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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4500 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
3836/2021 posta in deliberazione il giorno 19/03/2025
TRA
Parte_1 P.IVA_1
Avv. CUOCOLO LORENZO;
( ) VIA Controparte_1 C.F._1
MAMELI, 3/19 A 16122 GENOVA;
E
) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
) Controparte_3 P.IVA_3
Avv.
E
VALDATA LUCA ) C.F._2
Avv.
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 17598/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. a proposto appello avverso la sentenza in oggetto Parte_1 con le quali erano state respinte le seguenti domande: “1) disapplicare il decreto n. 1865 del 5 agosto 2015, in quanto illegittimo;
2) accertare la mancata risoluzione del rapporto contrattuale intercorrente tra la e CP_4 Controparte_3 [...]
; 3) condannare il Controparte_5 [...]
al pagamento dell'importo di contributo non erogato, pari ad € Controparte_5
148.681,00; 4) condannare il al Controparte_5 risarcimento dei danni patiti o patiendi dalla ricorrente;
5) in via subordinata, accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto un equo indennizzo ai sensi dell'art. 21- quinquies, legge n. 241/1990”.
Si è costituito in giudizio il appellato, instando per il rigetto dell'appello. CP_5
All'esito dell'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2 La vicenda processuale è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite – notificato al quale Controparte_3 litisconsorte necessario ed al liquidatore giudiziale nominato in sede di omologa del concordato della – la parte attrice, evocando in giudizio Parte_1 il , ha chiesto al tribunale di: Controparte_5
"nel merito: 1) disapplicare il decreto n. 1865 del 5 agosto 2015, in quanto illegittimo;
2) accertare la mancata risoluzione del rapporto contrattuale intercorrente tra la CP_4
e ; 3) Controparte_3 Controparte_5 condannare il al pagamento Controparte_5 dell'importo di contributo non erogato, pari ad € 148.681,00; 4) condannare il
[...]
al risarcimento dei danni patiti o patiendi Controparte_5 dalla ricorrente;
5) in via subordinata, accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto un equo indennizzo ai sensi dell'art. 21- quinquies, legge n. 241/1990”. A motivo di tali domande, ha rappresentato: - di essere una società di capitali avente come oggetto sociale la commercializzazione di materiale informatico, software e hardware, nonché la realizzazione e vendita di servizi informatici;
- di essere inoltre impegnata anche nella prestazione di servizi informatici nell'ambito di progetti di ricerca innovativi, finanziati con risorse pubbliche o private;
- che in data 22 novembre 2005 l'esponente, unitamente ad altre cinque imprese ed all'Università degli Studi di Sassari, presentava al la domanda-progetto n. DM28132, finalizzata allo “sviluppo di prodotti CP_6 biotecnologici per diagnostica e ricerca medica”: in particolare, il progetto prevedeva la realizzazione di un tonometro prototipale per il monitoraggio dei parametri di
2 funzionamento del sistema cardiovascolare;
- che con D.D. n. 1590 del 27 luglio 2006, il ammetteva la domanda progetto alle agevolazioni a valere sul Fondo per le CP_5
Agevolazioni alla Ricerca, di cui al d. lgs. n. 297/1999, ed in particolare concedeva al progetto della CPI un'agevolazione sino a concorrenza di € 279.366,00, a titolo di contributo nella spesa, nonché un'agevolazione fino a concorrenza di € 348.658,00, a titolo di credito (finanziamento) agevolato che in data 18 maggio 2007 tutti i soggetti partecipi dell'iniziativa stipulavano, con il , in qualità di Controparte_3 concessionaria del , un contratto di finanziamento, che dettava puntuali CP_5 indicazioni sia in merito alle tempistiche di realizzazione e rendicontazione del progetto, sia in merito alle tempistiche di erogazione del credito agevolato;
- che l'esponente dava inizio agli investimenti in data 1 gennaio 2007 e li ultimava in data 30 giugno 2009, affrontando il complessivo esborso di € 602.434,62, come da documentazione in atti: realizzava quindi il tonometro prototipale previsto nella domanda/progetto ammessa alle agevolazioni;
- che la medesima rendicontava tutti gli investimenti affrontati, presentando i SAL previsti alla chiusura di ogni esercizio, e la relazione finale in data 2 settembre 2009; - che ad onta del regolare assolvimento degli impegni assunti dalla Ditta beneficiaria, il si limitava ad erogare la somma di € 83.809,80, a titolo di CP_5 anticipazione - pari al 30% - sul contributo alla spesa, nonché la somma di € 67.740,90, a titolo di prima quota del finanziamento (credito) agevolato, di cui veniva rimborsata la prima rata semestrale, scaduta il 29 giugno 2012, dell'importo di € 7.452,01; - che in data 6 marzo 2014 il si riconosceva esplicitamente debitore del saldo del CP_5 contributo alla spesa, per l'ammontare di € 148.681,00; - che tuttavia, le condizioni finanziarie dell'esponente, a seguito della crisi economica globale, subivano un drastico peggioramento, sicché questa presentava al tribunale di Genova, in data 16 giugno 2014, una domanda di concordato preventivo (liquidatorio): la domanda, al termine dell'iter previsto dalla legge, veniva omologata con decreto n. 16/2015 in data 18 settembre 2015, con cui il tribunale nominava il liquidatore giudiziale nella persona del dott. Luca Valdata;
- che in tale contesto il , con nota del 8 giugno 2015, dichiarava di CP_5 vantare, nei riguardi dell'esponente, il complessivo credito di € 71.467,78, di cui € 60.292,34 quale residuo della rata di finanziamento agevolato già erogata e non restituita, ed il resto a titolo di interessi convenzionali al 10 giugno 2015, oltre ulteriori interessi al saldo;
nella stessa nota annunciava di essere in articolo di predisporre la revoca delle agevolazioni concesse a titolo di “credito agevolato”, a seguito Cont dell'ammissione della lla procedura di concordato;
- che successivamente, con decreto n. 1865 del 5 agosto 2015, il disponeva la revoca dell'intera CP_5 agevolazione concessa con D.D. n. 1590/Ric. del 27 luglio 2006, sia a titolo di credito agevolato sia a titolo di contributo alla spesa, disponendo farsi luogo al recupero di tutte le somme erogate, oltre interessi: il decreto, dapprima comunicato esclusivamente al Commissario Giudiziale, veniva infine notificato all'esponente con nota prot. 27360 del 22 dicembre 2015; - che con nota prot. 1212 del 25 gennaio 2016, il Ministero comunicava di avere proceduto alla compensazione del credito già dichiarato verso la società ammessa al concordato, con il credito vantato da quest'ultima a valere sul Progetto FIRB n. RBNE07C4R9_007, dell'importo di € 94.832,00, sì da non avere null'altro a pretendere nei riguardi della nondimeno, il ometteva di CP_4 CP_5
3 versare la differenza a credito dell'esponente, eccedente l'importo sino a concorrenza del quale aveva operato la compensazione. Tanto esposto in fatto, la parte attrice ha argomentato, in diritto che: (i) il provvedimento di revoca delle agevolazioni fosse illegittimo per “irragionevolezza, illegittimità, ingiustizia manifesta”, ed in quanto Cont motivato dalla sopravvenuta apertura del concordato preventivo a carico della allorquando questa era andata incontro ad una forte crisi finanziaria a causa degli inadempimenti dello stesso;
(ii) in particolare quest'ultimo, in violazione CP_5 dell'art.5, comma 36 del d.m. n. 593/2000, nonché dell'art. 13 del contratto di finanziamento, aveva omesso di dar corso all'erogazione del saldo del contributo alla spesa, nonostante avrebbe dovuto autorizzare il pagamento entro “90 giorni dalla ricezione da parte del soggetto convenzionato della documentazione attestante il diritto il diritto alla erogazione stessa”, sì da limitarsi al versamento di una somma pari al 30% del contributo, e di una somma inferiore al 20% del credito agevolato;
(iii) ancora, il provvedimento di revoca doveva reputarsi illegittimo per “violazione dei princìpi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 c.c.”, per
“abuso del diritto”, “violazione degli artt. 1455 e 1458 c.c.”, per “violazione e falsa applicazione dell'art. 21- quinquies legge n. 241/1990” e per lesione del legittimo affidamento;
(iv) in particolare, a termini dell'art. 21-quinquiues l. n. 241/1990, ed in virtù del principio generale codificato all'art. 1458 c.c., il provvedimento non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva, con la conseguenza di inficiare le agevolazioni concesse in favore di un progetto già interamente realizzato;
(v) il provvedimento in questione configurava inoltre un abuso del diritto giacché, in violazione del principio di buona fede contrattuale, seguiva all'inadempimento dello stesso , e produceva CP_5 la risoluzione integrale del rapporto di sovvenzione, anche nella parte relativa al contributo alla spesa, ove non si era verificato alcun inadempimento della Ditta beneficiaria;
inoltre non sussisteva, nel caso di specie, un inadempimento grave e come tale idoneo a produrre l'irreversibile alterazione del sinallagma contrattuale (art. 1455 c.c.), giacché (oltretutto) la crisi finanziaria apertasi a carico dell'impresa era stata innescata dal ritardo del , nel pagamento del saldo del contributo (a fondo CP_5 perduto) alla spesa;
(vi) il provvedimento di revoca era stato adottato in termini di automatismo conseguente all'ammissione della Ditta beneficiaria alla procedura di concordato preventivo, allorché invece – avuto riguardo all'art. 5, comma 36, d.m. n. 593/2000, nonché all'art. 13 del contratto di finanziamento, ancora agli artt. 169-bis e 186-bis della legge fallimentare – tale automatismo non fosse previsto da alcuna norma di legge o di contratto, ed anzi escluso dalla ratio della procedura di concordato preventivo;
(vii) in particolare, a termini delle norme indicate il provvedimento avrebbe potuto essere adottato solo all'esito di un'apposita istruttoria, e della verifica delle condizioni legittimanti la revoca - oltretutto integrale - delle agevolazioni concesse all'impresa: di tale istruttoria non risultava alcun accenno, nella motivazione dell'atto; (viii) era ravvisabile, nel caso di specie, anche la violazione dell'art.7, legge n. 241/1990, giacché la comunicazione dell'avvio del procedimento preordinato alla revoca era stata notificata al commissario giudiziale nominato in sede di concordato, non già alla società ammessa alla procedura, che non aveva perso la propria capacità giuridica e negoziale, essendosi verificato esclusivamente lo spossessamento attenuato di cui all'art. 167 l. fall.
4 Per tali ragioni ha rassegnato le conclusioni su riportate, chiedendo favore delle spese della lite.
1.2 Mentre la Banca Concessionaria è rimasta contumace, si è costituito in giudizio il , a Controparte_5 [...]
. Quest'ultima ha riepilogato le vicende costituenti Controparte_7 antefatto e motivo della lite. Tra l'altro, ha evidenziato che: - i titolari del progetto ammesso alle agevolazioni, tra cui la solamente in data 20 febbraio 2014 CP_4 facevano pervenire al la richiesta di erogazione a saldo, corredata dalla relazione CP_6 finale da parte della Banca concessionaria;
- in data 1° luglio 2014 il Ministero notificava alla un avviso di morosità, a seguito dell'omesso versamento di CP_4 diverse rate di rimborso del finanziamento agevolato, rammentando che, come previsto nel contratto di finanziamento, “il mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta alle scadenze stabilite”, avrebbe dato “facoltà al Ministero di revocare le agevolazioni concesse, con le conseguenze previste dal contratto di finanziamento stesso”; - sussistendo un credito della Ditta, nella percezione del saldo del contributo alla spesa, il ne tentava il pagamento, senza esito, venendo ad apprendere in data successiva CP_5 che la CAP S.r.l. aveva mutato la propria denominazione sociale (in ed era CP_4 stata ammessa alla procedura di concordato preventivo;
- il depositava quindi, CP_5 in seno alla procedura concordataria, la propria dichiarazione di credito, per l'ammontare di € 71.467,78 (per sorte rimasta insoluta del finanziamento agevolato ed interessi calcolati al 10 giugno 2015), e tale somma veniva riconosciuta dovuta dal commissario giudiziale, nella proposta concordataria;
- con Decreto Ministeriale del 5 agosto 2015 il Ministero faceva luogo alla revoca integrale dell'agevolazione, con contestuale disimpegno delle somme ancora non erogate e recupero di tutte le somme percepite dalla Ditta beneficiaria. Tanto esposto in fatto, l'Avvocatura ha quindi soggiunto che - al Ministero non potesse imputarsi la crisi economica e finanziaria che aveva investito l'azienda in titolarità della dal momento che (oltretutto) aveva CP_4 ricevuto l'istanza di erogazione del saldo solo nel gennaio 2014, allorquando la CP_4 già versava in situazione di conclamata morosità nel pagamento dei ratei di
[...] rimborso del finanziamento agevolato;
- il provvedimento di “revoca” non fosse espressivo di poteri di autotutela, ovvero amministrativi in senso stretto, né della diversa riconsiderazione dell'interesse pubblico sotteso all'operazione, sì da risultare inconferente il richiamo all'art. 21-quinquies, legge n. 241/1990; piuttosto, trattandosi dell'esercizio di un diritto potestativo attribuito, all'Amministrazione, dalla legge e dal contratto, la medesima avrebbe potuto rescindere anticipatamente il rapporto contrattuale in presenza di inadempimenti della Ditta beneficiata;
- non fosse infine vero che la Ditta beneficiata era rimasta all'oscuro dell'avvio del procedimento di revoca, avendo ricevuto l'avviso di morosità indirizzatole (a mezzo pec) in data 1° luglio 2014, avendo avuto formale notizia della dichiarazione di credito in data 8 giugno 2015, ed avendo prescelto di restare inerte. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto delle istanze di controparte, con il favore delle spese della lite.
1.3 I fatti controversi sono rimasti sostanzialmente invariati all'esito dell'assegnazione dei termini consecutivi di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; la causa, ritenuta non bisognevole dell'istruttoria orale indicata dalla difesa attrice, è pervenuta all'udienza del 16 settembre 2020, ove le parti hanno
5 precisato le rispettive conclusioni come da verbale;
è stata quindi trattenuta in decisione, con termini di legge per note conclusive e di replica.
3. L'appello è manifestamente infondato.
A fronte della corretta motivazione della sentenza, estremamente analitica e che ha posto in evidenza plurimi e autonome ragione di legittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni, richiamando la documentazione contrattuale e la costante giurisprudenza in materia .
Il Tribunale aveva infatti osservato: “ Le domande principali in citazione sono infondate, e vanno quindi respinte, per quanto di seguito osservato.
3.1 Non occorre ripetere (se non sinteticamente) che il disponeva la Controparte_5 risoluzione del rapporto originato dal Decreto Direttoriale n. 1590 del 27 luglio 2007 (all. 1 al fascicolo di parte attrice) e dall'accessivo “contratto di finanziamento in forma di credito agevolato e contributo nella spesa” (all. 3 ivi), in ragione del fatto che: (a) la parte attrice aveva maturato una morosità nel pagamento di cinque rate del piano di ammortamento del
“credito agevolato”, per la quota già erogata di € 67.740,90 (v. par. 7 della premessa in fatto della citazione, e la motivazione del provvedimento di revoca, all. 13 al fascicolo della parte attrice, sopra trascritta); (b)la parte attrice era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, circostanza questa di cui l'Amministrazione era stata notiziata in data 3 marzo
2015 (v. sempre la motivazione del provvedimento all. 13 cit.). Nessuna di tali circostanze risulta contestata dalla parte attrice: questa ha infatti ammesso di avere pagato esclusivamente la prima rata di rimborso del credito agevolato, scaduta in data 30 giugno 2012 (v. il par. 7 della premessa in fatto della citazione); d'altronde è in atti la documentazione attestante l'ammissione della società alla procedura di concordato (v. ad esempio gli all. 10 e 11 al fascicolo della parte attrice). Piuttosto, la difesa attrice ha (in sintesi) affermato che né il mancato versamento delle rate di rimborso del credito agevolato, né l'ammissione alla procedura concorsuale, configurassero di per sé ragione sufficiente di risoluzione, perché: (a) la rescissione dell'intero rapporto di agevolazione non era prevista, alla stregua di un automatismo (art. 1456 c.c.), né dalle norme di riferimento (d.m. n.593/2000) né dal titolo amministrativo (D.D. prot. n. 1590 del 27 luglio 2006) e negoziale (contratto in data 18 maggio
2007); (b) la Ditta beneficiaria aveva oltretutto regolarmente completato il progetto di ricerca sovvenuto, come pacifico ed esplicitamente riconosciuto anche dal;
(c) la Ditta CP_5 beneficiaria non aveva potuto rispettare il piano di ammortamento sia per la crisi finanziaria che aveva investito anche il settore informatico dall'anno 2009, sia per l'inadempimento del
6 stesso, che aveva omesso di versare il saldo del “Contributo nella Spesa” nei termini CP_5 previsti dal contratto;
(d) tutto ciò avrebbe dovuto condurre ad escludere la ricorrenza di un inadempimento grave e giuridicamente rilevante agli effetti dell'art. 1455 c.c., come tale idoneo ad alterare irreversibilmente il sinallagma dell'intero rapporto di agevolazione. In contrario, si osserva che la clausola n. 7 del già nominato “Contratto di Finanziamento in forma di
Credito Agevolato e Contributo nella Spesa” (all. 3 cit.)4, giustappunto dedicata al “rimborso” delle agevolazioni, prevedeva testualmente: “il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al Ministero di revocare l'agevolazione, con le conseguenze di cui all'art. 13”. Che è poi quanto si legge nell'avviso di morosità reso disponibile sul sistema SIRIO e notificato alla società attrice in data 1° luglio
2014 (all. 10 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato): “si ricorda che il prossimo 1° gennaio
2015 scade il termine per il versamento in oggetto indicato … per un totale di Euro 7.621,36.
Ad oggi risultano inoltre da versare gli ulteriori importi relativi a mancati/minori/ritardati versamenti di rate precedenti indicati anch'essi nell'allegato elenco (per un totale di Euro
31.729,33). Al riguardo si comunica che, come previsto dalla normativa di riferimento e dal contratto di finanziamento “il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze stabilite dai piani di ammortamento dà facoltà a questo Ministero di revocare le agevolazioni concesse, con le conseguenze previste dal contratto di finanziamento stesso”. Dal prospetto allegato alla missiva datata luglio 2014, e che la parte attrice non ha contestato di avere ricevuto, si evince inoltre che – oltre ad un ridottissimo residuo di quota capitale sulla 1^ rata scaduta in ordine di tempo (1° luglio 2012) – la Ditta beneficiaria (odierna attrice) ometteva il versamento di tutte le rate scadute successivamente (sino a quella data), ossia il 1° gennaio 2013, il 1° luglio 2013, il 1° gennaio 2014, il 1° luglio 2014. Dai documenti relativi alla dichiarazione di credito formulata dall'Amministrazione, in seno alla procedura di concordato, si evince poi che la Ditta beneficiaria non abbia versato neppure le rate scadute successivamente (v. all. 12, 15 e 16 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato). Ciò posto, è evidente che una clausola cosiffatta (“il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al di revocare l'agevolazione, CP_5 con le conseguenze di cui all'art. 13”) altro non possa configurare che una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) in forza della quale il contraente (per il tramite del CP_5 [...]
) avrebbe avuto diritto di risolvere l'intero rapporto di agevolazione, in caso di CP_3 omesso pagamento di “qualsiasi somma” dovuta dalla Ditta beneficiaria. Ciò posto, essendosi configurato, in concreto, un fatto d'inadempimento già considerato ex ante idoneo ad alterare irreversibilmente la causa del rapporto di agevolazione, risultano inutili, agli scopi dell'attrice,
7 gli argomenti spesi in ordine alla gravità e giuridica rilevanza (art. 1455 c.c.) di tale inadempimento, in relazione agli interessi della controparte contrattuale ed all'intero assetto d'interessi voluto dai contraenti. È noto infatti che "la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza" (Cass. n. 16993 del 01/08/2007; conf. Cass.
n. 20854 del 02/10/2014; Cass. n. 167 del 05/01/2005; Cass. n. 10935 del 11/07/2003); ancora si afferma che: "la clausola risolutiva espressa .. non fa che .. accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un'indagine "ad hoc" avuto riguardo all'interesse dell'altra parte"
(così Cass. n. 20818 del 26/09/2006; v. ancora Cass. n. 3102 del 17/03/2000: "in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo"; Cass. n. 10815 del 17/10/1995; Cass. nn. 4369 del 16/05/1997: "la stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice"). Risultano parimenti inconferenti, al caso di specie, i princìpi in tema di “abuso del diritto” su cui la difesa attrice si è lungamente soffermata nei suoi scritti: l'Amministrazione si
è avvalsa di un diritto potestativo attribuitole dal contratto, in presenza di fatti oggettivamente coincidenti con quelli considerati nella clausola risolutiva, quindi per la salvaguardia di interessi che entrambe le parti hanno valutato ex ante meritevoli di tutela mediante la rescissione del rapporto negoziale. È vero che la parte attrice, autore di un fatto d'inadempimento oggettivamente combaciante con quello considerato dalla clausola risolutiva espressa, aveva facoltà di contestare in giudizio che tale inadempimento le fosse imputabile sotto il profilo soggettivo: ma – giova ripetere – era gravata dell'onere di dimostrare di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere, per “causa a lui non imputabile” (art. 1218 c.c.), essendo la colpa presunta fino a prova contraria, anche nel caso di applicazione di clausole risolutive espresse (v. la giurisprudenza sopra, nonché Cass. n. 394 del 22/01/1986: “anche nel caso di contratto con clausola risolutiva espressa, l'inadempimento non è causa di risoluzione se non sia imputabile a dolo o colpa dell'obbligato: e la colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., se non sia provata la impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore”). Nel caso di specie, la ha CP_4
8 sostenuto: (a) di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere, per la grave crisi economica che, a partire dall'anno 2009, avrebbe interessato anche il mercato dell'informatica, ove operante (v. par. 9 della premessa in fatto della citazione); (b) che il suo inadempimento fosse giustificato dall'inadempimento del , che aveva mancato di versare il saldo delle CP_5 agevolazioni concesse (sia in forma di Contributo nella Spesa, sia in forma di Credito
Agevolato) entro i termini previsti dal contratto (v. il par.
1.4 della premessa in diritto della citazione). Quanto al primo argomento, il tribunale non può omettere di osservare quanto esso sia formulato in termini talmente generici, da risultare inconcludente. Basti considerare che, a detta della stessa attrice, la crisi economica che investiva (anche) l'azienda in sua titolarità, si palesava nell'anno 2009, laddove la ometteva di versare le rate semestrali in CP_4 scadenza dal 1° gennaio 2013, in avanti (v. l'avviso di morosità in data 1° luglio 2014, all. 10 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato). D'altronde, “l'art. 1218 cod. civ. pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, prova che esige la dimostrazione dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione” (Cass. n. 3294 del 19/02/2004); in altri termini, "la semplice difficultas praestandi, cioè qualsiasi causa sopravvenuta che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione, non esclude la responsabilità per inadempimento. Il debitore, per sottrarsi a tale responsabilità, presunta ex art. 1218 c.c., deve provare l'assoluta impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla sua volontà: caso fortuito o forza maggiore" (Cass. n. 699 del 21/04/1965; v. anche Cass. n. 12760 del 17/11/1999: “la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria, e tale presunzione è destinata a cadere solo a fronte di risultanze, positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest'ultimo, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili”; in termini, Cass. n. 12346 del 18/11/1991; Cass. n. 3328 del 14/05/1983;
Cass. n. 12477 del 26/08/2002: "in tema di inadempimento delle obbligazioni del contratto, a norma degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., la colpa del contraente inadempiente si presume, e, pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione"; Cass. n. 22580 del 23/10/2014; Cass. n. 11717 del 05/08/2002;
Cass. n. 2555 del 15/07/1968: "l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., estingue la obbligazione o giustifica il ritardo nell'adempimento è da intendere in senso assoluto ed
9 obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'adempimento dell'obbligazione. Il che può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratta di una somma di danaro"; Cass.
n. 2691 del 16/03/1987; Cass. n. 794 del 06/02/1979). Quanto al secondo argomento, che evoca il disposto dell'art. 1460 c.c. (inadimplenti non est adimplendum), si osserva che: (a) alla parte attrice (eccipiente) incombeva di dimostrare che il suo diritto di credito (ossia: il diritto di ricevere il saldo del Contributo nella Spesa, ed il saldo del Credito agevolato) fosse maturato prima del diritto di credito maturato, dall'Amministrazione, a titolo di rimborso della prima tranche (anticipazione) di finanziamento agevolato;
(b) ciò in quanto, anche laddove le parti si contestino in giudizio inadempienze reciproche (art. 1460 c.c.), spetta ad ognuno dei due pretesi creditori di “provare la fonte (negoziale o legale) del loro diritto e il relativo termine di scadenza” (così per tutte Cass. n. 13685 del 21/05/2019); (c) d'altronde l'art. 1460 c.c. testualmente richiama il criterio cronologico, ai fini dello scrutinio comparativo delle condotte tenute dai contraenti in sede di esecuzione del contratto (“nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”); (d) il ha assolto l'onere dimostrativo incombentile con lo stesso CP_5
“contratto di finanziamento in forma di credito agevolato e contributo nella spesa”, più volte nominato (all. 3 al fascicolo di parte attrice): si allude in particolare all'art. 7 del documento negoziale, che dettava una analitica disciplina riguardo al rimborso del “credito agevolato”, secondo il piano di ammortamento da predisporre in sede di erogazione;
non è d'altronde controverso (art. 115 c.p.c.), ma anzi affermato dalla stessa attrice, che la 1^ rata del piano di ammortamento sia scaduta in data 1° luglio 2012. Per contro, la parte attrice non ha dimostrato la circostanza (esplicitamente contestata dal ) di avere maturato il diritto a ricevere CP_5 il saldo delle agevolazioni (sia in forma di contributo nella spesa, sia in forma di credito agevolato) antecedentemente la scadenza della prima rata rimasta insoluta, in ordine di tempo
(1° gennaio 2013). In particolare: - la difesa ha sostenuto di avere rimesso al CP_4
(per il tramite della banca convenzionata) la documentazione finale di spesa (cui CP_5 subordinata l'erogazione del saldo, a termini dell'art. 4 del contratto), sin dall'anno 2009 (v. par. 4-5-6 della premessa in fatto della citazione introduttiva); - il , per contro, ha CP_5 allegato di avere ricevuto la richiesta di pagamento del saldo, corredata della relazione scientifica dell'esperto, in data 20 febbraio 2014 (v. par. 5, della premessa in fatto della
10 comparsa di costituzione e risposta), offrendo prova scritta a riguardo (v. l'all. 6 al fascicolo dell'Avvocatura); - a fronte di tale confliggente rappresentazione dei fatti, implicante la contestazione della scadenza del credito (al pagamento del saldo) che l'attrice ha sostenuto lasciato inevaso, spettava a quest'ultima di documentare (evidentemente per iscritto, trattandosi di rapporti con un'Amministrazione e con un soggetto convenzionato/concessionario della medesima) di avere effettivamente rimesso tutta la documentazione utile allo scopo, nell'anno 2009. Ciò posto, alla disamina del fascicolo di parte attrice (come di quello dell'Avvocatura) tale prova non emerge. Infatti: (i) i cosiddetti
“rendiconti relativi ai semestri gennaio 2007 – giugno 2009” (all. 4 al fascicolo di parte attrice) consistono in tabelle Excel di cui non è dimostrato neppure l'inoltro a chicchessia;
(ii) le “relazioni sugli stati di avanzamento degli investimenti per gli anni 2007 e 2008” (all. 6) consistono in un documento indirizzato alla società Nurex S.r.l., non già al : si tratta CP_5 del soggetto capofila dell'iniziativa di ricerca dedotta in lite, che avrebbe dovuto curare la raccolta di tutti i rendiconti dagli altri soggetti, ed il loro inoltro al (per il tramite CP_5 della banca convenzionata), a termini della lett. d-ter) della premessa del contratto di finanziamento, e dell'art. 3, comma 1, lett. b) e c) del contratto medesimo: quindi il documento in questione non offre alcun indizio del fatto che sia pervenuto al Ministero, ovvero alla Banca convenzionata, ed in che data;
(iii) lo “schema del rapporto finale di ricerca” (all. 7 al fascicolo di parte attrice) è parimenti sprovvisto di destinatario (oltreché di sottoscrizione in calce) e non reca alcun riferimento da cui possa inferirsene la data di inoltro al , od CP_5 alla Banca convenzionata;
(iv) la “relazione tecnico contabile finale a cura dell'esperto del in atti (all. 7 al fascicolo dell'Avvocatura) allude a due sopralluoghi finali eseguiti nel CP_6 corso dell'anno 2013 (gennaio e marzo); lo stesso si ricava dalla “relazione tecnico-contabile finale” predisposta dalla Banca convenzionata ( in atti (all. 8 al Controparte_3 fascicolo dell'Avvocatura). Poiché l'erogazione del saldo era subordinata alla positiva verifica dell'ultimazione dell'iniziativa sovvenuta (v. l'art. 4 del contratto) ad opera dell'esperto nominato dal e poiché la verifica dell'esperto avrebbe dovuto completarsi entro trenta CP_6 giorni “dal ricevimento della completa documentazione” analiticamente prevista dall'art. 3 del medesimo documento negoziale (v. l'art. 4, par. 2), l'assenza di qualsiasi prova attestante la data di ricevimento del rendiconto finale di spesa, delle relazioni tecniche e di tutti gli altri documenti previsti dall'art. 3 del contratto, impedisce di ritenere dimostrato che la parte attrice, alla data in cui consumava il suo inadempimento (1° gennaio 2013), avesse già maturato il diritto di ricevere il saldo delle agevolazioni, dal . In breve, la parte attrice CP_5 ha mancato la prova che l'obbligazione il cui inadempimento ha imputato al , fosse CP_5
11 scaduta già in data antecedente la scadenza dell'obbligazione che pacificamente lasciava insoluta. Conseguentemente, non ravvisandosi (anche in astratto) fatti d'inadempimento imputabili al convenuto, l'omesso versamento di tutte le rate di rimborso del credito CP_5 agevolato (eccezion fatta che per la prima) non può supporsi (ex post) giustificato, agli effetti dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 1218 c.c.. Donde l'impossibilità di predicare che il provvedimento di revoca sia invalido o giuridicamente inetto a produrre la risoluzione del contratto. È solo il caso di aggiungere che la disposizione – in tema di “contratti pendenti” – di cui all'art. 169 bis l. fall. lascia intatta la facoltà del contraente in bonis di risolvere il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa eventualmente pattuita (salva la parentesi di pausa inerziale del contratto in corso, che non può eccedere sessanta giorni, prorogabili una sola volta, e che qui non viene in rilievo;
v. il 1° comma dell'articolo). Donde l'inconcludenza, agli scopi dell'attrice, degli argomenti spesi, nei suoi scritti, quanto alle finalità (conservative) della procedura di concordato. Respinta la domanda di accertamento negativo (o meglio, di accertamento dell'inefficacia del provvedimento risolutivo), deve parimenti respingersi l'azione di adempimento contrattuale svolta dall'odierna attrice, per ottenere il pagamento del saldo del contributo nella spesa: non persistendo più il vincolo contrattuale inter partes,
l'attrice non ha titolo a pretendere alcunché, dal convenuto. Stessa sorte merita CP_5
l'accessiva istanza di risarcimento danni, che non può trovare accoglimento in assenza di fatti illeciti (o meglio d'inadempimento) imputabili all'Amministrazione.
.
4. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto:
I. Error in iudicando. Sull'erronea qualificazione della revoca del finanziamento come esercizio della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del Contratto di finanziamento. 1.
Innanzitutto, il Giudice di primo grado ha errato nel qualificare la revoca disposta dal con decreto n. 1865 del 05.08.2015 come una mera applicazione della clausola CP_5 risolutiva espressa contenuta nell'art. 7 del Contratto finanziamento sottoscritto con il
[...]
(doc. n. 3 fasc. 1° grado), in base alla quale «il mancato pagamento di qualsiasi CP_3 somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al di revocare CP_5
l'agevolazione, con le conseguenze di cui all'art. 13».
12 La doglianza è infondata
Non vi è alcun dubbio che dal combinato dell'art 7 del contratto di finanziamento stipulato dal in nome e per conto del e dell'art 13 nella sua correlazione con Controparte_3 CP_5 il D.M 593/2000, richiamato contrattualmente, si vertesse in una ipotesi di clausola risolutiva espressa.
L'art 7 del contratto prevedeva “il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al Ministero di revocare l'agevolazione, con le conseguenze di cui all'art. 13”, disciplinante la revoca e la risoluzione contrattuale.
Condivisibilmente il Tribunale ha infatti evidenziato : “ Difatti la c.d. “revoca” delle agevolazioni, lungi dal configurare esercizio di poteri amministrativi in senso stretto, attua un meccanismo analogo a quello innescato, nei rapporti iure privatorum, dalle clausole risolutive espresse (art. 1456 c.c.), perché estrinseca l'applicazione di clausole risolutive legali vuoi recate dal titolo concessorio, vuoi dalle norme di riferimento. (1 v. in particolare il Decreto
Direttoriale n. 1590 del 27 luglio 2006, all. 1 al fascicolo di parte attrice, ed il contratto di finanziamento in data 18 maggio 2007, all. 3 ivi. 2 di revoca integrale delle agevolazioni concesse alla v. l'all. 13 al fascicolo di parte attrice. 3 O meglio, dalle norme di CP_4 fonte secondaria, di cui al d.m. n. 593 del 8 agosto 2000, recante “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”).
Quanto affermato dal Tribunale è perfettamente aderente al consolidato orientamento della
Corte di Cassazione in materia. Ex plurimis, ordinanza 1899/2018 (“ La revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della l. n. 44 del 1986 sull'imprenditoria giovanile, per il venir meno dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, può essere equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa, sicché il soggetto finanziato è tenuto a restituire all'ente finanziatore tutte le somme, in qualunque forma erogate, indebitamente ricevute in forza della predetta normativa) e sentenza 26507/2013 ( “ La revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 44, sull'imprenditoria giovanile, per inadempimento degli oneri assunti, può essere equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa, e, pertanto, è il soggetto finanziato è tenuto a provare i fatti impeditivi della revoca del finanziamento, così escludendo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., la sua soggezione alla richiesta di restituzione del contributo come indebito oggettivo.”)
5. Con il secondo motivo parte appellante lamenta “ omessa valutazione dei principi in tema di buona fede e abuso del diritto.
1. Fermo quanto sopra, la sentenza impugnata si rileva erronea,
13 sotto altro profilo, nella parte in cui ha omesso di considerare le argomentazioni formulate nell'atto di citazione in merito alla sussistenza di un'ipotesi di abuso del diritto (punto 2.4.1 dell'atto di citazione “
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto “III. in iudicando. Sull'eccezione di CP_8 inadempimento. Erronea valutazione dei fatti e dei documenti di causa.” e con il quarto “ Error in iudicando. Sull'erronea applicazione della disciplina in materia di contratti pendenti in caso di ammissione a concordato preventivo”
I suddetti motivi possono essere congiuntamente esaminati.
In primo luogo va evidenziato che la iniziale tolleranza dell'Amministrazione non ha potuto comportare l'eliminazione della clausola.
Anche al riguardo si richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione espresso con l'ordinanza 14195/2022 ( “ In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni.” e con la sentenza 24564/2013 ( “ In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento.”) e con la sentenza 24564/2013 ( “ In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento.”
Condivisibilmente l'appellato ha controdedotto: “ Trattandosi infatti di un progetto CP_5 che coinvolge un interesse pubblico e in esclusiva considerazione delle finalità di interesse pubblico del progetto, l'Amministrazione convenuta ha ritenuto opportuno dare un'altra
14 Cont chance a nella speranza che essa avrebbe potuto risanare la sua condizione, anziché procedere immediatamente alla revoca;
ciò, si sottolinea, a dimostrazione della buona fede del
. Dunque, il pagamento del contributo dovuto, autorizzato dal Ministero in favore di CP_5
CPI, in data 6 marzo 2014, è espressione del fatto che il Ministero facesse affidamento nella ripresa della società, ma senza con ciò rinunciare ai propri diritti.”
Parte appellante sembra confondere la tolleranza dell'Amministrazione con la rinunzia ai propri diritti in relazione alla persistente morosità. Fondatamente il appellato ha CP_5 evidenziato: “ È altrettanto chiaro e ovvio però, che nel momento in cui la ripresa sperata non si è realizzata, altro non poteva fare il se non risolvere il contratto. Ciò, a tutela, in CP_5 primis, dell'interesse pubblico nonché delle finanze pubbliche. Ebbene, sintomo di tale mancata ripresa è stato proprio il perdurare della morosità nonché l'ammissione della società a concordato preventivo. Pertanto, a differenza di quanto sostiene controparte, non è stata semplicemente l'ammissione alla procedura di concordato preventivo a determinare la revoca del finanziamento, quanto piuttosto ciò che tale ammissione comporta. Quest'ultima, unitamente alla persistente morosità, rende evidente che la società non sarebbe stata in grado, neppure in un futuro, di adempiere alla propria obbligazione di pagamento, con ciò giustificandosi la revoca contestata.”
Ed è oltretutto centrata l'osservazione del “ Si aggiunga, che il ha chiaramente CP_5 CP_6 specificato che l'entrata in procedura concorsuale del soggetto beneficiario ha messo in discussione il rimborso del credito agevolato. Più precisamente, nella nota si legge che
“l'entrata in procedura concorsuale del soggetto beneficiario delle agevolazioni, oltre a mettere in discussione il rimborso del credito agevolato, di fatto vanifica le finalità dell'intervento pubblico, legato ad uno specifico progetto di ricerca, i cui risultati, industrializzati, devono portare al miglioramento di un servizio-prodotto e/o processo da parte del soggetto beneficiario delle agevolazioni, con positive ricadute sul mercato, anche del lavoro”.
Difatti, partendo dal primo profilo, la perdurante e conclamata morosità della società beneficiaria, unitamente al dissesto finanziario della stessa, confermato dall'avvenuto assoggettamento alla procedura concordataria, sono stati dimostrazione, da una lato, dell'impossibilità di restituzione delle rate insolute, dall'altro, dell'impossibilità della società di proseguire le attività contrattuali. A tal riguardo, come si preciserà nel prosieguo, con tale espressione, deve intendersi il lasso temporale che va dalla data di inizio del progetto, fino alla data di completamento dell'iniziativa progettata, ma senza dubbio anche oltre, dovendosi
15 ritenere pienamente compresa anche la fase di industrializzazione oltre che il periodo di durata finanziaria per l'ammortamento dei crediti agevolati già erogati. Alla luce di ciò, come anche già eccepito in primo grado, l'obbligo di attuazione industriale deve ritenersi coessenziale all'obbligo di mera realizzazione del progetto. Solo in tal caso potrà dirsi realizzato in senso del contratto. Difatti, ai sensi dell'art. 3 del contratto di finanziamento, ciascun soggetto finanziato, si impegna a presentare al , entro i due anni successivi alla conclusione CP_5 del progetto, una relazione in merito all'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti. È chiaro quindi, che un inadempimento grave si è concretamente verificato;
considerando infatti che quest'ultimo si configura quale inadempimento rispetto agli obiettivi che il beneficiario si era impegnato a raggiungere, lo stato di morosità e il dissesto finanziario sono chiari indici dell'impossibilità della società beneficiaria – ormai priva di mezzi economici
- di raggiungere le suddette finalità-obiettivo, configurando pertanto validi presupposti per la
“revoca” del finanziamento…. II. Occorre a questo punto chiarire come deve interpretarsi il lasso temporale previsto dall'art. 5, il quale prevede i requisiti che devono persistere in capo al soggetto beneficiario “nel corso delle attività contrattuali”. Come sopra accennato, esso ricomprende anche la fase dell'industrializzazione oltre che il periodo di durata finanziaria per l'ammortamento dei crediti agevolati già erogati e completa restituzione. Pertanto, l'interesse della P.A., finalizzato al soddisfacimento dell'interesse pubblico generale, può dirsi realizzato nel momento in cui il progetto avrà determinato un risultato d'impatto sull'azienda, sul settore o su altri settori industriali.”
Intende evidenziare la Corte che non è stato l'assoggettamento della società alla procedura concorsuale che ha determinato la revoca, ma che questo è stato l'elemento sintomatico di una prognosi infausta sulla complessiva realizzazione dell'intero progetto,sicchè il ritardo dei pagamenti da parte della P.A . in una valutazione bilanciata dell'inadempimento di quest'ultima perde rilievo .
6 Alla stregua di quanto sopra esposto è evidente l'irrilevanza dei mezzi di prova su cui ha insistito l'appellante.
7Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle Parte_1 spese del grado in favore del appellato che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre CP_5
rimborso spese gen.
16 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Roma,9.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
3836/2021 posta in deliberazione il giorno 19/03/2025
TRA
Parte_1 P.IVA_1
Avv. CUOCOLO LORENZO;
( ) VIA Controparte_1 C.F._1
MAMELI, 3/19 A 16122 GENOVA;
E
) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
) Controparte_3 P.IVA_3
Avv.
E
VALDATA LUCA ) C.F._2
Avv.
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 17598/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. a proposto appello avverso la sentenza in oggetto Parte_1 con le quali erano state respinte le seguenti domande: “1) disapplicare il decreto n. 1865 del 5 agosto 2015, in quanto illegittimo;
2) accertare la mancata risoluzione del rapporto contrattuale intercorrente tra la e CP_4 Controparte_3 [...]
; 3) condannare il Controparte_5 [...]
al pagamento dell'importo di contributo non erogato, pari ad € Controparte_5
148.681,00; 4) condannare il al Controparte_5 risarcimento dei danni patiti o patiendi dalla ricorrente;
5) in via subordinata, accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto un equo indennizzo ai sensi dell'art. 21- quinquies, legge n. 241/1990”.
Si è costituito in giudizio il appellato, instando per il rigetto dell'appello. CP_5
All'esito dell'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2 La vicenda processuale è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite – notificato al quale Controparte_3 litisconsorte necessario ed al liquidatore giudiziale nominato in sede di omologa del concordato della – la parte attrice, evocando in giudizio Parte_1 il , ha chiesto al tribunale di: Controparte_5
"nel merito: 1) disapplicare il decreto n. 1865 del 5 agosto 2015, in quanto illegittimo;
2) accertare la mancata risoluzione del rapporto contrattuale intercorrente tra la CP_4
e ; 3) Controparte_3 Controparte_5 condannare il al pagamento Controparte_5 dell'importo di contributo non erogato, pari ad € 148.681,00; 4) condannare il
[...]
al risarcimento dei danni patiti o patiendi Controparte_5 dalla ricorrente;
5) in via subordinata, accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto un equo indennizzo ai sensi dell'art. 21- quinquies, legge n. 241/1990”. A motivo di tali domande, ha rappresentato: - di essere una società di capitali avente come oggetto sociale la commercializzazione di materiale informatico, software e hardware, nonché la realizzazione e vendita di servizi informatici;
- di essere inoltre impegnata anche nella prestazione di servizi informatici nell'ambito di progetti di ricerca innovativi, finanziati con risorse pubbliche o private;
- che in data 22 novembre 2005 l'esponente, unitamente ad altre cinque imprese ed all'Università degli Studi di Sassari, presentava al la domanda-progetto n. DM28132, finalizzata allo “sviluppo di prodotti CP_6 biotecnologici per diagnostica e ricerca medica”: in particolare, il progetto prevedeva la realizzazione di un tonometro prototipale per il monitoraggio dei parametri di
2 funzionamento del sistema cardiovascolare;
- che con D.D. n. 1590 del 27 luglio 2006, il ammetteva la domanda progetto alle agevolazioni a valere sul Fondo per le CP_5
Agevolazioni alla Ricerca, di cui al d. lgs. n. 297/1999, ed in particolare concedeva al progetto della CPI un'agevolazione sino a concorrenza di € 279.366,00, a titolo di contributo nella spesa, nonché un'agevolazione fino a concorrenza di € 348.658,00, a titolo di credito (finanziamento) agevolato che in data 18 maggio 2007 tutti i soggetti partecipi dell'iniziativa stipulavano, con il , in qualità di Controparte_3 concessionaria del , un contratto di finanziamento, che dettava puntuali CP_5 indicazioni sia in merito alle tempistiche di realizzazione e rendicontazione del progetto, sia in merito alle tempistiche di erogazione del credito agevolato;
- che l'esponente dava inizio agli investimenti in data 1 gennaio 2007 e li ultimava in data 30 giugno 2009, affrontando il complessivo esborso di € 602.434,62, come da documentazione in atti: realizzava quindi il tonometro prototipale previsto nella domanda/progetto ammessa alle agevolazioni;
- che la medesima rendicontava tutti gli investimenti affrontati, presentando i SAL previsti alla chiusura di ogni esercizio, e la relazione finale in data 2 settembre 2009; - che ad onta del regolare assolvimento degli impegni assunti dalla Ditta beneficiaria, il si limitava ad erogare la somma di € 83.809,80, a titolo di CP_5 anticipazione - pari al 30% - sul contributo alla spesa, nonché la somma di € 67.740,90, a titolo di prima quota del finanziamento (credito) agevolato, di cui veniva rimborsata la prima rata semestrale, scaduta il 29 giugno 2012, dell'importo di € 7.452,01; - che in data 6 marzo 2014 il si riconosceva esplicitamente debitore del saldo del CP_5 contributo alla spesa, per l'ammontare di € 148.681,00; - che tuttavia, le condizioni finanziarie dell'esponente, a seguito della crisi economica globale, subivano un drastico peggioramento, sicché questa presentava al tribunale di Genova, in data 16 giugno 2014, una domanda di concordato preventivo (liquidatorio): la domanda, al termine dell'iter previsto dalla legge, veniva omologata con decreto n. 16/2015 in data 18 settembre 2015, con cui il tribunale nominava il liquidatore giudiziale nella persona del dott. Luca Valdata;
- che in tale contesto il , con nota del 8 giugno 2015, dichiarava di CP_5 vantare, nei riguardi dell'esponente, il complessivo credito di € 71.467,78, di cui € 60.292,34 quale residuo della rata di finanziamento agevolato già erogata e non restituita, ed il resto a titolo di interessi convenzionali al 10 giugno 2015, oltre ulteriori interessi al saldo;
nella stessa nota annunciava di essere in articolo di predisporre la revoca delle agevolazioni concesse a titolo di “credito agevolato”, a seguito Cont dell'ammissione della lla procedura di concordato;
- che successivamente, con decreto n. 1865 del 5 agosto 2015, il disponeva la revoca dell'intera CP_5 agevolazione concessa con D.D. n. 1590/Ric. del 27 luglio 2006, sia a titolo di credito agevolato sia a titolo di contributo alla spesa, disponendo farsi luogo al recupero di tutte le somme erogate, oltre interessi: il decreto, dapprima comunicato esclusivamente al Commissario Giudiziale, veniva infine notificato all'esponente con nota prot. 27360 del 22 dicembre 2015; - che con nota prot. 1212 del 25 gennaio 2016, il Ministero comunicava di avere proceduto alla compensazione del credito già dichiarato verso la società ammessa al concordato, con il credito vantato da quest'ultima a valere sul Progetto FIRB n. RBNE07C4R9_007, dell'importo di € 94.832,00, sì da non avere null'altro a pretendere nei riguardi della nondimeno, il ometteva di CP_4 CP_5
3 versare la differenza a credito dell'esponente, eccedente l'importo sino a concorrenza del quale aveva operato la compensazione. Tanto esposto in fatto, la parte attrice ha argomentato, in diritto che: (i) il provvedimento di revoca delle agevolazioni fosse illegittimo per “irragionevolezza, illegittimità, ingiustizia manifesta”, ed in quanto Cont motivato dalla sopravvenuta apertura del concordato preventivo a carico della allorquando questa era andata incontro ad una forte crisi finanziaria a causa degli inadempimenti dello stesso;
(ii) in particolare quest'ultimo, in violazione CP_5 dell'art.5, comma 36 del d.m. n. 593/2000, nonché dell'art. 13 del contratto di finanziamento, aveva omesso di dar corso all'erogazione del saldo del contributo alla spesa, nonostante avrebbe dovuto autorizzare il pagamento entro “90 giorni dalla ricezione da parte del soggetto convenzionato della documentazione attestante il diritto il diritto alla erogazione stessa”, sì da limitarsi al versamento di una somma pari al 30% del contributo, e di una somma inferiore al 20% del credito agevolato;
(iii) ancora, il provvedimento di revoca doveva reputarsi illegittimo per “violazione dei princìpi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 c.c.”, per
“abuso del diritto”, “violazione degli artt. 1455 e 1458 c.c.”, per “violazione e falsa applicazione dell'art. 21- quinquies legge n. 241/1990” e per lesione del legittimo affidamento;
(iv) in particolare, a termini dell'art. 21-quinquiues l. n. 241/1990, ed in virtù del principio generale codificato all'art. 1458 c.c., il provvedimento non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva, con la conseguenza di inficiare le agevolazioni concesse in favore di un progetto già interamente realizzato;
(v) il provvedimento in questione configurava inoltre un abuso del diritto giacché, in violazione del principio di buona fede contrattuale, seguiva all'inadempimento dello stesso , e produceva CP_5 la risoluzione integrale del rapporto di sovvenzione, anche nella parte relativa al contributo alla spesa, ove non si era verificato alcun inadempimento della Ditta beneficiaria;
inoltre non sussisteva, nel caso di specie, un inadempimento grave e come tale idoneo a produrre l'irreversibile alterazione del sinallagma contrattuale (art. 1455 c.c.), giacché (oltretutto) la crisi finanziaria apertasi a carico dell'impresa era stata innescata dal ritardo del , nel pagamento del saldo del contributo (a fondo CP_5 perduto) alla spesa;
(vi) il provvedimento di revoca era stato adottato in termini di automatismo conseguente all'ammissione della Ditta beneficiaria alla procedura di concordato preventivo, allorché invece – avuto riguardo all'art. 5, comma 36, d.m. n. 593/2000, nonché all'art. 13 del contratto di finanziamento, ancora agli artt. 169-bis e 186-bis della legge fallimentare – tale automatismo non fosse previsto da alcuna norma di legge o di contratto, ed anzi escluso dalla ratio della procedura di concordato preventivo;
(vii) in particolare, a termini delle norme indicate il provvedimento avrebbe potuto essere adottato solo all'esito di un'apposita istruttoria, e della verifica delle condizioni legittimanti la revoca - oltretutto integrale - delle agevolazioni concesse all'impresa: di tale istruttoria non risultava alcun accenno, nella motivazione dell'atto; (viii) era ravvisabile, nel caso di specie, anche la violazione dell'art.7, legge n. 241/1990, giacché la comunicazione dell'avvio del procedimento preordinato alla revoca era stata notificata al commissario giudiziale nominato in sede di concordato, non già alla società ammessa alla procedura, che non aveva perso la propria capacità giuridica e negoziale, essendosi verificato esclusivamente lo spossessamento attenuato di cui all'art. 167 l. fall.
4 Per tali ragioni ha rassegnato le conclusioni su riportate, chiedendo favore delle spese della lite.
1.2 Mentre la Banca Concessionaria è rimasta contumace, si è costituito in giudizio il , a Controparte_5 [...]
. Quest'ultima ha riepilogato le vicende costituenti Controparte_7 antefatto e motivo della lite. Tra l'altro, ha evidenziato che: - i titolari del progetto ammesso alle agevolazioni, tra cui la solamente in data 20 febbraio 2014 CP_4 facevano pervenire al la richiesta di erogazione a saldo, corredata dalla relazione CP_6 finale da parte della Banca concessionaria;
- in data 1° luglio 2014 il Ministero notificava alla un avviso di morosità, a seguito dell'omesso versamento di CP_4 diverse rate di rimborso del finanziamento agevolato, rammentando che, come previsto nel contratto di finanziamento, “il mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta alle scadenze stabilite”, avrebbe dato “facoltà al Ministero di revocare le agevolazioni concesse, con le conseguenze previste dal contratto di finanziamento stesso”; - sussistendo un credito della Ditta, nella percezione del saldo del contributo alla spesa, il ne tentava il pagamento, senza esito, venendo ad apprendere in data successiva CP_5 che la CAP S.r.l. aveva mutato la propria denominazione sociale (in ed era CP_4 stata ammessa alla procedura di concordato preventivo;
- il depositava quindi, CP_5 in seno alla procedura concordataria, la propria dichiarazione di credito, per l'ammontare di € 71.467,78 (per sorte rimasta insoluta del finanziamento agevolato ed interessi calcolati al 10 giugno 2015), e tale somma veniva riconosciuta dovuta dal commissario giudiziale, nella proposta concordataria;
- con Decreto Ministeriale del 5 agosto 2015 il Ministero faceva luogo alla revoca integrale dell'agevolazione, con contestuale disimpegno delle somme ancora non erogate e recupero di tutte le somme percepite dalla Ditta beneficiaria. Tanto esposto in fatto, l'Avvocatura ha quindi soggiunto che - al Ministero non potesse imputarsi la crisi economica e finanziaria che aveva investito l'azienda in titolarità della dal momento che (oltretutto) aveva CP_4 ricevuto l'istanza di erogazione del saldo solo nel gennaio 2014, allorquando la CP_4 già versava in situazione di conclamata morosità nel pagamento dei ratei di
[...] rimborso del finanziamento agevolato;
- il provvedimento di “revoca” non fosse espressivo di poteri di autotutela, ovvero amministrativi in senso stretto, né della diversa riconsiderazione dell'interesse pubblico sotteso all'operazione, sì da risultare inconferente il richiamo all'art. 21-quinquies, legge n. 241/1990; piuttosto, trattandosi dell'esercizio di un diritto potestativo attribuito, all'Amministrazione, dalla legge e dal contratto, la medesima avrebbe potuto rescindere anticipatamente il rapporto contrattuale in presenza di inadempimenti della Ditta beneficiata;
- non fosse infine vero che la Ditta beneficiata era rimasta all'oscuro dell'avvio del procedimento di revoca, avendo ricevuto l'avviso di morosità indirizzatole (a mezzo pec) in data 1° luglio 2014, avendo avuto formale notizia della dichiarazione di credito in data 8 giugno 2015, ed avendo prescelto di restare inerte. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto delle istanze di controparte, con il favore delle spese della lite.
1.3 I fatti controversi sono rimasti sostanzialmente invariati all'esito dell'assegnazione dei termini consecutivi di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; la causa, ritenuta non bisognevole dell'istruttoria orale indicata dalla difesa attrice, è pervenuta all'udienza del 16 settembre 2020, ove le parti hanno
5 precisato le rispettive conclusioni come da verbale;
è stata quindi trattenuta in decisione, con termini di legge per note conclusive e di replica.
3. L'appello è manifestamente infondato.
A fronte della corretta motivazione della sentenza, estremamente analitica e che ha posto in evidenza plurimi e autonome ragione di legittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni, richiamando la documentazione contrattuale e la costante giurisprudenza in materia .
Il Tribunale aveva infatti osservato: “ Le domande principali in citazione sono infondate, e vanno quindi respinte, per quanto di seguito osservato.
3.1 Non occorre ripetere (se non sinteticamente) che il disponeva la Controparte_5 risoluzione del rapporto originato dal Decreto Direttoriale n. 1590 del 27 luglio 2007 (all. 1 al fascicolo di parte attrice) e dall'accessivo “contratto di finanziamento in forma di credito agevolato e contributo nella spesa” (all. 3 ivi), in ragione del fatto che: (a) la parte attrice aveva maturato una morosità nel pagamento di cinque rate del piano di ammortamento del
“credito agevolato”, per la quota già erogata di € 67.740,90 (v. par. 7 della premessa in fatto della citazione, e la motivazione del provvedimento di revoca, all. 13 al fascicolo della parte attrice, sopra trascritta); (b)la parte attrice era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, circostanza questa di cui l'Amministrazione era stata notiziata in data 3 marzo
2015 (v. sempre la motivazione del provvedimento all. 13 cit.). Nessuna di tali circostanze risulta contestata dalla parte attrice: questa ha infatti ammesso di avere pagato esclusivamente la prima rata di rimborso del credito agevolato, scaduta in data 30 giugno 2012 (v. il par. 7 della premessa in fatto della citazione); d'altronde è in atti la documentazione attestante l'ammissione della società alla procedura di concordato (v. ad esempio gli all. 10 e 11 al fascicolo della parte attrice). Piuttosto, la difesa attrice ha (in sintesi) affermato che né il mancato versamento delle rate di rimborso del credito agevolato, né l'ammissione alla procedura concorsuale, configurassero di per sé ragione sufficiente di risoluzione, perché: (a) la rescissione dell'intero rapporto di agevolazione non era prevista, alla stregua di un automatismo (art. 1456 c.c.), né dalle norme di riferimento (d.m. n.593/2000) né dal titolo amministrativo (D.D. prot. n. 1590 del 27 luglio 2006) e negoziale (contratto in data 18 maggio
2007); (b) la Ditta beneficiaria aveva oltretutto regolarmente completato il progetto di ricerca sovvenuto, come pacifico ed esplicitamente riconosciuto anche dal;
(c) la Ditta CP_5 beneficiaria non aveva potuto rispettare il piano di ammortamento sia per la crisi finanziaria che aveva investito anche il settore informatico dall'anno 2009, sia per l'inadempimento del
6 stesso, che aveva omesso di versare il saldo del “Contributo nella Spesa” nei termini CP_5 previsti dal contratto;
(d) tutto ciò avrebbe dovuto condurre ad escludere la ricorrenza di un inadempimento grave e giuridicamente rilevante agli effetti dell'art. 1455 c.c., come tale idoneo ad alterare irreversibilmente il sinallagma dell'intero rapporto di agevolazione. In contrario, si osserva che la clausola n. 7 del già nominato “Contratto di Finanziamento in forma di
Credito Agevolato e Contributo nella Spesa” (all. 3 cit.)4, giustappunto dedicata al “rimborso” delle agevolazioni, prevedeva testualmente: “il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al Ministero di revocare l'agevolazione, con le conseguenze di cui all'art. 13”. Che è poi quanto si legge nell'avviso di morosità reso disponibile sul sistema SIRIO e notificato alla società attrice in data 1° luglio
2014 (all. 10 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato): “si ricorda che il prossimo 1° gennaio
2015 scade il termine per il versamento in oggetto indicato … per un totale di Euro 7.621,36.
Ad oggi risultano inoltre da versare gli ulteriori importi relativi a mancati/minori/ritardati versamenti di rate precedenti indicati anch'essi nell'allegato elenco (per un totale di Euro
31.729,33). Al riguardo si comunica che, come previsto dalla normativa di riferimento e dal contratto di finanziamento “il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze stabilite dai piani di ammortamento dà facoltà a questo Ministero di revocare le agevolazioni concesse, con le conseguenze previste dal contratto di finanziamento stesso”. Dal prospetto allegato alla missiva datata luglio 2014, e che la parte attrice non ha contestato di avere ricevuto, si evince inoltre che – oltre ad un ridottissimo residuo di quota capitale sulla 1^ rata scaduta in ordine di tempo (1° luglio 2012) – la Ditta beneficiaria (odierna attrice) ometteva il versamento di tutte le rate scadute successivamente (sino a quella data), ossia il 1° gennaio 2013, il 1° luglio 2013, il 1° gennaio 2014, il 1° luglio 2014. Dai documenti relativi alla dichiarazione di credito formulata dall'Amministrazione, in seno alla procedura di concordato, si evince poi che la Ditta beneficiaria non abbia versato neppure le rate scadute successivamente (v. all. 12, 15 e 16 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato). Ciò posto, è evidente che una clausola cosiffatta (“il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al di revocare l'agevolazione, CP_5 con le conseguenze di cui all'art. 13”) altro non possa configurare che una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) in forza della quale il contraente (per il tramite del CP_5 [...]
) avrebbe avuto diritto di risolvere l'intero rapporto di agevolazione, in caso di CP_3 omesso pagamento di “qualsiasi somma” dovuta dalla Ditta beneficiaria. Ciò posto, essendosi configurato, in concreto, un fatto d'inadempimento già considerato ex ante idoneo ad alterare irreversibilmente la causa del rapporto di agevolazione, risultano inutili, agli scopi dell'attrice,
7 gli argomenti spesi in ordine alla gravità e giuridica rilevanza (art. 1455 c.c.) di tale inadempimento, in relazione agli interessi della controparte contrattuale ed all'intero assetto d'interessi voluto dai contraenti. È noto infatti che "la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza" (Cass. n. 16993 del 01/08/2007; conf. Cass.
n. 20854 del 02/10/2014; Cass. n. 167 del 05/01/2005; Cass. n. 10935 del 11/07/2003); ancora si afferma che: "la clausola risolutiva espressa .. non fa che .. accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un'indagine "ad hoc" avuto riguardo all'interesse dell'altra parte"
(così Cass. n. 20818 del 26/09/2006; v. ancora Cass. n. 3102 del 17/03/2000: "in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo"; Cass. n. 10815 del 17/10/1995; Cass. nn. 4369 del 16/05/1997: "la stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice"). Risultano parimenti inconferenti, al caso di specie, i princìpi in tema di “abuso del diritto” su cui la difesa attrice si è lungamente soffermata nei suoi scritti: l'Amministrazione si
è avvalsa di un diritto potestativo attribuitole dal contratto, in presenza di fatti oggettivamente coincidenti con quelli considerati nella clausola risolutiva, quindi per la salvaguardia di interessi che entrambe le parti hanno valutato ex ante meritevoli di tutela mediante la rescissione del rapporto negoziale. È vero che la parte attrice, autore di un fatto d'inadempimento oggettivamente combaciante con quello considerato dalla clausola risolutiva espressa, aveva facoltà di contestare in giudizio che tale inadempimento le fosse imputabile sotto il profilo soggettivo: ma – giova ripetere – era gravata dell'onere di dimostrare di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere, per “causa a lui non imputabile” (art. 1218 c.c.), essendo la colpa presunta fino a prova contraria, anche nel caso di applicazione di clausole risolutive espresse (v. la giurisprudenza sopra, nonché Cass. n. 394 del 22/01/1986: “anche nel caso di contratto con clausola risolutiva espressa, l'inadempimento non è causa di risoluzione se non sia imputabile a dolo o colpa dell'obbligato: e la colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., se non sia provata la impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore”). Nel caso di specie, la ha CP_4
8 sostenuto: (a) di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere, per la grave crisi economica che, a partire dall'anno 2009, avrebbe interessato anche il mercato dell'informatica, ove operante (v. par. 9 della premessa in fatto della citazione); (b) che il suo inadempimento fosse giustificato dall'inadempimento del , che aveva mancato di versare il saldo delle CP_5 agevolazioni concesse (sia in forma di Contributo nella Spesa, sia in forma di Credito
Agevolato) entro i termini previsti dal contratto (v. il par.
1.4 della premessa in diritto della citazione). Quanto al primo argomento, il tribunale non può omettere di osservare quanto esso sia formulato in termini talmente generici, da risultare inconcludente. Basti considerare che, a detta della stessa attrice, la crisi economica che investiva (anche) l'azienda in sua titolarità, si palesava nell'anno 2009, laddove la ometteva di versare le rate semestrali in CP_4 scadenza dal 1° gennaio 2013, in avanti (v. l'avviso di morosità in data 1° luglio 2014, all. 10 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato). D'altronde, “l'art. 1218 cod. civ. pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, prova che esige la dimostrazione dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione” (Cass. n. 3294 del 19/02/2004); in altri termini, "la semplice difficultas praestandi, cioè qualsiasi causa sopravvenuta che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione, non esclude la responsabilità per inadempimento. Il debitore, per sottrarsi a tale responsabilità, presunta ex art. 1218 c.c., deve provare l'assoluta impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla sua volontà: caso fortuito o forza maggiore" (Cass. n. 699 del 21/04/1965; v. anche Cass. n. 12760 del 17/11/1999: “la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria, e tale presunzione è destinata a cadere solo a fronte di risultanze, positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest'ultimo, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili”; in termini, Cass. n. 12346 del 18/11/1991; Cass. n. 3328 del 14/05/1983;
Cass. n. 12477 del 26/08/2002: "in tema di inadempimento delle obbligazioni del contratto, a norma degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., la colpa del contraente inadempiente si presume, e, pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione"; Cass. n. 22580 del 23/10/2014; Cass. n. 11717 del 05/08/2002;
Cass. n. 2555 del 15/07/1968: "l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., estingue la obbligazione o giustifica il ritardo nell'adempimento è da intendere in senso assoluto ed
9 obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'adempimento dell'obbligazione. Il che può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratta di una somma di danaro"; Cass.
n. 2691 del 16/03/1987; Cass. n. 794 del 06/02/1979). Quanto al secondo argomento, che evoca il disposto dell'art. 1460 c.c. (inadimplenti non est adimplendum), si osserva che: (a) alla parte attrice (eccipiente) incombeva di dimostrare che il suo diritto di credito (ossia: il diritto di ricevere il saldo del Contributo nella Spesa, ed il saldo del Credito agevolato) fosse maturato prima del diritto di credito maturato, dall'Amministrazione, a titolo di rimborso della prima tranche (anticipazione) di finanziamento agevolato;
(b) ciò in quanto, anche laddove le parti si contestino in giudizio inadempienze reciproche (art. 1460 c.c.), spetta ad ognuno dei due pretesi creditori di “provare la fonte (negoziale o legale) del loro diritto e il relativo termine di scadenza” (così per tutte Cass. n. 13685 del 21/05/2019); (c) d'altronde l'art. 1460 c.c. testualmente richiama il criterio cronologico, ai fini dello scrutinio comparativo delle condotte tenute dai contraenti in sede di esecuzione del contratto (“nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”); (d) il ha assolto l'onere dimostrativo incombentile con lo stesso CP_5
“contratto di finanziamento in forma di credito agevolato e contributo nella spesa”, più volte nominato (all. 3 al fascicolo di parte attrice): si allude in particolare all'art. 7 del documento negoziale, che dettava una analitica disciplina riguardo al rimborso del “credito agevolato”, secondo il piano di ammortamento da predisporre in sede di erogazione;
non è d'altronde controverso (art. 115 c.p.c.), ma anzi affermato dalla stessa attrice, che la 1^ rata del piano di ammortamento sia scaduta in data 1° luglio 2012. Per contro, la parte attrice non ha dimostrato la circostanza (esplicitamente contestata dal ) di avere maturato il diritto a ricevere CP_5 il saldo delle agevolazioni (sia in forma di contributo nella spesa, sia in forma di credito agevolato) antecedentemente la scadenza della prima rata rimasta insoluta, in ordine di tempo
(1° gennaio 2013). In particolare: - la difesa ha sostenuto di avere rimesso al CP_4
(per il tramite della banca convenzionata) la documentazione finale di spesa (cui CP_5 subordinata l'erogazione del saldo, a termini dell'art. 4 del contratto), sin dall'anno 2009 (v. par. 4-5-6 della premessa in fatto della citazione introduttiva); - il , per contro, ha CP_5 allegato di avere ricevuto la richiesta di pagamento del saldo, corredata della relazione scientifica dell'esperto, in data 20 febbraio 2014 (v. par. 5, della premessa in fatto della
10 comparsa di costituzione e risposta), offrendo prova scritta a riguardo (v. l'all. 6 al fascicolo dell'Avvocatura); - a fronte di tale confliggente rappresentazione dei fatti, implicante la contestazione della scadenza del credito (al pagamento del saldo) che l'attrice ha sostenuto lasciato inevaso, spettava a quest'ultima di documentare (evidentemente per iscritto, trattandosi di rapporti con un'Amministrazione e con un soggetto convenzionato/concessionario della medesima) di avere effettivamente rimesso tutta la documentazione utile allo scopo, nell'anno 2009. Ciò posto, alla disamina del fascicolo di parte attrice (come di quello dell'Avvocatura) tale prova non emerge. Infatti: (i) i cosiddetti
“rendiconti relativi ai semestri gennaio 2007 – giugno 2009” (all. 4 al fascicolo di parte attrice) consistono in tabelle Excel di cui non è dimostrato neppure l'inoltro a chicchessia;
(ii) le “relazioni sugli stati di avanzamento degli investimenti per gli anni 2007 e 2008” (all. 6) consistono in un documento indirizzato alla società Nurex S.r.l., non già al : si tratta CP_5 del soggetto capofila dell'iniziativa di ricerca dedotta in lite, che avrebbe dovuto curare la raccolta di tutti i rendiconti dagli altri soggetti, ed il loro inoltro al (per il tramite CP_5 della banca convenzionata), a termini della lett. d-ter) della premessa del contratto di finanziamento, e dell'art. 3, comma 1, lett. b) e c) del contratto medesimo: quindi il documento in questione non offre alcun indizio del fatto che sia pervenuto al Ministero, ovvero alla Banca convenzionata, ed in che data;
(iii) lo “schema del rapporto finale di ricerca” (all. 7 al fascicolo di parte attrice) è parimenti sprovvisto di destinatario (oltreché di sottoscrizione in calce) e non reca alcun riferimento da cui possa inferirsene la data di inoltro al , od CP_5 alla Banca convenzionata;
(iv) la “relazione tecnico contabile finale a cura dell'esperto del in atti (all. 7 al fascicolo dell'Avvocatura) allude a due sopralluoghi finali eseguiti nel CP_6 corso dell'anno 2013 (gennaio e marzo); lo stesso si ricava dalla “relazione tecnico-contabile finale” predisposta dalla Banca convenzionata ( in atti (all. 8 al Controparte_3 fascicolo dell'Avvocatura). Poiché l'erogazione del saldo era subordinata alla positiva verifica dell'ultimazione dell'iniziativa sovvenuta (v. l'art. 4 del contratto) ad opera dell'esperto nominato dal e poiché la verifica dell'esperto avrebbe dovuto completarsi entro trenta CP_6 giorni “dal ricevimento della completa documentazione” analiticamente prevista dall'art. 3 del medesimo documento negoziale (v. l'art. 4, par. 2), l'assenza di qualsiasi prova attestante la data di ricevimento del rendiconto finale di spesa, delle relazioni tecniche e di tutti gli altri documenti previsti dall'art. 3 del contratto, impedisce di ritenere dimostrato che la parte attrice, alla data in cui consumava il suo inadempimento (1° gennaio 2013), avesse già maturato il diritto di ricevere il saldo delle agevolazioni, dal . In breve, la parte attrice CP_5 ha mancato la prova che l'obbligazione il cui inadempimento ha imputato al , fosse CP_5
11 scaduta già in data antecedente la scadenza dell'obbligazione che pacificamente lasciava insoluta. Conseguentemente, non ravvisandosi (anche in astratto) fatti d'inadempimento imputabili al convenuto, l'omesso versamento di tutte le rate di rimborso del credito CP_5 agevolato (eccezion fatta che per la prima) non può supporsi (ex post) giustificato, agli effetti dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 1218 c.c.. Donde l'impossibilità di predicare che il provvedimento di revoca sia invalido o giuridicamente inetto a produrre la risoluzione del contratto. È solo il caso di aggiungere che la disposizione – in tema di “contratti pendenti” – di cui all'art. 169 bis l. fall. lascia intatta la facoltà del contraente in bonis di risolvere il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa eventualmente pattuita (salva la parentesi di pausa inerziale del contratto in corso, che non può eccedere sessanta giorni, prorogabili una sola volta, e che qui non viene in rilievo;
v. il 1° comma dell'articolo). Donde l'inconcludenza, agli scopi dell'attrice, degli argomenti spesi, nei suoi scritti, quanto alle finalità (conservative) della procedura di concordato. Respinta la domanda di accertamento negativo (o meglio, di accertamento dell'inefficacia del provvedimento risolutivo), deve parimenti respingersi l'azione di adempimento contrattuale svolta dall'odierna attrice, per ottenere il pagamento del saldo del contributo nella spesa: non persistendo più il vincolo contrattuale inter partes,
l'attrice non ha titolo a pretendere alcunché, dal convenuto. Stessa sorte merita CP_5
l'accessiva istanza di risarcimento danni, che non può trovare accoglimento in assenza di fatti illeciti (o meglio d'inadempimento) imputabili all'Amministrazione.
.
4. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto:
I. Error in iudicando. Sull'erronea qualificazione della revoca del finanziamento come esercizio della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del Contratto di finanziamento. 1.
Innanzitutto, il Giudice di primo grado ha errato nel qualificare la revoca disposta dal con decreto n. 1865 del 05.08.2015 come una mera applicazione della clausola CP_5 risolutiva espressa contenuta nell'art. 7 del Contratto finanziamento sottoscritto con il
[...]
(doc. n. 3 fasc. 1° grado), in base alla quale «il mancato pagamento di qualsiasi CP_3 somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al di revocare CP_5
l'agevolazione, con le conseguenze di cui all'art. 13».
12 La doglianza è infondata
Non vi è alcun dubbio che dal combinato dell'art 7 del contratto di finanziamento stipulato dal in nome e per conto del e dell'art 13 nella sua correlazione con Controparte_3 CP_5 il D.M 593/2000, richiamato contrattualmente, si vertesse in una ipotesi di clausola risolutiva espressa.
L'art 7 del contratto prevedeva “il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al Ministero di revocare l'agevolazione, con le conseguenze di cui all'art. 13”, disciplinante la revoca e la risoluzione contrattuale.
Condivisibilmente il Tribunale ha infatti evidenziato : “ Difatti la c.d. “revoca” delle agevolazioni, lungi dal configurare esercizio di poteri amministrativi in senso stretto, attua un meccanismo analogo a quello innescato, nei rapporti iure privatorum, dalle clausole risolutive espresse (art. 1456 c.c.), perché estrinseca l'applicazione di clausole risolutive legali vuoi recate dal titolo concessorio, vuoi dalle norme di riferimento. (1 v. in particolare il Decreto
Direttoriale n. 1590 del 27 luglio 2006, all. 1 al fascicolo di parte attrice, ed il contratto di finanziamento in data 18 maggio 2007, all. 3 ivi. 2 di revoca integrale delle agevolazioni concesse alla v. l'all. 13 al fascicolo di parte attrice. 3 O meglio, dalle norme di CP_4 fonte secondaria, di cui al d.m. n. 593 del 8 agosto 2000, recante “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”).
Quanto affermato dal Tribunale è perfettamente aderente al consolidato orientamento della
Corte di Cassazione in materia. Ex plurimis, ordinanza 1899/2018 (“ La revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della l. n. 44 del 1986 sull'imprenditoria giovanile, per il venir meno dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, può essere equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa, sicché il soggetto finanziato è tenuto a restituire all'ente finanziatore tutte le somme, in qualunque forma erogate, indebitamente ricevute in forza della predetta normativa) e sentenza 26507/2013 ( “ La revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 44, sull'imprenditoria giovanile, per inadempimento degli oneri assunti, può essere equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa, e, pertanto, è il soggetto finanziato è tenuto a provare i fatti impeditivi della revoca del finanziamento, così escludendo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., la sua soggezione alla richiesta di restituzione del contributo come indebito oggettivo.”)
5. Con il secondo motivo parte appellante lamenta “ omessa valutazione dei principi in tema di buona fede e abuso del diritto.
1. Fermo quanto sopra, la sentenza impugnata si rileva erronea,
13 sotto altro profilo, nella parte in cui ha omesso di considerare le argomentazioni formulate nell'atto di citazione in merito alla sussistenza di un'ipotesi di abuso del diritto (punto 2.4.1 dell'atto di citazione “
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto “III. in iudicando. Sull'eccezione di CP_8 inadempimento. Erronea valutazione dei fatti e dei documenti di causa.” e con il quarto “ Error in iudicando. Sull'erronea applicazione della disciplina in materia di contratti pendenti in caso di ammissione a concordato preventivo”
I suddetti motivi possono essere congiuntamente esaminati.
In primo luogo va evidenziato che la iniziale tolleranza dell'Amministrazione non ha potuto comportare l'eliminazione della clausola.
Anche al riguardo si richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione espresso con l'ordinanza 14195/2022 ( “ In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni.” e con la sentenza 24564/2013 ( “ In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento.”) e con la sentenza 24564/2013 ( “ In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento.”
Condivisibilmente l'appellato ha controdedotto: “ Trattandosi infatti di un progetto CP_5 che coinvolge un interesse pubblico e in esclusiva considerazione delle finalità di interesse pubblico del progetto, l'Amministrazione convenuta ha ritenuto opportuno dare un'altra
14 Cont chance a nella speranza che essa avrebbe potuto risanare la sua condizione, anziché procedere immediatamente alla revoca;
ciò, si sottolinea, a dimostrazione della buona fede del
. Dunque, il pagamento del contributo dovuto, autorizzato dal Ministero in favore di CP_5
CPI, in data 6 marzo 2014, è espressione del fatto che il Ministero facesse affidamento nella ripresa della società, ma senza con ciò rinunciare ai propri diritti.”
Parte appellante sembra confondere la tolleranza dell'Amministrazione con la rinunzia ai propri diritti in relazione alla persistente morosità. Fondatamente il appellato ha CP_5 evidenziato: “ È altrettanto chiaro e ovvio però, che nel momento in cui la ripresa sperata non si è realizzata, altro non poteva fare il se non risolvere il contratto. Ciò, a tutela, in CP_5 primis, dell'interesse pubblico nonché delle finanze pubbliche. Ebbene, sintomo di tale mancata ripresa è stato proprio il perdurare della morosità nonché l'ammissione della società a concordato preventivo. Pertanto, a differenza di quanto sostiene controparte, non è stata semplicemente l'ammissione alla procedura di concordato preventivo a determinare la revoca del finanziamento, quanto piuttosto ciò che tale ammissione comporta. Quest'ultima, unitamente alla persistente morosità, rende evidente che la società non sarebbe stata in grado, neppure in un futuro, di adempiere alla propria obbligazione di pagamento, con ciò giustificandosi la revoca contestata.”
Ed è oltretutto centrata l'osservazione del “ Si aggiunga, che il ha chiaramente CP_5 CP_6 specificato che l'entrata in procedura concorsuale del soggetto beneficiario ha messo in discussione il rimborso del credito agevolato. Più precisamente, nella nota si legge che
“l'entrata in procedura concorsuale del soggetto beneficiario delle agevolazioni, oltre a mettere in discussione il rimborso del credito agevolato, di fatto vanifica le finalità dell'intervento pubblico, legato ad uno specifico progetto di ricerca, i cui risultati, industrializzati, devono portare al miglioramento di un servizio-prodotto e/o processo da parte del soggetto beneficiario delle agevolazioni, con positive ricadute sul mercato, anche del lavoro”.
Difatti, partendo dal primo profilo, la perdurante e conclamata morosità della società beneficiaria, unitamente al dissesto finanziario della stessa, confermato dall'avvenuto assoggettamento alla procedura concordataria, sono stati dimostrazione, da una lato, dell'impossibilità di restituzione delle rate insolute, dall'altro, dell'impossibilità della società di proseguire le attività contrattuali. A tal riguardo, come si preciserà nel prosieguo, con tale espressione, deve intendersi il lasso temporale che va dalla data di inizio del progetto, fino alla data di completamento dell'iniziativa progettata, ma senza dubbio anche oltre, dovendosi
15 ritenere pienamente compresa anche la fase di industrializzazione oltre che il periodo di durata finanziaria per l'ammortamento dei crediti agevolati già erogati. Alla luce di ciò, come anche già eccepito in primo grado, l'obbligo di attuazione industriale deve ritenersi coessenziale all'obbligo di mera realizzazione del progetto. Solo in tal caso potrà dirsi realizzato in senso del contratto. Difatti, ai sensi dell'art. 3 del contratto di finanziamento, ciascun soggetto finanziato, si impegna a presentare al , entro i due anni successivi alla conclusione CP_5 del progetto, una relazione in merito all'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti. È chiaro quindi, che un inadempimento grave si è concretamente verificato;
considerando infatti che quest'ultimo si configura quale inadempimento rispetto agli obiettivi che il beneficiario si era impegnato a raggiungere, lo stato di morosità e il dissesto finanziario sono chiari indici dell'impossibilità della società beneficiaria – ormai priva di mezzi economici
- di raggiungere le suddette finalità-obiettivo, configurando pertanto validi presupposti per la
“revoca” del finanziamento…. II. Occorre a questo punto chiarire come deve interpretarsi il lasso temporale previsto dall'art. 5, il quale prevede i requisiti che devono persistere in capo al soggetto beneficiario “nel corso delle attività contrattuali”. Come sopra accennato, esso ricomprende anche la fase dell'industrializzazione oltre che il periodo di durata finanziaria per l'ammortamento dei crediti agevolati già erogati e completa restituzione. Pertanto, l'interesse della P.A., finalizzato al soddisfacimento dell'interesse pubblico generale, può dirsi realizzato nel momento in cui il progetto avrà determinato un risultato d'impatto sull'azienda, sul settore o su altri settori industriali.”
Intende evidenziare la Corte che non è stato l'assoggettamento della società alla procedura concorsuale che ha determinato la revoca, ma che questo è stato l'elemento sintomatico di una prognosi infausta sulla complessiva realizzazione dell'intero progetto,sicchè il ritardo dei pagamenti da parte della P.A . in una valutazione bilanciata dell'inadempimento di quest'ultima perde rilievo .
6 Alla stregua di quanto sopra esposto è evidente l'irrilevanza dei mezzi di prova su cui ha insistito l'appellante.
7Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle Parte_1 spese del grado in favore del appellato che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre CP_5
rimborso spese gen.
16 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Roma,9.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
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