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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 3.6.2025, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1321/2023 cui è stata riunita quella di ATPO recante R.G. n.
8164/2021 vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Gennaro Caturano presso il cui studio sito in Caserta alla via Roma n. 26 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Itala
De Benedictis, Davide Catalano e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.03.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU CP_1 all'esito del procedimento per ATP iscritto al n. 8164/2021 R.G. e deducendo che le patologie di cui è affetta determinano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Tanto premesso, ha concluso per l'accertamento della sussistenza del requisito
1 sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L.
222/84), con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il convenuto eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Previa riunione al presente procedimento di quello di ATPO n. R.G. 8164/2021, ritenuta la necessità, si è disposta la convocazione a chiarimenti del CTU già nominato nella fase di
ATPO. All'odierna udienza del 3 giugno 2025 è pronunciata sentenza di cui è data lettura.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte e nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis comma 4 e 6 c.p.c.
Nel caso di specie, il deposito della CTU è stato comunicato in data 11.01.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 07.02.2023. Il ricorso è stato depositato in data 01.03.2023.
Sempre in via preliminare, in ordine all'ammissibilità del ricorso, si osserva quanto segue.
Come è noto, il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. deve contenere, a pena di inammissibilità, specifici motivi di contestazione. Più precisamente, deve contenere l'esplicitazione dei vizi e delle omissioni della consulenza e le ragioni per le quali si ritiene che i vizi dedotti ovvero le omissioni abbiano inciso sulle risultanze e le conclusioni della consulenza tecnica, in considerazione della natura impugnatoria del giudizio e dell'oggetto del giudizio limitato all'accertamento del requisito sanitario (cfr. in tal senso tra le altre Cass.
9755/2019).
Ebbene, nel ricorso introduttivo parte opponente ha evidenziato il difetto di motivazione della consulenza tecnica, non avendo l'ausiliario adeguatamente motivato in relazione all'incidenza delle patologie diagnosticate sulla capacità lavorativa specifica della periziata.
Pertanto, ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali, con la conseguente ammissibilità dell'opposizione, si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.,
10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413). Pertanto, è stato convocato a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio, già nominato in fase di ATPO, affinché potesse valutare e motivare in ordine all'incidenza della patologia oculare sulla capacità lavorativa della ricorrente.
2 Questi, all'esito dell'analisi della documentazione in atti nonché all'esito di nuovi accertamenti clinico-strumentali specialistici, ha concluso per una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, ovvero nella misura richiesta per il diritto all'assegno ordinario d'invalidità.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha rilevato che il deficit visivo, come risultante dal
[... referto datato 02/12/2024 dell'UOC di Neurologia dell'AORN S. Anna e San Sebastiano
e dal certificato relativo alla visita oculistica effettuata il 04/03/2025 presso CP_2
l'Ambulatorio di Oculistica del Distretto Sanitario 21 dell' caratterizza CP_3
entrambe gli occhi ed è idoneo ad incidere sulla capacità della ricorrente di orientarsi nello spazio. Ha quindi evidenziato che ciò assume rilevanza in considerazione dell'attività svolta dalla ricorrente, determinando una riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa.
In ordine alla decorrenza, ha ritenuto che la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini della può essere ritenuta Pt_1
sussistente sin dal 29/11/2024 (data di effettuazione dei PEV, esame strumentale obiettivo).
Mentre, non assume alcuna rilevanza la certificazione medica più risalente e già versata in atti (cfr. certificato medico del 25/01/2017) in quanto carente in ordine alla concreta incidenza del deficit visivo sulla capacità della ricorrente.
Le conclusioni del consulente tecnico, per come cristallizzate nell'elaborato peritale integrativo depositato in data 26.3.2025, appaiono approfondite, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e, pertanto, sono condivise nella loro interezza e poste alla base della presente decisione. Difatti, il CTU, invitato a chiarimenti, ha preso in considerazione tutte le patologie dedotte in ricorso e risultanti dalla documentazione in atti, motivando adeguatamente in ordine al riconoscimento del requisito sanitario e della sua decorrenza.
Sulla scorta delle argomentazioni esposte, il ricorso va accolto e va accertato che la ricorrente
è invalida ai sensi dell'art. 1 l. 222/1984.
Le spese di lite, considerate entrambe le fasi del giudizio, si compensano integralmente tra le parti, atteso il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione.
CP_ Le spese di consulenza tecnica sono poste a carico dell' e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
3 a) accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è affetta da patologie che riducono la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini,
a meno di 1/3 ex art. 1 l. 222/84, con decorrenza dal 29 novembre 2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di CTU a carico dell' , come da separato decreto emesso in pari data. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, 3.6.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 3.6.2025, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1321/2023 cui è stata riunita quella di ATPO recante R.G. n.
8164/2021 vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Gennaro Caturano presso il cui studio sito in Caserta alla via Roma n. 26 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Itala
De Benedictis, Davide Catalano e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.03.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU CP_1 all'esito del procedimento per ATP iscritto al n. 8164/2021 R.G. e deducendo che le patologie di cui è affetta determinano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Tanto premesso, ha concluso per l'accertamento della sussistenza del requisito
1 sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L.
222/84), con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il convenuto eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Previa riunione al presente procedimento di quello di ATPO n. R.G. 8164/2021, ritenuta la necessità, si è disposta la convocazione a chiarimenti del CTU già nominato nella fase di
ATPO. All'odierna udienza del 3 giugno 2025 è pronunciata sentenza di cui è data lettura.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte e nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis comma 4 e 6 c.p.c.
Nel caso di specie, il deposito della CTU è stato comunicato in data 11.01.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 07.02.2023. Il ricorso è stato depositato in data 01.03.2023.
Sempre in via preliminare, in ordine all'ammissibilità del ricorso, si osserva quanto segue.
Come è noto, il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. deve contenere, a pena di inammissibilità, specifici motivi di contestazione. Più precisamente, deve contenere l'esplicitazione dei vizi e delle omissioni della consulenza e le ragioni per le quali si ritiene che i vizi dedotti ovvero le omissioni abbiano inciso sulle risultanze e le conclusioni della consulenza tecnica, in considerazione della natura impugnatoria del giudizio e dell'oggetto del giudizio limitato all'accertamento del requisito sanitario (cfr. in tal senso tra le altre Cass.
9755/2019).
Ebbene, nel ricorso introduttivo parte opponente ha evidenziato il difetto di motivazione della consulenza tecnica, non avendo l'ausiliario adeguatamente motivato in relazione all'incidenza delle patologie diagnosticate sulla capacità lavorativa specifica della periziata.
Pertanto, ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali, con la conseguente ammissibilità dell'opposizione, si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.,
10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413). Pertanto, è stato convocato a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio, già nominato in fase di ATPO, affinché potesse valutare e motivare in ordine all'incidenza della patologia oculare sulla capacità lavorativa della ricorrente.
2 Questi, all'esito dell'analisi della documentazione in atti nonché all'esito di nuovi accertamenti clinico-strumentali specialistici, ha concluso per una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, ovvero nella misura richiesta per il diritto all'assegno ordinario d'invalidità.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha rilevato che il deficit visivo, come risultante dal
[... referto datato 02/12/2024 dell'UOC di Neurologia dell'AORN S. Anna e San Sebastiano
e dal certificato relativo alla visita oculistica effettuata il 04/03/2025 presso CP_2
l'Ambulatorio di Oculistica del Distretto Sanitario 21 dell' caratterizza CP_3
entrambe gli occhi ed è idoneo ad incidere sulla capacità della ricorrente di orientarsi nello spazio. Ha quindi evidenziato che ciò assume rilevanza in considerazione dell'attività svolta dalla ricorrente, determinando una riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa.
In ordine alla decorrenza, ha ritenuto che la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini della può essere ritenuta Pt_1
sussistente sin dal 29/11/2024 (data di effettuazione dei PEV, esame strumentale obiettivo).
Mentre, non assume alcuna rilevanza la certificazione medica più risalente e già versata in atti (cfr. certificato medico del 25/01/2017) in quanto carente in ordine alla concreta incidenza del deficit visivo sulla capacità della ricorrente.
Le conclusioni del consulente tecnico, per come cristallizzate nell'elaborato peritale integrativo depositato in data 26.3.2025, appaiono approfondite, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e, pertanto, sono condivise nella loro interezza e poste alla base della presente decisione. Difatti, il CTU, invitato a chiarimenti, ha preso in considerazione tutte le patologie dedotte in ricorso e risultanti dalla documentazione in atti, motivando adeguatamente in ordine al riconoscimento del requisito sanitario e della sua decorrenza.
Sulla scorta delle argomentazioni esposte, il ricorso va accolto e va accertato che la ricorrente
è invalida ai sensi dell'art. 1 l. 222/1984.
Le spese di lite, considerate entrambe le fasi del giudizio, si compensano integralmente tra le parti, atteso il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione.
CP_ Le spese di consulenza tecnica sono poste a carico dell' e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
3 a) accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è affetta da patologie che riducono la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini,
a meno di 1/3 ex art. 1 l. 222/84, con decorrenza dal 29 novembre 2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di CTU a carico dell' , come da separato decreto emesso in pari data. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, 3.6.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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