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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 4813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4813 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all'udienza del 16.6.2025 tenutasi ex 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1734/2025
TRA
, nata a [...] il [...], residente ivi alla Via Rega n. Parte_1
29, C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via C.F._1
Carducci 15, presso lo studio degli avv.ti Sara Santochirico C.F.
, e Alessandro Faggiano, C.F. che C.F._2 C.F._3
la rapp.tano e difendono
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- Che, in data 3.7.2024, l di Napoli - Centro, inviava CP_1
comunicazione di reiezione della domanda di assegno sociale protocollo n. 9107000310813, presentata in data 27.6.2024, con la seguente comunicazione: “stato di bisogno non comprovato, il coniuge del richiedente ha alienato il diritto di proprietà su un immobile di non modico valore”;
- Che, avverso tale decisione, in data 26.9.2024, presentava rituale ricorso amministrativo al Comitato Provinciale – sede di Napoli CP_1
specificando che la compravendita del bene immobile menzionato era di proprietà del coniuge in separazione dei beni e che l'alienazione era avvenuta nell'anno 2021;
- Che, tuttavia, tale ricorso rimaneva inevaso;
Aggiungeva:
- Di essere cittadina italiana, residente in Italia, priva di reddito e di essere coniugata con il sig. in regime di separazione Controparte_2
dei beni;
- che il coniuge sig. in ogni caso ha un reddito di € Controparte_2
1.260,44 annui;
- che, pertanto, la sig.ra , non possedendo alcun Parte_1 tipo di reddito personale possiede un reddito coniugale di soli € 1.260,44 annui.
Tanto premesso, ritenendo di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa per beneficiare dell'Assegno Sociale ex. L. 335/1995, rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere
l'assegno sociale di cui alla L. 335/95 e succ. mod., con decorrenza dal 1.7.2024
(primo giorno del mese successivo alla domanda); - per l'effetto condannare
l – in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, alla liquidazione dell'assegno sociale in favore della ricorrente dal 1.7.2024 o, in subordine, dalla diversa data riconosciuta in giudizio, nella misura di € 534,41 per l'anno 2024, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle singole scadenze come per legge;
- con vittoria di spese diritti ed onorari e con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Si costitutiva l eccependo il difetto di prova del requisito reddituale, stante CP_1
l'avvenuta vendita di un immobile del coniuge della ricorrente per euro
485.000,00. Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 16.6.2025, tenutasi ex art 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Recita l'art. 3, comma 6, l. 335/1995: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale» ...”.
Trattasi di una prestazione economica, erogata, previa domanda, in favore dei cittadini che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
I requisiti necessari sono: l'età, lo stato di bisogno economico;
la cittadinanza italiana (ovvero per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex carta di soggiorno); la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Occorre altresì il requisito reddituale, in base al reddito personale, per i cittadini non coniugati, oppure in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
La prova del reddito spetta all'interessato: "In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2010, n. 23477). La S.C. ha precisato che la titolarità di un reddito incompatibile non può venire in rilievo a prescindere dalla sua concreta percezione, poiché ciò contrasta con la stessa disposizione legislativa che, nel primo periodo della seconda parte della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, testualmente dispone:
"L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti"; sicché è lo stesso legislatore che, collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti, attesta che, agli effetti di cui trattasi, il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito.
Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione, l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale" (Cassazione civile, sez. lav., 18/03/2010, n. 6570).
Sempre con riferimento al reddito, la Cassazione ha statuito che l'ente previdenziale può sempre rilevare eventuali frodi (Cass. n. 847/1987, n.
317/1996), ma deve trattarsi di "redditi occultati, e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della citata norma", precisando peraltro che i fabbricati sono sottoposti ad imposta (IRPEF) in base alla rendita catastale
"ed in tali limiti concorrono a formare il reddito imponibile, sempre che non risultino altrimenti produttivi" (Cass. n. 5326/1999).
La natura sussidiaria dell'istituto impone un accertamento serio e rigoroso del requisito reddituale: l'assegno sociale è, infatti, una prestazione di carattere assistenziale, finalizzata a sovvenire ai bisogni essenziali di vita di chi si trovi in uno stato di disagio economico, e quindi si deve ritenere per sua natura incompatibile con la titolarità di un patrimonio tale da consentire alla persona di procurarsi i necessari mezzi di sostentamento, come si ricava dall'ampia formula usata dal legislatore ("redditi di qualsiasi natura"), e anche dalla non coincidenza con la nozione di reddito "fiscale" (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte), oltre che la ratio stessa della norma. Tale rigorosa interpretazione in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge, d'altronde, è l'unica coerente con il disposto dell'art.38 Cost., laddove aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. E' noto, poi, che in tema di assegno sociale, ai sensi della richiamata L. n.335/95 comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale" e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (cfr.
Cass. n.13577/2013; Cass. n. 23477/2010).
Nel caso in esame, la ricorrente non ha fornito una prova adeguata della sussistenza del presupposto dello stato di bisogno.
Come statuito da attenta giurisprudenza di merito, il disposto normativo rimanda ad un concetto di reddito più ampio di quello strettamente rilevante ai fini fiscali, posto che il requisito sostanziale è lo stato di bisogno che in genere, ma non sempre, è apprezzabile in concreto attraverso l'esame delle condizioni reddituali ( v. Corte d'Appello di Milano , sent. n. 1/2019 e Corte appello Milano sez. lav., 13/02/2023, n.943).
L'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi alla presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.
Tale rigorosa interpretazione in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge, d'altronde, è l'unica coerente con il citato disposto dell'art. 38 della
Costituzione, laddove aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere “sprovvisto dei mezzi necessari per vivere”. Nel caso di specie, il coniuge della ricorrente in data 5/5/2021 ha alienato il proprio diritto di proprietà su un immobile per un prezzo di € 480.000,00 complessivi.
Relativamente alla vendita del cespite per il dedotto importo, l'istante si è difesa deducendo che la vendita è anteriore alla domanda di assegno sociale e che la semplice certificazione reddituale dell'anno di riferimento della domanda è idonea a dimostrare la carenza del requisito reddituale richiesto dalla legge quale fatto costitutivo della prestazione invocata.
La tesi non è condivisibile sol che si osservi che l'onere probatorio che incombe sulla richiedente non coincide sic et simpliciter con una assenza di redditi fiscalmente rilevanti (cfr. Cassazione n. 234777 del 2010, e più di recente, n.
30580/2018 ), nonostante la documentata cessione di immobili per il rilevante valore sopra indicato, essendo consentito al Giudice di considerare ai fini della determinazione del reddito tutte le entrate patrimoniali del ricorrente, al fine di valutare se complessivamente esse superino il tetto reddituale previsto dalla legge, avendo peraltro la Suprema Corte ribadito (cfr. Cassazione n.
30580/2018) che rilevanti ai fini della provvidenza qui invocata concorrono i redditi di qualsiasi natura.
E' indispensabile rilevare che, laddove parte ricorrente non dimostri che il significativo ricavato della vendita degli immobili di proprietà è stato impegnato per far fronte a debiti, spese impreviste, malattie proprie o di familiari, sicché ad oggi nulla delle somme predette è rimasto nella disponibilità dell'.attore, deve ritenersi insussistente il requisito reddituale (cfr. sul punto Corte di Appello di
Contr Torino, sent. 293/08 – – R.G. 461/07 – Bi. – Gh. ) che in sostanza CP_1
consiste nello stato di bisogno, non già nell'.assenza di redditi dichiarati a fini fiscali.
La ricorrente non ha fornito allegazione e prova alcuna della destinazione delle somme ricavate dalla vendita degli immobili di proprietà che consentirebbero al predetto ed alla famiglia di condurre una vita priva di bisogno, e dell'attualità del proprio stato di bisogno.
Dunque, la domanda va rigettata per insussistenza del requisito reddituale previsto dalla legge. Nulla dovuto per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M
Il GL, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese processuali.
Napoli, 16.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano