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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/11/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 04/08/2025 sub R.G. n.
8640/2025 presentato congiuntamente da:
, con il difensore avv. CASSINA ANNA MARIA, e , Parte_1 Parte_2 con il difensore avv. CAPPELLARI FEDERICA;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1. Affidamento della minore ad entrambi i genitori, con delega da parte del Persona_1 signor alla sig. per la sottoscrizione/autorizzazione in Parte_2 Parte_1 autonomia, ma con obbligo di informativa e preventiva condivisione, alle seguenti attività:
- sottoscrizione documentazione amministrativa varia (richiesta ISEE, richiesta assegno unico, rinnovo documento d'identità valido per l'espatrio), iscrizioni scolastiche;
- sottoscrizione delle autorizzazioni scolastiche fra cui: consensi e privacy, liberatorie per autorizzazioni a foto e video riprese, uscite sul territorio, gite e attività scolastiche varie da svolgersi al di fuori dei locali scolastici, comunicazioni per il rientro scolastico dopo il periodo di malattia;
- iscrizione per lo svolgimento di attività sportive, ludiche ed extra-scolastiche in generale;
- prestare il consenso informato per le vaccinazioni obbligatorie e per l'effettuazione degli esami Mmg o per le visite da specialista;
- prestare il consenso informato per le cure dentarie, esami radiografici, ecc.
2. In ogni caso, tutte le decisioni più importanti e/o onerose relative alla figlia ed in particolare quelle relative alla salute, all'indirizzo scolastico, alla residenza verranno prese congiuntamente fra i genitori i quali si impegnano a darsi reciproca informazione di ogni fatto rilevante della vita della minore, sia personale che scolastica e di relazione, oltre a prestarsi reciproca disponibilità a farsi carico della figlia ove l'altro ne sia impedito per qualunque ragione, previo congruo preavviso. Le comunicazioni relative alla figlia avverranno preferibilmente in via diretta, riservando alla 1 messaggistica (mail, sms, WhatsApp, ecc.) quelle relative ad aspetti minuti dell'organizzazione quotidiana.
Nel rispetto di un ordinato e sereno regime di vita della figlia e salve situazioni impreviste o imprevedibili ovvero diversi accordi fra i genitori, che dovranno intervenire con preavviso di almeno
24 ore, il padre terrà presso di sé la figlia nella giornata del giovedì dalle ore 17.30 alle ore Per_1
20.30, quando verrà ricondotta alla madre a cena consumata e la domenica (facendo possibilmente coincidere la domenica di responsabilità paterna con il turno di libertà della madre) dalle ore 14.00 alle ore 20.30/21.00 (cena consumata); la settimana successiva, fermo sempre il giovedì pomeriggio, il padre preleverà la figlia il sabato pomeriggio alle ore 17.30 e la terrà con sé fino alla domenica mattina (ore 10.30/11.00) quando la riporterà dalla nonna. Seguendo l'alternanza di permanenza della minore presso il padre il sabato o la domenica nelle settimane a seguire. Per_ 3. I genitori stabiliranno di dare avvio a soggiorni di più lunga durata di presso il padre con gradualità, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze della figlia.
4. I genitori si danno sin d'ora il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità o altro documento valido per l'espatrio, per loro stessi e per la figlia minore.
5. Il sig. verserà alla sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma Parte_2 Pt_1 di € 150,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ai sensi degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo di intesa di data
28 agosto 2015 in vigore presso il Tribunale di Udine, che le parti dichiarano di conoscere e di approvare.
6. L'assegno unico universale ex L.D. 46/2021 verrà percepito esclusivamente dalla sig. ed Pt_1 utilizzato per i bisogni della figlia;
7. le parti dichiarano di nulla avere a che pretendere l'un l'altra dal cessato rapporto di convivenza;
8. le spese del procedimento compensate integralmente tra le parti.” pronuncia la seguente
SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata la figlia , il 28/07/2023, riconosciuta da entrambi Per_1
i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale
è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento della minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali della minore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e e, per l'effetto, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1. dispone l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con delega Persona_1 da parte del signor alla sig. per la Parte_2 Parte_1
2 sottoscrizione/autorizzazione in autonomia, ma con obbligo di informativa e preventiva condivisione, alle seguenti attività:
a. sottoscrizione documentazione amministrativa varia (richiesta ISEE, richiesta assegno unico, rinnovo documento d'identità valido per l'espatrio), iscrizioni scolastiche;
b. sottoscrizione delle autorizzazioni scolastiche fra cui: consensi e privacy, liberatorie per autorizzazioni a foto e video riprese, uscite sul territorio, gite e attività scolastiche varie da svolgersi al di fuori dei locali scolastici, comunicazioni per il rientro scolastico dopo il periodo di malattia;
c. iscrizione per lo svolgimento di attività sportive, ludiche ed extra-scolastiche in generale;
d. prestare il consenso informato per le vaccinazioni obbligatorie e per l'effettuazione degli esami Mmg o per le visite da specialista;
e. prestare il consenso informato per le cure dentarie, esami radiografici, ecc.
2. Dà atto che, in ogni caso, tutte le decisioni più importanti e/o onerose relative alla figlia ed in particolare quelle relative alla salute, all'indirizzo scolastico, alla residenza verranno prese congiuntamente fra i genitori i quali si impegnano a darsi reciproca informazione di ogni fatto rilevante della vita della minore, sia personale che scolastica e di relazione, oltre a prestarsi reciproca disponibilità a farsi carico della figlia ove l'altro ne sia impedito per qualunque ragione, previo congruo preavviso. Le comunicazioni relative alla figlia avverranno preferibilmente in via diretta, riservando alla messaggistica (mail, sms, WhatsApp, ecc.) quelle relative ad aspetti minuti dell'organizzazione quotidiana.
Nel rispetto di un ordinato e sereno regime di vita della figlia e salve situazioni impreviste o imprevedibili ovvero diversi accordi fra i genitori, che dovranno intervenire con preavviso di almeno 24 ore, dispone che il padre tenga presso di sé la figlia nella giornata del giovedì Per_1 dalle ore 17.30 alle ore 20.30, quando verrà ricondotta alla madre a cena consumata e la domenica (facendo possibilmente coincidere la domenica di responsabilità paterna con il turno di libertà della madre) dalle ore 14.00 alle ore 20.30/21.00 (cena consumata); la settimana successiva, fermo sempre il giovedì pomeriggio, il padre preleverà la figlia il sabato pomeriggio alle ore 17.30 e la terrà con sé fino alla domenica mattina (ore 10.30/11.00) quando la riporterà dalla nonna. Seguendo l'alternanza di permanenza della minore presso il padre il sabato o la domenica nelle settimane a seguire.
3. Dà atto che i genitori stabiliranno di dare avvio a soggiorni di più lunga durata di presso Per_1 il padre con gradualità, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze della figlia.
3 4. Dà atto che i genitori si sono dati il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità o altro documento valido per l'espatrio, per loro stessi e per la figlia minore.
5. Dispone che il sig. versi alla sig. , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 Pt_1 figlia, la somma di € 150,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ai sensi degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo di intesa di data 28 agosto 2015 in vigore presso il Tribunale di Udine, che le parti dichiarano di conoscere e di approvare.
6. Dà atto che l'assegno unico universale ex L.D. 46/2021 verrà percepito esclusivamente dalla sig. ed utilizzato per i bisogni della figlia. Pt_1
7. Dà atto che le parti dichiarano di nulla avere a che pretendere l'un l'altra dal cessato rapporto di convivenza.
8. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
4
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 04/08/2025 sub R.G. n.
8640/2025 presentato congiuntamente da:
, con il difensore avv. CASSINA ANNA MARIA, e , Parte_1 Parte_2 con il difensore avv. CAPPELLARI FEDERICA;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1. Affidamento della minore ad entrambi i genitori, con delega da parte del Persona_1 signor alla sig. per la sottoscrizione/autorizzazione in Parte_2 Parte_1 autonomia, ma con obbligo di informativa e preventiva condivisione, alle seguenti attività:
- sottoscrizione documentazione amministrativa varia (richiesta ISEE, richiesta assegno unico, rinnovo documento d'identità valido per l'espatrio), iscrizioni scolastiche;
- sottoscrizione delle autorizzazioni scolastiche fra cui: consensi e privacy, liberatorie per autorizzazioni a foto e video riprese, uscite sul territorio, gite e attività scolastiche varie da svolgersi al di fuori dei locali scolastici, comunicazioni per il rientro scolastico dopo il periodo di malattia;
- iscrizione per lo svolgimento di attività sportive, ludiche ed extra-scolastiche in generale;
- prestare il consenso informato per le vaccinazioni obbligatorie e per l'effettuazione degli esami Mmg o per le visite da specialista;
- prestare il consenso informato per le cure dentarie, esami radiografici, ecc.
2. In ogni caso, tutte le decisioni più importanti e/o onerose relative alla figlia ed in particolare quelle relative alla salute, all'indirizzo scolastico, alla residenza verranno prese congiuntamente fra i genitori i quali si impegnano a darsi reciproca informazione di ogni fatto rilevante della vita della minore, sia personale che scolastica e di relazione, oltre a prestarsi reciproca disponibilità a farsi carico della figlia ove l'altro ne sia impedito per qualunque ragione, previo congruo preavviso. Le comunicazioni relative alla figlia avverranno preferibilmente in via diretta, riservando alla 1 messaggistica (mail, sms, WhatsApp, ecc.) quelle relative ad aspetti minuti dell'organizzazione quotidiana.
Nel rispetto di un ordinato e sereno regime di vita della figlia e salve situazioni impreviste o imprevedibili ovvero diversi accordi fra i genitori, che dovranno intervenire con preavviso di almeno
24 ore, il padre terrà presso di sé la figlia nella giornata del giovedì dalle ore 17.30 alle ore Per_1
20.30, quando verrà ricondotta alla madre a cena consumata e la domenica (facendo possibilmente coincidere la domenica di responsabilità paterna con il turno di libertà della madre) dalle ore 14.00 alle ore 20.30/21.00 (cena consumata); la settimana successiva, fermo sempre il giovedì pomeriggio, il padre preleverà la figlia il sabato pomeriggio alle ore 17.30 e la terrà con sé fino alla domenica mattina (ore 10.30/11.00) quando la riporterà dalla nonna. Seguendo l'alternanza di permanenza della minore presso il padre il sabato o la domenica nelle settimane a seguire. Per_ 3. I genitori stabiliranno di dare avvio a soggiorni di più lunga durata di presso il padre con gradualità, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze della figlia.
4. I genitori si danno sin d'ora il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità o altro documento valido per l'espatrio, per loro stessi e per la figlia minore.
5. Il sig. verserà alla sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma Parte_2 Pt_1 di € 150,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ai sensi degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo di intesa di data
28 agosto 2015 in vigore presso il Tribunale di Udine, che le parti dichiarano di conoscere e di approvare.
6. L'assegno unico universale ex L.D. 46/2021 verrà percepito esclusivamente dalla sig. ed Pt_1 utilizzato per i bisogni della figlia;
7. le parti dichiarano di nulla avere a che pretendere l'un l'altra dal cessato rapporto di convivenza;
8. le spese del procedimento compensate integralmente tra le parti.” pronuncia la seguente
SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata la figlia , il 28/07/2023, riconosciuta da entrambi Per_1
i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale
è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento della minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali della minore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e e, per l'effetto, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1. dispone l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con delega Persona_1 da parte del signor alla sig. per la Parte_2 Parte_1
2 sottoscrizione/autorizzazione in autonomia, ma con obbligo di informativa e preventiva condivisione, alle seguenti attività:
a. sottoscrizione documentazione amministrativa varia (richiesta ISEE, richiesta assegno unico, rinnovo documento d'identità valido per l'espatrio), iscrizioni scolastiche;
b. sottoscrizione delle autorizzazioni scolastiche fra cui: consensi e privacy, liberatorie per autorizzazioni a foto e video riprese, uscite sul territorio, gite e attività scolastiche varie da svolgersi al di fuori dei locali scolastici, comunicazioni per il rientro scolastico dopo il periodo di malattia;
c. iscrizione per lo svolgimento di attività sportive, ludiche ed extra-scolastiche in generale;
d. prestare il consenso informato per le vaccinazioni obbligatorie e per l'effettuazione degli esami Mmg o per le visite da specialista;
e. prestare il consenso informato per le cure dentarie, esami radiografici, ecc.
2. Dà atto che, in ogni caso, tutte le decisioni più importanti e/o onerose relative alla figlia ed in particolare quelle relative alla salute, all'indirizzo scolastico, alla residenza verranno prese congiuntamente fra i genitori i quali si impegnano a darsi reciproca informazione di ogni fatto rilevante della vita della minore, sia personale che scolastica e di relazione, oltre a prestarsi reciproca disponibilità a farsi carico della figlia ove l'altro ne sia impedito per qualunque ragione, previo congruo preavviso. Le comunicazioni relative alla figlia avverranno preferibilmente in via diretta, riservando alla messaggistica (mail, sms, WhatsApp, ecc.) quelle relative ad aspetti minuti dell'organizzazione quotidiana.
Nel rispetto di un ordinato e sereno regime di vita della figlia e salve situazioni impreviste o imprevedibili ovvero diversi accordi fra i genitori, che dovranno intervenire con preavviso di almeno 24 ore, dispone che il padre tenga presso di sé la figlia nella giornata del giovedì Per_1 dalle ore 17.30 alle ore 20.30, quando verrà ricondotta alla madre a cena consumata e la domenica (facendo possibilmente coincidere la domenica di responsabilità paterna con il turno di libertà della madre) dalle ore 14.00 alle ore 20.30/21.00 (cena consumata); la settimana successiva, fermo sempre il giovedì pomeriggio, il padre preleverà la figlia il sabato pomeriggio alle ore 17.30 e la terrà con sé fino alla domenica mattina (ore 10.30/11.00) quando la riporterà dalla nonna. Seguendo l'alternanza di permanenza della minore presso il padre il sabato o la domenica nelle settimane a seguire.
3. Dà atto che i genitori stabiliranno di dare avvio a soggiorni di più lunga durata di presso Per_1 il padre con gradualità, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze della figlia.
3 4. Dà atto che i genitori si sono dati il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità o altro documento valido per l'espatrio, per loro stessi e per la figlia minore.
5. Dispone che il sig. versi alla sig. , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 Pt_1 figlia, la somma di € 150,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ai sensi degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo di intesa di data 28 agosto 2015 in vigore presso il Tribunale di Udine, che le parti dichiarano di conoscere e di approvare.
6. Dà atto che l'assegno unico universale ex L.D. 46/2021 verrà percepito esclusivamente dalla sig. ed utilizzato per i bisogni della figlia. Pt_1
7. Dà atto che le parti dichiarano di nulla avere a che pretendere l'un l'altra dal cessato rapporto di convivenza.
8. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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