Art. 3.
L'ultimo comma dell'articolo 16, il primo e il penultimo comma dell' articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , sono abrogati.
L'ultimo comma dell'articolo 16, il primo e il penultimo comma dell' articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , sono abrogati.