Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22447 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22447/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con gli avv.ti SILVESTRI DANIELA Parte_1 C.F._1
e DEL BONO BARBARA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via
Romanino, n. 1
e
(c.f. ), con l'avv. GREGORELLI DOMENICO, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Solferino, n. 31
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 3.4.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) La casa coniugale posta in Concesio (BS) via Toscanini n. 22 attualmente di proprietà di entrambi i coniugi con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti diventerà di esclusiva proprietà del signor tramite la cessione della quota di proprietà della IG allo stesso Parte_2 Parte_1
che dovrà avvenire mediante rogito notarile da svolgersi entro il 30 settembre Parte_2
2027.
2) Il signor i obbliga, contestualmente al passaggio di proprietà della quota della IG Pt_2
a sé, a versare, quale corrispettivo, la somma complessiva di euro 150.000,00. Pt_1
(centocinquantamila euro).
Toscanini n. 22 a partire dal 1 settembre 2027 sgomberando i beni a lei appartenenti e riconsegnando le chiavi della suddetta abitazione.
4) I figli minori e manterranno la residenza presso l'abitazione familiare posta in Per_1 Per_2
Concesio (BS) via Toscanini n. 22 e, fino al 30 agosto 2027 continueranno ad abitarla stabilmente alternativamente con entrambi i genitori, secondo lo schema esposto al numero 5. Per l'effetto i coniugi, ciascuno per sé, abiteranno in una abitazione alternativa per i giorni in cui non vivranno con i figli nella casa coniugale. Il signor ontinuerà a mantenere la propria residenza nella Pt_2
casa familiare.
5) I figli minori abiteranno la casa familiare ed i genitori, fino al 30 agosto 2027, si alterneranno nella stessa secondo il seguente schema:
- la prima settimana , lunedì e martedì un genitore, mercoledì e giovedì l'altro genitore, venerdì, sabato e domenica il primo genitore, mentre la settimana successiva si farà al contrario, salvo differenti accordi tra i genitori. La terza settimana sarà uguale alla prima e la quarta settimana seguirà lo schema della seconda settimana , salvo differenti accordi tra i genitori.
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive di ciascun anno (intendendosi dalla fine della scuola alla ripresa). Periodo e luogo di vacanza andranno reciprocamente comunicati entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora entrambi i genitori abbiano le ferie nel medesimo periodo di Agosto, ciascuno trascorrerà solo una settimana con i figli.
- Le vacanze di Natale e di Pasqua verranno suddivise a metà tra i genitori, alternando di anno in anno le festività maggiori, quali la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano, salvo diversi accordi raggiunti tra i genitori. Verranno altresì alternate le festività relative all'ultimo e al primo giorno dell'anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
- Si precisa comunque che tutte le vacanze previste dal calendario scolastico verranno suddivise a metà tra i genitori, salvo diversi accordi.
- I genitori concordano di suddividersi equamente il tempo durante il giorno del compleanno dei bambini, salvo diversi accordi tra gli stessi.
6) Il signor fino al 30 agosto 2027, concorrerà nel mantenimento della casa familiare, Pt_2
mediante il pagamento delle bollette di elettricità, acqua, gas, tassa rifiuti mentre la IG , Pt_1
fino al 30 agosto 2027, concorrerà al mantenimento della casa pagando la somma di Euro 250,00.= attualmente corrispondente all'importo della spesa per l'impresa di pulizie, mediante pagamento diretto.
Altre spese riguardanti il mantenimento della casa familiare, sia ordinarie che straordinarie
(manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia, spese di pulizia giardino, interventi edilizi ordinari e straordinari) verranno pagate al 75% dal signor ed al 25% dalla IG Pt_2
fino al momento della cessione della quota di proprietà dell'abitazione familiare della Pt_1
IG al signor Pt_1 Pt_2
Chi anticiperà il pagamento avrà diritto a farsi rimborsare dall'altro coniuge entro il mese successivo al pagamento, previa presentazione di fattura o documento fiscale attestante l'avvenuto pagamento.
I coniugi riconoscono fin da ora la proprietà al 50% dei beni mobili contenuti nella casa familiare.
7) Fino al 30 agosto 2027 Le spese per il mantenimento ordinario dei minori (vestiario, ordinarie visite mediche di controllo, spese farmaceutiche per farmaci da banco) verrano pagate al 75% dal signor ed al 25% dalla IG . Chi anticiperà il pagamento avrà diritto a farsi Pt_2 Pt_1 rimborsare dall'altro coniuge entro il mese successivo al pagamento, previa presentazione di fattura o documento fiscale attestante l'avvenuto pagamento.
Fino al 30 Agosto 2027 Le spese straordinarie per i minori, per esse intendendosi le spese mediche non garantite dal SSN, quelle scolastiche e parascolastiche e di svolgimento di attività sportive o ludico-ricreative, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, saranno interamente a carico del signor Pt_2
A partire dal 1 settembre 2027, attesa la collocazione paritaria, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei figli (vestiario, ordinarie visite mediche di controllo, spese farmaceutiche per farmaci da banco) in via diretta.
Sempre a partire dal 1 settembre 2027 le spese straordinarie per i minori, per esse intendendosi le spese mediche non garantite dal SSN, quelle scolastiche e parascolastiche e di svolgimento di attività sportive o ludico-ricreative, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, saranno a carico al 50% di ciascun genitore.
Chi anticiperà il pagamento delle spese straordiarie avrà diritto a farsi rimborsare dall'altro coniuge entro il mese successivo al pagamento, previa presentazione di fattura o documento fiscale attestante l'avvenuto pagamento.
8) A partire dal 1 settembre 2027 l'uso della casa famigliare posta a Concesio in Via Toscanini n.
22 verrà assegnato, in via del tutto esclusiva, al signor e pertanto, nei giorni in cui i figli Pt_2
minori e verranno affidati alle cure della IG (ossia lunedì, martedì, Per_1 Per_2 Pt_1
venerdì, sabato e domenica di una settimana e mercoledì e giovedi della settimana successiva), questi staranno presso l'abitazione della stessa Pt_1
9) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Persona_3
che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori figli, tenendo conto della capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
10) I genitori confermano che la residenza abituale dei minori e rimarrà presso la Per_1 Per_2
casa familiare in Concesio (BS) via Toscanini n. 22.
Eventuali cambi di residenza dei minori potranno avvenire solo su accordo espresso di entrambi i genitori.
I genitori inoltre concordano sul fatto che eventuali loro future relazioni sentimentali verranno introdotte nella vita dei loro figli con gradualità, rispettando l'età degli stessi
11) I figli minori e saranno posti fiscalmente a carico di entrambi i genitori in Per_1 Per_2 ragione del 50% ciascuno, e la medesima ripartizione si applicherà anche per l'assegno familiare.
12) Entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa, sono economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare conseguentemente ad ogni richiesta di mantenimento.
13) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori, fermo restando che eventuali trasferte all'estero dei minori dovranno essere concordate tra i genitori.
14) I coniugi dichiarano fin d'ora di rinunciare alla impugnazione dell'emananda sentenza
15) Spese legali compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 21.11.2024 e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Salò (BS) il 2.10.2010, da cui erano nati i figli il 18.2.2011 e il 14.8.2013, premettendo Persona_4 Persona_3
che, dopo la comparizione delle parti in data 4.10.2022 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 6.10.2022 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2022), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato a Salò (BS) il 2.10.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] predetto Comune dell'anno 2010, parte II^, serie C, n. 39;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti