Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 25/06/2025, n. 4731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4731 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04731/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01336/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2022, proposto da Radiosurgery Center S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Di Pardo e dall’Avv. Katia Palladino, con domicilio eletto come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
Check Up S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della DGRC n. 599 del 28.12.2021 della Giunta Regionale della Regione Campania, avente ad oggetto “Assegnazione provvisoria per l'esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale” e dei relativi Allegati, tutti pubblicati sul BURC n. 3.1.2022 e successivamente comunicati alla ricorrente, nella parte in cui lede la posizione giuridica della ricorrente e nella specie per la parte relativa alla branca di radiodiagnostica;
- ove occorra e in quanto richiamata ed applicata in parte dalla successiva Delibera n. 599/2021:
- della DGRC n. 354 del 4.8.2021 della Giunta regionale della Regione Campania avente ad oggetto “Definizione dei limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2021 e, in via provvisoria, per l'esercizio 2022, e autorizzazione alle ASL per la stipula di contratti integrativi per l’esercizio 2021 ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del decreto legge 25 maggio 2021 n.73, convertito con modifiche dalla legge 23 luglio 2021 n. 106”, e dei relativi allegati, e della deliberazione n. 375 del 7.9.2021 della Giunta regionale della Regione Campania avente ad oggetto “Limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2021 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 354 del 4 agosto 2021: aggiornamento delle clausole inserite negli schemi dei contratti tra le AASSLL e le strutture private accreditate”, tutti nella parte in cui lede la posizione giuridica della ricorrente e nella specie per la parte relativa alla branca di radiodiagnostica;
- di tutti gli atti applicativi regionali adottati dall’ASL Salerno;
nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi, ivi compresa, ove occorra, e sempre per quanto di interesse, la nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale prot. n. 2022.0029303 del 20.1.2022;
nonché di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati ove lesivi degli interessi del ricorrente.
E CONSEGUENTEMENTE PER LA DECLARATORIA DI
Inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del contratto di budget sottoscritto tra la ricorrente e la competente ASL per l’esercizio 2022, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale – branca radioterapia, ove diretta conseguenza e applicazione della DGRC n. 599/2021 e di tutti gli atti in questa sede impugnati, con conseguente riformulazione di un accordo integrativo quale effetto dell’accoglimento del presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 16 maggio 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 4 marzo 2022 e depositato il successivo 11 marzo, la società ricorrente, attiva nel settore della sanità convenzionata, ha impugnato – unitamente agli atti presupposti - la delibera n. 599 del 28.12.2021 con cui la Regione Campania ha fissato i limiti di spesa provvisori per l’anno 2022; ha articolato, a sostegno, quattro distinte censure, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere.
1.1. - Il 7 maggio 2025 parte ricorrente ha depositato documenti ed il 16 maggio 2025 ha depositato memoria con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
1.2. – Il 16 giugno 2025 si è costituita in giudizio la Regione Campania, con atto di mero stile.
1.3. - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 giungo 2025, tenutasi mediante collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
1.4 - Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 16 maggio 2025, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
1.5 – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO