. 13819/2017; in senso conforme, Cass. Sez. Lav. n. 9112/2019; più di recente, Cass. Sez. Lav. n. 33639/2022, secondo cui “In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, la liquidazione dell'indennizzo a carico dell non costituisce "condicio iuris" per la proposizione della domanda CP_4 risarcitoria nei confronti del datore di lavoro”).
Ne consegue che l'importo liquidabile a titolo di danno biologico ammonterebbe ad €.12.482,20.
A detta somma deve, tuttavia, aggiungersi quella spettante a titolo di c.d. incremento per sofferenza (o danno morale), tenuto conto delle specifiche modalità della condotta datoriale, estrinsecatasi – come detto – nel sovraccarico lavorativo, nella durata decennale di carenza di personale, nell'ambiente di lavoro non adeguato per microclima ed altre carenze strutturali ed avuto riguardo, altresì, alla non lieve entità del danno psichico, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva (v., a quest'ultimo proposito, Cass. civ. n.
19922/2023, secondo cui “…un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa”).
Sulla scorta delle Tabelle milanesi, il suddetto incremento è pari ad €.20.710,00, sicché il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile ammonta ad €.33.192,20, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Null'altro può riconoscersi al ricorrente, con particolare riferimento al danno c.d. esistenziale, e ciò in quanto tale pregiudizio non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico
(Cass. civ. n. 28742/2018).
Delle predette allegazioni (e richieste di prova), il ricorso è del tutto privo.
* * *
pagina 10 di 11 Devono, infine, rigettarsi le altre richieste di risarcimento del danno, formulate a pag. 87 del ricorso introduttivo.
Per le ragioni già espresse dalla scrivente con l'ordinanza del 6.3.2019, il licenziamento comminato dalla resistente al è legittimo, dunque, non può riconoscersi alcun “danno da perdita del Pt_1 posto di lavoro o di chance lavorativa, ovvero mancato guadagno dall'anno 2018 (interruzione rapporto di lavoro per licenziamento occorso il 25.5.2018) e fino all'anno 2030, epoca del pensionamento al compimento dell'età di 67 anni”.
Ne consegue che non possa essere accolta anche la connessa richiesta di danno da omessa contribuzione.
Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 e in base al valore del decisum (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007) – seguono la soccombenza di Controparte_1
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
di €.33.192,20, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi Parte_1
legali dalla sentenza al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in €.9.257,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con distrazione.
- pone a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.2.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 11 di 11