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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8257 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel. dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10421 R.G. dell'anno 2021 trattenuta in decisione nell'udienza del 13/02/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, vertente
TRA
, ( CF ) in persona del Presidente p.t. della Giunta Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo ( ) Parte_2 C.F._1 dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites per Notar di Barano Persona_1
d'Ischia del 14/3/2018, rep. N.33646 e provvedimento autorizzativo, con essa elettivamente domiciliata in Napoli, Via S. Lucia n. 81,
- opponente -
E
(CF ), con sede legale in Napoli al Centro Direzionale, isola Controparte_1 P.IVA_2
E4, in persona del legale rappresentante p.t. nella qualità di impresa mandataria capogruppo del costituito con il Controparte_2 Controparte_3
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Marasca (C.F. P.IVA_3
1 ) e con questi elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Carsana in C.F._2
Napoli alla via Melisurgo n. 44.
- opposta -
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 13.2.2025 così concludevano: parte opponente si riportava alle conclusioni già rassegnate nell'opposizione a decreto ingiuntivo e nella memoria ex art 183 comma VI n 1 c.p.c. ossia: «accertare e dichiarare l'inesistenza dei requisiti di cui all'art. 633 cpc , e conseguentemente, in accoglimento della proposta opposizione, accertare l'intervenuto pagamento e revocare il decreto ingiuntivo n. 1508/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli. In ogni caso rigettare la domanda siccome inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata, mancando un valido titolo contrattuale;
condannare l'opposta al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di lite.»;
parte opposta : « si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta (n.d.r. rigettare la spiegata opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto;
sempre nel merito, in via subordinata, nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare in ogni caso il diritto della al pagamento dei corrispettivi contrattuali già oggetto Controparte_1 della pretesa monitoria nell'ammontare richiesto nel ricorso monitorio e successivamente liquidato nel decreto ingiuntivo opposto, ovvero nel diverso ammontare che dovesse risultare dovuto all'esito del presente giudizio e della eventuale dimostrazione da parte dell'opposta dell'avvenuto pagamento, anche parziale, degli importi ingiunti e conseguentemente condannare
l'Amministrazione opponente al pagamento della predetta somma e degli interessi di mora sugli stessi maturati, al tasso speciale di mora indicato in ricorso;
condannare in ogni caso
l'Amministrazione opponente alla refusione delle spese processuali, comprensive di rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge).
In via subordinata qualora sia accertato l'integrale pagamento delle fatture azionate in via monitoria chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1508 del 2021, emesso dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, su ricorso della (d'ora in poi , nella Controparte_1 CP_1 qualità di mandataria capogruppo del Raggruppamento temporaneo d'Imprese costituito da essa
2 con il veniva ingiunto alla CP_1 Controparte_3 Pt_1 il pagamento della somma di € 42.982,88 oltre interessi come previsti nelle condizioni
[...] di contratto dalla domanda al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, quali somme ancora dovute in virtù di un “Ordine diretto di acquisto”, l'ordine n. 544821 del 21.12.2012, avendo l' aderito alla convenzione stipulata in data 17.07.2012 tra e Parte_3 CP_4 la per l'affidamento dei “Servizi di Facility Management per immobili adibiti CP_1 prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni”, Lotto 10, ai sensi dell'art. 26 della L. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 L. 388\2000. In particolare, con l'ordine in precedenza citato erano stati individuati i servizi di facility management da attivare presso diversi immobili costituenti sede degli uffici del Parte_4
2. Avverso il decreto ingiuntivo, con atto di citazione notificato in data 12.4.2021 proponeva
[...] opposizione la eccependo che il suddetto credito era stato completamente Parte_1 corrisposto come già lasciava trasparire la nota di riscontro alla messa in mora inviata dalla
[...] in data 4.12.2019 e come provato dalla documentazione che depositava in atti. CP_1
3. Rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, erano concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. . Indi, in assenza di prove orali da assumere, vari erano i rinvii concessi per una composizione bonaria della vicenda, sino a giungere all'udienza del 13.2.2025 allorquando le parti precisavano le conclusioni in epigrafe indicate e la causa era assegnata alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. L'opposizione proposta è fondata e va accolta in ragione delle argomentazioni che di seguito si espongono.
La ha eccepito di aver provveduto ben prima del deposito del ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo al pagamento delle fatture indicate come insolute, alcune in verità solo per residui, da
CP_1
In particolare dalla documentazione prodotta emerge che :
- la fattura n. 3094E del 30.06.2015 per euro € 1.087,22 risulta liquidata con il mandato di pagamento n. 841 del 31/7/20217;
- la fattura n. 9534E del 31.12.2015 per € 10.613,02 è stata liquidata con il mandato di pagamento n.
178 del 23/2/2016;
- la fattura n. 241E del 31.12.2015 in realtà rappresentava un credito per l'Amministrazione pari ad
€ 0,30 ;
- la fattura n. 6685E del 29.08.2016 per l'importo residuo di € 5.466,89 richiesto risulta liquidata con il mandato di pagamento n. 1375 del 25/11/2016;
3 - la fattura n. 4790E del 20.06.2016 per l'importo residuo richiesto di € 22,47 è stata liquidata con “con il mandato di pagamento n. 1375 del 25/11/2016”;
- la fattura n. 8459E del 14.09.2017 per l'importo residuo richiesto di € 25.075,74 dopo una nota di credito di la n. 15 E datata 28.2.2017, è stata liquidata con il mandato n 193/2018 ; CP_1
- le fatture 10697E del 14.12.2016 per l'importo residuo richiesto di € 645,34 e la fattura 11856E del 31.12.2016 per l' importo residuo richiesto di € 39,98 sono state liquidate con mandato di pagamento n. 00229 del 15/03/2017° seguito di determina del 7.3.2017;
- la fattura n. 5086E del 09.06.2017 per l'importo residuo di € 29,51 liquidata con mandato del
15.12.2017 successivo alla determina n.. 866 del 14/12/2017.
Parte opponente ha provveduto non solo a depositare le determine e i mandati di pagamento, ma anche le copie delle ricevute di avvenuto pagamento, documentazione quest'ultima non contestata specificamente dalla CP_1
Tutti i pagamenti sono intervenuti prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e per alcune delle fatture in precedenza indicate la aveva fornito riscontro dei pagamenti Parte_1 effettuati già nel dicembre 2019 e nel gennaio 2020 (ad esempio, con riferimento alle fatture n.
6685 E del 2016, la 4790E del 2016 la 5086 E del 2017); per altre fatture non vi era stato nessun tentativo stragiudiziale di ottenere il pagamento o, comunque, chiarimenti da parte della
[...]
CP_1
Anche con riferimento alle fatture n 8459 E del e 10697E, i cui crediti portati sono stati interessati da storni effettuati nel mese di febbraio 2017 dalla il residuo risulta pagato con i CP_1 mandati rispettivamente n. 193/2018 e 229/2017 depositati, sicché contrariamente a quanto ancora affermato in sede di comparsa conclusionale dalla difesa della nessun debito CP_1 residua.
Tali circostanze impediscono chiaramente una pronuncia di cessazione della materia del contendere non trattandosi di circostanza sopravvenute alla pendenza della lite, richiesta a dire il vero formulata dalla difesa della parte opposta solo in sede di precisazione delle conclusioni ma poi, di fatto, abbandonata in sede di comparsa conclusionale.
Del resto, parte opposta in sede di conclusionali non solo insiste per ottenere la condanna della al pagamento del residuo a suo dire non corrisposto con riferimento alle fatture Parte_1
n 8459 E del e 10697E in precedenza citate, ma anche degli interessi di mora in allegando che ove ritenuti provati i pagamenti sarebbero avvenuti in ritardo da parte dell'Amministrazione rispetto alla trasmissione delle fatture.
Ebbene, sul punto, la convenzione depositata in atti prevede all'art 10 quanto ai corrispettivi e modalità di pagamento che “I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale nel
4 rispetto della procedura di cui al capitolo 11 del capitolato tecnico e saranno corrisposti dalle amministrazioni contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle medesime amministrazioni contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'amministrazione contraente ovvero via fax al numero Indicato principale di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle condizioni generali e accreditati a spese dell'amministrazione contraenti su uno dei conti correnti indicati all'impresa mandataria nell'allegato g conti correnti dedicati alla presente convenzione. Il fornitore dichiara che tali predetti conti operano nel rispetto della legge 13 agosto 2010 numero 136 s.m.i.
(comma 3) “.
Ciò posto, parte opposta non ha allegato né documentato per nessuna delle fatture in atti la data di trasmissione all'amministrazione (in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo vi sono solo copia per estratto dei registri IVA 2015, 2016 e 2017) ragione per la quale non è possibile per il Tribunale verificare l'eventuale ritardo e la sua entità ai fine della condanna invocata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, l'opposizione va integralmente accolta e il decreto ingiuntivo emesso revocato, il che consente, altresì, di non indugiare in forza del principio della ragione più liquida su ogni ulteriore questione e, in particolare, sulla eccepita insussistenza di un valido rapporto contrattuale tra l'Amministrazione e la parte opposta per mancanza della forma scritta ad substatiam del contratto, eccezione sollevata da parte opponente a far data dal deposito delle memorie ex art 183 comma VI c.p.c.
5. La soccombenza regola il governo delle spese processuali e parte opposta va condannata al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del
D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad euro
56.000 in base al disputatum), con riferimento alle quattro fasi e con valori tra i minimi e i medi attese le questioni di non particolare difficoltà oggetto del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa n.
1508 del 2021;
2) Condanna nella qualità di impresa mandataria capogruppo del Controparte_1
costituito con il Controparte_2 Controparte_3
, al pagamento delle spese di lite in favore della che si liquidano in
[...] Parte_1
5 euro 545,00 per spese ed euro 5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21/5/2025.
Il Giudice rel Il Presidente
(dott.ssa Ornella Minucci) (dott. Leonardo Pica)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel. dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10421 R.G. dell'anno 2021 trattenuta in decisione nell'udienza del 13/02/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, vertente
TRA
, ( CF ) in persona del Presidente p.t. della Giunta Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo ( ) Parte_2 C.F._1 dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites per Notar di Barano Persona_1
d'Ischia del 14/3/2018, rep. N.33646 e provvedimento autorizzativo, con essa elettivamente domiciliata in Napoli, Via S. Lucia n. 81,
- opponente -
E
(CF ), con sede legale in Napoli al Centro Direzionale, isola Controparte_1 P.IVA_2
E4, in persona del legale rappresentante p.t. nella qualità di impresa mandataria capogruppo del costituito con il Controparte_2 Controparte_3
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Marasca (C.F. P.IVA_3
1 ) e con questi elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Carsana in C.F._2
Napoli alla via Melisurgo n. 44.
- opposta -
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 13.2.2025 così concludevano: parte opponente si riportava alle conclusioni già rassegnate nell'opposizione a decreto ingiuntivo e nella memoria ex art 183 comma VI n 1 c.p.c. ossia: «accertare e dichiarare l'inesistenza dei requisiti di cui all'art. 633 cpc , e conseguentemente, in accoglimento della proposta opposizione, accertare l'intervenuto pagamento e revocare il decreto ingiuntivo n. 1508/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli. In ogni caso rigettare la domanda siccome inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata, mancando un valido titolo contrattuale;
condannare l'opposta al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di lite.»;
parte opposta : « si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta (n.d.r. rigettare la spiegata opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto;
sempre nel merito, in via subordinata, nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare in ogni caso il diritto della al pagamento dei corrispettivi contrattuali già oggetto Controparte_1 della pretesa monitoria nell'ammontare richiesto nel ricorso monitorio e successivamente liquidato nel decreto ingiuntivo opposto, ovvero nel diverso ammontare che dovesse risultare dovuto all'esito del presente giudizio e della eventuale dimostrazione da parte dell'opposta dell'avvenuto pagamento, anche parziale, degli importi ingiunti e conseguentemente condannare
l'Amministrazione opponente al pagamento della predetta somma e degli interessi di mora sugli stessi maturati, al tasso speciale di mora indicato in ricorso;
condannare in ogni caso
l'Amministrazione opponente alla refusione delle spese processuali, comprensive di rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge).
In via subordinata qualora sia accertato l'integrale pagamento delle fatture azionate in via monitoria chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1508 del 2021, emesso dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, su ricorso della (d'ora in poi , nella Controparte_1 CP_1 qualità di mandataria capogruppo del Raggruppamento temporaneo d'Imprese costituito da essa
2 con il veniva ingiunto alla CP_1 Controparte_3 Pt_1 il pagamento della somma di € 42.982,88 oltre interessi come previsti nelle condizioni
[...] di contratto dalla domanda al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, quali somme ancora dovute in virtù di un “Ordine diretto di acquisto”, l'ordine n. 544821 del 21.12.2012, avendo l' aderito alla convenzione stipulata in data 17.07.2012 tra e Parte_3 CP_4 la per l'affidamento dei “Servizi di Facility Management per immobili adibiti CP_1 prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni”, Lotto 10, ai sensi dell'art. 26 della L. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 L. 388\2000. In particolare, con l'ordine in precedenza citato erano stati individuati i servizi di facility management da attivare presso diversi immobili costituenti sede degli uffici del Parte_4
2. Avverso il decreto ingiuntivo, con atto di citazione notificato in data 12.4.2021 proponeva
[...] opposizione la eccependo che il suddetto credito era stato completamente Parte_1 corrisposto come già lasciava trasparire la nota di riscontro alla messa in mora inviata dalla
[...] in data 4.12.2019 e come provato dalla documentazione che depositava in atti. CP_1
3. Rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, erano concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. . Indi, in assenza di prove orali da assumere, vari erano i rinvii concessi per una composizione bonaria della vicenda, sino a giungere all'udienza del 13.2.2025 allorquando le parti precisavano le conclusioni in epigrafe indicate e la causa era assegnata alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. L'opposizione proposta è fondata e va accolta in ragione delle argomentazioni che di seguito si espongono.
La ha eccepito di aver provveduto ben prima del deposito del ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo al pagamento delle fatture indicate come insolute, alcune in verità solo per residui, da
CP_1
In particolare dalla documentazione prodotta emerge che :
- la fattura n. 3094E del 30.06.2015 per euro € 1.087,22 risulta liquidata con il mandato di pagamento n. 841 del 31/7/20217;
- la fattura n. 9534E del 31.12.2015 per € 10.613,02 è stata liquidata con il mandato di pagamento n.
178 del 23/2/2016;
- la fattura n. 241E del 31.12.2015 in realtà rappresentava un credito per l'Amministrazione pari ad
€ 0,30 ;
- la fattura n. 6685E del 29.08.2016 per l'importo residuo di € 5.466,89 richiesto risulta liquidata con il mandato di pagamento n. 1375 del 25/11/2016;
3 - la fattura n. 4790E del 20.06.2016 per l'importo residuo richiesto di € 22,47 è stata liquidata con “con il mandato di pagamento n. 1375 del 25/11/2016”;
- la fattura n. 8459E del 14.09.2017 per l'importo residuo richiesto di € 25.075,74 dopo una nota di credito di la n. 15 E datata 28.2.2017, è stata liquidata con il mandato n 193/2018 ; CP_1
- le fatture 10697E del 14.12.2016 per l'importo residuo richiesto di € 645,34 e la fattura 11856E del 31.12.2016 per l' importo residuo richiesto di € 39,98 sono state liquidate con mandato di pagamento n. 00229 del 15/03/2017° seguito di determina del 7.3.2017;
- la fattura n. 5086E del 09.06.2017 per l'importo residuo di € 29,51 liquidata con mandato del
15.12.2017 successivo alla determina n.. 866 del 14/12/2017.
Parte opponente ha provveduto non solo a depositare le determine e i mandati di pagamento, ma anche le copie delle ricevute di avvenuto pagamento, documentazione quest'ultima non contestata specificamente dalla CP_1
Tutti i pagamenti sono intervenuti prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e per alcune delle fatture in precedenza indicate la aveva fornito riscontro dei pagamenti Parte_1 effettuati già nel dicembre 2019 e nel gennaio 2020 (ad esempio, con riferimento alle fatture n.
6685 E del 2016, la 4790E del 2016 la 5086 E del 2017); per altre fatture non vi era stato nessun tentativo stragiudiziale di ottenere il pagamento o, comunque, chiarimenti da parte della
[...]
CP_1
Anche con riferimento alle fatture n 8459 E del e 10697E, i cui crediti portati sono stati interessati da storni effettuati nel mese di febbraio 2017 dalla il residuo risulta pagato con i CP_1 mandati rispettivamente n. 193/2018 e 229/2017 depositati, sicché contrariamente a quanto ancora affermato in sede di comparsa conclusionale dalla difesa della nessun debito CP_1 residua.
Tali circostanze impediscono chiaramente una pronuncia di cessazione della materia del contendere non trattandosi di circostanza sopravvenute alla pendenza della lite, richiesta a dire il vero formulata dalla difesa della parte opposta solo in sede di precisazione delle conclusioni ma poi, di fatto, abbandonata in sede di comparsa conclusionale.
Del resto, parte opposta in sede di conclusionali non solo insiste per ottenere la condanna della al pagamento del residuo a suo dire non corrisposto con riferimento alle fatture Parte_1
n 8459 E del e 10697E in precedenza citate, ma anche degli interessi di mora in allegando che ove ritenuti provati i pagamenti sarebbero avvenuti in ritardo da parte dell'Amministrazione rispetto alla trasmissione delle fatture.
Ebbene, sul punto, la convenzione depositata in atti prevede all'art 10 quanto ai corrispettivi e modalità di pagamento che “I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale nel
4 rispetto della procedura di cui al capitolo 11 del capitolato tecnico e saranno corrisposti dalle amministrazioni contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle medesime amministrazioni contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'amministrazione contraente ovvero via fax al numero Indicato principale di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle condizioni generali e accreditati a spese dell'amministrazione contraenti su uno dei conti correnti indicati all'impresa mandataria nell'allegato g conti correnti dedicati alla presente convenzione. Il fornitore dichiara che tali predetti conti operano nel rispetto della legge 13 agosto 2010 numero 136 s.m.i.
(comma 3) “.
Ciò posto, parte opposta non ha allegato né documentato per nessuna delle fatture in atti la data di trasmissione all'amministrazione (in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo vi sono solo copia per estratto dei registri IVA 2015, 2016 e 2017) ragione per la quale non è possibile per il Tribunale verificare l'eventuale ritardo e la sua entità ai fine della condanna invocata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, l'opposizione va integralmente accolta e il decreto ingiuntivo emesso revocato, il che consente, altresì, di non indugiare in forza del principio della ragione più liquida su ogni ulteriore questione e, in particolare, sulla eccepita insussistenza di un valido rapporto contrattuale tra l'Amministrazione e la parte opposta per mancanza della forma scritta ad substatiam del contratto, eccezione sollevata da parte opponente a far data dal deposito delle memorie ex art 183 comma VI c.p.c.
5. La soccombenza regola il governo delle spese processuali e parte opposta va condannata al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del
D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad euro
56.000 in base al disputatum), con riferimento alle quattro fasi e con valori tra i minimi e i medi attese le questioni di non particolare difficoltà oggetto del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa n.
1508 del 2021;
2) Condanna nella qualità di impresa mandataria capogruppo del Controparte_1
costituito con il Controparte_2 Controparte_3
, al pagamento delle spese di lite in favore della che si liquidano in
[...] Parte_1
5 euro 545,00 per spese ed euro 5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21/5/2025.
Il Giudice rel Il Presidente
(dott.ssa Ornella Minucci) (dott. Leonardo Pica)
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