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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPEL LO DI NAPOL I
QUINTA SEZ IONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Il consigliere designato, Dott.ssa Caterina di Martino, visto il ricorso iscritto al n. 1144/2025 r.g. aff. vol. giur. avente ad oggetto la domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001 proposta da:
1) , nato a [...] il [...] ( C.F. Parte_1 [...]
); C.F._1
2) nata a [...] il [...] ( C.F. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
3) , nata a [...] il [...] ( C.F. Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procure in atti dagli Avv.ti
Luigi Ulacco (C.F.. ) e Roberto Ulacco (C.F. ), ed CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torre del Greco, alla Via F. Romano n. 1
nei confronti del in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
OSSERVA
I ricorrenti hanno richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare n.
24/2012, aperta presso il Tribunale di Torre Annunziata a seguito della sentenza n. 25 del 2/5/2012 dichiarativa del fallimento della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. e conclusa con decreto del 14/7/2024.
L'inizio del procedimento, ai fini della determinazione del periodo di ragionevole durata, va individuato nella data di deposito della domanda di ammissione al passivo del credito (cfr. Cass.
324/2024) che va individuata per ciascuno dei ricorrenti al 14.9.2012.
Quanto al termine finale, lo stesso va individuato nella data del deposito del decreto di chiusura.
Il fallimento ha avuto pertanto una durata (rilevante ai fini dell'indennizzo ex l. 89/2001) per ciascun ricorrente di anni 11 e mesi 10.
Quanto alla determinazione del periodo di ragionevole durata oltre il quale va riconosciuto l'indennizzo, deve osservarsi che, nel caso di specie, lo stesso può essere individuato in sette anni, trattandosi di procedura di straordinaria complessità (Cass. 8468/2012; Cass. 28392/2017; Cass. 20508/2020). Ed infatti, l'art. 2, comma 2 bis, l. 89/2001 stabilisce che “si considera rispettato il termine ragionevole” se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni;
ciò non esclude, quindi, che, in particolari condizioni, possa ritenersi ragionevole anche un termine maggiore, alla luce dei criteri indicati nel comma 2 dello stesso articolo. Non vi è dubbio che la procedura concorsuale in questione sia di eccezionale complessità, in considerazione del numero dei creditori e dell'entità del passivo;
del resto, si tratta di una vicenda che ha avuto ampia risonanza anche sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione.
Pertanto, può ritenersi che il periodo eccedente la ragionevole durata sia stato pari ad anni 4 e mesi
10.
Alla luce di quanto esposto - tenuto conto della natura dei creditori e dell'entità dei crediti (euro
32.136,24 per e in contitolarità, ed euro 10.193,57 Parte_1 Parte_2 per ), ma anche dell'enorme complessità della procedura fallimentare in forza della quale Parte_3
poteva prevedersi una considerevole durata della stessa - si ritiene equo, ex artt. 2056 c.c. e 2 bis l.
89/01, riconoscere, a titolo di indennizzo per l'eccessiva durata del procedimento, tenuto conto anche degli esiti dei riparti che hanno consentito una parziale soddisfazione dei crediti, le seguenti somme: euro 400,00 per ciascuno e per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi sei di ritardo ( dunque euro 2000,00 per ciascuno);
Tenuto conto della assoluta complessità della procedura e del numero dei creditori ammessi non ricorrono i presupposti per riconoscere gli aumenti richiesti ex art. 2 bis l.89/2001.
Sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma
1° c.p.c. dalla data del presente provvedimento. Infatti il quinto comma dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001 (nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2012, n. 134) dispone che il giudice, ove accolga il ricorso ivi previsto, deve ingiungere all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare al ricorrente “la somma liquidata a titolo di equa riparazione”, nonché quella de “le spese del procedimento”, senza far alcun cenno ad eventuali interessi;
tale omissione deve ritenersi voluta e giustificata poiché tali somme, posta la loro natura indennitaria e non già risarcitoria (cfr., ad es.,
Cass. 22974/2017, 26206/2016 e 18150/2011), devono essere liquidate con riferimento al momento della relativa decisione mediante una valutazione equitativa che consente al giudice di tener conto anche del tempo trascorso dalla data in cui s'è verificata la violazione accertata e da quella in cui la domanda di equa riparazione è stata presentata e, una volta liquidate, siccome immediatamente esigibili (anche se non coattivamente, stanti i notevoli limiti in proposito posti dagli artt. 5-quinquies
e 5-sexies della legge n. 89 del 2001), producono, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1282 c.c., “interessi di pieno diritto” (dei quali sarebbe pletorico ingiungere espressamente il pagamento). Deve invece ritenersi superato, giacché formatosi in epoca anteriore alle suddette modifiche della legge n. 89 del 2001 e, in particolare, senza considerare la predeterminazione da parte del legislatore delle statuizioni del decreto ingiuntivo previsto dal nuovo testo dell'art. 3 di detta legge
(sebbene ribadito in maniera tralatizia anche successivamente), l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione per il quale all'indennizzo eventualmente spettante al ricorrente a titolo di equa riparazione, stante la sua natura indennitaria, devono essere aggiunti, se richiesti, gli interessi legali dalla data della domanda, in base al principio secondo il quale gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d'incertezza ed illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (cfr., ad es., Cass. 22974/2017, 26206/2016 e 15732/2016);
Infine, le spese del procedimento vanno poste a carico dell'Amministrazione ingiunta, in virtù della regola della soccombenza;
per la loro liquidazione vanno applicati i parametri previsti dal d.m.
Giustizia n. 55 del 2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per il procedimento per ingiunzione
(in considerazione della sovrapponibilità del presente procedimento, anche in relazione all'eventuale fase impugnatoria, al rito monitorio, come affermato anche dalla S.C. con sentenza n. 16512/2020).
Sull'onorario base pari ad euro 450,00 vanno disposti la riduzione di cui all'art. 4, comma 4 del dm
55/2014 pari al 30% e gli aumenti ex art. 4, comma 2, del dm 55/2014 del 30% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo ( due).
Non va riconosciuto l'aumento ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 considerato che i collegamenti telematici non risultano funzionanti.
Va disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, ingiunge al , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, in favore dei ricorrenti il pagamento senza dilazione delle seguenti somme: euro 2000,00 a autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione;
Parte_1
euro 2000,00 a autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione;
Parte_2
euro 2000,00 a autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
Parte_3
ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento, in Controparte_1
favore dei ricorrenti, delle spese processuali, che liquida in € 27 per spese vive, € 504,00 per compenso professionale ed € 75,60 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione ai difensori Avv.ti Luigi Ulacco e Roberto Ulacco per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli, 1.4.2025
Il Consigliere designato
Dott.ssa Caterina di Martino
QUINTA SEZ IONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Il consigliere designato, Dott.ssa Caterina di Martino, visto il ricorso iscritto al n. 1144/2025 r.g. aff. vol. giur. avente ad oggetto la domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001 proposta da:
1) , nato a [...] il [...] ( C.F. Parte_1 [...]
); C.F._1
2) nata a [...] il [...] ( C.F. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
3) , nata a [...] il [...] ( C.F. Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procure in atti dagli Avv.ti
Luigi Ulacco (C.F.. ) e Roberto Ulacco (C.F. ), ed CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torre del Greco, alla Via F. Romano n. 1
nei confronti del in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
OSSERVA
I ricorrenti hanno richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare n.
24/2012, aperta presso il Tribunale di Torre Annunziata a seguito della sentenza n. 25 del 2/5/2012 dichiarativa del fallimento della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. e conclusa con decreto del 14/7/2024.
L'inizio del procedimento, ai fini della determinazione del periodo di ragionevole durata, va individuato nella data di deposito della domanda di ammissione al passivo del credito (cfr. Cass.
324/2024) che va individuata per ciascuno dei ricorrenti al 14.9.2012.
Quanto al termine finale, lo stesso va individuato nella data del deposito del decreto di chiusura.
Il fallimento ha avuto pertanto una durata (rilevante ai fini dell'indennizzo ex l. 89/2001) per ciascun ricorrente di anni 11 e mesi 10.
Quanto alla determinazione del periodo di ragionevole durata oltre il quale va riconosciuto l'indennizzo, deve osservarsi che, nel caso di specie, lo stesso può essere individuato in sette anni, trattandosi di procedura di straordinaria complessità (Cass. 8468/2012; Cass. 28392/2017; Cass. 20508/2020). Ed infatti, l'art. 2, comma 2 bis, l. 89/2001 stabilisce che “si considera rispettato il termine ragionevole” se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni;
ciò non esclude, quindi, che, in particolari condizioni, possa ritenersi ragionevole anche un termine maggiore, alla luce dei criteri indicati nel comma 2 dello stesso articolo. Non vi è dubbio che la procedura concorsuale in questione sia di eccezionale complessità, in considerazione del numero dei creditori e dell'entità del passivo;
del resto, si tratta di una vicenda che ha avuto ampia risonanza anche sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione.
Pertanto, può ritenersi che il periodo eccedente la ragionevole durata sia stato pari ad anni 4 e mesi
10.
Alla luce di quanto esposto - tenuto conto della natura dei creditori e dell'entità dei crediti (euro
32.136,24 per e in contitolarità, ed euro 10.193,57 Parte_1 Parte_2 per ), ma anche dell'enorme complessità della procedura fallimentare in forza della quale Parte_3
poteva prevedersi una considerevole durata della stessa - si ritiene equo, ex artt. 2056 c.c. e 2 bis l.
89/01, riconoscere, a titolo di indennizzo per l'eccessiva durata del procedimento, tenuto conto anche degli esiti dei riparti che hanno consentito una parziale soddisfazione dei crediti, le seguenti somme: euro 400,00 per ciascuno e per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi sei di ritardo ( dunque euro 2000,00 per ciascuno);
Tenuto conto della assoluta complessità della procedura e del numero dei creditori ammessi non ricorrono i presupposti per riconoscere gli aumenti richiesti ex art. 2 bis l.89/2001.
Sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma
1° c.p.c. dalla data del presente provvedimento. Infatti il quinto comma dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001 (nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2012, n. 134) dispone che il giudice, ove accolga il ricorso ivi previsto, deve ingiungere all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare al ricorrente “la somma liquidata a titolo di equa riparazione”, nonché quella de “le spese del procedimento”, senza far alcun cenno ad eventuali interessi;
tale omissione deve ritenersi voluta e giustificata poiché tali somme, posta la loro natura indennitaria e non già risarcitoria (cfr., ad es.,
Cass. 22974/2017, 26206/2016 e 18150/2011), devono essere liquidate con riferimento al momento della relativa decisione mediante una valutazione equitativa che consente al giudice di tener conto anche del tempo trascorso dalla data in cui s'è verificata la violazione accertata e da quella in cui la domanda di equa riparazione è stata presentata e, una volta liquidate, siccome immediatamente esigibili (anche se non coattivamente, stanti i notevoli limiti in proposito posti dagli artt. 5-quinquies
e 5-sexies della legge n. 89 del 2001), producono, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1282 c.c., “interessi di pieno diritto” (dei quali sarebbe pletorico ingiungere espressamente il pagamento). Deve invece ritenersi superato, giacché formatosi in epoca anteriore alle suddette modifiche della legge n. 89 del 2001 e, in particolare, senza considerare la predeterminazione da parte del legislatore delle statuizioni del decreto ingiuntivo previsto dal nuovo testo dell'art. 3 di detta legge
(sebbene ribadito in maniera tralatizia anche successivamente), l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione per il quale all'indennizzo eventualmente spettante al ricorrente a titolo di equa riparazione, stante la sua natura indennitaria, devono essere aggiunti, se richiesti, gli interessi legali dalla data della domanda, in base al principio secondo il quale gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d'incertezza ed illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (cfr., ad es., Cass. 22974/2017, 26206/2016 e 15732/2016);
Infine, le spese del procedimento vanno poste a carico dell'Amministrazione ingiunta, in virtù della regola della soccombenza;
per la loro liquidazione vanno applicati i parametri previsti dal d.m.
Giustizia n. 55 del 2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per il procedimento per ingiunzione
(in considerazione della sovrapponibilità del presente procedimento, anche in relazione all'eventuale fase impugnatoria, al rito monitorio, come affermato anche dalla S.C. con sentenza n. 16512/2020).
Sull'onorario base pari ad euro 450,00 vanno disposti la riduzione di cui all'art. 4, comma 4 del dm
55/2014 pari al 30% e gli aumenti ex art. 4, comma 2, del dm 55/2014 del 30% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo ( due).
Non va riconosciuto l'aumento ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 considerato che i collegamenti telematici non risultano funzionanti.
Va disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, ingiunge al , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, in favore dei ricorrenti il pagamento senza dilazione delle seguenti somme: euro 2000,00 a autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione;
Parte_1
euro 2000,00 a autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione;
Parte_2
euro 2000,00 a autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
Parte_3
ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento, in Controparte_1
favore dei ricorrenti, delle spese processuali, che liquida in € 27 per spese vive, € 504,00 per compenso professionale ed € 75,60 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione ai difensori Avv.ti Luigi Ulacco e Roberto Ulacco per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli, 1.4.2025
Il Consigliere designato
Dott.ssa Caterina di Martino