Articolo 33 della Legge 24 aprile 1998, n. 128
Articolo 32Articolo 34
Versione
22 maggio 1998
Art. 33. (Imprese finanziarie: criteri di delega). 1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo e' delegato a emanare uno o piu' decreti legislativi per adeguare ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, societa' di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.
2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attivita' propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autorita' competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE , tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;
b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorita' competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorita' od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle proce- dure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attivita' di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere
preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza; c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attivita' di
controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorita' di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuita' dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.
Entrata in vigore il 22 maggio 1998